Common use of Malattie contratte in servizio e per cause di servizio Clause in Contracts

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione viene estesa alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità permanente. L’operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione L'assicurazione viene estesa ai sensi delle leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte morte, l'invalidità permanente, o l’invalidità permanentel'inabilità temporanea. L’operatività L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomodell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.La Società Il Contraente / Assicurato

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Samples: comune.pula.ca.it

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione L'assicurazione viene estesa ai sensi del D.P.R. 27.03.1969 n. 130 anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o e l’invalidità permanente. L’operatività L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomodell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Samples: www.provincia.como.it

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione L'assicurazione viene estesa ai sensi delle leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte morte, l'invalidità permanente, o l’invalidità permanentel'inabilità temporanea. L’operatività L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomodell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Samples: www.comune.ponsacco.pi.it

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione L'assicurazione viene estesa ai sensi del D.P.R. 27.03.1969 n. 130 anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità e l'invalidità permanente. L’operatività L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno due anni dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomodell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Samples: Contratto Di Il Documento Che Prova L'assicurazione; Assicurazione

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione (valida ove richiamata) L'assicurazione viene estesa ai sensi delle Leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità e l'invalidità permanente. L’operatività L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomodell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione (valida per le categorie che assicurano i Volontari) L'assicurazione viene estesa ai sensi delle Leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità e l'invalidità permanente. L’operatività L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomodell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione L'assicurazione viene estesa ai sensi del D.P.R. 27.03.1969 n. 130 e ss.mm.ii. anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o e l’invalidità permanente. L’operatività L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomodell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Samples: www.apespisa.it

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione (valida ove richiamato) L'assicurazione viene estesa ai sensi delle Leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità e l'invalidità permanente. L’operatività L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomodell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità l'invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Cumulativa

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione L'assicurazione viene estesa alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o l’invalidità e l'invalidità permanente. L’operatività L'operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomodell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale l’indennizzo totale, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni Categorie Varie

Malattie contratte in servizio e per cause di servizio. Art.10 L’assicurazione viene estesa ai sensi delle Leggi in vigore anche alle malattie contratte in servizio e per cause di servizio ( comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le malattie da contagio) che abbiano per conseguenza la morte o e l’invalidità permanente. L’operatività della garanzia è subordinata alla condizione che la malattia insorga nel corso del rapporto assicurativo e si manifesti al massimo entro un anno dalla data di cessazione del rapporto stesso. Sono escluse dalla garanzia le nevrosi, le malattie mentali mentali, quelle tubercolari e quelle che sono conseguenza diretta o indiretta di trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure di le radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non si darà luogo ad indennizzo per l’invalidità permanente, causata da malattia contratta in servizio e per cause di servizio, quando questa sia di grado pari o inferiore al 15% della totale. Se invece essa risulterà superiore al 15% della totale totale, l’indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente. Relativamente a questa garanzia la copertura prestata dalla Compagnia di Assicurazione è a secondo rischio rispetto all’”Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali” disciplinata dal Testo Unico in materia approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 30.06.1965 n. 1124.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Infortuni