Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria Clausole campione

Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria. In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili che comportino un ritardo rispetto al termine di consegna previsto al par. 5.1, il Fornitore dovrà immediatamente inviare all’Amministrazione regionale una comunicazione in merito, adducendo le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli oggetto dell’Ordinativo. Tale comunicazione dovrà pervenire all’Amministrazione con un preavviso minimo di 5 Giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione dovrà essere indicata una nuova data di consegna, che non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista; entro la seconda data il veicolo deve essere obbligatoriamente consegnato. In seguito alla comunicazione del ritardo, l’Amministrazione potrà richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione obbligatoria con le caratteristiche dei veicoli ordinati. La mancata messa a disposizione del veicolo in preassegnazione obbligatoria entro il predetto termine (3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione Contraente) comporterà l’addebito al Fornitore delle penali previste pari al 1‰ della parte dell’Ordinativo di fornitura relativa al veicolo oggetto di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Amministrazione, salvo quanto espressamente concordato tra le parti al momento della richiesta del veicolo in preassegnazione, dovrà sottoscrivere un verbale di riconsegna del veicolo in preassegnazione obbligatoria nel quale verranno annotate tutte le informazioni relative allo stato del veicolo stesso (presenza di carburante, etc.). Il canone mensile (o frazioni, in base ai giorni di utilizzo) per il veicolo in preassegnazione obbligatoria decorrerà dal giorno del ritiro. I veicoli in preassegnazione obbligatoria potranno avere caratteristiche diverse da quelli ordinati (marca, modello, colore, allestimenti, etc.). Ai veicoli in preassegnazione obbligatoria, anche se reperiti presso altre società di noleggio, si applicano le coperture ed i massimali assicurativi previsti nel presente Capitolato per i veicoli ordinati. Resta inteso che, nel caso in cui il Fornitore si avvalga di società di noleggio, l’Amministrazione regionale rimarrà estranea al rapporto intercorrente fra il Fornitore e la suddetta soc...

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  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.