Clausole flessibili e clausole elastiche Clausole campione

Clausole flessibili e clausole elastiche. ART. 74 (Disciplina delle clausole flessibili) ART. 75 (Disciplina delle clausole elastiche) ART. 76 (Modalità applicative)
Clausole flessibili e clausole elastiche. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulati il presente c.c.n.l. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.
Clausole flessibili e clausole elastiche. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temprale della prestazione. Nei rapporti di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Il consenso del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. Il lavoratore può farsi assistere da un componente della R.S.U. indicato dal lavoratore medesimo. Le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa, devono essere preannunciate con un preavviso di almeno una settimana e comportano una maggiorazione del 10% dello stipendio o salario relative alle ore prestate in più. Le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno 10 giorni e comportano, per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata, una maggiorazione dello stipendio o salario del 10%. L’eventuale rifiuto del lavoratore alla sottoscrizione di clausole flessibili e/o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Clausole flessibili e clausole elastiche. 1. Nell'ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulati il presente c.c.n.l. potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part-time per quanto concerne l'apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati. 2. In attesa della regolamentazione delle clausole elastiche e/o flessibili ai sensi del comma precedente, ferme restando le condizioni di miglior favore già convenute nel secondo livello di contrattazione, nei territori e nelle aziende in cui non siano state raggiunte intese in materia di clausole flessibili e/o elastiche, si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 74 e 75. 3. L'accordo del lavoratore alle clausole flessibili e/o elastiche deve risultare da atto scritto. 4. Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche. 5. Il termine di preavviso per l'esercizio delle clausole flessibili e/o elastiche è di almeno due giorni.
Clausole flessibili e clausole elastiche. All’atto della stipula del contratto o successivamente nel corso del suo svolgimento con specifico patto scritto, datore di lavoro e lavoratore potranno prevedere l’inserzione nel contratto a tempo parziale, anche nelle ipotesi di contratto di lavoro a termine, di: 1. clausole flessibili, relative alla collocazione temporale della prestazione lavorativa, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero al sistema misto; 2. clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi di cui al punto 1) il datore di lavoro ha facoltà di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa di singoli dipendenti a tempo parziale, dandone preavviso ai lavoratori interessati 5 giorni prima. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi. Con riferimento a quanto previsto dall’ipotesi di cui al punto 2) il datore di lavoro ha la facoltà di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa, dandone preavviso ai lavoratori interessati almeno 5 giorni prima. In presenza di emergenze tecniche e/o produttive, il termine di preavviso potrà essere ridotto fino a 2 giorni lavorativi. Il lavoratore ha il diritto di richiedere la revoca ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche, mediante comunicazione scritta di modifica del patto. Tale comunicazione deve essere presentata con un preavviso di almeno 5 giorni, nei casi documentati di: 1. patologie oncologiche per le quali sussista una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, o quelle riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa (ex Legge 104/1992); 2. lavoratore con figlio convivente portatore di handicap (ex Legge 104/1992). Al venir meno delle condizioni sopra indicate che hanno dato luogo alla revoca o modifica delle clausole flessibili o elastiche, potrà essere ripristinato il patto originario. Al lavoratore che effettua una prestazione lavorativa soggetta a clausole elastiche o flessibili spetta una maggiorazione retributiva pari al 10% della retribuzione base, di cui all’art. 152 del presente CCNL.
Clausole flessibili e clausole elastiche. La stipula di clausole flessibili ed elastiche non è ammessa presso i lavoratori destinatari di questo CIA. Comunque, durante il rapporto di lavoro a part-time a tempo indeterminato una diversa collocazione dell’orario potrà essere concordata su richiesta dell’Azienda o del dipendente ed in presenza delle RSA.
Clausole flessibili e clausole elastiche. In applicazione dell’art. 3, comma 7, del d. lgs. 25 febbraio 2000 n. 61 e successive modificazioni, le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono, attraverso uno specifico patto scritto, concordare clausole flessibili e clausole elastiche. Il lavoratore ha facoltà di farsi assistere dalle RSU. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono concordare clausole flessibili relative alla collocazione temporale della prestazione; le variazioni della collocazione temporale della prestazione devono essere preannunciate con un preavviso di almeno dieci (10) giorni; per il periodo in cui la variazione stessa viene effettuata e per le sole ore prestate a seguito dell’esercizio di tale facoltà da parte del datore di lavoro, è riconosciuta una maggiorazione del 10% della retribuzione base. Nei contratti a tempo parziale verticale e misto possono essere stabilite clausole elastiche relative all’aumento della durata della prestazione lavorativa; le variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa devono essere preannunciate con un preavviso di almeno una settimana e comportano, relativamente alle ore prestate in più, una maggiorazione del 10% della retribuzione base. L’eventuale rifiuto, da parte del lavoratore, di stipulare clausole flessibili o elastiche non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
Clausole flessibili e clausole elastiche. Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, le parti stipulati il presente CCNL potranno concordare le modalità della prestazione del lavoro part time per quanto concerne l’apposizione delle clausole elastiche e flessibili previste nella legislazione vigente nel rispetto dei principi generali qui di seguito indicati.

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