Common use of Mansioni e variazioni temporanee delle stesse Clause in Contracts

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: Accordo Interconfederale Per La Costituzione Delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione po- sizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore su- periore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata mag- giorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima me- desima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento tratta- mento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitivadefini- tiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente as- sente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivicon- secutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente, Accordo Per La Firma Del CCNL 2002 2005 Del Personale Dipendente

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. 1) L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni. 2)La durata della prestazione non può essere superiore alle dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate, laddove l’attuale articolazione del turno fosse superiore Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.. Art. 16 -

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Samples: www.fpcgil.it

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art.13 della Legge n.300 300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate All’aiop, All’aris E Alla Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 1998 2001

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore dipendente ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 13 legge n. 300/1970. Il lavoratoredipendente, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla leggelegge o dalla regolamentazione aziendale, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitarioresponsabile del servizio, può essere temporaneamente assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a diverse da quelle inerenti alla sua categoria e o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore dipendente chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria sua, deve essere corrisposta, corrisposta in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, esplicazione una retribuzione non inferiore a quella percepita, percepita maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai i restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, superiori il lavoratore dipendente ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di servizio effettivo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore dipendente sia in possesso del titolo professionale, ove professionale richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 dell’art. 13, L. n. 300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrispostacorri- sposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata mag- giorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta alla attività svol- ta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente as- sente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre 3 mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso pos- sesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: www.frgeditore.it

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza per cui è stato assunto o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. Il lavoratoreI lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei necessari neces- sari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni inquadramento delle ultime elettivamente svolte, senza riduzione del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimotrattamento stipen- diale. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore superiori alla propria categoria/posizione economica ricoperta deve essere corrispostarico- nosciuto, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazionedell’adibizione, una retribuzione non inferiore a quella percepitail corrispondente trattamento stipendiale. Fermo restando il diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta come disciplinato al periodo pre- cedente, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel nel caso di assegnazione a compiti e mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del postoin servizio, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore - sempreché sia in possesso del titolo professionaleprofessionale e salva diversa volontà del lavoratore - sarà inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica dopo un periodo consecutivo pari a: - 9 mesi, ove richiestoin caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alle categorie B, C, D, E; - 24 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alla categoria DS. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata risultare da atto scritto.. Il lavoratore potrà farsi assistere dall’O.S. di categoria cui conferisca mandato:

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Samples: www.frgeditore.it

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica economico/retributiva del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazioneappli- cazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramentoinquadra- mento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima me- desima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore lavo- ratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Da Residenze Sanitarie Assistenziali E Centri Di Riabilitazione 2010 2012

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il La lavoratrice o il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art. 13 della Legge n.300 legge del 20 maggio 19701970 n. 300. Il La lavoratrice o il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitarioresponsabile del servizio, può essere assegnato temporaneamente assegnata/o a mansioni diverse, mai comunque inferiori a diverse da quelle inerenti alla sua categoria e o qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica e professionale della dipendente o del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, scritto qualora superi i 3 giorni. Al Alla lavoratrice o al lavoratore chiamato chiamata/o a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria sua, deve essere corrisposta, corrisposta in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, esplicazione una retribuzione non inferiore a quella percepita, percepita maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai i restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, che debbono risultare da atto scritto, la lavoratrice o il lavoratore ha diritto dritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché la lavoratrice o il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, professionale ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché sempre ché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza per cui è stato assunto o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 della Legge n.300 del 20 maggio 1970quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito. Il lavoratoreI lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni inquadramento delle ultime effettivamente svolte, senza riduzione del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimotrattamento stipendiale. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore superiori alla propria categoria/posizione economica ricoperta deve essere corrispostariconosciuto, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazionedell’adibizione, una retribuzione non inferiore a quella percepitail corrispondente trattamento stipendiale. Fermo restando il diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta come disciplinato al periodo precedente, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel nel caso di assegnazione a compiti e mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del postoin servizio, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore – sempreché sia in possesso del titolo professionaleprofessionale e salva diversa volontà del lavoratore - sarà inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica dopo un periodo consecutivo pari a: - 9 mesi, ove richiesto. in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alle categorie B, C, D, E - 24 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alla categoria DS L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata risultare da atto scritto.. Il lavoratore potrà farsi assistere dall’Organizzazione Sindacale di categoria cui conferisca mandato:

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Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell'art. 13 della Legge n.300 300 del 20 maggio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrisposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Il Personale Dipendente Delle Strutture Sanitarie Associate Aiop, Aris E Fondazione Don Carlo Gnocchi – Onlus 2002 – 2005

Mansioni e variazioni temporanee delle stesse. Il lavoratore ha diritto all'esercizio all’esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art.13 dell’art. 13 della Legge n.300 L. n. 300 del 20 maggio mag- gio 1970. Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla leggeL., in relazione alle esigenze di servizio servi- zio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Direttore direttore sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni. Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla propria deve essere corrispostacorri- sposta, in ogni caso e per tutta la durata della sua applicazione, una retribuzione non inferiore a quella percepita, maggiorata mag- giorata della differenza di posizione economica fra la qualifica superiore medesima e quella di inquadramento, nonché delle differenze afferenti ai restanti istituti contrattuali salariali. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l'assegnazione l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi consecutivi, sempreché il lavoratore sia in possesso del titolo professionale, ove richiesto. L’assegnazione a mansioni superiori deve essere effettuata da atto scritto.

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Samples: Accordo Sulla Costituzione Delle Rsu