Legislazione italiana sulla formazione del contratto di lavoro Clausole campione

Legislazione italiana sulla formazione del contratto di lavoro. M entre il r. d. 1. 1924 definisce esattam ente il proprio cam ­ po di applicazione (art. 1) (1), il nuovo codice civile (art. 2094) si lim ita a definire la figura giuridica del prestatore di la ­ voro (2). P er quanto riguarda il pubblico impiego, e sem pre sulle orme del r. d. 1. 1924, il nuovo codice (art. 2129) dispone che il proprio ordinamento si estenda anche ai dipendenti di enti pubblici quando per essi non siano state predisposte appo­ site disposizioni. L’ammissione al lavoro delle donne e dei fanciulli è disci­ plinata da una legislazione speciale, che rim onta al 1886 e che corrisponde attualm ente alla legge 26 aprile 1934 n. 653, m en­ tre, nei riguardi della capacità giuridica di stipulare un con­ tratto di lavoro, provvede il codice civile (art. 3) (3), antici­ pando a 18 anni la piena capacità; per i m inori da 14 (età m inim a di ammissione) a 18 anni vale l’ordinam ento generale, ed è quindi richiesto il consenso del genitore o del tutore. C irca la form a della stipulazione, l ’ordinam ento italiano lascia la più am pia libertà: la form a scritta è eccezionalm ente richiesta per casi particolari, che il nuovo codice ha conside­ rato, non solo nei riguardi dei rapporti d’impiego (come acca- deva precedentem ente), ma anche nei riguardi di tu tti i rap-. porti di lavoro generale; questi casi ricorrono, quando si abbia assunzione in prova (art. 2096), e quando il contratto di lavoro sia stipulato a term ine (art. 2097). In m ateria di docum enta­ zione, una legge speciale, la legge 10 gennaio 1935 n. 112, uni­ ficando le varie docum entazioni precedentem ente richieste, dispone (art. 1) che tu tti coloro i quali prestano la propria opera alle dipendenze altrui, debbono essere forniti di un libretto personale di lavoro. Il regolam ento d’azienda è dichiarato obbligatorio, dal- l’a rt. 3 del r. d. 1. 1924, per le aziende che occupano norm al­ m ente più di venti im piegati, e ne è disposta l’affissione. Il caso della nu llità del contratto di lavoro è p artico la r­ m ente considerato dal nuovo codice (art. 2126), allo scopo di garantire, in determ inate circostanze, al lavoratore la tito la­ xxxx del diritto alla varie norm e protettive e anche ad un com­ penso (1): con questo il legislatore ha risolto, a favore del lavoratore, una questione da tempo discussa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sulla base deH’accen nato presupposto della necessità della valida esistenza di un contratto di lavoro ai fini della possibile applicazione del...

Related to Legislazione italiana sulla formazione del contratto di lavoro

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).