Common use of Lavoro supplementare - Normativa Clause in Contracts

Lavoro supplementare - Normativa. 1. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre i limiti di quello concordato nel contratto di lavoro, ma entro l'orario di lavoro del personale a tempo pieno. 2. Ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo. 3. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare entro il limite del 10% dell’orario contrattualmente stabilito nell’ambito del mese. 4. Eventuali prestazioni eccedenti tale limite saranno, a richiesta del lavoratore, consolidate ed andranno così ad aumentare l’orario fisso concordato. 5. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione, con la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Appears in 4 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare - Normativa. 1. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre i limiti di quello concordato nel contratto di lavoro, ma entro l'orario di lavoro del personale a tempo pieno. 2. Ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo. 3. E’ È consentita la prestazione di lavoro supplementare entro il limite del 10% dell’orario contrattualmente stabilito nell’ambito del mese. 4. Eventuali prestazioni eccedenti tale limite saranno, a richiesta del lavoratore, consolidate ed andranno così ad aumentare l’orario fisso concordato. 5. Le ore di lavoro supplementare supplementare, comprese quelle svolte nella giornata di sabato, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione, con la maggiorazione forfetariamente forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare - Normativa. 1. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre i limiti di quello quel- lo concordato nel contratto di lavoro, ma entro l'orario l’orario di lavoro del personale a tempo pieno. 2. Ai sensi del 2° e 3° comma dell'artdell’art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratorela- voratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo. 3. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare entro il limite del 10% dell’orario contrattualmente stabilito nell’ambito del mese. 4. Eventuali prestazioni eccedenti tale limite saranno, a richiesta del lavoratorelavo- ratore, consolidate ed andranno così ad aumentare l’orario fisso concordatocon- cordato. 5. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione, con la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente convenzio- nalmente determinata nella misura del 20%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Appears in 2 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare - Normativa. 1. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre i limiti di quello concordato nel contratto di lavoro, ma entro l'orario l’orario di lavoro del personale a tempo pieno. 2. Ai sensi del 2° e 3° comma dell'artdell’art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo. 3. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare entro il limite del 10% dell’orario contrattualmente stabilito nell’ambito del mese. 4. Eventuali prestazioni eccedenti tale limite saranno, a richiesta del lavoratore, consolidate conso- lidate ed andranno così ad aumentare l’orario fisso concordato. 5. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione, con la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare - Normativa. 1. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre i limiti di quello concordato nel contratto di lavoro, ma entro l'orario di lavoro del personale a tempo pieno. 2. Ai sensi del 2° e 3° comma dell'artdell'art.3 del D.Lgs. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 n.61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo. 3. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare entro il limite del 10% dell’orario contrattualmente stabilito nell’ambito del mese. 4. Eventuali prestazioni eccedenti tale limite saranno, a richiesta del lavoratore, consolidate ed andranno così ad aumentare l’orario fisso concordato. 5. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione, con la maggiorazione forfetariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro supplementare - Normativa. 1. Per lavoro supplementare si intende quello prestato oltre i limiti di quello concordato nel contratto di lavoro, ma entro l'orario di lavoro del personale a tempo pieno. 2. Ai sensi del 2° e 3° comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 61/2000 e successive modifiche, quando vi sia accordo tra datore di lavoro e lavoratore, sono autorizzate prestazioni di lavoro supplementare sino al limite di cui al 1° comma del presente articolo. 3. E’ consentita la prestazione di lavoro supplementare entro il limite del 10% dell’orario contrattualmente stabilito nell’ambito del mese. 4. Eventuali prestazioni eccedenti tale limite saranno, a richiesta del lavoratore, consolidate ed andranno così ad aumentare l’orario fisso concordato. 5. Le ore di lavoro supplementare verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione, con la maggiorazione forfetariamente forfettariamente e convenzionalmente determinata nella misura del 20%, comprensiva di tutti gli istituti differiti, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro