Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il Alla lavoratrice o al lavoratore ha diritto all'esercizio delle devono essere assegnate le mansioni proprie della inerenti alla categoria e qualifica di appartenenza o a assunzione oppure le mansioni equivalenti a norma dell'art.13 equivalenti, nel rispetto dell'art. 13 della Legge n.300 legge n. 300 del 20 maggio 1970. Il Alla lavoratrice o al lavoratore, purché in possesso dei di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o del Direttore sanitarioresponsabile del servizio, può possono essere assegnato temporaneamente a assegnate mansioni diverse, mai comunque inferiori a diverse da quelle inerenti alla sua categoria e o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente medesimodipendente. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scrittoLa lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, qualora superi i 3 giorninell’ambito della propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzative. Al Alla lavoratrice o al lavoratore chiamato a svolgere cui sono assegnate mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria sua, deve essere corrisposta, corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazioneloro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salarialisempre che tali mansioni siano svolte per non meno di 30 giorni lavorativi continuativi. L'assegnazione di mansioni superiori, per periodi superiori a 30 giorni, deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiorisuperiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre risultante da atto scritto, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione po- sizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore su- periore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata mag- giorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima me- desima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento tratta- mento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitivadefini- tiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente as- sente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivicon- secutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle ad essere adibito alle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza diminuzione della Legge n.300 del 20 maggio 1970retribuzione. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle per esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni carattere azien- dale o per sostituzione di altro lavoratore per il quale sussista il diritto alla conservazione del Direttore sanitarioposto, a norma di legge o di contratto, può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni diverseappartenenti al livello di inquadramento infe- riore purché rientranti nella medesima categoria, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che purché ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e del dipendente livello di inquadramento del lavoratore medesimo. Tale assegnazione Il temporaneo mutamento di mansioni dovrà risultare essere comunicato al lavoratore per iscritto da atto scrittoparte del datore di lavoro il quale, qualora superi i 3 giornialtresì, assolverà l’obbligo formativo ove ne- cessario. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria alle sue deve essere corrisposta, corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione in aggiunta alla sua normale retribuzione, un’indennità temporanea non inferiore alla differenza tra i minimi contrattuali dei due livelli di inquadramento. Nel caso in cui l’affidamento a quella percepitamansioni superiori sia previsto per un periodo eccedente il mese, maggiorata verrà data comuni- cazione scritta al lavoratore della differenza data di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e inizio della temporanea variazione di mansioni e, successivamente, di quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salarialicessazione della variazione stessa. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa l’assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavorato- re, dopo un periodo di sei mesi continuativi, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scrittoservizio.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art.13 della Legge n.300 300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell'art. 13 della Legge n.300 300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza per cui è stato assunto o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. Il lavoratoreI lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei necessari neces- sari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni inquadramento delle ultime elettivamente svolte, senza riduzione del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimotrattamento stipen- diale. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore superiori alla propria categoria/posizione economica ricoperta deve essere corrispostarico- nosciuto, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazionedell’adibizione, una retribuzione non inferiore a quella percepitail corrispondente trattamento stipendiale. Fermo restando il diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta come disciplinato al periodo pre- cedente, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel nel caso di assegnazione a compiti e mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del postoin servizio, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore - sempreché sia in possesso del titolo professionaleprofessionale e salva diversa volontà del lavoratore - sarà inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica dopo un periodo consecutivo pari a: - 9 mesi, ove richiestoin caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alle categorie B, C, D, E; - 24 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alla categoria DS. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata risultare da atto scritto. Il lavoratore potrà farsi assistere dall’O.S. di categoria cui conferisca mandato:
1) sia nei casi di cui al comma 6 dell’art. 2103 del codice civile;
2) sia, laddove l’assegnazione riguardi un solo lavoratore, nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 2103 del codice civile. In tal caso, l’efficacia del provvedimento del datore di lavoro sarà sospesa per un periodo comunque non superiore a 7 giorni lavorativi dalla sua comunicazione al dipendente. In caso di adibizione a mansioni superiori per sostituzione di lavoratore in servizio, laddove la posizione occupata si renda vacante per cessazione del rapporto, il servizio prestato dal lavoratore sostituto nella posizione medesima potrà essere considerato quale titolo preferenziale per l’eventuale copertura.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.
1) L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. 2)La durata della prestazione non può essere superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Samples: CCNL Aiop/Aris
Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 dell’art. 13, L. n. 300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrispostacorri- sposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata mag- giorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta alla attività svol- ta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente as- sente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre 3 mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso pos- sesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica economico/retributiva del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazioneappli- cazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramentoinquadra- mento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima me- desima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore lavo- ratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza per cui è stato assunto o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. Il lavoratoreI lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza riduzione del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimotrattamento stipendiale. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore superiori alla propria categoria/posizione economica ricoperta deve essere corrispostariconosciuto, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazionedell’adibizione, una retribuzione non inferiore a quella percepitail corrispondente trattamento stipendiale. Fermo restando il diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta come disciplinato al periodo precedente, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel nel caso di assegnazione a compiti e mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del postoin servizio, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore – sempreché sia in possesso del titolo professionaleprofessionale e salva diversa volontà del lavoratore - sarà inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica dopo un periodo consecutivo pari a: - 9 mesi, ove richiesto. in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alle categorie B, C, D, E - 24 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alla categoria DS L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata risultare da atto scritto.. Il lavoratore potrà farsi assistere dall’Organizzazione Sindacale di categoria cui conferisca mandato:
l) sia nei casi di cui al comma 6 dell’art. 2103 del Codice Civile;
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Samples: Contrattazione Collettiva
Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché sempre ché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore dipendente ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 13 legge n. 300/1970. Il lavoratoredipendente, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla leggelegge o dalla regolamentazione aziendale, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitarioresponsabile del servizio, può essere temporaneamente assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a diverse da quelle inerenti alla sua categoria e o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore dipendente chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria sua, deve essere corrisposta, corrisposta in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, esplicazione una retribuzione non inferiore a quella percepita, percepita maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai i restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, superiori il lavoratore dipendente ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di servizio effettivo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore dipendente sia in possesso del titolo professionale, ove professionale richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il 1. Al lavoratore ha diritto all'esercizio delle devono essere assegnate le mansioni proprie della categoria e della qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970assunzione, nel rispetto dell’art. 2103 c.c.
2. Il lavoratore, purché in possesso dei di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitarioin sede di Ente, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giornie professionale dello stesso.
3. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti proprie della categoria superiore rispetto a categoria o qualifica superiore alla propria quella di appartenenza, deve essere corrisposta, in ogni caso e corrisposta per tutta la durata della sua applicazioneassegnazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di fra la prima posizione economica fra della categoria superiore e la qualifica superiore medesima e quella prima posizione economica della categoria di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai i restanti istituti contrattuali salariali.
4. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività alla attività svolta e l'assegnazione stessa la predetta assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di: - Tre mesi per l’assegnazione a mansioni superiori relative ai livelli da A a C compresa; - Sei mesi per l’assegnazione a mansioni superiori relative ai livelli da D a G compresa.
5. Il mutamento di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionalemansioni è accompagnato, ove richiestonecessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.
6. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata risultare da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il Alla lavoratrice o al lavoratore ha diritto all'esercizio delle devono essere assegnate le mansioni proprie della inerenti alla categoria e qualifica di appartenenza o a assunzione oppure le mansioni equivalenti a norma dell'art.13 equivalenti, nel rispetto dell'art. 13 della Legge n.300 legge n. 300 del 20 maggio 1970. Il Alla lavoratrice o al lavoratore, purché in possesso dei di necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni della responsabile o del Direttore sanitarioresponsabile del servizio, può possono essere assegnato temporaneamente a assegnate mansioni diverse, mai comunque inferiori a diverse da quelle inerenti alla sua categoria e o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente medesimodipendente. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scrittoLa lavoratrice o il lavoratore è tenuto a svolgere, qualora superi i 3 giorninell’ambito della propria qualifica, quei compiti avente natura semplice (ad es.: utilizzo di computer, sistemi di videoscrittura, fotocopiatrice, telefax, disbrigo di commissioni presso altri uffici, etc.) che risultino marginali ma strettamente necessari in rapporto alle effettive condizioni organizzative. Al Alla lavoratrice o al lavoratore chiamato a svolgere cui sono assegnate mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria sua, deve essere corrisposta, corrisposto in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazioneloro esplicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. L'assegnazione di mansioni superiori deve risultare da atto scritto da inserire nel fascicolo personale. I periodi relativi non sono cumulabili. Nel caso di assegnazione a mansioni superiorisuperiori compatibili con il titolo professionale posseduto sempre risultante da atto scritto, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività alla attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art. 13 della Legge n.300 L. n. 300 del 20 maggio mag- gio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla leggeL., in relazione alle esigenze di servizio servi- zio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrispostacorri- sposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata mag- giorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.
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