Common use of Malattia Clause in Contracts

Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. 1Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di malattia ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavo- ro salvo cause lavoro ha la facoltà di forza maggiore o obbiettivi impedimentifar controllare la malattia del lavoratore, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro lavoro, disponibile per il relativo certificato medicocontrollo, rilasciato entro in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il giorno successivo all’inizio della malattiacaso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il certificatolavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, indicante la prognosi anche di inabilità al lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicotali comunicazioni, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per i conviventi, qualora il ritardo o la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4mancata comunicazione. In caso di malattia, al lavoratore, convivente d'assenza per malattia o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato infortunio è assicurato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi trattamento di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASLall’Art 68. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. 1Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l'effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx- termali. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di malattia ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavo- ro salvo cause lavoro ha la facoltà di forza maggiore o obbiettivi impedimentifar controllare la malattia del lavoratore, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro lavoro, disponibile per il relativo certificato medicocontrollo, rilasciato entro in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il giorno successivo all’inizio della malattiacaso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il certificatolavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, indicante la prognosi anche di inabilità al lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicotali comunicazioni, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per i conviventi, qualora il ritardo o la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4mancata comunicazione. In caso di malattia, al lavoratore, convivente d'assenza per malattia o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato infortunio è assicurato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi trattamento di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASLall’Art 68. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lasciorilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione nell’abitazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione conservazione del posto per i seguenti periodi: 1a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- riocalendario; 2b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- larenell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logicaoncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre decorre, in caso di malattia malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1alle lettere a), 2, 3 b) e c) dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. 1Salvo il caso di giustificato e comprovato impedimento, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia della propria malattia all’Istituto da cui dipende: in caso di mancata comunicazione, trascorso un giorno dall'inizio dell'assenza, l'assenza sarà considerata ingiustificata con le conseguenze previste dall'art. In caso 101 del presente Contratto, ferme restando le sanzioni previste dalla Legge per il ritardo nel recapito o nella trasmissione della certificazione di inizio o di continuazione della malattia. Ai fini della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore é tenuto - ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 Febbraio 1980 n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro ricevimento entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3rilascio da parte del medico curante l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli organi competenti e di conseguente richiesta del giudizio del Collegio medico, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data indicata da regolare certificato medico, salvo che preavvisando l’Istituto 24 ore prima e comunque non sia espressamente richiesto dal oltre il penultimo giorno di malattia circa la data della ripresa del lavoro. Ai sensi dell'art. 5 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300, il datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico lavoro o chi ne fa le veci ha diritto di effettuare il controllo delle assenze per malattia attraverso i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoroservizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. L'assenza per malattia, anche se dovuta ad infortunio non sul lavoro, deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda entro in normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza, salvo i casi di giustificato impedimento. Inoltre, il lavoratore deve inviare all'Azienda stessa, entro tre giorni dall'inizio e dalla data prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato di infermità comportante incapacità lavorativa, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su specifico modulo. Al fine di regolarizzare la situazione relativa ai controlli sullo stato di infermità e le relative conseguenze economiche, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 300 si concorda quanto segue: 1) Il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 di ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, per consentire l'effettuazione di eventuali visite di controllo. 2) Nel caso in cui a livello territoriale, le visite di controllo siano effettuate, su decisione dell'Ente preposto ai controllo di malattia, in orari diversi, le fascie orario di cui sopra saranno adeguate previa verifica condotta dalle rispettive organizzazioni territoriali, ai criteri organizzativi locali. 3) Sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per motivi inerenti la malattia, di norma preventivamente comunicate all'azienda o in casi di forza maggiore. 4) Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti costituisce inadempienza contrattuale a tutti gli effetti, decadendo inoltre il diritto a percepire trattamenti economici di malattia a carico dell'azienda limitatamente al periodo di infermità indicato nell'ultima certificazione medica. (Sono fatte salve disposizioni di legge che intervengono successivamente). La presente regolamentazione si applica anche nei confronti del lavoratore che non si presenti alle visite collegiali previste da norme di legge o da regolamenti. Per il periodo di assenza per malattia, sempreché non sia causata da eventi gravemente colposi a lui imputabili, il lavoratore non in prova avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimentipiù eventi morbosi, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo massimo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale viene fissato in complessivi 14 mesi e s'intende riferito ad un arco temporale pari a trenta mesi immediatamente precedenti l'evento morboso. Per quanto concerne il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso trattamento di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per valgono le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9carattere generale. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia un'integrazione di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui quanto il lavoratore ammalato non sia degente percepisce in ospedale o presso il domicilio del datore forza di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova disposizioni legislative e/o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.altre norme fino a raggiungere i seguenti limiti: a) operai ed intermedi b) impiegati

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Malattia. 1Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli Istituti previdenziali. In caso L'assenza dal lavoro deve essere comunicata all'azienda entro il normale orario di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2giustificato impedimento. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro è tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il relativo certificato medico, rilasciato medico attestante la malattia entro il secondo giorno successivo all’inizio della malattiaa quello del rilascio. Il certificatoNel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio coincidesse con una domenica o una festività il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, indicante la prognosi ovvero, in caso di inabilità al lavoroconsegna, l'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i I lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione in prova hanno diritto alla conservazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodiposto: 1) per 8 mesi se aventi anzianità fino di servizio non superiore a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio5 anni; 2) per 12 mesi se aventi anzianità di servizio superiore ai 5 anni. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per Tbc occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma e di 30 mesi per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da più assumere per il calcolo coincide con i 24 mesi o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso o con l'esclusione del periodo di prova. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi a 2 anninon retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, 45 giorni salvo cause di calendario; 3) forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e potrà essere inoltrata anche per anzianità il tramite delle strutture sindacali aziendali. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i 2 annitermini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6con diritto al solo t.f.r. I periodi di cui Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivolicenziamento, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggiorapporto, per il perso- nale che ne usufruisca normalmenteperiodo successivo all'aspettativa, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende rimane sospeso, salvo la decorrenza degli stessidell'anzianità agli effetti del preavviso e del t.f.r.

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Malattia. 1Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione la- vorativa. È altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa deri- vante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l’obbligo della copertura assicura- tiva in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio nonché per l’effettuazione delle cure xxxx-xxxxxx-termali. L’assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l’inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all’Azienda, nei termini dell’attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall’inizio della ma- lattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di malattia ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente trasmettere, nell’osser- vanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della de- genza, quello di dimissione. Il datore di lavo- ro salvo cause lavoro ha la facoltà di forza maggiore o obbiettivi impedimentifar controllare la malattia del lavoratore, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro lavoro, disponibile per il relativo certificato medicocon- trollo, rilasciato entro in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abi- litate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il giorno successivo all’inizio della malattiacaso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il certificatolavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, indicante la prognosi anche di inabilità al lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed al- l’autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicotali comunicazioni, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventigiuste ragioni d’impedimento, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattiale as- senze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.ferme restando le

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Malattia. 1. In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa il lavoratore dovrà avvertire dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro. II dipendente è tenuto a comunicare alla Società tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio la durata della prestazione lavorativaprognosi. 2. Il dipendente - a fronte di specifica richiesta aziendale - è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica al competente istituto di previdenza. La comunicazione del numero di protocollo andrà effettuata con modalità informatica (e-mail) o, in caso di impossibilità di tale utilizzo, a mezzo fax o posta; in tale ultimo caso farà fede il timbro della data di partenza. 3. In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all'estero, per mancanza di collegamento telematico tra la struttura sanitaria e l'istituto di previdenza, etc.), il lavoratore dovrà successivamente far pervenire trasmettere alla Società il certificato di malattia in forma cartacea rilasciato dal medico entro il terzo giorno dall'inizio della malattia, secondo le modalità attualmente in vigore in Società. 4. Il dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di prosecuzione dello stato di malattia. 5. Il dipendente non può presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione di cui ai commi precedenti. Qualora il dipendente intenda ripresentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di malattia, lo stesso dovrà avere cura di produrre ulteriore certificato medico che attesti la variazione della prognosi iniziale e, quindi, indichi la conseguente idoneità alla ripresa dell'attività lavorativa. 6. Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. Qualora in sede di visita di controllo sia giudicato idoneo a riprendere il lavoro, egli è tenuto a riprendere immediatamente servizio, in caso di mancata ottemperanza il dipendente è considerato assente ingiustificato dal giorno della visita. 7. II dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro il relativo certificato medicoin ciascun giorno, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattiaanche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. Il certificatodipendente che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, indicante la prognosi prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie è tenuto a dare preventiva comunicazione alla Società. Al dipendente che si sottragga alla visita di inabilità al lavorocontrollo senza giustificato motivo si applicano le decurtazioni economiche previste dalle vigenti disposizioni legislative; inoltre, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore tale comportamento costituisce presupposto per eventuali sanzioni disciplinari. 8. Il dipendente con contratto di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicoa tempo indeterminato, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico assente per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi ha diritto alla conservazione del posto di lavoro entro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni. Ai fini della maturazione del periodo di comporto si calcolano nell’anno so- laresommano tutte le assenze per malattia verificatesi nel corso dei quattro anni precedenti l'ultima manifestazione morbosa. 9. Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, intendendosi a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia. 10. Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze per tale malattia, senza soluzione di continuità dall'evento e debitamente certificate, per i periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza, per malattia conseguente ad infortunio accertato presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per malattie riconducibili allo stato di gravidanza o di puerperio e per le assenze riconducibili all'effettuazione di terapie salvavita. 11. Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi. 12. Superato il periodo di 365 giorni decorrenti dall’eventocomporto, nonché l'eventuale periodo di aspettativa di cui al punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva di mancato preavviso. 613. I periodi Durante l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: - sino a 185 giorni calendariali di assenza compete la retribuzione lorda fissa mensile della singola Sezione specifica di riferimento; - dal 186° giorno al 275° giorno calendariale di assenza compete il 75% della retribuzione lorda fissa mensile; - dal 276° al 365° giorno calendariale compete il 65% della retribuzione lorda fissa mensile; - dal 366° giorno calendariale nessuna retribuzione. Nel solo caso di assenze dovute alle patologie di cui al comma 4 saranno aumentati 9 del 50% in caso di malattia onco- logicapresente articolo, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3superato il 365° giorno consecutivo, calendariale di assenza verrà corrisposto il 50% della retribuzione globale lorda fissa mensile. 14. Per il dipendente con contratto di fatto; – dal 4° giorno lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi riproporzionati in poifunzione del periodo di contratto. 15. Durante l'assenza per malattia, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no dipendente matura il diritto alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10ferie. La malattia in insorta durante le ferie, comporta, su richiesta dell'interessato la sospensione delle stesse per tutta la durata della prognosi risultante dal certificato medico. L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva gli obblighi di comunicazione, certificazione e ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo. 16. Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio o a malattia professionale sono computate nel periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessicomporto. Per tali assenze compete l'intera retribuzione lorda fissa mensile.

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Malattia. 11 Se un lavoratore o una lavoratrice si ammala durante la missione, ha diritto all’indennità per perdita di guadagno. In Tutti i lavoratori che non sono a beneficio di una rendita AVS sono obbligatoriamente assicurati per un’indennità giornaliera in caso di malattia presso un’assicurazione malattia riconosciuta o presso una compagnia svizzera d’assicurazione. Le condizioni e le prestazioni sono disciplinate all’articolo 29 del presente contratto. Le prestazioni di tali assicurazioni equivalgono all’indennità per perdita di guadagno ai sensi dell’articolo 324a CO. La copertura assicurativa inizia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore giorno dell’entrata in servizio con- venuta nel contratto. I lavoratori che beneficiano di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativauna rendita AVS sono indennizzati conformemente all’articolo 324a CO. 22 Le prestazioni ammontano almeno all’80% del salario medio, premesso che l’incapacità lavorativa raggiunga almeno il 25%. 3 Trascorso un termine di attesa della durata massima di 2 giorni civili, matura il seguente diritto: · per lavoratori impiegati in aziende in cui vige un CCL DOG, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni , · per lavoratori assoggettati alla LPP in virtù del CCL per il settore del prestito di persona- le, prestazioni in denaro per 720 giorni sull’arco di 900 giorni, · per lavoratori che non operano in un’azienda sottoposta a un CCL DOG, né sono assog- gettati alla LPP in virtù del presente CCL per il settore del prestito di personale prestazio- ni in denaro per 60 giorni sull’arco di 360 giorni. 4 Qualora sussistano delle riserve concernenti malattie preesistenti, sono determinanti le condizioni generali della compagnia di assicurazione. Il Insieme al contratto quadro o con- tratto d’impiego, al lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per comunicato il volume delle prestazioni, l’ente che fornisce le prestazioni e i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4premi dell’assicurazione malattia. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso deve immediatamente informare, oltre all’azienda acquisitrice, anche il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia 5 Per tutte le prestazioni che vengono definite in periodo funzione della durata di prova o impiego presso l’azienda prestatrice, vengono addizionate tutte le missioni compiute dal lavoratore per la medesima azienda prestatrice sull’arco di preavviso sospende la decorrenza degli stessi12 mesi.

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Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire pervenirte al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lasciorilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione nell’abitazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione conservazione del posto per i seguenti periodi: 1a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- riocalendario; 2b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- larenell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logicaoncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre decorre, in caso di malattia malattia, la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1alle lettere a), 2, 3 b) e c) dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, in malattia deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata darne tempestiva comunicazione al datore di lavoro entro l’orario di inizio attività o, nel caso circostanze di forza maggiore lo impediscano, entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3dall’evento. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del Consegnare al datore di lavoro un certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto rilasciato dal datore medico di lavorobase, dove è indicata la prognosi. Rimane l’obbligo della spedizione Se vive in regime di convivenza è esonerata dalla consegna del certificato medico per i conviventi, qualora a meno che la malattia intervenga nel corso delle ferie non avvenga durante un periodo in cui non è presente presso l’abitazione del datore, ad esempio durante le ferie. - Che succede se la malattia insorge durante la prova o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta il preavviso? Se la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato lavoratrice si ammala durante il periodo di provaprova oppure durante il periodo di preavviso (sia esso di dimissioni o di licenziamento), 10 la malattia ne fa sospendere il decorso. Quest’ultimo riprenderà al termine della prognosi. - Chi paga la malattia e per quanti giorni? L’Inps non corrisponde alcuna indennità alla lavoratrice. È il datore di lavoro che si fa carico del pagamento dei giorni di xxxxxxx- rio; 2malattia nei termini e nei tempi indicati nello schema di seguito: ANZIANITÀ LAVORATIVA GG ASSENZA RETRIBUTI NELL’ANNO SOLARE TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO FINO A 6 MESI 8 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di fatto Dal 4° al 8° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 10 gg calendario (se oncologica 20 gg.) per anzianità da più DA 6 MESI A 2 ANNI 10 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di 6 mesi a fatto Dal 4° al 10° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 45 gg calendario (se oncologica 90 gg.) OLTRE 2 anni, 45 giorni ANNI 15 gg. Dal 1° al 3° gg = 50% della retribuzione globale di calendario; 3fatto Dal 4° al 15° gg = 100% della retribuzione globale di fatto 180 gg calendario (se oncologica 360 gg.) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni Oltre ai periodi di calendario. 5. I periodi relativi malattia retribuiti la lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di (nei limiti indicati nella tabella) da calcolarsi come 365 giorni decorrenti dall’evento. 6nell’arco di due anni civili. I Questi periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% sono raddoppiati in caso ci si trovi di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASLfronte a malattie oncologiche. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Samples: Contratto Nazionale Del Lavoro Domestico

Malattia. Disposizioni normative ed economiche 1. Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall'apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti all'attività lavorativa occorsi fuori dell'orario di lavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali. 2. L'assenza deve essere comunicata all'azienda entro le prime due ore dall’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo i casi di giustificato impedimento. In entrambi i casi il lavoratore dovrà altresì comunicare la prognosi tempestivamente e comunque non oltre la giornata di rilascio del certificato. Ai fini delle suddette comunicazioni l’azienda metterà a disposizione un recapito telefonico e/o indirizzo e-mail. In caso di malattia mancato adempimento degli obblighi sopra indicati l’azienda potrà adottare la procedura disciplinare di cui all’art. 32 del presente CCNL. Ciascun lavoratore è tenuto a comunicare il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimentiluogo dove lo stesso è reperibile durante la ma- lattia, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni se diverso dal relativo ri- lasciodomicilio comunicato all’azienda. 3. Per i lavoratori conviventi non Il lavoratore è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del tenuto ad inviare o consegnare all'azienda il certificato medico per i conviventi, qualora attestante la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione entro il secondo giorno successivo a quello del datore di lavorosuo rilascio. 4. In Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certi- ficato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d'invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 5. Ai fini dell'accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d'invio, ovvero, in caso di malattiaconsegna, al lavoratorel'attestazione di ricevuta da parte dell'azienda. 6. L'eventuale prosecuzione dell'assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste. 7. I lavoratori non in prova hanno diritto alla conservazione del posto, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodifatto salvo quanto previsto dal presente articolo alla lettera C) comma 2: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 365 giorni di xxxxxxx- riocalendario se aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 2) per 500 giorni di calendario se aventi anzianità di servizio superiore ai 5anni. 8. Ai fini del computo dei diritti di cui sopra si sommano tutti i periodi di assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori di cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L'arco temporale da più assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l'esclusione del periodo di prova. 9. Superati i periodi di conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi a 2 anninon retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell'anzianità di servi- zio. La richiesta deve essere presentata, 45 giorni salvo cause di calendario;forza maggiore, entro il secondo giorno 3) per anzianità 10. Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l'azienda proceda al licenzia- mento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'inden- nità sostitutiva del preavviso. 11. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i 2 annitermini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro si calcolano nell’anno so- larecon diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, intendendosi il rapporto, per tale il periodo successivo all'aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R.. 12. Ai lavoratori non in periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi prova, nell'ambito dell'arco temporale individuato secondo le quantità e modalità di cui al comma 4 saranno aumentati 8 lettera A) del 50% in caso presente articolo, verrà accordato il seguente trattamento complessivo: 1) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 3 mesi e della metà di malattia onco- logicaessa per altri 5 mesi, documentata dalla competente ASLse aventi anzianità di servizio non superiore a 5 anni; 2) corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per 5 mesi e della metà di essa per altri 7, se aventi anzianità di servizio superiore a 5 anni. 713. Durante i Il trattamento sopra stabilito non si cumula con le indennità dovute dall'INPS ma le integra per differenza, nell'ambito dei singoli periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre di retribuzione mensile, nel rispetto dei criteri avanti dettati. 14. Per la determinazione delle quote di integrazione a carico dell'azienda si prende in caso considerazione unicamente la parte di malattia indennità afferente la normale retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità mensile di cui ai all’art.61 del CCNL comma 1 punti 1, 2, 3 dello stesso comma 43, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto4 e 6 aumentata figurativa- mente dell'incidenza contributiva a carico del dipendente. 815. Restano salve In ciascun periodo di retribuzione l'azienda corrisponderà al lavoratore l'intero trattamento di cui al presente articolo mantenendo distinte le condizioni quote di miglior favore localmente integrazione da quelle relative all'indennità in atto che si riferisco- no relazione alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventiquali rimetterà copia della documentazione predi- sposta per l'INPS. 916. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le norme relative alla conservazione del posto ed al trattamento retributivo di vitto e alloggiocui al presente articolo sono applicabili nei limiti di scadenza del contratto stesso, per il perso- nale che ne usufruisca normalmentefermo restando l’eventuale proseguimento del trattamento INPS, è dovuta solo nel caso previsto in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore termini di lavorolegge. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Trasporto Merci Spedizioni E Logistica

Malattia. 1. In caso Vanno considerati nel computo della malattia tutti gli eventi che implichino inabilità temporanea del lavoratore, desunta dall’apposita certificazione medica e derivanti da cause non attinenti attività lavorativa occorsi fuori dell’orario di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativalavoro e come tali riconosciuti dagli istituti previdenziali. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore L’assenza deve essere comunicata all’azienda entro il normale orario di lavoro il relativo certificato medicodel giorno in cui si verifica l’assenza stessa, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi salvo i casi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lasciogiustificato impedimento. 3. Per i lavoratori conviventi non Il lavoratore è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del tenuto ad inviare o consegnare all’azienda il certificato medico per i conviventi, qualora attestante la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione entro il secondo giorno successivo a quello del datore di lavorosuo rilascio. 4. In Nel caso in cui il secondo giorno successivo a quello del rilascio del certificato coincidesse con una domenica o con una festività, il termine d’invio o di consegna è posticipato al primo giorno non festivo immediatamente seguente. 5. Ai fini dell’accertamento del tempestivo inoltro fa fede il timbro postale in caso d’invio, ovvero, in caso di malattiaconsegna, al lavoratore, convivente o l’attestazione di ricevuta da parte dell’azienda. 6. L’eventuale prosecuzione dell’assenza deve essere comunicata e certificata con le stesse modalità sopra previste. 7. I lavoratori non convivente, spetta la conser- vazione in prova hanno diritto alla conservazione del posto per i seguenti periodiposto: 1) per 8 mesi se aventi anzianità fino di servizio non superiore a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio5 anni; 2) per anzianità da più di 6 12 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le se aventi anzianità di cui servizio superiore ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto5 anni. 8. Restano salve le condizioni Ai fini del computo dei diritti di miglior favore localmente in atto che cui sopra si riferisco- no alle norme sommano tutti i periodi di legge riguardanti assenza per malattia, ad esclusione di quelli per malattie particolarmente gravi, quali a scopo esemplificativo T.B.C., tumori, occorsi al lavoratore durante un arco temporale di 24 mesi, per i lavoratori conviventidi cui al punto 1) del precedente comma, e di 30 mesi, per i lavoratori di cui al punto 2). L’arco temporale da assumere per il calcolo coincide con i 24 o 30 mesi consecutivi immediatamente precedenti qualsiasi momento considerato ove concomitante con lo stato di malattia in corso e con l’esclusione del periodo di prova. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva Superati i periodi di vitto conservazione del posto, al lavoratore verrà accordato, previa richiesta scritta, un periodo di aspettativa per malattia, nella misura massima di 6 mesi non retribuiti. Tale aspettativa non è computabile ad alcun effetto contrattuale nell’anzianità di servizio. La richiesta deve essere presentata, salvo cause di forza maggiore, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza dei termini previsti e alloggio, potrà essere inoltrata anche per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavorotramite delle strutture sindacali aziendali. 10. La Alla scadenza dei termini sopra indicati, ove l’azienda proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa indennità sostitutiva del preavviso. 11. Qualora la prosecuzione della malattia in oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo T.F.R.. Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto, per il periodo di prova o di preavviso sospende successivo all’aspettativa, rimane sospeso, salvo la decorrenza degli stessi.anzianità agli effetti del preavviso e del T.F.R..

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Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lasciorilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione nell’abitazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione conservazione del posto per i seguenti periodi: 1a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- riocalendario; 2b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- laresolare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logicaoncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno nell’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: – fino -fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal -dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. 1. In caso di Apprendisti settori grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi L'apprendista non in prova assente dal lavoro per malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia, sino ad un massimo di 15 mesi, mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di lavoro 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si calcolano nell’anno so- lareraggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per malattia, intendendosi per tale il sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi conservazione al posto di cui al comma 4 saranno aumentati del precedente comma, a partire dal 1º fino al 180º giorno, un trattamento economico pari al 50% della normale retribuzione giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Apprendisti settore cartario-cartotecnico L'apprendista non in caso prova assente dal lavoro per malattia ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di malattia onco- logicaanzianità, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia per tutta la retribuzione globale di fatto per durata della malattia, sino ad un massimo di 812 mesi, 10mentre la durata del rapporto di apprendistato viene prorogata per un tempo equivalente all'assenza, 15 nel caso di malattie di durata superiore a 30 giorni complessivi nel- l’anno lavorativi. L'obbligo di conservazione del posto cesserà ove nell'arco di 36 mesi (pari a 1.095 gg di calendario) si raggiungano i limiti precedenti anche con più malattie. All'apprendista assente per le anzianità malattia, sarà corrisposto da parte dell'azienda, nell'ambito del periodo contrattuale di conservazione al posto di cui ai punti 1al precedente comma, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – a partire dal 1º fino al 180º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il un trattamento economico pari al 100% della normale retribuzione globale di fatto. 8giornaliera, escluso l'eventuale compenso per lavoro straordinario. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente Norma valida per tutti i settori Agli effetti del trattamento come sopra fissato è considerata malattia anche la infermità derivante da infortunio non sul lavoro, purchè esso non sia determinato da eventi gravemente colposi imputabili all'apprendista stesso. Tale trattamento non è cumulabile con eventuale altro trattamento che per lo stesso titolo sia in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventio venga istituito in avvenire. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. Obblighi di comunicazione 1. In Il dipendente che non può presentarsi in servizio per malattia deve darne comunicazione all’Amministrazione, entro le ore 9,30 del primo giorno di assenza, avvalendosi del mezzo più rapido, salvo il caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativacomprovata impossibilità. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore In merito alle modalità ed ai tempi di lavoro il relativo certificato medicotrasmissione della certificazione di malattia rilasciata dal Medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi le parti concordano di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascioattenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 3. Per i lavoratori conviventi non Nei casi di assenza per malattia il medico curante redige on line la certificazione medica costituita da: – certificato di diagnosi, con l’indicazione sia delle date iniziali e finali, sia della causa della malattia; - attestato di malattia, contenente solo l’indicazione della prognosi. 4. Il medico è necessario l’invio tenuto ad inviare la certificazione per via telematica all’INPS con le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS. Il dipendente fornisce ad ISMEA il numero di protocollo identificativo del certificato trasmesso. 5. Nel caso in cui il medico competente (o la struttura sanitaria in caso di ricovero) sia impossibilitato alla trasmissione telematica del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoroil dipendente dovrà provvedere all’invio cartaceo, tramite raccomandata o PEC entro le 48 ore successive, all’INPS e farlo pervenire all’Azienda nel minor tempo possibile. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora In questo caso la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavororesponsabilità dell’invio ricade sul dipendente. 46. In caso La certificazione medica di malattia, cui ai commi che precedono non è richiesta al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi:verificarsi dei primi due eventi di malattia di un solo giorno nell’arco dell’anno solare. 1) . Il dipendente assente per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo di 36 mesi. 2. Ai fini del computo del tetto massimo si calcolano nell’anno so- laresommano tutti gli eventi, intendendosi per tale il sebbene non continuativi, purché tra i singoli eventi non vi sia un periodo di 365 giorni decorrenti dall’eventoservizio attivo superiore a 6 mesi. 3. Qualora il dipendente abbia altresì fruito di un periodo di aspettativa per motivi di famiglia, personali e studio di cui all’art. 29, il diritto alla conservazione del posto di lavoro non potrà comunque superare la durata complessiva (malattia ed aspettativa per motivi di famiglia/personali e di studio) di tre anni e mezzo nell’arco di un quinquennio. 4. Ai fini della determinazione della durata massima delle assenze previste nel precedente comma, si considera il quinquennio che viene a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di malattia o di aspettativa richiesta dal dipendente. 5. Ai fini della determinazione del periodo di comporto, si considerano utili i periodi di cui al successivo art. 30. 6. I periodi Sono esclusi dal calcolo del periodo di cui comporto i giorni di assenza dovuti a seguito degli effetti collaterali delle terapie salvavita. Il dipendente ha diritto al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logicamantenimento, documentata dalla competente ASLper intero, dello stipendio. 71. Durante Ad integrazione dell’indennità erogata dall’Inps, l’Amministrazione garantirà al dipendente il seguente trattamento economico complessivo (indennità c/Inps e integrazione c/datore di lavoro):  100% della retribuzione netta per i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso primi 12 mesi di malattia la retribuzione globale di fatto assenza per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il malattia;  50% della retribuzione globale netta per gli ulteriori 9 mesi di fatto; – dal 4° giorno assenza per malattia.  senza alcuna retribuzione, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia, per gli ulteriori 15 mesi. 2. II tempo trascorso in poimalattia è computato per intero ai fini dell'attribuzione degli elementi retributivi legati all'anzianità e al trattamento di fine rapporto. 3. Qualora l'infermità, che è motivo dell'aspettativa, sia riconosciuta da una struttura sanitaria pubblica, dipendente da causa di servizio, permane, per tutto il periodo dell'aspettativa, il 100% della retribuzione globale diritto del dipendente a tutti gli assegni, esclusi i compensi per prestazioni di fattolavoro straordinario e di turni. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. 1. In in caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente l'orario contrattualmente previsto per l’inizio l'inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lasciorilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione nell'abitazione del datore di lavoro. 4. In in caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione conservazione del posto per i seguenti periodi: 1a) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- riocalendario; 2b) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3c) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- larenell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’eventodall'evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logicaoncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: - fino al giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Malattia. 1. 1 In caso di malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione lavorativa il dipendente deve darne immediata comunicazione alla propria sede di lavoro. 2 Il dipendente – a fronte di specifica richiesta aziendale - è tenuto a comunicare il numero di protocollo identificativo del certificato inviato dal medico in via telematica al competente istituto di previdenza. 3 In caso di mancata trasmissione telematica, da parte del medico, del certificato di malattia per qualsiasi motivo (ad esempio, problemi tecnici di trasmissione, per insorgenza dello stato patologico all’estero, per mancanza di collegamento telematico tra la struttura sanitaria e l’istituto di previdenza, etc.), il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente trasmettere alla Società il datore certificato di lavo- ro salvo cause malattia in forma cartacea rilasciato dal medico entro il terzo giorno dall’inizio della malattia iI dipendente dovrà tenere analogo comportamento in caso di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativaprosecuzione dello stato di malattia. 2. 4 Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire dipendente non può presentarsi in servizio prima della scadenza del periodo di inabilità indicato sulla certificazione di cui ai commi precedenti. 5 Il dipendente è tenuto a sottoporsi alle visite mediche di controllo disposte dalla Società tramite i competenti organismi sanitari. 6 Il dipendente assente per malattia è tenuto fin dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro il relativo certificato medicoin ciascun giorno, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. anche se domenicale o festivo, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00. 7 Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore dipendente con contratto di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medicoa tempo indeterminato, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico assente per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi ha diritto alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lareentro i limiti del periodo di comporto fissato in 365 giorni. 8 Il periodo di comporto sopra indicato potrà essere raddoppiato, intendendosi a seguito di richiesta documentata del dipendente, esclusivamente nei casi di gravi patologie come tali identificate dai vigenti decreti ministeriali in materia. 9 Sono escluse dal computo del periodo di comporto le assenze per tale malattia, senza soluzione di continuità dall’evento e debitamente certificate, per i periodi di ricovero ospedaliero, ivi compresi quelli giornalieri e per la successiva convalescenza, per malattia conseguente ad infortunio accertato presso una struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per malattie riconducibili allo stato di gravidanza o di puerperio e per le assenze riconducibili all’effettuazione di terapie salvavita. 10 Prima che siano superati i limiti di comporto, il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato, perdurando lo stato di malattia, può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita per motivi di salute della durata massima di dodici mesi. 11 Superato il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi comporto, nonché l’eventuale periodo di aspettativa di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso punto precedente, la Società può risolvere il rapporto di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASLlavoro corrispondendo al dipendente il trattamento di fine rapporto e l’indennità sostitutiva di mancato preavviso. 7. 12 Durante i l'assenza per malattia il dipendente ha diritto al seguente trattamento economico: 13 Per il dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato ai fini del calcolo del periodo comporto si fa riferimento ai suddetti periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre riproporzionati in caso funzione del periodo di malattia la retribuzione globale di fatto contratto. 14 Durante l'assenza per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino al 3° giorno consecutivomalattia, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, dipendente matura il 100% della retribuzione globale di fattodiritto alle ferie. 8. Restano salve le condizioni 15 Le assenze dovute a malattia riconosciuta dipendente da causa di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo servizio o a malattia professionale sono computate nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessicomporto.

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Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro la- voro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente con- trattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: – fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; – dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. 1Fermo restando quanto previsto dall’art. In caso 12 – parte seconda – del CCNL 27 novembre 1997, le parti convengono sull’opportunità di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i garantire ai lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- lare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% citato articolo un trattamento economi- co nei casi in caso cui la durata della malattia sia superiore ai limiti ivi previsti. Si conviene pertanto di intervenire presso l’Ente Bilaterale dell’Artigianato – EBAT – con specifica convenzione, in modo che, a carico dell’Ente stesso, sia garantito al lavoratore assente per malattia onco- logicail seguente trattamento economico, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso erogato a titolo di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8sostegno al reddito, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misuracosì come previsto dall’Accordo Interconfederale 21 luglio 1988: – fino - intervento economico pari al 3° giorno consecutivo, il 5034% della retribuzione globale di fatto; – , a decorrere dal 4151° giorno di malattia sino al 270° giorno di malattia. Rimane inteso che le imprese non aventi titolo o che non provvedano a segnalare all’Ente Bilaterale lo stato morboso del proprio dipendente, ai fini del sopra citato “Sostegno al reddito”, saranno tenute a liquidare in poivia diretta e sostitutiva, al lavoratore, le somme allo stesso spettanti per effetto del presente articolo. La presente normativa entrerà in vigore non appena approvato dal Comitato di Gestione dell’EBAT il 100% relativo regolamento attuativo e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2001. Le parti si danno atto dell’importanza che assume la previdenza complementare regolamentata dalle vigenti disposizioni normative nazionali e regionali. Ferme restando le quantità e la decorrenza stabilita dal vigente CCNL Metalmeccanici ed Installazione di Impianti, le parti convengono sull’opportunità di dare, a cura della parte datoriale, amplia pubbli- cizzazione ai lavoratori del comparto circa i contenuti del sistema regionale di previdenza integrativa. In ragione di quanto sopra si conviene che, congiuntamente alla corresponsione della retribuzione globale delle competenze del mese di fattoaprile 2001, venga inserito a cura delle imprese, un modulo informativo, con- cordato fra le parti, recante ogni notizia utile in proposito. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Samples: Contratto Metalmeccanici

Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lasciorilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione nell’abitazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione conservazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- riocalendario; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- larenell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi nel comma 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 87. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 98. L’aggiunta L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 109. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi. Nota a verbale: Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all’art. 47.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente l'orario contrattualmente previsto per l’inizio l'inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio all'inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lasciorilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione nell'abitazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione conservazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- riocalendario; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- larenell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’eventodall'evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi nel comma 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 87. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 98. L’aggiunta L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 109. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi. Nota a verbale: Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all'art. 47.

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Samples: Collaborazione Domestica

Malattia. 1. In caso di Durante la malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi prova ha diritto alla conservazione del posto e della retribuzione per un periodo massimo di dodici mesi complessivi nell'arco di due anni solari, trascorso il quale, perdurando la malattia, l'azienda potrà procedere al licenziamento del medesimo, salvo che nei casi sottospecificati, con la corresponsione delle previste indennità. Per anno solare s'intende un qualunque periodo continuativo di trecentosessantacinque giorni e non già l'anno civile di calendario che corre dal 1 gennaio al 31 dicembre. L'azienda comunicherà al lavoratore interessato l'approssimarsi della scadenza del periodo suddetto. In casi particolari, anche su richiesta della RSU, l'azienda potrà rinviare la risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando che il successivo periodo sarà considerato di aspettativa non retribuita, con la sola decorrenza dell'anzianità di servizio. Il lavoratore ha comunque la facoltà di richiedere l'aspettativa di cui all’art. 25 del presente contratto. Per il personale con contratto di lavoro si calcolano nell’anno so- larea tempo determinato il diritto alla conservazione del posto e della retribuzione cessa comunque con la scadenza del relativo contratto. Se l’assenza dal lavoro è determinata da patologie di particolare gravità (a titolo esemplificativo: affezioni tubercolari, intendendosi riconosciute e assistite dall'ente competente per tale Legge, malattie oncologiche, gravi cardiopatie, AIDS), il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi conservazione del posto e della retribuzione di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per sopra viene prorogato fino a un massimo di 812 mesi continuativi di calendario, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te misura: – fino durante i quali l'azienda corrisponderà con decorrenza 1.1.2005 un importo pari al 3° giorno consecutivo, il 5080% della retribuzione globale di fatto; – retribuzione, comprese le mensilità supplementari. In tale ipotesi il lavoratore potrà inoltre ottenere un'anticipazione sul TFR accantonato presso l’azienda all’atto della richiesta, con decorrenza 1.1.2005 in misura non superiore al 80% dello stesso. Se l'assenza dal 4° giorno in poilavoro è determinata da malattia professionale, il 100% la conservazione del posto e della retribuzione globale prosegue fino alla guarigione ovvero alla dichiarazione di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di inabilità permanente al lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Malattia. 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavo- ro lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrat- tualmente contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenire pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo ri- lasciorilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l’invio l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abi- tazione nell’abitazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conser- vazione conservazione del posto per i seguenti periodi: 1) per : a)per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di xxxxxxx- rio; 2) per calendario; b)per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per ; c)per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell’anno so- larenell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. I periodi di cui al comma 4 saranno aumentati del 50% in caso di malattia onco- logicaoncologica, documentata dalla competente ASL. 7. Durante i periodi indicati nei precedenti commi 4 e 6 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nel- l’anno nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguen- te seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 8. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferisco- no riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 9. L’aggiunta L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il perso- nale personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 10. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro