Common use of Limiti Clause in Contracts

Limiti. Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni. L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo azionario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo. L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo. La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali. La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration compresa tra 0.10 e 8 anni. Le quote o azioni di OICR armonizzati, gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura residuale. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente Regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Agli investimenti relativi al Fondo si applicano i principi stabiliti dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell’IVASS, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Compagnia.

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Limiti. Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP Isvap (oggi IVASS) n. 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, così come successivamente modificata ed integrata e successive modifiche ed integrazioni. L’investimento complessivo dalla normativa di riferimento di tempo in attività finanziarie di tipo azionario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo. L’investimento complessivo tempo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo. La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali. La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration compresa tra 0.10 e 8 anni. Le quote o azioni di OICR armonizzati, gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura residualevigore. Il Fondo fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigentedal Regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 36 del 31 gennaio 2011, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo fondo interno esplicitati nel presente Regolamentoregolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Regolamento IVASS. Agli investimenti relativi al Fondo fondo si applicano i principi stabiliti dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 dal predetto Regolamento e le ulteriori specifiche disposizioni dell’IVASSdi tempo in tempo emanate dall’IVASS, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della CompagniaSocietà.

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Limiti. Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni. L’investimento complessivo Inoltre, l'investimento in attività finanziarie di tipo azionario può essere compreso tra un minimo strumenti finanziari, emessi da emittenti nei quali il fondo investe più del 305% ed un massimo del 70rispetto al patrimonio relativo all'ultimo valore pubblicato, sommati fra loro non possono superare il 40% del patrimonio relativo all'ultimo valore complessivo del Fondo. L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo. La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali. La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration compresa tra 0.10 e 8 anni. Le quote o azioni di OICR armonizzati, gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura residualepubblicato. Il Fondo fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigentedal Provvedimento ISVAP n. 297/96, e successive modifiche ed integrazioni. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo fondo interno esplicitati nel presente Regolamentoregolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, così come definite dal citato Provvedimento ISVAP. Agli investimenti relativi al Fondo fondo si applicano i principi stabiliti dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell’IVASSdell’ISVAP, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della CompagniaSocietà.

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Limiti. Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni. L’investimento complessivo in attività finanziarie strumenti finanziari di tipo azionario complessivo può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70pari al 100% del valore complessivo del Fondo. L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari sopra citati. La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo obbligazionario principalmente da emittenti societari, titoli governativi e da organismi sovranazionalisopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura contenuta. La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration compresa tra 0.10 media massima di dieci anni. La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo azionario prevalentemente da società ad elevata e 8 annimedia capitalizzazione. Le quote o azioni di OICR armonizzati, e gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura residuale. Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente Regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Agli investimenti relativi al Fondo si applicano i principi stabiliti dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell’IVASS, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Compagnia.

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