Common use of Manleva Clause in Contracts

Manleva. L’UTENTE si impegna a tenere sollevati da ogni responsabilità tanto il soggetto gestore, quanto i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose – ivi inclusi tesserati e coobbligati dell’UTENTE e comunque atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico presente nell’impianto sportivo - dall’uso o dal mancato uso o dall’uso non conforme degli impianti sportivi oggetto del CPU, delle pertinenze e degli spazi accessori. L’UTENTE conviene che il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività ludico sportive oggetto del Contratto, per le quali saranno adottate comunque dall’UTENTE le dovute misure di sicurezza. L’UTENTE è tenuto a sollevare e tenere indenne il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziaria o stragiudiziale, proveniente da qualunque soggetto che sia o si ritenga danneggiato in conseguenza dell’uso o del mancato uso o dell’uso non conforme degli impianti oggetto del Contratto. L’UTENTE si impegna, espressamente ed in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’UTENTE alle previsioni del Contratto e/o dall’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi per la partecipazione dell’UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell’ordinamento sportivo. L’UTENTE dichiara sin d’ora di nulla avere a pretendere nei confronti del soggetto gestore in relazione all’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi dell’impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionato, rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria, indennitaria, restitutoria o di altro genere nei confronti del soggetto gestore.

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Samples: www.sogisgroup.it

Manleva. L’UTENTE si impegna a Il Venditore dovrà tenere sollevati da ogni responsabilità tanto il soggetto gestoreindenni, quanto i suoi dirigenti difendere e collaboratori in generemanlevare l’Acquirente, nonché le proprie consociate e i Comuni di Fidenza relativi funzionari, amministratori, soci, rappresentanti, agenti e Salsomaggiore Termedipendenti, per ogni e da qualsiasi pretesa, responsabilità, danno, sia diretto che indirettopenale, che sia comunque derivato a persone sentenza, accertamento, perdita, in solido o cose – meno, nonché spesa (ivi inclusi tesserati e coobbligati dell’UTENTE e comunque atleticompresa qualsiasi ragionevole spesa legale), dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori derivante da o relativa a qualsiasi titoloazione od omissione del Venditore, pubblico ivi comprese, a titolo esemplificativo (i) la fornitura delle Merci, (ii) la violazione, da parte del Venditore, di qualsiasi dichiarazione, garanzia, impegno o intesa inclusa nel presente nell’impianto sportivo - dall’uso o dal mancato uso o dall’uso non conforme degli impianti sportivi oggetto del CPU, delle pertinenze e degli spazi accessori. L’UTENTE conviene che il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività ludico sportive oggetto del Contratto, per le quali saranno adottate comunque dall’UTENTE le dovute misure di sicurezza. L’UTENTE è tenuto a sollevare e tenere indenne il soggetto gestore(iii) negligenza, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, da ogni reclamo, azione, pretesa colpa o richiesta, anche giudiziaria o stragiudiziale, proveniente da qualunque soggetto che sia o si ritenga danneggiato in conseguenza dell’uso o dolo del mancato uso o dell’uso non conforme degli impianti oggetto del Contratto. L’UTENTE si impegna, espressamente ed in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità Venditore e/o conseguenza pregiudizievole relativi dipendenti, agenti e consociate. L’Acquirente dovrà notificare per iscritto al Venditore qualsiasi pretesa risarcitoria di questo genere e dovrà fornire, a spese del Venditore, l’eventuale assistenza ragionevolmente necessaria per una difesa in tale causa o procedimento. Qualora si ritenga che dovesse derivare dall’inadempimento dell’UTENTE alle previsioni le Merci o qualsiasi loro componente violino diritti di proprietà intellettuale di terzi e ne sia vietato l’uso, il Venditore, a sua discrezione a proprie spese e in aggiunta al suo obbligo di difendere, indennizzare e tenere indenne, si impegna a: (a) ottenere per l'Acquirente e i suoi successori e cessionari il diritto di continuare a utilizzare le Merci; (b) sostituirle con un prodotto sostanzialmente equivalente non in violazione accettabile per l'Acquirente; o (c) modificarle in modo che non costituiscano violazione e abbiano prestazioni sostanzialmente equivalenti accettabili per l'Acquirente. In mancanza dei punti (a), (b) o (c), l’Acquirente si riserva, a propria discrezione, di esercitare il diritto previsto dalla legge e dal presente Contratto di restituire al Venditore i prodotti in violazione, a spese del Contratto e/o dall’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi per la partecipazione dell’UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell’ordinamento sportivo. L’UTENTE dichiara sin d’ora di nulla avere a pretendere nei confronti del soggetto gestore in relazione all’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi dell’impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionatoVenditore, rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria, indennitaria, restitutoria o di altro genere nei confronti del soggetto gestoreil quale dovrà tempestivamente rimborsare il prezzo d’acquisto all’Acquirente.

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Samples: www.fmc.com

Manleva. L’UTENTE Tutti i debiti ed i crediti relativi al Ramo d'Azienda oggetto del presente contratto esistenti alla data odierna resteranno a carico della Concedente. Quest’ultima si impegna, pertanto, in ordine ad eventuali esposizioni di qualsivoglia natura e tipo, per effetto di atti, fatti od omissioni anteriori alla data odierna, anche se accertati successivamente, a mallevare l'Affittuaria da ogni responsabilità da queste derivanti, da obbligazioni, perdite, danni, spese, pagamenti, sanzioni che dovessero sorgere anche in conseguenza della violazione di dichiarazioni e/o garanzie rese ai sensi del presente contratto. In particolare, la Concedente si impegna a sollevare e a tenere sollevati indenne l’affittuaria da qualsivoglia responsabilità e da ogni conseguente richiesta proveniente da terzi derivante e comunque connessa a cause o fatti anteriori alla data odierna. Tra i danni si intenderanno ricompresi i costi afferenti alle azioni, ai procedimenti, agli accertamenti, alle sentenze, agli onorari di avvocati, revisori ed altri consulenti relativi a quanto precede. Analogamente, l’Affittuaria si impegna, in ordine ad eventuali esposizioni di qualsivoglia natura e tipo, crediti e debiti, per effetto di atti, fatti od omissioni posteriori alla data odierna e fino alla data di riconsegna dell’impianto al termine del presente contratto, anche se accertati successivamente, a mallevare la Concedente da ogni responsabilità tanto il soggetto gestoreda queste derivanti, quanto i suoi dirigenti e collaboratori in genereda obbligazioni, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Termeperdite, per ogni e qualsiasi dannodanni, sia diretto che indirettospese, che sia comunque derivato a persone o cose – ivi inclusi tesserati e coobbligati dell’UTENTE e comunque atletipagamenti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico presente nell’impianto sportivo - dall’uso o dal mancato uso o dall’uso non conforme degli impianti sportivi oggetto del CPU, delle pertinenze e degli spazi accessori. L’UTENTE conviene che il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni sanzioni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività ludico sportive oggetto del Contratto, per le quali saranno adottate comunque dall’UTENTE le dovute misure di sicurezza. L’UTENTE è tenuto a sollevare e tenere indenne il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, sorgere anche giudiziaria o stragiudiziale, proveniente da qualunque soggetto che sia o si ritenga danneggiato in conseguenza dell’uso o del mancato uso o dell’uso non conforme degli impianti oggetto del Contratto. L’UTENTE si impegna, espressamente ed in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità della violazione di dichiarazioni e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’UTENTE alle previsioni garanzie rese ai sensi del Contratto e/o dall’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi per la partecipazione dell’UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell’ordinamento sportivo. L’UTENTE dichiara sin d’ora di nulla avere a pretendere nei confronti del soggetto gestore in relazione all’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi dell’impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionato, rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria, indennitaria, restitutoria o di altro genere nei confronti del soggetto gestorepresente contratto.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Ramo D’azienda Del Distributore Di Carburanti Dell’automobile Club Latina

Manleva. L’UTENTE In ogni caso, l’Appaltatore si impegna obbliga a manlevare e tenere sollevati comunque indenne - sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – il Committente da ogni responsabilità tanto il soggetto gestoreconseguenza comunque derivante dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di trattamento retributivo e contributivo del personale dipendente dall’Appaltatore medesimo e dai suoi eventuali subappaltatori. In particolare, quanto i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato l’Appaltatore si obbliga a persone o cose – ivi inclusi tesserati e coobbligati dell’UTENTE e comunque atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico presente nell’impianto sportivo - dall’uso o dal mancato uso o dall’uso non conforme degli impianti sportivi oggetto del CPU, delle pertinenze e degli spazi accessori. L’UTENTE conviene che il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività ludico sportive oggetto del Contratto, per le quali saranno adottate comunque dall’UTENTE le dovute misure di sicurezza. L’UTENTE è tenuto a sollevare garantire e tenere indenne il soggetto gestoreCommittente – nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, compresi i suoi dirigenti e collaboratori anche in generequalità di responsabile solidale – da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzate dai dipendenti dell’Appaltatore, nonché i Comuni dai suoi eventuali subappaltatori, causa l’inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali. Resta di Fidenza competenza esclusiva dell’Appaltatore l’esercizio del potere organizzativo e Salsomaggiore Termedirettivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nel Servizio. L’Appaltatore si fa garante in particolare della condotta del personale proprio e degli eventuali subappaltatori, assicurando – anche mediante adeguata istruzione dello stesso – che in nessun caso il personale medesimo esegua prestazioni lavorative su disposizione o indicazione diretta di personale del Committente. L’Appaltatore stesso individuerà, prima dell’inizio delle attività contrattuali, una propria risorsa responsabile del contratto, secondo quanto stabilito nel successivo art. 26: il personale dell’Appaltatore nonché di eventuali subappaltatori eseguirà esclusivamente gli ordini e le disposizioni impartiti da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziaria o stragiudiziale, proveniente da qualunque soggetto che sia o si ritenga danneggiato in conseguenza dell’uso o del mancato uso o dell’uso non conforme degli impianti oggetto del Contratto. L’UTENTE si impegna, espressamente ed in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità detto responsabile e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’UTENTE alle previsioni da altri soggetti dallo stesso delegati, e comunque individuati dall’Appaltatore medesimo. Fermo quanto sopra disposto, in caso di vertenze promosse da lavoratori utilizzati nel presente appalto, anche in data successiva alla vigenza del Contratto e/o dall’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi per la partecipazione dell’UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell’ordinamento sportivo. L’UTENTE dichiara sin d’ora di nulla avere a pretendere nei confronti del soggetto gestore in relazione all’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi dell’impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionatopresente contratto, rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria, indennitaria, restitutoria o di altro genere nei confronti del soggetto gestore.l’Appaltatore si impegna:

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Samples: Contratto Di Appalto Tra

Manleva. L’UTENTE L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto. L’Appaltatore garantisce, che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all’estero. Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevati sollevata ed indenne il Committente, anche da ogni responsabilità tanto il soggetto gestoreazioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, quanto i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, per da ogni e qualsiasi dannopretesa che fosse a lei rivolta, sia diretto che indirettoin sede stragiudiziale e giudiziale, che sia comunque derivato a persone o cose – ivi inclusi tesserati e coobbligati dell’UTENTE e comunque atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico presente nell’impianto sportivo - dall’uso o dal mancato uso o dall’uso non conforme degli impianti sportivi oggetto del CPU, delle pertinenze e degli spazi accessori. L’UTENTE conviene qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il soggetto gestoreProdotto da lui fornito, compresi i suoi dirigenti o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e collaboratori in genereintellettuale, nonché i Comuni inclusi diritti di Fidenza brevetto e Salsomaggiore Termediritti d’autore, non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività ludico sportive oggetto del Contrattoqualsiasi altro diritto di terzi. Al verificarsi di tali eventi, per le quali saranno adottate comunque dall’UTENTE le dovute misure l’Appaltatore sosterrà ogni onere di sicurezza. L’UTENTE è tenuto a sollevare e tenere indenne il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziaria difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale, proveniente ) promossa da qualunque soggetto che sia o si ritenga danneggiato in conseguenza dell’uso o del mancato uso o dell’uso non conforme degli impianti oggetto del Contratto. L’UTENTE si impegna, espressamente ed in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’UTENTE alle previsioni del Contratto e/o dall’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi per la partecipazione dell’UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell’ordinamento sportivo. L’UTENTE dichiara sin d’ora di nulla avere a pretendere terzi nei confronti del soggetto gestore Committente e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in relazione all’eventuale carenza dei requisiti seguito a sentenza esecutiva di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi dell’impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionatocondanna, rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria, indennitaria, restitutoria o di altro genere nei confronti del soggetto gestore.purché:

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Samples: www.autostrade.it

Manleva. L’UTENTE L’Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a garantire e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente Contratto attuativo, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente contratto. L’Appaltatore garantisce, che la produzione, l’uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all’estero. Conseguentemente l’Appaltatore si impegna a tenere sollevati sollevata ed indenne il Committente, anche da ogni responsabilità tanto il soggetto gestoreazioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l’uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, quanto i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, per da ogni e qualsiasi dannopretesa che fosse a lei rivolta, sia diretto che indirettoin sede stragiudiziale e giudiziale, che sia comunque derivato a persone o cose – ivi inclusi tesserati e coobbligati dell’UTENTE e comunque atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico presente nell’impianto sportivo - dall’uso o dal mancato uso o dall’uso non conforme degli impianti sportivi oggetto del CPU, delle pertinenze e degli spazi accessori. L’UTENTE conviene qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il soggetto gestoreProdotto da lui fornito, compresi i suoi dirigenti o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprietà industriale e collaboratori intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi. Al verificarsi di tali eventi, l’Appaltatore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti del Committente e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in genereseguito a sentenza esecutiva di condanna, nonché i Comuni purché: a)tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dall’Appaltatore al Committente; b)il Committente avvisi l’Appaltatore della contestazione ricevuta e lasci all’Appaltatore l’esercizio e la gestione di Fidenza ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale. Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità dell’Appaltatore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato. Fermo restando quanto precede, l’Appaltatore non potrà essere ritenuto responsabile e Salsomaggiore Termenon sarà tenuto a mantenere indenne il Committente nel caso in cui la rivendicazione si basi su: 1)modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate dal Committente o dall’Appaltatore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute dal Committente; 2)una violazione di brevetti, diritti d’autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all’uso di software che Autostrade per l’Italia S.p.A. ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione dell’Appaltatore; 3)una violazione relativa all’architettura di rete; 4)altri fatti imputabili in via esclusiva al Committente; 5)altri fatti non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni imputabili all’Appaltatore. Resta espressamente inteso che, con l’accettazione del presente contratto, l’Appaltatore attesta che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attività ludico sportive oggetto di revisione per la scrivente Società e le società del ContrattoGruppo. Il presente contratto è stipulato dalle Parti, per le quali saranno adottate comunque dall’UTENTE le dovute misure di sicurezzaai sensi dell’art. L’UTENTE 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023. L’Appaltatore è tenuto a sollevare trasmettere per accettazione il presente contratto e tenere indenne gli eventuali documenti allo stesso allegati debitamente sottoscritti dal Legale Rappresentante, entro 10 (dieci) giorni naturali dalla data di ricezione, tramite l’utilizzo dell’apposita sezione del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon. /[in caso di contratto con fornitore estero1: Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizzo PEC] Il presente contratto è sottoscritto da ciascuna Parte come sopra rappresentata e scambiato attraverso il soggetto gestorecanale della posta elettronica certificata. Il presente contratto va inviato, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in generedebitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, nonché i Comuni unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di Fidenza e Salsomaggiore Termericezione tramite PEC al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx. Si prega l’Appaltatore di trattenere la copia del presente contratto firmata dal Committente. L’Appaltatore dovrà restituire la copia “per accettazione” del presente Contratto debitamente firmata dal legale rappresentante dell’Appaltatore, da ogni reclamounitamente agli allegati, azioneentro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A., pretesa o richiestaXxx X. Xxxxxxxxx 00, anche giudiziaria o stragiudiziale, proveniente da qualunque soggetto che sia o si ritenga danneggiato in conseguenza dell’uso o 00000 - Xxxx (XX). Si prega l’Appaltatore di trattenere la copia del mancato uso o dell’uso non conforme degli impianti oggetto del Contratto. L’UTENTE si impegna, espressamente ed in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’UTENTE alle previsioni del Contratto e/o dall’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi per la partecipazione dell’UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell’ordinamento sportivo. L’UTENTE dichiara sin d’ora di nulla avere a pretendere nei confronti del soggetto gestore in relazione all’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi dell’impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionato, rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria, indennitaria, restitutoria o di altro genere nei confronti del soggetto gestorepresente accordo firmata dal Committente.

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Samples: Contratto Attuativo Power Purchase Agreement (Ppa) N. … Rif. Accordo Quadro N. …………………………….del ……………………

Manleva. L’UTENTE Gli Operatori economici si impegna impegnano a manlevare e a tenere sollevati da ogni responsabilità tanto indenni il soggetto gestoreGestore del Sistema e il Supporto Tecnico al Gestore del Sistema, quanto i suoi dirigenti e collaboratori in genererisarcendo qualunque pregiudizio, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indirettocosto e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che sia comunque derivato dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi a persone o cose – ivi inclusi tesserati e coobbligati dell’UTENTE e comunque atleticausa di violazioni delle presenti Regole, dirigenti sportividi un utilizzo scorretto od improprio del Sistema. AMS, allenatoriad ogni modo, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico presente nell’impianto sportivo - dall’uso o dal mancato uso o dall’uso non conforme degli impianti sportivi oggetto del CPUgarantisce la risoluzione delle problematiche segnalate dall’Operatore utente della Piattaforma. AMS non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile dei risultati derivanti dall’assistenza, delle pertinenze anomalie e/o delle malfunzioni segnalate dall’Operatore. AMS, laddove ritenga pregiudicate le garanzie di sicurezza e degli spazi accessoririservatezza, potrà interrompere il Servizio di assistenza dandone comunicazione all’Operatore. L’UTENTE conviene che AMS, salvo il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni caso di Fidenza e Salsomaggiore Termedolo o colpa grave, non debbano assumere in nessun caso alcuna sarà gravata da oneri o responsabilità inerente a per danni diretti o indiretti di qualsiasi natura ed entità che dovessero subire persone verificarsi all’Operatore per vizi del software oggetto di intervento a causa di manomissioni o cose nello svolgimento interventi sul medesimo e/o sulle apparecchiature effettuati dall’Operatore medesimo o da terzi. AMS non sarà in alcun modo responsabile nel caso di malfunzionamenti hardware e/o software che possano determinare perdite di dati presenti sulle postazioni dell’Operatore che rimane unico responsabile del corretto salvataggio degli stessi. Allo stesso modo, AMS non sarà in alcun modo responsabile laddove la mancata fruizione del Servizio sia imputabile al gestore della rete di telecomunicazioni ovvero derivante da caso fortuito o forza maggiore o da cause comunque non imputabili ad AMS, quali, a titolo esemplificativo, i provvedimenti delle attività ludico sportive oggetto del Contrattocompetenti autorità in materia o inadeguatezza delle strutture, per le quali saranno adottate comunque dall’UTENTE le dovute misure di sicurezzadei macchinari hardware e/o dei software utilizzati dall’Operatore. L’UTENTE è tenuto a sollevare e tenere indenne il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziaria o stragiudiziale, proveniente da qualunque soggetto che sia o si ritenga danneggiato in conseguenza dell’uso o del mancato uso o dell’uso non conforme degli impianti oggetto del Contratto. L’UTENTE si impegna, espressamente ed in In ogni caso, la responsabilità di AMS, a manlevare e tenere indenne titolo di risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti, non potrà eccedere l’importo versato dall’Operatore quale corrispettivo per il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’UTENTE alle previsioni del Contratto e/o dall’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi per la partecipazione dell’UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell’ordinamento sportivo. L’UTENTE dichiara sin d’ora di nulla avere a pretendere nei confronti del soggetto gestore in relazione all’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi dell’impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionato, rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria, indennitaria, restitutoria o di altro genere nei confronti del soggetto gestoreServizio.

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Samples: gare.i-faber.com

Manleva. L’UTENTE L’Operatore si obbliga a mantenere FSSU e le altre società del Gruppo FS sollevate ed indenni, anche giudizialmente, da ogni responsabilità, danni e spese in relazione ad eventuali azioni, pretese e rivalse, anche di terzi, connesse o comunque derivanti dall’esecuzione del presente Contratto, per fatto proprio o dei propri dipendenti, collaboratori, professionisti e/o collaboratori utilizzati per l’esecuzione del presente contratto o a questi direttamente o indirettamente ricollegabili, fatta salva l’ipotesi in cui il pregiudizio sia imputabile a dolo o colpa grave di FSSU ed FS. L'Operatore si obbliga anche contrattualmente nei confronti di FSSU e le altre società del Gruppo FS ad assicurare che o lavoratori comunque coinvolti nella esecuzione del presente Contratto beneficino di un trattamento normativo e retributivo rispondente alle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e dei contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni oggetto del presente contratto, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, fiscale, assicurativa, igienico sanitaria e di sicurezza sul lavoro. In nessun caso FSSU e le altre società del Gruppo FS saranno tenute a rispondere di eventuali inadempienze dell'Operatore che rimane, al riguardo, unico responsabile. In ogni caso l’Operatore si obbliga a mallevare e tenere indenni – sostanzialmente e processualmente, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni – FSSU le altre società del Gruppo FS da ogni pregiudizio, compresa l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, comunque derivanti dall’inosservanza di norme legislative e regolamentari ovvero dai contratti collettivi di lavoro in materia retributiva (diretta, indiretta e differita), di assunzione e trattamento dei lavoratori, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché di obblighi previdenziali, contributivi, assicurativi ed in genere fiscali, inclusi gli obblighi del sostituto d’imposta ed i versamenti IVA, a carico dell’Operatore medesimo e dagli eventuali subappaltatori e subcontraenti. In particolare, l'Operatore si obbliga a garantire e tenere indenni FSSU le altre società del Gruppo FS - nel caso in cui questa sia chiamata a rispondere, anche in qualità di responsabile solidale - da qualsiasi pregiudizio, perdita, danno, responsabilità, costo, onere, spesa, incluse le spese legali, comunque derivanti da pretese o azioni avanzare dai dipendenti dell'Operatore e dei suoi appaltatori, causa l'inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni riguardanti trattamenti retributivi e versamento dei contributi previdenziali L’Operatore si obbliga, altresì, a mallevare e tenere comunque indenni FSSU le altre società del Gruppo FS nei medesimi termini di cui al precedente periodo, qualora questa sia chiamata a rispondere delle obbligazioni di cui all’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 9.4.2008, n. 81. Infine, fermo restando quanto sopra nonché quanto disposto altrove nel presente Contratto, l'Operatore si impegna ad intervenire volontariamente, ove non sia già ritualmente convenuto, nei giudizi promossi dai lavoratori dell'appalto al fine di sostenere le difese di FSSU le altre società del Gruppo FS e/o definire direttamente le vertenze, anche in via transattiva, liberando immediatamente le medesime società da qualsiasi onere ed obbligo al riguardo. In particolare, si impegna a tenere sollevati da ogni responsabilità tanto il soggetto gestorerifondere ad FS le altre società del Gruppo FS, quanto i suoi dirigenti a semplice richiesta e collaboratori previa presentazione di relativo giustificativo contabile, un importo pari alle spese di giudizio che dovessero essere liquidate in generesuo danno dal giudice, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose – ivi inclusi tesserati e coobbligati dell’UTENTE e comunque atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico presente nell’impianto sportivo - dall’uso o un importo pari al costo sostenuto dal mancato uso o dall’uso non conforme degli impianti sportivi oggetto del CPU, delle pertinenze e degli spazi accessori. L’UTENTE conviene che il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone o cose nello svolgimento delle attività ludico sportive oggetto del Contratto, per le quali saranno adottate comunque dall’UTENTE le dovute misure di sicurezza. L’UTENTE è tenuto a sollevare e tenere indenne il soggetto gestore, compresi i suoi dirigenti e collaboratori in genere, nonché i Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziaria o stragiudiziale, proveniente da qualunque soggetto che sia o si ritenga danneggiato in conseguenza dell’uso o del mancato uso o dell’uso non conforme degli impianti oggetto del Contratto. L’UTENTE si impegna, espressamente ed in ogni caso, a manlevare e tenere indenne il soggetto gestore da qualsivoglia responsabilità e/o conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dall’inadempimento dell’UTENTE alle previsioni del Contratto e/o dall’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi committente per la partecipazione dell’UTENTE agli allenamenti e/o al Campionato di suo riferimento nell’ordinamento sportivo. L’UTENTE dichiara sin d’ora di nulla avere a pretendere nei confronti del soggetto gestore in relazione all’eventuale carenza dei requisiti di idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi dell’impianto sportivo concesso per lo svolgimento di allenamenti e/o gare di campionato, rinunciando a qualsiasi richiesta risarcitoria, indennitaria, restitutoria o di altro genere nei confronti del soggetto gestorepropria difesa tecnica.

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