Caratteristiche dei veicoli Clausole campione

Caratteristiche dei veicoli. Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti. L’Amministrazione Contraente sarà sollevata da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi. Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all’uso cui è destinato per l’Amministrazione Contraente o Assegnataria, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato. I veicoli dovranno essere di prima immatricolazione e di chilometraggio non superiore a 50 km, fatta salva la percorrenza eventualmente necessaria per la consegna. I veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici. I veicoli del Lotto 3, ad eccezione del modello C1, dovranno essere obbligatoriamente dotati di ruota di scorta di dimensioni normali. I veicoli del Lotto 7 dovranno essere dotati di kit di gonfiamento degli pneumatici. Qualora l’Amministrazione Assegnataria non voglia approvvigionarsene a proprie spese, potrà richiedere al Fornitore di dotare il veicolo di estintore, conforme alla vigente normativa europea e nazionale. Questi sarà tenuto a fornirlo, previo accordo con la medesima Amministrazione, a costi e con modalità in linea con le migliori condizioni di mercato; tali costi potranno essere inclusi nel canone di noleggio o essere corrisposti dall’Amministrazione separatamente. Tale prescrizione non si applica ai veicoli del Lotto 6, per i quali l’estintore è ricompreso nell’allestimento del veicolo. I veicoli dovranno essere dotati di cassetta di pronto soccorso (a eccezione dei veicoli del Lotto 7), di un giubbotto fluorescente e delle dotazioni previste dal Codice della Strada. Le Amministrazioni potranno approvvigionarsi di veicoli allestiti esclusivamente nei Lotti 6 e 7. Non potranno essere richiesti allestimenti differenti da quelli previsti dal presente capitolato e dai suoi allegati. L’Amministrazione Contraente potrà chiedere la sostituzione del veicolo qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo o normale usura). Non rientrano in questa fattispecie gli i...
Caratteristiche dei veicoli. IMPIEGATI 5
Caratteristiche dei veicoli. Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio Taxi Art. 42 – Caratteristiche specifiche per le autovetture adibite al servizio N.C.C. Art. 43 – Tassametro per il servizio Taxi
Caratteristiche dei veicoli. (Caratteristiche generali dei veicoli)
Caratteristiche dei veicoli. I veicoli adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente devono avere le caratteristiche definite dall’ art. 85 del D. Lgs n. 285/1992 e dall’art. 244, comma 2, del D.P.R. n. 495/1992. I veicoli devono essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc…)
Caratteristiche dei veicoli. 1. - Gli autobus in servizio di NCC di cui al presente Regolamento devono: a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; b) essere muniti di cronotachigrafo; c) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente ; d) essere allestiti in modo da assicurare una particolare confortevolezza ai passeggeri; e) avere un bagagliaio capace di contenere almeno 1 (una) valigia per passeggero; f) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti 15 dicembre 1992 n.572, se immatricolati a partire dal 1 gennaio 1992; g) portare all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" nonché una targa metallica collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura N.C.C., lo stemma comunale e il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dal Sindaco con apposita ordinanza; h) avere colorazioni difformi da quelle proprie degli autobus adibiti a servizi di linea, e tali che non possano generare dubbi sulla categoria cui l'autobus appartiene; i) avere ben visibili i contrassegni che indicano le caratteristiche qualitative e di comfort del veicolo.
Caratteristiche dei veicoli. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono: • essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di quattro ed un massimo di nove posti, compreso quello del conducente; • essere munite di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti; • avere la possibilità di caricare gli eventuali bagagli degli utenti trasportati e di contenere una sedia a rotelle ripiegata per persone disabili; • avere il soffitto dell’abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento in materiale lavabile. Le motocarrozzette devono: • essere veicoli destinati al trasporto di persone, aventi un minimo di due posti ed un massimo di quattro, compreso quello del conducente; • avere i rivestimenti, i sedili, gli schienali ed il pavimento di materiale lavabile. Per i veicoli a trazione animale (carrozze e slitte) vedasi Titolo VI art. 42 e seguenti.
Caratteristiche dei veicoli. 1. I veicoli, in proprietà o in disponibilità al titolare dell’autorizzazione di NCC, devono essere opportunamente immatricolati e provvisti di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali e cose trasportate. 2. I veicoli adibiti al servizio di NCC devono essere collaudati per non più di 8 posti per passeggeri. 3. I veicoli adibiti al servizio di NCC devono portare all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta “noleggio” e devono essere dotati di una targa posteriore recante la dicitura “NCC” inamovibile, lo stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione ed il numero dell’autorizzazione.
Caratteristiche dei veicoli. Art. 29 - Controllo dei veicoli
Caratteristiche dei veicoli. 1. Le autovetture adibite ai servizi Taxi e N.C.C. devono: a) avere tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale; b) essere in regola con la documentazione prevista dalla legislazione vigente; c) avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali; d) avere un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie dell’utente; e) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque; f) essere munite di (Omissis: marmitta catalittica) marmitta Euro 3 o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministro dei Trasporti. Le eventuali situazioni difformi dovranno essere regolarizzate entro due anni. g) ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle vigenti norme qualora siano adattate per il trasporto di soggetti disabili.