LAVORO NOTTURNO/LAVORO FESTIVO. Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione dei casi di esclu- sione, si fa riferimento al D.Lgs n. 66/2003. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato Decreto Legislativo, quello effettivamente prestato alle condi- zioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le ore 6. Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decreto, il periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto, sul quale calcolare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale. Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) prestate dal lavoratore non addetto a turni, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
LAVORO NOTTURNO/LAVORO FESTIVO. Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione dei casi di esclu- sioneesclusione, si fa riferimento al D.Lgs n. 66/2003. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato Decreto Legislativo, quello effettivamente prestato alle condi- zioni condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le ore 6. Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 22 21 alle ore 6. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decretoX.Xxx, il periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto, sul quale calcolare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale. Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 21 alle ore 6) prestate dal lavoratore non addetto a turni, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
LAVORO NOTTURNO/LAVORO FESTIVO. 1. Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione dei casi di esclu- sioneesclusione, si fa riferimento al D.Lgs Dlgs 26.11.1999, n. 66/2003532. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato Decreto Legislativo, quello effettivamente prestato alle condi- zioni condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le ore 6. Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 22 21 alle ore 6. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decretoDlgs, il periodo di riferimento, riferimento – ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto, 4 (“durata della prestazione”) – sul quale calcolare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale. Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 21 alle ore 6) prestate dal lavoratore non addetto a turniturni anche in via eccezionale, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
LAVORO NOTTURNO/LAVORO FESTIVO. Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione dei casi di esclu- sioneesclusione, si fa riferimento al D.Lgs n. 66/2003. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato Decreto Legislativo, quello effettivamente prestato alle condi- zioni condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le ore 6. Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decretoX.Xxx, il periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto, sul quale calcolare cal- colare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale. Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) prestate dal lavoratore non addetto a turni, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
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LAVORO NOTTURNO/LAVORO FESTIVO. Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione l‟individuazione dei casi di esclu- sione, si fa riferimento al D.Lgs n. 66/2003. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato Decreto Legislativo, quello effettivamente prestato alle condi- zioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le ore 6. Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decreto, il periodo di riferimento, ai sensi dell’artdell‟art. 13 del medesimo decreto, sul quale calcolare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale. Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) prestate dal lavoratore non addetto a turni, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
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LAVORO NOTTURNO/LAVORO FESTIVO. Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione dei casi di esclu- sioneesclusione, si fa riferimento al D.Lgs n. 66/2003. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato Decreto Legislativo, quello effettivamente prestato pre- stato alle condi- zioni condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le ore 6. Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 22 alle ore 6. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decretoX.Xxx, il periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto, sul quale calcolare cal- colare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale. Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 alle ore 6) prestate dal lavoratore non addetto a turni, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
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LAVORO NOTTURNO/LAVORO FESTIVO. Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione dei casi di esclu- sioneesclusione, si fa riferimento al D.Lgs n. 66/2003. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato Decreto Legislativo, quello effettivamente prestato alle condi- zioni condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le ore 6. Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNL, si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 22 21 alle ore 6. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decretoD.Lgs, il periodo di riferimento, ai sensi dell’art. 13 del medesimo decreto, sul quale calcolare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale. Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 21 alle ore 6) prestate dal lavoratore non addetto a turni, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
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LAVORO NOTTURNO/LAVORO FESTIVO. 1. Ai fini della disciplina del lavoro notturno, anche per l’individuazione l'individuazione dei casi di esclu- sioneesclusione, si fa riferimento al D.Lgs D.Lgs. n. 66/2003. Si considera lavoro notturno agli effetti legali, di cui al citato Decreto Legislativodecreto legislativo, quello effettivamente prestato alle condi- zioni condizioni di cui al decreto medesimo nel periodo intercorrente fra le ore 23 e le ore 6. Ai soli effetti retributivi di cui al presente CCNLC.C.N.L., si intende per lavoro notturno quello prestato dal lavoratore dalle ore 22 21 alle ore 6. Nei confronti dei lavoratori notturni, di cui alla definizione contenuta nel citato decretodecreto legislativo, il periodo di riferimento, ai sensi dell’artdell'art. 13 del medesimo decreto, sul quale calcolare il limite delle 8 ore sulle 24 ore deve intendersi come media su base annuale. Le ore di lavoro ordinario notturno (dalle ore 22 21 alle ore 6) prestate dal lavoratore non addetto a turni, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, lavoro vengono compensate con la maggiorazione del 25% calcolata sulla quota oraria della retribuzione mensile individuale.
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