Liquidazione dei sinistri. La Società provvede alla liquidazione del Sinistro entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte dell’Assicuratore Contraente, della documentazione di cui all’Art. 9 lettera A) e, ove previsto, dalla ricezione da parte dell’Assicuratore della prova della tempestiva attivazione del Contraente ai sensi dell’art. 9 lettera B), come meglio dettagliato sub i, ii) e
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