Common use of Malattie oncologiche Clause in Contracts

Malattie oncologiche. In caso di diagnosi di malattia oncologica la Società tiene indenne l’Assicurato, oltre a quanto previsto dall’art. 3.1, delle spese rese necessarie dalla malattia per: • xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche precedenti la diagnosi della malattia, anche in assenza di ricovero; • visite specialistiche e terapie oncologiche non chirurgiche (radianti e chemioterapiche) rese necessarie dalla malattia, sostenute entro i 2 anni dalla dimissione del ricovero, avvenuto in vigenza di polizza, durante il quale è stata diagnosticata per la prima volta la malattia oncologica. Inoltre, relativamente all’assistenza infermieristica professionale successiva alla dimissione il limite previsto dall’art. 3.1 si intende elevato a euro 6.000,00 ed il periodo a 60 giorni dopo la dimissione stessa.

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Samples: Assicurazione Assistenza Classic, Assicurazione Assistenza Exclusive

Malattie oncologiche. In caso di diagnosi di malattia oncologica la Società tiene indenne l’Assicurato, oltre a quanto previsto dall’art. 3.1, delle spese rese necessarie dalla malattia per: • xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche precedenti la diagnosi della malattia, anche in assenza di ricovero; • visite specialistiche e terapie oncologiche non chirurgiche (radianti e chemioterapiche) rese necessarie dalla malattia, sostenute entro i 2 anni dalla dimissione del ricovero, avvenuto dall’ultimo ricovero ospedaliero in vigenza cui è stato effettuato un intervento chirurgico oncologico. Assicurazione grandi interventi Edizione 01.06.2017 Condizioni di polizza, durante il quale è stata diagnosticata per la prima volta la malattia oncologica. assicurazione Inoltre, relativamente all’assistenza infermieristica professionale successiva alla dimissione il limite previsto dall’art. 3.1 si intende elevato a euro 6.000,00 ed il periodo a 60 giorni dopo la dimissione stessa.

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Samples: Assicurazione Assistenza Classic

Malattie oncologiche. In caso di diagnosi di malattia oncologica la Società tiene indenne l’Assicurato, oltre a quanto previsto dall’art. 3.1, delle spese rese necessarie dalla malattia per: • xxxxx, accertamenti diagnostici e visite specialistiche precedenti la diagnosi della malattia, anche in assenza di ricovero; • visite specialistiche e terapie oncologiche non chirurgiche (radianti e chemioterapiche) rese necessarie dalla malattia, sostenute entro i 2 anni dalla dimissione del ricovero, avvenuto dall’ultimo ricovero ospedaliero in vigenza di polizza, durante il quale cui è stata diagnosticata per la prima volta la malattia oncologicastato effettuato un intervento chirurgico oncologico. Inoltre, relativamente all’assistenza infermieristica professionale successiva alla dimissione il limite previsto dall’art. 3.1 si intende elevato a euro 6.000,00 ed il periodo a 60 giorni dopo la dimissione stessa.

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Samples: www.mioassicuratore.it