Common use of MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE Clause in Contracts

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE. Il mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto qualora non siano state pagate per intero le prime 10 annualità di Premio, salvo quanto previsto dall’art. 20. In questo caso i premi già versati restano definitivamente acquisiti dall’Impresa. Qualora il pagamento del Premio venga interrotto successivamente, ovvero una volta che siano state pagate per intero le prime 10 annualità di Premio, la copertura di non autosufficienza resta in vigore per un importo di rendita ridotto (rendita ridotta). La rendita ridotta è pari a: ▪ in caso di interruzione del pagamento dei premi prima della ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento premi moltiplicata per il rapporto tra il numero di rate di Premio pagate ed il numero di rate di Premio che intercorrono dalla Decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili); ▪ in caso di interruzione del pagamento dei premi dopo la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento dei premi. Nel caso sia stata attivata alla Decorrenza la copertura accessoria facoltativa, in caso di Riduzione della copertura di non autosufficienza, la copertura accessoria facoltativa decade. Ad ogni Ricorrenza annuale del contratto, la rivalutazione della rendita ridotta vitalizia di non autosufficienza viene effettuata aumentando la rendita ridotta, maturata alla Ricorrenza annuale precedente, di un importo pari al prodotto fra la rendita ridotta maturata alla Ricorrenza annuale precedente e la misura annua di rivalutazione come definita al precedente art.3 punto A. A giustificazione del mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuo, il Contraente non può, in nessun caso, opporre all’Impresa che la stessa non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Età computabile dell’Assicurato alla Decorrenza del contratto: 50 anni Dopo aver pagato 14 annualità di Premio, il Contraente interrompe il pagamento dei premi. rendita mensile maturata alla ricorrenza annua della Decorrenza del contratto, precedente ala data di interruzione del pagamento premi: 2.500,00 euro. N° totale rate da pagare dalla Decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni: (90 anni - età alla Decorrenza) = (90 – 50) = 40 premi annui totali Calcolo della rendita ridotta: (90% di 2.500,00) moltiplicato per (n° rate pagate diviso n° totale rate da pagare) = (90% x 2.500,00) x (14/40) = 787,5 euro è la rendita vitalizia mensile ridotta.

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Samples: Contratto Di Rendita Vitalizia Anticipata, a Premio Mensile Costante, Per Il Caso Di Non Autosufficienza Negli Atti Della Vita Quotidiana, Contratto Di Rendita Vitalizia Anticipata, a Premio Mensile Costante, Per Il Caso Di Non Autosufficienza Negli Atti Della Vita Quotidiana

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE. Il mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto qualora non siano state pagate per intero le prime 10 annualità di Premio, salvo quanto previsto dall’art. 20. In questo caso i premi già versati restano definitivamente acquisiti dall’Impresadalla Società. Qualora il pagamento del Premio venga interrotto successivamente, ovvero una volta che siano state pagate per intero le prime 10 annualità di Premio, la copertura di non autosufficienza resta in vigore per un importo di rendita ridotto (rendita ridotta). La rendita ridotta è pari a: in caso di interruzione del pagamento dei premi prima della ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento premi moltiplicata per il rapporto tra il numero di rate di Premio pagate ed il numero di rate di Premio che intercorrono dalla Decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili); in caso di interruzione del pagamento dei premi dopo la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento dei premi. Nel caso sia stata attivata alla Decorrenza la copertura accessoria facoltativa, in caso di Riduzione della copertura di non autosufficienza, la copertura accessoria facoltativa decade. Ad ogni Ricorrenza annuale del contratto, la rivalutazione della rendita ridotta vitalizia di non autosufficienza viene effettuata aumentando la rendita ridotta, maturata alla Ricorrenza annuale precedente, di un importo pari al prodotto fra la rendita ridotta maturata alla Ricorrenza annuale precedente e la misura annua di rivalutazione come definita al precedente art.3 punto A. A giustificazione del mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuo, il Contraente non può, in nessun caso, opporre all’Impresa alla Società che la stessa non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Età computabile dell’Assicurato alla Decorrenza del contratto: 50 anni Dopo aver pagato 14 annualità di Premio, il Contraente interrompe il pagamento dei premi. rendita mensile maturata alla ricorrenza annua della Decorrenza del contratto, precedente ala data di interruzione del pagamento premi: 2.500,00 euro. N° totale rate da pagare dalla Decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni: (90 anni - età alla Decorrenza) = (90 – 50) = 40 premi annui totali Calcolo della rendita ridotta: (90% di 2.500,00) moltiplicato per (n° rate pagate diviso n° totale rate da pagare) = (90% x 2.500,00) x (14/40) = 787,5 euro è la rendita vitalizia mensile ridotta.

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Samples: Contratto Di Rendita Vitalizia Anticipata, a Premio Mensile Costante,

MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE. Il mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuodel premio determina, trascorsi 30 trenta giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuatodi scadenza della rata stessa, determina la risoluzione del contratto qualora non siano state ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell’assicurazione prestata. Tuttavia se risultano pagate per intero almeno le prime 10 due annualità di Premiopremio, salvo quanto previsto dall’art. 20. In questo caso i premi già versati restano definitivamente acquisiti dall’Impresa. Qualora il pagamento del Premio venga interrotto successivamente, ovvero una volta che siano state pagate per intero le prime 10 annualità di Premio, la copertura di non autosufficienza resta contratto rimane in vigore per un importo di rendita ridotto (rendita ridotta)capitale ridotto. La rendita ridotta è pari a: ▪ in caso di interruzione del pagamento dei premi prima della ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento premi moltiplicata per il rapporto tra il numero di rate di Premio pagate ed il numero di rate di Premio che intercorrono dalla Decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili); ▪ in caso di interruzione del pagamento dei premi dopo la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento dei premi. Nel caso sia stata attivata alla Decorrenza la copertura accessoria facoltativa, in caso di Riduzione della copertura di non autosufficienza, la copertura accessoria facoltativa decade. Ad ogni Ricorrenza annuale del contratto, la rivalutazione della rendita ridotta vitalizia di non autosufficienza viene effettuata aumentando la rendita ridotta, maturata alla Ricorrenza annuale precedente, di un importo pari al prodotto fra la rendita ridotta maturata alla Ricorrenza annuale precedente e la misura annua di rivalutazione come definita al precedente art.3 punto A. A giustificazione del mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuopremio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre all’Impresa che la stessa Xxxxxxxxxxxx non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio. Età computabile dell’Assicurato Il capitale assicurato caso vita ridotto è pari al capitale assicurato caso vita, quale risulta alla Decorrenza data di scadenza della prima rata di premio non pagata (data di riduzione), diminuito della percentuale di riduzione. Il capitale assicurato caso vita alla data di riduzione è pari: • se la riduzione avviene in date diverse dalle ricorrenze annuali di polizza, al capitale assicurato caso vita in vigore all’anniversario che precede la data di riduzione, aumentato sia del capitale assicurato iniziale caso vita riproporzionato sia dei capitali assicurati iniziali caso vita derivanti dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati in corso di anno. Per capitale assicurato iniziale caso vita riproporzionato si intende il prodotto tra il capitale assicurato iniziale caso vita, derivante esclusivamente dall’annualità del premio ricorrente relativa all’anno in cui avviene la riduzione, ed il rapporto tra le rate di premio ricorrente pagate nello stesso anno ed il numero di rate annue previste dal contratto. • Se la riduzione avviene alle ricorrenze annuali di polizza, al capitale assicurato caso vita in vigore alla stessa data di riduzione. Alle ricorrenze annuali di polizza, il capitale assicurato caso vita è pari al capitale assicurato caso vita in vigore all’anniversario precedente, aumentato dei capitali assicurati iniziali caso vita derivanti sia dal versamento dell’ultima annualità del premio FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 4 di 10 – Condizioni di Assicurazione PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA ricorrente sia dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nell’ultimo anno, ciascuno rivalutato secondo i criteri stabili nel successivo articolo 13. La percentuale di riduzione è pari allo 0,8% per gli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza contrattuale dalla data di riduzione; nel caso di durate contrattuali superiori a 15 anni, la percentuale di riduzione è pari allo 0,8% per gli anni e frazioni di anno mancanti alla quindicesima ricorrenza annuale dalla data di riduzione. La percentuale di riduzione si applica esclusivamente al capitale assicurato caso vita derivante dai premi ricorrenti, mentre non viene applicata alcuna riduzione sul capitale assicurato caso vita derivante dagli eventuali versamenti aggiuntivi. In caso di riduzione a partire dalla quindicesima ricorrenza annuale compresa, non è prevista l’applicazione di alcuna percentuale di riduzione. Il capitale assicurato caso vita ridotto si rivaluta: 50 anni Dopo aver pagato 14 • dalla data di riduzione alla ricorrenza annuale immediatamente successiva, applicando la misura annua di rivalutazione caso vita con il metodo del pro rata temporis per il periodo di tempo intercorrente tra la data di riduzione e la ricorrenza annuale immediatamente successiva; • alle ricorrenze successive, applicando la misura annua di rivalutazione caso vita. Alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato caso vita ridotto non può risultare inferiore al capitale minimo garantito ridotto, pari alla somma dei capitali minimi garantiti caso vita derivanti dal versamento di ciascuna annualità di Premiopremio ricorrente, il Contraente interrompe il pagamento diminuita della stessa percentuale di riduzione applicata al capitale assicurato caso vita, ed aumentata dei premicapitali minimi garantiti caso vita derivanti dagli eventuali versamenti aggiuntivi. rendita mensile maturata alla ricorrenza annua della Decorrenza del contratto, precedente ala data di interruzione del pagamento premi: 2.500,00 euro. N° totale rate da pagare dalla Decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua Il capitale minimo garantito caso vita relativo all’anno in cui l’Assicurato compie 90 anni: (90 anni - età alla Decorrenza) = (90 – 50) = 40 premi annui totali Calcolo della rendita ridotta: (90% di 2.500,00) moltiplicato per (n° rate pagate diviso n° totale rate da pagare) = (90% x 2.500,00) x (14/40) = 787,5 euro è avvenuta la rendita vitalizia mensile ridottariduzione è quello derivante dal capitale assicurato iniziale caso vita riproporzionato.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita Di Capitale Differito a Premi Ricorrenti Con Controassicurazione E Con Rivalutazione Annua Del Capitale