Mansioni del lavoratore. L’art. 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successiva- mente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svol- te, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al tratta- mento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collet- tivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.”
Appears in 2 contracts
Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Di Lavoro
Mansioni del lavoratore. L’art. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: “"Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successiva- mente successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svol- tesvolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al tratta- mento trattamento corrispondente all’attività all'attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collet- tivicollettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Ogni patto contrario è nullo.”". TITOLO II - Della libertà sindacale
Appears in 1 contract
Mansioni del lavoratore. L’art. L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti corrispon- denti alla categoria superiore che abbia successiva- mente successivamente acquisito ovvero a mansioni man- sioni equivalenti alle ultime effettivamente svol- tesvolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al tratta- mento trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitivade- finitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente as- sente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collet- tivicollettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative organizza- tive e produttive. Ogni patto contrario è nullo”.”
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro