Malattie oncologiche. (1) Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione medica istituita presso l’azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’art. 170 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni. (2) Gli interessati dovranno far pervenire all’azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, l’ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.
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Malattie oncologiche. (1) . Con riferimento ai malati con gravi patologie oncologiche accertate da una commissione Commissione medica istituita presso l’azienda l'Azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, il periodo di aspettativa generica di cui all’art. 170 citi all'articolo 195 sarà prorogato anche se eccedente i 120 giorni.
(2) . Gli interessati dovranno far pervenire all’aziendaall'azienda, prima della scadenza del centoventesimo giorno di aspettativa generica, l’ulteriore l'ulteriore certificazione medica a comprova dello stato di salute e della inidoneità alla ripresa del lavoro, contenente i giorni di proroga concessi dal medico curante o dalla struttura ospedaliera.
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