Universo Persona Rendita Autosufficienza
Universo Persona Rendita Autosufficienza
Assicurazione di rendita vitalizia per il caso di non autosufficienza
Set informativo Edizione gennaio 2023 Tariffa 39CE05
Il presente Set informativo contenente:
a) DIP Vita;
b) DIP aggiuntivo Vita;
c) condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
d) proposta;
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Il prodotto è conforme alle Linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.
Allianz S.p.A. - Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - xxx.xxxxxxx.xx - Direzione Generale e uffici Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Xxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx - C.F. e Registro Imprese di Milano - n. 05032630963 - Rappresentante del Gruppo IVA Allianz con P.IVA n. 01333250320 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi n. 018
Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco
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Retro di copertina
Assicurazione sulla vita di rendita vitalizia anticipata,
per il caso di Non Autosufficienza negli atti della vita quotidiana
Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP Vita)
Impresa: Allianz S.p.A.
Prodotto: Universo Persona Rendita Autosufficienza
Data di aggiornamento: 02/01/2023
Il presente DIP Vita è l’ultimo disponibile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?
Non sono assicurabili i soggetti di età inferiore ai 40 anni e superiore a 75 anni.
Non sono assicurabili dalla copertura per la perdita di autosufficienza le persone che, alla data di decorrenza del contratto, sono già beneficiarie di una rendita di invalidità o di inabilità al lavoro, prestata da qualsiasi soggetto pubblico o privato, né gli invalidi civili con grado di invalidità superiore al 50% (esclusi gli invalidi per menomazione della vista e i sordomuti).
Non sono inoltre assicurabili le persone già in stato di non autosufficienza, quelle affette da alcolismo e tossicodipendenza e quelle che hanno contratto il virus HIV (sieropositive).
Che cosa non è assicurato?
! Copertura per il caso di perdita di autosufficienza - per i rischi esclusi si rinvia del DIP aggiuntivo Vita alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”.
! Copertura accessoria - il rischio di decesso causato da dolo del Contraente o dei Beneficiari, è escluso.
! Carenza
viene applicato un periodo di carenza dalla data di decorrenza del contratto. Per i dettagli si rinvia al DIP aggiuntivo Vita alla sezione “Ci sono limiti di copertura?”
Ci sono limiti di copertura?
a) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza
In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento di almeno 4 dei 6 atti elementari della vita quotidiana (quali muoversi nella stanza, alzarsi, vestirsi, nutrirsi, lavarsi ed espletare le funzioni fisiologiche) - salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza - l’Impresa corrisponde al Beneficiario una prestazione di rendita mensile vitalizia anticipata (rendita mensile vitalizia LTC), rivalutabile in base al rendimento della gestione separata VITARIV. La rendita mensile vitalizia LTC viene riconosciuta fintanto che l’Assicurato sia in vita e finché permane lo stato di non autosufficienza.
La prestazione di rendita vitalizia di non autosufficienza alla decorrenza potrà essere compresa tra un minimo di 6.000,00 euro e un massimo di 60.000,00 euro annui.
b) Prestazione accessoria facoltativa
Esclusivamente alla data di decorrenza, è prevista la facoltà di attivare una copertura accessoria che prevede:
- in caso di decesso dell’Assicurato entro la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato ha 76 anni (computabili), il riconoscimento ai Beneficiari di un capitale;
- in caso di non autosufficienza dell’Assicurato successivamente alla ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato ha 76 anni (computabili), assieme alla prima rata mensile della rendita, l’erogazione una prestazione aggiuntiva una tantum.
Prestazioni di assistenza Allianz Worldwide Partners Sono messe gratuitamente a disposizione dell’Assicurato le prestazioni di assistenza di Allianz Global Assistance tramite la Centrale Operativa di AWP P&C alle condizioni e secondo le modalità indicate nelle “Condizioni di assicurazione delle prestazioni di Assistenza Allianz Global Assistance” a cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
Inoltre, Allianz Worldwide Partners (AWP) garantisce l’erogazione all’Assicurato di prestazioni di “Assistenza Domiciliare Integrata (c.d. ADI)” per un importo
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
È un’assicurazione che offre una copertura assicurativa in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato.
massimo mensile non eccedente la rendita mensile vitalizia LTC. Per il dettaglio si rinvia al DIP aggiuntivo Vita alla sezione “Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?”
Le coperture valgono senza alcun limite territoriale, fatta eccezione per la perdita di autosufficienza dell’Assicurato causata da eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri).
Dove vale copertura?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato.
Per richiedere la liquidazione della prestazione dovranno preventivamente pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La consegna dei documenti potrà essere effettuata, per comodità degli aventi diritto, presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La documentazione da consegnare è indicata nella sezione “Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?” del DIP aggiuntivo Vita.
Che obblighi ho?
Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, al loro ammontare, all’età dell’assicurato al suo stato di salute e alle attività professionali svolte. È previsto il pagamento di premi annui costanti a frazionamento mensile da versarsi in via anticipata all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed alle scadenze pattuite indicate nella proposta di assicurazione e nella polizza. Si può richiedere di pagare il premio con un frazionamento diverso (trimestrale, semestrale o annuale). Non è prevista una addizionale di frazionamento.
Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato versamento dei premi relativi alle prime dieci annualità comporta la risoluzione del contratto e la perdita dei premi pagati che restano acquisiti dall’Impresa.
Per pagare i premi puoi utilizzare: assegni bancari o circolari, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, reinvestimenti di capitali provenienti da contratti Vita preesistenti.
Quando e come devo pagare?
Il contratto è a vita intera.
Una volta pagato il premio, in caso di accettazione della proposta, l’Impresa potrà dare inizio all’esecuzione del contratto. Il contratto si intende pertanto concluso e produce i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella proposta quale data di decorrenza fatti salvi gli eventuali periodi di carenza della copertura assicurativa previsti.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Puoi revocare la proposta di assicurazione fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante raccomandata A.R. inviata ad Allianz S.p.A. Ufficio Vita - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Puoi recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Qualora non siano state pagate per intero le prime 10 annualità di premio, puoi risolvere il contratto interrompendo il pagamento dei premi.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Non è previsto l’esercizio del diritto di riscatto.
Il Contraente ha la facoltà di riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi.
Si rinvia alla sezione “Quali costi devo sostenere?” contenuta nel DIP aggiuntivo vita per le condizioni economiche.
☑ SI □ NO
Sono previsti riscatti o riduzioni?
Assicurazione sulla vita di rendita vitalizia anticipata,
per il caso di Non Autosufficienza negli atti della vita quotidiana Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo Vita)
Impresa:Allianz S.p.A.
Prodotto : Universo Persona Rendita Autosufficienza
Data di aggiornamento: 02/01/2023
Il presente DIP aggiuntivo Vita è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto
L’impresa di assicurazione è:
- Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania)
- Sede legale: Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
- Recapito telefonico: 000.00.00.00
- Sito Internet: xxx.xxxxxxx.xx
- Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx
- Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all’Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152.
Con riferimento all’ultimo bilancio d’esercizio 2021redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:
- il patrimonio netto dell’Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.
Si rinvia alla “Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’Impresa (SFCR)”, disponibile sul sito internet dell’Impresa xxx.xxxxxxx.xx e si riportano di seguito gli importi:
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.804milioni di euro; e il valore dell’indice di solvibilità (solvency ratio) dell’Impresa, pari a 225%.
Al contratto si applica la legge italiana.
a) Prestazione in caso di perdita di autosufficienza
Universo Persona Rendita Autosufficienza assicura la perdita di autosufficienza dell’Assicurato, prevedendo una prestazione di rendita mensile vitalizia nel caso in cui l’Assicurato non sia in grado di compiere almeno 4 dei 6 atti elementari della vita quotidiana (quali muoversi nella stanza, alzarsi, vestirsi, nutrirsi, lavarsi ed espletare le funzioni fisiologiche).
Si precisa che non è consentita la sottoscrizione di più coperture di non autosufficienza in capo ad uno stesso Assicurato qualora venga superato il limite di 60.000,00 euro annui di rendita vitalizia di non autosufficienza (rendita LTC). Ai fini della determinazione dell’ammontare della rendita vitalizia di non autosufficienza di cui sopra si deve considerare la somma delle rendite di non autosufficienza in capo allo stesso Assicurato con altre coperture di rendita LTC sottoscritte con l’Impresa e in vigore all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Qualora l’importo annuo della rendita, relativa al settanta per cento del capitale costitutivo della rendita stessa, risulti inferiore al cinquanta per cento dell’assegno sociale di cui all’art.3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'Assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
b) Prestazione accessoria facoltativa
- in caso di decesso dell’Assicurato viene liquidato un capitale pari alla somma dei premi pagati (premi della copertura di Non Autosufficienza e premi della copertura accessoria facoltativa). Tale capitale è riconosciuto a condizione che l’Assicurato non si trovi già in stato di Non Autosufficienza. Dopo i 76 anni non viene riconosciuta alcuna prestazione in caso di decesso;
Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?
- in caso di non autosufficienza dell’Assicurato la la prestazione aggiuntiva una tantum il cui importo è pari a quattro volte l’entità della rata mensile iniziale di rendita scelta dal Contraente all’atto della sottoscrizione del Contratto.
La copertura accessoria non può essere in nessun modo disattivata una volta attivata alla decorrenza del Contratto. Prestazioni di assistenza Allianz Worldwide Partners
Le prestazioni di “Assistenza Domiciliare Integrata (c.d. ADI)” da parte di Allianz Worldwide Partners (AWP) sono garantite a
partire dalla data di pervenimento ad Allianz S.p.A. della documentazione relativa alla perdita di autosufficienza e per un periodo massimo di 120 giorni consecutivi, non frazionabili e comunque non oltre la data di accertamento dello stato di non autosufficienza da parte di Allianz S.p.A.. Tale servizio viene offerto solo una volta per contratto, e l’Assicurato non potrà comunque più usufruire delle prestazioni di “Assistenza Domiciliare Integrata” (c.d. ADI), nel caso fosse presentata una eventuale seconda denuncia di sinistro di Non Autosufficienza sullo stesso contratto e comunque non oltre la Data di riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza. Il servizio A.D.I. viene erogato - sempreché il contratto non sia in Riduzione - tramite la Centrale Operativa di AWP P&C. esclusivamente sul territorio dello Stato Italiano.
Rivalutazione della prestazione
E’ riconosciuta una rivalutazione annua della rendita per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato sulla base del rendimento realizzato dalla gestione separata denominata VITARIV, secondo le modalità sotto indicate.
X. Xxxxxx annua di rivalutazione della rendita per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato
L’Impresa, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla gestione separata VITARIV.
Il rendimento attribuito al contratto è ottenuto diminuendo il rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,2 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla gestione separata VITARIV.
La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia di non autosufficienza (rendita mensile vitalizia LTC) si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,50% (vale a dire dividendo per 1,005) la differenza fra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale di non autosufficienza.
La misura annua di rivalutazione della rendita non può in ogni caso risultare negativa e pertanto la rivalutazione annua della rendita attribuita al contratto resta definitivamente acquisita. (consolidamento annuale).
B. Rivalutazione della rendita per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato prima della data di erogazione della stessa o prima dell’età attesa* di non autosufficienza dell’Assicurato
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la rivalutazione della rendita vitalizia di non autosufficienza viene effettuata aumentando la rendita maturata alla ricorrenza annuale precedente di:
- un primo importo, ottenuto moltiplicando la rendita iniziale di non autosufficienza per la misura annua di rivalutazione definita al punto A e poi moltiplicando il risultato ottenuto per il rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto e il numero di annualità, stimate alla decorrenza del contratto, fino all’età attesa di non autosufficienza dell’Assicurato;
- un secondo importo che si ottiene moltiplicando la differenza fra la rendita maturata alla ricorrenza annuale precedente e la rendita iniziale di non autosufficienza per la misura annua di rivalutazione definita al punto A.
C. Rivalutazione della rendita per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato dalla data di erogazione della stessa o dalla età attesa di non autosufficienza dell’Assicurato
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto, la rivalutazione della rendita vitalizia di non autosufficienza viene effettuata aumentando la rendita, maturata alla ricorrenza annuale precedente, di un importo pari al prodotto fra la rendita maturata alla ricorrenza annuale precedente e la misura annua di rivalutazione, come definita al punto A.
*L’età attesa di non autosufficienza dell’Assicurato è una stima elaborata dall’Impresa e varia a seconda dell’età dell’Assicurato alla decorrenza del contratto. Per ulteriori dettagli il Contraente potrà rivolgere specifica richiesta all’Agenzia di riferimento oppure a: Allianz S.p.A., Pronto Allianz - Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx - Numero Verde 000.00.00.00 - Pronto Allianz Online: xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
È esclusa dalla copertura per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato la perdita di autosufficienza causata:
a) da eventi, malattie o condizioni patologiche pregresse precedenti la data di decorrenza del contratto sottaciute all’Impresa;
b) da azioni dell’Assicurato e/o del Contraente delittuose o partecipazione ad imprese temerarie;
c) da tentato suicidio, lesioni o malattie intenzionalmente provocate;
d) dalle seguenti malattie psichiatriche: schizofrenia, disturbo dell’umore, disturbo bipolare maniacale, disturbo bipolare ossessivo-maniacale, disturbo bipolare depressivo, disturbo bipolare ciclotimico, depressione maggiore cronica, nevrosi depressiva, nevrosi fobico-ossessiva, nevrosi ossessivo-compulsiva, disturbi di personalità;
Ci sono limiti di copertura?
e) da dolo del Contraente o dei Beneficiari;
f) da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
g) da partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi dovesse essere continuativa e persistente, la perdita di autosufficienza è esclusa dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
h) dall'uso, anche come passeggero:
- di aeromobili in genere, fatta eccezione per la perdita di autosufficienza dell'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti;
- di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
- di aeromobili di aeroclubs;
- di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
i) da uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci ed abuso continuativo di alcolici o di farmaci;
j) da eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche;
k) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
l) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
m) da eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri). Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.
Nei predetti casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera e), per il quale non è prevista alcuna prestazione, l’Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente la somma dei versamenti effettuati.
È escluso dalla copertura accessoria caso morte il decesso causato:
n) da dolo del Contraente o dei Beneficiari; In tale caso non è prevista alcuna prestazione.
Carenza
Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, non viene applicato il periodo di carenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto sostenendo i relativi costi.
Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto un periodo di carenza, sulla copertura di non autosufficienza, dalla decorrenza del contratto:
- di 1 anno per malattia;
- di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
Durante il periodo di carenza in caso di stato di Non Autosufficienza, l’Impresa non garantisce la prestazione di rendita ma si limita a restituire un importo pari alla somma dei premi versati per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’Impresa.
L’Impresa corrisponde integralmente la rendita di non autosufficienza solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo la decorrenza del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza.
Per Assicurati di età superiore a 65 anni, è obbligatorio sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa e pertanto la copertura assicurativa è immediatamente operante (assenza di carenza).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia dello stato di non autosufficienza: Al verificarsi della presunta perdita permanente di autosufficienza, l’Assicurato o chi per esso dovrà far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La consegna dei documenti potrà essere effettuata, per comodità degli aventi diritto, presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o |
comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La documentazione da consegnare per la denuncia di non autosufficienza è la seguente: - copia della relazione del medico curante (medico di famiglia e/o ospedaliero) attestante lo stato di non autosufficienza dell’Assicurato con indicazione sulle cause della perdita di autosufficienza. Tale relazione potrà essere effettuata preferibilmente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie; - copia fronte-retro di un valido documento di identità dell’Assicurato riportante firma visibile; - Piano di Assistenza Domiciliare Integrata (PADI), previsto qualora il contratto non sia in riduzione, preferibilmente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie. La data di denuncia dello Stato di Non Autosufficienza coincide con la data di pervenimento della documentazione completa di cui sopra, necessaria all’Impresa per poter effettuare l’accertamento dello Stato di Non Autosufficienza. A partire da tale data, decorre il periodo di accertamento dello stato di Non Autosufficienza da parte dell’Impresa e l’erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (c.d. “ADI”). In aggiunta ai documenti di cui sopra, al fine di ottenere il pagamento della prestazione di rendita è necessario inviare all’Impresa: - la richiesta di liquidazione della prestazione di rendita, sottoscritta dall’Assicurato o altra persona avente titolo (Amministratore di sostegno/Xxxxxx/Procuratore). La richiesta di liquidazione, che deve sempre pervenire all’Impresa in originale, può essere formulata utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dall’Impresa e reperibile presso la rete di vendita e deve contenere gli estremi per l’accredito del pagamento; - copia del documento attestante la nomina di Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore (decreto del Giudice Tutelare/Atto notarile). L’Impresa si riserva il diritto di chiedere periodicamente l’esibizione di un documento attestante l’esistenza in vita dell’Assicurato (anche in forma di autocertificazione). Denuncia del decesso dell’Assicurato: In caso di decesso dell’Assicurato non in Stato di Non Autosufficienza con copertura accessoria attiva, dovrà essere trasmessa all’Impresa la seguente documentazione: - richiesta di liquidazione (in originale) sottoscritta dai Beneficiari o dal rappresentante legale pro tempore, se uno dei Beneficiari non è una persona fisica, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale pro tempore. La richiesta di liquidazione deve contenere gli estremi per l’accredito del pagamento, formulata preferibilmente presso la rete di vendita dell’Impresa, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie. In copia: - certificato di morte dell'Assicurato , rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice; - qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità di agire. Nei casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale; - qualora uno dei Beneficiari sia minore di età o incapace, decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al |
pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa. L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli. Denuncia di decesso dell’Assicurato non in Stato di Non Autosufficienza con età computabile superiore ai 76 anni Il decesso dell’Assicurato non in Stato di Non Autosufficienza con un’età computabile superiore ai 76 anni, indipendentemente dall’attivazione o meno della copertura accessoria facoltativa, dovrà essere comunicato entro 30 giorni ad Allianz S.p.A. - - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. In alternativa la denuncia di decesso potrà essere fatta presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa. Anche in caso di attivazione della copertura accessoria facoltativa, dopo i 76 anni non viene riconosciuta alcuna prestazione in caso di decesso. Denuncia di decesso dell’Assicurato durante l’erogazione della rendita mensile vitalizia di non autosufficienza Il decesso dell’Assicurato, dovrà essere comunicato, entro 30 giorni ad Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. In alternativa la denuncia di decesso potrà essere fatta presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa. L’Impresa si riserva il diritto di recuperare le eventuali rate di rendita mensile vitalizia LTC corrisposte successivamente al decesso dell’Assicurato. | |
Prescrizione: Ai sensi dell’art. 2952 codice civile i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. Si richiama l’attenzione del contraente sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie). | |
Liquidazione della prestazione: Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto: - entro 30 giorni dalla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza, per quanto riguarda il pagamento della rendita vitalizia LTC; - entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore), in caso di decesso dell’Assicurato; Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui l’Impresa è entrata in possesso della documentazione completa, per quanto riguarda i pagamenti dovuti in caso di decesso dell’Assicurato, dalla data di riconoscimento dello stato di non autosufficienza per quanto riguarda il pagamento della rendita vitalizia LTC. L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato ai Beneficiari salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di beneficiari minori o incapaci. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che l’Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte dell’Impresa: a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave: - il rifiuto, in caso di sinistro, di qualsiasi pagamento; - la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui l’Impresa stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; |
b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave: - la riduzione, in caso di sinistro, delle prestazioni in relazione al maggior rischio accertato; - la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | I mezzi di pagamento del Premio ammessi dall’Impresa sono i seguenti: - assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione; - bonifico bancario intestato all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l’Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.; - bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del premio quella apposta dall’ufficio postale); - carta di debito/credito; - SDD (Sepa Direct debit) con accredito su conto corrente intestato ad Allianz S.p.A. oppure l’addebito ricorrente su carta di credito, obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale. L'obbligatorietà del SDD si applica ai pagamenti successivi al primo e potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita; - reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente. Se il prodotto è venduto dai Consulenti finanziari di AllianzBank: I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti: - bonifico bancario a favore di “Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di Allianz - disposizione di bonifico, nel caso il Contraente fosse titolare di un conto corrente presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.; - i premi successivi al primo versamento potranno essere pagati anche tramite SDD (Sepa Direct debit) su conto corrente indicato indicato nel relativo modulo di Proposta, e con la periodicità prevista (annuale, semestrale, trimestrale e mensile). È previsto il pagamento di premi annui costanti a frazionamento mensile da versarsi in via anticipata all’atto della sottoscrizione della proposta di assicurazione ed alle scadenze pattuite indicate nella proposta di assicurazione e nella polizza. È possibile richiedere di pagare il premio con un frazionamento diverso (trimestrale, semestrale o annuale), senza una addizionale di frazionamento (interesse di frazionamento). |
Rimborso | In caso di revoca della proposta o di recesso del contratto, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di revoca o recesso l’Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto. |
Sconti | Non sono previsti sconti di premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Puoi revocare la proposta di assicurazione fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante raccomandata A.R. inviata ad Allianz S.p.A. Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Le somme versate ti verranno restituite dall’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. |
Recesso | Xxxx recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Entro 30 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di recesso l’Impresa è tenuta a rimborsare il premio corrisposto. |
Risoluzione | Puoi risolvere il contratto interrompendo il pagamento dei premi. Il mancato pagamento del premio o anche di una sola rata di premio, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto qualora non siano state pagate per intero le prime 10 annualità di premio. In tale caso i premi versati restano definitivamente acquisiti all’Impresa. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑ SI □ NO | |
Valori di riscatto e riduzione | Non è previsto l’esercizio del diritto di riscatto. Qualora il pagamento del premio venga interrotto dopo che siano state pagate per intero le prime 10 annualità di premio, la copertura di non autosufficienza resta in vigore per un importo di rendita ridotto (rendita ridotta). La rendita ridotta è pari a: - in caso di interruzione del pagamento dei premi prima della ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento premi moltiplicata per il rapporto tra il numero di rate di premio pagate ed il numero di rate di premio che intercorrono dalla decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili); - in caso di interruzione del pagamento dei premi dopo la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento dei premi. Nel caso sia stata attivata alla decorrenza la copertura accessoria facoltativa, in caso di riduzione della copertura di non autosufficienza, la copertura accessoria facoltativa decade. Entro un anno dalla data di interruzione del pagamento dei premi il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto e le eventuali coperture accessorie. La riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio. Il tasso annuo di riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, con un minimo del tasso di interesse legale in vigore alla data di ripresa del versamento del premio. La riattivazione può avvenire solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta dell’Impresa, che si riserva di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla possibilità di riattivazione. La riattivazione del contratto - effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento delle somme dovute - il valore delle prestazioni che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificata l’interruzione del pagamento dei premi. |
Richiesta di informazioni | Puoi richiedere informazioni sul tuo valore di riduzione all'Agenzia di riferimento oppure a: Allianz S.p.A. Pronto Allianz - Servizio Clienti Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx Numero Verde: 000.00.00.00 Pronto Allianz Online: xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx |
Il prodotto è rivolto a chi vuole tutelarsi in caso di un infortunio o una malattia che non gli consenta più di svolgere in autonomia almeno 4 azioni quotidiane della vita su 6 (ADL – Activities of Daily Living), attraverso una rendita vitalizia necessaria per sostenere, ad esempio, i costi dell'assistenza domiciliare oppure di una struttura specializzata, senza gravare sulla propria famiglia. Il prodotto può essere sottoscritto a partire dai 40 anni di età e fino ai 75, previo superamento di un questionario sanitario o di una visita medica.
A chi è rivolto questo prodotto ?
Quali costi devo sostenere?
Tabella dei costi gravanti sul premio
caricamento | |
18,5% | del premio della copertura per il caso di non autosufficienza |
12,5% | del premio della copertura accessoria facoltativa |
Costo per la visita medica
Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Costi di intermediazione
La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 29,86%.
Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
L’Impresa trattiene - dal rendimento realizzato dalla gestione separata VITARIV - un valore, denominato rendimento trattenuto. Il rendimento trattenuto dall’Impresa, in punti percentuali assoluti, sul rendimento conseguito dalla gestione separata è pari a:
1,20%
rendimento trattenuto
Il rendimento trattenuto viene aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5% conseguito dalla gestione separata, come indicato nella seguente tabella:
rendimento realizzato dalla gestione separata | rendimento trattenuto |
fino a 5,09% | 1,20% |
da 5,10 % a 5,19% | 1,21% |
da 5,20 % a 5,29% | 1,22% |
da 5,30 % a 5,39% | 1,23% |
ecc. | ……. |
Costi di riattivazione
Puoi riattivare il contratto in caso di interruzione del pagamento dei premi previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi calcolati sulla base del tasso annuo di riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del premio e la data di ripresa del versamento del premio. Il tasso annuo di riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, con un minimo del tasso di interesse legale in vigore alla data di ripresa del versamento del premio.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità: • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx; • tramite il sito internet dell’Impresa – xxx.xxxxxxx.xx - accedendo alla sezione Reclami. L’Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, saranno gestiti direttamente dall’Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all’Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni. |
Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. | |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx secondo le modalità indicate su: xxx.xxxxx.xx corredando l’esposto con copia del reclamo già inoltrato all’ Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell’ Impresa . In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla Sezione “PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida”, nonché sul sito dell’ Impresa xxx.xxxxxxx.xx alla Sezione “Reclami”, attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS contengono: -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all’ Impresa e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; -ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione (OBBLIGATORIA) | Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Collegio Arbitrale Il Contraente ha la facoltà di ricorrere ad un Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Impresa contenente rispettivamente il rifiuto del riconoscimento dello stato di non autosufficienza dell’Assicurato o l’accertamento del venir meno dello stato di non autosufficienza del medesimo. Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato all’Impresa mediante lettera raccomandata. Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 medici, dei quali uno nominato dall’Impresa, uno dal Contraente ed il terzo indipendente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al presidente del Tribunale competente in funzione del luogo di residenza del Contraente. Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro un termine di 30 giorni, disponendo i necessari accertamenti sanitari. Ciascuna delle parti sostiene le spese e gli onorari del proprio medico, nonché la metà di quelle del terzo medico. Gli eventuali ulteriori oneri resteranno a carico della parte soccombente. Resta inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà quella dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato. Resta inteso altresì che il ricorso al Collegio Arbitrale non pregiudica la facoltà del Contraente di adire le vie legali. Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un Contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito internet xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx), o - se il Contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Imposta sui premi I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. |
Detraibilità fiscale dei premi Per i premi pagati per la copertura di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa (caso morte e non autosufficienza) è riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un importo massimo di premi pagati nell’anno pari a 1.291,14 euro (con il massimo di 530 euro per i premi pagati per la copertura caso morte che diventano 750 euro nel caso in cui il beneficiario di polizza sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa del presente contratto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001. Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in caso di perdita di autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana dell’Assicurato non sono soggette all’IRPEF. Le somme corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato non sono soggette all’IRPEF e all’imposta sulle successioni. Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA RICORRENZA ANNUA DI CONTRATTO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
Condizioni di assicurazione Data ultimo aggiornamento: 02/01/2023
INDICE
PAGINA DI PRESENTAZIONE
Che cosa è assicurato? Qual’ è la prestazione assicurata?
Art. 1 Prestazioni assicurate pag. 3
Art. 2 Definizione dello Stato di Non Autosufficienza pag. 4
Art. 3 Rivalutazione della prestazione pag. 4
Che cosa NON è assicurato?
Art. 4 Soggetti non assicurabili dalla copertura in caso di non autosufficienza pag. 5
Ci sono limiti di copertura?
Art. 5 Limitazioni ed esclusioni pag. 5
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Art. 6 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato pag. 7
Art. 7 Denuncia dello Stato di Non Autosufficienza pag. 7
Art. 8 Accertamento dello Stato di Non Autosufficienza pag. 8
Art. 9 Conseguenze del riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza pag. 9
Art. 10 Modifica dello Stato di Non Autosufficienza pag. 9
Art. 11 Adempimenti periodici pag. 9
Art. 12 Denuncia di decesso dell’Assicurato pag. 9
Art. 13 Pagamenti dell’Impresa pag. 11
Quando e come devo pagare?
Art. 14 Premi pag. 11
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 15 Durata e limiti di età pag. 12
Art. 16 Conclusione del contratto - Entrata in vigore del contratto pag. 12
Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art. 17 Revoca della Proposta e diritto di Recesso pag. 13
Art. 18 Mancato pagamento del Premio: risoluzione e Riduzione pag. 13
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art. 19 Riscatto pag. 14
Art. 20 Ripresa del pagamento del Premio: Riattivazione pag. 14
Altre informazioni
Art. 21 Cessione, pegno, vincolo e prestiti pag. 14
Art. 22 Beneficiari pag. 14
Art. 23 Prescrizione pag. 15
Art. 24 Non pignorabilità e non sequestrabilità pag. 15
Art. 25 Collegio Arbitrale pag. 15
Art. 26 Foro competente pag. 15
Art. 27 Legge applicabile al contratto pag. 15
GLOSSARIO pag.16
Pagina di presentazione
Gentile Contraente,
in questa pagina troverai una breve illustrazione del prodotto.
Universo Persona Rendita Autosufficienza è l’assicurazione Long Term Care di Allianz che prevede una rendita mensile vitalizia in caso di perdita permanente della capacità di compiere autonomamente almeno 4 delle 6 normali attività quotidiane: muoversi nella stanza, alzarsi, vestirsi, nutrirsi, lavarsi ed espletare le funzioni fisiologiche.
La rendita mensile vitalizia LTC, che si rivaluta ogni anno, in base all’andamento della Gestione separata, viene riconosciuta fintanto che l’Assicurato è in vita e finché permane lo Stato di Non Autosufficienza.
La rendita vitalizia LTC, alla Decorrenza del contratto, potrà essere compresa tra un minimo di 6.000,00 euro e un massimo di 60.000,00 euro annui.
Con Universo Persona Rendita Autosufficienza hai facoltà di attivare, alla data di Decorrenza del contratto, una prestazione accessoria facoltativa che prevede:
• Prima dei 76 anni, in caso di una tua scomparsa prematura mentre sei autosufficiente, il pagamento ai beneficiari designati di un importo pari alla somma dei premi versati;
• Dopo i 76 anni, al verificarsi dello Stato di Non Autosufficienza, il pagamento di un capitale extra pari a 4 mensilità della rendita vitalizia.
Universo Persona Rendita Autosufficienza ti offre inoltre tramite Allianz Worldwide Partners (AWP):
- Servizi di assistenza domiciliare da subito e per un periodo massimo di 120 giorni, in attesa degli accertamenti medico-legali per il riconoscimento della non autosufficienza.
- Servizio qualificato di assistenza sanitaria 24 ore su 24, indipendentemente dal tuo stato di salute, puoi:
• usufruire dell’organizzazione di visite specialistiche e accertamenti diagnostici a tariffe agevolate;
• richiedere un parere aggiuntivo sulla cartella clinica (Second Opinion Medica, estesa anche per i familiari) ottenere consulenza medico sanitaria telefonica.
Ti segnaliamo infine che Universo Persona Rendita Autosufficienza può essere sottoscritto a partire dai 40 anni di età e fino ai 75, previo superamento di un questionario sanitario o di una visita medica gratuita.
Per qualsiasi richiesta contattaci, siamo a tua disposizione.
In questo documento i termini indicati dalla prima lettera maiuscola sono spiegati nella sezione del Glossario per renderli ancora più chiari. Un esempio è la parola assicurato all’interno della frase “Nel caso in cui l’Assicurato non abbia…”
CONTRATTO DI RENDITA VITALIZIA ANTICIPATA, A PREMIO MENSILE COSTANTE, PER IL CASO DI NON AUTOSUFFICIENZA NEGLI ATTI DELLA VITA QUOTIDIANA
Che cosa è assicurato? Qual’ è la prestazione assicurata?
Art. 1 Prestazioni assicurate
Prestazione in caso di perdita di Autosufficienza
In caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento di almeno 4 dei 6 atti elementari della vita quotidiana, secondo la definizione contenuta nell’art. 2 e salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza indicati nell’art.5, l’Impresa si impegna a corrispondere al Beneficiario una prestazione di rendita mensile vitalizia anticipata (rendita mensile vitalizia LTC), rivalutabile in base al rendimento della Gestione Separata VITARIV. La rendita mensile vitalizia LTC viene riconosciuta fintanto che l’Assicurato sia in vita e finché permane lo Stato di Non Autosufficienza.
Prestazione accessoria facoltativa
Esclusivamente alla data di Decorrenza, è prevista la facoltà di attivare una copertura accessoria che prevede:
▪ in caso di decesso dell’Assicurato entro la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato ha 76 anni (computabili), il riconoscimento ai Beneficiari designati di un capitale pari alla somma dei premi pagati (premi della copertura di non autosufficienza e premi della copertura accessoria facoltativa). Tale capitale è riconosciuto a condizione che l’Assicurato non si trovi già in Stato di Non Autosufficienza;
▪ in caso di non autosufficienza dell’Assicurato successivamente alla ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato ha 76 anni (computabili), assieme alla prima rata mensile della rendita, l’erogazione di una prestazione aggiuntiva una tantum il cui importo è pari a quattro volte l’entità della rata mensile iniziale di rendita scelta dal Contraente all’atto della sottoscrizione del Contratto.
Dopo i 76 anni non viene riconosciuta alcuna prestazione in caso di decesso.
La copertura accessoria decade nel caso di interruzione del pagamento dei premi.
La copertura accessoria, inoltre, non può essere in nessun modo disattivata una volta attivata alla Decorrenza del Contratto.
La prestazione di rendita vitalizia di non autosufficienza alla Decorrenza potrà essere compresa tra un minimo di 6.000,00 euro e un massimo di 60.000,00 euro annui. Non è consentita la sottoscrizione di più coperture di non autosufficienza in capo ad uno stesso Assicurato qualora venga superato il limite di 60.000,00 euro annui di rendita vitalizia di non autosufficienza (rendita LTC). Ai fini della determinazione dell’ammontare della rendita vitalizia di non autosufficienza di cui sopra si deve considerare la somma delle rendite di non autosufficienza in capo allo stesso Assicurato con altre coperture di rendita LTC sottoscritte con l’Impresa e in vigore all’atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione relativa al presente contratto.
Qualora l’importo annuo della rendita, relativa al settanta per cento del capitale costitutivo della rendita stessa, risulti inferiore al cinquanta per cento dell’assegno sociale di cui all’art.3 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Assicurato può richiedere la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.
Le basi statistiche utilizzate per la determinazione del Premio annuo costante (sia per la copertura di non autosufficienza sia per la copertura accessoria facoltativa per Assicurati di età superiore a 76 anni computabili) potranno essere riviste dall’Impresa (ai sensi del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008), ad intervalli non inferiori a cinque anni, qualora le analisi effettuate in conformità a dati oggettivamente verificabili, desunti da statistiche nazionali o internazionali o da rilevazioni condotte su portafogli assicurativi, dimostrino un effettivo incremento dei tassi di sinistrosità tale da richiedere modifiche delle basi statistiche stesse.
A seguito di una revisione peggiorativa delle basi statistiche l’Impresa dovrà darne comunicazione preventiva al Contraente che potrà scegliere se aumentare l’importo del Premio o ridurre l’importo della rendita mensile vitalizia di non Autosufficienza (rendita mensile vitalizia LTC) nonché ridurre l’eventuale capitale una tantum di non Autosufficienza se attivata la copertura accessoria facoltativa.
L’Impresa riconosce un Tasso di interesse minimo garantito (sotto forma di tasso tecnico) pari allo 0,50% annuo composto, che viene attribuito, in via anticipata, nel calcolo della prestazione della rendita mensile vitalizia di non autosufficienza (rendita mensile vitalizia LTC).
Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura annua minima contrattualmente garantita (il Tasso di interesse minimo garantito), una volta dichiarate e attribuite annualmente al Contraente, restano definitivamente acquisite dal contratto (Consolidamento annuale dei rendimenti attribuiti al contratto).
Art. 2 Definizione dello Stato di Non Autosufficienza
Si definisce in Stato di Non Autosufficienza l’Assicurato che non sia in grado di compiere, in maniera presumibilmente definitiva, almeno 4 su 6 delle ADL (Activities of Daily Living) sotto definite, neanche con l’aiuto di mezzi meccanici:
▪ muoversi nella stanza: l’Assicurato, nonostante l’utilizzo di stampelle o di una sedia a rotelle, necessita dell’aiuto di un’altra persona per la propria mobilità;
▪ xxxxxsi e mettersi a letto: l’Assicurato non è in grado di recarsi a letto o di lasciare il letto senza l’aiuto di un’altra persona;
▪ vestirsi e svestirsi: l’Assicurato non è in grado di vestirsi o svestirsi senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di abiti idonei;
▪ consumare cibi e bevande: l’Assicurato non è in grado di mangiare e di bere senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di posate e recipienti per bere idonei;
▪ lavarsi, pettinarsi e farsi la barba: l’Assicurato deve essere lavato, pettinato ed eventualmente rasato da un’altra persona, non essendo in grado di eseguire i movimenti del corpo necessari;
▪ espletare autonomamente le funzioni fisiologiche: l’Assicurato necessita dell’aiuto di un’altra persona poiché non è autonomamente in grado di espletare le normali funzioni fisiologiche e tutti gli atti di elementare igiene personale. In caso di una sola incontinenza (o dell’intestino o della vescica) compensabile con l’uso di assorbenti igienici, non sussiste lo Stato di Non Autosufficienza di cui al presente punto.
Sono esclusi i disturbi mentali di origine non organica (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: psicosi, nevrosi, sindromi ansioso-depressive). I disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) sono inclusi solo se impediscono lo svolgimento di almeno 4 delle ADL sopra descritte.
La copertura per la perdita di autosufficienza dell’Assicurato è efficace durante l’intera vita dell’Assicurato, a condizione che siano stati corrisposti regolarmente i premi e salvo i casi di esclusione e i periodi di carenza indicati all’art. 5 delle presenti Condizioni di assicurazione.
L’accertamento dello Stato di Non Autosufficienza spetta all’Impresa e viene effettuato sulla base dell’esame della documentazione prevista dal successivo art. 7.
Art. 3 Rivalutazione della prestazione
È riconosciuta una rivalutazione annua della rendita per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato sulla base del rendimento realizzato dalla Gestione separata denominata VITARIV, secondo le modalità sottoindicate.
A. Mxxxxx xxxua di rivalutazione della rendita per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato
L’Impresa, entro il 31 dicembre di ogni anno, dichiara il rendimento annuo realizzato dalla Gestione separata VITARIV, determinato con i criteri indicati alla lettera j) del Regolamento della Gestione separata.
Il rendimento attribuito al contratto è ottenuto diminuendo il rendimento realizzato dalla Gestione separata VITARIV di un valore, denominato rendimento trattenuto, pari a 1,2 punti percentuali. Il rendimento trattenuto verrà aumentato di 0,01 punti percentuali per ogni decimo di punto percentuale di rendimento superiore al 5%, realizzato dalla Gestione separata VITARIV.
La misura annua di rivalutazione della rendita vitalizia di non autosufficienza (rendita mensile vitalizia LTC) si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,50% (vale a dire dividendo per 1,005) la differenza fra il rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già conteggiato nel calcolo della rendita iniziale di non autosufficienza.
La misura annua di rivalutazione della rendita non può in ogni caso risultare negativa e pertanto la rivalutazione annua della rendita attribuita al contratto resta definitivamente acquisita (Consolidamento annuale).
B. Rivalutazione della rendita per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato prima della data di erogazione della stessa o prima dell’età attesa di non autosufficienza dell’Assicurato
Ad ogni Ricorrenza annuale del contratto, la rivalutazione della rendita vitalizia di non autosufficienza viene effettuata aumentando la rendita maturata alla Ricorrenza annuale precedente di:
▪ un primo importo, ottenuto moltiplicando la rendita iniziale di non autosufficienza per la misura annua di rivalutazione definita al punto A e poi moltiplicando il risultato ottenuto per il rapporto fra il numero di anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto e il numero di annualità, stimate alla Decorrenza del contratto, fino all’età attesa di non autosufficienza dell’Assicurato;
▪ un secondo importo che si ottiene moltiplicando la differenza fra la rendita maturata alla Ricorrenza annuale precedente e la rendita iniziale di non autosufficienza per la misura annua di rivalutazione definita al punto A.
C. Rivalutazione della rendita per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato dalla data di erogazione della stessa o dalla età attesa di non autosufficienza dell’Assicurato
Ad ogni Ricorrenza annuale del contratto, la rivalutazione della rendita vitalizia di non autosufficienza viene effettuata aumentando la rendita, maturata alla Ricorrenza annuale precedente, di un importo pari al prodotto fra la rendita maturata alla Ricorrenza annuale precedente e la misura annua di rivalutazione, come definita al punto A.
L’Impresa si impegna a comunicare annualmente al Contraente la misura annua di rivalutazione della rendita e l’importo raggiunto dalla rendita vitalizia di non autosufficienza.
L’età attesa di non autosufficienza dell’Assicurato è una stima elaborata dall’Impresa e varia a seconda dell’età dell’Assicurato alla Decorrenza del contratto. Per ulteriori dettagli il Contraente potrà rivolgere specifica richiesta all’Agenzia di riferimento oppure a: Allianz S.p.A., Pronto Allianz - Servizio Clienti - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 00000 Xxxxxx - Numero Verde 000.00.00.00 - Pronto Allianz Online: xxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx.
Che cosa NON è assicurato?
Art. 4 Soggetti non assicurabili dalla copertura in caso di non autosufficienza
Non sono assicurabili dalla copertura per la perdita di autosufficienza le persone che, alla data di Decorrenza del contratto, sono già beneficiarie di una rendita di invalidità o di inabilità al lavoro, prestata da qualsiasi soggetto pubblico o privato, né gli invalidi civili con grado di invalidità superiore al 50% (esclusi gli invalidi per menomazione della vista e i sordomuti).
Non sono inoltre assicurabili le persone già in Stato di Non Autosufficienza, quelle affette da alcolismo e tossicodipendenza e quelle che hanno contratto il virus HIV (sieropositive).
Ci sono limiti di copertura?
Art. 5 Limitazioni ed esclusioni
5.1 Esclusioni
È esclusa dalla copertura per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato la perdita di autosufficienza causata:
a) da eventi, malattie o condizioni patologiche pregresse precedenti la data di Decorrenza del contratto sottaciute all’Impresa;
b) da azioni dell’Assicurato e/o del Contraente delittuose o partecipazione ad imprese temerarie;
c) da tentato suicidio, lesioni o malattie intenzionalmente provocate;
d) dalle seguenti malattie psichiatriche: schizofrenia, disturbo dell’umore, disturbo bipolare maniacale, disturbo bipolare ossessivo-maniacale, disturbo bipolare depressivo, disturbo bipolare ciclotimico, depressione maggiore cronica, nevrosi depressiva, nevrosi fobico-ossessiva, nevrosi ossessivo-compulsiva, disturbi di personalità;
e) da dolo del Contraente o dei Beneficiari;
f) da partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
g) da partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, operazioni di pace, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare. Nel caso in cui l’Assicurato non abbia preso parte attiva ad uno o più degli atti suindicati e si dovesse già trovare nel territorio interessato al momento in cui tali eventi sono cominciati, la copertura si intende operante per 14 giorni dal loro inizio; dopodiché, se la minaccia derivante da tali eventi dovesse essere continuativa e persistente, la perdita di autosufficienza è esclusa dalla copertura fintanto che l’Assicurato rimanga nel territorio interessato. L’esistenza di una delle suddette situazioni già al momento dell’arrivo dell’Assicurato in un determinato territorio, e sempreché la minaccia derivante sia continuativa e persistente, comporta invece l’esclusione immediata della copertura;
h) dall'uso, anche come passeggero:
▪ di aeromobili in genere, fatta eccezione per la perdita di autosufficienza dell'Assicurato in qualità di passeggero durante i viaggi aerei di turismo, trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti;
▪ di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri;
▪ di aeromobili di aeroclubs;
▪ di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (come ad esempio: deltaplani, ultraleggeri, parapendio);
i) da uso di allucinogeni, uso non terapeutico di stupefacenti o psicofarmaci ed abuso continuativo di alcolici o di farmaci;
j) da eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche;
k) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove;
l) dalla guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi;
m) da eventi avvenuti in uno qualunque dei paesi per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere il viaggio. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (o sito sostitutivo del Ministero degli esteri). Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione.
Nei predetti casi, ad eccezione di quanto indicato alla lettera e), per il quale non è prevista alcuna prestazione, l’Impresa si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati dal Contraente la somma dei versamenti effettuati.
È escluso dalla copertura accessoria caso morte il decesso causato:
n) da dolo del Contraente o dei Beneficiari; In tale caso non è prevista alcuna prestazione
5.2 Carenza
Qualora l’Assicurato acconsenta a sottoporsi preventivamente a visita medica (compreso test HIV con esito negativo) e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa, non viene applicato il periodo di carenza. L’Assicurato, per ottenere l’eliminazione della carenza, può sottoporsi alla visita medica anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Impresa se l’Assicurato si sottopone alla visita medica prima della sottoscrizione del contratto. Il costo per la visita medica è a carico dell’Assicurato se lo stesso si sottopone a visita medica successivamente alla sottoscrizione del contratto.
Nel caso in cui l’Assicurato decida di non sottoporsi alla visita medica (e sempreché l’Impresa non ritenga indispensabile la sottoposizione dello stesso agli accertamenti sanitari), è previsto un periodo di carenza, solo per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, dalla Decorrenza del contratto:
▪ di 1 anno per malattia;
▪ di 5 anni per disturbi mentali di origine organica (es. Alzheimer) e per sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o altra patologia ad essa collegata.
Durante il periodo di carenza, in caso di stato di Non Autosufficienza, l’Impresa non garantisce la prestazione di rendita ma si limita a restituire un importo pari alla somma dei premi versati per la prestazione in caso di perdita di autosufficienza, mentre gli eventuali premi versati per la prestazione accessoria facoltativa resteranno acquisiti dall’Impresa.
L’Impresa corrisponde integralmente la Rendita di non autosufficienza solo nel caso in cui, durante il periodo di carenza, la perdita di autosufficienza sia conseguenza diretta di infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza la perdita di autosufficienza.
Per Assicurati di età superiore a 65 anni, è obbligatorio sottoporsi alla visita medica e agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall’Impresa e pertanto la copertura assicurativa è immediatamente operante (assenza di carenza).
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa?
Art. 6 Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato
Le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze, relative a circostanze tali che l’Impresa non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, possono comportare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 del Codice Civile, da parte dell’Impresa:
a) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave:
- il rifiuto, in caso di Sinistro, di qualsiasi pagamento;
- la contestazione della validità del contratto entro tre mesi dal giorno in cui l’Impresa stessa ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
b) nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave:
- la riduzione, in caso di Sinistro, delle prestazioni in relazione al maggior rischio accertato;
- la facoltà di recedere dal contratto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
In ogni caso l’inesatta indicazione della data di nascita dell’Assicurato comporta la rettifica delle prestazioni assicurate in base alla data corretta.
Le dichiarazioni, rese dal Contraente e dall'Assicurato o acquisite dall’Impresa, all'atto della sottoscrizione di contratti di assicurazione infortuni e/o malattia stipulati con l’Impresa stessa o con società del gruppo di appartenenza di Allianz S.p.A., non liberano, il Contraente e l'Assicurato, dall'obbligo di fornire dichiarazioni esatte complete e veritiere con riferimento al contratto di assicurazione.
Art. 7 Denuncia dello Stato di Non Autosufficienza
Al verificarsi della presunta perdita permanente di autosufficienza, l’Assicurato o chi per esso dovrà far pervenire all’Impresa tutti i documenti necessari - redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - ad accertare lo Stato di Non Autosufficienza e ad individuare correttamente l’avente diritto. La consegna dei documenti potrà essere effettuata, per comodità degli aventi diritto, presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx.
La documentazione da consegnare, per denunciare lo Stato di Non Autosufficienza, è la seguente:
▪ copia della relazione del medico curante (medico di famiglia e/o ospedaliero) attestante lo Stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato con indicazione sulle cause della perdita di autosufficienza. Tale relazione potrà essere effettuata preferibilmente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie;
▪ copia fronte-retro di un valido documento di identità dell’Assicurato riportante firma visibile;
▪ Piano di Assistenza Domiciliare Integrata (PADI), previsto qualora il contratto non sia in Riduzione, preferibilmente utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Impresa, riportato in calce alle presenti Condizioni di assicurazione e reperibile presso la rete di vendita, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie.
La Data di denuncia dello Stato di Non Autosufficienza coincide con la data di pervenimento della documentazione
completa di cui sopra, necessaria all’Impresa per poter effettuare l’accertamento dello Stato di Non Autosufficienza. A partire da tale data, decorre il periodo di accertamento dello stato di Non Autosufficienza da parte dell’Impresa e l’erogazione dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (c.d. “ADI”), ai sensi del successivo articolo 8.
In aggiunta ai documenti di cui sopra, al fine di ottenere il pagamento della prestazione di rendita, è necessario inviare all’Impresa:
- la richiesta di liquidazione della prestazione di rendita, sottoscritta dall’Assicurato o altra persona avente titolo (Amministratore di sostegno/Tutore/Procuratore). La richiesta di liquidazione, che deve sempre pervenire alla Società in originale, può essere formulata utilizzando preferibilmente l’apposito modulo predisposto dalla Società e reperibile presso la rete di vendita e deve contenere gli estremi per l’accredito del pagamento;
- copia del documento attestante la nomina di Amministratore di sostegno/Tutoxx/Xxxcuratore (decreto del Giudxxx Xxxxxxxx/Xxxo notarile).
Art. 8 Accertamento dello Stato di Non Autosufficienza
L’accertamento dello Stato di Non Autosufficienza spetta all’Impresa.
Resta inteso che, al fine di consentire all’Impresa l’accertamento dello Stato di Non Autosufficienza, l’Assicurato dovrà:
▪ sottoporsi agli eventuali ulteriori accertamenti sanitari e controlli medici (anche a domicilio) disposti dall’Impresa;
▪ fornire all’Impresa ogni possibile informazione necessaria alla valutazione delle condizioni di non autosufficienza o della causa dello Stato di Non Autosufficienza stesso.
Dalla Data di denuncia, di cui al precedente articolo, decorre il periodo di accertamento da parte dell’Impresa, che in ogni caso non può superare i 4 mesi.
L’Impresa, ricevuta la documentazione di cui al precedente articolo, si riserva comunque di richiedere all’Assicurato, o a chi per esso, ulteriore documentazione medica che risultasse necessaria per l’accertamento (compresa copia della cartella clinica completa), con conseguente sospensione del suddetto termine temporale.
Ultimati i controlli medici, l’Impresa comunica per iscritto all’Assicurato o a chi per esso, entro e non oltre il periodo di accertamento sopra definito, il riconoscimento o meno dello Stato di Non Autosufficienza.
Nel caso in cui il periodo di accertamento necessiti di un tempo maggiore di quattro mesi, la rendita dovuta sarà maggiorata degli interessi di mora.
L’Impresa provvederà all’accertamento dello Stato di Non Autosufficienza per non più di 3 denunce, complete della documentazione sopra indicata, avanzate per il medesimo evento.
In caso di controversia sullo Stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato, l’Impresa e il Contraente hanno la facoltà di risolvere la controversia secondo le modalità indicate dall’art. 25 delle presenti Condizioni di assicurazione.
Durante il periodo di accertamento, per un periodo massimo di 120 giorni consecutivi e non frazionabili, l’Impresa garantisce inoltre, tramite Allianz Worldwide Partners (AWP), delle prestazioni di “Assistenza Domiciliare Integrata” (c.d. ADI), erogate mensilmente (per un periodo massimo di 120 giorni consecutivi e non frazionabili) per un importo massimo pari a quattro volte l’entità della rata mensile iniziale di Rendita scelta dal Contraente alla Decorrenza del Contratto ed il cui limite, su base mensile, non può comunque essere superiore all’importo della rata di Rendita mensile suddetta.
Il servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata (c.d. ADI)” prevede:
organizzazione al domicilio dell’Assicurato dei trattamenti medici, infermieristici e riabilitativi per l’erogazione delle prestazioni sanitarie di Assistenza domiciliare concordate;
organizzazione ed erogazione delle prestazioni socio-assistenziali al domicilio dell’Assicurato quali:
preparazione ed assunzione del pasto;
cura e governo della casa;
alzata, cura della persona e messa a letto.
fornitura in comodato d’uso di stampelle, sedia a rotelle, letto ortopedico e/o materasso antidecubito.
Tale servizio viene offerto solo una volta per contratto e l’Assicurato non potrà comunque più usufruire delle prestazioni di “Assistenza Domiciliare Integrata” (c.d. ADI), nel caso fosse presentata una eventuale seconda denuncia di sinistro di Non Autosufficienza sullo stesso contratto e comunque non oltre la Data di riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza.
L’Assistenza Domiciliare Integrata è richiedibile anche in forma di ‘accesso alla rete’ (a pagamento), per i componenti della “Famiglia Protetta” dell’Assicurato (genitori e suoceri, anche se non conviventi).”
Il servizio A.D.I. viene erogato - sempreché il contratto non sia in Riduzione - tramite la Centrale Operativa di AWP P&C esclusivamente sul territorio dello Stato italiano.
AVVERTENZA: Sarà cura dell’Impresa informare tempestivamente il Contraente in caso di modifica dei soggetti, dei termini e delle modalità di erogazione del servizio di “Assistenza Domiciliare Integrata.
Art. 9 Conseguenze del riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza
Con il riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza si generano i seguenti effetti:
▪ il diritto dell’Assicurato a percepire la rendita mensile vitalizia LTC di cui all’articolo 1;
▪ l’estinzione dell’obbligo del Contraente di pagare il Premio annuo della copertura di non autosufficienza e, se attivata, della copertura accessoria facoltativa;
▪ la restituzione degli eventuali premi della copertura di non autosufficienza e, se attivata, della copertura accessoria facoltativa, pagati nel periodo compreso tra la Data di denuncia dello Stato di Non Autosufficienza (ai sensi del precedente art.7) e la Data di riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza;
▪ il pagamento all’Assicurato, delle eventuali rate di rendita maturate nel periodo compreso tra la Data di denuncia dello Stato di Non Autosufficienza e la Data di riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza.
Art.10 Modifica dello Stato di Non Autosufficienza
Qualora venga meno lo Stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato, quest’ultimo è tenuto, unitamente al Contraente, ad informarne l’Impresa mediante comunicazione scritta, da inoltrarsi entro 30 giorni dal momento in cui tale stato è venuto meno. In ogni caso l’Impresa si riserva la facoltà di eseguire periodicamente controlli sanitari sullo stato di salute dell’Assicurato, attraverso medici di propria fiducia, richiedendo a tal proposito la documentazione idonea a valutare la permanenza dello Stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato stesso.
L’accertamento da parte dell’Impresa del venir meno dello Stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato è attestato da comunicazione scritta indirizzata al Contraente entro 30 giorni dall’accertamento stesso e comporta:
▪ la sospensione dell’erogazione della rendita mensile vitalizia LTC di cui all’art. 1;
▪ la Riattivazione del pagamento del Premio della copertura di non autosufficienza e, se attivata, della copertura accessoria facoltativa.
L’Impresa si riserva il diritto di recuperare le eventuali rate di rendita mensile vitalizia LTC corrisposte successivamente al venir meno dello Stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato.
L’eventuale rifiuto da parte dell’Assicurato di sottoporsi ai controlli sanitari periodici atti a valutare la permanenza del proprio Stato di Non Autosufficienza comporterà l’immediata sospensione dell’erogazione della rendita mensile vitalizia LTC nonché la Riattivazione del pagamento del Premio della copertura di non autosufficienza e, se attivata, della copertura accessoria facoltativa. Si precisa che l’Assicurato non potrà comunque più usufruire delle prestazioni di “Assistenza Domiciliare Integrata” (c.d. ADI), di cui al precedente art.8, nel caso fosse presentata una successiva denuncia di sinistro di Non Autosufficienza sul presente contratto.
Art.11 Adempimenti periodici
Nel corso dell’erogazione della rendita mensile vitalizia di non autosufficienza (rendita mensile vitalizia LTC), l’Impresa si riserva il diritto di chiedere periodicamente l’esibizione di un documento attestante l’esistenza in vita dell’Assicurato. In tale caso il suddetto documento dovrà essere indirizzato all’Impresa: Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Qualora l’Impresa abbia iniziato a corrispondere la rendita mensile vitalizia LTC, il rifiuto di esibire la documentazione suddetta comporterà la sospensione nell’erogazione della rendita mensile vitalizia LTC.
Art.12 Denuncia di decesso dell’Assicurato
12.1 Denuncia di decesso dell’Assicurato non in Stato di Non Autosufficienza con copertura accessoria attiva
Il decesso dell’Assicurato non in Stato di Non Autosufficienza (o durante il periodo di valutazione dello Stato di Non Autosufficienza), con copertura accessoria attiva ed Età computabile inferiore ai 76 anni, dovrà essere comunicato all’Impresa unitamente a tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare correttamente gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione - unitamente ai documenti necessari redatti in lingua italiana, oppure differente purché accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana opportunamente giurata o certificata - potrà essere presentata, per comodità degli aventi diritto, presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa, facendo espresso riferimento alla polizza ed unitamente alla richiesta di liquidazione. È altresì consentito l’invio della documentazione a mezzo posta stessa indirizzata a: Allianz
S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. La documentazione da consegnare è la seguente:
▪ Richiesta di liquidazione (in originale) sottoscritta dai Beneficiari o dal rappresentante legale pro tempore, se uno dei Beneficiari non è una persona fisica, unitamente a copia fronte-retro di un valido documento di identità di ciascuno di essi riportante firma visibile, e della documentazione attestante il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale rappresentante legale pro tempore. La richiesta di liquidazione deve contenere gli estremi per l’accredito del pagamento, formulata preferibilmente presso la rete di vendita dell’Impresa, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie.
In copia:
▪ certificato di morte dell'Assicurato, rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
▪ qualora l’Assicurato coincida con il Contraente, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata in Comune, dinanzi al Notaio o presso il Tribunale che specifichi se il Contraente ha lasciato o meno testamento e quali sono gli eredi legittimi, i loro dati anagrafici, il grado di parentela e capacità d’agire. In caso di esistenza di testamento, deve esserne consegnata copia del relativo verbale di pubblicazione e la suddetta dichiarazione sostitutiva deve riportarne gli estremi identificativi precisando altresì che detto testamento è l’ultimo da ritenersi valido e non è stato impugnato ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, i loro dati anagrafici e capacità di agire.
Nei casi in cui sussista la necessità di svolgere approfondimenti circa la legittimazione dell’avente diritto e/o la corretta erogazione del dovuto, l’Impresa potrà richiedere, al posto della dichiarazione sostitutiva, la copia dell’atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale;
▪ qualora uno dei Beneficiari sia minore di età o incapace, decreto del Giudice Tutelare contenente l'autorizzazione in capo al rappresentante legale dei minori o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero dell’Impresa da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa.
L’Impresa, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. cartelle cliniche, verbale 118, ecc.), in caso di particolari e circostanziate esigenze istruttorie e per una corretta erogazione della prestazione assicurativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: decesso dell’assicurato avvenuto al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, discordanza tra i dati anagrafici del Beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.).
Resta inteso che, l’Impresa si riserva la facoltà di richiedere agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, in qualsiasi momento, gli originali, al fine di verificare che le copie siano conformi agli stessi. Gli originali dovranno, in ogni caso, essere consegnati all’Impresa per esigenze legate ad un contenzioso o a seguito di richiesta delle Autorità Competenti. L’Impresa provvederà a proprie spese alla restituzione degli originali agli aventi diritto o ai loro rappresentanti legali, una volta cessata l’esigenza di trattenerli.
12.2 Denuncia di decesso dell’Assicurato non in Stato di Non Autosufficienza con Età computabile superiore ai 76 anni
Il decesso dell’Assicurato non in Stato di Non Autosufficienza con un’Età computabile superiore ai 76 anni, indipendentemente dall’attivazione o meno della copertura accessoria facoltativa, dovrà essere comunicato entro 30 giorni ad Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. In alternativa la denuncia di decesso potrà essere fatta presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa.
12.3 Denuncia di decesso dell’Assicurato durante l’erogazione della rendita mensile vitalizia di non autosufficienza
Il decesso dell’Assicurato dovrà essere comunicato, entro 30 giorni ad Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. In alternativa la denuncia di decesso potrà essere fatta presso l’Agenzia che ha in gestione il contratto o comunque presso una qualsiasi Agenzia dell’Impresa.
L’Impresa si riserva il diritto di recuperare le eventuali rate di rendita mensile vitalizia LTC corrisposte successivamente al decesso dell’Assicurato.
Art.13 Pagamenti dell’Impresa
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, l’Impresa provvede alla liquidazione dell’importo dovuto:
▪ entro 30 giorni dalla Data di riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza, per quanto riguarda il pagamento della rendita vitalizia LTC;
▪ entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione su indicata presso la propria sede (ovvero dalla data di ricevimento presso la rete di vendita, se anteriore), in caso di decesso dell’Assicurato;
L’Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato o cointestato ai Beneficiari salvo il caso di pagamenti effettuati ai legali rappresentanti di Beneficiari minori o incapaci.
Decorso il termine dei 30 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui l’Impresa è entrata in possesso della documentazione completa, per quanto riguarda i pagamenti dovuti in caso di decesso dell’Assicurato, dalla Data di riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza per quanto riguarda il pagamento della rendita vitalizia LTC.
Quando e come devo pagare?
Art.14 Premi
Le prestazioni assicurate di cui all’art.1 sono previste previo pagamento all’Impresa, da parte del Contraente, di premi annui costanti a frazionamento mensile da versarsi in via anticipata all’atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione ed alle scadenze pattuite indicate nella Proposta di assicurazione e nella polizza.
I premi sono dovuti finché non sia stato riconosciuto, da parte dell’Impresa, lo Stato di Non Autosufficienza e fino a che l’Assicurato sia in vita. L’Impresa provvederà alla restituzione degli eventuali premi pagati nel periodo compreso tra la data di pervenimento della documentazione contrattualmente prevista per il riconoscimento di non autosufficienza (ai sensi dell’art.7 delle presenti Condizioni di assicurazione) e la data di effettivo riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza.
Il Premio è determinato in relazione alle garanzie prestate, all’ammontare della rendita vitalizia di non autosufficienza scelta alla Decorrenza del Contratto, all’Età computabile dell’Assicurato, al suo stato di salute, alle attività professionali svolte e alle sue abitudini di vita.
L'ammontare minimo su base annua del Premio è quello corrispondente alla rendita annua minima di 6.000,00 euro. L'ammontare massimo su base annua del Premio è quello corrispondente alla rendita annua massima di 60.000,00 euro.
Il Contraente alla Decorrenza o ad ogni ricorrenza annua di contratto può richiedere di pagare il Premio con un frazionamento diverso (trimestrale, semestrale o annuale). In tal caso il Premio corrispettivo sarà pari al Premio mensile moltiplicato per il numero di mesi relativi al frazionamento scelto. Non è prevista una addizionale di frazionamento (interesse di frazionamento).
Nel caso in cui, successivamente al riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza, l’Assicurato ritorni ad essere autosufficiente a seguito del miglioramento del suo stato di salute, l’Impresa provvede all’interruzione del pagamento della rendita mensile e comunica al Contraente l’obbligo a riattivare il versamento dei premi. L’importo del primo Premio pagato a seguito della Riattivazione sarà riproporzionato alla frazione d’anno che intercorre fra la data di comunicazione da parte dell’Impresa, del venir meno dello Stato di Non Autosufficienza, e la Ricorrenza annuale di contratto ad essa successiva.
Si richiama l'attenzione sul fatto che il mancato versamento dei premi relativi alle prime dieci annualità comporta la risoluzione del contratto e la perdita dei premi pagati che restano acquisiti all’Impresa.
I mezzi di pagamento ammessi dall’Impresa sono i seguenti:
▪ assegni bancari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione.;
▪ bonifico bancario intestato all'Agente (persona fisica o giuridica) in qualità di Agente dell'impresa di assicurazione, fermo restando che per specifiche esigenze procedurali l’Impresa si riserva di richiedere che il bonifico venga intestato ad Allianz S.p.A.;
▪ bollettino postale (in tal caso verrà considerata come data di pagamento del Premio quella apposta dall’ufficio postale);
▪ carta di debito/credito;
▪ SDD (Sepa Direct debit) con accredito su conto corrente intestato ad Allianz S.p.A., obbligatorio in caso di frazionamento mensile o trimestrale. L'obbligatorietà del SDD potrà essere estesa a frazionamenti diversi dal mensile o trimestrale subordinatamente a specifiche disposizioni impartite agli intermediari preposti alla vendita;
▪ reinvestimento del capitale proveniente da un contratto Vita preesistente.
Se il prodotto è venduto dai Consulenti finanziari di AllianzBank:
I mezzi di pagamento ammessi sono i seguenti:
- bonifico bancario a favore di “Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di Allianz S.p.A.”, sul conto corrente indicato nel relativo modulo di Proposta;
- disposizione di bonifico, nel caso il Contraente fosse titolare di un conto corrente presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
- i premi successivi al primo versamento potranno essere pagati anche tramite SDD (Sepa Direct debit) su conto corrente indicato nel relativo modulo di Proposta, e con la periodicità prevista (annuale, semestrale, trimestrale e mensile).
Le spese relative ai mezzi di pagamento prescelti gravano direttamente sul Contraente.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art.15 Durata e limiti di età
Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell’Assicurato.
Il contratto può essere stipulato sulla vita di soggetti assicurati maggiorenni che, alla Decorrenza dello stesso, abbiano un’Età computabile minima di 40 anni e massima di 75 anni.
Non è consentito all’ Assicurato superare il limite di 60.000,00€ annui di Rendita di non autosufficienza.
Ai fini della determinazione del limite di 60.000,00 annui di Rendita di non autosufficienza si deve considerare la somma delle rendite di non autosufficienza in capo allo stesso Assicurato con altre coperture di rendita LTC sottoscritte con Allianz e in vigore all’atto della sottoscrizione della Proposta di assicurazione relativa al presente contratto.
Art.16 Conclusione del contratto - Entrata in vigore del contratto
Il Contraente prende atto che l’Impresa è libera di accettare o meno la Proposta di assicurazione, secondo le modalità di seguito specificate.
In caso di accettazione della Proposta, il contratto si intenderà concluso e produrrà i suoi effetti dalle ore 24:00 del giorno indicato nella Proposta quale data di Decorrenza a condizione che sia stato corrisposto il Premio o dalla data di pagamento di quest’ultimo qualora successivo alla data di Decorrenza indicata in Proposta, fatti salvi gli eventuali periodi di carenza della copertura assicurativa previsti dall’art.5.2 delle Condizioni di Assicurazione.
L’Impresa darà prontamente avviso al Contraente dell’avvenuta conclusione del contratto, inviando apposita comunicazione e rilasciando altresì copia della polizza.
Il contratto sarà costituito dalla Proposta di assicurazione, dai documenti in essa richiamati, dalla comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, nonché dalla polizza.
In caso di mancata accettazione della Proposta di assicurazione, l’Impresa ne darà comunque comunicazione al Contraente e provvederà entro 30 giorni alla restituzione delle somme versate.
Se il prodotto è venduto dai Consulenti finanziari di AllianzBank:
La stipulazione del contratto avviene esclusivamente mediante la sottoscrizione dell’apposito modulo di Proposta da parte del Contraente, nonché dell’Assicurato se persona diversa.
Il contratto si intende concluso - sempreché l’Impresa accetti la Proposta sottoscritta dal Contraente nonché dall’Assicurato se persona diversa - dalle ore 24 della:
■ data di incasso del Premio (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato all’Impresa); oppure
■ data di ricevimento da parte dell’Impresa della Proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale), qualora questa sia posteriore alla data di incasso del Premio.
A conferma della conclusione del contratto, l’Impresa invierà al Contraente la polizza.
Dalle ore 24 della data di Decorrenza indicata in polizza decorrono le coperture assicurative previste dal contratto. Qualora l’Impresa non accetti la Proposta sottoscritta dal Contraente, essa restituirà il Premio pagato entro 30 giorni dalla data di incasso del Premio mediante bonifico.
Come posso revocare la Proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Art.17 Revoca della Proposta e diritto di Recesso
La Proposta di assicurazione potrà essere revocata dal Contraente (ai sensi dell’art. 176 D. Lgs. 209/2005) fino al ricevimento della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, mediante comunicazione scritta all’Impresa contenente gli elementi identificativi della Proposta e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx. Le somme versate dal Contraente verranno restituite dall’Impresa entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.
Entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta conclusione del contratto, il Contraente potrà recedere dal contratto medesimo (ai sensi dell’art. 177 D. Lgs. 209/2005), mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, contenente gli elementi identificativi del contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso.
Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con Decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, l’Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente il Premio da questi corrisposto.
Art.18 Mancato pagamento del Premio: risoluzione e Riduzione
Il mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuo, trascorsi 30 giorni dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato, determina la risoluzione del contratto qualora non siano state pagate per intero le prime 10 annualità di Premio, salvo quanto previsto dall’art. 20. In questo caso i premi già versati restano definitivamente acquisiti dall’Impresa.
Qualora il pagamento del Premio venga interrotto successivamente, ovvero una volta che siano state pagate per intero le prime 10 annualità di Premio, la copertura di non autosufficienza resta in vigore per un importo di rendita ridotto (rendita ridotta). La rendita ridotta è pari a:
▪ in caso di interruzione del pagamento dei premi prima della ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento premi moltiplicata per il rapporto tra il numero di rate di Premio pagate ed il numero di rate di Premio che intercorrono dalla Decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili);
▪ in caso di interruzione del pagamento dei premi dopo la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato compie 90 anni (computabili), al 90% della rendita maturata alla ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di interruzione del pagamento dei premi.
Nel caso sia stata attivata alla Decorrenza la copertura accessoria facoltativa, in caso di Riduzione della copertura di non autosufficienza, la copertura accessoria facoltativa decade.
Ad ogni Ricorrenza annuale del contratto, la rivalutazione della rendita ridotta vitalizia di non autosufficienza viene effettuata aumentando la rendita ridotta, maturata alla Ricorrenza annuale precedente, di un importo pari al prodotto fra la rendita ridotta maturata alla Ricorrenza annuale precedente e la misura annua di rivalutazione come definita al precedente art.3 punto A.
A giustificazione del mancato pagamento del Premio annuo o anche di una sola rata di Premio annuo, il Contraente non può, in nessun caso, opporre all’Impresa che la stessa non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Esempio di calcolo della rendita ridotta:
Età computabile dell’Assicurato alla Decorrenza del contratto: 50 anni
Dopo aver pagato 14 annualità di Premio, il Contraente interrompe il pagamento dei premi.
rendita mensile maturata alla ricorrenza annua della Decorrenza del contratto, precedente ala data di interruzione del pagamento premi: 2.500,00 euro.
N° totale rate da pagare dalla Decorrenza del contratto fino alla ricorrenza annua in cui l’Assicurato compie 90 anni: (90 anni - età alla Decorrenza) = (90 – 50) = 40 premi annui totali
Calcolo della rendita ridotta:
(90% di 2.500,00) moltiplicato per (n° rate pagate diviso n° totale rate da pagare) = (90% x 2.500,00) x (14/40) = 787,5 euro è la rendita vitalizia mensile ridotta.
Sono previsti riscatti e riduzioni?
Art.19 Riscatto
Il contratto non prevede l’esercizio del diritto di riscatto.
Art.20 Ripresa del pagamento del Premio: Riattivazione
Entro un anno dalla data del mancato pagamento dei premi il Contraente ha comunque facoltà di riattivare il contratto e le eventuali coperture accessorie. La Riattivazione del contratto è possibile previa corresponsione di tutti i premi arretrati aumentati degli interessi, calcolati sulla base del tasso annuo di Riattivazione, per il periodo di tempo intercorso tra le rispettive date di scadenza del pagamento del Premio e la data di ripresa del versamento del Premio. Il tasso annuo di Riattivazione è pari alla misura annua di rivalutazione attribuita al contratto, ai sensi dell'articolo 3 - punto A, con un minimo del Tasso di interesse legale in vigore alla data di ripresa del versamento del Premio.
La Riattivazione può avvenire solo dietro espressa richiesta scritta del Contraente ed accettazione scritta dell’Impresa, che si riserva di richiedere nuovi accertamenti sanitari e decidere in merito alla possibilità di Riattivazione.
La Riattivazione del contratto - effettuata nei termini e secondo le modalità di cui sopra, ripristina - con effetto dalle ore 24 del giorno del versamento delle somme dovute - il valore delle prestazioni che si sarebbe ottenuto qualora non si fosse verificato il mancato pagamento dei premi.
Qualora nel Periodo di interruzione del pagamento del Premio, si verifichi la non autosufficienza dell’Assicurato o il decesso dell’Assicurato (con copertura accessoria attivata), il Contraente o i suoi eredi non possono corrispondere i premi arretrati per riattivare il contratto e nulla è dovuto da parte dell’Impresa. È fatto salvo quanto previsto all’art.18 per il caso in cui la copertura di non autosufficienza resti in vigore per un importo di rendita ridotto (rendita ridotta).
Altre informazioni
Art.21 Cessione, pegno, vincolo e prestiti
Il Contraente può cedere a terzi il contratto. Tale atto diventa efficace solo nel momento in cui l’Impresa ne faccia annotazione su apposita appendice di variazione, che diviene parte integrante del contratto. In considerazione della tipologia e delle finalità del contratto non è ammessa la concessione di prestiti né la costituzione di pegno o di vincolo sulle prestazioni garantite dallo stesso.
Art.22 Beneficiari
Prestazione per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato (compresa eventuale prestazione accessoria facoltativa) Il Beneficiario per il caso di non autosufficienza è l’Assicurato.
Prestazione accessoria facoltativa (in caso di decesso)
Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione, come previsto dall’art. 1921 del codice civile.
La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto all’Impresa. Revoche e modifiche sono efficaci, tuttavia, anche se contenute nel testamento del Contraente, purché la relativa clausola faccia espresso riferimento alle polizze vita o sia specificamente attributiva delle somme con tali polizze assicurate.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata dal Contraente o dai suoi eredi nei seguenti casi (art. 1921 del codice civile):
▪ dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto all’Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
▪ dopo la morte del Contraente;
▪ dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto all’Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Ai sensi dell’art. 1920 del codice civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell’Impresa. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
Art.23 Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, ai sensi dell’art. 2952 codice civile, si prescrivono in 10 anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.
Qualora gli aventi diritto non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione accessoria facoltativa, l’importo viene devoluto dall’Impresa al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
Art.24 Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 del Codice Civile le somme dovute dall’Impresa, in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita, non sono pignorabili né sequestrabili. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (art. 1923, comma 2 del Codice Civile).
Art.25 Collegio Arbitrale
Il Contraente ha la facoltà di ricorrere ad un Collegio Arbitrale entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Impresa contenente rispettivamente il rifiuto del riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza dell’Assicurato o l’accertamento del venir meno dello Stato di Non Autosufficienza del medesimo.
Il ricorso al Collegio Arbitrale deve essere comunicato all’Impresa mediante lettera raccomandata.
Il Collegio Arbitrale sarà composto da 3 medici, dei quali uno nominato dall’Impresa, uno dal Contraente ed il terzo indipendente scelto di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, la scelta del terzo arbitro sarà demandata al presidente del Tribunale competente in funzione del luogo di residenza del Contraente.
Il Collegio Arbitrale decide a maggioranza, entro un termine di 30 giorni, disponendo i necessari accertamenti sanitari. Ciascuna delle parti sostiene le spese e gli onorari del proprio medico, nonché la metà di quelle del terzo medico. Gli eventuali ulteriori oneri resteranno a carico della parte soccombente.
Resta inteso che la città sede di svolgimento dell’arbitrato sarà quella dell’Istituto di medicina legale più vicina all’Assicurato.
Resta inteso altresì che il ricorso al Collegio Arbitrale non pregiudica la facoltà del Contraente di adire le vie legali.
Art.26 Foro competente
Per le controversie relative al contratto, è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal contratto.
Art.27 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
GLOSSARIO
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto e può coincidere o no con il Contraente. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario caso di decesso
Persona fisica o giuridica designata dal Contraente che riceve la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.
Beneficiario della Rendita per il caso di non autosufficienza
Soggetto, che coincide sempre con l’Assicurato, al quale spetta la prestazione di Rendita per il caso di non autosufficienza.
Caricamenti
Parte del Premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell’Impresa.
Condizioni di assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito al contratto secondo la periodicità stabilita dal contratto stesso (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal Contraente e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all’Impresa. Può coincidere o meno con l’Assicurato (se è persona fisica).
Costi (o spese)
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati, sulle rivalutazioni delle prestazioni o sul capitale da liquidare.
Data di denuncia dello Stato di Non Autosufficienza
Data in cui l’Impresa riceve la documentazione completa relativa all’evento che ha comportato lo Stato di Non Autosufficienza, e dalla quale decorre il periodo di accertamento dello Stato di Non Autosufficienza da parte dell’Impresa
Data di riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza
Data in cui l’Impresa comunica per iscritto all'Assicurato o a chi per esso, entro e non oltre il periodo di accertamento previsto dal contratto, il riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza.
Decorrenza
Momento in cui il contratto produce i suoi effetti e le garanzie diventano efficaci, previo pagamento del Premio.
Documento di polizza (o Polizza)
Documento cartaceo attestante l’esistenza del contratto di assicurazione.
Durata contrattuale
Periodo durante il quale il contratto è efficace. Per il presente contratto, che è a vita intera, la Durata contrattuale coincide con la vita dell’Assicurato.
Età computabile
Età determinata trascurando le frazioni d’anno fino a sei mesi ed arrotondando per eccesso ad un anno intero le frazioni d’anno superiori a sei mesi.
Età in anni interi
Età in anni interi determinata arrotondando per difetto le frazioni d'anno.
Gestione separata (o speciale) VITARIV
Portafoglio di attivi gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall’Impresa, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze dell’ISVAP.
PADI
Piano di Assistenza Domiciliare Individuale (P.A.D.I.), personalizzato in base allo stato di salute dell’Assicurato, alle indicazioni fornite dal medico curante ed alle esigenze della famiglia in termini di organizzazione assistenziale.
Premio
Importo che il Contraente si impegna a corrispondere secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione a fronte delle prestazioni assicurate.
Periodo di interruzione del pagamento del Premio
Periodo che decorre dal 31° giorno successivo al mancato pagamento del Premio fino a che il Contraente non provveda all’eventuale ripresa del pagamento del Premio.
Proposta
Xxxxxx sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta all’Impresa la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Recesso (o ripensamento)
Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.
Rendita di non autosufficienza (rendita LTC)
In caso di perdita dell’autosufficienza dell'Assicurato nel compimento degli atti elementari della vita quotidiana, importo mensile che l’Impresa si impegna a pagare dal momento del riconoscimento dello Stato di Non Autosufficienza finché l'Assicurato è non autosufficiente ed in vita.
Revoca
Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del contratto.
Riattivazione
Facoltà del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene mediante il versamento dei premi non pagati secondo le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione.
Ricorrenza annuale del contratto
Giorno e mese di ogni anno corrispondenti alla data di Decorrenza delle coperture assicurative
Riduzione
Diminuzione della prestazione assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi, determinata secondo le modalità indicate nelle Condizioni di assicurazione.
Sinistro
Il verificarsi dell'evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio la perdita dell’autosufficienza dell'Assicurato.
Tasso di interesse legale
Tasso determinato dal Ministro del Tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui il tasso si riferisce. Qualora entro il 15 dicembre non sia stata fissata una nuova misura del tasso, questo rimane invariato per l’anno successivo.
Tasso di interesse (o di rendimento) minimo garantito
Rendimento minimo finanziario (sotto forma di tasso tecnico), annuo e composto, che l’Impresa riconosce alle prestazioni assicurate secondo le modalità previste dalle Condizioni di assicurazione.
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Pagina bianca
RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE
di attestazione dello Stato di Non Autosufficienza permanente dell’Assicurato
Si prega di redigere la presente relazione fornendo tutte le notizie utili ad illustrare la causa della perdita di autosufficienza permanente dell’Assicurato e di rispondere esattamente ad ogni domanda senza lasciare risposte in bianco. Qualora in possesso dei referti medici citati in seguito, si prega di allegarli.
Assicurato: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cognome e Nome Codice Fiscale Età (anni)
/ /
Data di nascita Professione Stato civile
1.
NO ☐ Lei è medico abituale dell’assicurato?
SI ☐ da quale epoca?
2.
NO ☐ Oltre a lei o precedentemente a lei, l’assicurato è stato curato da altri medici?
SI ☐ Quali? (indicare in quale epoca, per quali malattie e possibilmente anche il loro attuale domicilio)
3. a) Quale è stata l’anamnesi patologica remota? (indicare eventuali patologie pregresse e le relative date di insorgenza)
b) Quale è stato l’evento che ha portato alla perdita di autosufficienza?
c) Quando si è verificato? (indicare con precisione la data di insorgenza)
d) Xxxxx è stata la sintomatologia all’inizio della malattia e quale il suo decorso?
4. NO ☐ Sono state eseguite indagini diagnostiche?
SI ☐ Indicare epoca, luogo, nominativo della struttura medica e trascrivere i referti più significativi
5. NO ☐ Vi sono stati ricoveri?
SI ☐ Dettagliare anno, luogo delle degenze e relativa diagnosi
6. NO ☐ Si sono resi necessari interventi chirurgici o trattamenti terapeutici?
SI ☐ Specificare il tipo di intervento e le cure effettuate
7. a) Quali diagnosi sono state fatte?
b) Quali patologie sono state riscontrate?
Verifica delle ADL (per ogni “Activity of Daily Living” che l’assicurato non è più in grado di compiere autonomamente, barrare una sola delle tre caselle proposte)
1.
Muoversi nella stanza: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato, nonostante l’utilizzo di stampelle o di una sedia a rotelle, necessiti dell’aiuto di un’altra persona per la propria mobilità
☐ si sposta all’interno della stanza senza assistenza (eventualmente con l’utilizzo di stampelle o di una sedia a rotelle)
☐ è in grado di compiere spostamenti all’interno della stanza se aiutato da un’altra persona
☐ non è in grado di compiere spostamenti all’interno della stanza (ad esempio, perché allettato)
2.
Xxxxxsi e mettersi a letto: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato non sia in grado di recarsi a letto o di lasciare il letto senza l’aiuto di un’altra persona
☐ si reca a letto e lascia il letto senza assistenza (eventualmente con l’utilizzo di stampelle, deambulatore o appositi ausili tecnici)
☐ si reca a letto e lascia il letto se aiutato da un’altra persona
☐ allettato, non esce dal letto
3.
Vestirsi e svestirsi: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato non sia in grado di vestirsi o svestirsi senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di abiti idonei
☐ prende i vestiti e si veste e/o si sveste completamente senza bisogno di assistenza
☐ prende i vestiti e si veste e/o si sveste completamente senza bisogno di assistenza, eccetto che per allacciare o slacciare le scarpe
☐ ha bisogno di assistenza nel prendere i vestiti o nel vestirsi e/o svestirsi oppure rimane parzialmente/totalmente svestito
4.
Consumare cibi e bevande: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato non sia in grado di mangiare e di bere senza l’aiuto di un’altra persona, nonostante l’uso di posate e recipienti per bere idonei
☐ consuma cibi e bevande senza assistenza (anche con l’utilizzo di posate e recipienti per bere idonei)
☐ necessita di assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane o sbucciare la frutta
☐ richiede assistenza per portare il cibo in bocca o viene nutrito parzialmente o completamente per via parenterale
5.
Lavarsi, pettinarsi e farsi la barba: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato debba essere lavato, pettinato ed eventualmente rasato da un’altra persona, non essendo in grado di eseguire i movimenti del corpo necessari
☐ è in grado di compiere autonomamente gli atti di igiene personale, si xxxxxxx e si fa la barba da solo
☐ ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es. dorso oppure solo pettinarsi o farsi la barba)
☐ ha bisogno di assistenza nella pulizia per più di una parte del corpo (compreso xxxxxxxxsi e farsi la barba)
6.
Espletare autonomamente le funzioni fisiologiche: sussiste un bisogno di assistenza qualora l’Assicurato non sia autonomamente in grado di espletare le normali funzioni fisiologiche e tutti gli atti di elementare igiene personale. In caso di una sola incontinenza (o dell’intestino o della vescica) compensabile con l’uso di assorbenti igienici, non sussiste lo stato di non autosufficienza di cui al presente punto
☐ controlla completamente feci e urine
☐ presenta perdita occasionale eventualmente compensata con assorbenti igienici
☐ necessita di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, è incontinente
Dichiarazioni
Io sottoscritto
Cognome e Nome
Indirizzo di residenza (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) N. civico CAP Comune Provincia
telefono Indirizzo e-mail
attesto di aver fornito tutte le informazioni in mio possesso sulla causa che determinò lo stato di non autosufficienza permanente dell’assicurato, nonché sulle sue condizioni sanitarie pregresse e di non aver omesso o alterato alcuna circostanza
Firma del medico curante ►
Luogo e data
Piano di Assistenza Domiciliare Integrata (PADI)
Assicurato: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cognome e Nome Codice Fiscale Età (anni)
/ /
Data di nascita Professione Stato civile
Tipologia interventi | PRESTAZIONI | FREQUENZA SETTIMANALE | ||
INTERVENTI SPECIALISTICI | □ INTERNISTI / GERIATRA | |||
□ FISIATRA | ||||
□ PALLIATORE | ||||
□ PSICOLOGO | ||||
□ ALTRO (specificare) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||
INTERVENTI RIABILITATIVI | □ NO □ SI, SECONDO IL PIANO RIABILITATIVO INDIVIDUALE (PRI) ELABORATO DAL FISIATRA E ALLEGATO A QUESTA SEGNALAZIONE | |||
INTERVENTI INFERMIERISTICI | □ MEDICAZIONI: | □ SEMPLICI | □ COMPLESSE | |
□ PREVENZIONE COMPLICANZE ALLETTAMENTO | ||||
□ GESTIONE CATETERE VESCICALE | ||||
□ GESTIONE STOMIE | ||||
□ GESTIONE NUTRIZIONALE: | □ ENTERALE | □ PARENTALE | ||
□ GESTIONE CATETERE VENOSO CENTRALE | ||||
□ GESTIONE TERAPIA PER CURE PALLIATIVE | ||||
□ GESTIONE VENTILAZIONE MECCANICA | ||||
□ EDUCAZIONE DEL FAMILIARE / CAREGIVER ALLE ATTIVITA' DI CURA (compreso, ove possibile, gestione stomie, nutrizione enterale, …..) | ||||
□ ALTRO (specificare) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||||
INTERVENTI ASSISTENZIALI | □ CURE IGIENICHE | |||
□ BAGNO ASSISTITO | ||||
□ ADDESTRAMENTO DEL FAMILIARE / CAREGIVER ALL'IGIENE DEL PAZIENTE | ||||
□ ALTRO (specificare) ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………. |
PRESIDI NECESSARI | □ SEDIA A ROTELLE | |
□ DEAMBULATORE | ||
□ MATERASSINO ANTI DECUBITO | ||
□ ALTRO (specificare) ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. |
Dati del medico
Cognome e Nome
Indirizzo di residenza (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) N. civico CAP Comune Provincia
telefono Indirizzo e-mail
Firma del medico curante ►
Luogo e data
PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE BIANCA
RELAZIONE DEL MEDICO CURANTE
sulla causa che determinò il decesso dell’assicurato e sulle sue condizioni sanitarie pregresse
Si prega di redigere la presente relazione fornendo tutte le notizie utili ad illustrare l’inizio e il decorso di malattie gravi o comunque significative eventualmente sofferte dall’assicurato, anche se le stesse non sono da porsi in relazione con la causa del decesso e di rispondere esattamente ad ogni domanda senza lasciare risposte in bianco. Qualora in possesso dei referti medici citati in seguito, si prega di allegarli.
Assicurato: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Cognome e Nome Codice Fiscale Età (anni)
/ / / /
Data di nascita Luogo in cui si è verificato il decesso Data del decesso Ora del decesso
Professione Stato civile
Evento che ha causato il decesso dell’assicurato
Diagnosi iniziale: Successione morbosa: Accidente terminale:
1.
NO ☐ Lei è stato medico abituale dell’assicurato?
SI ☐ Da quale epoca?
2.
NO ☐ Oltre a lei o precedentemente a lei, l’assicurato è stato curato da altri medici?
SI ☐ Quali? (indicare in quale epoca, per quali malattie e possibilmente anche l’attuale domicilio)
3. a) Quale è stata l’anamnesi patologica remota? (indicare la data di insorgenza delle malattie)
b) Nel caso vi siano stati ricoveri, precisare anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi
c) Quale è stata l’anamnesi patologica prossima? (indicare con precisione la data di insorgenza delle malattie e loro sintomatologia)
4. NO ☐ Sono state eseguite indagini diagnostiche?
SI ☐ Indicare epoca, luogo, nominativo della struttura medica e trascrivere i referti più significativi
5. NO ☐ Vi sono stati ricoveri?
SI ☐ Indicare anno, luogo delle eventuali degenze e relativa diagnosi
6. NO ☐ Si sono resi necessari interventi chirurgici o trattamenti terapeutici?
SI ☐ Specificare il tipo di intervento e le cure effettuate
7. Da quando ha cominciato a curare l’assicurato per la malattia che è stata poi la causa del decesso?
8. NO ☐ L’assicurato è mai stato ricoverato per l’evento che ha poi causato il suo decesso?
SI ☐ Indicare dove e in quale epoca
9. NO ☐ L’assicurato conosceva la natura della malattia per la quale poi è deceduto?
SI ☐ Da quando?
10. NO ☐ E’ stata effettuata autopsia?
SI ☐ Allegare referto
11. Nell’ipotesi che la causa di morte non sia ascrivibile a malattia, indicare quali lesioni hanno provocato l’esito e allegare la relativa documentazione
12. NO ☐ L’assicurato ha mai fatto uso di alcolici?
SI ☐ In quale misura e da quando?
13. NO ☐ L’assicurato ha mai fumato?
SI ☐ In quale misura e da quando?
14. NO ☐ Per una migliore illustrazione del caso clinico può aggiungere ulteriori notizie e informazioni?
SI ☐ Indicare quali
Dichiarazioni
Io sottoscritto
Cognome e Nome
Indirizzo di residenza (da utilizzarsi anche come indirizzo di corrispondenza) N. civico CAP Comune Provincia
telefono Indirizzo e-mail
attesto di aver fornito tutte le informazioni in mio possesso sulla causa che determinò il decesso dell’assicurato, sulle sue condizioni sanitarie pregresse, nonché sulle sue abitudini di vita e di non aver omesso o alterato alcuna circostanza
Firma del medico curante ►
Luogo e data
Universo Persona Rendita Autosufficienza
Tariffa 39CE05
Anteriormente alla sottoscrizione della presente proposta è obbligatoria la consegna al Contraente del Set informativo composto dal DIP Vita, dal DIP aggiuntivo Vita, dalle Condizioni di assicurazione comprensive di glossario e dalla Proposta.
MODULO
DI PROPOSTA
Universo Persona Rendita Autosufficienza
CONTRAENTE (Persona Fisica, Persona Giuridica o Ente) | |||
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE | CODICE FISCALE (sempre richiesto) PARTITA IVA | ||
/ / M F | |||
DATA DI NASCITA SESSO 1 COMUNE DI NASCITA | PROV. STATO DI NASCITA | ||
INDIRIZZO DI RESIDENZA / DELLA SEDE LEGALE 2 N. | CAP | COMUNE DI RESIDENZA/SEDE LEGALE | PROV. |
| / / | ||
TIPO DOCUMENTO 3 N. DOCUMENTO | RILASCIATO DA | IN DATA |
ASSICURATO (se diverso dal Contraente) | ||||||
COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | |||||
/ / M F | ||||||
DATA DI NASCITA SESSO 1 | COMUNE DI NASCITA | PROV. | STATO DI NASCITA | |||
INDIRIZZO DI RESIDENZA | N. | CAP | COMUNE DI RESIDENZA | PROV. | STATO |
SOGGETTO MUNITO DEI POTERI DI FIRMA (in caso di Contraente Persona Giuridica o Ente, o in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno)4 | ||
Persona fisica n. 1 | Persona fisica n. 2 (in caso di firme congiunte) | |
COGNOME E NOME | CODICE FISCALE |
COGNOME E NOME CODICE FISCALE |
TIPO DOCUMENTO 3 | N. DOCUMENTO |
TIPO DOCUMENTO 3 N. DOCUMENTO |
| / / | / / |
RILASCIATO DA | IN DATA | RILASCIATO DA IN DATA |
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (se diverso da residenza)
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA
N.
CAP
COMUNE DI CORRISPONDENZA
PROV.
STATO □ ITALIA □ ESTERO (specificare)
ALTRI RECAPITI (per le comunicazioni da parte della Società)
NUMERO DI TELEFONO
INDIRIZZO E-MAIL
BENEFICIARI IN CASO DI DECESSO (da compilare solo se attivata la prestazione accessoria facoltativa)
In caso di decesso dell’Assicurato riportare i dati dei Beneficiari designati nominativamente di seguito. 1° Beneficiario % Il Contraente (solo se diverso dall’Assicurato)
2° Beneficiario5 % / /
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE DATA DI NASCITA
M F
SESSO 1 COMUNE DI NASCITA PARTITA XXX XXXXXXXXX E-MAIL
INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE N. CAP COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE PROV. NAZIONE
Codice tipologia societaria (Legenda – tabella C) Descrizione attività societaria
Se tipologia societaria “Non profit/struttura analoga” (cod. 10), indicare “Classe dei beneficiari”
□ È una persona politicamente esposta 6 (PEP) □ NON è una persona politicamente esposta
(per Beneficiario persona giuridica, indicare che è una persona politicamente esposta se almeno un titolare effettivo7 è PEP)
Se è PEP indicare:
■ Se Beneficiario persona giuridica, Nome e Cognome del titolare effettivo PEP:
■ Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche: (Legenda - tabella A)
■ Codice tipologia PEP: (Legenda - tabella B)
(se c’è più di un titolare effettivo PEP, indicare le informazioni suddette per ciascun titolare effettivo PEP, utilizzando l’apposito modulo)
3° Beneficiario5 % / /
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE DATA DI NASCITA
M F
SESSO 1 COMUNE DI NASCITA PARTITA XXX XXXXXXXXX E-MAIL
INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE N. CAP COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE PROV. NAZIONE
Codice tipologia societaria (Legenda – tabella C) Descrizione attività societaria
Se tipologia societaria “Non profit/struttura analoga” (cod. 10), indicare “Classe dei beneficiari”
□ È una persona politicamente esposta 6 (PEP) □ NON è una persona politicamente esposta
(per Beneficiario persona giuridica, indicare che è una persona politicamente esposta se almeno un titolare effettivo7 è PEP)
Se è PEP indicare:
■ Se Beneficiario persona giuridica, Nome e Cognome del titolare effettivo PEP:
■ Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche: (Legenda - tabella A)
■ Codice tipologia PEP: (Legenda - tabella B)
(se c’è più di un titolare effettivo PEP, indicare le informazioni suddette per ciascun titolare effettivo PEP, utilizzando l’apposito modulo)
4° Beneficiario5 % / /
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE DATA DI NASCITA
M F
SESSO 1 COMUNE DI NASCITA PARTITA XXX XXXXXXXXX E-MAIL
INDIRIZZO DI RESIDENZA / SEDE LEGALE N. CAP COMUNE DI RESIDENZA / SEDE LEGALE PROV. NAZIONE
Codice tipologia societaria (Legenda – tabella C) Descrizione attività societaria
Se tipologia societaria “Non profit/struttura analoga” (cod. 10), indicare “Classe dei beneficiari”
□ È una persona politicamente esposta 6 (PEP) □ NON è una persona politicamente esposta
(per Beneficiario persona giuridica, indicare che è una persona politicamente esposta se almeno un titolare effettivo7 è PEP)
Se è PEP indicare:
■ Se Beneficiario persona giuridica, Nome e Cognome del titolare effettivo PEP:
■ Codice relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche: (Legenda - tabella A)
■ Codice tipologia PEP: (Legenda - tabella B)
(se c’è più di un titolare effettivo PEP, indicare le informazioni suddette per ciascun titolare effettivo PEP, utilizzando l’apposito modulo)
Avvertenza: in caso di mancata compilazione dei campi di cui sopra (designazione nominativa dei beneficiari), la Società potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiori difficoltà nell’identificazione e nella ricerca dei beneficiari.
In aggiunta o in alternativa scegliere tra i beneficiari generici richiamati in legenda8 e riportare la lettera corrispondente nello spazio sotto riportato.
Beneficiario generico %
LETTERA
Riportare l’indicazione della percentuale per ciascuna designazione beneficiaria fino al raggiungimento del 100%.
Avvertenza: la modifica o revoca dei beneficiari deve essere comunicata alla Società.
REFERENTE TERZO (facoltativo)
Il Contraente ha manifestato esigenze specifiche di riservatezza e ha nominato il seguente referente terzo, diverso dal beneficiario, a cui la Società può far
riferimento in caso di decesso dell’Assicurato:
/ /
COGNOME E NOME / RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE/PARTITA IVA DATA DI NASCITA
M F
SESSO 1 COMUNE DI NASCITA INDIRIZZO E-MAIL
INDIRIZZO DI RESIDENZA
N.
CAP
COMUNE DI RESIDENZA
PROV.
Il Contraente □ consente □ esclude l’invio di comunicazioni ai beneficiari designati nominativamente prima dell’evento.
COMUNICAZIONI AI BENEFICIARI (se designati nominativamente)
ASSICURAZIONE | ||
Universo Persona Rendita Autosufficienza Prestazione accessoria facoltativa: ❏ | Attiva | Durata del Contratto: A VITA INTERA ❏ Non attiva |
| | | | | | | A | | | | | | | | | | | | A | | A | | A | | A | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PREMIO
PREMIO DA CORRISPONDERSI CON FRAZIONAMENTO
❏ ANNUALE
❏ SEMESTRALE
❏ TRIMESTRALE
❏ MENSILE
PREMIO DI RATA VERSATO pari a Euro PREMIO ANNUALE VERSATO pari a Euro
il caricamento applicato è pari al 18,50% del premio della garanzia per il caso di non autosufficienza dell’Assicurato e al 12,50% del premio della garanzia accessoria facoltativa se attivata.
L'ammontare minimo su base annua del Premio è quello corrispondente alla rendita annua minima di 6.000,00 euro. L'ammontare massimo su base annua del Premio è quello corrispondente alla rendita annua massima di 60.000,00 euro.
Il Beneficiario delle prestazioni di non autosufficienza dell’Assicurato è l’Assicurato stesso.
Coordinate bancarie che verranno utilizzate dalla Società per il pagamento della Rendita:
❏ le stesse riportate nella sezione mezzi di pagamento (disposizione di bonifico)
❏ quelle indicate di seguito
INTESTATARIO CONTO CORRENTE
PREFISSO CIN ABI
CAB
BANCA
N. CONTO CORRENTE
IBAN
BENEFICIARIO DELLA PRESTAZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA
MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO
Il pagamento del primo premio viene effettuato tramite:
❏ Bonifico bancario a favore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di Allianz S.p.A., sul c/c IBAN XX00 X 00000 00000 000000000000, indicando nella causale del bonifico il numero della presente proposta. In assenza del numero di proposta, la polizza non potrà essere emessa. La proposta stessa verrà trasmessa ad Allianz S.p.A., Ufficio Vita - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, il giorno in cui Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. avrà ricevuto notizia certa dell’avvenuto bonifico;
❏ Disposizione di bonifico (in caso di Contraente titolare di conto corrente Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.): il Contraente autorizza Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. ad addebitare l’importo del premio sopra indicato sul proprio conto corrente aperto presso Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. per l’effettuazione del bonifico a favore di Allianz Bank Financial Advisors S.p.A. - Intermediario di Allianz S.p.A.
| | | | | | | A | | | | | A | | | | | | A | | A | | A | | A | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PREFISSO CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE
IBAN
INTESTATARIO C/C
❏ Autorizzo
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
I premi successivi al primo versamento potranno essere pagati anche tramite:
- S.D.D. (Sepa Direct Debit) secondo quanto indicato nel Mandato per addebito diretto sotto riportato, una volta trascorsi i tempi tecnici necessari per l’avvio dell’operatività e con la periodicità prevista: annuale, semestrale, trimestrale e mensile.
DATI BANCARI DEL CONTRAENTE (per SDD)
❏ gli stessi sopra riportati per la Disposizione di bonifico ❏ quelli indicati di seguito
BANCA _
_ _ _ __ _
__ __
INTESTATARIO C/C
| | | | | | | A | | | | | | | | | | | | A | | A | | A | | A | | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
PREFISSO CIN ABI CAB N. CONTO CORRENTE
IBAN
Non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle suddette.
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
per autorizzazione Mandato per addebito diretto SDD
LUOGO E DATA
Il riferimento di Mandato coincide con il numero della presente proposta.
Creditore: Allianz S.p.A., Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx
Codice identificativo del creditore: IT 730020000005032630963 Tipo di pagamento: ricorrente
La sottoscrizione del presente Mandato comporta l’autorizzazione a Allianz S.p.A. a richiedere alla Banca del debitore l’addebito del suo conto e l’autorizzazione alla Banca del debitore di procedere a tale addebito conformemente alle disposizioni impartite da Allianz S.p.A. Il debitore ha diritto di ottenere il rimborso dalla propria Banca secondo gli accordi ed alle condizioni che regolano il rapporto con quest’ultima. In tal caso, il rimborso deve essere richiesto nel termine di 8 settimane a decorrere dalla data di addebito in conto (*).
(*) I diritti del sottoscrittore del presente Mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SDD
RIEPILOGO DEI BISOGNI E DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE
Avere notizie e informazioni sulle richieste e sulle esigenze del cliente è condizione indispensabile perché l’Impresa e i suoi distributori possano individuare il prodotto che meglio soddisfa le sue necessità.
Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione al presente report, confermando i dati da Lei già forniti nel corso del flusso assuntivo e completandolo con le eventuali ulteriori informazioni richieste.
Il Personale qualificato dell’Impresa di assicurazione è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
È’ importante che le informazioni e i dati di seguito riepilogati siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le Sue richieste ed esigenze assicurative.
In assenza di informazioni complete, non saremmo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le Sue necessità di natura assicurativa ed i prodotti che possiamo proporle.
Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C.
Bisogno Assicurativo principale
Il Contraente manifesta l’esigenza di voler garantire a se stesso o ad altri soggetti (quali parenti o altre persone care) una tutela economica in forma di rendita mensile vitalizia rivalutabile in caso di perdita di autosufficienza dell’Assicurato nel compimento di una serie di attività elementari della vita quotidiana, quali: muoversi nella stanza, alzarsi, vestirsi, nutrirsi, lavarsi ed espletare le funzioni fisiologiche.
La prestazione si attiva al verificarsi della perdita di autosufficienza per 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana descritte sopra.
Bisogno Assicurativo ulteriore (nel caso il Contraente abbia attivato la prestazione accessoria facoltativa) Il Contraente manifesta l’esigenza di una tutela economica in forma di indennizzo ulteriore che prevede:
- in caso di decesso dell’Assicurato entro la ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato ha 76 anni (computabili), il riconoscimento ai Beneficiari di un capitale;
- in caso di non autosufficienza dell’Assicurato successivamente alla ricorrenza annua di contratto in cui l’Assicurato ha 76 anni (computabili), assieme alla prima rata mensile della rendita, l’erogazione di una prestazione aggiuntiva una tantum.
Le rammentiamo che la proposta che Le sarà formulata si baserà sulle informazioni da Lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.
LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma) FIRMA DELL’INTERMEDIARIO
a) le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
b) prima della sottoscrizione della proposta, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l''esattezza delle dichiarazioni relative allo stato di salute dell’Assicurato ed alle sue abitudini di vita riportate nella presente proposta all’interno del Questionario “sanitario, professionale e sportivo”
c) l''Assicurato può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l''effettivo stato di salute.
AVVERTENZE
QUESTIONARIO SANITARIO, PROFESSIONALE E SPORTIVO (per assicurazioni vita senza visita medica) | ||
Intende sottoporsi ad accertamenti sanitari allo scopo di eliminare il periodo di carenza | ||
di cui alle condizioni per le assicurazioni? | SI’ | NO |
Statura in cm Peso in Kg | ||
1. Negli ultimi 5 anni ha mai fumato più di 15 sigarette al giorno? | SI’ | NO |
In caso affermativo, indicare quante sigarette attualmente fuma o, se attualmente non fuma, da quanto tempo ha smesso | ||
…. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
2. Attualmente soffre di qualche tipo di invalidità o necessita di assistenza nello svolgimento delle attività | ||
quotidiane o gode di pensioni di invalidità / inabilità o di assegno di accompagnamento o ha in corso o | SI’ | NO |
intende avviare pratiche per il loro riconoscimento? | ||
In caso affermativo, si prega di fornire i dettagli relativi alla sua condizione……………………………………………………………….......... | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
3. Negli ultimi 10 anni le è mai stata diagnosticata o è stato in trattamento per qualche patologia o malattia | ||
(ad esempio: malattie neurologiche, malattie osteoarticolari, paralisi, distrofia muscolare fibrosi cistica | SI’ | NO |
o altre malattie)? | ||
In caso affermativo, precisare quali e quando …………………………………………………………………………………………………….......... | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
4. Escludendo quanto già dichiarato nella domanda precedente, è mai stato ricoverato o prevede un | ||
prossimo ricovero (anche in day hospital) in ospedali, case di cura o simili per interventi chirurgici, | ||
semplici accertamenti o per altre procedure mediche anche effettuate a livello ambulatoriale? | SI’ | NO |
(ad esclusione degli interventi avvenuti da più di un mese con completa guarigione di: appendicectomia, | ||
adenotonsillectomia, erniectomia, emorreoidectomia, meniscectomia, safenectomia, varici, chirurgia | ||
estetica, deviazione del setto nasale, parto)? | ||
In caso affermativo, precisare il motivo del ricovero e quando è avvenuto ……………………………………………………………….......... | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
5. Escluse le condizioni precedentemente dichiarate, nell’ultimo anno si è sottoposto ad esami specialistici | ||
che abbiano avuto esiti anomali o è in attesa di ricevere gli esiti di esami a cui si è sottoposto o ha | SI’ | NO |
intenzione di sottoporsi ad esami specialistici (esclusi check-up o esami di screening regolari)? | ||
In caso affermativo, precisare quali e quando …………………………………………………………………………………………………….......... | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
6. Escluse le condizioni precedentemente dichiarate, negli ultimi 6 mesi ha sofferto o soffre di qualche | ||
disturbo persistente e ancora privo di diagnosi? (ad esempio: vertigini, stato confusionale, debolezza | SI’ | NO |
o affaticamento cronico, disturbi della memoria o dell’equilibrio, dolori al petto, stipsi ostinata, sangue | ||
nelle feci, tosse o mal di testa persistenti, svenimenti, noduli, tumefazioni, rigonfiamenti o altri disturbi | ||
persistenti) | ||
In caso affermativo, si prega di fornire precisazioni in merito al disturbo sofferto………………………………………………………….......... | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
7. Escluso quanto già dichiarato nelle precedenti domande, fa uso o ha mai fatto uso negli ultimi 2 anni | ||
di farmaci in via continuativa per più di due settimane o le è stato prescritto di farne uso? | SI’ | NO |
In caso affermativo, precisare quali farmaci e in relazione a che disturbo/patologia sono assunti ………………………………….......... | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. | ||
8. Fa o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti o è mai stato o è in trattamento per abuso di alcool o | ||
di sostanze stupefacenti o ha una storia di abuso di alcool o le è mai stato raccomandato da un medico | SI’ | NO |
di ridurre il consumo di alcoolici? | ||
N.B. RISPONDERE SEMPRE E COMUNQUE ALLE DOMANDE 9 E 10 (anche in caso di effettuazione di visita medica) | ||
9. Esercita qualche professione considerata a rischio? (vedi elenco delle attività professionali considerate a rischio di seguito indicate) In caso affermativo, precisare quali professioni…………………………………………………………………………………………………….......... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10. Pratica o intende praticare qualche attività sportiva considerata a rischio? (vedi elenco delle attività sportive considerate a rischio di seguito indicate) | SI’ SI’ | NO NO |
In caso affermativo, precisare quali sport ……………………………………………………………………………………………………................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Le attività professionali considerate a rischio sono le seguenti: Acrobata, Aereonautica militare - personale anche con mansioni operative (per i soli rischi a terra), Aereonautica militare - personale con sole mansioni amministrative o d'ufficio (per i soli rischi a terra), Agente di custodia/guardia carceraria/secondino, Alpinismo - istruttore/allenatore, Artificiere, Artista circense, Attività subacquee - istruttore/allenatore, Attore esposto a rischi speciali come incendi/presenza di belve/colluttazioni/acrobazie e simili, Autotrasportatore/autista di autocarro/autotreno/motocarro con trasporto di esplosivi/merci pericolose, Bob - istruttore/allenatore, Buttafuori, Carabiniere (non sommozzatore), Cava - addetto/operaio anche con uso di esplosivi, Cava - titolare/imprenditore/dirigente/amministratore con lavoro manuale anche con uso di esplosivi, Chimico che tratta anche sostanze radioattive o esplosive, Collaudatore di veicoli/motoveicoli, Comparsa esposta a rischi speciali come incendi/presenza di belve/colluttazioni/acrobazie e simili, Controfigura, Corazziere, Deltaplano - istruttore, Dirigente/amministratore d'industria con lavoro manuale che tratta sostanze esplosive/radioattive, Doganiere/agente doganale, Driver (corse al trotto), Esercito - personale anche con mansioni operative, Esercito - personale con sole mansioni amministrative o d'ufficio, Fantino, Fisico che tratta anche sostanze radioattive o esplosive, Forze armate (sommozzatore/reparti speciali), Guardia del corpo, Guardia di finanza (non sommozzatore), Guardia di finanza (sommozzatore/reparti speciali), Guardia giurata/notturna/metronotte, Guida alpina, Guida sportiva - istruttore, Hydrospeed - istruttore/allenatore, Imprenditore/titolare d'industria con lavoro manuale che tratta sostanze esplosive/radioattive, Lavori subacquei (addetto)/sub professionista/palombaro, Magazziniere che tratta anche esplosivi o merci pericolose, Marina militare - personale anche con mansioni operative (non sommozzatore), Marina militare - personale con sole mansioni amministrative o d'ufficio, Miniera - addetto/operaio anche con uso di esplosivi, Miniera -titolare/imprenditore/dirigente/amministratore con lavoro manuale anche con uso di esplosivi, Operaio che tratta sostanze asfissianti/corrosive/infettanti/tossiche, Operaio che tratta sostanze esplosive/radioattive, Paracadutismo - istruttore/allenatore, Parapendio - istruttore/allenatore, Perito in energia nucleare che tratta anche sostanze esplosive/radioattive, Polizia di Stato -personale anche con mansioni operative, Polizia di Stato - personale con sole mansioni amministrative o d'ufficio, Polizia locale/municipale - agente motociclista, Polizia locale/municipale - agente non motociclista, Rafting - istruttore/allenatore, Regista/aiuto regista esposto a rischi speciali come incendi/presenza di belve/colluttazioni/acrobazie e simili, Roccia - istruttore/allenatore, Salto dal trampolino con gli sci - istruttore/allenatore, Sci/snowboard acrobatico - maestro/istruttore/allenatore, Sci/snowboard alpinismo - maestro/istruttore/allenatore, Slittino - istruttore/allenatore, Sopravvivenza (corsi) - istruttore, Speleologia - istruttore, Speleologo, Sportivo professionista, Sportivo semiprofessionista, Stunt- man/cascatore, Tecnico cinematografico/teatrale/televisivo esposto a rischi speciali come incendi/presenza di belve/colluttazioni/acrobazie e simili, Tecnico d'industria che tratta sostanze asfissianti/corrosive/infettanti/tossiche, Tecnico d'industria che tratta sostanze esplosive/radioattive, Vigile del fuoco sommozzatore. Si precisa che le attività professionali non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa principale, fatto salvo per quanto indicato nelle condizioni di assicurazione. Le attività sportive considerate a rischio sono le seguenti: Alpinismo con scalate di grado superiore al terzo della scala UIAA, Arrampicata libera (free climbing), Arti marziali nelle sue varie forme, Atletica pesante, Bungee jumping, Canoa fluviale, Football americano, Guidoslitta (bob), Hockey, Hydrospeed, Immersioni con autorespiratore, Kayak, Kitesurf, Lotta nelle sue varie forme, Paracadutismo, Pilota o passeggero di veicoli/natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e relative prove, Pugilato, Qualsiasi sport esercitato professionalmente, Rafting, Rugby, Salto dal trampolino con sci o idrosci, Sci/Snowboard acrobatico, Sci/Snowboard alpinismo, Sci/Snowboard estremo, Skeleton, Sollevamento pesi, Speedriding, Speleologia, Sport aerei in genere, Torrentismo, Tuffi da scogliere (cliff diving), Vela con traversate oceaniche. Si precisa che le attività sportive di tipo ricreativo non espressamente elencate sono da considerarsi incluse nella garanzia assicurativa principale, fatto salvo per quanto indicato nelle condizioni di assicurazione. |
Centri medici convenzionati con Allianz Worldwide Partners (AWP) |
L’Assicurato intende avvalersi del check-up gratuito presso i centri medici convenzionati SI’ NO In caso di risposta affermativa riportare di seguito Numero di telefono cellulare__________________________ fascia oraria in cui essere contattato, da ore __________ a ore __________ L’Assicurato intende avvalersi del check-up gratuito con effettuazione del Test HIV SI’ NO |
DICHIARAZIONI
Il Contraente:
- dichiara che è stato consegnato a sue mani il Set informativo del prodotto Universo Persona Rendita Autosufficienza edizione gennaio 2023 composto dal Documento informativo precontrattuale (DIP Vita), dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo Vita), dalle Condizioni di assicurazione comprensive del glossario e dalla Proposta, e dichiara di aver avuto un tempo sufficiente, prima della sottoscrizione, per prendere visione e comprendere i contenuti dei documenti che compongono il Set informativo;
− dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e sulle tecniche di comunicazione a distanza, che si impegna a fornire a ciascun beneficiario designato nominativamente e all’eventuale referente terzo;
− dichiara di essere informato che non è consentita la sottoscrizione, con Allianz S.p.A., di un numero di contratti della tipologia LTC, aventi il medesimo assicurato, tale che sia superato un valore complessivo della Rendita iniziale annua di 60.000,00 euro;
− dichiara ad ogni effetto di legge che le informazioni e risposte da lui fornite e indicate nel presente Xxxxxx di proposta - anche se materialmente scritte da altri – sono veritiere ed esatte e che non ha taciuta, omessa o alterata alcuna circostanza, assumendosene ogni responsabilità e riconosce che le stesse sono elementi fondamentali e necessari alla valutazione del rischio da parte della Società (art. 1892 e art. 1893 Codice Civile); si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società qualsiasi variazione che dovesse intervenire con riferimento a tutte le informazioni fornite con la presente proposta;
− dichiara, laddove sia previsto il rapporto di visita medica:
-che corrispondono al vero le informazioni contenute nel rapporto di visita medica;
-di aver personalmente sottoscritto il rapporto di visita medica.
− dichiara che eventuali somme da lui anticipate alla Società prima della conclusione del contratto sono incassate a mero titolo di deposito, senza alcun impegno contrattuale per la Società stessa;
− dichiara che il presente Xxxxxx di proposta non contiene cancellature e dichiara inoltre di non aver ricevuto altri documenti ad integrazione dello stesso;
− dichiara che il rapporto continuativo e le operazioni riconducibili ai rapporti continuativi instaurati con la Società sono effettuate per suo conto, quale intestatario di tali rapporti. Il Contraente, nel caso in cui il rapporto sia instaurato per conto di terzi, si impegna a fornire alla Società tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo del rapporto. Nel caso di contraente società fiduciaria, la stessa indica in modo riservato alla Società le informazioni complete sul fiduciante a cui ricondurre il rapporto continuativo;
− dichiara che lo stato di PEP (Persona Esposta Politicamente) del beneficiario corrisponde a quanto indicato nella sezione “Beneficiari in caso di decesso” della presente proposta;
− dichiara di essere stato informato che tutte le informazioni fornite sono state rilasciate sotto la propria responsabilità e che, in difetto di tali informazioni, la Società non potrà instaurare alcun rapporto continuativo ovvero, per i rapporti già in essere, provvederà ad estinguerli restituendo al Cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato nella sezione “Mezzi di pagamento del premio”;
− dichiara di prendere atto che Allianz S.p.A. ha stipulato una polizza con AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l’Italia che prevede l’erogazione di una serie di prestazioni di assistenza, a favore dell'Assicurato del presente contratto; di aver ricevuto le condizioni di assicurazione delle Prestazioni di assistenza Allianz Global Assistance riportate in calce al Set informativo e di avere altresì preso atto delle limitazioni ed esclusioni relative alle garanzie prestate da AWP P&C S.A. , Rappresentanza generale per l’Italia che eroga le sue prestazioni tramite la Centrale Operativa di AWP P&C - Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX;
− dichiara di essere stato informato dall’Intermediario che il prodotto sottoscritto con la presente proposta è adeguato rispetto alle esigenze assicurative manifestate.
L’Assicurato:
- esprime il proprio consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art.1919 del Codice Civile;
- dichiara di prosciogliere dal segreto professionale e da ogni obbligo legale di riservatezza i medici che lo hanno o lo avranno curato o visitato, nonché gli enti ed ogni altro soggetto ai quali il beneficiario caso morte si rivolgesse, anche dopo il verificarsi dell’evento, per acquisire informazioni e documentazione, riconoscendo che tali informazioni e documentazione sono essenziali ai fini della valutazione del rischio e dell’esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto assicurativo, di cui la presente dichiarazione costituisce parte essenziale ed integrante;
- dichiara di essere informato che non è consentita la sottoscrizione, con Allianz S.p.A., di un numero di contratti della tipologia LTC, aventi il medesimo assicurato, tale che sia superato un valore complessivo della Rendita iniziale annua di 60.000,00 euro.
LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma) FIRMA ASSICURATO (se diverso da Contraente)
Il Contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’articolo 5 “Limitazioni ed esclusioni” delle Condizioni di assicurazione.
LUOGO E DATA FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma) FIRMA DELL’ASSICURATO (se diverso dal Contraente)
LUOGO E DATA
I soggetti interessati al trattamento dei propri dati personali da parte dell’Impresa, preso atto dell’Informativa sulla privacy e sulle tecniche di
comunicazione a distanza, consegnata a loro mani in occasione della sottoscrizione della presente proposta, consapevoli che i dati personali oggetto di trattamento richiesti dalla Società prima della conclusione del contratto, come pure quelli che potranno essere richiesti in corso di contratto, sono essenziali ai fini della conclusione, gestione ed esecuzione del contratto stesso, acconsentono al trattamento dei propri dati per le finalità, con le modalità e da parte dei soggetti indicati nell’informativa suddetta.
PRIVACY
FIRMA DEL CONTRAENTE (o del Soggetto munito dei poteri di firma)
LUOGO E DATA
Il sottoscritto Contraente attesta di aver ricevuto da cod. n° iscrizione RUI data iscrizione RUI copia del documento “Informativa sul distributore” conforme all’allegato 3 del Regolamento IVASS n° 40/2018, copia del documento “Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP“ conforme all’allegato 4 del Regolamento IVASS n° 40/2018, e copia del documento “Elenco delle regole di comportamento del distributore” conforme allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 2018 (nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza).
ATTESTAZIONE DI CONSEGNA
Ai sensi della normativa antiriciclaggio e relativi regolamenti attuativi vigenti, l'identificazione e la rilevazione dei dati dei firmatari del presente modulo sono state effettuate da________________________________________________ cod._________________
SPAZIO RISERVATO AL SOGGETTO INCARICATO DELL’ADEGUATA VERIFICA
Note alla compilazione della presente proposta
1 Sesso: M MASCHIO F FEMMINA
2 Requisiti anagrafici: La Società è autorizzata a vendere contratti di assicurazione sulla vita soltanto a potenziali contraenti che abbiano la propria residenza in Italia.
La sussistenza del requisito della residenza in Italia al momento della conclusione del contratto è elemento essenziale del contratto, costituendone elemento di validità. Pertanto, qualora il Contraente non abbia i suddetti requisiti al momento della conclusione del contratto, quest’ultimo dovrà considerarsi nullo, invalido e privo di efficacia ab initio.
Qualora il Contraente fornisca una falsa dichiarazione in merito alla residenza, sarà ritenuto responsabile non solo per aver reso una certificazione non veritiera ma anche per gli eventuali danni cagionati alla Società con tale condotta (a mero titolo esemplificativo eventuali sanzioni da parte dell’autorità di vigilanza).
Nei casi di cui ai precedenti commi, la Società procederà alla liquidazione del contratto (secondo le modalità previste per il riscatto totale). In ogni caso la Società si riserva di trattenere l’eventuale somma ad essa dovuta a titolo di danno.
È fatto salvo il diritto della Società di agire per il recupero del maggior danno sofferto.
3 Tipo documento: 1 CARTA D’IDENTITÀ 2 PATENTE DI GUIDA 3 PASSAPORTO
4 Nel caso in cui Il Contraente sia una Persona Giuridica o Ente o in presenza di procuratore/tutore/amministratore di sostegno del Contraente Persona Fisica, compilare la sezione con i dati del Soggetto munito dei poteri di firma. In tal caso allegare la documentazione comprovante il potere di sottoscrivere la presente proposta in nome e per conto del Contraente.
5 Nei seguenti casi occorre compilare per il beneficiario designato nominativamente anche l’apposito modulo di Adeguata Verifica di Soggetto Persona Fisica oppure di soggetto Persona Giuridica: Beneficio accettato irrevocabile, Nazione residenza o sede legale estera, soggetto PEP, Tipologia societaria = Fiduciaria o Trust (cod. 07, 12), casistiche particolari che comportano un aumento del rischio.
LEGENDA
Conclusione del contratto
Con la sottoscrizione del presente documento il Contraente sottopone alla Società una proposta di assicurazione.
Il contratto si intende concluso - sempreché la Società accetti la proposta sottoscritta dal Contraente nonché dall’Assicurato se persona diversa - dalle ore24 della:
- data di incasso del premio (momento in cui tale somma è disponibile sul conto corrente intestato alla Società) ; oppure
- data di ricevimento da parte della Società della proposta in originale (corredata della documentazione necessaria e superati i controlli antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché le verifiche richieste dalla vigente normativa fiscale, anche internazionale), qualora questa sia posteriore alla data di incasso del premio.
A conferma della conclusione del contratto, la Società invierà al Contraente la polizza.
Dalle ore 24 della data di decorrenza indicata in polizza decorrono le coperture assicurative previste dal contratto. Qualora la Società non accetti la proposta sottoscritta dal Contraente, essa restituirà il premio pagato entro 30 giorni dalla data di incasso del premio mediante bonifico.
Revoca della proposta
Il Contraente può revocare la proposta di assicurazione fino al momento della conclusione del contratto, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata A/R a Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, contenente gli elementi identificativi della proposta e gli estremi del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Società rimborsa al Contraente il premio eventualmente corrisposto.
Recesso dal contratto
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso entro 30 giorni dalla conclusione del contratto. Per l’esercizio del diritto di recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società – con lettera raccomandata A.R. indirizzata a Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx contenente gli elementi identificativi del contratto, e gli estremi del conto corrente bancario sul quale dovrà essere effettuato il rimborso del premio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso la Società è tenuta a rimborsare al Contraente il premio da questi corrisposto.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO e FACOLTÀ DI RIPENSAMENTO
6 Si considerano Persone Politicamente Esposte le persone fisiche residenti in Italia o in altri Stati esteri, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.
1) Per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s’intendono: vedi elenco riportato nella tabella B) Tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno)
2) Sono familiari di persone politicamente esposte: a) i genitori; b) il coniuge o la persona legata alla persona politicamente esposta in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; c) i figli e i loro coniugi; d) le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.
3) Sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: a) le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti di affari; b) le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
7 Si definisce Xxxxxxxx Effettivo la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell’interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l’operazione è eseguita
8 Beneficiari generici in caso di decesso dell’Assicurato:
B Gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali
D I figli nati e nascituri dell'Assicurato in parti uguali, con diritto di accrescimento ai superstiti
E I genitori dell'Assicurato in parti uguali con diritto di accrescimento al superstite o, in mancanza di entrambi, gli eredi legittimi dell'Assicurato in parti uguali G Il coniuge vivente dell'Assicurato all'atto del di lui decesso o, in sua mancanza, gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali
L Gli eredi testamentari dell'Assicurato o, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali
Tabella A - Relazione con soggetto con importanti cariche pubbliche
CODICE | DESCRIZIONE | CODICE | DESCRIZIONE |
01 | Xxxxxxxx stesso | 06 | Coniuge di figlio/a di |
02 | Genitore di | 07 | Xxxxxxxx legato in unione civile/convivenza di fatto/istituti assimilabili con figlio/a di |
03 | Coniuge di | 08 | Titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto di affari con |
04 | Xxxxxxxx legato in unione civile/ | 09 | Xxxxxxxx che detiene solo formalmente il controllo totalitario di un'entità |
convivenza di fatto/istituti assimilabili con | notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di | ||
05 | Figlio/a di |
Tabella B - Tipologia PEP (carica in vigore o cessata da meno di un anno)
CODICE DESCRIZIONE CODICE DESCRIZIONE
01 Presidente della Repubblica Italiana o di stato estero 16 Giudice della Corte Costituzionale o carica analoga in stato estero 02 Presidente del Consiglio italiano o carica analoga in stato estero 17 Magistrato della Corte di Cassazione o carica analoga in stato estero 03 Ministro italiano o carica analoga in stato estero 18 Magistrato della Corte di Conti o carica analoga in stato estero
04 Vice-Ministro italiano o carica analoga in stato estero 19 Consigliere di Stato o carica analoga in stato estero
05 Sottosegretario italiano o carica analoga in stato estero 20 Componente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 06 Deputato italiano o carica analoga in stato estero siciliana
07 Senatore italiano o carica analoga in stato estero 21 Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità 08 Parlamentare europeo o cariche analoghe in stato estero indipendenti
09 Presidente di Regione o carica analoga in stato estero 22 Ambasciatore italiano o carica equivalente in stato estero
10 Assessore regionale o carica analoga in stato estero 23 Incaricato d'affari italiano o carica equivalente in stato estero
11 Consigliere regionale italiano o carica analoga in stato estero 24 Ufficiale di grado apicale delle forze armate italiane o carica
12 Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana italiana equivalente in stato estero
o carica analoga in stato estero 25 Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di
13 Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 impresa controllata, anche indirettamente, dallo Stato italiano o estero abitanti o cariche analoghe in stato estero 26 Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo di
14 Direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda di impresa partecipata, in misura prevalente o totalitaria, dalla Regione, ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane o da comuni nazionale con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti
15 Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici italiani o 27 Direttore, Vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto esteri svolgente funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali
Tabella C - Tipologia societaria CODICE DESCRIZIONE
01 Società o altro organismo quotato sui mercati regolamentati | 08 | Società detenuta da fiduciaria |
02 Ufficio della pubblica amministrazione o istituzione/organismo | 09 | Fondazione |
che svolge funzioni pubbliche | 10 | Non profit / strutture analoga - indicare in” Classe dei beneficiari” i soggetti |
03 Associazione | che traggono beneficio dall’ente (es. area di applicazione dell’ente) | |
04 Cooperativa | 11 | Società per azioni |
05 Condominio | 12 | Trust struttura analoga |
06 Ente religioso/struttura analoga | 13 | Persona giuridica (ad eccezione delle voci precedenti) / ditta individuale |
07 Fiduciaria |
Allianz S.p.A. -Sede Legale Xxxxxx Xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 xxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xx - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n.1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direz. e coordinamento di Allianz SE Monaco-Cod.06
Universo Persona Rendita Autosufficienza - Modulo di proposta Ed. 01/23
AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx Xxxx - Xxxxxx
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010 Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, XXX 00000, Xxxxxx XXXXXX
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail
02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx
Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I.
9
Condizioni di Assicurazione per l’Assicurato
Polizza Collettiva n°20632
abbinata alla Polizza Vita
“Allianz Universo Persona Rendita Autosufficienza - LTC”
Consulenza medico-sanitaria telefonica ed Assistenza nelle prenotazioni
Edizione Febbraio 2021
La presente documentazione è conforme alle Linee Guida del Tavolo Tecnico ANIA “Contratti Semplici e Chiari”
INDICE
DEFINIZIONI pag. 1
NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE pag. 2
1. Oggetto dell’Assicurazione pag. 2
2. Persone assicurabili pag. 2
3. Decorrenza e durata dell’Assicurazione pag. 2
4. Validità territoriale pag. 3
5. Esclusioni e limitazioni (Comuni a tutte le garanzie) pag. 3
5.1 Esclusioni comuni a tutte le garanzie pag. 3
5.2 Disposizioni e limitazioni di responsabilità pag. 4
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA IN PARTICOLARE pag. 4
A. Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione pag. 4
B. Consulenza medico-sanitaria telefonica pag. 5
C. Consulenza medico-sanitaria telefonica specialistica pag. 5
D. Prenotazione e organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri
in strutture private convenzionate pag. 5
E. Informazioni burocratiche ed amministrative su invalidità e non-autosufficienza pag. 5
F. Estensione “Familiari conviventi” e “Famiglia protetta” pag. 5
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA pag. 6
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ pag. 7
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO pag. 7
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO pag. 7
INFORMATIVA PER LA PRIVACY pag. 8
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Allianz Global Assistance: il marchio che identifica AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l’Ita- lia.
Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione Universo Per- sona Rendita Autosufficienza con Allianz S.p.A.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A. (di seguito indicata, per brevità, AWP P&C) che provvede, 24 ore su 24 e per tutta la durata dell’anno, al con- tatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assi- stenza previste in polizza.
Contraente: Allianz S.p.A. ossia il soggetto che stipula l’assicurazione con AWP P&C.
Domicilio: il luogo in cui l’Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e inte- ressi.
Estero: tutti i Paesi che non rientrano nella definizione di Italia.
Evento: l’accadimento che ha generato, direttamente o indirettamente, uno o più sini- stri.
Familiari: familiari conviventi dell’Assicurato ed i componenti della “Famiglia Protetta” dell’Assicurato, definita come genitori e suoceri, anche se non conviventi.
Impresa: AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l’Italia, Viale Brenta 32, Mi- lano di seguito anche denominata con il suo marchio Allianz Global Assi- stance.
Inabiità temporanea: la condizione di incapacità fisica, totale o parziale, a compiere i normali atti quotidiani per una durata limitata nel tempo
Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni cor- porali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea.
Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva irrimediabile della capacità generica allo svol- gimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato.
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
Malattia: l’alterazione del proprio stato di salute constatato da un’autorità medica com- petente non dipendente da infortunio.
Non Autosufficienza: lo stato dell’Assicurato che non sia in grado di compiere autonomamente, in maniera presumibilmente definitiva, almeno 4 su 6 delle ADL (Activities of Daily Living) neanche con l'aiuto di mezzi meccanici.
Residenza: il luogo in cui l’Assicurato ha la sua dimora abituale.
Rischio: la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento per il quale è prestata l’assicurazione.
NORMATIVE COMUNE A TUTTE LE GARANZIE
1. Oggetto dell’Assicurazione
Il Contraente Allianz S.p.A. stipula l’assicurazione con Allianz Global Assistance per conto degli Assicurati. Allianz Global Assistance si obbliga nei confronti degli Assicurati e del Contraente a prestare i servizi di assi- stenza e/o le garanzie assicurative, nei limiti e alle condizioni stabiliti al paragrafo “Esclusioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie”, così come definite nei seguenti punti:
A. Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione;
B. Consulenza medico-sanitaria telefonica;
C. Consulenza medico-sanitaria telefonica specialistica;
D. Prenotazione e organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri in strutture private convenzionate;
E. Informazioni burocratiche ed amministrative su invalidità e non-autosufficienza;
F. Estensione “Familiari conviventi” e “Famiglia protetta”.
Il Contraente in ogni caso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto per le obbligazioni che l’Impresa assume nei confronti dei singoli assicurati.
2. Persone assicurabili
La persona fisica sulla cui vita è stipulato il contratto di assicurazione Universo Persona Rendita Autosuffi- cienza con Allianz S.p.A.
3. Decorrenza e durata dell’Assicurazione
A condizione che sia intervenuta la conclusione del contratto di assicurazione “Universo Persona Rendita Autosufficienza”, le prestazioni di assistenza entrano in vigore dalle ore 24 del giorno indicato nella proposta di assicurazione di “Universo Persona Rendita Autosufficienza” quale data di decorrenza e si intendono ope- rative per 12 mesi, rinnovabili di anno in anno, a condizione che sia in corso di validità la polizza che Allianz
S.p.a. ha stipulato con Allianz Global Assistance per conto degli Assicurati.
L’Assicurazione cessa comunque, anche prima della scadenza sopra indicata, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a) in caso di mancato pagamento anche di una sola rata di premio di “Universo Persona Rendita Autosuf- ficienza”, trascorsi 6 mesi dalla data in cui lo stesso avreb-be dovuto essere effettuato;
b) decesso dell’Assicurato.
4. Validità territoriale
L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all’interno dell singole garanzie, vale per il mondo intero. La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste deb- bano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall’Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.
5. Esclusioni e limitazioni (Comuni a tutte le garanzie)
5.1 Esclusioni
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante di- rettamente od indirettamente da:
a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requi- sizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;
e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all’uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di per- sone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo com- messo per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l’intenzione di influenzare qual- siasi governo e/o procurare allarme all’opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche tem- poranei) emessi da un’Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
g) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgi- menti della natura;
h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pe-ricolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
k) dolo o colpa grave dell’Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
l) atti illegali posti in essere dall’Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
m) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;
n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
o) suicidio o tentativo di suicidio;
p) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da com- portare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure re-strittive al fine di ridurre il rischio di
trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limi-tazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
q) quarantene.
Le prestazioni di assistenza non sono previste per:
r) infermità derivante da situazioni patologiche preesistenti;
s) interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, xxxxx non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni;
t) cure ortodontiche e di paraodontopatie di protesi dentarie;
u) cure ed interventi per l’eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere;
v) espianto/trapianto di organi.
5.2 Disposizioni e limitazioni di responsabilità
a) la Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato il rimborso delle spese soste- nute in seguito all’effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge;
b) la Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
c) nei casi in cui l’Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l’intervento di un’altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono ope- ranti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compa- gnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola;
d) la Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell’Assicurato;
e) il diritto alle prestazioni di assistenze decade qualora l’Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:
f) ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
g) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.
Il servizio fornito dalla Centrale Operativa non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA IN PARTICOLARE
A. Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione
Quando, in seguito ad infortunio o malattia, l’Assicurato o il suo medico curante desiderino effettuare il riesame della documentazione clinica in loro possesso presso un centro medico ritenuto internazional- mente di riferimento per la patologia clinica di cui soffre l’Assicurato, la Centrale Operativa mette a dispo- sizione la propria èquipe medica per effettuare il riesame richiesto, in conformità al proprio giudizio di merito, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta e della documentazione medica in possesso dell’Assicurato. La Centrale Operativa acquisisce e verifica tutta la documentazione clinica e diagnostica in possesso dell’Assicurato, ricerca ed identifica a livello internazionale il centro medico ritenuto eccellente per la specifica patologia dell’Assicurato e vi si rivolgerà per ottenerne la Second Opi- nion scientifico-specialistica fornendo altresì all’Assicurato, tramite il servizio di assistenza medica della Centrale Operativa o i propri medici convenzionati, il necessario ed adeguato supporto medico speciali- stico, anche per ciò che riguarda un primo sostegno psicologico per l’Assicurato e/o per i suoi familiari conviventi, tenendone a proprio carico i relativi costi.
Se necessario, la Centrale Operativa provvede alla traduzione (in inglese, francese, spagnolo o tedesco) di tutta la documentazione medica necessaria ad ottenere la refertazione scientifico-specialistica e della successiva relativa refertazione, sempre tenendo a proprio carico i relativi costi.
Tale garanzia è operante nel rispetto delle vigenti normative in tema di privacy, pertanto l’Assicu- rato dovrà fornire una liberatoria nei confronti della Centrale Operativa, onde permettere la diffu- sione dei dati sensibili inerenti il suo stato di salute.
B. Consulenza medico-sanitaria telefonica
L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può usufruire di un servizio di assistenza medica, qualora necessiti di informazioni e/o consigli medico-generici.
Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a di- stanza dall’Assicurato.
Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l’erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste.
L'Assicurato che necessiti di informazioni riguardanti centri sanitari di alta specializzazione in Italia e all’Estero, può usufruire del servizio di assistenza medica della Centrale Operativa per reperire le infor- mazioni necessarie.
C. Consulenza medico-sanitaria telefonica specialistica
L’Assicurato può usufruire del servizio di assistenza medica della Centrale Operativa per organizzare un appuntamento telefonico con uno specialista in: Dermatologia, Cardiologia, Dietologia, Geriatria, Gineco- logia, Ortopedia, Traumatologia, a sua disposizione per dare informazioni di prima necessità.
Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi e/o prescrizioni.
D. Prenotazione e organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri in strut- ture private convenzionate
Tramite la Centrale Operativa, compatibilmente con le disponibilità locali, vengono organizzate visite spe- cialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri a condizioni economiche agevolate presso i centri medici privati convenzionati più vicini alla residenza dell'Assicurato.
La Centrale Operativa, oltre a fissare l'appuntamento, informa preventivamente l'Assicurato sui costi age- volati a lui riservati. Fissato l’appuntamento col centro medico privato convenzionato, la Centrale Opera- tiva provvede a ricordare telefonicamente all’Assicurato, dietro sua richiesta, l’appuntamento fissato il giorno prima dello stesso.
Il costo relativo alla prenotazione e organizzazione del servizio rimane a carico della Centrale Operativa, mentre rimangono a carico dell‘Assicurato i soli costi delle visite mediche e degli accertamenti. Validità territoriale: Italia
E. Informazioni burocratiche ed amministrative su invalidità e non-autosufficienza
In caso di necessità, la Centrale Operativa mette a disposizione la propria équipe medica ed i propri consulenti per fornire indicazioni ed informazioni utili all’Assicurato che si trovi in una condizione di non- autosufficienza, inabilità temporanea o invalidità permanente quali ad esempio:
• iter burocratico ed amministrativo per l’accertamento dell’invalidità civile;
• diritti del cittadino a cui sia stato riconosciuto lo stato d’invalidità civile, secondo le percentuali ac- certate;
• uffici competenti sul territorio nazionale;
• assegno di accompagnamento: come e quando viene concesso.
Il servizio di consulenza non fornisce diagnosi o prescrizioni e non può in ogni caso sostituirsi alle comunicazioni ufficiali rilasciate dagli Enti competenti.
F. Estensione “Familiari conviventi” e “Famiglia protetta”
L’Assicurato potrà richiedere, per i soggetti che compongono la ‘Famiglia Protetta’, le medesime presta- zioni di cui ai precedenti punti:
A. Second Opinion - Consulenza sanitaria di Altissima Specializzazione;
B. Consulenza medico-sanitaria telefonica;
C. Consulenza medico-sanitaria telefonica specialistica;
D. Prenotazione e organizzazione di visite specialistiche, accertamenti diagnostici e ricoveri in strutture private convenzionate;
E. Informazioni burocratiche ed amministrative su invalidità e non-autosufficienza;
ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA
Per attivare le prestazioni di assistenza l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa tramite:
• Numero verde: 000 000 000
• Telefono (anche per chiamate dall’estero): x00 00 00000 000
indicando con precisione:
• tipo di Assistenza di cui necessita;
• nome e cognome;
• indirizzo e luogo da cui chiama;
• eventuale recapito telefonico;
• numero polizza
INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)
L’Impresa Assicuratrice è AWP P&C S.A.
Xxxx Xxxxxx
0, Xxxx Xxxx, 00000 Xxxxx-Xxxx - Xxxxxx
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080 Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Autorizzata all’esercizio delle assicurazioni dall’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution (ACPR) il 1 febbraio 2010
Rappresentanza Generale per l’Italia
Xxxxx Xxxxxx 00, 00000, Xxxxxx – ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail 02/23.695.1 - xxx.xxxxxxx-xxxxxxxx.xx – xxxx@xxxxxxx-xxxxxxxxxx.xx Abilitazione all’esercizio delle assicurazioni
Società abilitata all’esercizio dell’attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al xx. X.00000, all’appendice dell’albo Imprese Assicurative, Elenco I
INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto
Ogni diritto dell’Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell’art. 2952 del C.C.
Reclami in merito al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:
Servizio Qualità AWP P&C S.A.– RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA
Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 - XXXXXX (Xxxxxx) fax: x00 00 00 000 000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (XX), corredando l'esposto della do- cumentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx , alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compa- gnia.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx/
INFORMAZIONI IN CORSO DI CONTRATTO
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.
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6. Quali sono i suoi diritti in riferimento ai suoi dati personali?
Secondo le modalità previste dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di:
• Accedere ai suoi dati personali e conoscerne l’origine, le finalità e gli scopi del trattamento, i dati del(i) titolare(i) del trattamento, del(i) responsabile(i) del trattamento e i soggetti a cui potranno essere divulgati;
• Revocare il suo consenso in qualunque momento, nel caso in cui il consenso costituisca la base del trattamento;
• Aggiornare o rettificare i suoi dati personali in modo che siano sempre esatti;
• Richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dai nostri archivi nel caso in cui non siano più necessari per le finalità indicate in precedenza;
• Limitare il trattamento dei suoi dati personali in talune circostanze, ad esempio laddove ne abbia contestato l’esattezza, per il periodo necessario a svolgere le opportune verifiche;
• Opporsi al trattamento dei suoi dati personali nei casi previsti dalla normativa;
• Ottenere i suoi dati personali in formato elettronico, per Lei o per il suo nuovo assicuratore;
• Presentare un reclamo presso di noi e/o l’autorità competente incaricata della protezione dei dati.
Potrà esercitare i suddetti diritti contattandoci come indicato nel dettaglio nella sezione 9, fornendo nome, indirizzo e-mail, numero di polizza e scopo della richiesta.
7. Come può opporsi al trattamento dei suoi dati personali?
Se consentito dalla legge o dai regolamenti applicabili, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei suoi dati personali o di richiederci di interromperlo.
A seguito della sua richiesta, non potremo più procedere al trattamento dei suoi dati personali salvo nel caso in cui le leggi e i regolamenti lo consentano.
È possibile esercitare questo diritto con le medesime modalità indicate per tutti gli altri diritti citati nella sezione 6.
8. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati personali?
Conserveremo i suoi dati personali nello specifico come dettagliato di seguito:
Dati relativi alla polizza - 10 [dieci] anni dalla data di cessazione del rapporto assicurativo ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
Dati relativi a reclami e sinistri anche per la finalità di prevenzione delle frodi - 10 [dieci] anni dalla data di chiusura di eventuali sinistri ai sensi della normativa prevista dal Codice Civile.
Dati necessari per la tenuta delle registrazioni contabili – 10 [dieci] anni, ai sensi dell’art.
2220 c.c.
Dati relativi alla verifica di qualità del servizio – 1 (uno) anno dal sondaggio
Non conserveremo i suoi dati personali più a lungo del necessario, e in ogni caso unicamente per le finalità per cui li abbiamo ottenuti.
9. In che modo può contattarci?
In caso di domande in merito alle modalità di utilizzo dei suoi dati personali, potrà contattarci tramite e-mail o posta:
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10. Quanto spesso aggiorniamo l’informativa per la privacy?
La presente informativa è sottoposta regolarmente a revisione. Le comunicheremo direttamente eventuali modifiche di rilievo che potrebbero essere di suo interesse. La presente informativa per la privacy è stata aggiornata a Dicembre 2020.