Common use of Lavoro temporaneo Clause in Contracts

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione. Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - ­ per particolari punte di attività; - ­ per l’effettuazione l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - ­ per l’esecuzione l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione dall'Istituto o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8del 10% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice dall'Istituto utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzionenell'Istituto. Per le Le qualifiche di esiguo contenuto professionale é per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’artsono quelle non rientranti tra le professionalità intermedie di cui all'art.24 del presente CCNL. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione Istituto ai sensi del punto 4 dell’art.5 2 dell'art.7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione L'Istituto comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice l'Istituto utilizzatore di tale prestazione lavorativa é tenuta è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti Le parti, in considerazione della novità rappresentata da tale possibile forma di rapporto di lavoro, si impegnano a costituire reincontreranno entro un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi anno dalla data degli stessidella firma del presente CCNL al fine di verificare la materia e, per la loro introduzione nell’articolato contrattualese del caso, modificare il testo in questione.

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Samples: CCNL Per Il Personale Dipendente Istituti Socio Sanitari Assistenziali Educativi

Lavoro temporaneo. 1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196temporaneo, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 letdall’art. 1 lettera b) e c) della stessalegge 196, 97, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecieper l’aumento delle attività nei se- guenti casi: - per particolari punte di attivitàintensa attività cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - quando l’assunzione abbia luogo per l’effettuazione l’esecuzione di servizi un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempotempo e che non possano essere attuati ricor- rendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali; - per l’esecuzione di particolari servizi che per le la loro caratteristiche specificità richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere carat- tere eccezionale o che siano carenti a livello sul mercato del lavoro locale. 2. Le prestatrici ed i I prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i impiegati per le fattispecie di cui sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8del 10 % delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice dall’impresa u- tilizzatrice con rapporto di lavoro contratto a tempo indeterminato. In alternativa é è consentita la stipula stipula- zione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di a 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneotempo- raneo, purchénon purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzionenell’impresa. 3. Per le qualifiche L’Azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza alle XX.XX. Territoriali di esiguo contenuto professionale é vietato categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale: a) il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) prima della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti stipula del contratto di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove cui all’art.1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata necessita’ di stipulare il contratto, l’impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 3 (tre5 giorni successivi; b) giorni successivi ogni 12 mesi, anche per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra quale ade- risce o conferisce il mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.inte- ressati..

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Samples: CCNL Trasporto Merci

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196legge n. 196/97 può essere concluso, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. dalle lettere b) e c) dell’art. 1, comma 2, della legge stessa, può essere concluso e cioè: · “nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali”; · “nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma quarto dell' art. 1 della legge n. 196/97, anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari , ai sensi della lettera a), art. 1 comma 2 della legge n. 196/97 citata: 1. punte di attività; - più intensa attività temporanea dovuta ad incremento di lavoro a cui non si possa far fronte con i normali assetti organizzativi aziendali; 2. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici; 3. adempimenti di pratiche o di attività di natura tecnico-contabile-amministrativa a carattere saltuario che non sia possibile espletare con l'organico in servizio; 4. sostituzione di una posizione vacante per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse il periodo necessario, comunque non superiore a sei mesi, a reperire un altro lavoratore da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello localeinserire stabilmente nella posizione. Le prestatrici ed i prestatori I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegate/i impiegati per le fattispecie contrattuali di cui sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la in media dell’8trimestrale l'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzionenell’appalto. Per le qualifiche Ai fini del calcolo della percentuale di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196cui sopra, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di fornitura lavoro. L’eventuale frazione di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti unità derivante dal livello rapporto percentuale di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambitocui sopra, è arrotondata all’unità intera superiore. L’Istituzione L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA ovvero, od in loro assenza mancanza, alle OO.SSXX.XX. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL, CCNL il numero dei contratti di fornitura lavoratori assunti con contratto di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo i motivi del ricorso agli stessiallo stesso. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) cinque giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusitemporaneo. Nei casi in cui i rapporti percentuali di cui sopra diano un numero inferiore a 10, resta ferma la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali possibilità di intrattenere fino a 10 contratti. Le disposizioni di cui ai due precedenti commi si applicano a partire dal quarto mese dall'inizio del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie rapporto di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattualelavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - ­ per particolari punte di attività; - ­ per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - ­ per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione. Per le Le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lettlet. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art.21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 2 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SSXX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice utilizzatore di tale prestazione lavorativa é tenuta è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.i.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 dell'art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione l'effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione l'esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione dall'Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8dell'8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione dalla Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzionenella Sezione dell'Associazione. Per le Le qualifiche di esiguo contenuto professionale é per le quali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 4 let. a) della Legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’artsono quelle non rientranti tra le "professionalità intermedie" di cui all'art.22 del presente CCNL. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione aziendale ai sensi del punto 4 dell’art.5 2 dell'art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica L'Associazione comunicherà preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. OOSS territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione l'Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.i.

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Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 letdell’art. 1 lett. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione dall’Ente o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8del 8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione dall’Associazione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzionenell'Associazione. Per le Le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge Legge 24 giugno 1997 n.196n. 196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art. 21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto destinatari anche delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione locale ai sensi del punto 4 dell’art.5 2 dell’art. 7 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione Restano fermi per l'Associazione utilizzatrice le incombenze previste dall'art. 7 comma 4° della Legge n. 196/97 "L'impresa utilizzatrice comunica preventivamente alla rappresentanza sindacale unitaria, ovvero alle RSUrappresentanze aziendali e, od in loro assenza mancanza, alle OO.SS. associazioni territoriali firmatarie del presente CCNL, di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale: a) il numero dei contratti ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessicui all' art. Ove 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 3 (trecinque giorni successivi; b) giorni successivi ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattualeinteressati.

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Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione. Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SSXX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.

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Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice utilizzatore con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione. Per le Le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo per le quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lettlet. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle non rientranti tra le “professionalità intermedie” di cui all’art.21 del presente CCNL. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 2 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SSXX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice utilizzatore di tale prestazione lavorativa é tenuta è tenuto a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.i.

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Lavoro temporaneo. Il contratto Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196/1997 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196è esteso, oltre in via sperimentale, alle cooperative ed ai Consorzi forestali ed alle aziende speciali consorziali che applicano il presente c.c.n.l. per tutto il periodo di validità del c.c.n.l. medesimo, limitatamente ai territori nei quali le imprese di tale tipologia operano. Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dal dall'art. 1, comma 2 dell’art.1 let2, lett. b) e c) ), della stessa, può essere concluso legge n. 196/1997 anche nelle seguenti fattispecienei seguenti: - per particolari punte attuazione di attivitàadempimenti tecnici, contabili, amministrativi non ordinari e non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l'organico in servizio; - per l’effettuazione sostituzione di servizi definiti o predeterminati nel tempooperai a tempo indeterminato nonché di impiegati anche se assunti con contratto a termine dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate; - sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con R.S.U./R.S.A.; - sostituzione di lavoratori assenti per l’esecuzione l'aspettativa senza assegni di servizi cui all'art. 11 del presente c.c.n.l.; - sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o a provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/1992 (Portatori di gravi handicap), ordinanza n. 1675/1989 (Volontariato di protezione civile), D.P.R. n. 309/1990 (Lavoratori tossicodipendenti), legge n. 162/1992 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico); - sostituzione dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per le loro caratteristiche richiedano l’impiego allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi; - necessità non programmabili e/o non prevedibili di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello localecalamità persistenti, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico entro i tempi stabiliti per l'ultimazione dei lavori. Le prestatrici ed i prestatori La fornitura di lavoro temporaneo impiegate/i non può avvenire per le fattispecie sopra individuate dalle parti qualifiche comprese nei livelli 1º impiegati e 1º operai comuni. Il contratto di lavoro temporaneo può essere prorogato una sola volta per un periodo non potranno superiore al primo, perdurando le cause che lo hanno giustificato. I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente dal datore di lavoro utilizzatore non possono superare per ciascun trimestre la media dell’8il 15% delle lavoratrici e dei lavoratori a tempo indeterminato occupati dall’Istituzione utilizzatrice presso lo stesso su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a due resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di due lavoratori temporanei. Del ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle R.S.U., R.S.A. o, in mancanza, alle XX.XX. territoriali stipulanti il presente c.c.n.l., indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni. L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/1997. Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con rapporto quanto disposto dalla legge n. 196/1997 in materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo. ALLEGATI Tabella minimi retributivi nazionali conglobati mensili Impiegati 6º 152 42,22 1.709,02 56,30 1.765,32 5º 133 36,94 1.488,54 49,26 1.537,80 4º 122 33,89 1.369,42 45,19 1.414,61 3º 115 31,94 1.286,73 42,59 1.329,32 2º 108 30,00 1.213,46 40,00 1.253,46 1º 100 27,78 1.122,03 37,04 1.159,07 Operai 5º Sup. spec. 123 34,17 1.382,77 45,56 1.428,33 4º Spec. 116 32,22 1.301,61 42,96 1.344,57 3º Qualificati sup. 111 30,83 1.245,44 41,11 1.286,55 2º Qualificati 108 30,00 1.216,16 40,00 1.256,16 1º Comune 100 27,78 1.122,03 37,04 1.159,07 Rapporto di lavoro a tempo indeterminatodeterminato - Retribuzioni orarie dal 1º dicembre 2010 Spec. In alternativa é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato Super 8,18 2,57 10,75 0,75 Specializz. 7,70 2,41 10,11 0,70 Qualif. Super 7,37 2,31 9,68 0,67 Qualificato 7,20 2,26 9,46 0,66 Comune 6,64 2,08 8,72 0,61 Tabella delle retribuzioni in atto nell’Istituzione. Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso vigore dal 1º dicembre 2010 Livello Paga conglobata al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.31 dicembre 2009 Aumenti 1º dicembre 2010 Salario integrativo regionale Totale nazionale conglobato

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Lavoro temporaneo. Il contratto I. La Società si potrà avvalere di fornitura prestazioni di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196in conformità alla vigente legislazione in materia, oltre che nei casi previsti dal in particolare: - alle disposizioni dell’art. 1, comma 2 dell’art.1 let. 2, lettere b) e c) della stessaLegge 24 giugno 1997, può essere concluso anche nelle n. 196; - alle esclusioni di cui all’art. 1 comma 4 della Legge 24 giugno 1997 n. 196; - alle previsioni di cui all’art. 3 dell’Accordo Interconfederale Confindustria del 16 aprile 1998, da intendersi riferita su base regionale. II. Inoltre, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) della citata Xxxxx, si definiscono le ulteriori seguenti fattispeciecausali di ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo: - per particolari punte di attivitàtemporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; - sostituzione dei lavoratori assenti per l’effettuazione aspettativa, congedo, ferie, partecipazioni a corsi di servizi formazione ovvero malattia e temporanea inidoneità a svolgere la mansione assegnata; - esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempotempo e che non possano essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali; - maggiore fabbisogno di personale connesso a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili; - punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate; - esecuzioni di particolari commesse che, per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello localeimpiegate; - necessità non programmabili connesse alla manutenzione degli impianti nonché al ripristino della funzionalità e della sicurezza degli stessi. III. Le prestatrici Parti, per motivate esigenze tecnico/produttive ed i prestatori organizzative, potranno individuare ulteriori ipotesi di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro ricorso rispetto a tempo indeterminatoquelle previste nel presente articolo. IV. In alternativa é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon risulti superato L’Azienda provvederà a comunicare alle XX.XX. stipulanti il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione. Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessiconclusi, l’inquadramento ricoperto, e le relative causali, specificando la relativa durata media. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta Provvederà inoltre a fornire ai destinatari di cui sopra alle RSU dell’Unità Produttiva interessata, ovvero in mancanza alle RSA, congiuntamente alle strutture territoriali delle XX.XX. stipulanti il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederaliCCNL, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattualecomunicazioni previste nell’art. 7 comma 4 lettera a) e b) della citata Xxxxx.

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Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge L. 24 giugno 1997 n.196n. 196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 letdell’art. 1, lettere b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione dall’istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno po- tranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice dall’istituzione utilizza- trice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato indeter- minato in atto nell’Istituzionenell’istituzione. Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 1, comma 4 4, lett. a) della legge L. 24 giugno 1997 n.1961997, n. 196. Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 dell’art. 5 del presente CCNL ccnl nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione L’istituzione comunica preventivamente alle RSURsu, od in loro assenza alle OO.SSXX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNLccnl, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattuale.

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Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura Somministrazione di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. a tempo determinato (a) per la sostituzione di personale in sciopero; (b) e presso unità ove nei sei mesi precedenti siano intervenuti licenziamenti collettivi, salvo diversa disposizione da parte degli accordi sindacali; (c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte da parte di attività; - per l’effettuazione di servizi definiti Enti o predeterminati nel tempo; - per l’esecuzione di servizi Istituti che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello localenon abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% Gli Enti utilizzatori eserciteranno nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto interessati il potere di lavoro a tempo indeterminatodirezione e controllo. In alternativa é consentita la stipula Il potere disciplinare sarà invece esercitato dal soggetto somministratore, sulla base di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzioneelementi eventualmente forniti dall’utilizzatore. Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti interessati avranno diritto alla parità retributiva rispetto ai lavoratori dell’utilizzatore a parità di fornitura mansioni e di lavoro temporaneo sono oggetto delle orario. Ad essi si estenderanno le even- tuali erogazioni derivanti dal livello di dalla contrattazione di Istituzione aziendale ai sensi del punto 4 dell’art.5 b) dell’art. 5 del presente CCNL C.C.N.L., nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione Fatta eccezione per gli istituti eco- nomici e normativi collegati all’anzianità di servizio, essi avranno altresì diritto di usufruire dei servizi sociali ed assistenziali in atto presso l’utilizzatore. Nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori somministrati avranno applicazione i diritti sindacali della l. 20 maggio 1970 n.300. Ogni dodici mesi l’utilizzatore, anche per il tramite della associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, comunica preventivamente alle RSUrappresentanze sindacali aziendali ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria o, od in loro assenza alle OO.SS. mancanza, agli organismi territoriali firmatarie del presente CCNLdi categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazio- nale, il numero dei contratti di fornitura somministrazione di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In interessati Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattualealla normativa vigente in materia.

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Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura 1. Le presenti disposizioni disciplinano l’utilizzo da parte dell’ANAS delle prestazioni di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge di cui alla legge 24 giugno 1997 n.196 e successive modifiche a cui deve farsi riferimento agli effetti applicativi ed interpretativi per tutto quanto non specificatamente previsto dalle presenti norme. 2. Fatte salve le limitazioni ed i divieti previsti dall’art.1, comma 4, della legge 24 giugno 1997 n.196, l’ANAS può fare ricorso al lavoro temporaneo oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 letlett. b) e c) della stessastessa legge, può essere concluso anche nelle nei seguenti fattispecie: - casi: a) assunzione di personale per particolari punte l’esecuzione di attività; - per l’effettuazione un’opera, di servizi un servizio o di un appalto acquisiti dall’ANAS, definiti o predeterminati nel tempo; - ; b) esigenze di carattere transitorio di figure professionali nuove o non facili da reperire sul mercato del lavoro; c) per l’esecuzione l’assunzione di nuovi servizi che o funzioni e/o per le loro caratteristiche richiedano l’impiego l’avvio di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione nuove tecnologie; d) per la temporanea ed eccezionale utilizzazione di qualifiche previste in organico ed attualmente scoperte, con riguardo al periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente, fermo restando quanto disposto all’Art. 13; e) per l’inserimento sperimentale di figure professionali non esistenti nell’organico qualora se ne voglia testare l’utilità o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori comunque si intenda coprire posizioni di lavoro temporaneo impiegate/i non stabilizzate per un periodo complessivamente non superiore a 6 mesi. 3. La percentuale dei lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, impiegata per le fattispecie sopra individuate dalle parti indicate, non potranno può complessivamente superare per ciascun trimestre la media dell’8il 10% delle lavoratrici e del totale dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre dell’anno precedente nell’ANAS, da calcolarsi come media su base annua. 4. Ai lavoratori temporanei sono garantiti tutti i diritti sindacali previsti dalle leggi vigenti e dal CCNL per la categoria delle imprese fornitrici in vigore. 5. L’ANAS fornirà l’informazione e la formazione aggiuntiva per gli eventuali rischi specifici per la sicurezza e la salute, esplicitando tale onere nel contratto di lavoro a tempo indeterminatotemporaneo, nonché effettuerà, nei casi previsti, la sorveglianza sanitaria di cui al capo IV del D. Lgs. 626/94. 6. In alternativa é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o ordine al trattamento retributivo dei prestatori di lavoro temporaneo, purchénon risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione. Per trovano applicazione, come previsto dalla legge 196/97 e dell’Accordo Interconfederale 16 Aprile 1998 e successive modificazioni, tute le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) voci previste nel CCNL del personale dipendente dell’ANAS, comprensive della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambitosecondo livello. 7. L’Istituzione L’ANAS comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SSXX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo i motivi del ricorso agli stessial lavoro temporaneo. Ove Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) cinque giorni successivi alla stipula del contratto in questionecontratto. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra Inoltre, una volta l’anno, l’ANAS comunica allo stesso destinatario il numero ed e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali interessati. 8. Entro 60 giorni dalla stipula del presente CCNL, e previo confronto con le OO. SS., saranno individuati i profili professionali esclusi dal lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano temporaneo in quanto soggetti a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattualerischio.

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Lavoro temporaneo. A. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.1961997, 1. esigenze produttive temporanee per le quali è consentito il ricorso al contratto a termine secondo la legislazione vigente o le vigenti disposizioni contrattuali; 2. esecuzione di un’opera, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - per particolari punte di attività; - per l’effettuazione un servizio o di servizi un appalto definiti o predeterminati nel tempo; - ; 3. temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per l’esecuzione il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente; 4. aumento temporaneo delle attività derivanti da richieste di servizi che mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori; 5. esecuzione di commesse che, per le loro caratteristiche la specificità dei prodotti o delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni specializzazione diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello sul mercato del lavoro locale. Le prestatrici ed i prestatori . B. I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo impiegate/i impiegati per le fattispecie sopra individuate dalle parti contrattuali di cui ai numeri da 1 a 5 non potranno superare per ciascun trimestre la in media dell’8trimestrale il 10% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzionenell’impresa. C. Ai sensi dell’art. Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato 1, comma 3 della Legge n. 196/1997, il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx Xxxx x xxx Xxxxxx Xxxxxx nonché al Molise, anche alle cooperative che applicano il presente Ccnl e che sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione inquadrate previdenzialmente in agricoltura ai sensi della Legge 240/1984. D. In sede aziendale, secondo quanto previsto dall’art, 2, lett. B) del punto 4 dell’art.5 Ccnl, verranno stabiliti modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei dei premio per obiettivi di cui all’art. 5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione Ccnl. E. L’Azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSURsu o, od in loro assenza mancanza, alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattualeXX.XX.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Lavoro temporaneo. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge legge 24 giugno 1997 n.196, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della stessa, può essere concluso anche nelle seguenti fattispecie: - ­ per particolari punte di attività; - ­ per l’effettuazione di servizi definiti o predeterminati nel tempo; - ­ per l’esecuzione di servizi che per le loro caratteristiche richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione dall’Associazione o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello locale. Le prestatrici ed i prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i per le fattispecie sopra individuate dalle parti non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione occupate/i dalla Sezione utilizzatrice con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa é è consentita la stipula di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o prestatori di lavoro temporaneo, purchénon purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzionenella Sezione dell’Associazione. Per Le qualifiche per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo quali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lettlet. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono le seguenti:……………… Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione aziendale ai sensi del punto 4 dell’art.5 2 dell’art.6 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica La Sezione dell’Associazione comunicherà preventivamente alle RSURSU o alla RSA, od in loro assenza alle OO.SSXX.XX. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo del ricorso agli stessi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 3 (tre) giorni successivi alla stipula del contratto in questione. Annualmente l’Istituzione la Sezione dell’Associazione utilizzatrice di tale prestazione lavorativa é è tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali Le parti, in considerazione dei cambiamenti intercorsi ed intercorrenti in materia di governo del mercato del lavoro intermittente e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicatividi quanto definito al riguardo con il presente titolo, considerando sufficienti le tipologie convengono di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsireincontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessifirma del presente CCNL, per la loro introduzione nell’articolato contrattualeal fine di determinare, relativamente al rapporto “libero professionale” , a quello di “collaborazione coordinata e continuativa” e al “lavoro ripartito”, nel rispetto delle peculiari caratteristiche che gli sono proprie, una possibile ed opportuna regolazione, funzionale anche a qualificare il rapporto tra soggetti gestori presenti nel settore considerato.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Lavoro temporaneo. Il contratto L’utilizzazione di prestatori di lavoro temporaneo avviene in conformità delle norme della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive integrazioni e modifiche. Possono essere stipulati contratti di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla Legge 24 giugno 1997 n.196temporaneo, oltre che nei casi previsti dal comma 2 dell’art.1 let. b) e c) della stessaa quanto previsto dalla legge, può essere concluso anche nelle per le seguenti fattispecie: - per particolari punte di più intensa attività, cui non possa farsi fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi della Xxxxx Xxxxx Xxxxx; - quando l’assunzione abbia luogo per l’effettuazione l’esecuzione di servizi un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempotempo e che non possono essere attuati ricorrendo ai normali assetti organizzativi della Xxxxx Xxxxx Xxxxx; - per l’esecuzione di particolari attività o servizi che che, per le la loro caratteristiche richiedano specificità, richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate dall’Istituzione impiegate, o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti a livello sul mercato del lavoro locale; nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dall’organizzazione del lavoro della Xxxxx Xxxxx Xxxxx; nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatti salvi i divieti espressi dalla legge; per assistenze specifiche nel campo della prevenzione, della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente; in tutti gli altri casi previsti da eventuali successivi accordi tra la Xxxxx Xxxxx Xxxxx e le rappresentanze sindacali aziendali. Le prestatrici ed i I prestatori di lavoro temporaneo impiegate/i impiegati per le fattispecie sopra individuate dalle parti ipotesi su elencate non potranno complessivamente superare per ciascun trimestre la media dell’8il 15% delle lavoratrici e dei lavoratori occupati dall’Istituzione utilizzatrice nella Luiss Xxxxx Xxxxx con rapporto contratto di lavoro a tempo indeterminatoindeterminato al 31 dicembre dell’anno precedente, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0. 5%. In alternativa é alternativa, è consentita la stipula stipulazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo sino ad un massimo di 5 (cinque) prestatrici o a cinque prestatori di lavoro temporaneo, purchénon risulti superato . La Xxxxx Xxxxx Xxxxx comunica preventivamente alle R. S. A. il totale dei contratti numero di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’Istituzione. Per le qualifiche di esiguo contenuto professionale é vietato il ricorso al lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 4 lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, Le lavoratrici ed i lavoratori con contratti di fornitura di lavoro temporaneo sono oggetto delle erogazioni derivanti dal livello di contrattazione di Istituzione ai sensi del punto 4 dell’art.5 del presente CCNL nei termini definiti in tale ambito. L’Istituzione comunica preventivamente alle RSU, od in loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed il motivo e i motivi del ricorso agli stessial lavoro temporaneo. Ove Xxx ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità necessità, la predetta comunicazione sarà dovrà essere effettuata entro i 3 (tre) cinque giorni successivi alla stipula del contratto in questionecontratto. Annualmente l’Istituzione utilizzatrice Ogni dodici mesi la Xxxxx Xxxxx Xxxxx comunicherà, anche per il tramite dell’associazione dei datori di tale prestazione lavorativa é tenuta a fornire ai destinatari di cui sopra lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica delle lavoratrici e dei lavoratori interessate/i. NOTA In riferimento agli istituti contrattuali interessati. Il prestatore di lavoro temporaneo è tenuto a svolgere l’attività lavorativa in base alle disposizioni impartite dalla Xxxxx Xxxxx Xxxxx per l’esecuzione e la disciplina del lavoro intermittente rapporto di lavoro. Egli è inoltre tenuto all’osservanza di tutte le norme di legge e del lavoro ripartito le parti si impegnano a costituire un Osservatorio atto a monitorare futuri possibili sviluppi applicativi, considerando sufficienti le tipologie di lavoro già previste. Qualora intervenissero sulle materie indicate o su altri titoli del D.Lgs 276/03 Accordi interconfederali, le parti si impegnano a incontrarsi, entro tre mesi dalla data degli stessi, per la loro introduzione nell’articolato contrattualepresente contratto collettivo.

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