Common use of Mandato del perito Clause in Contracts

Mandato del perito. Il perito di cui all'art.18 “Modalità per la determinazione del danno” deve: a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata; b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 10” Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato”, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione; c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia; d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari; f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 21”Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”; g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia; h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo; i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.

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Samples: Assicurazione Dei Prodotti Agricoli, Polizza Collettiva Agevolata Sulle Rese Contro Le Avversità Catastrofali E Di Frequenza, Polizza Collettiva Agevolata

Mandato del perito. Il perito di cui all'art.18 “all'art. 17, deve: Il perito di cui all'art.17 Modalità per la determinazione del danno” danno deve: a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata; b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 10” 8 Quantitativi assicurabili assicurabili,e obblighi dell’assicurato”dell’art. 15 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione; c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia; d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari; f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 21”Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”;20 g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia; h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo; i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 20 “art 19 - Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.

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Samples: Assicurazione Dei Prodotti Agricoli

Mandato del perito. Il perito di cui all'art.18 “Modalità per la determinazione del danno” all'art. 16- MODALITÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL DANNO -, deve: a) accertare la data in cui l'avversità l'evento si è verificataverificato, anche con riferimento ai dati meteorologici di area; b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo ai confini degli appezzamenti ed alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 10” Quantitativi assicurabili e obblighi dell’assicurato”assicurati, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’assicurato l’Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizionedisposizione oltre ad accertare, al momento dei\del sinistro\i, la Produzione in garanzia; c) accertare al momento del\dei sinistro\iaccertare, la produzione in garanzia; d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici metereologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; ed) accertare se altri beni o colture limitrofe limitrofe, o comunque poste nelle vicinanze vicinanze, abbiano subito danni similari; fe) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato dall’assicurato in relazione al ottemperanza a quanto disposto dell’artai sensi e per gli effetti di cui all‘art. 21”Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”20 - RILEVAZIONE DEI DANNI IN PROSSIMITÀ DELLA RACCOLTA; gf) accertare lo stadio di maturazione del prodotto Prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia; hg) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza Polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo;. ih) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto nelle modalità previste dal successivo art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia 18 - NORME PER L’ESECUZIONE DELLA PERIZIA e la quantificazione del danno”Art. 19 QUANTIFICAZIONE DEL DANNO.

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Samples: Insurance Policy

Mandato del perito. Il perito di cui all'art.18 “all'art. 17, deve: Il perito di cui all'art.17 Modalità per la determinazione del danno” danno deve: a) accertare la data in cui l'avversità si è verificata; b) controllare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto all’art. 10” 8 Quantitativi assicurabili assicurabili,e obblighi dell’assicurato”dell’art. 15 Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l’assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione; c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia; d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l’effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia; e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari; f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall’Assicurato in relazione al disposto dell’art. 21”Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta”;20 g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia; h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall’indennizzo; i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo art. 20 “Norme per l’esecuzione della perizia e la quantificazione del danno”.art 19 -

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Samples: Polizza Convenzione