VERA VITA PENSIONE SICURA
VERA VITA S.p.A.
VERA VITA PENSIONE SICURA
Piano Individuale Pensionistico (PIP) di tipo assicurativo – Fondo pensione
(Tariffa n° 563)
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO INDICE
Parte I) – OGGETTO DEL CONTRATTO
Art.1 - Ambito di applicazione Art.2 - Prestazioni Assicurative Art.3 - Contribuzione
Parte II) – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art.4 - Conclusione, entrata in vigore, durata e Risoluzione del Contratto Art.5 - Diritto di Recesso dal contratto
Art.6 - Dichiarazioni dell’Aderente
Parte III) – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO
Art.7 - Spese
Art.8 - Determinazione della Posizione Individuale
Art.9 - Giorno di riferimento e valore unitario delle quote
Art.10 - Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita durante la fase di erogazione
Art.11- Trasferimento, riscatto, anticipazioni
Art.12 - Riallocazione della Posizione Individuale (switch)
Art.13 - Comunicazioni alla Compagnia e regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto
Art.14 - Comunicazione annuale sulla Posizione Individuale Art.15 - Duplicato di Polizza
Parte IV) – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Art.16 - Pagamenti della Compagnia
Parte V) – OBBLIGHI DELLE PARTI, LEGGE APPLICABILE, FISCALITA’ E FORO COMPETENTE
Art.17 - Obblighi della Compagnia e dell’Aderente, legge applicabile Art.18 - Imposte e tasse
Art.19 - Foro competente
Art. 20 - Misure Restrittive – Sanctions Clause
Allegati:
A e A Bis - Coefficienti di trasformazione in Rendita
B - REGOLAMENTO della Gestione Separata “POPOLARE VITA PREVIDENZA”
C - REGOLAMENTO del Fondo Interno “POPOLARE VITA VALUE”
D - REGOLAMENTO del Fondo Interno “POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”
E - REGOLAMENTO del Fondo Interno “POPOLARE VITA PRUDENTE”
F - Condizioni contrattuali della Copertura accessoria, ad adesione facoltativa, per il caso di invalidità dell’Aderente
PARTE I – OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il PIP è una forma pensionistica individuale attuata mediante assicurazione a vita intera, a versamenti ricorrenti ed integrativi, istituita dalla Compagnia al fine di ottenere l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio (di cui al Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito “Decreto”). Essa si sviluppa su due periodi: un primo periodo definito fase di accumulo ed uno successivo definito fase di erogazione.
La fase di accumulo è il periodo di durata contrattuale in cui si costituisce la Posizione Individuale da utilizzare per la determinazione delle Prestazioni Pensionistiche. Essa ha inizio con la stipulazione del contratto e termina il giorno che precede l’inizio della fase di erogazione.
Nel corso della fase di accumulo, in ordine alle scelte di investimento [allocazione (Art. 3) e riallocazione o switch (Art. 12)] operate dall’Aderente, la Posizione Individuale può essere collegata:
A. alla Gestione Separata POPOLARE VITA PREVIDENZA, di seguito “Gestione Separata”; in tal caso la Posizione Individuale è espressa direttamente in euro e si determina e rivaluta secondo quanto precisato all’Art. 8;
oppure
B. ad uno o più Fondi Interni riservati dalla Compagnia al PIP. In tal caso la Posizione Individuale è espressa in quote di detti Fondi Interni e si determina e valorizza secondo quanto precisato agli Artt. 8 e 9. I rischi finanziari di investimento connessi alle oscillazioni di prezzo degli attivi contenuti nel/nei Fondo/i Interno/i, di cui le quote del/dei Fondo/i Interno/i medesimi sono rappresentazione, sono a carico dell’Aderente. Si precisa che alla data di edizione delle presenti Condizioni Generali di Contratto, risultano riservati dalla Compagnia per l’adesione al PIP i Fondi Interni denominati “POPOLARE VITA VALUE”, “POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL” e “POPOLARE VITA PRUDENTE”; a seguito di nuova istituzione di uno o più Fondi Interni riservati al PIP, la Compagnia effettuerà tempestivamente apposita comunicazione all’Aderente e fornirà il rispettivo Regolamento;
oppure
C. in parte alla Gestione Separata ed in parte ad uno o più Fondi Interni, come combinazione dei casi A. e B..
La fase di erogazione è il periodo di durata contrattuale in cui sono corrisposte le Prestazioni Pensionistiche. Essa ha inizio, sempreché l’Aderente sia in vita e sia pervenuta alla Compagnia la documentazione completa di cui all’Art. 16, entro 30 giorni:
dalla data di ricevimento da parte della Compagnia della comunicazione di avvenuta acquisizione del diritto alle Prestazioni Pensionistiche;
oppure
dalla data, stabilita in ordine all’esercizio delle facoltà previste all’Art. 10 del Regolamento del PIP.
Nel corso della fase di erogazione, le Prestazioni Assicurative erogate dal PIP in forma di Rendita sono collegate al rendimento della gestione separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all’Aderente entro il termine della fase di accumulo e sono soggette a Rivalutazione secondo quanto indicato all’Art. 10.
Art. 2 – Prestazioni Assicurative
2.A) Prestazioni Assicurative nella fase di accumulo comprensive della Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell’Aderente e della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX)
2.A.1) Prestazioni in caso di decesso dell’Aderente
In caso di decesso dell’Aderente, verificatosi nella fase di accumulo ovvero nel corso dell’erogazione della “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX), la Posizione Individuale - in conformità a quanto previsto all’Art. 12, comma 4 del Regolamento del PIP - è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi Beneficiari designati dall’Aderente stesso. In tal caso è prevista la corresponsione del capitale per il caso di morte che si ottiene dalla somma dei seguenti importi:
a) il valore di Riscatto Totale della Posizione Individuale, che coincide con il valore della Posizione Individuale determinato secondo quanto previsto all’Art. 8;
b) la maggiorazione per il caso di morte (Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell’Aderente di cui all’Art. 14, comma 1 del Regolamento del PIP), il cui ammontare è ottenuto applicando all’anzidetto valore di Riscatto Totale la percentuale di maggiorazione per il caso di morte, determinata secondo quanto di seguito precisato.
b.1) A condizione che l’Aderente, all’atto dell’adesione al PIP, abbia sottoscritto la dichiarazione di veridicità di tutte le affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva contenuta nel Modulo di Adesione, la percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata è quella indicata nella seguente Tabella A, in ragione dell’Età Assicurativa (età compiuta dall’Aderente alla data di decorrenza del contratto, se a tale data non sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di 6 mesi dall'ultimo compleanno) raggiunta al momento del decesso:
Età Assicurativa al momento del decesso (anni) | Percentuale di maggiorazione |
fino a 39 | 100,00% |
da 40 a 49 | 60,00% |
da 50 a 59 | 20,00% |
da 60 a 65 | 10,00% |
oltre 65 | 0,00% |
Tabella A
L’ammontare della maggiorazione per il caso di morte, ottenuto applicando la suindicata percentuale di maggiorazione, non potrà in ogni caso superare l’importo di 100.000,00 euro;
b.2) In caso l’Aderente, all’atto dell’adesione al PIP, abbia sottoscritto la dichiarazione di non veridicità di almeno una delle predette affermazioni contenuta nel Modulo di Adesione ovvero nei casi di esclusione o di limitazione di garanzia secondo quanto di seguito precisato, la percentuale di maggiorazione per il caso di morte applicata sarà pari allo 0,00%.
b.2.1) Esclusioni
Sono esclusi dalla Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell’Aderente i casi di decesso dell’Aderente derivanti direttamente o indirettamente da:
un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della conclusione dell’assicurazione;
dolo dell’Aderente;
partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;
atti contro la persona dell’Aderente - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie;
atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Aderente a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
atti di terrorismo;
contaminazioni chimiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
incidente di volo, se l’Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
b.2.2) Limitazioni
La Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell’Aderente viene assunta senza che all’Aderente medesimo venga richiesto di sottoporsi a visita medica.
In virtù di tale modalità assuntiva, detta Copertura accessoria è soggetta ad un periodo di carenza di 180 giorni dall’entrata in vigore delle garanzie. La suddetta limitazione di garanzia non si applica esclusivamente nel caso in cui il decesso avvenga per conseguenza diretta di una delle cause sotto specificate, purché sopravvenuta dopo l’entrata in vigore del PIP:
una delle seguenti malattie infettive acute: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post- vaccinica;
shock anafilattico;
Infortunio, come definito al precedente paragrafo b.2.1) Esclusioni.
Il periodo di carenza è esteso a cinque anni per i casi di decesso dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.
2.A.2) “Rendita integrativa temporanea anticipata” (XXXX)
In conformità alle facoltà previste all’Art. 10, commi 4 o 5 del Regolamento del PIP, la Rendita integrativa temporanea anticipata (di seguito XXXX) consiste nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, dell’intera Posizione Individuale oppure di una sua porzione, a scelta dell’Aderente all’atto della richiesta da effettuarsi mediante l’apposito modulo predisposto dalla Compagnia.
Nel corso dell’erogazione della XXXX, la porzione di Posizione Individuale di cui si richiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione. Tale porzione sarà riversata nel comparto più prudente di VERA VITA PENSIONE SICURA, ossia nella Gestione Separata, salvo diversa volontà dell’Aderente, da esprimersi al momento della richiesta, nel qual caso la suddetta porzione verrà riversata in uno dei Fondi Interni previsti da VERA VITA PENSIONE SICURA; le conseguenti riallocazioni avverranno ai sensi del successivo Art. 12.
Nel caso di allocazione in Gestione Separata, la rata di XXXX si ottiene dividendo l’importo della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, impegnato a titolo di XXXX, per il numero di rate di XXXX, incluse nel periodo considerato in ragione della periodicità di erogazione. L’erogazione della rendita avviene con periodicità mensile o trimestrale, a scelta dell’Aderente da effettuarsi all’atto della richiesta. L’importo della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, impegnato a titolo di XXXX, coincide con il valore da esso
raggiunto al 31/12 immediatamente precedente la data di accettazione della richiesta dell’Aderente da parte della Società, conseguente alla verifica del possesso dei requisiti di accesso alla XXXX stabiliti dal Decreto. Il periodo considerato va computato dalla anzidetta data di accettazione fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, entro un massimo di 5 o 10 anni a seconda di quale situazione si sia verificata, ai sensi di quanto meglio precisato nei predetti commi 4 o 5 dell’Art. 10 del Regolamento del PIP.
L’importo di ciascuna rata (mensile o trimestrale), erogabile nel primo anno del periodo considerato, si ottiene sottraendo dal suo ammontare la spesa in cifra fissa di cui all’Art. 7, lettera f). Per gli importi di ciascuna rata di XXXX xx erogare nel corso degli anni del periodo considerato successivi al primo, si procede al ricalcolo tempo per tempo, ad ogni 31/12, con le medesime modalità sopra descritte considerando, quale importo della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, impegnato a titolo di XXXX, il suo valore raggiunto a tale data e, quale periodo considerato, il periodo considerato residuo, ferma la periodicità di erogazione prescelta ed il prelievo delle anzidette spese in cifra fissa da ciascuna rata.
Nel caso in cui l’Aderente abbia espresso la volontà di gestire la porzione della Posizione Individuale destinata alla XXXX in uno dei Fondi Interni previsti da VERA VITA PENSIONE SICURA, le rate da erogare verranno espresse nel numero di quote costante che si ottiene dividendo il numero di quote che risultano assegnate al contratto alla data di accettazione della richiesta di XXXX ed impegnata a tale titolo, per il numero di rate di XXXX incluse nel periodo considerato di cui sopra, in ragione della periodicità di erogazione. Il valore di ciascuna rata di XXXX da erogare verrà ricalcolata tempo per tempo, ad ogni ricorrenza periodica di rata, moltiplicando il suddetto numero di quote costante per il loro valore unitario, relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 9. Dal suo ammontare così ottenuto viene prelevata la spesa in cifra fissa di cui all’Art. 7, lettera f).
Durante l’erogazione della XXXX, l’Aderente può richiedere la Riallocazione dell’importo residuo della Posizione Individuale impegnato a titolo di XXXX in conformità a quanto previsto all’Art. 12.
Nel corso dell’erogazione della XXXX l’Aderente può inoltre richiederne la revoca: ciò comporta la cessazione dell’erogazione delle rate residue e la residua Posizione Individuale continuerà ad essere gestita secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera Posizione Individuale a titolo di XXXX, l’Aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della Posizione Individuale, il riscatto e l’anticipazione ovvero la prestazione pensionistica.
Se l’Aderente ha richiesto la XXXX, il trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica dovrà riguardare l'intera Posizione Individuale e, quindi, anche la parte impegnata a titolo di XXXX, con conseguente revoca della stessa.
In caso di decesso dell’Aderente nel corso dell’erogazione della XXXX, la Posizione Individuale residua corrispondente alle rate non erogate, ancora in fase di accumulo, potrà essere riscattato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 2.A.1).
2.B) Prestazioni Assicurative nella fase di erogazione
In conformità a quanto previsto agli Artt. 10 e 11 del Regolamento del PIP, a condizione che l’Aderente sia in vita al momento dell’erogazione delle prestazioni, è prevista la corresponsione della Prestazione Pensionistica in forma di Rendita e/o capitale.
Nel caso in cui l’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica intenda esercitarlo, deve darne comunicazione alla Compagnia secondo le modalità previste all’Art.13.
Con riferimento alla quota di Prestazione Pensionistica in forma di Rendita ed all’opzione esercitata dall’Aderente in conformità alle previsioni dell’Art. 11 del Regolamento del PIP, è prevista la corresponsione di una Rendita in rate posticipate secondo la rateazione scelta dall’Aderente medesimo fra annuale, semestrale, trimestrale, mensile.
Fatto salvo quanto previsto per la forma di rendita vitalizia reversibile e per la forma di rendita certa e successivamente vitalizia, di cui all’Art.11 del Regolamento del PIP, la Società, corrisponde:
ciascuna rata di rendita, subordinatamente all’esistenza in vita dell’Aderente, ad ogni rispettiva scadenza;
il rateo di rendita maturato al momento del decesso dell’Aderente, relativo al tempo trascorso dall’ultima scadenza di rata precedente il decesso o, se non è ancora scaduta la prima rata di rendita, dal termine della fase di accumulo, dopo di che il contratto si considererà risolto e nulla sarà più dovuto dalla Società.
Il valore della Rendita annua erogabile si ottiene applicando al valore della Posizione Individuale, al netto della eventuale quota di detta Posizione da erogare sotto forma di capitale, il coefficiente adottato dalla Compagnia.
Il valore della Posizione Individuale è determinato secondo quanto previsto all’Articolo 8. L’erogazione della Rendita decorre dalla data di inizio della fase di erogazione.
Durante l'erogazione:
la Rendita è correlata, secondo quanto previsto all’Art. 10, ai risultati della gestione separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all’Aderente entro il termine della fase di accumulo ed è direttamente espressa in euro;
non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto, anticipazione, riallocazione;
non possono affluire somme, a qualunque titolo, al PIP.
Il coefficiente adottato dalla Compagnia è stabilito su basi demografiche e finanziarie, in ragione della tipologia di Rendita prescelta e della rateazione della stessa.
Le basi demografiche riguardano la probabilità di sopravvivenza dell’Aderente, mentre le basi finanziarie riguardano le ipotesi formulate sugli scenari economico-finanziari e sono rappresentate dai rendimenti ottenibili con gli investimenti in attività finanziarie.
Negli allegati A e A Bis alle presenti Condizioni Generali di Contratto sono riportati i coefficienti di trasformazione in Rendita vitalizia immediata, in Rendita certa e, limitatamente ad alcune figure-tipo, in Rendita vitalizia reversibile, in vigore all’atto dell’adesione al PIP, nonché le indicazioni necessarie per la determinazione dell'età anagrafica corretta in base all'anno di nascita dell'Aderente. La Compagnia, su richiesta dell’Aderente, fornisce altresì, con riferimento alla Rendita vitalizia reversibile, i coefficienti per le altre combinazioni di età e quota di reversibilità, adottati dalla Compagnia medesima.
I suddetti coefficienti sono calcolati:
utilizzando come base demografica la Tavola di sopravvivenza definita in ciascuno degli Allegati A e A Bis alle presenti Condizioni Generali di Contratto. Le basi demografiche possono essere modificate soltanto qualora le variazioni delle probabilità di sopravvivenza - desunte da statistiche nazionali sulla popolazione di fonte ISTAT o altro qualificato organismo pubblico e confermate dalle rilevazioni condotte sul portafoglio assicurativo della Compagnia o, qualora il portafoglio della Compagnia non sia statisticamente significativo, confermate da statistiche assicurative di mercato sottoposte preventivamente alla valutazione dell’IVASS - evidenzino un miglioramento di dette probabilità di sopravvivenza tale da rendere necessaria la revisione della base demografica per mantenere l’equilibrio tecnico;
utilizzando come basi finanziarie il Tasso Tecnico indicato sul Modulo di Adesione. Ai sensi della normativa vigente, la Società può modificare le basi finanziarie o Tasso tecnico nel corso della durata contrattuale;
tenendo già conto delle spese relative alla rateazione della Rendita di cui alla lettera d) dell’Art. 7.
2.C) Modifica dei coefficienti conseguente alla revisione delle basi demografiche e/o finanziarie
Con riferimento alle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita di cui al precedente comma 2.B), la Compagnia, nel corso della durata contrattuale, ha la facoltà di procedere alla revisione dei coefficienti nei termini di cui al medesimo comma 2.B).
Nel caso la Compagnia intenda applicare coefficienti diversi da quelli in uso si procederà come segue:
qualora la loro applicazione comporti un miglioramento delle condizioni economiche del PIP, la Compagnia fornisce all’Aderente le tabelle con i nuovi coefficienti e comunica la data della loro entrata in vigore entro il terzo mese precedente tale data;
qualora l’applicazione dei nuovi coefficienti comporti un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del PIP, valgono le previsioni dell’Art. 22 del Regolamento del PIP. In particolare, l’Aderente ha 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione dei nuovi coefficienti per manifestare alla Compagnia, secondo le modalità previste all’Art.13, l’eventuale scelta di trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.
La revisione delle basi demografiche e/o finanziarie avrà effetto solo con riferimento ai capitali investiti, determinati secondo quanto previsto all’Art. 3, generati dalle somme affluite al PIP successivamente all’entrata in vigore dei nuovi coefficienti. Pertanto, a fronte di ogni revisione, la relativa quota di Rendita, che concorre a formare la Rendita complessivamente erogabile, si ottiene applicando al cumulo dei predetti successivi capitali i nuovi coefficienti.
La Compagnia, in ogni caso, non potrà procedere alla anzidetta revisione e quindi stabilire l’applicazione di nuovi coefficienti (i) ai soggetti già Aderenti al PIP alla data di introduzione della modifica, che esercitano il diritto alla Prestazione Pensionistica nei tre anni successivi e (ii) agli Aderenti, per i quali sia già iniziata l’erogazione della rendita.
Resta inteso che, ai fini dell’applicazione dei coefficienti adottati per la determinazione della Prestazione Pensionistica in forma di Rendita, la Compagnia procederà alla riduzione della Posizione Individuale conseguente ad eventuali riscatti parziali od anticipazioni a partire dai capitali investiti di cui all’Art. 3 generati dalle prime somme affluite al PIP.
2.D) Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità dell’Aderente
Alla data di conclusione del PIP, l’Aderente, su base volontaria, ha la facoltà di sottoscrivere la Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso d’invalidità dell’Aderente stesso, di cui all’Art. 14, comma 2 del Regolamento del PIP. Detta Copertura è operante alle condizioni previste nell’Allegato F alle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Art. 3 – Contribuzione
A finanziare il PIP concorreranno le somme costituite:
a) dai flussi contributivi di cui all’Art. 8 del Regolamento del PIP;
b) dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di cui all’Art. 9, comma 1 del Regolamento del PIP;
c) dagli eventuali versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite di cui all’Art. 13 del Regolamento del PIP.
Dette somme dovranno affluire al PIP nel periodo della fase di accumulo compreso tra la data di stipulazione del contratto e la data di pervenimento alla Compagnia della comunicazione dell’avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle Prestazioni Pensionistiche di cui al comma 2.B) dell’Art. 2.
A fronte di ciascuna somma affluita al PIP, la Compagnia determina il relativo “capitale investito”:
se si tratta delle somme di cui alle precedenti lettere b) e c), detto capitale investito coincide con l’importo affluito;
se si tratta delle somme di cui alla precedente lettera a), detto capitale investito è dato dal versamento effettuato al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente di cui:
all’Art. 7, lettera a) e comma b.1) se si tratta del primo versamento;
all’Art. 7, comma b.1) se si tratta di versamenti successivi al primo,
nonché dei premi destinati a finanziare la Copertura accessoria ad adesione facoltativa di cui all’Allegato F alle presenti Condizioni Generali di Contratto.
All’atto dell’adesione al PIP, l’Aderente, previa sua esplicita indicazione alla Compagnia da effettuarsi secondo le modalità previste all’Art. 13, individua l’allocazione del capitale investito stabilendo la parte di detto capitale:
A. da destinare alla Gestione Separata. In tal caso tale parte è investita nella Gestione Separata ed è espressa direttamente in euro;
oppure
B. da destinare ad uno o più Fondi Interni scelti dall’Aderente fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. In tal caso tale parte è investita ed espressa in un numero quote di detti Fondi Interni assegnate al PIP e soggetta ai rischi finanziari richiamati all’Art. 1. Detto numero di quote è dato dal rapporto tra la parte di capitale investito stabilita dall’Aderente ed il valore unitario delle quote del giorno di riferimento di cui all’Articolo 9, entrambi relativi a ciascuno dei predetti Fondi Interni;
oppure
C. espressa in parte in euro ed in parte in quote, quale combinazione delle precedenti allocazioni A. e B. .
Le somme di cui alla precedente lettera a), ad esclusione di quelle versate dai datori di lavoro, affluiranno al PIP medesimo attraverso versamenti che l’Aderente effettuerà in via ricorrente secondo la frequenza, annuale, semestrale, trimestrale o mensile, scelta dell’Aderente medesimo alla stipulazione. L’Aderente può inoltre effettuare versamenti unici a titolo integrativo.
L’entità dei versamenti (ricorrenti e integrativi) è stabilita liberamente dall’Aderente.
A condizione che il contratto non sia risolto, l’Aderente - in qualsiasi momento della fase di accumulo e senza che ciò comporti l’applicazione di alcun onere - può richiedere alla Compagnia, secondo le modalità previste all’Art.13:
la modifica della frequenza di corresponsione dei versamenti ricorrenti, scegliendo fra quelle su indicate. La modifica avrà effetto dal primo versamento ricorrente che affluirà al PIP dopo l’anniversario della decorrenza del contratto immediatamente successivo alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta;
in occasione della corresponsione di ciascun versamento ricorrente, di aumentarne o diminuirne l'entità;
di interrompere - fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito - e successivamente riprendere la contribuzione al PIP. L’interruzione della contribuzione non comporta risoluzione del PIP;
la modifica dell’allocazione dei capitali investiti generati dalle somme che affluiscono al PIP secondo percentuali diverse da quelle stabilite all’atto dell’adesione al PIP medesimo. Ciascuna modifica avrà effetto esclusivamente sui capitali investiti generati dalle somme che affluiranno al PIP a partire dal 60° giorno successivo a quello di pervenimento alla Compagnia della richiesta.
L’allocazione del capitale investito individuata all’atto dell’adesione, così come la sua successiva modifica, è stabilita liberamente fra le opzioni di cui alle precedenti lettere A., B. o
C. dall’Aderente la cui età anagrafica, all’adesione o raggiunta alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di modifica, risulti non inferiore a 60 anni oppure, in ogni caso, se l’adesione è avvenuta ante 04/07/2016. Viceversa, per le adesioni avvenute a partire da tale data, agli Aderenti la cui età anagrafica, all’adesione o raggiunta alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di modifica, risulti inferiore a 60 anni, è consentito optare esclusivamente per l’allocazione B. oppure per l’allocazione C., a condizione che la quota di capitale investito in Gestione Separata non superi il 50% che scende al 30% per le adesioni avvenute a partire dal 01/06/2017.
Le somme destinate ad alimentare il PIP, ad esclusione dei trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dei flussi contributivi derivanti dal datore di lavoro, devono affluire al medesimo tramite il competente Soggetto Abilitato, mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia:
con addebito sul conto intestato/cointestato all’Aderente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto Abilitato,
oppure, ove detto Soggetto Abilitato sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
con addebito sul conto intestato/cointestato all’Aderente ed intrattenuto presso il Soggetto Abilitato stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto Abilitato.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto versamento delle somme affluite al PIP e la data di versamento di dette somme coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.
In caso di trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di flussi contributivi derivanti dal datore di lavoro ovvero di estinzione del rapporto relativo al suddetto conto, le somme destinate ad alimentare il PIP devono affluire tramite bonifico SCT (Sepa Credit Transfer) a favore della Compagnia, indicando nella causale cognome e nome dell’Aderente ed il numero del contratto.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto Abilitato di ricevere denaro contante a titolo di contribuzione al PIP.
PARTE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 4 – Conclusione, entrata in vigore, durata e Risoluzione del Contratto
Il contratto è concluso nel giorno in cui il Modulo di Adesione, firmato dalla Compagnia, viene sottoscritto dall’Aderente.
L’assicurazione entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza del contratto, a condizione che a tale data il contratto medesimo sia stato concluso e sia stato effettuato il primo versamento.
Nel caso in cui la conclusione del contratto e/o il primo versamento siano avvenuti successivamente alla data di decorrenza del contratto, l’assicurazione entra in vigore alle ore
24 del giorno del versamento o, se successivo, del giorno di conclusione del contratto medesimo.
La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto indicata sul Modulo di Adesione e quella di Risoluzione del Contratto medesimo.
Il contratto si risolve e la partecipazione al PIP cessa con effetto dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla Compagnia, secondo le modalità previste all’Art. 13, la richiesta di:
Recesso dal contratto; oppure
Riscatto Totale; oppure
trasferimento ad altre forme pensionistiche; oppure
corresponsione delle Prestazioni Pensionistiche interamente in forma di capitale di cui al comma 2.B) dell’Art. 2.
Il contratto si risolve e la partecipazione al PIP cessa (con effetto dalla data di decesso) altresì:
allorché, durante la corresponsione della Rendita vitalizia immediata o della Rendita vitalizia immediata reversibile di cui all’Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso rispettivamente dell’Aderente o dell’Aderente e della persona da quest’ultimo designata;
oppure
allorché, durante la corresponsione della Rendita certa e successivamente vitalizia di cui all’Art. 11 del Regolamento del PIP, avvenga il decesso dell’Aderente e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di Rendita prescelta, dall’inizio della corresponsione della Rendita stessa.
Art. 5 – Diritto di Recesso dal contratto
L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall’Aderente medesimo ed effettuata alla Compagnia secondo le modalità previste all’Art.13.
Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia riceve la anzidetta comunicazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la Compagnia rimborsa all’Aderente le somme da questi eventualmente corrisposte.
La Compagnia ha il diritto di trattenere a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma di 25,00 euro.
Art. 6 – Dichiarazioni dell’Aderente
Nel caso in cui le dichiarazioni dell’Aderente risultino inesatte o reticenti, la Compagnia si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Aderente, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.
PARTE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO
Art. 7 – Spese
a) spese da sostenere all’atto dell’adesione: 25,00 euro, da prelevare contestualmente al primo contributo versato; resta inteso che, ove quest’ultimo affluisca al PIP ad adesione già avvenuta, la loro corresponsione, comunque dovuta all’atto dell’adesione, avverrà tramite disposizione di pagamento a favore della Compagnia secondo le medesime modalità previste dall’Art. 3 per i flussi contributivi destinati ad alimentare il PIP.
b) spese relative alla fase di accumulo:
b.1) direttamente a carico dell’Aderente: in percentuale su ciascun contributo versato, al netto delle spese di cui alla precedente lettera a) se si tratta del primo contributo versato: 2,50%. Le somme che affluiscono al PIP a titolo di trasferimento da altre forme pensionistiche complementari o di reintegro delle anticipazioni percepite non sono gravate da alcun onere.
b.2) indirettamente a carico dell’Aderente:
b.2.1) come prelievo annuo sul rendimento dalla Gestione Separata ottenuto dalla somma delle seguenti commissioni:
una commissione base, pari ad 1,55 punti percentuali di rendimento realizzato;
una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione.
b.2.2) come commissioni annue di gestione:
1,80%, che incidono sul patrimonio del Fondo Interno “POPOLARE VITA VALUE”;
1,80%, che incidono sul patrimonio del Fondo Interno “POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”;
1,65% che incidono sul patrimonio del Fondo Interno “POPOLARE VITA PRUDENTE”.
c) spese in cifra fissa collegate all’esercizio di prerogative individuali, dirette alla copertura degli oneri amministrativi sostenuti dalla Compagnia in caso di trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica ai sensi dell’art. 12 del Regolamento del PIP: 25,00 euro. Per le operazioni di trasferimento di cui all’Art. 22 del Regolamento del PIP, tali spese non sono previste;
d) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 del Regolamento del PIP, già conteggiate nel calcolo dei coefficienti di trasformazione di cui all’Art. 2, comma 2.B):
0,80% della Rendita annua maggiorato di tante volte lo 0,10% per quante sono le rate di Rendita dovute nell’anno.
e) spese e premi relative alle Prestazioni Assicurative di cui all’art. 14 del Regolamento del PIP:
e.1) spese destinate a finanziare la Copertura accessoria obbligatoria per il caso di morte dell’Aderente:
0,10 punti percentuali, già incluse nelle spese di cui al comma b.2.1) del presente Articolo;
0,10%, già incluse nelle spese di cui al comma b.2.2) del presente Articolo.
e.2) premi destinati a finanziare la Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità dell’Aderente: direttamente a carico dell’Aderente, in aggiunta a ciascun contributo in via ricorrente affluito al PIP, secondo l’importo e le modalità di prelievo precisate all’Art. 7 dell’Allegato F alle presenti Condizioni Generali di Contratto.
f) spese relative alla prestazione erogata in forma di XXXX dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: 3,00 euro per ogni rata di rendita erogata.
Art. 8 – Determinazione della Posizione Individuale
La Posizione Individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai capitali investiti di cui all’Art. 3 e ridotta degli eventuali riscatti parziali e anticipazioni percepite di cui all’Art. 11.
8.A) Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata
Con riferimento alla Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata, espressa direttamente in euro, a fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con il PIP nel corso della fase di accumulo, la Compagnia ha istituito la Gestione Separata “POPOLARE VITA PREVIDENZA”, una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - disciplinata dal relativo Regolamento che forma parte integrante del presente contratto.
Come stabilito dal Regolamento della Gestione Separata, la Compagnia determina all’inizio di ogni mese il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai 12 mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la rivalutazione da applicare ai contratti con data di Rivalutazione che cade nel terzo mese successivo al periodo di 12 mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.
Ai fini della determinazione delle Prestazioni Assicurative di cui all’Art. 2, delle operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all’Art. 11 e di riallocazione (switch) della Posizione Individuale di cui all’Art 12, comma 12.C), il valore della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata è quello maturato alla data di Rivalutazione di cui alla successiva lettera c).
Di seguito sono precisate le modalità di determinazione del rendimento attribuito e della misura annua di Rivalutazione, nonché le modalità di rivalutazione della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata nel corso della fase di accumulo.
a) Rendimento attribuito
Il rendimento annuo attribuito al contratto è uguale al tasso medio di rendimento realizzato dalla suddetta Gestione Separata, diminuito delle commissioni di cui all’Art. 7, comma b.2.1).
b) Misura annua di Rivalutazione
La misura annua di Rivalutazione è pari al rendimento annuo attribuito e non può essere negativa. Tale misura non può comunque risultare inferiore alla misura annua minima di Rivalutazione indicata sul Modulo di Adesione.
Per le adesioni avvenute dal 01/07/2015 ma ante 04/07/2016, la Compagnia ha la facoltà di stabilire l’applicazione di una nuova misura annua minima di Rivalutazione.
Se la Compagnia applica una riduzione della misura annua minima di Rivalutazione prevista, l’Aderente ha comunque 90 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione della nuova misura annua minima di Rivalutazione - effettuata dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto nella Parte VI del Regolamento del PIP - per manifestare alla Compagnia medesima, secondo le modalità previste all’Art. 13, l’eventuale scelta di trasferimento della Posizione Individuale ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di spese.
La nuova misura annua minima di Rivalutazione viene adottata per le rivalutazioni dei capitali investiti generati dalle somme confluite al PIP successivamente a ciascuna revisione, a partire dalla ricorrenza del 31 dicembre immediatamente successiva alla data della comunicazione e sino al termine del periodo di validità ivi indicato.
Per le adesioni avvenute dal 01/10/2014 ma ante 01/07/2015, la Compagnia potrà esercitare l’anzidetta facoltà di stabilire l’applicazione di una nuova misura annua minima di Rivalutazione trascorsi i primi 10 anni di durata contrattuale compresi nella fase di accumulo. In tal caso, ogni ulteriore rideterminazione della misura annua minima di Rivalutazione potrà avvenire - con le stesse modalità - a condizione che siano trascorsi almeno 5 anni dalla precedente rideterminazione. In assenza di revisione della misura annua minima di Rivalutazione e della suddetta conseguente comunicazione da parte della Compagnia, la validità della misura annua minima di Rivalutazione già in vigore si intende prorogata di un anno, e così di seguito di anno in anno di durata contrattuale ma non oltre il termine della fase di accumulo.
Per le adesioni avvenute ante 01/10/2014, la misura annua minima di rivalutazione applicata alle prestazioni derivanti dai contributi versati al PIP a partire dal 01/10/2017 è pari a 0,00%. Alle Posizioni Individuali maturate alla data del 30/09/2017 si applica la misura annua minima di Rivalutazione indicata nel Modulo di Adesione.
c) Rivalutazione della Posizione Individuale
La Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata viene rivalutata il 31 dicembre di ogni anno (data della Rivalutazione annuale durante la fase di accumulo), nonché alla data di pervenimento alla Compagnia della rispettiva richiesta, effettuata secondo le modalità previste all’Art. 13 ed accompagnata dalla relativa documentazione completa di cui all’Art. 16, per la Rivalutazione della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata da effettuare ai fini:
della determinazione dell’importo liquidabile per Riscatto Totale o trasferimento di cui all’Art. 11;
delle operazioni di riallocazione totale (switch totale) della Posizione Individuale medesima di cui all’Art. 12 (switch), comma 12.C);
della determinazione delle Prestazioni Assicurative nella fase di erogazione di cui all’Art.
2, comma 2.B).
Alle ore 24 della data di Rivalutazione considerata, la Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata viene maggiorata degli interessi maturati nel periodo trascorso dal precedente 31 dicembre, o dalla decorrenza del contratto nel caso della prima Rivalutazione. Gli interessi maturati si determinano moltiplicando la misura annua di Rivalutazione definita alla precedente lettera b), per il “capitale medio del periodo”.
Per “capitale medio del periodo” si intende l’ammontare che si ottiene:
c.1) considerando l’ammontare della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata maturata all’inizio del periodo, quale risultante dalla precedente Rivalutazione e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno,
c.2) aggiungendo i capitali investiti di cui all’Art. 3, generati dalle somme affluite al PIP nel periodo e destinati alla Gestione Separata, inclusi gli ammontari complessivi trasferiti a titolo di Riallocazione di cui all’Art. 12, comma 12. B), ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa rispettivamente dalla data di versamento di dette somme e dalla data di investimento in Gestione Separata dei predetti ammontari,
c.3) e, in caso di anticipazioni, di riscatti parziali di cui all’Art.11, di riallocazioni (switch) parziali di cui all’Art. 12, comma 12.C) ed erogazione di rate di XXXX effettuati nel periodo, sottraendo gli importi della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata anticipati, riscattati, oggetto di riallocazione o di erogazione di rate di XXXX, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data dell’anticipazione, del riscatto, della riallocazione o della corresponsione delle rate di XXXX.
8.B) Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni
Ai fini della determinazione delle Prestazioni Assicurative di cui all’Art. 2, delle operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all’Art. 11 e di riallocazione (switch) della Posizione Individuale di cui all’Art 12, il valore della Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni, espressa in quote, è quello maturato alla data coincidente con il giorno di riferimento di cui all’Art. 9. Tale valore è dato dalla somma degli importi che si ottengono moltiplicando il numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni che risultano assegnate al PIP per il loro valore unitario, entrambi relativi al suddetto giorno di riferimento.
Il numero di quote di ciascuno dei Fondi Interni che risultano assegnate al PIP è dato dal numero di quote di ognuno dei Fondi Interni assegnate al PIP a fronte di ciascuna somma ad
esso affluita ai sensi dell’Art. 3, al netto del numero di quote disinvestite a seguito di riscatti parziali e/o anticipazioni, nonché di rate di XXXX erogate oppure a fronte di operazioni di riallocazione della Posizione Individuale (switch), ai sensi rispettivamente degli Art. 11 e 12.
Qualora, alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di liquidazione delle Prestazioni Assicurative di cui all’Art. 2 o relativa alle operazioni di trasferimento, riscatto ed anticipazione di cui all’Art. 11, risultino somme affluite al PIP a fronte delle quali la Compagnia non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l’importo liquidabile afferente a tali somme è pari al capitale investito ad esse riferibile, determinato secondo le modalità precisate all’Art. 3.
Articolo 9 - Giorno di riferimento e valore unitario delle quote
Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è calcolato dalla Compagnia con riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”. In ordine ai Fondi Interni “POPOLARE VITA VALUE”, “POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL” e
“POPOLARE VITA PRUDENTE”, tale giorno coincide con il mercoledì.
Per l’assegnazione o il disinvestimento del numero di quote dei Fondi Interni, a seguito delle operazioni previste dal PIP, si adotta il giorno di riferimento di seguito indicato:
assegnazione del numero di quote a seguito delle somme affluite al PIP-Art. 3:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di versamento di dette somme;
trasferimento ad altre forme pensionistiche, riscatto, anticipazione-Art.11:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di liquidazione, accompagnata dalla comunicazione di decesso in caso di riscatto per morte dell’Aderente e dalla relativa documentazione completa di cui all’Art. 16;
riallocazione della Posizione Individuale (switch)-Art. 12:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di riallocazione, accompagnata dalla relativa documentazione completa di cui all’Art. 16;
corresponsione delle Prestazioni Assicurative al termine della fase di accumulo-Art. 2: giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Compagnia della richiesta di erogazione delle prestazioni, accompagnata dalla comunicazione dell’avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle Prestazioni Pensionistiche e della relativa documentazione completa di cui all’Art. 16
corresponsione delle rate di XXXX -Art. 2, comma 2.A), paragrafo 2.A.2):
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la ricorrenza periodica, secondo il frazionamento prescelto, della rata di XXXX.
Per i dettagli relativi al calcolo del valore unitario delle quote, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “giorno di riferimento”, si rimanda al Regolamento del/i Fondo/i Interno/i.
Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote, i pagamenti da effettuarsi ai sensi dell’Articolo 16 e le operazioni che comportano l’assegnazione o il disinvestimento/reinvestimento delle quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.
Art. 10 - Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche in forma di Rendita durante la fase di erogazione
Durante la fase di erogazione, la Compagnia riconosce una Rivalutazione delle Prestazioni Pensionistiche erogate in forma di Rendita di cui all’Art. 2, comma 2.B) sulla base del rendimento annuo ottenuto dalla gestione separata comunicata (insieme al relativo Regolamento) all’Aderente entro il termine della fase di accumulo.
a) Rivalutazione della Rendita, in assenza di revisione delle basi finanziarie di cui all’Art. 2, comma 2.C)
In occasione di ogni anniversario dalla data di inizio della fase di erogazione, di seguito indicato come Anniversario di Rendita, in assenza della revisione delle basi finanziarie di cui all’Art. 2, comma 2.C) nel corso della fase di accumulo, la Rendita verrà rivalutata come segue:
al primo Anniversario di Xxxxxxx, aggiungendo all’ammontare annuo della Rendita, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di Rivalutazione;
ai successivi anniversari di Xxxxxxx, aggiungendo all’ammontare annuo della Rendita raggiunto all’Anniversario di Rendita precedente, l'importo che si ottiene applicando al predetto ammontare la misura annua di Rivalutazione.
La misura annua di Rivalutazione è uguale alla differenza, se positiva, tra il rendimento attribuito ed il Tasso Tecnico di cui all’Art. 2, comma 2.B), scontata per il periodo di un anno in base al Tasso Tecnico stesso. Qualora la predetta differenza risultasse nulla o negativa, la misura annua di Rivalutazione sarà pari a zero.
Le modalità di determinazione del rendimento attribuito saranno comunicate all’Aderente unitamente alla comunicazione relativa alla gestione separata.
b) Rivalutazione della Rendita in presenza di revisione delle basi finanziarie di cui all’Art. 2, comma 2.C)
In presenza della revisione delle basi finanziarie di cui all’Art. 2, comma 2.C) nel corso della fase di accumulo, le quote di Xxxxxxx acquisite a fronte di dette basi via via adottate, che concorrono a formare la Rendita complessivamente erogabile, si rivalutano - in occasione di
ogni Anniversario di Xxxxxxx - secondo quanto indicato alla precedente lettera a) adottando il Tasso Tecnico incorporato nel coefficiente di trasformazione utilizzato per determinare ciascuna di dette quote.
Art. 11 – Trasferimento, riscatto, anticipazioni
In base al presente contratto ed in conformità a quanto previsto agli Artt. 12 e 13 del Regolamento del PIP, l’Aderente, durante la fase di accumulo - secondo le modalità previste all’Art. 13 - ha la facoltà di effettuare operazioni di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, riscatto e anticipazione della Posizione Individuale.
Ai fini delle predette operazioni, il valore della Posizione Individuale oggetto di trasferimento, riscatto e anticipazione è quello determinato secondo quanto precisato all’Art.
8. Tuttavia, fatte salve le previsioni dell’Art. 22 del Regolamento del PIP, in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare gravano le spese di cui all’Art. 7, lettera c).
Il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare ed il Riscatto Totale determinano la Risoluzione del Contratto e la cessazione della partecipazione al PIP in conformità a quanto previsto all’Art. 4; mentre, a seguito delle operazioni di Riscatto Parziale o anticipazione, la Posizione Individuale rimane in vigore per il residuo valore contrattuale ridotto dell’importo/numero di quote riscattato o anticipato.
Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di trasferimento, riscatto o anticipazione.
Art. 12 – Riallocazione della Posizione Individuale (switch)
Nel corso della fase di accumulo, nel rispetto del periodo minimo previsto dal comma 6, Art.
6 del Regolamento del PIP, l’Aderente può richiedere alla Compagnia la riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale:
12.A) da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP;
oppure
12.B) da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata, a condizione che, alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta, l’Aderente abbia raggiunto i 60 anni di età anagrafica;
oppure
12.C) dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.
Resta inoltre inteso che:
l’assenza di precise indicazioni sulla richiesta inoltrata dall’Aderente in ordine alla parte di Posizione Individuale (collegata ad uno o più Fondi Interni o alla Gestione Separata) da riallocare e alla ripartizione della stessa, è da intendersi quale richiesta di riallocazione totale della Posizione Individuale e di ripartizione in parti uguali della stessa;
a seguito di ciascuna operazione di riallocazione di cui al comma 12.C), decade la garanzia di Rivalutazione della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata
oggetto di switch (offerta dalla misura annua minima di Rivalutazione di cui all’Art. 8, comma 8.A), lettera b)) nonché il consolidamento del valore delle prestazioni raggiunte, operanti prima dell’operazione;
in relazione ad ogni operazione di riallocazione (switch) della Posizione Individuale, la Compagnia provvede ad inviare apposita comunicazione all’Aderente ove figurano i nuovi valori contrattuali ed i dettagli dell’operazione effettuata;
per le adesioni avvenute ante 04/07/2016, la riallocazione di cui al comma 12.B) è consentita anche in assenza del requisito minimo di età anagrafica richiesto;
a seguito di ciascuna operazione di riallocazione di cui al comma 12.B), la misura annua minima di Rivalutazione da adottare per la rivalutazione dell’ammontare che concorre a formare la Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata quale definito alla lettera c) di detto comma, coincide con quella prevista, in virtù della data di adesione al PIP, all’Art. 8, comma 8.A), lettera b), tempo per tempo in vigore.
La richiesta deve essere effettuata alla Compagnia secondo le modalità previste all’Art.13.
12.A) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i.
La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al PIP ai sensi dell’Art. 8, comma 8.B) con riferimento ad uno o più Fondi Interni - ad un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelto/i dall’Aderente medesimo fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. L’Aderente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto della riallocazione e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire e reinvestire fra uno o più dei predetti Fondi Interni.
A seguito dell’operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede:
a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dall’Aderente sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 9;
c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) - suddiviso secondo la ripartizione prescelta dall’Aderente per l’operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i relativo al giorno di riferimento di cui all’Articolo 9. Tale numero di quote concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.
12.B) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata.
La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al PIP ai sensi dell’Art. 8, comma 8.B) con riferimento ad uno o più Fondi Interni - alla Gestione Separata. L’Aderente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto della riallocazione, e, nel caso di disinvestimento da più Fondi Interni, la ripartizione secondo la quale intende disinvestire.
A seguito dell’operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede:
a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dall’Aderente sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui all’Art. 9;
c) ad investire nella Gestione Separata l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b). Tale ammontare concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata.
12.C) Riallocazione, totale o parziale, della Posizione Individuale dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni.
La riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, di detta Posizione - determinata e rivalutata secondo quanto previsto all’Art. 8, comma
8.A) - ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. L’Aderente dovrà indicare sulla richiesta la parte della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata oggetto della riallocazione e la sua ripartizione fra i predetti Fondi Interni.
A seguito dell’operazione di riallocazione (switch), la Compagnia provvede ad assegnare al contratto un numero di quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i dato dal rapporto tra la parte della Posizione Individuale collegata alla Gestione Separata oggetto della riallocazione - suddivisa secondo la ripartizione prescelta dall’Aderente per l’operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i nuovo/i Fondo/i Interno/i relativo al giorno di riferimento di cui all’Articolo 9.
Tale numero di quote concorre a formare la nuova Posizione Individuale collegata al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP.
Durante la fase di erogazione non sono consentite operazioni di riallocazione.
Art. 13 – Comunicazioni alla Compagnia e regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto
Ogni notifica, comunicazione o richiesta correlate al pagamento delle Prestazioni Assicurative o all’esercizio di opzioni o di prerogative individuali previste in forza del presente contratto, devono pervenire alla Compagnia - per iscritto e debitamente firmate da parte degli aventi titolo - per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in via Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 XXXXXX (XX) Xxxxxx.
Xualora, nella fase di accumulo, l’Aderente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Compagnia procederà secondo il seguente ordine cronologico:
Riscatto Parziale e anticipazione;
Riallocazione (switch), totale o parziale, della Posizione Individuale;
Investimento del capitale investito di cui all’Art. 3 nella Gestione Separata e/o nel/i Fondo/i Interno/i;
Trasferimento ad altra oppure da altra forma pensionistica complementare.
Art. 14 – Comunicazione annuale sulla Posizione Individuale
La Compagnia invia annualmente all’Aderente una comunicazione contenente le informazioni previste all’Art. 19, comma 2 del Regolamento del PIP.
Art. 15 – Duplicato di Polizza
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale di Xxxxxxx, l’Aderente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato a proprie spese e responsabilità.
PARTE IV – PAGAMENTI DELLA COMPAGNIA
Art. 16 – Pagamenti della Compagnia
Tutti i pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto Abilitato o presso la Sede Legale della Compagnia, contro rilascio di regolare Quietanza da parte degli aventi diritto.
Per tutti i pagamenti della Compagnia, deve essere preventivamente consegnata alla Stessa, con le modalità previste all’Art. 13, unitamente alla richiesta di liquidazione debitamente firmata da tutti gli aventi diritto, la documentazione necessaria in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Presso i Soggetti Abilitati nonché sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, è disponibile, unitamente al modulo che è possibile utilizzare per la richiesta di liquidazione e all’apposito Modulo per la richiesta della XXXX, l’elenco dell’anzidetta documentazione.
Qualora l’esame di quest’ultima evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento
agli obblighi di natura fiscale, la Compagnia richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, salvo quanto previsto dall’Art. 12, comma 6 del Regolamento del PIP, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni Generali di Contratto in relazione all’evento che causa il pagamento - la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Compagnia della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell’importo da rimborsare in caso di recesso di cui alle presenti Condizioni Generali di Contratto - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.
Con riferimento ai pagamenti della Compagnia da effettuarsi nel corso della fase di accumulo collegati alla Posizione Individuale collegata ad uno o più Fondi Interni ed ai sensi dell’Art. 9, resta inteso che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.
PARTE V – OBBLIGHI DELLE PARTI, LEGGE APPLICABILE, FISCALITA’ E FORO COMPETENTE
Art. 17 – Obblighi della Compagnia e dell’Aderente, legge applicabile
Gli obblighi della Compagnia e dell’Aderente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Xxxx firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana. Il Regolamento del PIP, il Regolamento della Gestione Separata e della eventuale gestione separata adottata in fase di erogazione, nonché del/i Fondo/i interno/i e le Condizioni contrattuali della Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità dell’Aderente, contenute nell’Allegato F, formano parte integrante delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
Art. 18 – Imposte e tasse
Le imposte e le tasse relative al contratto sono a carico dell’Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 19 – Foro competente
Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio l’Aderente o i Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 20 – Misure Restrittive – Sanctions Clause
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
Allegato A
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA
I Coefficienti di trasformazione in rendita contenuti nelle tabelle di seguito riportate sono determinati tenendo conto della Speranza di Vita desunta dalle Basi demografiche per rendite vitalizie elaborate dall’ANIA - Tavola A62I indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita. I coefficienti non tengono conto di alcun tasso di interesse precontato (cioè il tasso tecnico è pari a zero). La Rendita annua derivante dall’applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese di cui all’Art. 7, lettera d).
Avvertenza sulle modalità di calcolo
L’età computata indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in Rendita si determina al termine della fase di accumulo applicando all’età anagrafica raggiunta dall’Aderente - calcolata ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell’anno di nascita.
Anno di nascita: | Correzione da applicare all’età raggiunta al termine della fase di accumulo: |
dal 1927 al 1938 | aumento di 3 anni |
dal 1939 al 1947 | aumento di 2 anni |
dal 1948 al 1957 | aumento di 1 anno |
dal 1958 al 1966 | invariata |
dal 1967 al 1977 | riduzione di 1 anno |
dal 1978 al 1989 | riduzione di 2 anni |
dal 1990 al 2001 | riduzione di 3 anni |
dal 2002 al 2014 | riduzione di 4 anni |
dal 2015 al 2020 | riduzione di 5 anni |
dal 2021 | riduzione di 6 anni |
Se l'età computata non è intera, la Rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Aderente.
Esempi di calcolo in ipotesi di trasformazione in rendita nell’anno 2016
Esempio per un Aderente nato nel 1950
Età raggiunta: 66 anni e 8 mesi
Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata Rateazione prescelta: Annuale
Età computata: 67 anni e 8 mesi
Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l’importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate: [40,8184 + (42,4171 –40,8184) x 8/12] = 41,8842; 41,8842/1.000,00 = 0,0418842
Esempio per un Aderente nato nel 1960
Età raggiunta: 56 anni e 9 mesi
Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata Rateazione prescelta: Annuale
Età computata: 56 anni e 9 mesi
Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l’importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate: [28,7097 + (29,5145 – 28,7097) x 9/12] =29,3133; 29,3133/1.000,00 = 0,0293133
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia immediata
Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Età computata | Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili | |
40 | 19,8742 | 19,7555 | 19,6674 | 19,4808 |
41 | 20,2689 | 20,1459 | 20,0551 | 19,8642 |
42 | 20,6794 | 20,5518 | 20,4581 | 20,2626 |
43 | 21,1065 | 20,9739 | 20,8772 | 20,6770 |
44 | 21,5510 | 21,4132 | 21,3133 | 21,1082 |
45 | 22,0136 | 21,8704 | 21,7671 | 21,5568 |
46 | 22,4958 | 22,3467 | 22,2398 | 22,0240 |
47 | 22,9985 | 22,8432 | 22,7325 | 22,5110 |
48 | 23,5231 | 23,3612 | 23,2465 | 23,0190 |
49 | 24,0708 | 23,9018 | 23,7828 | 23,5491 |
50 | 24,6439 | 24,4674 | 24,3438 | 24,1034 |
51 | 25,2436 | 25,0591 | 24,9307 | 24,6832 |
52 | 25,8718 | 25,6786 | 25,5450 | 25,2902 |
53 | 26,5302 | 26,3277 | 26,1886 | 25,9260 |
54 | 27,2209 | 27,0085 | 26,8635 | 26,5926 |
55 | 27,9463 | 27,7232 | 27,5719 | 27,2922 |
56 | 28,7097 | 28,4751 | 28,3170 | 28,0280 |
57 | 29,5145 | 29,2674 | 29,1020 | 28,8031 |
58 | 30,3642 | 30,1036 | 29,9304 | 29,6208 |
59 | 31,2632 | 30,9878 | 30,8061 | 30,4853 |
60 | 32,2151 | 31,9238 | 31,7328 | 31,3999 |
61 | 33,2245 | 32,9157 | 32,7147 | 32,3688 |
62 | 34,2965 | 33,9687 | 33,7568 | 33,3969 |
63 | 35,4362 | 35,0875 | 34,8637 | 34,4889 |
64 | 36,6490 | 36,2773 | 36,0405 | 35,6495 |
65 | 37,9441 | 37,5472 | 37,2962 | 36,8876 |
66 | 39,3309 | 38,9060 | 38,6393 | 38,2117 |
67 | 40,8184 | 40,3624 | 40,0784 | 39,6301 |
68 | 42,4171 | 41,9265 | 41,6234 | 41,1524 |
69 | 44,1394 | 43,6101 | 43,2856 | 42,7899 |
70 | 45,9982 | 45,4256 | 45,0773 | 44,5544 |
71 | 48,0082 | 47,3868 | 47,0119 | 46,4590 |
72 | 50,1859 | 49,5094 | 49,1047 | 48,5186 |
73 | 52,5480 | 51,8092 | 51,3708 | 50,7481 |
74 | 55,1144 | 54,3049 | 53,8285 | 53,1650 |
75 | 57,9085 | 57,0183 | 56,4989 | 55,7899 |
76 | 60,9575 | 59,9749 | 59,4066 | 58,6468 |
77 | 64,2919 | 63,2032 | 62,5790 | 61,7622 |
78 | 67,9434 | 66,7324 | 66,0441 | 65,1631 |
79 | 71,9359 | 70,5839 | 69,8222 | 68,8690 |
80 | 76,3020 | 74,7870 | 73,9411 | 72,9065 |
81 | 81,0752 | 79,3717 | 78,4289 | 77,3025 |
82 | 86,2892 | 84,3674 | 83,3132 | 82,0831 |
83 | 91,9927 | 89,8174 | 88,6348 | 87,2872 |
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia
Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Età computata | Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili | |
40 | 19,8705 | 19,7521 | 19,6642 | 19,4778 |
41 | 20,2649 | 20,1422 | 20,0516 | 19,8608 |
42 | 20,6749 | 20,5477 | 20,4542 | 20,2589 |
43 | 21,1014 | 20,9693 | 20,8728 | 20,6729 |
44 | 21,5453 | 21,4081 | 21,3084 | 21,1035 |
45 | 22,0072 | 21,8646 | 21,7616 | 21,5516 |
46 | 22,4886 | 22,3402 | 22,2337 | 22,0182 |
47 | 22,9904 | 22,8359 | 22,7256 | 22,5045 |
48 | 23,5141 | 23,3531 | 23,2388 | 23,0117 |
49 | 24,0607 | 23,8927 | 23,7742 | 23,5408 |
50 | 24,6325 | 24,4571 | 24,3341 | 24,0942 |
51 | 25,2307 | 25,0474 | 24,9197 | 24,6728 |
52 | 25,8571 | 25,6654 | 25,5326 | 25,2783 |
53 | 26,5137 | 26,3129 | 26,1746 | 25,9126 |
54 | 27,2024 | 26,9918 | 26,8478 | 26,5775 |
55 | 27,9256 | 27,7046 | 27,5543 | 27,2754 |
56 | 28,6867 | 28,4543 | 28,2974 | 28,0093 |
57 | 29,4887 | 29,2442 | 29,0801 | 28,7822 |
58 | 30,3353 | 30,0776 | 29,9059 | 29,5975 |
59 | 31,2305 | 30,9585 | 30,7784 | 30,4589 |
60 | 32,1779 | 31,8904 | 31,7013 | 31,3699 |
61 | 33,1819 | 32,8775 | 32,6787 | 32,3345 |
62 | 34,2477 | 33,9249 | 33,7155 | 33,3576 |
63 | 35,3802 | 35,0373 | 34,8164 | 34,4438 |
64 | 36,5848 | 36,2199 | 35,9865 | 35,5980 |
65 | 37,8703 | 37,4812 | 37,2340 | 36,8284 |
66 | 39,2452 | 38,8294 | 38,5673 | 38,1432 |
67 | 40,7180 | 40,2728 | 39,9942 | 39,5499 |
68 | 42,2983 | 41,8207 | 41,5239 | 41,0578 |
69 | 43,9970 | 43,4835 | 43,1667 | 42,6769 |
70 | 45,8255 | 45,2722 | 44,9334 | 44,4176 |
71 | 47,7963 | 47,1988 | 46,8357 | 46,2916 |
72 | 49,9233 | 49,2768 | 48,8867 | 48,3116 |
73 | 52,2200 | 51,5190 | 51,0991 | 50,4901 |
74 | 54,7015 | 53,9400 | 53,4872 | 52,8412 |
75 | 57,3841 | 56,5557 | 56,0666 | 55,3801 |
76 | 60,2851 | 59,3828 | 58,8537 | 58,1229 |
77 | 63,4215 | 62,4379 | 61,8649 | 61,0859 |
78 | 66,8081 | 65,7354 | 65,1145 | 64,2830 |
79 | 70,4515 | 69,2818 | 68,6088 | 67,7206 |
80 | 74,3582 | 73,0842 | 72,3551 | 71,4061 |
81 | 78,5294 | 77,1444 | 76,3557 | 75,3418 |
82 | 82,9613 | 81,4592 | 80,6077 | 79,5252 |
83 | 87,6464 | 86,0238 | 85,1074 | 83,9533 |
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia
Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Età computata | Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili | |
40 | 19,8588 | 19,7411 | 19,6535 | 19,4673 |
41 | 20,2519 | 20,1299 | 20,0396 | 19,8492 |
42 | 20,6605 | 20,5340 | 20,4409 | 20,2460 |
43 | 21,0853 | 20,9540 | 20,8580 | 20,6584 |
44 | 21,5272 | 21,3909 | 21,2918 | 21,0873 |
45 | 21,9870 | 21,8454 | 21,7429 | 21,5334 |
46 | 22,4659 | 22,3187 | 22,2127 | 21,9978 |
47 | 22,9649 | 22,8117 | 22,7021 | 22,4816 |
48 | 23,4854 | 23,3259 | 23,2124 | 22,9859 |
49 | 24,0286 | 23,8623 | 23,7446 | 23,5120 |
50 | 24,5965 | 24,4230 | 24,3009 | 24,0618 |
51 | 25,1904 | 25,0092 | 24,8825 | 24,6365 |
52 | 25,8120 | 25,6226 | 25,4910 | 25,2377 |
53 | 26,4632 | 26,2650 | 26,1281 | 25,8672 |
54 | 27,1459 | 26,9383 | 26,7957 | 26,5268 |
55 | 27,8623 | 27,6446 | 27,4961 | 27,2187 |
56 | 28,6156 | 28,3870 | 28,2320 | 27,9456 |
57 | 29,4086 | 29,1684 | 29,0065 | 28,7105 |
58 | 30,2447 | 29,9919 | 29,8227 | 29,5165 |
59 | 31,1276 | 30,8612 | 30,6840 | 30,3670 |
60 | 32,0607 | 31,7797 | 31,5939 | 31,2653 |
61 | 33,0478 | 32,7510 | 32,5560 | 32,2151 |
62 | 34,0936 | 33,7796 | 33,5747 | 33,2206 |
63 | 35,2021 | 34,8695 | 34,6539 | 34,2857 |
64 | 36,3777 | 36,0251 | 35,7979 | 35,4148 |
65 | 37,6273 | 37,2530 | 37,0134 | 36,6141 |
66 | 38,9573 | 38,5595 | 38,3065 | 37,8900 |
67 | 40,3735 | 39,9504 | 39,6829 | 39,2479 |
68 | 41,8823 | 41,4318 | 41,1488 | 40,6941 |
69 | 43,4899 | 43,0101 | 42,7105 | 42,2347 |
70 | 45,2017 | 44,6908 | 44,3734 | 43,8751 |
71 | 47,0224 | 46,4785 | 46,1424 | 45,6203 |
72 | 48,9556 | 48,3772 | 48,0215 | 47,4743 |
73 | 51,0028 | 50,3887 | 50,0125 | 49,4389 |
74 | 53,1635 | 52,5130 | 52,1158 | 51,5149 |
75 | 55,4343 | 54,7476 | 54,3295 | 53,7003 |
76 | 57,8086 | 57,0869 | 56,6482 | 55,9904 |
77 | 60,2758 | 59,5212 | 59,0628 | 58,3763 |
78 | 62,8179 | 62,0345 | 61,5581 | 60,8435 |
79 | 65,4073 | 64,6008 | 64,1093 | 63,3680 |
80 | 68,0103 | 67,1890 | 66,6862 | 65,9207 |
81 | 70,5869 | 69,7609 | 69,2518 | 68,4653 |
82 | 73,1024 | 72,2808 | 71,7699 | 70,9655 |
83 | 75,5327 | 74,7228 | 74,2136 | 73,3944 |
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia reversibile Ipotesi anno di trasformazione: 2016
Rendita annua assicurata, per alcune età tipo, per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Età testa primaria; 65 anni (anno di nascita 1951 – età computata 66 anni)
Età testa reversionaria: 59 anni (anno di nascita 1957 – età computata 60 anni) Reversibilità sulla seconda testa: 100%
Sesso: indifferente
Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili |
29,7105 | 29,4603 | 29,2931 | 28,9918 |
Età testa primaria; 75 anni (anno di nascita 1941 – età computata 77 anni)
Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1951 – età computata 66 anni) Reversibilità sulla seconda testa: 100%
Sesso: indifferente
Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili |
37,5532 | 37,1639 | 36,9173 | 36,5141 |
Età testa primaria; 69 anni (anno di nascita 1947 – età computata 71 anni)
Età testa reversionaria: 65 anni (anno di nascita 1951 – età computata 66 anni) Reversibilità sulla seconda testa: 60%
Sesso: indifferente
Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili |
39,6904 | 39,2580 | 38,9872 | 38,5547 |
Allegato A Bis
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN RENDITA
(validi per le adesioni ante 01/07/2015)
I Coefficienti di trasformazione in rendita contenuti nelle tabelle di seguito riportate - validi per adesioni avvenute ante 01/07/2015 - sono determinati tenendo conto della Speranza di Vita desunta dalla Tavola di sopravvivenza IPS55U per impegni differiti, indifferenziata per sesso (composizione: 40% maschi; 60% femmine) e distinta per anno di nascita (elaborata dall’ANIA tenendo conto delle proiezioni demografiche dell’ISTAT), riconoscendo, in via anticipata, il tasso di interesse dell’1,50% annuo composto (Tasso Tecnico). La Rendita annua derivante dall’applicazione dei suddetti coefficienti è già al netto delle spese di cui all’Art. 7, lettera d).
Avvertenza sulle modalità di calcolo
L’età computata indicata nelle tabelle dei coefficienti di trasformazione in Rendita si determina al termine della fase di accumulo applicando all’età anagrafica raggiunta dall’Aderente - calcolata ad anni interi e a mesi compiuti - la seguente correzione in funzione dell’anno di nascita.
Anno di nascita: | Correzione da applicare all’età raggiunta al termine della fase di accumulo: |
fino al 1926 | aumento di 3 anni |
dal 1927 al 1939 | aumento di 2 anni |
dal 1940 al 1948 | aumento di 1 anno |
dal 1949 al 1960 | invariata |
dal 1961 al 1970 | riduzione di 1 anno |
dal 1971 | riduzione di 2 anni |
Se l'età computata non è intera, la Rendita annua si ottiene interpolando linearmente fra i coefficienti di trasformazione relativi alle due età intere che la comprendono, cioè aggiungendo al minore dei due coefficienti tanti dodicesimi della differenza rispetto al maggiore, per quanti sono i mesi compiuti dall’Aderente.
Esempi di calcolo in ipotesi di trasformazione in rendita nell’anno 2016
Esempio per un Aderente nato nel 1961
Età raggiunta: 55 anni e 8 mesi
Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata Rateazione prescelta: Annuale
Età computata: 54 anni e 8 mesi
Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l’importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate: [38,2542 + (39,1147 – 38,2542) x 8/12] = 38,8279; 38,8279/1.000,00 = 0,0388279
Esempio per un Aderente nato nel 1953
Età raggiunta: 63 anni e 5 mesi
Opzione prescelta: Rendita vitalizia immediata Rateazione prescelta: Annuale
Età computata: 63 anni e 5 mesi
Coefficiente da applicare alla Posizione Individuale maturata (al netto della eventuale parte di essa da erogare sotto forma di capitale) per ottenere l’importo annuo della Rendita vitalizia immediata pagabile in rate annuali posticipate: [48,1979 + (49,6861 – 48,1979) x 5/12] =48,8180; 48,8180/1.000,00 = 0,0488180
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia immediata
Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Età computata | Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili | |
40 | 29,8271 | 29,5751 | 29,4068 | 29,1040 |
41 | 30,2649 | 30,0059 | 29,8336 | 29,5253 |
42 | 30,7224 | 30,4559 | 30,2793 | 29,9653 |
43 | 31,2004 | 30,9261 | 30,7449 | 30,4249 |
44 | 31,7000 | 31,4174 | 31,2314 | 30,9051 |
45 | 32,2226 | 31,9311 | 31,7401 | 31,4070 |
46 | 32,7693 | 32,4685 | 32,2720 | 31,9320 |
47 | 33,3422 | 33,0313 | 32,8292 | 32,4817 |
48 | 33,9427 | 33,6212 | 33,4130 | 33,0577 |
49 | 34,5731 | 34,2402 | 34,0255 | 33,6620 |
50 | 35,2355 | 34,8905 | 34,6689 | 34,2967 |
51 | 35,9324 | 35,5744 | 35,3454 | 34,9639 |
52 | 36,6662 | 36,2942 | 36,0572 | 35,6660 |
53 | 37,4392 | 37,0522 | 36,8068 | 36,4051 |
54 | 38,2542 | 37,8511 | 37,5966 | 37,1838 |
55 | 39,1147 | 38,6942 | 38,4300 | 38,0054 |
56 | 40,0248 | 39,5855 | 39,3108 | 38,8736 |
57 | 40,9890 | 40,5294 | 40,2434 | 39,7927 |
58 | 42,0126 | 41,5308 | 41,2326 | 40,7674 |
59 | 43,1007 | 42,5949 | 42,2834 | 41,8027 |
60 | 44,2586 | 43,7266 | 43,4006 | 42,9032 |
61 | 45,4915 | 44,9308 | 44,5891 | 44,0736 |
62 | 46,8026 | 46,2107 | 45,8519 | 45,3170 |
63 | 48,1979 | 47,5718 | 47,1944 | 46,6386 |
64 | 49,6861 | 49,0225 | 48,6247 | 48,0463 |
65 | 51,2766 | 50,5717 | 50,1515 | 49,5486 |
66 | 52,9724 | 52,2221 | 51,7775 | 51,1481 |
67 | 54,7917 | 53,9913 | 53,5198 | 52,8614 |
68 | 56,7453 | 55,8891 | 55,3878 | 54,6979 |
69 | 58,8462 | 57,9280 | 57,3938 | 56,6694 |
70 | 61,1078 | 60,1205 | 59,5497 | 58,7874 |
71 | 63,5441 | 62,4797 | 61,8682 | 61,0644 |
72 | 66,1773 | 65,0263 | 64,3693 | 63,5197 |
73 | 69,0415 | 67,7925 | 67,0843 | 66,1838 |
74 | 72,1715 | 70,8109 | 70,0448 | 69,0873 |
75 | 75,5958 | 74,1078 | 73,2758 | 72,2546 |
76 | 79,3530 | 77,7187 | 76,8115 | 75,7185 |
77 | 83,4656 | 81,6636 | 80,6705 | 79,4970 |
78 | 87,9581 | 85,9637 | 84,8727 | 83,6086 |
79 | 92,8459 | 90,6314 | 89,4290 | 88,0634 |
80 | 98,1619 | 95,6952 | 94,3660 | 92,8866 |
81 | 103,9640 | 101,2069 | 99,7326 | 98,1251 |
82 | 110,3329 | 107,2390 | 105,5974 | 103,8444 |
83 | 117,3665 | 113,8789 | 112,0429 | 110,1236 |
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 5 anni e successivamente vitalizia
Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Età computata | Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili | |
40 | 29,8188 | 29,5676 | 29,3997 | 29,0972 |
41 | 30,2559 | 29,9978 | 29,8259 | 29,5180 |
42 | 30,7125 | 30,4471 | 30,2710 | 29,9573 |
43 | 31,1895 | 30,9163 | 30,7357 | 30,4161 |
44 | 31,6880 | 31,4066 | 31,2212 | 30,8954 |
45 | 32,2093 | 31,9192 | 31,7288 | 31,3963 |
46 | 32,7546 | 32,4553 | 32,2596 | 31,9201 |
47 | 33,3259 | 33,0167 | 32,8153 | 32,4686 |
48 | 33,9246 | 33,6050 | 33,3977 | 33,0431 |
49 | 34,5529 | 34,2222 | 34,0084 | 33,6458 |
50 | 35,2130 | 34,8704 | 34,6498 | 34,2785 |
51 | 35,9071 | 35,5517 | 35,3240 | 34,9435 |
52 | 36,6375 | 36,2685 | 36,0330 | 35,6429 |
53 | 37,4068 | 37,0232 | 36,7795 | 36,3790 |
54 | 38,2177 | 37,8184 | 37,5658 | 37,1545 |
55 | 39,0737 | 38,6575 | 38,3954 | 37,9724 |
56 | 39,9785 | 39,5441 | 39,2718 | 38,8364 |
57 | 40,9364 | 40,4824 | 40,1991 | 39,7505 |
58 | 41,9520 | 41,4768 | 41,1818 | 40,7191 |
59 | 43,0301 | 42,5320 | 42,2243 | 41,7464 |
60 | 44,1754 | 43,6525 | 43,3310 | 42,8369 |
61 | 45,3923 | 44,8425 | 44,5062 | 43,9948 |
62 | 46,6843 | 46,1054 | 45,7531 | 45,2230 |
63 | 48,0570 | 47,4465 | 47,0768 | 46,5268 |
64 | 49,5181 | 48,8732 | 48,4846 | 47,9131 |
65 | 51,0757 | 50,3932 | 49,9841 | 49,3895 |
66 | 52,7333 | 52,0100 | 51,5786 | 50,9591 |
67 | 54,5057 | 53,7376 | 53,2821 | 52,6356 |
68 | 56,4022 | 55,5851 | 55,1030 | 54,4273 |
69 | 58,4346 | 57,5634 | 57,0522 | 56,3449 |
70 | 60,6146 | 59,6839 | 59,1408 | 58,3990 |
71 | 62,9549 | 61,9585 | 61,3803 | 60,6011 |
72 | 65,4728 | 64,4041 | 63,7873 | 62,9674 |
73 | 68,1918 | 67,0435 | 66,3844 | 65,5200 |
74 | 71,1324 | 69,8969 | 69,1915 | 68,2788 |
75 | 74,3081 | 72,9774 | 72,2216 | 71,2563 |
76 | 77,7365 | 76,3018 | 75,4911 | 74,4688 |
77 | 81,4234 | 79,8756 | 79,0052 | 77,9212 |
78 | 85,3755 | 83,7045 | 82,7693 | 81,6187 |
79 | 89,5947 | 87,7901 | 86,7847 | 85,5624 |
80 | 94,0861 | 92,1386 | 91,0583 | 89,7596 |
81 | 98,8658 | 96,7658 | 95,6055 | 94,2254 |
82 | 103,9495 | 101,6887 | 100,4441 | 98,9778 |
83 | 109,3490 | 106,9204 | 105,5878 | 104,0308 |
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia
Rendita annua assicurata per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Età computata | Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili | |
40 | 29,7948 | 29,5448 | 29,3776 | 29,0756 |
41 | 30,2297 | 29,9729 | 29,8017 | 29,4944 |
42 | 30,6837 | 30,4197 | 30,2443 | 29,9314 |
43 | 31,1577 | 30,8861 | 30,7064 | 30,3875 |
44 | 31,6528 | 31,3732 | 31,1888 | 30,8637 |
45 | 32,1702 | 31,8822 | 31,6928 | 31,3613 |
46 | 32,7112 | 32,4141 | 32,2196 | 31,8812 |
47 | 33,2775 | 32,9709 | 32,7709 | 32,4252 |
48 | 33,8706 | 33,5539 | 33,3480 | 32,9948 |
49 | 34,4925 | 34,1650 | 33,9529 | 33,5917 |
50 | 35,1453 | 34,8063 | 34,5877 | 34,2180 |
51 | 35,8310 | 35,4797 | 35,2541 | 34,8755 |
52 | 36,5517 | 36,1875 | 35,9544 | 35,5664 |
53 | 37,3097 | 36,9315 | 36,6906 | 36,2926 |
54 | 38,1071 | 37,7142 | 37,4649 | 37,0563 |
55 | 38,9470 | 38,5382 | 38,2800 | 37,8602 |
56 | 39,8322 | 39,4066 | 39,1389 | 38,7073 |
57 | 40,7664 | 40,3228 | 40,0448 | 39,6007 |
58 | 41,7532 | 41,2903 | 41,0016 | 40,5441 |
59 | 42,7965 | 42,3129 | 42,0126 | 41,5409 |
60 | 43,8996 | 43,3940 | 43,0813 | 42,5945 |
61 | 45,0659 | 44,5367 | 44,2108 | 43,7081 |
62 | 46,2979 | 45,7435 | 45,4035 | 44,8838 |
63 | 47,5995 | 47,0181 | 46,6630 | 46,1253 |
64 | 48,9764 | 48,3660 | 47,9948 | 47,4378 |
65 | 50,4342 | 49,7928 | 49,4043 | 48,8269 |
66 | 51,9753 | 51,3005 | 50,8937 | 50,2945 |
67 | 53,6086 | 52,8984 | 52,4719 | 51,8496 |
68 | 55,3379 | 54,5902 | 54,1430 | 53,4962 |
69 | 57,1667 | 56,3796 | 55,9106 | 55,2380 |
70 | 59,0965 | 58,2684 | 57,7767 | 57,0772 |
71 | 61,1280 | 60,2576 | 59,7423 | 59,0146 |
72 | 63,2636 | 62,3495 | 61,8100 | 61,0529 |
73 | 65,5073 | 64,5488 | 63,9843 | 63,1968 |
74 | 67,8601 | 66,8566 | 66,2668 | 65,4478 |
75 | 70,3134 | 69,2658 | 68,6510 | 67,8001 |
76 | 72,8588 | 71,7687 | 71,1295 | 70,2465 |
77 | 75,4767 | 74,3474 | 73,6851 | 72,7703 |
78 | 78,1454 | 76,9811 | 76,2978 | 75,3521 |
79 | 80,8380 | 79,6443 | 78,9426 | 77,9676 |
80 | 83,5278 | 82,3122 | 81,5957 | 80,5935 |
81 | 86,1911 | 84,9618 | 84,2344 | 83,2077 |
82 | 88,8005 | 87,5678 | 86,8345 | 85,7868 |
83 | 91,3245 | 90,1000 | 89,3664 | 88,3019 |
Coefficienti di trasformazione della Posizione Individuale in Rendita vitalizia reversibile Ipotesi anno di trasformazione: 2016
Rendita annua assicurata, per alcune età tipo, per ogni 1.000,00 euro di ammontare della Posizione Individuale da convertire
Età testa primaria; 66 anni (anno di nascita 1950 – età computata 66 anni)
Età testa reversionaria: 60 anni (anno di nascita 1956 – età computata 60 anni) Reversibilità sulla seconda testa: 100%
Sesso: indifferente
Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili |
40,6397 | 40,1875 | 39,9056 | 39,4598 |
Età testa primaria; 76 anni (anno di nascita 1940 – età computata 77 anni)
Età testa reversionaria: 66 anni (anno di nascita 1950 – età computata 66 anni) Reversibilità sulla seconda testa: 100%
Sesso: indifferente
Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili |
50,0795 | 49,4058 | 49,0025 | 48,4181 |
Età testa primaria; 70 anni (anno di nascita 1946 – età computata 71 anni)
Età testa reversionaria: 66 anni (anno di nascita 1950 – età computata 66 anni) Reversibilità sulla seconda testa: 60%
Sesso: indifferente
Erogazione in rate: | |||
Annuali | Semestrali | Trimestrali | Mensili |
52,8377 | 52,0911 | 51,6485 | 51,0211 |
Allegato B
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “POPOLARE VITA PREVIDENZA”
Art. 1
A fronte degli impegni di natura previdenziale assunti con Piani Individuali Pensionistici (PIP) istituiti dalla Compagnia ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ( e successive modifiche e integrazioni), viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti - i cui attivi costituiscono patrimonio separato e autonomo, non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato - contraddistinta con il nome “POPOLARE VITA PREVIDENZA” (di seguito “Gestione Separata”) e disciplinata dal presente regolamento redatto ai sensi del Regolamento Isvap del 3 Giugno 2011, n. 38.
Il regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle Condizioni contrattuali.
Art. 2
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’euro.
Art. 3
L’attuazione delle politiche di investimento della Gestione Separata compete alla Compagnia, che vi provvede realizzando una gestione professionale degli attivi.
Lo stile gestionale adottato dalla Gestione Separata è finalizzato a perseguire la sicurezza, la redditività, la liquidità degli investimenti e mira ad ottimizzare il profilo di rischio-rendimento del portafoglio, tenute presenti le garanzie offerte dai PIP collegati alla Gestione Separata stessa.
La gestione finanziaria della Gestione Separata è caratterizzata principalmente da investimenti del comparto obbligazionario denominati in euro, senza tuttavia escludere l’utilizzo di altre attività ammissibili ai sensi della normativa vigente.
Per la componente obbligazionaria, le scelte di investimento sono basate sul controllo della durata media finanziaria delle obbligazioni in portafoglio, in funzione delle prospettive dei tassi di interesse e, a livello dei singoli emittenti, della redditività e del rispettivo merito di credito.
Di seguito si evidenziano le tipologie d’investimento maggiormente significative tra cui si intendono investire le risorse.
Titoli di debito
Governativi (comprensivi di titoli emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse ovvero emessi da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più Stati membri);
Corporate (comprensivi di: obbligazioni od altri titoli assimilabili negoziati in un mercato regolamentato; obbligazioni non negoziate in un mercato regolamentato, emesse da società o enti creditizi aventi la sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea o appartenenti all’Ocse, il cui bilancio sia da almeno tre anni certificato da parte di una società di revisione debitamente autorizzata).
Titoli di capitale
Azioni negoziate su mercati regolamentati.
Investimenti monetari
Depositi bancari;
Pronti contro termine.
Al fine di contenere l’esposizione al rischio mercato, nelle sue diverse configurazioni, vengono definiti i seguenti limiti relativi al portafoglio titoli.
Con riferimento alla componente obbligazionaria del portafoglio (titoli di debito) si precisa che l’esposizione massima ai titoli corporate è del 65%.
Complessivamente l’esposizione massima relativa alla componente obbligazionaria può essere pari al 100%.
I titoli corporate devono avere rating, assegnato da Standard & Poor’s o equivalente, superiore o uguale all’investment grade; si precisa che, qualora le primarie agenzie quali Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch non abbiano attribuito un rating specifico a singole emissioni, al fine di valutarne il grado di affidabilità è possibile utilizzare il rating attribuito all’emittente degli strumenti finanziari stessi. I titoli corporate con rating assegnato da Standard & Poor’s inferiore all’investment grade o assente, possono essere tuttavia presenti fino ad una quota massima del 10% del portafoglio obbligazionario.
Al fine di contenere il rischio di concentrazione, titoli corporate emessi da uno stesso emittente o da società facenti parte di un medesimo Gruppo sono ammessi per un ammontare massimo pari al 5% del portafoglio obbligazionario.
Con riferimento alla componente azionaria del portafoglio, complessivamente riferibile ai titoli di capitale, ai titoli azionari non quotati e agli investimenti alternativi, si precisa che l’esposizione non dovrà essere superiore al 25% del portafoglio.
Gli investimenti in titoli azionari non quotati non potranno essere presenti per una percentuale superiore al 2% del portafoglio.
Per quanto concerne la possibilità di investire in investimenti alternativi (azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato nonché fondi riservati e speculativi) è previsto un limite massimo del 2% del portafoglio.
E’ prevista la possibilità di investire nel comparto immobiliare nel limite massimo del 10% del portafoglio.
La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati in coerenza con le caratteristiche della Gestione Separata e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche con lo scopo sia di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie presenti nella gestione stessa.
La Compagnia per assicurare la tutela dei Contraenti da possibili situazioni di conflitto di interesse si impegna al rispetto dei limiti di investimento in relazione ai rapporti con le controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25 ed eventuali successive modifiche.
Nell’ambito della politica d’investimento relativa alla Gestione Separata, non è esclusa la possibilità di investire in strumenti finanziari emessi dalle suddette controparti.
La Compagnia si riserva comunque, a tutela degli interessi dei Contraenti, di investire in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP del 27 maggio 2008, n. 25, nel rispetto dei limiti di seguito indicati:
Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): fino ad un massimo del 2%;
Obbligazioni: fino ad un massimo del 2%;
Partecipazioni in società immobiliari nelle quali l’impresa detenga più del 50% del capitale sociale: fino ad un massimo del 2%.
Art. 4
Il valore delle attività gestite non potrà essere inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per i PIP che prevedono una clausola di rivalutazione delle prestazioni legata al rendimento della Gestione Separata.
Art. 5
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse, il “contributo di vigilanza” dovuta alla COVIP ai sensi di legge, eventuali imposte e tasse, la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Art. 6
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalle retrocessioni di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
Art. 7
Il tasso medio di rendimento viene determinato e certificato in relazione all’esercizio annuale della Gestione Separata che decorre relativamente al periodo di osservazione 01 ottobre di ciascun anno fino al successivo 30 settembre.
Inoltre, all’inizio di ogni mese viene determinato il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata di competenza di quell’esercizio, alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Il tasso medio di rendimento realizzato in ciascun altro periodo si determina con le medesime modalità.
Per risultato finanziario della Gestione Separata si devono intendere i proventi finanziari conseguiti dalla stessa Gestione Separata, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli specificati all’Art. 6 che precede. Le plusvalenze e le minusvalenze sono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui all’Art. 5 che precede ed al lordo delle
ritenute di acconto fiscali. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella Gestione Separata per i beni già di proprietà della Compagnia.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, della giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e della giacenza media nel medesimo periodo di osservazione di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Art. 8
La Gestione Separata è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una società di revisione, iscritta all’Albo speciale previsto dalla legge, la quale attesta la rispondenza della Gestione Separata stessa al presente regolamento.
Art. 9
Il presente regolamento potrà essere modificato al fine dell’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelli meno favorevoli per il Contraente.
La Compagnia si riserva di coinvolgere la Gestione Separata in operazioni di incorporazione o fusione con altre Gestioni Speciali della Compagnia stessa, qualora le suddette operazioni risultino opportune nell’interesse dei Contraenti. Almeno 60 giorni prima della data stabilita per l’operazione di incorporazione o di fusione, la Compagnia ne dà preavviso ai Contraenti fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Allegato C
REGOLAMENTO
del Fondo Interno POPOLARE VITA VALUE
Art. 1) Obiettivi e descrizione del Fondo
Il “Fondo interno POPOLARE VITA VALUE”, di seguito Fondo, persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l’investimento in un portafoglio di selezionati strumenti finanziari trattati nei principali mercati azionari europei; il Fondo è caratterizzato da un livello di rischio alto. In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:
- 80% DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX;
- 20% MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy.
Caratteristiche
Il Fondo è di tipo azionario ed in coerenza con il profilo di rischio investe principalmente in strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, quote e/o azioni di OICR ed ETF negoziati sui principali mercati europei. Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari di tipo obbligazionario, quotati su mercati regolamentati, di emittenti aventi Rating attribuito da primarie agenzie di valutazione indipendenti superiore o uguale all’investment grade, e strumenti di tipo monetario negoziati sui principali mercati europei. Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in strumenti finanziari denominati principalmente in euro ed in altre valute europee e residualmente in altre valute.
La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.
La selezione degli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale di rischio e di quote e/o azioni di OICR di tipo azionario presenti in portafoglio verrà effettuata con un approccio misto quantitativo e qualitativo.
L’analisi quantitativa servirà a far emergere titoli azionari con caratteristiche “value e con flussi di dividendi elevati e sostenibili; quella qualitativa servirà a selezionare quali tra questi titoli potranno con maggiore confidenza migliorare i propri risultati in futuro creando valore per gli azionisti, generando cassa da destinare poi agli stessi. Per logica di investimento di tipo “value” si intende l’investimento in azioni ritenute convenienti rispetto al “fair value” (o valore di equilibrio); generalmente un’azione “value” ha un basso rapporto prezzo/utile e prezzo/valore di libro.
La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.
La Compagnia può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.
Descrizione degli indici che compongono il Benchmark
L’indice DJ STOXX STRONG VALUE 20 RETURN INDEX (cod. Bloomberg SV2R) è rappresentativo dell’andamento dei 20 titoli azionari europei, inclusi quelli della Euro-zone, che maggiormente esprimono lo stile value. La composizione dell’indice viene aggiornata nel mese di settembre di ogni anno. L’indice, disponibile con frequenza giornaliera, è espresso in Euro.
L’indice MTS Italy BOT Ex-Bank of Italy (Cod. Bloomberg MTSIBOTO Index) comprende tutti i BOT quotati sulla piattaforma MTS. Viene calcolato e distribuito in via esclusiva da EuroMTS, parte del Gruppo MTS, che organizza il principale mercato elettronico europeo dei titoli a reddito fisso attraverso una piattaforma di trading centralizzata. I prezzi dei titoli sulla piattaforma MTS sono disponibili presso le società fornitrici di servizi dati e vengono diffusi in tempo reale. L’indice, che ha base 100 al 31 Dicembre 1990, viene calcolato in tempo reale con l’ausilio dei migliori prezzi bid provenienti dalla piattaforma MTS e viene pubblicato ogni 30 secondi tra le 9.00 CET e le 17.30 CET. L’indice viene ribilanciato settimanalmente.
Art. 2) Limiti
Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
L’investimento in strumenti finanziari di tipo azionario complessivo può essere pari al 100% del valore complessivo del Fondo; la percentuale rimanente risulta pertanto investita negli altri strumenti finanziari sopra citati.
La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo obbligazionario principalmente da titoli governativi e da organismi sopranazionali. Potranno essere presenti emittenti corporate in misura contenuta.
La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration media massima di dieci anni.
La categoria emittenti è rappresentata per le attività finanziarie di tipo azionario prevalentemente da società ad elevata e media capitalizzazione.
Le quote o azioni di OICR e gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura residuale.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente Regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Agli investimenti relativi al Fondo si applicano i principi stabiliti dall’art. 41, comma 3, del D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell’IVASS, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Compagnia.
Art. 3) Spese ed oneri a carico del Fondo
Sono a carico del Fondo:
a) la commissione di gestione pari alla percentuale annua dell’1,80%
La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione, ed è prelevata trimestralmente. Tale
commissione è ridotta allo 0,98% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia (OICR collegati);
b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;
c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo.
e) il contributo di xxxxxxxxx dovuto alla COVIP ai sensi di legge
f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla Covip in apposite istruzioni di carattere generale.
Art. 4) Valore complessivo netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.
La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
• per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
- per le quote di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 5;
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
- per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art 5;
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
- per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark;
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art.
3) - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.
Art. 5) Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento
Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Compagnia il primo giorno lavorativo della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4),
per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Compagnia sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
Il valore unitario della quota unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione sul sito della Compagnia.
Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Compagnia sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 6) Rendiconto annuale della gestione e certificazione
Con i tempi previsti dalla normativa vigente la Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo.
Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere – con un’apposita relazione – un giudizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 7) Istituzione di un Fondo. Incorporazione o fusione con altri Fondi Interni riservati alla Previdenza
La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni:
a) istituire nuovi Fondi interni in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
b) coinvolgere il Fondo in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi Interni della Compagnia che abbiano caratteristiche similari, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale. Tali operazioni devono risultare opportune nell’interesse degli Aderenti.
Almeno 120 giorni prima della data di efficacia delle modifiche conseguenti alle suddette operazioni, la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati al Fondo coinvolto, fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Art. 8) Modifiche al Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore o conseguenti alle operazioni di
cui al precedente Art. 7) ovvero a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Aderente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all’autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutti i Soggetti Abilitati. La Compagnia, nei termini della normativa vigente, provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti. L’efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo (riservato alla Previdenza), qualora disponibile, o ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di alcuna penalità.
Allegato D
REGOLAMENTO
del Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL
Art. 1) Obiettivi e descrizione del Fondo
Il “Fondo Interno POPOLARE VITA BILANCIATO GLOBAL”, di seguito Fondo, persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel lungo termine, attraverso l’investimento in un portafoglio di selezionate attività finanziarie trattate nei principali mercati internazionali; il Fondo è caratterizzato da un livello di rischio medio-alto. In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:
- 40% JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur;
- 5% Xxxxxxx Xxxxx Euro Inflation-Linked Index;
- 5% Xxxxxxx Xxxxx Euro Corporate Index;
- 15% S&P 100 Total Return;
- 20% DJ Eurostoxx 50 Total Return;
- 15% MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets.
Caratteristiche
Il Fondo è di tipo bilanciato ed in coerenza con il profilo di rischio investe principalmente in quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) ed ETF negoziati sui principali mercati internazionali. Sono inoltre utilizzati strumenti finanziari rappresentativi del capitale di rischio, strumenti finanziari di tipo obbligazionario, governativi e corporate, quotati su mercati regolamentati, di emittenti aventi Rating attribuito da primarie agenzie di valutazione indipendenti superiore o uguale all’investment grade e strumenti monetari. Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in attività finanziarie denominate in Euro ed in altre valute.
La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento e si pone l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti.
La selezione degli investimenti in attività finanziarie sarà effettuata con un approccio misto quantitativo e qualitativo, bilanciando la componente azionaria e quella obbligazionaria con l'obiettivo di massimizzare il rendimento e minimizzare il rischio, tenendo presente i vincoli relativi alle aree geografiche, ai settori di investimento e alle valute globalmente individuate dal benchmark di riferimento.
La natura degli investimenti utilizzati può comportare una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.
La Compagnia può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che
opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.
Descrizione degli indici che compongono il benchmark
L’indice JPM GBI Global ex-EMU Unhedged in Eur (Cod. Bloomberg JPBXECU Index) è l’indice rappresentativo dei titoli di Stato maggiormente trattati nei mercati mondiali ad esclusione delle emissioni in Euro considerando tutte le scadenze. L’indice non è coperto dal rischio di cambio contro Euro. La valuta base per il calcolo dell’indice è l’Euro. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 30 Dicembre 1994.
L’indice Xxxxxxx Xxxxx Euro Inflation-Linked Index (Cod. Xxxxxxxxx XX0X Index) misura la performance di investimenti di tipo obbligazionario governativi inflation linked denominati in Euro, emessi da Paesi appartenenti all’Area Euro. I Paesi selezionati devono avere un rating del debito sovrano in valuta estera a lungo termine investment grade (rating medio di Moody’s, S&P e Fitch). La durata residua dei titoli selezionati deve essere superiore ad un anno, i pagamenti degli interessi e del capitale devono essere legati all’inflazione e l’ammontare minimo di nominale in circolazione deve essere pari ad un miliardo di Eur. I titoli strips sono esclusi dall’indice mentre le emissioni originali di zero coupon bonds sono inclusi. La valuta base per il calcolo dell’indice è l’Euro. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 30 Settembre 1998.
L’indice Xxxxxxx Xxxxx Euro Corporate Index (Cod. Bloomberg ER00 Index) misura le performance di investimenti di tipo obbligazionario denominati in Euro, emessi da società appartenenti ai Paesi membri dell’Area Euro. I titoli selezionati devono avere rating investment grade (rating medio di Moody’s, S&P e Fitch). I titoli selezionati devono avere una durata residua superiore ad un anno, una cedola fissa e un ammontare minimo di nominale in circolazione pari a 250 milioni di Eur. L’indice dà indicazione sul valore di un investimento di tipo obbligazionario in titoli di debito emessi da primari emittenti (Stati esclusi) appartenenti all’Area Euro. La valuta base per il calcolo dell’indice è l’Euro. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 31 Dicembre 1995.
L’indice S&P 100 Total Return (Cod. Bloomberg SPTR100 Index) viene pubblicato dalla società Standard & Poor’s. L’indice è composto da azioni delle prime 100 società americane selezionate a partire dall’indice S&P 500. I titoli selezionati rappresentano le maggiori società in termini di capitalizzazione di borsa e devono disporre di opzioni quotate.
L’indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali titoli.
La valuta base per il calcolo dell’indice è il Dollaro. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 4 Gennaio 1988.
L’indice DJ Eurostoxx 50 Total Return (Cod. Bloomberg SX5T Index) è un indice di capitalizzazione equiponderato total return che include 50 azioni blue-chip dei paesi partecipanti all'EMU. L'indice è partito da un valore base di 1000 ed è presente dal 31 Dicembre 1991. L’indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali titoli.
L’indice viene calcolato utilizzando dividendi netti. La valuta base per il calcolo dell’indice è l’Euro ed è disponibile con frequenza giornaliera.
L’indice MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets (Cod. Bloomberg NDDUEEGF Index) copre oltre 2700 titoli azionari nei 21 mercati che sono classificati come Mercati Emergenti. L’universo di riferimento dell’indice comprende società di piccola, media e grande capitalizzazione. L’indice viene definito Total Return poiché tiene conto anche dello stacco e del reinvestimento di dividendi ed altri cash flow provenienti dal possesso di tali titoli. La valuta base per il calcolo dell’indice è il Dollaro. L’indice è disponibile con frequenza giornaliera ed è presente dal 1988.
Art. 2) Limiti
Gli investimenti ammissibili per il patrimonio del Fondo nonché la definizione dei limiti quantitativi e qualitativi al loro utilizzo sono definiti dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e successive modifiche ed integrazioni.
L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo azionario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo.
L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario può essere compreso tra un minimo del 30% ed un massimo del 70% del valore complessivo del Fondo.
La categoria emittenti è rappresentata principalmente da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali.
La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration compresa tra 0.10 e 8 anni.
Le quote o azioni di OICR armonizzati, gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti sono presenti in misura residuale.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente Regolamento. In particolare, gli strumenti finanziari derivati possono essere utilizzati con lo scopo di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Agli investimenti relativi al Fondo si applicano i principi stabiliti dall’art. 41, comma 3, del
D. Lgs. 209 del 7 settembre 2005 e le specifiche disposizioni dell’IVASS, nonché le delibere del Consiglio di Amministrazione e le disposizioni interne in materia della Compagnia.
Art. 3) Spese ed oneri a carico del Fondo
Sono a carico del Fondo:
a) la commissione di gestione pari alla percentuale annua del 1,80%.
La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata trimestralmente. Tale commissione è ridotta all’ 1,33% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia (OICR collegati);
b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;
c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
e) il contributo di xxxxxxxxx dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
L’investimento in quote e/o azioni di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio e variabile in funzione della loro diversa categoria, non supera la misura massima di seguito precisata:
Categoria OICR | Onere di gestione annuo massimo |
Obbligazionari | 1,80% |
Bilanciati | 2,25% |
Azionari | 2,50% |
Flessibili/Total Return | 1,80% |
Monetari | 0,75% |
Su alcuni OICR possono gravare commissioni di incentivo nella misura massima del 25,00%. L’incidenza media annua degli specifici oneri di gestione ed incentivo attribuiti al Fondo per effetto dell’investimento in OICR non potrà superare lo 0,60% del patrimonio del Fondo stesso.
Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi ed incentivo di cui sopra, previa comunicazione all’Aderente e concedendo allo stesso il diritto di trasferimento della Posizione individuale presso altro Fondo (riservato alla Previdenza), qualora disponibile, o ad altra forma pensionistica complementare senza penalità.
Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.
Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, salvo i casi di deroga previsti dalla Covip in apposite istruzioni di carattere generale.
Art. 4) Valore complessivo netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.
La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
• per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
- per le quote di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 5);
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
- per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 5);
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
- per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art.
3) - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.
Art. 5) Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento
Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Compagnia il primo giorno lavorativo della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4), per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Compagnia sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
Il valore unitario della quota unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul sito della Compagnia.
Se, a causa di forza maggiore o di chiusura dei mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Compagnia sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 6) Rendiconto annuale della gestione e certificazione
Con i tempi previsti dalla normativa vigente la Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo.
Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere – con un’apposita relazione – un giudizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 7) Istituzione di un Fondo. Incorporazione o fusione con altri Fondi interni riservati alla Previdenza
La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni:
a) istituire nuovi Fondi interni in relazione alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari;
b) coinvolgere il Fondo in operazioni di incorporazione o fusione con altri Fondi interni della Compagnia che abbiano caratteristiche similari, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale. Tali operazioni devono risultare opportune nell’interesse degli Aderenti.
Almeno 120 giorni prima della data di efficacia delle modifiche conseguenti alle suddette operazioni, la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati al Fondo coinvolto, fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Art. 8) Modifiche al Regolamento
Eventuali modifiche al presente Regolamento saranno possibili a seguito di adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria di settore o conseguenti alle operazioni di cui al precedente Art. 7) ovvero a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Aderente. Le modifiche saranno tempestivamente notificate all’autorità di vigilanza competente e contestualmente depositate presso tutti i Soggetti Abilitati. La Compagnia, nei termini della normativa vigente, provvede anche a darne comunicazione a tutti gli Aderenti. L’efficacia delle modifiche relative agli adeguamenti normativi decorrerà dalla data di entrata in vigore della normativa stessa; negli altri casi sarà sospesa per novanta giorni dalla data di comunicazione ed entro tale termine gli Aderenti hanno la possibilità di trasferire le disponibilità presso altro Fondo (riservato alla Previdenza), qualora disponibile, o ad altra forma pensionistica complementare senza applicazione di alcuna penalità.
Allegato E
REGOLAMENTO
del Fondo Interno POPOLARE VITA PRUDENTE
Art. 1) Obiettivi e descrizione del Fondo
Il “Fondo Interno POPOLARE VITA PRUDENTE”, di seguito Fondo, persegue l’obiettivo di incrementare il suo valore nel medio termine, attraverso l’investimento in un portafoglio di selezionate attività finanziarie trattate nei principali mercati internazionali; il Fondo è caratterizzato da un profilo di rischio medio. In particolare la politica di gestione mira a massimizzare il rendimento del Fondo rispetto ad un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) identificato dalla seguente composizione di indici di mercato:
60% JPM EMU INVESTMENT GRADE (Cod. Bloomberg JPMGEMUI Index);
20% ML US Corp Large Cap 1-10 Year (Cod. Bloomberg C5AL Index);
10% ML GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT INDEX (Cod. Bloomberg
W0GI Index);
10% MSCI World Index (Cod. Bloomberg MSDUWI Index).
Caratteristiche
Il Fondo è destinato esclusivamente agli Aderenti a Piani Individuali Pensionistici istituiti dalla Compagnia, a cui viene collegato.
Il Fondo è regolato dalle disposizioni del Provvedimento ISVAP del 10 novembre 2006, n. 2472 e della Circolare ISVAP n. 474 del 21 febbraio 2002, come successivamente modificata ed integrata, nonché dal presente Regolamento che costituisce parte integrante delle Condizioni Generali di Contratto.
Il patrimonio del Fondo è suddiviso in quote ed è amministrato separatamente da quello della Compagnia e da quello di ogni altro Fondo da essa gestito. Il Fondo è denominato in Euro e si caratterizza per essere ad accumulazione dei proventi.
Il Fondo è di tipo obbligazionario misto e, in coerenza con il profilo di rischio, investe principalmente in titoli di debito ed in quote e/o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) obbligazionari e monetari; in misura contenuta in titoli azionari, OICR azionari, bilanciati e flessibili ed in strumenti monetari; in misura residuale in OICR non armonizzati. Il patrimonio complessivo del Fondo è investito in attività finanziarie denominate in Euro ed in altre valute.
La gestione del Fondo si ispira al corrispondente parametro di riferimento (benchmark) e si pone l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo rispetto al benchmark attraverso una gestione attiva degli investimenti. Il benchmark, caratterizzato per il 70% da una componente obbligazionaria governativa, per il 20% da una componente obbligazionaria corporate e per il restante 10% da una componente azionaria, prevede un ribilanciamento mensile con reinvestimento dei flussi generati.
La natura degli investimenti utilizzati, opportunamente diversificati a livello globale, può comportare una esposizione al rischio cambio: la gestione terrà conto dell’andamento dei mercati valutari utilizzando, ove opportuno, operazioni di copertura del rischio di cambio.
La Compagnia può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Compagnia che opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell’esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.
Descrizione degli indici che compongono il benchmark
JPM EMU INVESTMENT GRADE (Cod. Bloomberg JPMGEMUI Index): misura la performance dei titoli governativi a tasso fisso dell’area euro con rating investment grade; l’indice è espresso in Euro
ML US Corp Large Cap 1-10 Year (Cod. Bloomberg C5AL Index): misura la performance dei titoli obbligazionari americani di Società ad alta capitalizzazione con rating investment grade; l’indice è espresso in Dollari
ML GLOBAL INFLATION LINKED GOVERNMENT INDEX (Cod. Bloomberg W0GI
Index): misura la performance dei titoli governativi inflation linked a livello globale con rating investment grade; l’indice è espresso in Dollari
MSCI World Index (Cod. Bloomberg MSDUWI Index): misura la performance azionaria di Società ad alta e media capitalizzazione a livello globale; l’indice è espresso in Dollari
Art. 2) Limiti
L’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo obbligazionario e monetario potrà superare il 70% del valore complessivo del Fondo, mentre l’investimento complessivo in attività finanziarie di tipo azionario non potrà superare il 30% del valore complessivo del Fondo.
La categoria emittenti è rappresentata da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali.
La componente obbligazionaria del Fondo ha una duration massima pari a 8 anni.
Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari e monetari possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia. Tali investimenti potranno essere presenti in misura residuale.
Il Fondo può investire in strumenti finanziari derivati nel rispetto dei presupposti, delle finalità e delle condizioni per il loro utilizzo previsti dalla normativa vigente. Tale impiego non può alterare i profili di rischio e le caratteristiche del Fondo esplicitati nel presente Regolamento.
In particolare potranno essere utilizzati strumenti derivati a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo e che detti strumenti derivati siano
scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.
Art. 3) Spese ed oneri a carico del Fondo
Sono a carico del Fondo:
a) la commissione di gestione, pari alla percentuale annua dell’1,65%.
La suddetta commissione viene calcolata pro-rata temporis sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione ed è prelevata trimestralmente. Tale commissione è ridotta a 1,30% (per l’asset allocation e per l’amministrazione dei contratti) sulla componente del valore complessivo netto del Fondo, rappresentata da OICR promossi, istituiti o gestiti da Sgr appartenenti allo stesso gruppo della Compagnia (OICR collegati);
b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari ed ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo;
c) le imposte e le tasse relative alla gestione del Fondo;
d) le spese legali e giudiziarie di pertinenza del Fondo;
e) il contributo di xxxxxxxxx dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
f) la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico del Responsabile di Piani Individuali Pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita.
Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati pro-rata temporis ad ogni data di valorizzazione fra le attività del Fondo.
Sono escluse le spese e gli altri diritti relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati e le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
Art. 4) Valore complessivo netto del Fondo
Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.
La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
• per l’individuazione quantitativa delle attività si considera l’evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
• per la valorizzazione dei principali attivi si fa riferimento:
- per le quote di OICR, alla quotazione disponibile sui quotidiani il giorno successivo a quello di riferimento, così come definito al successivo Art. 5);
- per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
- per i titoli quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo successivo, così come definito al successivo Art. 5);
- per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
- per i titoli espressi in una valuta diversa dalla divisa di riferimento, al tasso di conversione in tale divisa sulla base dei tassi di cambio correnti del giorno di valorizzazione; il tasso di cambio è coerente con quello utilizzato per la valorizzazione del benchmark.
• il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art.
3) - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.
Art. 5) Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento
Il valore unitario di ciascuna quota è determinato dalla Compagnia il primo giorno lavorativo della Stessa successivo al mercoledì di ogni settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 4), per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi al suddetto mercoledì (giorno di riferimento).
Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Compagnia sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.
Il valore unitario della quota unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento) vengono pubblicati il primo giorno lavorativo successivo alla valorizzazione, sul sito della Compagnia.
Se, a causa di forza maggiore o di chiusura dei mercati regolamentati, il valore unitario della quota non potesse essere valorizzato con riferimento al mercoledì, esso verrà determinato con riferimento al primo giorno lavorativo utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario della quota del mercoledì in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.
La Compagnia sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.
La Compagnia può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario della quota nel caso di interruzione temporanea dell’attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.
Art. 6) Rendiconto annuale della gestione e certificazione
Con i tempi previsti dalla normativa vigente la Compagnia redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo.
Il rendiconto è sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dalla legge, la quale dovrà esprimere – con un’apposita relazione – un giudizio secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Articolo 7 – Liquidazione, incorporazione, fusione, scissione e modifiche al Regolamento
La Compagnia può effettuare le seguenti operazioni nell’interesse degli Aderenti:
a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione, incorporazione o fusione dello stesso con altri Fondi della Compagnia che abbiano caratteristiche similari.
b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo della Compagnia che abbia caratteristiche similari.
c) modificare il Regolamento conseguentemente a variazione della normativa primaria o secondaria oppure a seguito di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per gli Aderenti.
Le modifiche di cui alla lettera c) saranno trasmesse tempestivamente agli Organi di Vigilanza competenti e comunicate a tutti gli Aderenti.
Almeno 30 giorni prima della data stabilita per le operazioni di cui alle lettere a) e b), la Compagnia ne dà preavviso agli Aderenti dei contratti collegati ai Fondi coinvolti, fornendo i dettagli dell’operazione stessa.
Allegato F
Condizioni contrattuali della copertura accessoria ad adesione facoltativa, per il caso di invalidità dell’Aderente
Art. 1 Adesione
L’adesione alla presente Copertura accessoria ad adesione facoltativa per il caso di invalidità dell’Aderente, di seguito Assicurazione accessoria di invalidità, avviene:
su base volontaria;
esclusivamente alla data di conclusione del PIP, di seguito data di Adesione al PIP, riportata sul Modulo di Adesione, esercitando, previa indicazione sul Modulo stesso, la facoltà di scelta fra le forme opzionali di Esonero di cui all’Art. 2 del presente Allegato F;
a condizione che l’Aderente abbia sottoscritto la dichiarazione di veridicità di tutte le affermazioni circa la sua situazione sanitaria, professionale e sportiva, resa su detto Xxxxxx;
a condizione che il primo contributo atto a finanziare il PIP venga corrisposto dall’Aderente alla data di Adesione al PIP medesimo e sia effettuato secondo la modalità di contribuzione in via ricorrente previste all’Art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto del PIP.
L’Assicurazione accessoria di invalidità:
è riservata ad Aderenti per i quali si preveda una durata della fase di accumulo, in ragione della loro Età Assicurativa rilevata alla decorrenza del PIP, non inferiore a quella di seguito indicata:
Età Assicurativa (anni) | Durata della fase di accumulo (anni) |
da 18 a 60 | 15 |
da 61 a 65 | 10 |
è valida solo se espressamente richiamata nel Modulo di Adesione, in ordine alla forma di Esonero prescelta dall’Aderente ai sensi dell’Art. 2 del presente Allegato F;
opera senza limiti territoriali, alle condizioni precisate nei successivi articoli.
Art. 2 Prestazioni assicurate
In caso di Invalidità dell’Aderente (quale definita all’Art. 3 del presente Allegato F e purché riconosciuta dalla Compagnia prima della scadenza dell’Assicurazione accessoria di invalidità), di seguito Invalidità, la Compagnia si impegna a garantire l’Esonero dal pagamento dei contributi in via ricorrente, relativi al PIP ed a carico dell’Aderente medesimo, per l’importo annuo di detti contributi e per il periodo di seguito definiti.
L’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero è pari al prodotto del Contributo iniziale, al netto delle spese di adesione, corrisposto dall’Aderente alla data di Adesione al PIP, per la relativa ricorrenza di versamento prescelta a tale data. Tale importo annuo è riportato nel Modulo di Adesione.
Il periodo oggetto dell’Esonero è il periodo della fase di accumulo compreso fra la data di denuncia dell’Invalidità, ai sensi dell’Art. 5 del presente Allegato F, ed il raggiungimento dell’età anagrafica pensionabile dell’Aderente prevista dal regime obbligatorio di appartenenza ma comunque non oltre la data di risoluzione del PIP.
A seguito dell’Esonero, la Compagnia eroga la relativa prestazione sotto forma di versamento dei suddetti contributi in via ricorrente, considerandone l’incasso come effettivamente avvenuto via via che questi giungono alla loro ricorrenza compresa nel sopra definito periodo oggetto dell’Esonero.
L’Aderente che sottoscriva l’Assicurazione accessoria di invalidità, ha la facoltà - da esercitare alla data di Adesione al PIP previa manifestazione di volontà espressamente dichiarata nel Modulo di Adesione - di optare per l’erogazione della prestazione di Esonero in forma anticipativa. In tal caso, a seguito del riconoscimento da parte della Compagnia dell’Invalidità, la Compagnia medesima, in luogo dell’esonero dal pagamento dei contributi in via ricorrente, garantisce all’Aderente medesimo (quale esclusivo Beneficiario) la liquidazione di una somma in unica soluzione. Quest’ultima si ottiene applicando all’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero, il coefficiente precisato nella Tabella A riportata al fondo del presente Allegato F. Tale coefficiente è individuato in corrispondenza dell’Età Assicurativa rilevata alla data di denuncia dell’Invalidità, ai sensi dell’Art. 5 del presente Allegato F, e dell’età anagrafica pensionabile dell’Aderente prevista dal regime obbligatorio di appartenenza. Resta inteso che, nel corso della durata dell’Assicurazione accessoria di invalidità, la liquidazione per riscatto totale dell’intera Posizione individuale richiesto dall’Aderente in forza del PIP a seguito di invalidità permanente ai sensi dell’Art. 12 comma 2 lettera c) del Regolamento del PIP, determina altresì il diritto all’erogazione della sopra precisata prestazione di Esonero in forma anticipativa esclusivamente a condizione che l’Aderente abbia esercitato l’opzione per tale prestazione e sia stata inoltrata denuncia, ai sensi dell’Art. 5 del presente Allegato F, dell’Invalidità, con conseguente riconoscimento da parte della Compagnia.
Art. 3 Definizione di Invalidità
L’Invalidità è determinata dall’assoluta e permanente impossibilità dell’Aderente - comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile - a svolgere qualsiasi attività lavorativa, per infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti.
Art. 4 Esclusioni e Limitazioni
4.1 Esclusioni
Sono esclusi dalle garanzie i casi di Invalidità derivanti direttamente o indirettamente da:
un evento (malattia o condizione patologica o Infortunio, inteso come un trauma prodotto all’organismo da causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca
lesioni obiettivamente constatabili) preesistente e non dichiarato prima della data di Adesione al PIP o prima dell’eventuale riattivazione della garanzia accordata dalla Compagnia;
dolo dell’Aderente;
partecipazione attiva dell’Aderente a delitti dolosi;
atti contro la persona dell’Aderente - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore delle garanzie o, trascorso questo periodo, nel primo anno dalla loro eventuale riattivazione accordata dalla Compagnia;
atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Aderente a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
atti di terrorismo;
contaminazioni chimiche, trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, accelerazioni di particelle atomiche ed esposizione a particelle ionizzanti;
terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche;
uso di stupefacenti o di allucinogeni e abuso continuativo di alcolici o di farmaci, comprovati da documentazione sanitaria;
partecipazione a gare e corse di velocità, e relative prove e allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
incidente di volo, se l’Aderente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio.
4.2 Limitazioni
L’Assicurazione accessoria di invalidità, in entrambe le forme opzionali di cui all’Art. 2 del presente Allegato F, viene assunta senza che all’Aderente venga richiesto di sottoporsi a visita medica.
In virtù di tale modalità assuntiva, qualora l’Invalidità sia dovuta ad una causa diversa dall’Infortunio (come definito al precedente par. 4.1), l’Assicurazione accessoria di invalidità è soggetta ad un periodo di carenza di un anno dalla sua entrata in vigore, o dalla sua eventuale riattivazione accordata dalla Compagnia.
Il periodo di carenza è esteso a tre anni per i casi di Invalidità dovuti a malattie neurologiche e a cinque anni per i casi di Invalidità dovuti a infezione - inclusa la sieropositività - da qualsiasi virus di immunodeficienza umana (HIV) o sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e patologie collegate.
Durante il periodo di carenza le garanzie non sono operanti.
Art. 5 Denuncia e accertamento dell’Invalidità
Ai fini dell’erogazione delle prestazioni assicurative di cui all’Art. 2 del presente Allegato F, qualora si verifichi l’Invalidità prima della scadenza dell’Assicurazione accessoria di invalidità deve esserne effettuata denuncia per iscritto alla Compagnia entro i 60 giorni successivi. A tal fine deve pervenire alla Compagnia, per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in xxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 - XXXXXX (XX) - Xxxxxx, unitamente alla denuncia, la documentazione necessaria, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, il cui elenco è disponibile presso i Soggetti Abilitati nonché sul sito della Compagnia xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire le verifiche necessarie, la Compagnia richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie. La data della denuncia è il giorno di pervenimento alla Compagnia della denuncia medesima completa di tutta la documentazione richiesta.
L’Aderente è tenuto a fornire in modo veritiero e completo le dichiarazioni e le prove richieste dalla Compagnia per l’accertamento dell’Invalidità e delle relative cause. Inoltre, su richiesta della Compagnia, l’Aderente ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti medici necessari per valutare lo stato di Invalidità, presso strutture sanitarie e da medici di fiducia della stessa Compagnia.
La Compagnia si impegna ad accertare l’Invalidità entro 180 giorni dalla data della denuncia o, comunque, dalla data di ricevimento dell’eventuale ulteriore documentazione richiesta, inclusa quella relativa agli eventuali accertamenti medici.
Art. 6 Controversie: arbitrato irrituale
Le controversie di natura medica sul riconoscimento dell’Invalidità dell’Aderente, sono demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Aderente. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche qualora uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.
Art. 7 Premio
A fronte delle prestazioni assicurate dall’Assicurazione accessoria di invalidità è dovuto dall’Aderente un premio in via ricorrente in aggiunta a ciascun contributo in via ricorrente a carico dell’Aderente affluito al PIP, secondo la medesima frequenza di versamento scelta dall’Aderente stesso per l’anzidetto contributo. Non è ammesso il pagamento del premio relativo alla sola Assicurazione accessoria di invalidità.
Il premio è dovuto per la relativa durata pagamento premi, ma non oltre la risoluzione del PIP o la data di denuncia dell’Invalidità, ai sensi dell’Art. 5 del presente Allegato F, riconosciuta dalla Compagnia. L’anzidetta durata è stabilita dalla Compagnia stessa, come indicato nella Tabella B sotto riportata, in ragione dell’Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP e della durata dell’Assicurazione accessoria di invalidità.
Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP (anni) | Durata dell’Assicurazione accessoria di invalidità(anni) | Durata pagamento premi dell’Assicurazione accessoria di invalidità (anni) |
da 18 a 60 | 15 | 10 |
da 61 a 65 | 10 | 5 |
Tabella B
L’importo su base annua del premio si ottiene applicando la percentuale indicata nella Tabella C di seguito riportata, in ragione dell’Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP, all’importo annuo dei contributi oggetto dell’Esonero di cui all’Art. 2 del presente Allegato F.
L’importo del premio sub-annuale si ottiene rapportando il premio su base annua, come sopra determinato, in ragione della medesima frequenza prescelta dall’Aderente per ciascun contributo in via ricorrente a suo carico, affluito al PIP nel corso della durata pagamento premi relativa all’Assicurazione accessoria di invalidità.
Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP (anni) | Percentuale |
da 18 a 29 | 1,52% |
da 30 a 39 | 3,30% |
da 40 a 49 | 7,45% |
da 50 a 60 | 9,57% |
da 61 a 65 | 13,31% |
Tabella C
L’importo di ciascun premio dovuto e la relativa frequenza di versamento iniziali, nonché la durata di pagamento dei premi sono riportati nel Modulo di Adesione.
L’importo di ciascun premio su base annua dovuto e la durata di pagamento dei premi restano invariati sino alla risoluzione dell’Assicurazione accessoria di invalidità, mentre la frequenza di versamento varia in ragione e nella stessa misura della frequenza di ciascun contributo in via ricorrente affluito al PIP a carico dell’Aderente, al quale si aggiunge.
I mezzi di pagamento dei premi sono gli stessi previsti all’Art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto del PIP per i contributi in via ricorrente che affluiscono al PIP a carico dell’Aderente. È comunque fatto divieto all’intermediario incaricato di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Art. 8 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione
L’Assicurazione accessoria di invalidità è conclusa alla data di adesione al PIP a condizione che a tale data l’Aderente abbia sottoscritto il Modulo di Adesione, firmato dalla Compagnia, sul quale sia richiamata l’opzione di Esonero prescelta.
L’Assicurazione accessoria di invalidità entra in vigore alle ore 24 della data di decorrenza della stessa, coincidente con la decorrenza del PIP, a condizione che a tale data l’Assicurazione accessoria medesima sia stata conclusa e sia stato pagato il primo premio ad essa relativo, secondo quanto previsto all’Art.7 del presente Allegato F.
Nel caso in cui la data di Adesione al PIP e/o la data del versamento del primo premio relativo all’Assicurazione accessoria di invalidità siano successive alle anzidette date di decorrenza, l’Assicurazione accessoria medesima entra in vigore alle ore 24 della data del versamento o, se successiva, della data di Adesione al PIP.
In ogni caso sono fatti salvi i periodi di carenza delle garanzie esplicitamente previsti.
La durata dell’Assicurazione accessoria di invalidità, rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra le date di decorrenza e di scadenza dell’Assicurazione medesima, è stabilita dalla Compagnia stessa, come indicato nella Tabella B riportata all’Art. 7 del presente Allegato F, in ragione dell’Età Assicurativa alla data di decorrenza del PIP.
L’Assicurazione accessoria di invalidità si risolve e la copertura si estingue, oltre che contestualmente alla risoluzione del PIP che avvenga durante la vigenza dell’Assicurazione medesima, anche nei seguenti casi:
in caso di recesso, secondo quanto previsto all’Art. 10 del presente Allegato F; oppure
con effetto dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta alla Compagnia - per iscritto e debitamente firmata dall’Aderente stesso - per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in xxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 - XXXXXX (XX) - Xxxxxx, la richiesta di corresponsione delle prestazioni assicurate di cui all’Art. 2 del presente Allegato F;
oppure
in caso di mancato pagamento dei premi, secondo quanto previsto all’Art. 12 del presente Allegato F;
oppure
con effetto dalle ore 24 della data di scadenza.
Le date di conclusione (adesione), decorrenza e scadenza dell’Assicurazione accessoria di invalidità, nonché la sua durata sono indicate nel Modulo di Adesione.
Art. 9 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni dell’Aderente devono essere esatte e complete.
Nel caso in cui le dichiarazioni dell’Aderente risultino inesatte o reticenti, la Compagnia si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
L'inesatta o incompleta indicazione dei dati anagrafici dell'Aderente, se rilevante ai fini delle prestazioni, comporta la rettifica, in base ai dati reali, delle prestazioni erogate.
Art. 10 Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dall’Assicurazione accessoria di invalidità entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall’Aderente medesimo ed inoltrata alla Compagnia per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in xxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 - XXXXXX (XX) - Xxxxxx.
Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’Assicurazione accessoria di invalidità a decorrere dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia riceve la anzidetta comunicazione.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del Recesso la Compagnia rimborsa all’Aderente le somme da questi corrisposte per l’Assicurazione accessoria di invalidità, diminuite di una quota delle stesse in proporzione al periodo nel quale le garanzie sono state in vigore.
Art. 11 Cambiamento di professione o di attività dell’Assicurato
L’Aderente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Compagnia - tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dall’Aderente medesimo ed inoltrata alla Compagnia per il tramite del competente Soggetto Abilitato o a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Compagnia in xxx Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 - XXXXXX (XX) - Xxxxxx - ogni suo cambiamento di professione o di attività.
Qualora il cambiamento di professione o di attività comporti un aggravamento del rischio tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito alla conclusione dell’Assicurazione accessoria di invalidità, la Compagnia non avrebbe dato il proprio consenso alla stipulazione, la Compagnia stessa si riserva di applicare quanto previsto dall’art. 1926 c.c.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze riguardanti la professione o l’attività dell’Aderente, oppure il suo eventuale cambiamento, la Compagnia si riserva di applicare quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c.
Art. 12 Mancato pagamento dei premi: sospensione delle garanzie e risoluzione
Il mancato pagamento anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla relativa data di scadenza, comporta - a partire dalle ore 24 di quest’ultima data – la sospensione
dell’Assicurazione accessoria di invalidità che, se non viene riattivata ai sensi dell’Art. 13 del presente Allegato F, si risolve definitivamente
A giustificazione del mancato pagamento dei premi, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che la Compagnia non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Art. 13 Ripresa del pagamento dei premi: riattivazione delle garanzie
Entro 180 giorni dalla sospensione delle garanzie per mancato pagamento dei premi, l’Aderente, può riattivarle pagando le rate di premio arretrate aumentate degli interessi per il periodo intercorso fra ciascuna data di scadenza e quella di riattivazione. Gli interessi vengono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all’art. 1224, comma 2 del Codice Civile.
Trascorsi 180 giorni ed entro un anno dalla sospensione delle garanzie, la riattivazione può essere concessa previo accordo della Compagnia e con la determinazione delle relative condizioni.
La riattivazione ripristina, con effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento delle rate di premio arretrate aumentate degli interessi, le prestazioni assicurate per i medesimi importi che si sarebbero ottenuti qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi, fatte salve le esclusioni e le limitazioni esplicitamente previste per le garanzie.
Art. 14 Richiamo alle Condizioni Generali di Contratto del PIP
Per tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Allegato F - Condizioni contrattuali della Copertura accessoria ad adesione facoltativa, per il caso di invalidità dell’Aderente - si applicano, in quanto compatibili, le Condizioni Generali di Contratto che disciplinano il PIP.
Art. 15 Misure Restrittive – Sanctions Clause
La Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati Uniti d’America, del Regno Unito o dell’Italia.
V)
Tabella A - Esonero in forma anticipativa - Coefficienti per la determinazione della somma in unica soluzione, liquidabile in caso di Invalidità, ai sensi dell’Art. 2 del presente Allegato F
Età assicurativa di invalidità | Età anagrafica pensionabile prevista | ||||||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
18 | 27,9857 | 28,3222 | 28,6452 | 28,9548 | 29,2508 | 29,5331 | 29,8017 |
19 | 27,5726 | 27,9162 | 28,2461 | 28,5622 | 28,8645 | 29,1528 | 29,4271 |
20 | 27,1510 | 27,5020 | 27,8388 | 28,1616 | 28,4703 | 28,7647 | 29,0448 |
21 | 26,7192 | 27,0775 | 27,4215 | 27,7511 | 28,0663 | 28,3670 | 28,6530 |
22 | 26,2780 | 26,6439 | 26,9951 | 27,3317 | 27,6536 | 27,9606 | 28,2526 |
23 | 25,8276 | 26,2012 | 26,5598 | 26,9035 | 27,2322 | 27,5456 | 27,8438 |
24 | 25,3665 | 25,7480 | 26,1142 | 26,4651 | 26,8007 | 27,1208 | 27,4253 |
25 | 24,8956 | 25,2851 | 25,6590 | 26,0173 | 26,3600 | 26,6868 | 26,9977 |
26 | 24,4139 | 24,8116 | 25,1934 | 25,5592 | 25,9091 | 26,2428 | 26,5602 |
27 | 23,9214 | 24,3275 | 24,7172 | 25,0908 | 25,4480 | 25,7887 | 26,1128 |
28 | 23,4185 | 23,8331 | 24,2311 | 24,6125 | 24,9772 | 25,3251 | 25,6560 |
Età assicurativa di invalidità | Età anagrafica pensionabile prevista | ||||||
62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | |
29 | 22,9049 | 23,3282 | 23,7345 | 24,1239 | 24,4963 | 24,8515 | 25,1893 |
30 | 22,3808 | 22,8130 | 23,2278 | 23,6254 | 24,0056 | 24,3682 | 24,7132 |
31 | 21,8456 | 22,2869 | 22,7105 | 23,1164 | 23,5046 | 23,8748 | 24,2270 |
32 | 21,3004 | 21,7510 | 22,1835 | 22,5980 | 22,9943 | 23,3723 | 23,7320 |
33 | 20,7444 | 21,2045 | 21,6461 | 22,0693 | 22,4740 | 22,8600 | 23,2273 |
34 | 20,1770 | 20,6467 | 21,0977 | 21,5298 | 21,9431 | 22,3372 | 22,7122 |
35 | 19,5992 | 20,0789 | 20,5394 | 20,9808 | 21,4028 | 21,8053 | 22,1882 |
36 | 19,0103 | 19,5002 | 19,9705 | 20,4212 | 20,8522 | 21,2632 | 21,6542 |
37 | 18,4111 | 18,9115 | 19,3918 | 19,8521 | 20,2923 | 20,7121 | 21,1115 |
38 | 17,8022 | 18,3134 | 18,8041 | 19,2743 | 19,7240 | 20,1528 | 20,5608 |
39 | 17,1837 | 17,7059 | 18,2073 | 18,6877 | 19,1472 | 19,5854 | 20,0022 |
40 | 16,5548 | 17,0885 | 17,6009 | 18,0918 | 18,5613 | 19,0091 | 19,4351 |
41 | 15,9158 | 16,4613 | 16,9849 | 17,4868 | 17,9667 | 18,4244 | 18,8598 |
42 | 15,2658 | 15,8235 | 16,3589 | 16,8719 | 17,3626 | 17,8305 | 18,2757 |
43 | 14,6050 | 15,1753 | 15,7228 | 16,2474 | 16,7491 | 17,2276 | 17,6828 |
44 | 13,9331 | 14,5164 | 15,0764 | 15,6130 | 16,1262 | 16,6157 | 17,0813 |
45 | 13,2513 | 13,8482 | 14,4212 | 14,9703 | 15,4954 | 15,9962 | 16,4727 |
46 | 12,5596 | 13,1707 | 13,7572 | 14,3194 | 14,8569 | 15,3696 | 15,8574 |
47 | 11,8580 | 12,4839 | 13,0847 | 13,6605 | 14,2111 | 14,7362 | 15,2358 |
48 | 11,1459 | 11,7873 | 12,4030 | 12,9931 | 13,5573 | 14,0955 | 14,6074 |
49 | 10,4222 | 11,0799 | 11,7112 | 12,3162 | 12,8947 | 13,4465 | 13,9715 |
50 | 9,6855 | 10,3602 | 11,0079 | 11,6285 | 12,2221 | 12,7882 | 13,3267 |
51 | 8,9365 | 9,6291 | 10,2940 | 10,9312 | 11,5405 | 12,1216 | 12,6745 |
52 | 8,1746 | 8,8862 | 9,5693 | 10,2239 | 10,8500 | 11,4470 | 12,0150 |
53 | 7,3990 | 8,1308 | 8,8332 | 9,5064 | 10,1502 | 10,7642 | 11,3483 |
54 | 6,6083 | 7,3615 | 8,0845 | 8,7773 | 9,4399 | 10,0719 | 10,6731 |
55 | 5,8010 | 6,5770 | 7,3219 | 8,0358 | 8,7185 | 9,3696 | 9,9890 |
56 | 4,9754 | 5,7758 | 6,5441 | 7,2805 | 7,9846 | 8,6561 | 9,2950 |
57 | 4,1298 | 4,9564 | 5,7498 | 6,5102 | 7,2373 | 7,9308 | 8,5906 |
58 | 3,2612 | 4,1158 | 4,9361 | 5,7222 | 6,4740 | 7,1910 | 7,8731 |
59 | 2,3668 | 3,2513 | 4,1003 | 4,9140 | 5,6921 | 6,4343 | 7,1403 |
60 | 1,4448 | 2,3619 | 3,2422 | 4,0859 | 4,8926 | 5,6621 | 6,3941 |
61 | 0,4904 | 1,4426 | 2,3566 | 3,2325 | 4,0701 | 4,8690 | 5,6290 |
62 | 0,4901 | 1,4405 | 2,3512 | 3,2222 | 4,0529 | 4,8432 | |
63 | 0,4897 | 1,4382 | 2,3451 | 3,2102 | 4,0332 | ||
64 | 0,4892 | 1,4352 | 2,3374 | 3,1957 | |||
65 | 0,4886 | 1,4315 | 2,3285 | ||||
66 | 0,4880 | 1,4279 | |||||
67 | 0,4873 |
Età assicurativa di invalidità | Età anagrafica pensionabile prevista | ||||||
69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
18 | 30,0565 | 30,2975 | 30,5246 | 30,7376 | 30,9364 | 31,1209 | 31,2913 |
19 | 29,6873 | 29,9333 | 30,1652 | 30,3827 | 30,5857 | 30,7742 | 30,9482 |
20 | 29,3105 | 29,5618 | 29,7986 | 30,0206 | 30,2280 | 30,4204 | 30,5981 |
21 | 28,9243 | 29,1809 | 29,4226 | 29,6494 | 29,8611 | 30,0577 | 30,2391 |
22 | 28,5297 | 28,7917 | 29,0385 | 29,2701 | 29,4863 | 29,6870 | 29,8722 |
23 | 28,1267 | 28,3943 | 28,6463 | 28,8828 | 29,1035 | 29,3085 | 29,4976 |
24 | 27,7141 | 27,9873 | 28,2447 | 28,4862 | 28,7115 | 28,9208 | 29,1139 |
25 | 27,2926 | 27,5715 | 27,8344 | 28,0809 | 28,3110 | 28,5247 | 28,7219 |
Età assicurativa di invalidità | Età anagrafica pensionabile prevista | ||||||
69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
26 | 26,8614 | 27,1462 | 27,4145 | 27,6662 | 27,9012 | 28,1194 | 28,3207 |
27 | 26,4203 | 26,7110 | 26,9850 | 27,2420 | 27,4819 | 27,7047 | 27,9102 |
28 | 25,9699 | 26,2668 | 26,5465 | 26,8089 | 27,0539 | 27,2813 | 27,4912 |
29 | 25,5098 | 25,8129 | 26,0986 | 26,3665 | 26,6166 | 26,8487 | 27,0630 |
30 | 25,0404 | 25,3499 | 25,6415 | 25,9150 | 26,1704 | 26,4074 | 26,6262 |
31 | 24,5611 | 24,8771 | 25,1748 | 25,4541 | 25,7148 | 25,9569 | 26,1803 |
32 | 24,0731 | 24,3957 | 24,6998 | 24,9849 | 25,2511 | 25,4983 | 25,7264 |
33 | 23,5756 | 23,9050 | 24,2155 | 24,5066 | 24,7784 | 25,0308 | 25,2637 |
34 | 23,0679 | 23,4043 | 23,7212 | 24,0186 | 24,2961 | 24,5538 | 24,7916 |
35 | 22,5514 | 22,8949 | 23,2186 | 23,5222 | 23,8057 | 24,0688 | 24,3117 |
36 | 22,0252 | 22,3760 | 22,7066 | 23,0166 | 23,3061 | 23,5748 | 23,8229 |
37 | 21,4904 | 21,8487 | 22,1863 | 22,5030 | 22,7987 | 23,0731 | 23,3265 |
38 | 20,9479 | 21,3139 | 21,6588 | 21,9823 | 22,2843 | 22,5647 | 22,8235 |
39 | 20,3977 | 20,7716 | 21,1240 | 21,4546 | 21,7632 | 22,0496 | 22,3140 |
40 | 19,8392 | 20,2214 | 20,5815 | 20,9193 | 21,2347 | 21,5274 | 21,7976 |
41 | 19,2729 | 19,6635 | 20,0316 | 20,3769 | 20,6992 | 20,9984 | 21,2746 |
42 | 18,6979 | 19,0973 | 19,4736 | 19,8266 | 20,1561 | 20,4620 | 20,7444 |
43 | 18,1147 | 18,5231 | 18,9079 | 19,2688 | 19,6058 | 19,9186 | 20,2074 |
44 | 17,5230 | 17,9407 | 18,3343 | 18,7035 | 19,0482 | 19,3681 | 19,6635 |
45 | 16,9247 | 17,3521 | 17,7549 | 18,1327 | 18,4853 | 18,8127 | 19,1150 |
46 | 16,3201 | 16,7576 | 17,1700 | 17,5567 | 17,9177 | 18,2529 | 18,5623 |
47 | 15,7097 | 16,1578 | 16,5801 | 16,9763 | 17,3461 | 17,6894 | 18,0063 |
48 | 15,0931 | 15,5524 | 15,9852 | 16,3911 | 16,7701 | 17,1219 | 17,4466 |
49 | 14,4694 | 14,9404 | 15,3841 | 15,8004 | 16,1890 | 16,5497 | 16,8827 |
50 | 13,8376 | 14,3207 | 14,7759 | 15,2030 | 15,6016 | 15,9717 | 16,3133 |
51 | 13,1989 | 13,6949 | 14,1623 | 14,6007 | 15,0099 | 15,3898 | 15,7405 |
52 | 12,5539 | 13,0634 | 13,5436 | 13,9940 | 14,4145 | 14,8048 | 15,1651 |
53 | 11,9023 | 12,4263 | 12,9201 | 13,3833 | 13,8156 | 14,2170 | 14,5875 |
54 | 11,2434 | 11,7827 | 12,2909 | 12,7677 | 13,2127 | 13,6258 | 14,0071 |
55 | 10,5766 | 11,1323 | 11,6559 | 12,1471 | 12,6056 | 13,0312 | 13,4241 |
56 | 9,9011 | 10,4742 | 11,0143 | 11,5209 | 11,9938 | 12,4328 | 12,8381 |
57 | 9,2164 | 9,8083 | 10,3660 | 10,8892 | 11,3775 | 11,8309 | 12,2494 |
58 | 8,5201 | 9,1321 | 9,7087 | 10,2495 | 10,7544 | 11,2232 | 11,6558 |
59 | 7,8100 | 8,4434 | 9,0402 | 9,6000 | 10,1226 | 10,6078 | 11,0556 |
60 | 7,0885 | 7,7453 | 8,3641 | 8,9445 | 9,4864 | 9,9894 | 10,4537 |
61 | 6,3500 | 7,0318 | 7,6743 | 8,2769 | 8,8395 | 9,3618 | 9,8439 |
62 | 5,5928 | 6,3018 | 6,9698 | 7,5965 | 8,1814 | 8,7245 | 9,2258 |
63 | 4,8138 | 5,5521 | 6,2478 | 6,9003 | 7,5095 | 8,0750 | 8,5970 |
64 | 4,0099 | 4,7799 | 5,5055 | 6,1861 | 6,8214 | 7,4113 | 7,9557 |
65 | 3,1794 | 3,9841 | 4,7423 | 5,4536 | 6,1176 | 6,7340 | 7,3029 |
66 | 2,3195 | 3,1627 | 3,9572 | 4,7025 | 5,3982 | 6,0441 | 6,6403 |
67 | 1,4239 | 2,3097 | 3,1443 | 3,9272 | 4,6580 | 5,3365 | 5,9627 |
68 | 0,4866 | 1,4197 | 2,2989 | 3,1237 | 3,8935 | 4,6083 | 5,2680 |
69 | 0,4858 | 1,4147 | 2,2860 | 3,0994 | 3,8545 | 4,5515 | |
70 | 0,4848 | 1,4085 | 2,2708 | 3,0714 | 3,8103 | ||
71 | 0,4837 | 1,4019 | 2,2544 | 3,0413 | |||
72 | 0,4824 | 1,3945 | 2,2363 | ||||
73 | 0,4811 | 1,3867 | |||||
74 | 0,4797 |