Lavoro festivo. Fermo restando il riconoscimento, di norma, del corrispondente riposo compen- sativo e comunque fatto salvo il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro pre- state dal lavoratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell’art. 29 del presente CCNL, nei limiti della sua normale prestazione giornaliera di lavoro, vengono compensate con la sola maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale. Le Parti convengono che il lavoratore il quale nel normale giorno di riposo setti- manale effettui prestazioni lavorative in misura pari o superiore a 4 ore, ha diritto ad una intera giornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella settimana successiva, ferma restando la sola maggiorazione della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate. Le Parti, in conformità di quanto previsto nella Premessa al capitolo VII del pre- sente contratto, si danno altresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle 4 ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale. I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro festivo. Fermo restando il riconoscimento, di norma, del corrispondente riposo compen- sativo com- pensativo e comunque fatto salvo il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro pre- state la- voro prestate dal lavoratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell’art. 29 del presente CCNL, CCNL nei limiti della sua normale nor- male prestazione giornaliera di lavoro, lavoro vengono compensate con la sola maggiorazione mag- giorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale. Le Parti convengono che il lavoratore il quale nel normale giorno di riposo setti- manale effettui prestazioni lavorative in misura pari o superiore a 4 ore, ha diritto ad una intera giornata di riposo compensativo, compensativo da fruire di norma nella settimana successiva, ferma restando la sola maggiorazione della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate. Le Parti, in conformità di a quanto previsto nella Premessa al capitolo VII del pre- sente contratto, si danno altresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle 4 ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale. I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore.
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Lavoro festivo. Fermo restando il riconoscimento, di norma, del corrispondente riposo compen- sativo e comunque fatto salvo il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro pre- state dal lavoratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell’artdell‟art. 29 del presente CCNL, nei limiti della sua normale prestazione giornaliera di lavoro, vengono compensate con la sola maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale. Le Parti convengono che il lavoratore il quale nel normale giorno di riposo setti- manale effettui prestazioni lavorative in misura pari o superiore a 4 ore, ha diritto ad una intera giornata di riposo compensativo, da fruire di norma nella settimana successiva, ferma restando la sola maggiorazione della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate. Le Parti, in conformità di quanto previsto nella Premessa al capitolo VII del pre- sente contratto, si danno altresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle 4 ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale. I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore.
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Lavoro festivo. Fermo restando il riconoscimento, di norma, del corrispondente riposo compen- sativo e comunque fatto salvo il diritto al riposo settimanale, le ore di lavoro pre- state dal lavoratore non addetto a turni in un giorno riconosciuto come festivo a norma dell’art. 29 del presente CCNL, CCNL nei limiti della sua normale prestazione giornaliera di lavoro, lavoro vengono compensate con la sola maggiorazione del 35% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale. Le Parti convengono che il lavoratore il quale nel normale giorno di riposo setti- manale effettui prestazioni lavorative in misura pari o superiore a 4 ore, ha diritto ad una intera giornata di riposo compensativo, compensativo da fruire di norma nella settimana successiva, ferma restando la sola maggiorazione della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate. Le Parti, in conformità di a quanto previsto nella Premessa al capitolo VII del pre- sente contratto, si danno altresì atto che le prestazioni rese in giorno di riposo settimanale per un periodo inferiore alle 4 ore non pregiudicano il godimento della giornata di riposo settimanale. I compensi previsti nel presente articolo non sono tra di loro cumulabili; in caso di concorrenza di più maggiorazioni, si applica solo la maggiore.
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