Intervalli temporali Clausole campione

Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge n. 99/2013, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuato per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in legge 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in legge 99/2013, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del presente articolo. N.d.R.: L'ipotesi di accordo 19 novembre 2013 prevede quanto segue per le imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti: In applicazione di quanto previsto dal comma 3, art. 5, D.Lgs. 368/2001, come novellato dalla L. 99/2013, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono quanto segue: - i medesimi termini ridotti di intervallo temporale sono altresì applicabili - a tutte le tipologie di assunzioni a termine effettuate per le ragioni di cui all'art. 1 del citato D.Lgs. n. 368/2001 si applicano gli intervalli temporali ridotti di 5 o 10 giorni, rispettivamente per i rapporti a termine con durata fino a 6 mesi o superiore a 6 mesi. Ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, del D.Lgs. 368/2001, come novellato dalla legge 99/2013, il requisito delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine di cui all'art. 1 del citato Decreto (ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro), non è richiesto nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, non prorogabili in tutte le ipotesi previste dalla legge e nelle seguenti ulteriori ipotesi di - un rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, con soggetti che con lo stesso datore di lavoro abbiano precedentemente avuto altri rapporti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, primo comma del D.Lgs. 368/2001. Le Parti, in attuazione del rinvio operato dall'art. 7, co. 1, lett. c), punto 3, della L. 99/2013, convengono inoltre l'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a termine acausali previste nel comma precedente. In ogni caso per tutte le ipotesi di contratto a termine causale di cui all'art. 1 del D.Lgs. 368/2001 e acausale opera il limite di legge dei 36 mesi o le sue eventuali deroghe previste a livello di contrattazione collettiva. Restano comunque salve le disposizioni e le sol...
Intervalli temporali. In riferimento all'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. n. 81/2015 le Parti convengono che ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l’obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro; tale intervallo è stabilito secondo le seguenti misure: - 10 giorni per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi; - 5 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi. In riferimento all'art. 21, comma 2, seconda parte, D.Lgs. n. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in legge 99/2013, il periodo di intervallo tra due contratti è fissato in 10 giorni per i contratti a termine di durata fino a 6 mesi e in 20 giorni per i contratti a termine di durata superiore ai 6 mesi. Ai sensi dell'art. 5, c. 3, del D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal D.L. 76 convertito in legge 99/2013, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato di cui alla lettera a) punti 1) e 2) del presente articolo. N.d.R.: L'ipotesi di accordo 19 novembre 2013 prevede quanto segue per le imprese alimentari non artigiane fino a 15 dipendenti:
Intervalli temporali. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, seconda parte, X.Xxx. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge
Intervalli temporali. Ai sensi del comma 3 dell'art. 5, D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in legge Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 368/2001, così come novellato dal D.L. n. 76 convertito in Legge n. 99/2013, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Intervalli temporali. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Parte seconda, D.Lgs. n. 81/2015 ai contratti stipulati ai sensi del presente articolo non trovano applicazione le norme che dispongono per il datore di lavoro l'obbligo di rispettare il periodo di intervallo tra un contratto a termine ed un altro. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, Parte seconda, D.Lgs. n. 81/2015, si conviene sull'assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
Intervalli temporali. In tema di successione di contratti a tempo determinato con lo stesso lavoratore, è prevista una riduzione degli intervalli temporali tra un contratto ed il successivo, che sono fissati in: • 5 giorni per i contratti di durata iniziale fino a 6 mesi; • 10 giorni per i contratti di durata iniziale superiore a 6 mesi. Inoltre, le pause obbligatorie tra due contratti a termine non trovano applicazione, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge, nei seguenti casi: • assunzioni a termine per ragioni sostitutive (ad esempio maternità, ferie, malattia, infortunio, ecc.); • assunzione dei lavoratori posti in CIG, iscritti nelle liste di mobilità ovvero percettori di ASpI. Fatta salva l’osservanza delle norme di legge, il diritto di precedenza non si applica nei casi di trasformazione dei contratti in essere. Ai lavoratori a tempo determinato in forza sono fornite dall’impresa, direttamente o per il tramite della RSU, informazioni in merito ai posti vacanti a tempo indeterminato riguardanti le mansioni svolte da lavoratori a termine, che si rendessero disponibili nell’ambito dell’unità produttiva di appartenenza. I limiti quantitativi della somministrazione a termine sono stabiliti nella misura del 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre dell’anno precedente. Tale limite è da computarsi come media annua ed in sede aziendale la suddetta percentuale può essere
Intervalli temporali. Le parti sociali hanno concordato una riduzione degli intervalli temporali previsti dalla legge. In particolare, il periodo di intervallo minimo che deve esistere tra due contratti a termine con lo stesso lavoratore è fissato in: · 5 giorni per i contratti a termine di durata iniziale fino a 6 mesi; · 10 giorni per i contratti a termine di durata iniziale superiore a 6 mesi. Tali intervalli non trovano applicazione e sono azzerati, oltre che nei casi previsti dalla legge (attività stagionali), anche nel caso di: · assunzioni a termine per ragioni sostitutive (es. maternità, ferie, malattia, infortunio, ecc.); · assunzione di lavoratori posti in cassa integrazione guadagni, iscritti nelle liste di mobilità o percettori di ASPI.