Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio oltre al libretto di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Libretto personale di controllo. Il lavoratore lavorante a domicilio domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme uniforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore l'operaio comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, 12.1.35 n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Libretto personale di controllo. Il lavoratore lavorante a domicilio domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, 1935 n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme uniforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore l'operaio comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio oltre al libretto di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro quando ne ricorra ri- corra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti sociali.
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Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio oltre domicilio, altre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore l'operaio comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché nonchè quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia materia, e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Libretto personale di controllo. Il lavoratore lavorante a domicilio domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, 1935 n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditoredell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme uniforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore l’operaio comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 L. 1º gennaio 1935, n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore l'operaio comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché nonchè quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore l'operaio comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, opera nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio domicilio, oltre al libretto Libretto di lavoro di cui alla legge 10 L. 1° gennaio 1935, n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto Libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore l'operaio comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 gennaio 1935, n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché nonchè quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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Libretto personale di controllo. Il lavoratore a domicilio domicilio, oltre al libretto di lavoro di cui alla legge 10 1 gennaio 1935, 1935 n. 112, deve essere munito munito, a cura dell'imprenditoredell’imprenditore, di uno speciale libretto di controllo, conforme al modello ministeriale. A richiesta del committente il lavoratore l’operaio comunicherà al datore di lavoro lavoro, quando ne ricorra la circostanza, se e per quali altri datori di lavoro egli presti contemporaneamente la sua opera, nonché nonchè quanto altro previsto dalla vigente legislazione in materia e ciò ai fini degli adempimenti per le assicurazioni sociali.
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