Licensing Clausole campione

Licensing. La piattaforma richiede l'installazione di prodotti sw di terze parti. In caso positivo specificare nella colonna note Sì No Manualistica: specificare nel campo note le caratteristiche (Online - cartaceo- integrato nel client) Sì No I costi di acquisto, installazione, manutenzione ed assistenza variano in funzione del numero di postazioni/utenti abilitati Sì No
Licensing. Sulla scorta delle recenti normative (DL n.83 del 22 giugno 2012) e con la finalità di conservare la piena ed esclusiva proprietà del software sviluppato, il Fapi è indirizzato ad adottare in via preferenziale soluzioni software Open Source. Tuttavia, è prevista la possibilità per il Fornitore di utilizzare, integrati nell’applicazione, componenti o prodotti software di terze parti concessi in licenza d’uso. Le condizioni per fare questo sono le seguenti: • Piena responsabilità del Fornitore per quanto attiene il corretto funzionamento di tali componenti. • Il Fornitore dovrà indicare il costo per l’acquisizione delle licenze d’uso, che devono essere illimitate e permanenti. Dovrà essere indicato il costo di listino di tali licenze, salvo particolari convenzioni con i produttori, avendo cura di segnalare tale particolare situazione. • In caso il Fornitore scelga di utilizzare strumenti Open Source, esso dovrà garantire il pieno rispetto della licenza di utilizzo e la piena aderenza ad essa in tutte le sue parti. • Nel caso in cui il Fornitore proponga la fornitura di un software commerciale in licenza d’uso già esistente sul mercato e sviluppato per coprire le esigenze dei Fondi di Formazione, all’offerta dovranno essere allegate le referenze verificabili di altri Clienti che già utilizzano il suddetto. Qualora l’offerente scelga di presentare una soluzione software che preveda costi specifici di licenza, deve tener presente che: • Il Fondo, nel caso non sia in possesso delle licenze d’uso richieste non è vincolato all’acquisto di esse dal Fornitore • Il costo delle licenze dovrà essere compreso all’interno dell’offerta a “corpo” che il rispondente presenterà per il sistema complessivamente inteso. Qualora il richiedente scelga di presentare una soluzione software Open Source deve tener presente che il framework di elezione deve avere: • una reference pubblica • una community attiva in termini di: mailing-list, blog, group • aggiornamenti negli ultimi sei mesi solari • librerie esterne integrabili e configurabili; le singole librerie devono essere riportate in un unico repository di riferimento per la tecnologia ed avere anch'esse le caratteristiche open source di cui sopra (reference, community, update/upgrade) • le soluzioni applicative proposte devono far riferimento ad un unico framework per l'implementazione del core applicativo con la sola eccezione delle componenti di frontend (UI/UX framework). Il rispondente dovrà presentare tutti i riferimenti so...
Licensing. Occorre dotare Equitalia Giustizia delle licenze necessarie all’utilizzo del sistema e all’accesso da parte degli utenti ed in particolare: Licenze Terminal SPLA Licenze Terminal Server (Desktop Remoto) SPLA 10 Licenze Office Standard SPLA Licenze Office per Terminal Server SPLA 10 Utenti aggiuntivi concorrenti Utenti utilizzatori 5 Oggetti software Come sotto specificato nella tabella che segue (*) SQL Server Standard Licenza 4 core 1 Dataport 60 100 Report 54 100 Form 21 100 Page 11 100 Tabelle 53 60 Codeunit 23 100
Licensing. Con il contratto di licensing di tecnologie o know-how, il licenziante concede l’utilizzo di una particolare tecnologia per impieghi specifici, con riferimento a determinati mercati e per un periodo di tempo limitato e il licenziatario, in cambio, riconosce al licenziante delle royalties. Spesso, quando il trasferimento di tecnologia riguarda una formula o altre tecnologie produttive simili, prima del passaggio (disclosure) dell'informazione tecnologica, le parti spesso negoziano il pagamento di una somma piuttosto elevata. L'accordo può prevedere o meno l'esclusiva, anche se ovviamente il licenziatario cercherà di ottenerla, almeno per il mercato di riferimento. Il licenziante ha interesse a recuperare i propri investimenti in tempi rapidi e comunque durante la vita della tecnologia licenziata. Con la rapidità con cui si avvicendano gli avanzamenti tecnologici, la vita di molti prodotti è molto breve. Questo si può riflettere sui termini di scadenza dei pagamenti e sulle clausole relative allo sviluppo di tecnologie secondarie. La maggior parte degli accordi di licenza prevede pagamenti annuali. A parte il primo pagamento iniziale, l’ammontare delle royalties aumenta con il tempo. Spesso il licenziante si riserva il diritto sulla proprietà anche delle tecnologie che eventualmente vengono sviluppate nel corso di adattamenti secondari previsti dall'accordo di licenza. Per evitare rischi associati a possibili violazioni sui brevetti o sulla proprietà intellettuale, è importante che il contratto di licenza definisca chiaramente i diritti e le responsabilità delle parti, in particolare con riferimento alle nuove tecnologie che ne possono derivare. È raccomandabile far redigere il contratto da un avvocato specializzato.
Licensing 

Related to Licensing

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: