Liquidazione della SICAV. Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore ai due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate in assemblea. Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore a un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo; la deliberazione di scioglimento potrà essere adottata dai soci aventi un quarto delle azioni rappresentate all’assemblea. Gli azionisti saranno convocati affinché l’assemblea si tenga entro il termine di quaranta giorni a partire dalla data in cui si è constatato che il patrimonio netto è divenuto inferiore rispettivamente ai due terzi o a un quarto del capitale minimo. La liquidazione giudiziaria o meno della SICAV avverrà conformemente alla Legge e allo statuto. In caso di liquidazione stragiudiziale, le operazioni saranno effettuate da uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea Generale degli azionisti, che determinerà altresì i loro poteri e le loro remunerazioni. Le somme e i valori relativi ad azioni i cui detentori non si siano presentati alla chiusura delle operazioni di liquidazione, saranno depositati presso la Caisse de Consignation a beneficio degli aventi diritto.
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Liquidazione della SICAV. Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore ai due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate in assemblea. Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore a un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo; la deliberazione di scioglimento potrà essere adottata dai soci aventi un quarto delle azioni rappresentate all’assemblea. Gli azionisti saranno convocati affinché l’assemblea si tenga entro il termine di quaranta giorni a partire dalla data in cui si è constatato che il patrimonio netto è divenuto inferiore rispettivamente ai due terzi o a un quarto del capitale minimo. La liquidazione giudiziaria o meno della SICAV avverrà conformemente alla Legge del 2010 e allo statutoStatuto. In caso di liquidazione stragiudiziale, le operazioni saranno effettuate da uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea Generale degli azionisti, che determinerà altresì i loro poteri e le loro remunerazioni. Le somme e i valori relativi ad azioni i cui detentori non si siano presentati alla chiusura delle operazioni di liquidazione, saranno depositati presso la Caisse de Consignation a beneficio degli aventi diritto.
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Liquidazione della SICAV. Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore ai due terzi del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo e con la maggioranza semplice delle azioni rappresentate in assemblea. Qualora il capitale sociale della SICAV divenga inferiore a un quarto del capitale minimo, il Consiglio di Amministrazione Amministrazione. sarà tenuto a sottoporre la questione dello scioglimento della SICAV all’assemblea generale, la quale delibererà senza alcuna condizione di quorum costitutivo; la deliberazione di scioglimento potrà essere adottata dai soci aventi un quarto delle azioni rappresentate all’assemblea. Gli azionisti saranno convocati affinché l’assemblea si tenga entro il termine di quaranta giorni a partire dalla data in cui si è constatato che il patrimonio netto è divenuto inferiore rispettivamente ai due terzi o a un quarto del capitale minimo. La liquidazione giudiziaria o meno della SICAV avverrà conformemente alla Legge del 2010 e allo statutoStatuto. In caso di liquidazione stragiudiziale, le operazioni saranno effettuate da uno o più liquidatori nominati dall’Assemblea Generale degli azionisti, che determinerà altresì i loro poteri e le loro remunerazioni. Le somme e i valori relativi ad azioni i cui detentori non si siano presentati alla chiusura delle operazioni di liquidazione, saranno depositati presso la Caisse de Consignation a beneficio degli aventi diritto.
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