CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMI RICORRENTI CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMI RICORRENTI CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
FATA EXTRA LIFE
Il presente Fascicolo informativo, contenente:
• Scheda sintetica
• Nota informativa
• Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione separata
• Glossario
• Modulo di Proposta
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.
SCHEDA SINTETICA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMI RICORRENTI CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
FATA EXTRA LIFE – Tariffa 521PR
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Impresa di assicurazione
Genertellife S.p.A. è società del Gruppo Generali.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
L’ammontare del patrimonio netto della Società, relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari a 862,3 milioni di Euro di cui:
- 168,2 milioni relativi al capitale sociale e
- 694,1 milioni relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L’indice di solvibilità è pari al 190,80%; tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
1.c) Denominazione del contratto
FATA EXTRA LIFE
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dall’Impresa e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.
1.e) Durata
Il contratto descritto ha una durata compresa tra un minimo di 7 anni ed un massimo di 30 anni.
È possibile esercitare il diritto di riscatto dopo il pagamento di almeno le prime due annualità di premio ed a condizione che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto.
1.f) Pagamento dei premi
Il contratto descritto prevede la corresponsione di premi ricorrenti per un numero di anni pari alla durata contrattuale. L’importo di ciascuna annualità di premio ricorrente è costante e viene fissato alla sottoscrizione del contratto, con un minimo di:
• 3.000,00 euro, per durate contrattuali inferiori a 10 anni;
• 2.000,00 euro, per durate contrattuali non inferiori a 10 anni;
• 1.200,00 euro, per durate contrattuali non inferiori a 15 anni.
Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente può chiedere di versare il premio annualmente stabilito in rate trimestrali, quadrimestrali oppure semestrali.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
È data facoltà al Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi di importo non inferiore a 500,00 euro purché il contratto risulti essere in regola con il versamento dei premi ricorrenti; il primo versamento aggiuntivo può essere effettuato trascorsi almeno 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto.
2. Caratteristiche del contratto
FATA EXTRA LIFE è un contratto che presenta una componente di risparmio ed una componente di protezione: da una parte permette di ottenere un capitale rivalutato alla scadenza prestabilita in caso di sopravvivenza dell’Assicurato e dall’altra garantisce il pagamento immediato di un capitale caso morte al verificarsi del decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale.
Una parte del premio versato dal Contraente è utilizzata dall’Impresa per far fronte ai rischi demografici previsti dal contratto (rischio di mortalità) e pertanto tale parte, così come quella trattenuta a fronte dei costi del contratto, non concorre alla formazione del capitale che sarà pagato alla scadenza del contratto.
Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni, del valore di riduzione e di riscatto contenute nella sezione E della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.
L’Impresa è tenuta a consegnare al Contraente il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazione in caso di vita
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, è previsto il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, maggiorato di una eventuale prestazione addizionale secondo una misura prefissata.
b) Prestazione in caso di decesso
In caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è previsto il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, di un importo pari ai premi versati, al netto di eventuali interessi di frazionamento, maggiorati delle eventuali rivalutazioni.
Alla scadenza del contratto, è riconosciuto un tasso di interesse annuo minimo garantito pari al 2,0% per tutta la durata contrattuale.
In caso di premorienza dell’Assicurato, viene garantito un tasso di interesse annuo minimo pari al 2,0%, riconosciuto già alla stipula e per tutta la durata contrattuale.
Le partecipazioni agli utili una volta comunicate al Contraente risultano definitivamente acquisite sul contratto.
In caso di riscatto prima della scadenza contrattuale, il Contraente può ottenere un importo inferiore ai premi versati.
Il mancato versamento di almeno le prime due annualità di premio determina la risoluzione del contratto e comporta la perdita totale dei premi pagati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 1 e 13 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Costi
L’Impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione C.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla Gestione separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” (CPMA) che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo è calcolato con riferimento al premio della prestazione assicurata.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Gestione separata FATAINVEST
Ipotesi adottate
Premio unico ricorrente: € 1.500,00 Sesso ed età: Qualunque - 45 anni Tasso di rendimento degli attivi: 4,00%
Durata: 15 anni Durata: 20 anni Durata: 25 anni
Anno | CPMA |
5 | 6,30% |
10 | 2,63% |
15 | 1,36% |
Anno | CPMA |
5 | 6,18% |
10 | 2,59% |
15 | 1,63% |
20 | 1,24% |
Anno | CPMA |
5 | 6,01% |
10 | 2,54% |
15 | 1,63% |
20 | 1,48% |
25 | 1,14% |
5. Illustrazione dei dati storici di rendimento della Gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla Gestione separata “FATAINVEST” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla Gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli assicurati | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2008 | 4,79% | 3,59% | 4,46% | 3,23% |
2009 | 4,48% | 3,28% | 3,54% | 0,75% |
2010 | 4,60% | 3,40% | 3,35% | 1,55% |
2011 | 4,23% | 3,03% | 4,89% | 2,73% |
2012 | 4,30% | 3,10% | 4,64% | 2,97% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
6. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta di Assicurazione o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione D della Nota informativa.
Genertellife S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Genertellife S.p.A.
I rappresentanti legali
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 3 di 3 – Scheda sintetica
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMII RICORRENTI CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
FATA EXTRA LIFE – Tariffa 521PR
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. INFORMAZIONI GENERALI
a) Genertellife S.p.A. è una società appartenente al Gruppo Generali;
b) Sede Legale in Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) – ITALIA;
c) Recapito telefonico: 041 5939611; Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx; Indirizzo e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxxx.xx;
d) La Società è autorizzata all'esercizio dell’attività assicurativa con Provvedimento ISVAP n° 1935 del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001) ed è iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione italiane al numero 1.00141.
Nell’homepage di xxx.xxxxxxxx.xx è possibile consultare eventuali aggiornamenti relativi a questo fascicolo informativo che non dipendano da innovazioni normative.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
2. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
Il contratto ha una durata minima di 7 anni ed una durata massima di 30 anni.
Il contratto, a fronte del versamento di un premio unico ricorrente, prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
o in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto;
o in caso di decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale.
Si rinvia all’articolo 1 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle singole prestazioni.
Si precisa che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale è il risultato della capitalizzazione (rivalutazione) dei premi versati al netto dei costi indicati nel successivo punto 5.1.1. e del costo per il rischio demografico.
Alla scadenza del contratto, è riconosciuto un tasso di interesse annuo minimo garantito pari al 2,0% per tutta la durata contrattuale.
In caso di premorienza dell’Assicurato, viene garantito un tasso di interesse annuo minimo pari al 2,0%, riconosciuto già alla stipula e per tutta la durata contrattuale.
3. PREMI
Il premio è determinato in relazione alle prestazioni, alla loro durata ed ammontare e all’età dell’Assicurato.
Per maturare il diritto al riscatto del contratto o alla riduzione della prestazione a scadenza, il numero minimo di annualità da versare sono almeno le prime due. Il mancato pagamento di tali annualità di premio determina la risoluzione del contratto e comporta la perdita totale di quanto versato.
Il contratto descritto prevede la corresponsione di premi ricorrenti per un numero di anni pari alla durata dello stesso, il primo dei quali è versato alla conclusione del contratto ed i successivi ad ogni ricorrenza annuale che precede la data di scadenza o la data di decesso dell’Assicurato.
Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente può chiedere di versare il premio annualmente stabilito in rate trimestrali, quadrimestrali oppure semestrali; si rimanda al successivo punto 5.1.1 per i relativi costi.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
L’importo di ciascuna annualità di premio ricorrente è fissato alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione e rimane costante per tutta la durata contrattuale. L’importo minimo di ciascuna annualità di premio ricorrente è pari a:
o 3.000,00 euro, per durate contrattuali inferiori a 10 anni;
o 2.000,00 euro, per durate contrattuali non inferiori a 10 anni;
o 1.200,00 euro, per durate contrattuali non inferiori a 15 anni.
Inoltre, trascorsi 24 mesi dalla decorrenza del contratto ed a condizione che il contratto risulti in regola col pagamento dei premi ricorrenti, è data facoltà al Contraente di effettuare versamenti aggiuntivi di premio il cui importo non può essere inferiore a 500,00 euro.
È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all’Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l’Agenzia stessa.
4. MODALITÀ DI CALCOLO E DI ASSEGNAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI
FATA EXTRA LIFE prevede ad ogni ricorrenza annuale di polizza la rivalutazione della prestazione assicurata in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione separata FATAINVEST.
Si rinvia all’articolo 13 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla Clausola di rivalutazione e al regolamento della Gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Per l’illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione E della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e di riscatto.
Genertellife si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui questo è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
C. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
5. COSTI
5.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente
5.1.1. Costi gravanti sui premi
Su ciascun premio ricorrente è previsto un costo percentuale pari al 3,50%.
Sugli eventuali versamenti aggiuntivi è previsto un costo percentuale pari al 2,00%.
In caso di frazionamento del premio ricorrente annualmente stabilito in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, i costi sono:
Rateazione del premio | Costi di frazionamento |
Semestrale | 1,50% |
Quadrimestrale | 1,75% |
Trimestrale | 2,00% |
5.1.2. Costi per riscatto
In caso di riscatto totale, i costi applicati alla riserva matematica della corrispondente prestazione ridotta, in funzione dei mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza, sono riportati nella tabella che segue:
Mesi interi trascorsi dalla decorrenza contrattuale | Costi di riscatto |
Trascorsi 24 mesi e fino al 35° | 6,00% |
Trascorsi 36 mesi e fino al 47° | 5,25% |
Trascorsi 48 mesi e fino al 59° | 4,50% |
Trascorsi 60 mesi e fino al 71° | 3,75% |
Trascorsi 72 mesi e fino al 83° | 3,00% |
Trascorsi 84 mesi e fino al 95° | 2,25% |
Trascorsi 96 mesi e fino al 107° | 1,50% |
Trascorsi 108 mesi e fino al 119° | 0,75% |
Trascorsi 120 mesi | 0,50% |
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
5.2. Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili.
Per rendimenti della Gestione separata FATAINVEST non superiori al 6,0%, il rendimento minimo trattenuto da Genertellife è pari ad una percentuale variabile in funzione del cumulo dei premi versati, come riportato nella tabella che segue:
Cumulo premi versati (in euro) | Rendimento minimo trattenuto in punti percentuali assoluti |
Fino a 14.999,99 | 1,2 |
Da 15.000,00 a 34.999,99 | 1,1 |
Da 35.000,00 | 1,0 |
Per rendimenti della Gestione separata FATAINVEST superiori al 6,0%, il rendimento minimo trattenuto da Genertellife viene aumentato di una percentuale pari al prodotto tra il 10,0% e l’eccedenza del rendimento di FATAINVEST rispetto al 6,0%.
Nella tabella seguente si riporta il valore trattenuto relativo ad alcune ipotesi di rendimento della Gestione separata:
Cumulo premi versati | Rendimento trattenuto in punti percentuali assoluti | |||
Rendimento Gestione separata in punti percentuali assoluti: 5,0 | Rendimento Gestione separata in punti percentuali assoluti: 6,0 | Rendimento Gestione separata in punti percentuali assoluti: 7,0 | Rendimento Gestione separata in punti percentuali assoluti: 8,0 | |
Fino a 14.999,99 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
Da 15.000,00 a 34.999,99 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
Da 35.000,00 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
Quota parte percepita in media dall’intermediario con riferimento all’intero flusso commissionale del prodotto: 23,56%.
6. SCONTI
I clienti di Genertellife S.p.A. (Contraenti, Assicurati o Beneficiari) titolari di polizze vita liquidate, per scadenza o per decesso, da non più di un anno, hanno diritto ad una riduzione dei costi gravanti sui premi descritti nel precedente punto 5.1.1. In tal caso i costi applicati sono pari al:
• 2,5% dell’importo versato, relativamente a ciascun premio ricorrente;
• 1,0% dell’importo versato, relativamente agli eventuali versamenti aggiuntivi.
Inoltre, qualora il premio ricorrente annualmente stabilito venga pagato in rate frazionate, non è prevista l’applicazione di alcun interesse di frazionamento.
Per il riconoscimento dello sconto il Contraente deve dichiarare l’esistenza dei requisiti previsti mediante apposita indicazione nella Proposta di Assicurazione.
L’applicazione dello sconto è riportata in polizza con l’inserimento della Convenzione “PLUS”.
7. REGIME FISCALE
Detrazione fiscale dei premi
Ai premi dell’assicurazione in oggetto, per la sola parte relativa alla copertura del rischio di morte, nel limite di 1.291,14 euro l’anno, viene riconosciuta una detrazione d’imposta nella misura del 19% (misura di legge in vigore alla data della redazione della presente nota).
Tassazione delle somme assicurate
Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta:
a) se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni;
b) se corrisposte in caso di vita dell’Assicurato, sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza fra la somma dovuta dalla Società e l’ammontare dei premi corrisposti dal Contraente, pari al 20%*;
* Poiché nel patrimonio della Gestione Separata sono presenti titoli pubblici, l’aliquota sopra indicata del 20% sarà ridotta in funzione dell’ammontare di tali titoli; in tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (pari al 12,50%) come se avessero investito direttamente negli stessi.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
8. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Si rinvia all’articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEI PREMI
Il Contraente ha facoltà di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi.
Avvertenza: l’interruzione del pagamento dei premi produce effetti negativi in capo al Contraente. Si rinvia all’articolo 11 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
10. RISCATTO E RIDUZIONE
FATA EXTRA LIFE riconosce un valore di riduzione e un valore di riscatto; tali valori sono riconosciuti a condizione che l’Assicurato sia in vita, che il Contraente abbia provveduto al versamento delle prime due annualità di premio e che siano trascorsi ventiquattro mesi dalla data di decorrenza del contratto.
Si rinvia agli articoli 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione del valore di riscatto, che tiene conto dei costi di cui al precedente punto 5.1.2., e del valore di riduzione.
In caso di interruzione del pagamento dei premi, è possibile riattivare il contratto e si rinvia all’articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione per modalità, termini e condizioni economiche.
I valori di riscatto e di riduzione possono essere inferiori ai premi versati. Per richiedere informazioni su detti valori è possibile rivolgersi a:
Genertellife - Servizio Clienti
Xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX); Telefono: 000 0000000
Fax: 000 0000000
L’evoluzione dei valori di riduzione e di riscatto è riportata nel Progetto esemplificativo di cui alla sezione E della presente Nota informativa; i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente sono contenuti nel Progetto personalizzato.
11. REVOCA DELLA PROPOSTA
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l’indicazione di tale volontà indirizzata a Genertellife S.p.A. - xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.
12. DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione.
La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Genertellife S.p.A. - xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società restituisce al Contraente la somma da questi corrisposta.
13. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE ALL’IMPRESA PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E TERMINI DI PRESCRIZIONE
Per la liquidazione delle prestazioni assicurate del contratto è necessario fornire alla Società la documentazione indicata all’articolo 17 delle Condizioni di Assicurazione.
La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Si evidenzia che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ciascun diritto si fonda (art. 2952 del codice civile); decorso inutilmente tale termine le somme maturate saranno
FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 4 di 9 – Nota Informativa
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
devolute all’apposito fondo costituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi di quanto previsto dalla legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.
14. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
Al contratto si applica la legge italiana.
15. LINGUA
Il contratto, ogni documento ad esso collegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa lingua per la redazione del contratto.
16. RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto direttamente a: GENERTELLIFE S.p.A.
UFFICIO RECLAMI – FUNZIONE QUALITY
Xxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX)
Fax n° 041/0000000
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxx, oppure trasmettere il reclamo ai fax 00.00.000.000 o 00.00.000.000.
I reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere:
o nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
o l’individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
o breve descrizione del motivo di lamentela;
o copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
o ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx market/finservices-retail/finnet/index en.htm).
In relazione alle controversie inerenti il presente contratto, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione nei casi in cui costituisca condizione di procedibilità della domanda giurisdizionale ai sensi della vigente normativa.
17. INFORMATIVA IN CORSO DI CONTRATTO
La Società comunica entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa con l’indicazione dei premi versati, del capitale rivalutato e della misura di rivalutazione.
18. CONFLITTO DI INTERESSI
Genertellife S.p.A. si impegna a:
• evitare, sia nell’offerta che nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto anche derivante da rapporto di gruppo o rapporti di affari propri o di altre Società del Gruppo;
• garantire che comunque, nei casi in cui il conflitto non può essere evitato, gli interessi dei Contraenti non subiscano alcun pregiudizio.
In particolare sono state definite quali fattispecie di potenziale conflitto di interessi tutte le situazioni che implicano rapporti con altre Società del Gruppo Generali o con cui il Gruppo medesimo intrattiene rapporti di affari rilevanti.
Di seguito sono descritte le principali fattispecie individuate quali fattori di potenziale conflitto di interessi.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
a) Gestione degli attivi
La Società ha affidato la gestione delle attività a copertura delle riserve tecniche a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, in forma abbreviata Generali SGR S.p.A., interamente controllata dalla Capogruppo Assicurazione Generali S.p.A.
Il mandato di gestione patrimoniale prevede disposizioni atte ad evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi; la Società, inoltre, realizza un monitoraggio continuo delle operazioni per garantire che siano effettuate alle migliori condizioni possibili di mercato con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse:
b) Investimenti
Il patrimonio delle gestioni separate può essere investito dalla S.G.R. anche in strumenti finanziari emessi ed OICR istituiti e/o gestiti da società facenti parte del Gruppo Generali o con cui il Gruppo stesso intrattiene rapporti di affari rilevanti.
Al fine di evitare situazioni di potenziale conflitto di interessi, la Società effettua il monitoraggio periodico dei costi inerenti detti strumenti finanziari, con particolare riferimento alle commissioni gravanti sugli OICR.
c) Retrocessione di commissioni
Relativamente alla Gestione patrimoniale collegata al contratto, la Società non ha attualmente in essere accordi che prevedono la retrocessione da parte di soggetti terzi di commissioni o altri proventi.
La Società si impegna a riconoscere comunque ai contraenti eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi conseguiti a seguito di futuri accordi stipulati con soggetti terzi. In tale eventualità, prima della stipula dei contratti, ai contraenti verranno fornite informazioni specifiche, complete e corrette in merito agli eventuali benefici retrocessi agli assicurati.
In ogni caso, la Società si impegna ad ottenere per i contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall’esistenza di tali accordi.
d) Negoziazione di titoli effettuata con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti d’affari rilevanti
Le operazioni di compravendita possono essere effettuate anche con soggetti facenti parte del Gruppo o con cui il Gruppo intrattiene rapporti di affari rilevanti.
Per quanto concerne le commissioni di negoziazione applicate dalle controparti a fronte di operazioni effettuate sui mercati finanziari, tutte le operazioni saranno eseguite alle migliori condizioni di mercato.
In ogni caso la Società opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei contraenti e da ottenere il miglior risultato possibile per gli stessi.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
E. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità dei versamenti ed età dell’Assicurato.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riduzione e di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4,0%. La misura annua di rivalutazione per la prestazione caso vita si ottiene sottraendo da tale rendimento il valore trattenuto dalla Società, nella misura indicata nelle Condizioni di Assicurazione; la misura annua di rivalutazione per la prestazione caso morte si ottiene sottraendo dal rendimento del 4,0% il valore trattenuto dalla Società, nella misura indicata nelle Condizioni di Assicurazione, ed il tasso tecnico del 2,0% precontato.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’Impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle Condizioni di Assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’Impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RIDUZIONE E DI RISCATTO IN BASE A:
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
• Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%
• Età dell’Assicurato: 45 anni
• Durata: 15 anni
• Sesso: qualunque
• Premio ricorrente annuo: 1.500,00 euro
• Periodicità dei versamenti: annuale
(importi in euro)
Interruzione del pagamento dei premi
Anni trascorsi
Premio ricorrente
Cumulo dei premi
Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno
Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno
Valore di riscatto alla fine dell'anno
Capitale ridotto alla fine dell'anno
Capitale ridotto alla scadenza
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.462,20 | |||
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.922,67 | 2.458,99 | 2.618,71 | 3.489,91 |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.381,44 | 3.750,23 | 3.960,82 | 5.226,99 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.838,59 | 5.083,16 | 5.324,79 | 6.958,63 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.294,18 | 6.458,23 | 6.710,64 | 8.684,73 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 8.748,29 | 7.875,84 | 8.118,41 | 10.405,17 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 10.201,01 | 9.336,38 | 9.548,15 | 12.119,90 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.652,48 | 10.840,33 | 10.999,94 | 13.828,88 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 13.500,00 | 13.102,79 | 12.388,01 | 12.473,86 | 15.532,06 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.552,08 | 13.909,69 | 13.970,00 | 17.229,43 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 16.500,00 | 16.000,51 | 15.421,61 | 15.488,50 | 18.921,03 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 17.448,28 | 16.954,84 | 17.029,52 | 20.606,89 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 18.895,60 | 18.509,04 | 18.593,27 | 22.287,13 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 21.000,00 | 20.342,71 | 20.084,45 | 20.179,96 | 23.961,86 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 25.631,21 |
Qualora venga applicato lo sconto illustrato al punto 6 della presente Nota Informativa, le prestazioni risulteranno superiori a quanto sopra indicato.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero dei premi versati potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, alla scadenza contrattuale.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
• Tasso di rendimento finanziario: 4,0%
• Rendimento trattenuto: da 1,2% a 1,1%
• Tasso di rendimento retrocesso: da 2,8% a 2,9%
• Tasso rivalutazione caso vita: da 2,8% a 2,9%
• Tasso rivalutazione caso morte: da 0,8% a 0,9%
• Età dell’Assicurato: 45 anni
• Durata: 15 anni
• Sesso dell’Assicurato: qualunque
• Premio ricorrente annuo: 1.500,00 euro
• Periodicità dei versamenti: annuale
(importi in euro)
Xxxx trascorsi | Premio ricorrente | Cumulo dei premi | Capitale assicurato caso morte alla fine dell'anno | Capitale assicurato caso vita alla fine dell'anno | Valore di riscatto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla fine dell'anno | Capitale ridotto alla scadenza |
1 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.512,00 | 1.503,14 | |||
2 | 1.500,00 | 3.000,00 | 3.036,10 | 3.046,59 | 2.558,38 | 2.729,74 | 3.908,70 |
3 | 1.500,00 | 4.500,00 | 4.572,38 | 4.631,52 | 3.954,59 | 4.186,89 | 5.831,88 |
4 | 1.500,00 | 6.000,00 | 6.120,96 | 6.259,14 | 5.433,38 | 5.708,34 | 7.734,53 |
5 | 1.500,00 | 7.500,00 | 7.681,93 | 7.930,75 | 6.998,43 | 7.296,29 | 9.616,85 |
6 | 1.500,00 | 9.000,00 | 9.255,39 | 9.647,63 | 8.653,64 | 8.953,00 | 11.479,07 |
7 | 1.500,00 | 10.500,00 | 10.841,43 | 11.411,17 | 10.403,15 | 10.680,85 | 13.321,43 |
8 | 1.500,00 | 12.000,00 | 12.440,16 | 13.222,78 | 12.251,38 | 12.482,31 | 15.144,21 |
9 | 1.500,00 | 13.500,00 | 14.051,68 | 15.083,94 | 14.203,03 | 14.359,91 | 16.947,69 |
10 | 1.500,00 | 15.000,00 | 15.691,65 | 17.012,70 | 16.197,65 | 16.332,19 | 18.841,75 |
11 | 1.500,00 | 16.500,00 | 17.346,37 | 18.996,51 | 18.242,91 | 18.388,62 | 20.616,29 |
12 | 1.500,00 | 18.000,00 | 19.015,99 | 21.037,15 | 20.378,90 | 20.532,26 | 22.370,87 |
13 | 1.500,00 | 19.500,00 | 20.700,63 | 23.136,52 | 22.610,75 | 22.766,34 | 24.105,93 |
14 | 1.500,00 | 21.000,00 | 22.400,44 | 25.296,55 | 24.943,10 | 25.094,18 | 25.821,91 |
15 | 1.500,00 | 22.500,00 | 24.115,54 | 28.019,30 |
Interruzione del pagamento dei premi
Qualora venga applicato lo sconto illustrato al punto 6 della presente Nota Informativa, le prestazioni risulteranno superiori a quanto sopra indicato.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Genertellife S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Genertellife S.p.A.
I rappresentanti legali
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI CAPITALE DIFFERITO A PREMI RICORRENTI CON CONTROASSICURAZIONE E CON RIVALUTAZIONE ANNUA DEL CAPITALE
FATA EXTRA LIFE – Tariffa 521PR
Art. 1 - PRESTAZIONI
La Società garantisce, a fronte del pagamento di premi ricorrenti, le seguenti prestazioni:
a) Prestazione caso vita
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza contrattuale, è prevista la liquidazione di un importo pari al capitale assicurato caso vita, maggiorato di una prestazione addizionale secondo i criteri stabiliti al successivo punto c).
Il capitale assicurato caso vita è pari alla somma dei capitali assicurati iniziali caso vita, derivanti sia dal versamento di ciascuna annualità di premio ricorrente sia dagli eventuali versamenti aggiuntivi, rivalutati di anno in anno secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 13.
Alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato caso vita non può risultare inferiore al capitale minimo garantito caso vita, pari alla somma dei capitali minimi garantiti caso vita derivanti sia dal versamento di ciascuna annualità di premio ricorrente sia dagli eventuali versamenti aggiuntivi.
Ogni capitale minimo garantito caso vita è uguale al relativo capitale assicurato iniziale caso vita capitalizzato al tasso di interesse annuo minimo garantito del 2,0% per il periodo intercorrente tra:
o la data di decorrenza e la data di scadenza del contratto, relativamente alla prima annualità di premio;
o le ricorrenze annuali del contratto e la data di scadenza del contratto, relativamente ad ogni annualità di premio successiva;
o la data in cui è stato effettuato il versamento aggiuntivo e la data di scadenza del contratto, relativamente a ciascun eventuale versamento aggiuntivo.
La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato nel successivo articolo 13, una volta dichiarata al Contraente risulta definitivamente consolidata.
b) Prestazione caso morte
In caso di morte dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, è prevista la liquidazione immediata di un importo pari al capitale assicurato caso morte.
Alle ricorrenze annuali di polizza, il capitale assicurato caso morte è pari alla somma:
o del capitale assicurato caso morte in vigore all’ultima ricorrenza annuale, rivalutato secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 13;
o del cumulo delle rate di premio ricorrente nette (al netto degli eventuali interessi di frazionamento) pagate nell’ultimo anno, rivalutato secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 13;
o degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nell’ultimo anno, rivalutati secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 13.
Alla prima ricorrenza annuale, il capitale assicurato caso morte è pari alla prima annualità di premio ricorrente netta pagata, rivalutata secondo i criteri stabiliti nel successivo articolo 13.
In date diverse dalle ricorrenze annuali di polizza, il capitale assicurato caso morte è pari alla somma:
o del capitale assicurato caso morte in vigore all’ultima ricorrenza annuale;
o delle rate di premio ricorrente nette pagate in corso di anno;
o degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati in corso di anno.
In caso di decesso dell’Assicurato tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale esclusa, il capitale assicurato caso morte è pari alle rate di premio ricorrente nette pagate.
La rivalutazione della prestazione, determinata come indicato nel successivo articolo 13, una volta dichiarata al Contraente risulta definitivamente consolidata.
FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 1 di 10 – Condizioni di Assicurazione – data ultimo aggiornamento: gennaio 2013
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c) Prestazione addizionale
La prestazione addizionale in caso di vita a scadenza viene corrisposta ai contratti in regola con il versamento dei premi ricorrenti, aventi le seguenti caratteristiche:
o una durata non inferiore a 20 anni, indipendentemente dall’importo del premio ricorrente annuo;
o una durata non inferiore a 15 anni ed un importo del premio ricorrente annuo non inferiore a 1.500,00 euro;
o una durata non inferiore a 10 anni ed un importo del premio ricorrente annuo non inferiore a 3.000,00 euro.
Per prestazione addizionale si intende la somma dei bonus riconosciuti al contratto ad ogni ricorrenza annuale, in funzione dei rendimenti della Gestione separata FATAINVEST:
o per rendimenti della Gestione separata FATAINVEST non inferiori al 3,20%, il bonus riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale è pari allo 0,25% del capitale assicurato caso vita in vigore alla ricorrenza annuale precedente;
o per rendimenti della Gestione separata inferiori al 3,20%, non viene riconosciuto alcun bonus.
Art. 2 - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL’ASSICURATO
Le dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere esatte e complete. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore dell'assicurazione o della sua riattivazione, il contratto non è contestabile per dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato, salvo il caso che la verità sia stata alterata o taciuta in malafede.
L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle somme dovute.
L’età dell’Assicurato alla data di decorrenza è compresa tra un minimo di 18 anni ed un massimo di 75 anni; in ogni caso l’età a scadenza dell’Assicurato non può risultare superiore a 85 anni.
Art. 3 - RISCHIO DI MORTE
II rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.
È escluso dalla garanzia soltanto il decesso causato da:
o dolo del Contraente o del Beneficiario;
o partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
o partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
o incidente di volo, se I'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
o suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione e, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione.
In questi casi la Società paga il solo importo dei premi versati, in luogo della prestazione di cui all’articolo 1.
Art. 4 - BENEFICIARIO
II Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
o dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
o dopo la morte del Contraente;
o dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.
La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.
Diritto proprio del Beneficiario
Ai sensi dell’art. 1920 C.C. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrispostegli a seguito di decesso dell’Assicurato non rientrano nell’asse ereditario.
FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 2 di 10 – Condizioni di Assicurazione
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Art. 5 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E ENTRATA IN VIGORE DELL’ASSICURAZIONE
Il contratto si considera concluso nel momento in cui:
o la Società abbia rilasciato al Contraente la polizza o
o il Contraente abbia ricevuto per iscritto comunicazione di assenso della Società.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento della prima rata del premio unico ricorrente, alle ore 24 del giorno di decorrenza.
Se il versamento della prima rata del premio unico ricorrente di prima annualità è effettuato dopo la data di decorrenza, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di detto pagamento.
ART. 6 - REVOCABILITÀ DELLA PROPOSTA
Nella fase che precede la conclusione del contratto, il Contraente può revocare la Proposta di Assicurazione inviando alla Società una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con l’indicazione di tale volontà indirizzata a Genertellife S.p.A. - xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX; entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce al Contraente gli importi eventualmente già pagati.
Art. 7 - DIRITTO DI RECESSO
Il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di conclusione dello stesso. Il recesso ha effetto dal momento della spedizione della relativa comunicazione alla Società, facendo venir meno ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società stessa..
La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Genertellife S.p.A. - xxx Xxxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
Entro trenta giorni dal ricevimento della citata comunicazione, la Società restituisce al Contraente la somma da questi corrisposta.
Art. 8 – DURATA
La durata contrattuale, stabilita dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta di Assicurazione, è compresa tra un minimo di 7 anni ed un massimo di 30 anni.
ART. 9 - PAGAMENTO DEL PREMIO E RELATIVE MODALITÀ
Il contratto descritto prevede la corresponsione di premi ricorrenti per un numero di anni pari alla durata dello stesso, il primo dei quali è versato alla conclusione del contratto ed i successivi ad ogni ricorrenza annuale che precede la data di scadenza o la data di decesso dell’Assicurato.
L’importo di ciascuna annualità di premio ricorrente è costante e viene fissato alla sottoscrizione del contratto, con un minimo di:
o 3.000,00 euro, per durate contrattuali inferiori a 10 anni;
o 2.000,00 euro, per durate contrattuali non inferiori a 10 anni;
o 1.200,00 euro, per durate contrattuali non inferiori a 15 anni.
Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente può chiedere di versare il premio annualmente stabilito in rate trimestrali, quadrimestrali oppure semestrali, e si rimanda al punto 5.1.1 della precedente Nota Informativa per i relativi costi.
È data facoltà al Contraente di effettuare versamenti di premi aggiuntivi di importo non inferiore a 500,00 euro, purché il contratto risulti essere in regola con il versamento dei premi ricorrenti; il primo versamento di premio aggiuntivo può essere effettuato trascorsi almeno 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto.
È consentito il pagamento del premio esclusivamente tramite bonifico o assegno non trasferibile entrambi intestati all’Agente Generale (persona fisica o giuridica) che gestisce l’Agenzia stessa.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che Xxxxxxxxxxxx non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Art. 10 - RISCATTO
Su esplicita richiesta scritta del Contraente, il contratto è riscattabile dopo il pagamento di almeno le prime due annualità di premio ed a condizione che siano trascorsi almeno 24 mesi dalla data di decorrenza del contratto.
La risoluzione del contratto ha effetto dalla data di richiesta del riscatto.
FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 3 di 10 – Condizioni di Assicurazione
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
In caso di riscatto totale fino alla decima ricorrenza annuale esclusa, il valore di riscatto è pari alla riserva matematica della corrispondente prestazione ridotta al netto delle penalità, funzione dei mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza, riportate nella tabella che segue:
Mesi interi trascorsi dalla decorrenza contrattuale | Penalità di riscatto |
Trascorsi 24 mesi e fino al 35° mese | 6,00% |
Trascorsi 36 mesi e fino al 47° mese | 5,25% |
Trascorsi 48 mesi e fino al 59° mese | 4,50% |
Trascorsi 60 mesi e fino al 71° mese | 3,75% |
Trascorsi 72 mesi e fino al 83° mese | 3,00% |
Trascorsi 84 mesi e fino al 95° mese | 2,25% |
Trascorsi 96 mesi e fino al 107° mese | 1,50% |
Trascorsi 108 mesi e fino al 119° mese | 0,75% |
In caso di richiesta di riscatto totale a partire dalla decima ricorrenza annuale compresa, il valore di riscatto è pari alla riserva matematica della corrispondente prestazione ridotta al netto della penalità dello 0,50%.
In caso di richiesta di riscatto totale in date diverse dalle ricorrenze annuali di polizza, la riserva matematica della corrispondente prestazione ridotta si ottiene come interpolazione lineare tra la riserva matematica calcolata all’ultima ricorrenza annuale e la riserva matematica calcolata alla ricorrenza annuale immediatamente successiva. Nella determinazione di entrambe le riserve matematiche, il capitale assicurato caso vita ridotto ed il capitale assicurato caso morte sono calcolati come di seguito indicato:
• nel caso in cui la polizza, alla ricorrenza annuale immediatamente precedente la stessa data di richiesta del riscatto, risulti al corrente con il versamento dei premi ed il frazionamento del premio ricorrente non sia annuale, il capitale assicurato caso vita ridotto ed il capitale assicurato caso morte sono calcolati alla data di riduzione; qualora la data di riduzione risulti essere successiva a quella di richiesta del riscatto, la data di calcolo è quella di richiesta del riscatto.
• Nel caso in cui la polizza, alla ricorrenza annuale immediatamente precedente la stessa data di richiesta del riscatto, risulti al corrente con il versamento dei premi ed il frazionamento del premio ricorrente sia annuale, il capitale assicurato caso vita ridotto ed il capitale assicurato caso morte sono calcolati alla data di richiesta del riscatto.
• Nel caso in cui la polizza, alla ricorrenza annuale immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto, risulti non al corrente con il versamento dei premi, il capitale assicurato caso vita ridotto ed il capitale assicurato caso morte sono calcolati all’ultima ricorrenza annuale.
ART. 11 - MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO: RISOLUZIONE E RIDUZIONE
Il mancato pagamento anche di una sola rata del premio determina, trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza della rata stessa, la risoluzione del contratto ed i premi pagati restano acquisiti dalla Società a fronte dell’assicurazione prestata.
Tuttavia se risultano pagate almeno le prime due annualità di premio, il contratto rimane in vigore per un capitale ridotto.
A giustificazione del mancato pagamento del premio, il Contraente non può, in nessun caso, opporre che Xxxxxxxxxxxx non gli abbia inviato avvisi di scadenza né provveduto all'incasso a domicilio.
Il capitale assicurato caso vita ridotto è pari al capitale assicurato caso vita, quale risulta alla data di scadenza della prima rata di premio non pagata (data di riduzione), diminuito della percentuale di riduzione.
Il capitale assicurato caso vita alla data di riduzione è pari:
• se la riduzione avviene in date diverse dalle ricorrenze annuali di polizza, al capitale assicurato caso vita in vigore all’anniversario che precede la data di riduzione, aumentato sia del capitale assicurato iniziale caso vita riproporzionato sia dei capitali assicurati iniziali caso vita derivanti dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati in corso di anno.
Per capitale assicurato iniziale caso vita riproporzionato si intende il prodotto tra il capitale assicurato iniziale caso vita, derivante esclusivamente dall’annualità del premio ricorrente relativa all’anno in cui avviene la riduzione, ed il rapporto tra le rate di premio ricorrente pagate nello stesso anno ed il numero di rate annue previste dal contratto.
• Se la riduzione avviene alle ricorrenze annuali di polizza, al capitale assicurato caso vita in vigore alla stessa data di riduzione.
Alle ricorrenze annuali di polizza, il capitale assicurato caso vita è pari al capitale assicurato caso vita in vigore all’anniversario precedente, aumentato dei capitali assicurati iniziali caso vita derivanti sia dal versamento dell’ultima annualità del premio
FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 4 di 10 – Condizioni di Assicurazione
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ricorrente sia dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nell’ultimo anno, ciascuno rivalutato secondo i criteri stabili nel successivo articolo 13.
La percentuale di riduzione è pari allo 0,8% per gli anni e frazioni di anno mancanti alla scadenza contrattuale dalla data di riduzione; nel caso di durate contrattuali superiori a 15 anni, la percentuale di riduzione è pari allo 0,8% per gli anni e frazioni di anno mancanti alla quindicesima ricorrenza annuale dalla data di riduzione.
La percentuale di riduzione si applica esclusivamente al capitale assicurato caso vita derivante dai premi ricorrenti, mentre non viene applicata alcuna riduzione sul capitale assicurato caso vita derivante dagli eventuali versamenti aggiuntivi.
In caso di riduzione a partire dalla quindicesima ricorrenza annuale compresa, non è prevista l’applicazione di alcuna percentuale di riduzione.
Il capitale assicurato caso vita ridotto si rivaluta:
• dalla data di riduzione alla ricorrenza annuale immediatamente successiva, applicando la misura annua di rivalutazione caso vita con il metodo del pro rata temporis per il periodo di tempo intercorrente tra la data di riduzione e la ricorrenza annuale immediatamente successiva;
• alle ricorrenze successive, applicando la misura annua di rivalutazione caso vita.
Alla scadenza contrattuale, il capitale assicurato caso vita ridotto non può risultare inferiore al capitale minimo garantito ridotto, pari alla somma dei capitali minimi garantiti caso vita derivanti dal versamento di ciascuna annualità di premio ricorrente, diminuita della stessa percentuale di riduzione applicata al capitale assicurato caso vita, ed aumentata dei capitali minimi garantiti caso vita derivanti dagli eventuali versamenti aggiuntivi.
Il capitale minimo garantito caso vita relativo all’anno in cui è avvenuta la riduzione è quello derivante dal capitale assicurato iniziale caso vita riproporzionato.
ART. 12 - RIPRESA DEL PAGAMENTO DEI PREMI: RIATTIVAZIONE
Il contratto risoluto o ridotto per mancato pagamento dei premi, dopo che siano trascorsi trenta giorni dalla data di scadenza della prima rata di premio non pagata, può essere riattivato entro un anno da tale data. Qualora però siano trascorsi più di sei mesi dalla predetta scadenza, la riattivazione può avvenire solo dietro espressa domanda del Contraente ed accettazione scritta di Xxxxxxxxxxxx.
La riattivazione viene concessa dietro il pagamento di tutti i premi arretrati, aumentati degli interessi calcolati sulla base del saggio legale riferito al periodo interessato.
In ogni caso di riattivazione, l’assicurazione entra nuovamente in vigore per l'intero suo valore dal momento in cui è stato pagato l’importo dei premi arretrati comprensivi degli interessi ed il Contraente ha ritirato il relativo allegato.
Art. 13 – CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE
Misura annua di rivalutazione
La partecipazione agli utili riconosciuta ad ogni ricorrenza annuale di contratto avviene mediante rivalutazione annua della prestazione assicurata sulla base dei rendimenti realizzati dalla Gestione separata FATAINVEST.
Il periodo di riferimento per il calcolo del rendimento va dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno solare precedente a quello in cui viene attribuito il rendimento.
La misura annua di rivalutazione caso vita è pari al rendimento conseguito dalla Gestione separata (di cui al punto 8 del Regolamento allegato) diminuito del rendimento trattenuto da Genertellife.
La misura annua di rivalutazione caso morte è pari al rendimento conseguito dalla Gestione separata diminuito del rendimento trattenuto da Genertellife e del tasso di interesse annuo del 2,0% riconosciuto già alla stipula del contratto.
La misura annua di rivalutazione, sia caso vita che caso morte, non può in ogni caso risultare negativa
Per rendimenti della Gestione separata FATAINVEST non superiori al 6,0%, il rendimento minimo trattenuto da Genertellife è pari ad una percentuale variabile in funzione del cumulo dei premi versati, come riportato nella tabella che segue:
FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 5 di 10 – Condizioni di Assicurazione
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
Cumulo premi versati (in euro) | Rendimento minimo trattenuto |
Fino a 14.999,99 | 1,2% |
Da 15.000,00 a 34.999,99 | 1,1% |
Da 35.000,00 | 1,0% |
Per rendimenti della Gestione separata FATAINVEST superiori al 6,0%, il rendimento minimo trattenuto da Genertellife viene aumentato di una percentuale pari al prodotto tra il 10% e l’eccedenza di rendimento FATAINVEST rispetto al 6,0%.
Nel caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto totale del contratto in date diverse dalle ricorrenze annuali, la misura di rivalutazione si calcola con il rendimento annuo conseguito nell’anno solare precedente, rispettivamente, alla data del decesso o a quella di richiesta del riscatto.
Rivalutazione delle prestazioni
Prestazione in caso di vita
La rivalutazione della prestazione caso vita consiste nell’attribuire:
o al capitale assicurato caso vita in vigore alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di rivalutazione caso vita;
o al capitale assicurato iniziale caso vita derivante dal versamento dell’annualità di premio ricorrente dell’ultimo anno, la misura annua di rivalutazione caso vita;
o ai capitali assicurati iniziali caso vita derivanti dagli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nell’ultimo anno, la misura annua di rivalutazione caso vita con il metodo del pro rata temporis per periodo di tempo intercorrente tra la data del versamento aggiuntivo e la ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva.
Alla prima ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione caso vita viene applicata al capitale assicurato iniziale caso vita derivante dal versamento della prima annualità di premio ricorrente, ottenendo così il capitale assicurato caso vita in vigore alla prima ricorrenza annuale.
Prestazione in caso di decesso
La rivalutazione della prestazione caso morte consiste nell’attribuire:
o al capitale assicurato caso morte in vigore alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di rivalutazione caso morte;
o al cumulo delle rate di premio ricorrente nette (al netto degli eventuali costi di frazionamento) pagate nell’ultimo anno, la misura annua di rivalutazione caso morte;
o agli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nell’ultimo anno, la misura annua di rivalutazione caso morte con il metodo del pro rata temporis per periodo di tempo intercorrente tra la data del versamento aggiuntivo e la ricorrenza annuale del contratto immediatamente successiva.
La prima misura annua di rivalutazione caso morte viene applicata alla prima annualità di premio ricorrente netta pagata, ottenendo così il capitale assicurato caso morte in vigore alla prima ricorrenza annuale.
Art. 14 - CESSIONE, PEGNO E VINCOLO
II Contraente può cedere ad altri il contratto, cosi come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice.
Nel caso di pegno o vincolo, l’operazione di riscatto richiede l'assenso scritto del creditore o vincolatario.
Art. 15 – IMPOSTE E TASSE
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 16 – FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è esclusivamente quello della sede o del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del Beneficiario o dei loro aventi diritto.
Art. 17 - PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ
Al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, l’avente diritto, per ottenere le prestazioni pattuite, dovrà sottoscrivere, presso
FATA EXTRA LIFE, ed. 08/12, Pagina 6 di 10 – Condizioni di Assicurazione
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
l'Agenzia Generale della Compagnia di competenza, la relativa domanda, redigendola sull'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia stessa, nonché consegnare la documentazione in esso specificata. Ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare il bonifico.
A. Scadenza della polizza - liquidazione del capitale: originale della polizza e dei relativi allegati, fotocopia fronte-retro di un documento d’identità valido e fotocopia del codice fiscale.
B. Sinistro per morte naturale dell'Assicurato. Sono necessari i seguenti documenti:
1) certificato di morte dell'Assicurato, con indicazione della data di nascita;
relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso le Agenzie. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l'indirizzo.
2) a richiesta della Società dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall'Assicurato;
3) atto notorio, oppure la dichiarazione sostitutiva di esso resa ai sensi di legge, riguardante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l'elenco completo di tutti i suoi eredi. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l'atto notorio, o dichiarazione sostitutiva del medesimo, dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l'atto notorio o dichiarazione sostitutiva dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri;
4) originale di polizza e relativi allegati.
5) documento di identità valido e relativo codice fiscale dell’avente diritto.
C. Sinistro per morte violenta dell'Assicurato (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.): oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale, occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l'autorità giudiziaria (ovvero certificato della procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalla competente autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso.
D. Riscatto: in caso di riscatto, l’avente diritto dovrà consegnare l’originale di polizza, i relativi allegati, fotocopia fronte- retro di un documento d’identità valido e fotocopia del codice fiscale;
Norme generali riguardanti i documenti da consegnare.
1) Originale di polizza.
L'originale della polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l'operazione richiesta provochi la totale estinzione del contratto (es. scadenza, riscatto totale, sinistro). Nei casi in cui l'originale della polizza (e/o relative appendici) non sia più disponibile, l'avente diritto dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, i motivi che rendono impossibile la consegna del documento (es. smarrimento, sottrazione, distruzione, etc.).
2) Minore età dell'avente diritto o interdetto.
Qualora l'avente diritto sia minorenne ovvero interdetto, è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l'importo spettante al minore stesso, con esonero della Società da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo.
3) Parziale capacità dell'avente diritto.
Qualora l'avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall'avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina, in copia autentica, quale curatore dell'avente diritto parzialmente capace. E’ altresì richiesto il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede.
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4) Vincoli gravanti sulla polizza.
Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall'avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l'entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all'integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario.
5) Riscatto successivo alla morte del Contraente.
Per le polizze che prevedono una persona diversa dall'Assicurato, qualora, in seguito all'avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà trasmettere il certificato di morte e documentare lo stato successorio del Contraente medesimo, mediante atto notorio o dichiarazione sostitutiva, con produzione, se esistente, della copia autentica dell'atto di pubblicazione o dell'eventuale verbale di deposito del testamento stesso, nonché dell'atto notorio o della dichiarazione sostitutiva che dovrà attestare che il testamento è l'unico conosciuto, valido e non impugnato.
Nel caso di esistenza di più testamenti, l'atto notorio o la dichiarazione sostitutiva dovrà, altresì, precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviate le copie autentiche dei verbali di deposito e pubblicazione, non ne sussistono altri.
In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, sempreché detti Beneficiari risultino individuabili al momento della richiesta.
Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l'originale della polizza.
6) Consenso al trattamento dei dati
Per ogni tipo di liquidazione, ove l'avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs 196 del 30 giugno 2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Agenzia Generale di competenza.
Eventuale, ulteriore documentazione.
Solo in caso di necessità, finalizzata a comprovare l'effettiva sussistenza dell'obbligo al pagamento delle prestazioni e l'esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta un'ulteriore documentazione rispetto a quella sopra indicata.
Tempo di esecuzione della liquidazione.
Verificata, in base alla documentazione prodotta, la sussistenza dell'obbligo del pagamento, la Società mette a disposizione dell'avente diritto l'importo spettantegli, nei trenta giorni successivi alla consegna della documentazione completa (ovvero dal giorno del suo completamento). Decorso il suddetto termine, la Società è tenuta, sino all'adempimento dell'obbligazione, alla corresponsione degli interessi pattiziamente determinati nella misura del saggio legale.
Luogo del pagamento.
Ai sensi dell'art. 1182 del codice civile, ogni pagamento avverrà presso la sede della competente Agenzia Generale della Compagnia, ove è disponibile l'appropriata modulistica per agevolare gli aventi diritto nella raccolta e nell'immediato invio alla Società dei documenti occorrenti. E' altresì cura dell'Agenzia Generale consegnare al richiedente la ricevuta, con l'indicazione della data della consegna, dei documenti per l'ottenimento della prestazione. Dalla suddetta data, ovvero, se trattasi di liquidazione per scadenza della polizza, dal giorno della scadenza della stessa, decorreranno i trenta giorni previsti per la liquidazione delle prestazioni e la ricevuta stessa dovrà recare la firma della persona fisica o giuridica che gestisce l'Agenzia Generale.
Non pignorabilità e non sequestrabilità
Ai sensi dell’art. 1923 C.C. le somme dovute dalla Società al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili.
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Allegato
Regolamento della Gestione Separata FATAINVEST
1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato FATAINVEST (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell’anno successivo.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei contratti assicurativi collegati alla gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR armonizzati.
Investimenti obbligazionari
L’investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze, e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.
Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
Investimenti | Limiti |
Investimenti obbligazionari | massimo 100% |
Investimenti immobiliari | massimo 40% |
Investimenti azionari | massimo 35% |
Investimenti altri strumenti finanziari | massimo 10% |
Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR. L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.
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6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione, oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione delle attività nel libro mastro della Gestione Separata.
9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o la scissione perseguirà in ogni caso l’interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
GLOSSARIO
Agli effetti del presente Fascicolo informativo si intendono per:
Anno (annualità, annuale, annuo)
Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell’anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.
Assicurato
Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Compagnia
Vedi “Società”.
Condizioni di Assicurazione
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.
Contraente
Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.
Costi
Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.
Data di decorrenza
La data di riferimento, indicata in polizza, per il calcolo delle prestazioni contrattuali.
Età (età assicurativa)
Modalità di calcolo dell’età dell’Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Gestione separata
Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impresa
Vedi “Società”.
ISVAP
Si veda alla voce “IVASS”.
IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (succeduto, dal 1° gennaio 2013, in tutti i poteri, funzioni e competenze ad ISVAP) che opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità, per garantire la stabilità e il buon funzionamento del sistema assicurativo e la tutela dei consumatori.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
Mese (mensilità, mensile)
Periodo di tempo pari a 28 o 29 o 30 o 31 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio
Importo che il Contraente corrisponde alla Società
Proposta di Assicurazione
Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
quadrimestre (quadrimestrale)
Periodo di tempo pari a 120 o 121 o 122 o 123 giorni, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Ricorrenza annuale
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
semestre (semestrale)
Periodo di tempo pari a 181 o 182 o 183 o 184 giorni, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Società
La Compagnia Genertellife S.p.A., impresa che esercita le assicurazioni e le operazioni indicate all’art. 2 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Società di revisione
Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.
trimestre (trimestrale)
Periodo di tempo pari a 89 o 90 o 91 o 92, a seconda dei mesi di calendario a cui si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA PREVIDENZA
FATA EXTRA LIFE – Modulo di proposta
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FATA EXTRA LIFE – Modulo di proposta
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FATA EXTRA LIFE – Modulo di proposta
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FATA EXTRA LIFE – Modulo di proposta
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FATA EXTRA LIFE – Modulo di proposta
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