Contract
C.C.N.L. 8 ottobre 2020 - Personale non medico dipendente degli IRCCS e delle strutture sani- tarie ospedaliere iscritte ad AIOP ed ARIS (sottoscritto da AIOP, ARIS e FP CGIL, CISL FP, UIL FPL)
Le parti hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 2016-2018, che regolamenta il rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie e qualifiche professionali di cui al successivo art. 52, che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere, iscritte ad AIOP ed ARIS, per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
Il presente contratto si applica, anche, ai centri di riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottavano il previgente ccnl per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.
Le parti si impegnano a definire i contenuti dell’Allegato 7 entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ccnl.
Titolo I - Disposizioni generali
1. Sfera di applicazione del contratto - Il presente contratto si applica a tutto i lavoratori appartenenti alle categorie e qualifiche professionali di cui al successivo art. 52, che operano negli IRCCS e nelle strutture sanitarie ospedaliere – iscritte ad AIOP ed ARIS – per acuti, per riabilitazione ospedaliera e lungodegenza.
Il presente contratto si applica anche ai Centri di riabilitazione che alla data di sottoscrizione della pre-intesa ancora adottino il previgente ccnl per il personale non medico dipendente delle strutture sanitarie private.
2. Disposizioni generali - Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I dipendenti debbono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole Strutture sanitarie di cui al pre- cedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
Si intende per struttura ogni singola unità produttiva.
Eventuali regolamenti e successive modifiche saranno consegnati in copia al lavoratore, ovvero, in alternativa, pub- blicati sul sito intranet, ove esistente.
3. Inscindibilità delle norme contrattuali - Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente ccnl costituisce, quindi, l’unico contratto in vigore tra le parti contraenti.
Eventuali difficoltà interpretative saranno riportate alla commissione paritetica nazionale di cui all’accordo del 10 giugno 2020 per l’interpretazione autentica della norma.
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normo-economiche di miglior favore.
4. Decorrenza e durata - Il presente contratto si riferisce – sia per la parte normativa, sia per la parte economica - al periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipula, salvo che nel testo contrattuale non siano previste decorrenze diverse.
In ogni caso, il presente contratto conserva la sua validità fino alla sottoscrizione del nuovo ccnl.
5. Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali -
Premessa
Le parti, con il presente accordo si propongono di attuare le disposizioni contenute nella L. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla L. 11 aprile 2000, n. 83 e smi in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero.
Le parti inoltre si propongono con il presente accordo di garantire il diritto di sciopero, che costituisce una libertà fondamentale per ciascun lavoratore, attraverso metodi e tempi capaci di garantire il rispetto della dignità e dei valori della persona umana nel rispetto delle norme sopraccitate.
Le organizzazioni sindacali si impegnano ad esercitare il diritto allo sciopero secondo i criteri e le modalità indicate nel presente contratto.
Le parti nei successivi articoli individuano le prestazioni indispensabili e i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle. Inoltre, le parti indicano tempi e modalità per l’espletamento delle procedure di raffredda- mento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni previste dalla L. n. 146/90, come modificata dalla L. 11 aprile 2000, n. 83 e smi.
1. Servizi pubblici essenziali
Ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla L. 11 aprile 2000, n. 83 e smi, la programmazione delle azioni di sciopero dovrà assicurare i servizi necessari a garantire le seguenti prestazioni essenziali di assistenza sanitaria.
Nell’ambito dei servizi essenziali di cui al punto 1 è garantita, con le modalità di cui al punto 3, la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati:
A) ASSISTENZA SANITARIA
A.1) Assistenza d’urgenza
- pronto soccorso medico e chirurgico;
- rianimazione, terapia intensiva;
- unità coronariche;
- assistenza ai grandi ustionati;
- emodialisi;
- prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
- medicina neonatale;
- servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
- servizio trasporto infermi.
A.2) Assistenza ordinaria
- servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
- unità spinali;
- prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
- assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
- assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare ed in casa protetta;
- assistenza neonatale e isola neonatale (nido);
- attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili.
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, dia- gnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali, necessari al loro espletamento.
A.3) Attività di supporto logistico, organizzativo ed amministrativo
- servizio di portineria qualora necessario a garantire l’accesso e i servizi telefonici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate nella Struttura, assicurino la comunicazione all’interno ed all’esterno della stessa;
- servizi di cucina, qualora necessari a garantire le esigenze alimentari e dietetiche;
- attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari, informatici, ecc.) necessarie per l’espletamento delle prestazioni;
- interventi urgenti di manutenzione degli impianti, qualora necessari per il funzionamento della Struttura.
2. Contingenti di personale
Ai fini di quanto indicato nel punto 1, in sede di contrattazione decentrata vengono individuati, per le diverse categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali, appositi contingenti di personale esonerato dallo sciopero per garantire la continuità delle relative prestazioni indispensabili; tali contingenti dovranno essere pari a quelli previsti per le giornate festive.
Le parti, con l’accordo decentrato aziendale, ai sensi dell’art. 7 del presente ccnl, individuano:
- le categorie e profili professionali che formano i contingenti: in particolare per l’assistenza d’urgenza devono essere previsti i diversi profili e categorie normalmente impiegati;
- i contingenti di personale, suddivisi per categorie e profili, con criteri di rotazione per garantire a tutti di fruire del diritto di sciopero;
- i criteri e le modalità da seguire per l’articolazione dei contingenti a livello di singolo ufficio o servizio.
La Struttura individua, in occasione di ogni sciopero e sulla base dei criteri concordati nell’accordo decentrato azien- dale, i nominativi del personale tenuto all’erogazione dei servizi necessari e perciò esonerato dall’effettuazione dello sciopero. I nominativi sono comunicati alle RSU e alle XX.XX. territoriali firmatarie del ccnl ed ai singoli interessanti, entro il quinto giorno precedente la data di effettuazione dello sciopero. Il personale così individuato ha il diritto di espri- mere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione. In ogni caso:
- per le prestazioni indispensabili relative alle attività di cui al punto 1 del presente articolo si fa riferimento al perso- nale impiegato nei giorni festivi;
- per le prestazioni indispensabili relative a terapie chemioterapiche, radioterapiche ed assimilabili, programmate e non dilazionabili senza danni per le persone interessate, va mantenuto in servizio il personale necessario a garantire tali prestazioni.
In mancanza di accordo decentrato, o in caso di non applicabilità dello stesso a causa di modifiche normative o di modifiche della conformazione clinico-assistenziale della Struttura, quest’ultima attiverà l’esame congiunto in sede azien- dale entro 24 ore dalla ricezione al livello competente della proclamazione dello sciopero. In caso di mandato accordo entro dieci giorni dall’avvio di tale esame congiunto, previo tentativo di conciliazione davanti al Prefetto e, comunque, in
tempo utile per il rispetto della procedura di cui al presente punto 2, il Direttore sanitario, in via provvisoria, adotterà i provvedimenti necessari ad individuare i contingenti minimi nel rispetto dei criteri previsti nel comma precedente.
3. Modalità di effettuazione degli scioperi
La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alle presidenze nazionali delle associazioni datoriali stipulanti; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze regionali/provinciali o con le singole aziende ed enti deve essere comunicata rispettivamente alle sedi locali delle associazioni ed aziende interessate. Le XX.XX. e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero, sono tenute a darne comunicazione alle Strutture interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni precisando, in particolare, la durata dell’astensione dal lavoro. in caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le XX.XX. e le rappresentanze sindacali devono darne
tempestiva comunicazione alle predette Struttrure.
In considerazione della natura dei servizi resi dalle Strutture e del carattere integrato della relativa organizzazione, i tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
a) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un’intera giornata (24 ore);
b) gli scioperi successivi al primo per la medesima vertenza non supereranno le 48 ore consecutive;
c) gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’unità operativa di riferimento;
d) gli scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non devono compromettere le pre- stazioni individuate come indispensabili. Sono comunque escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative, funzionalmente non autonome. Sono altresì escluse forme surrettizie di sciopero quali le assemblee permanenti o forme improprie di astensione dal lavoro;
e) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, incidenti sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l’intervallo minimo tra l’effettuazione di un’azione di sciopero e la procla- mazione della successiva è fissato in 48 ore, alle quali segue il preavviso di cui al comma 2;
f) le azioni di sciopero, inoltre, non saranno effettuate:
- nel mese di agosto;
- nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
- nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo
- nei cinque giorni precedenti e nei due giorni susseguenti le consultazioni elettorali o referendarie.
Gli scioperi dichiarati o in corso di effettuazione si intendono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti ecce- zionali di particolare gravità o di calamità naturali.
4. Procedure di raffreddamento e di conciliazione
In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazione di cui ai commi seguenti.
I soggetti incaricati di svolgere le procedure di conciliazione sono:
a) in caso di conflitto sindacale di rilievo nazionale, il Ministero del lavoro;
b) in caso di conflitto sindacale di rilievo regionale, il Prefetto del capoluogo di regione;
c) in caso di conflitto sindacale di rilievo locale, il Prefetto del capoluogo di provincia.
La richiesta di attivazione della procedura di conciliazione, oltre che ai soggetti incaricati a svolgerla per il proprio livello di competenza, va inviata anche alla controparte.
Nel caso di controversia nazionale, il Ministero del lavoro, entro un termine di tre giorni lavorativi decorrente dalla comunicazione scritta che chiarisca le motivazioni e gli obiettivi della formale proclamazione dello stato di agitazione e della richiesta della procedura conciliativa, provvede a convocare le parti in controversia, al fine di tentare la conciliazione del conflitto. I medesimi soggetti possono chiedere alle organizzazioni sindacali e ai soggetti pubblici coinvolti notizie e chiarimenti per l’utile conduzione del tentativo di conciliazione; il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di tre giorni lavorativi dall’apertura del confronto, decorso il quale il tentativo si considera comunque espletato, ai fini di quanto previsto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000 e smi.
Con le stesse procedure e modalità di cui al comma precedente, nel caso di controversie regionali e locali, i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 del presente punto provvedono alla convocazione delle organizzazioni sindacali per l’espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di tre giorni lavorativi. Il tentativo deve esaurirsi entro l’ulteriore termine di cinque giorni dall’apertura del confronto.
Il tentativo si considera altresì espletato ove i soggetti di cui al comma 2 non abbiano provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito per la convocazione, che decorre dalla comunicazione scritta della proclamazione dello stato di agitazione.
Il periodo complessivo della procedura conciliativa di cui al comma 4 (conflitti nazionali) ha una durata complessi- vamente non superiore a sei giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione; quello del comma 5 (conflitti regionali e locali), una durata complessiva non superiore a dieci giorni.
Del tentativo di conciliazione di cui ai commi 4 e 5 viene redatto verbale che, sottoscritto dalle parti, è inviato alla Commissione di Garanzia. Se la conciliazione riesce, il verbale dovrà contenere l’espressa dichiarazione di revoca dello stato di agitazione proclamato, che non costituisce forma sleale di azione sindacale ai sensi dell’art. 2, comma 6, della L.
n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000 e smi. In caso di esito negativo, nel verbale dovranno essere indicate le
ragioni del mancato accordo e le parti si riterranno libere di procedere secondo le consuete forme sindacali nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali.
Le revoche, le sospensioni ed i rinvii dello sciopero proclamato non costituiscono forme sleali di azione sindacale qualora avvengano nei casi previsti dall’art. 2, comma 6 della L. n. 146/1990, come modificata dalla L. n. 83/2000 e smi; ciò anche nel caso in cui siano dovuti ad oggettivi elementi di novità nella posizione di parte datoriale.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono ini- ziative unilaterali e non possono adire l’autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
In caso di proclamazione di una successiva iniziativa di sciopero, nell’ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, è previsto un periodo di tempo dall’effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero entro cui non sussiste obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti. Tale termine è fissato in 120 giorni, esclusi i periodi di franchigia di cui al punto 3, lett. f).
5. Sanzioni
Le parti firmatarie del presente ccnl sono vincolate alle norme sopra indicate, a tutti i livelli.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla L. 12 giugno 1990, n. 146 e della L. 11 aprile 2000, n. 83 e smi, nonché di quelle contenute nel presente accordo, si applicano gli articoli 4 e 6 delle predette leggi.
Titolo II - Relazioni sindacali
6. Obiettivi e strumenti – Le parti concordano che avere relazioni industriali, dinamiche e qualificate costituisca un fattore capace di incidere positivamente sulla produttività delle Strutture o Gruppi, sulla qualità, l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati a favore dei cittadini.
Le parti concordano altresì che costruire relazioni stabili tra le Strutture e i soggetti sindacali, improntate alla parteci- pazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti e obblighi, sia coerente con il comune obiettivo di migliorare le condizioni e la qualità del lavoro, la valorizzazione professionale di tutti i lavoratori, di favorire il benessere organizzativo e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché consentire di affrontare in maniera partecipata i cambiamenti in atto e i conseguenti processi di riorganizzazione e riordino, Le parti individuano nella contrattazione, nel confronto e nell’informazione, ai livelli previsti dal ccnl, gli strumenti per agire il nuovo modello di relazioni sindacali che si articola nei seguenti livelli:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione decentrata integrativa, che si svolge sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) informazione e confronto;
d) interpretazione autentica di cui all’accordo del 10 giugno 2020 per l’istituzione della Commissione paritetica na- zionale per l’interpretazione autentica.
7. Contrattazione decentrata - La contrattazione integrativa di secondo livello si realizza a livello decentrato con gli obiettivi definiti all’art. 6; la stessa non può essere in contrato con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.
Nelle materie oggetto di contrattazione, le parti avvieranno, con le modalità di seguito descritte, apposite trattative sindacali, con lo scopo di raggiungere, laddove possibile, specifici accordi decentrati,
Nella contrattazione di 2° livello le parti definiscono il contratto decentrato che ricomprende:
a) i sistemi di incentivazione per la realizzazione di programmi, aventi come obiettivo incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché i premi correlati ai risultati conseguiti dalla Struttura o Gruppo. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, all’Ispettorato territoriale del lavoro in riferimento alle disposizioni di legge che prevedono agevolazioni fiscali e contri- butive per le retribuzioni incentivanti;
b) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi, e quanto previsto dall’art. 45;
c) la verifica, in relazione agli appalti eventualmente concessi, della piena osservanza, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a clausole che consentano di control- lare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro, condividendo tuttavia l’auspicio che ai lavoratori impiegati in regime di appalto siano applicati ccnl sottoscritti dalle XX.XX. maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
d) l’accesso ai servizi di mensa, ove esistenti e nel rispetto dei limiti organizzativi, da parte dei lavoratori delle aziende appaltatrici, senza oneri a carico delle Strutture;
e) l’organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
f) installazione di strumenti di controllo a distanza, laddove richiesto dall’art. 4, L. 300/70;
g) le seguenti materie, limitatamente agli aspetti espressamente delegati alla contrattazione di II livello dagli articoli sotto richiamati:
- contingenti minimi in caso di sciopero (art. 5)
- disciplina del CUG aziendale (art. 9)
- orario di lavoro (art. 18)
- lavoro notturno (art. 19)
- introduzione e disciplina dell’orario flessibile (art. 20), nonché di misure per favorire i lavoratori di cui all’art. 6,
L. 170/2010 e smi (familiari di studenti con DSA)
- banca delle ore (art. 21)
- rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 22)
- lavoro a tempo determinato (art. 24)
- trasferimento (art. 29)
- utilizzo del Fondo per l’aggiornamento, la qualificazione, e la riqualificazione professionale ed il diritto allo studio (art. 37)
- congedi per la formazione (art. 38)
- superamento del tetto annuo di 120 ore di lavoro straordinario, fino a un massimo di 180 ore (art. 59)
- tempi per il raggiungimento della Struttura in caso di chiamata in pronta disponibilità (art. 60)
- attuazione delle attività sociali, culturali, ricreative (art. 70)
- intese di maggior favore in materia di anticipazione del TFR (art. 73);
h) l’attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l’attività dei dipendenti con disabilità ivi compreso il monitorag- gio degli interventi per il superamento delle barriere architettoniche di cui all’art. 36;
i) ogni altra materia espressamente rinviata dalla legge e dal contratto.
All’entrata in vigore del presente ccnl, rimangono in vigore i contratti decentrati stipulati precedentemente; laddove necessario, le parti si incontreranno al livello competente al fine di definire le eventuali misure di armonizzazione con- trattuale.
8. Diritto all’informazione e al confronto tra le parti - L’informazione e il confronto sono il presupposto, gli strumenti e le modalità attraverso le quali si sviluppano corrette relazioni sindacali, si instaura un dialogo approfondito sulle materie individuate, al fine di consentire la partecipazione ai soggetti sindacali e di esprimere valutazioni esaustive.
In questo senso, particolare importanza rivestono l’esame delle problematiche proprie del settore, l’individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
In particolare, con il confronto le parti da un lato intendono prevenire le situazioni conflittuali. Dall’altro, tale modalità relazionale viene assunta come metodo di lavoro teso a garante un ampio coinvolgimento per individuare le criticità e le proposte per il loro superamento.
A supporto di quanto sopra, sulle materie di seguito identificate oggetto di confronto, sarà fornita, anche su richiesta, un’adeguata informazione nei tempi, modi e contenuti, atti a consentire ai soggetti sindacali di procedere a una valutazione approfondita.
Modalità di informazione - Le parti concordano l’informazione quale presupposto del corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti, elemento essenziale per il confronto.
La stessa consiste nella ammissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte della Struttura, ai soggetti sindacali di cui all’art. 77, al fine di consentire loro di prendere coscienza delle questioni trattate ed esaminarle.
Le sedi di informazione e confronto sono:
1. livello nazionale: annualmente, o su richiesta di una delle parti, in appositi incontri nazionali, le stesse si incontreranno in particolare per:
- analizzare l’andamento del settore, le sue prospettive ai diversi livelli, con particolare attenzione all’assetto dei ser- vizi ed al dato occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- verificare lo stato di applicazione del presente ccnl con particolare riferimento ad eventuali problematiche insorte;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell’applicazione del presente ccnl e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento;
2. livello regionale: annualmente, o su richiesta di una delle parti, in appositi incontri regionali le stesse si incontreranno in particolare per:
- controllare e monitorare il livello di applicazione del ccnl;
- analizzare l’andamento del settore con particolare attenzione all’assetto dei servizi ed ai dati occupazionali in termini qualitativi e quantitativi (tipologia contrattuale, qualifica professionale, classi di età, sesso, ecc.);
- monitorare eventuali situazioni di crisi aziendale, le misure assunte e assumibili per farvi fronte;
- analizzare le informazioni sullo stato di attuazione degli accreditamenti con il SSR delle Strutture;
- valutare l’eventuale impatto sul settore di norme nazionali e/o regionali sia in termini organizzativi che contrattuali;
- assumere le opportune iniziative nei confronti della pubblica amministrazione affinché, nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga conto dell’applicazione del presente ccnl, e dei costi conseguenti nei regimi di convenzione od accreditamento.
A livello regionale le parti potranno inoltre:
a) definire le linee di indirizzo per l’implementazione della contrattazione decentrata aziendale collegata all’eventuale sperimento di risorse non aderenti alla copertura delle prestazioni sanitarie;
b) definire l’inquadramento provvisorio di eventuali figure professionali atipiche, non previste dal vigente ccnl, e delle relative declaratorie e profili professionali, nonché la verifica degli inquadramenti adottati a fronte del nuovo modello di classificazione;
c) promuovere azioni positive, di pari opportunità e interventi volti alla conciliazione tempi di vita e di lavoro;
d) promuovere l’attivazione e lo sviluppo dell’ECM (Educazione continua in medicina) nonché l’esame delle parti- colari esigenze formative in ambito regionale;
f) attivare la formazione permanente, anche attraverso intese regionali, ai sensi dell’art. 6, L. 53/2000;
g) verificare le politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti di servizi esterni;
h) verificare lo stato di definizione o applicazione delle normative regionali;
i) formulare analisi, studi e proposte di contrasto a fenomeni di burn-out;
j) verificare e implementare le misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato. 3. livello aziendale:
- andamento della struttura, dei programmi e dei progetti di sviluppo, anche con riferimento all’andamento recente e a quello prevedibile dell’attività e della situazione economica, all’assetto dei servizi cd ai dati occupazionali in termini qualitativi e quantitativi (inclusi i lavoratori distaccati);
- organizzazione del lavoro e funzionamento dei servizi;
- politiche di utilizzo degli appalti e degli acquisti dì servizi esterni;
- eventuali processi di esternalizzazione;
- politiche di lavoro agile di cui all’art. 27 e relativo regolamento;
- informazione sull’andamento dell’utilizzo dei rapporti di lavoro a tempo determinato e di apprendistato;
- ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2015, informazione annuale sul numero di contratti di somministrazione conclusi, sulla loro durata, sul numero e sulla qualifica dei lavoratori interessati;
- l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonché la promozione, la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica, ivi compresa l’attuazione delle disposizioni vigenti in materia di stress da lavoro correlato, di cui al D.Lgs. 81/2008 e smi e alle dispo- sizioni ministeriali previste in materia.
Modalità d’informazione e confronto a livello aziendale - Annualmente la Struttura convoca un’apposita sessione sulle tematiche oggetto d’informazione e confronto. Le RSU/RSA e/o le XX.XX. firmatarie, potranno richiedere appositi in- contri, al di fuori di quello annuale, anche su singoli argomenti con un preavviso di almeno 7 giorni.
Le informazioni dovranno essere corredate da idonea documentazione consegnata con un congruo anticipo.
Sulle materie per le quali il presente ccnl rinvia espressamente al confronto tra le parti, anche al fine di definire intese e/o regolamenti aziendali, le Strutture convocheranno le RSU/RSA e le XX.XX. con un preavviso di almeno 7 giorni sull’argomento oggetto del confronto.
Il confronto si svilupperà in un arco temporale non superiore a 30 gg. e dell’esito finale verrà redatto apposito verbale che dovrà riassumere le diverse posizioni in caso di mancato accordo.
Nel caso in cui l’informazione riguardi materie in cui è prevista la contrattazione, l’informazione è preventiva e la relativa documentazione è consegnata alle RSU/RSA e alle XX.XX. firmatarie con congruo anticipo.
CUG a livello regionale - Le parti convengono sull’opportunità di realizzare a livello regionale il Comitato Unico di Garanzia, così come disciplinato all’art. 9 del presente ccnl, che avrà compiti propositivi, consultivi e di verifica per tutte le strutture sanitarie con un organico inferiore a 200 dipendenti.
In sede di confronto regionale saranno definite le regole di funzionamento del CUG regionale e potranno essere affi- date al medesimo Comitato ulteriori funzioni al fine di ottemperare ad eventuali futuri obblighi di legge.
9. Comitato Unico di Garanzia - Le parti convengono sull’opportunità di realizzare, in ciascuna Struttura con un organico pari o superiore a 200 lavoratori dipendenti, il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità e la valoriz- zazione e il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito CUG).
Per le Strutture con un organico inferiore a 200 dipendenti, si rinvia a quanto previsto all’art. 8 (Confronto regionale).
Il CUG sostituisce il Comitato per le pari opportunità e il comitato paritetico per il contrasto al fenomeno del mobbing ed ha compiti propositivi, consultivi e di verifica.
Il CUG contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l’efficienza delle prestazioni colle- gata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere orga- nizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica, anche di natura sessuale, per le lavoratrici ed i lavoratori.
IL CUG - senza oneri aggiuntivi per le Strutture - opera in stretto raccordo con il vertice aziendale ed esercita le proprie funzioni utilizzando le risorse umane e strumentali, idonee a garantire le suddette finalità, che la Struttura metterà a tal fine a disposizione.
Il CUG viene costituito entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente ccnl e rimane in carica quattro anni, ha com- posizione paritetica ed è formato da componenti designati da ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente ccnl e da un numero pari di rappresentanti della Struttura, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
Tutti i componenti devono possedere professionalità ed esperienza, attitudini personali-relazionali e motivazionali, adeguate conoscenze nelle materie di competenza del CUG e nell’ambito delle pari opportunità e/o mobbing, del contrasto alle discriminazioni, rilevabili attraverso il percorso professionale. Il/La Presidente, in particolare, è scelto/a tra i dipen- denti della Struttura in possesso di elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale.
In sede di contrattazione di II livello saranno definite nel dettaglio le regole di funzionamento del CUG e potranno essere affidate al medesimo Comitato ulteriori funzioni al fine di ottemperare ad eventuali futuri obblighi di legge.
10. Organismo paritetico per la prevenzione e il contrasto delle aggressioni al personale dipendente - Al fine di prevenire e contrastare il sorgere di fenomeni di violenza e aggressione al personale dipendente, fermo restando quanto previsto all’art. 7 (Relazioni sindacali in tema di salute e sicurezza), le parti convengono di istituire un apposito organismo paritetico a livello aziendale, composto, per la parte sindacale, da un componente per ciascuna delle XX.XX. firmatarie del presente ccnl.
In caso di sostituzione di uno o più dei suoi componenti, le XX.XX. provvederanno alla sua sostituzione nel più breve tempo possibile, ciò a valere anche per i rappresentanti della Struttura.
Tale organismo dovrà costituirsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore del presente ccnl e dura in carica per tutta la valenza del presente ccnl.
Una volta insediato l’organismo ai sensi del comma 3 del presente articolo, la Struttura procederà alla sua convoca- zione entro i successivi 30 giorni. In tale occasione la Struttura fornirà i dati e gli elementi a sua conoscenza degli episodi di aggressione registrati, le misure in atto per la loro prevenzione e il suo contrasto, a cominciare dallo stato di attuazione delle disposizioni di cui all’art. 7, L. n. 113 del 14 agosto 2020 e di cui alla raccomandazione n. 8/2007 del Ministero della Salute, e il documento di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori compresa la prevenzione degli atti di violenza contro gli operatori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi.
L’organismo paritetico si riunisce, di norma, due volte l’anno e, comunque, ogni qual volta si manifesti la necessità. L’organismo paritetico può adottare un proprio regolamento che ne disciplini il funzionamento.
L’organismo paritetico opera in sinergia con il Servizio di prevenzione e protezione e gli RLS, al fine di monitorare lo stato di attuazione e di aggiornamento delle misure previste nel DVR; inoltre, può proporre agli stessi ulteriori misure di prevenzione di contrasto al fenomeno.
L’organismo paritetico, tiene costantemente informate le RSU/RSA e le XX.XX. firmatarie del presente ccnl delle azioni concrete che sono poste in atto ai fini del presente articolo, le quali possono richiedere appositi incontri, e realizza almeno una relazione all’anno sugli esiti dell’attività.
Le parti convengono che le leve su cui agire per la prevenzione indicativamente possono essere:
a) strutturali e tecnologiche;
b) organizzative;
c) formazione/informazione.
Titolo III - Costituzione del rapporto di lavoro
11. Assunzione - L’assunzione del lavoratore viene effettuata con atto scritto, da consegnarsi contestualmente alla firma del lavoratore, contenente le seguenti informazioni:
a) l’identità delle parti;
b) il luogo di lavoro; in mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, l’indicazione che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, nonché la sede o il domicilio del datore di lavoro;
c) la data di inizio del rapporto di lavoro;
d) il ccnl applicato;
e) la durata del rapporto di lavoro, precisando se si tratta di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
f) la durata del periodo di prova se previsto;
g) l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore, oppure le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
h) l’impatto iniziale dead retribuzione e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo di pagamento;
i) la durata delle ferie retribuite cui ha diritto il lavoratore e le modalità di determinazione e dì fruizione delle ferie;
j) l’orario di lavoro;
k) i termini del preavviso in caso di recesso.
L’informazione circa le indicazioni di cui alle lettere f), h), i), j) e k) di cui sopra, può essere effettuata mediante il rinvio alle norme del presente contatto collettivo e dell’eventuale contratto integrativo.
Il trattamento dei dati del lavoratore deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela della privacy.
Per le organizzazioni senza scopo di lucro che operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva ai fini delle assunzioni obbligatorie si computa esclusivamente con riferimento al perso- nale tecnico-esecutivo e svolgenti funzioni amministrative; si intende per personale tecnico esecutivo (di cui all’art. 3, comma 3, L. 68/1999 e smi) il personale appartenente alle seguenti qualifiche: addetto alle pulizie, operaio qualificato, commesso, ausiliario, aiuto cuoco, ausiliario specializzato, operaio manutentore, operaio impiantista, cuoco.
Per gli IRCCS si fanno salve le norme regolamentari, ove esistano.
Per le assunzioni presso gli Ospedali classificati di cui all’art. 41 e i Presidi di cui all’art. 43 della L. 23 dicembre 1978, n. 833 e smi, dovranno comunque esser salvaguardate le disposizioni che prevedono che i servizi prestati e i titoli acquisiti dal personale assunto a seguito dell’adeguamento dei rispettivi ordinamenti del personale alle disposizioni del D.Lgs. 502/1992 e smi, e che sia stato assunto a seguito di procedura concorsuale, sono equiparati ai servizi prestati e ai titoli acquisiti presso le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale, anche per quel che concerne la possibilità di ottenere la mobilità dai medesimi end ed istituti verso le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e da queste verso gli enti e gli istituti stessi.
Nell’ambito delle assunzioni per concorso, le Strutture prevederanno, limitatamente alle figure non apicali, una riserva per impersonale interno per i posti messi a concorso nella misura del 35%, fatte salve diverse disposizioni regolamentari.
12. Documenti di assunzione - All’atto dell’assunzione e/o in caso di successive richieste il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti indicati a titolo esemplificativo ed ogni altro documento propedeutico all’istaurazione del rapporto di lavoro:
a) codice fiscale;
b) carta d’identità o documento equipollente;
c) permesso di soggiorno per lavoro subordinato o altro titolo idoneo a legittimare l’attività di lavoratori cittadini di paesi esteri, laddove richiesto;
d) certificato di idoneità al lavoro secondo quanto previsto dalla vigente normativa;
e) libretto sanitario, ove richiesto a norma di legge;
f) titolo di studio o professionale in copia autenticata in relazione alla qualifica; qualsiasi altro documento previsto dalla vigente normativa;
g) certificato di nascita, cittadinanza, residenza (o cumulativo) in carta semplice;
h) certificato casellario giudiziale, se richiesto dal datore di lavoro;
i) certificato carichi pendenti, se richiesto dal datore di lavoro;
j) certificazione vaccinale nei casi previsti dalla vigente normativa.
Tutte le suddette certificazioni possono essere sostituite da autocertificazioni del lavoratore, nei casi previsti da norme di legge.
In costanza di rapporto il lavoratore è altresì tenuto a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione di residenza e/o domicilio, nonché ogni mutamento relativo alle circostanze certificate o autocertificate in sede di assunzione ai sensi delle precedenti lettere b), c), f), g), h), i), j), presentando ove richiesto dal datore di lavoro idonea certificazione.
13. Visite mediche - La Struttura potrà accertare l’idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima dell’assunzione in servizio (e cioè prima dell’elettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli organi sanitari pubblici, salvo quanto previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e smi e del D.Lgs. 230/1995 e smi. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti per le suddette visite, solo allorquando l’articola- zione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore non consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.
In relazione alle caratteristiche della Struttura e delle mansioni a cui il lavoratore è addetto, verranno attuate tutte le forme di prevenzione e vaccinazione connesse ai rischi professionali ed il personale è tenuto a sottoporvisi, così come previsto dalla legislazione vigente in materia.
14. Periodi di prova - L’assunzione in servizio a tempo indeterminato del lavoratore avviene con un periodo di prova non superiore a:
- tre mesi di calendario per le categorie A e B;
- sei mesi di calendario per le altre categorie.
In caso di assunzione a tempo determinato il periodo di prova sarà non superiore a:
- un mese di calendario per le categorie A e B;
- tre mesi di calendario per le altre categorie.
Durante tale periodo è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento, senza preavviso. In tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle giornate o alle ore di lavoro compiuto, nonché ai ratei di ferie e della tredicesima mensilità ed il trattamento
di fine rapporto di lavoro maturato.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella stabilita contrattualmente per la qualifica cui ap- partiene il lavoratore interessato.
Ove il periodo di prova venga interrotto nei casi di assenza previsti dalla legge, il lavoratore sarà ammesso a continuare il periodo di prova stesso ove sia in grado di riprendere il servizio entro centoventi giorni, fatta eccezione per la lavoratrice in stato di gravidanza; in caso contrario, il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti.
Le assenze riconosciute come causa di sospensione del periodo di prova, sono soggette allo stesso trattamento econo- mico previsto per le corrispondenti assenze del restante personale.
Possono essere esonerati dal periodo di prova i dipendenti che, su loro richiesta, siano assegnati ad altra Struttura del medesimo Gruppo, sempreché abbiano già superato la prova presso la Struttura di provenienza.
Durante il periodo di prova le Strutture possono adottare iniziative formative per il personale neo assunto.
Trascorso il periodo di prova stabilito, senza che si sia proceduto alla disdetta del rapporto di lavoro, il lavoratore si intenderà confermato in servizio.
15. Mansioni e variazioni temporanee delle stesse - Il lavoratore deve essere adibito ai compiti ed alle mansioni per cui è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito.
I lavoratori, con esclusione di quelli inquadrati nelle qualifiche di cui alla posizione E2, purché in possesso dei neces- sari titoli professionali previsti dalla legge, possono altresì essere adibiti a compiti o mansioni riconducibili alla stessa categoria legale e contrattuale di inquadramento delle ultime elettivamente svolte, senza riduzione del trattamento stipen- diale. Tale assegnazione dovrà risultare da atto scritto, qualora superi i 3 giorni.
Al lavoratore chiamato a svolgere mansioni superiori alla categoria/posizione economica ricoperta deve essere rico- nosciuto, per tutta la durata dell’adibizione, il corrispondente trattamento stipendiale.
Fermo restando il diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta come disciplinato al periodo pre- cedente, nel caso di assegnazione a compiti e mansioni superiori, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore in servizio, il lavoratore - sempreché sia in possesso del titolo professionale e salva diversa volontà del lavoratore - sarà inquadrato definitivamente nella corrispondente qualifica dopo un periodo consecutivo pari a:
- 9 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alle categorie B, C, D, E;
- 24 mesi, in caso di adibizione a mansioni e compiti di cui alla categoria DS. L’assegnazione a mansioni superiori deve risultare da atto scritto.
Il lavoratore potrà farsi assistere dall’O.S. di categoria cui conferisca mandato:
1) sia nei casi di cui al comma 6 dell’art. 2103 del codice civile;
2) sia, laddove l’assegnazione riguardi un solo lavoratore, nelle ipotesi di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 2103 del codice civile. In tal caso, l’efficacia del provvedimento del datore di lavoro sarà sospesa per un periodo comunque non superiore a 7 giorni lavorativi dalla sua comunicazione al dipendente.
In caso di adibizione a mansioni superiori per sostituzione di lavoratore in servizio, laddove la posizione occupata si renda vacante per cessazione del rapporto, il servizio prestato dal lavoratore sostituto nella posizione medesima potrà essere considerato quale titolo preferenziale per l’eventuale copertura.
16. Cumulo delle mansioni - Ai lavoratori che sono assegnati all’esplicazione di più mansioni di diversa categoria e qualifica deve essere attribuito, ai sensi dell’articolo precedente, il trattamento economico ed eventualmente la categoria e la qualifica corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza nel tempo.
In caso di non prevalenza di tempo delle mansioni superiori, per le ore di lavoro in dette mansioni eccezionalmente effettuate, oltre la retribuzione percepita dovrà essere corrisposta al lavoratore la differenza tra il trattamento economico goduto e quello relativo alla mansione superiore.
17. Tentativo di repechage - Le Strutture, fermo restando il proprio potere organizzatorio, attuano prontamente le misure indicate dal medico competente o dall’organo di vigilanza nell’ambito della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
Qualora tali misure prevedano un’inidoneità temporanea all’espletamento delle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, o di quelle successivamente acquisite, esperiscono ogni utile tentativo per il recupero lavorativo del dipen- dente adibendolo temporaneamente, ove possibile, a mansioni diverse appartenenti alla stessa categoria legale e contrat- tuale o, in difetto, anche di categoria inferiore previo consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 42, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e smi (garanzia del trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza).
In caso di inidoneità permanente, qualora le Strutture non dispongano di mansioni appartenenti alla stessa categoria legale e contrattuale, il lavoratore può, previo consenso, essere adibito in via definitiva a mansioni di categoria inferiore, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 42, comma 1 del D.Lgs. 81/08 e smi (garanzia del trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza).
Con riferimento alle persone can disabilità di cui all’art. 3, comma 3-bis del D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 e smi, le Strutture adotteranno quanto previsto dalla medesima disposizione in materia di accomodamento ragionevoli volti a rea- lizzare la piena inclusione organizzativa del lavoratore.
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
18. Orario di lavoro - 1) L’orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 36 ore per i dipendenti inquadrati nelle posizioni economiche da A a DS3 (con esclusione del D4) e in 38 ore per il D4 e per gli altri dipendenti, da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l’organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
2) Nel rispetto del monte ore annuale, la distribuzione dell’orario di lavoro può avvenire eventualmente anche con:
a) orario continuato ed articolato in turni, laddove l’organizzazione del lavoro richieda la presenza alternata del per- sonale nell’arco delle 24 ore o per periodi inferiori;
b) orario di lavoro articolato con il ricorso a calendari plurisettimanali o annuali come di seguito disciplinato al comma
4.
3) I criteri per la formulazione dei turni di servizio, l’orario di lavoro e la relativa distribuzione sono stabiliti, di regola
entro il primo trimestre di ciascun anno, dalle direzioni previo esame con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, con l’osservanza delle norme di legge in materia e fatte salve le attribuzioni di legge del direttore sanitario e la salvaguar- dia dell’assistenza del malato.
4) In caso di orario programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36/38 ore, a seconda della categoria e della posizione economica di appartenenza, potranno essere previsti periodi con orario di lavoro settimanale fino ad un minimo di 28 ore e, corrispettivamente, periodi, fino a quattro mesi nell’anno, con orario settimanale fino ad un massimo di 44 ore nella settimana, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77. In tale ipotesi, le ore di lavoro settimanalmente programmate oltre le 36/38 ore non danno luogo alle maggio- razioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
5) La durata della prestazione non può essere superiore a dodici ore continuative a qualsiasi titolo prestate.
6) La durata media dell’orario di lavoro, non può in ogni caso, superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore comprese le ore di lavoro straordinario di cui all’art. 59, calcolate su un periodo non superiore a sei mesi.
7) Le Strutture potranno attivare iniziative formative rivolte a gruppi o categorie di lavoratori, mediante particolari articolazioni dell’orario di servizio, fermo restando il debito orario.
8) Agli effetti del presente articolo sono considerate ore di lavoro quelle comprese nei turni di servizio, fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dall’art. 59, comma 1 del presente contratto.
9) Il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo consecutivo giornaliero non inferiore a 11 ore per il recupero delle energie psicofisiche. Al fine di garantire la continuità assistenziale, da parte del personale addetto ai servizi relativi all0ac- cettaizone, al trattamento, all’assistenza ed alle cure dei pazienti, l’attività lavorativa dedicata alla partecipazione alle riunioni di reparto e alle iniziative di formazione obbligatoria, determina la sospensione del riposo giornaliero. Il recupero del periodo di riposo non fruito, per il completamento delle 11 ore di riposo, deve avvenire immediatamente e consecuti- vamente dopo il servizio reso. Nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni fino al completamento delle 11 ore di riposo.
10) Con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all’interno della Struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al D.Lgs. 81/08, l’orario di lavoro riconosciuto com- prende 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio delle consegne ai colleghi. Quanto sopra non riguarda l’ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure la facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione e svestizione rientra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione lavorativa. Le modalità di applicazione di quanto previsto al presente comma sono definite in sede di contrattazione di II livello. Quanto previsto al presente comma si applica automaticamente dal mese successivo all’entrata in vigore del presente ccnl. Con la medesima decorrenza decadranno eventuali accordi decentrati che prevedano tempi di vestizione e svestizione diversi.
11) Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le parti convengono che l’articolazione dei turni di cui al precedente comma 2, lett. a) sarà stabilita in base ad una ciclicità che tenga in considerazione l’organizzazione della Struttura e le preminenti esigenze di continuità assistenziale, nonché, per quanto possibile, la necessità per il dipendente di coniugare i tempi di lavoro con le esigenze familiari. I turni, inoltre, saranno predisposti in modo tale da consentire, di norma, l’assorbimento del debito orario nell’ambito di periodi non superiori a sei mesi.
12) Nel rispetto delle previsioni di cui al presente articolo, al fine di ottimizzare l’organizzazione del lavoro e nell’ot- tica di agevolare per quanto possibile l’organizzazione della vita quotidiana dei lavoratori, la programmazione dei turni di lavoro potrà essere oggetto di confronto periodico trimestrale con la rappresentanza sindacale di cui all’art. 77, così da consentire anche l’eventuale rotazione degli operatori fuori turno.
13) Eventuali modifiche della programmazione dei turni e dell’orario di lavoro, saranno disposte dalla Struttura avendo cura - di norma - di comunicarle con congruo anticipo ai dipendenti interessati. Allo stesso modo, il singolo dipendente, salve ragioni di urgenza, è tenuto ad avanzare richieste di eventuali modifiche della programmazione con congruo anticipo, nel rispetto delle disposizioni aziendali e dei principi di diligenza, di buona fede e correttezza, al fine di garantire una corretta pianificazione della copertura del servizio.
14) In linea di massima, le modifiche alla programmazione dei turni e dell’orario di lavoro con carattere di urgenza saranno operate rispettando per quanto possibile il criterio di congrua distribuzione dell’orario di servizio tra i lavoratori della Struttura, tenendo in considerazione anche eventuali disponibilità rappresentate dai lavoratori. La programmazione dei turni e dell’orario di lavoro, in ogni caso, sarà operata considerando preminente il mantenimento di adeguati livelli assistenziali, in attuazione dei requisiti di accreditamento regionale.
19. Lavoro notturno - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64, in materia di indennità e mag- giorazioni, ai fini del presente ccnl si intende:
- per periodo notturno, il periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino;
- per lavoratore notturno, qualsiasi lavoratore che, in via alternativa:
1) durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
2) svolge, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 66/2003 e smi, l’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dal confronto con i soggetti di cui all’art. 77 (rappresentanze sindacali).
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 66/2003 e smi.
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 18, l’orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore giorna- liere, calcolate come media sulla settimana lavorativa.
Eventuali ulteriori previsioni in materia di lavoro notturno, per le materie delegate dalla legge alla contrattazione collettiva (ivi incluso l’eventuale ampliamento delle fattispecie di esonero dal lavoro notturno), potranno essere definite in sede di contrattazione di II livello.
20. Orario di lavoro flessibile - Nel quadro delle modalità dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, la contrattazione di II livello potrà introdurre l’orario flessibile giornaliero, consistente nell’in- dividuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata ed in uscita. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà nell’ambito della medesima giornata.
Nella definizione di tale tipologia di orario, occorre tener conto sia delle esigenze organizzative e funzionali dei servizi sia delle eventuali esigenze del personale, anche in relazione alle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede di lavoro.
Salve diverse previsioni dell’accordo decentrato di cui al comma l, l’eventuale debito orario derivante dall’applica- zione del presente articolo, deve essere recuperato entro il mese successivo, secondo le modalità e i tempi concordati.
21. Banca delle ore - La banca delle ore si costituisce con l’accantonamento delle ore di lavoro supplementare e straordinario che - su richiesta del lavoratore da presentare entro il 15 dicembre di ciascun anno e con effetto per tutto l’anno successivo - saranno automaticamente accumulate e resteranno a sua disposizione per l’anno di maturazione e per il semestre successivo.
Eventuali disdette dovranno essere comunicate dal lavoratore entro il 30 del mese ed avranno effetto dal mese succes- sivo.
Le ore accantonate, per le quali deve essere immediatamente corrisposta la maggiorazione, sono indicate mensilmente in busta paga.
Le ore accantonate in banca ore sono nella esclusiva disponibilità del lavoratore e potranno essere usufruite come permessi orari o giornalieri; tali permessi vanno richiesti con un preavviso di almeno 48 ore e possono essere negati solo per comprovate ed indifferibili esigenze di servizio.
Le Strutture corrisponderanno, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli importi dovuti a titolo di residui orari a credito (con la paga oraria vigente a tale data) riferiti all’anno precedente eventualmente non usufruiti.
Ulteriori articolazioni dell’istituto e la verifica dell’andamento e della corretta gestione dello stesso saranno definite a livello aziendale, come previsto nell’art. 7 - contrattazione di II livello - lett. g.
Sono fatti salvi gli accordi esistenti.
22. Rapporto di lavoro a tempo parziale (part time) -
Disposizioni generali
Il rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di favorire:
- la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto all’attività delle Strutture, tutelando anche le esigenze assisten- ziali;
- le esigenze individuali dei lavoratori, tenendo conto delle necessità tecnico-organizzative aziendali.
Si conviene che, a titolo indicativo, la percentuale dei contratti a tempo parziale che potranno essere stipulati non dovrà superare il 25% del numero dei dipendenti a tempo pieno, rilevata al 31 dicembre di ogni anno. Il predetto limite è arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all’unità.
Il limite di cui sopra potrà essere modificato a livello aziendale, previa contrattazione con le XX.XX. di cui all’art. 77. In tale ipotesi, la distribuzione dei contratti part time aggiuntivi sui diversi profili professionali sarà oggetto di informativa e confronto ai sensi dell’art. 8.
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disposizione dcl presente ccnl per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro (ivi incluse le percentuali massime di cui agli articoli 24, 25 e 26 (limiti tempo determinato e sommi- nistrazione), i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l’arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispon- dente a unità intere di orario a tempo pieno.
L’assunzione di personale a tempo parziale, sia esso a tempo determinato che a tempo indeterminato, deve risultare da atto scritto nel quale siano indicati:
- il periodo di prova per i nuovi assunti, corrispondente a quello per i lavoratori assunti a tempo pieno;
- la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, tale indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite;
- la qualifica assegnata e il corrispondente trattamento economico e normativo;
- la sede di lavoro.
In caso di necessità di assunzione a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva comunicazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale secondo le modalità in uso presso la Struttura, al fine di garantire agli stessi l’eventuale diritto di precedenza.
Il trattamento economico, ivi compresi i trattamenti accessori, gli automatismi di carriera ed ogni indennità a qualsiasi titolo erogata, viene determinato riproporzionando la retribuzione complessiva alla minore durata della prestazione lavo- rativa effettiva. In caso di tempo parziale verticale con prestazione piena, tutte le indennità di turno e di presenza vengono corrisposte in misura integrale per l’intera giornata di lavoro.
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di la- voro prestate nell’anno. Ai soli fini dell’interpretazione del presente articolo, devono intendersi confermate le definizioni
di lavoro a tempo parziale orizzontale e verticale contenute nella previgente normativa (D.Lgs. 61/2000 e smi).
I lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale sono tenuti a comunicare l’esistenza di altri rapporti di lavoro.
Lavoro straordinario e supplementare - Il lavoro straordinario o supplementare può essere richiesto ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale per garantire la continuità delle prestazioni e/o qualora la Struttura versi in particolari difficoltà organizzative derivanti da concomitanti brevi assenze per malattia, e/o infortunio, e/o maternità, e/o ferie, e/o aspettativa di altri dipendenti.
Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può effettuare prestazioni di lavoro straordinario nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa entro il limite massimo individuale annuo di 50 ore, retribuite con le maggiorazioni di cui all’art. 59.
Nel caso di tempo parziale orizzontale è ammessa la prestazione di lavoro oltre l’orario concordato nel limite massimo individuale di due ore giornaliere e di 120 ore annue.
Per ore supplementari devono intendersi quelle prestate oltre l’orario concordato individualmente e sino al raggiungi- mento dell’orario di lavoro a tempo pieno previsto dall’art. l8 (orario di lavoro) per la corrispondente categoria e posizione economica.
Per ore straordinarie devono intendersi quelle prestate oltre l’orario ordinario settimanale di lavoro di cui all’art. 18 (orario di lavoro).
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dalla Struttura.
Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale.
Le ore supplementari saranno retribuite con una maggiorazione pari al l5% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art. 58.
Le ore straordinarie saranno retribuite con le maggiorazioni previste dall’art. 59.
L’eventuale rifiuto di prestazioni supplementari e straordinarie non può comportare l’adozione dei provvedimenti disciplinari del licenziamento e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
Clausole elastiche - Le parti, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale o anche successiva- mente, possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della presta- zione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
In tale patto le parti devono stabilire, in caso di tempo parziale, l’arco temporale all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e, contestualmente, definire i tempi di preavviso, che non possono essere inferiori a 2 giorni.
Inoltre, in tale patto potrà essere concordata la clausola di ripensamento.
Nella stipula del patto, il lavoratore che lo richiede può farsi assistere da un componente della rappresentanza sindacale di cui all’art 77.
Qualora la variazione sia richiesta dal datore di lavoro, si compenserà la prestazione con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art. 58 per le giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione temporale.
In caso di stipula di clausole elastiche, è facoltà del datore di lavoro, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente paragrafo, modificare la collocazione temporale e la durata della prestazione nel limite di un monte ore annuo pari a 200 ore.
Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all’art. 8, commi da 3 a 5, del D.Lgs. 81/2015 e smi, ovvero in quelle di cui all’art. 10, primo comma, della L. 300/1970, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
Il lavoratore può richiedere la sospensione delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute; tale richiesta sarà valutata dal datore di lavoro con decisione motivata.
Ulteriori situazioni che consentano la revoca o la sospensione del consenso, anche per tempi limitati, potranno essere individuate in sede di contrattazione decentrata.
Non costituisce esercizio di clausole elastiche, né dà luogo a maggiorazioni, l’eventuale modifica della durata e/o dell’articolazione dell’orario di lavoro eventualmente concordata, mediante appositi accordi scritti successivi all’assun- zione.
Trasformazione del rapporto di lavoro - Il rapporto di lavoro a tempo parziale può prevedere la priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale, o viceversa, dei lavoratori già in forza rispetto ad eventuali nuove assunzioni per l’esple- tamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro in essere. Le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o il rifiuto della proposta saranno definite dal datore di lavoro in Strutture. Nel passaggio senza soluzione di continuità dal tempo pieno al tempo parziale, e viceversa, non è previsto il periodo di prova.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale potrà avere anche durata predeterminata; in tal caso, e fino al termine stabilito per detta trasformazione, è consentita l’assunzione di personale con contratto a tempo determi- nato per ragioni sostitutive, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale. mensile e annuale.
Il diritto di precedenza di cui all’art. 8, comma 6, D.Lgs. 81/2015 e smi troverà applicazione solo qualora il lavoratore disponga dei requisiti necessari per ricoprire la nuova posizione.
Sono fatte salve le ipotesi disciplinate all’art. 8, commi 3 e 7, D.Lgs. 81/2015 e all’art. 24, comma 6, D.Lgs. 80/2015 e loro smi.
Priorità alla trasformazione del rapporto di lavoro - Nei casi disciplinati dall’art. 8, commi 4 e 5, del D.Lgs. 81/2015 e smi, i lavoratori hanno diritto di precedenza nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti, la Struttura, nel rispetto delle proprie esigenze organizzative,
in caso di stipula di contratti part time, terrà in particolare considerazione le richieste di trasformazione avanzate dai lavoratori che si trovino in una delle seguenti circostanze, indicate secondo il seguente ordine di importanza:
1) assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva, per le quali il programma terapeutico e/o riabilitativo richieda il diretto coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà genitoriale;
2) assistenza diretta e continuativa nei confronti di parenti entro il secondo grado e gli affini entro il primo grado o il convivente affetti da gravi patologie o infermità;
3) assistenza diretta e continuativa nei confronti di figli di età non superiore a 12 anni, in assenza dell’altro genitore o in caso di provvedimenti dell’autorità giudiziaria che assegnano ad un unico genitore la potestà genitoriale;
4) assistenza diretta e continuativa nei confronti di figlio di età non superiore ai 3 anni;
5) coloro che devono seguire terapie mediche a carattere continuativo oppure terapie di recupero per tossicodipen- denza, etilismo e ludopatia, debitamente e preventivamente certificate, predisposte da strutture sanitarie accreditate e per tutta la durata del progetto di recupero;
6) il personale femminile al rientro della maternità per un periodo predeterminato, fino al compimento di tre anni del bambino, senza successiva variazione temporale dell’orario di lavoro e con automatico ripristino dell’orario a tempo pieno allo scadere del periodo, salva diversa scelta della lavoratrice;
7) partecipazione certificata a corsi di formazione e/o di studio in ambito sanitario, per tutta la durata legale del corso di formazione e/o di studio.
Le parti concordano di verificare, entro ventiquattro mesi, lo stato di attuazione delle clausole contenute nel presente articolo.
23. Contratto di apprendistato - Le parti riconoscono nel contratto di apprendistato, quale contatto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed alla occupazione giovanile, uno strumento utile a favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro ed il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo ed al conseguimento della professionalità richiesta dal servizio.
Le Strutture potranno assumere personale con contratto di apprendistato nel rispetto del D.Lgs. 81/2015.
L’apprendistato avrà come fine l’acquisizione da parte dell’apprendista delle competenze utili alla copertura della mansione a cui è destinato.
Apprendistato professionalizzante o di II livello
1. Finalità dell’istituto - In attuazione di quanto disposto in tema dì apprendistato professionalizzante, le parti determi- nano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto nel presente articolo, la durata e le modalità di eroga- zione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo o albo strumento idoneo.
2. Ammissibilità - L’apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese nelle cate- gorie A, B, C, D di cui all’art. 52 del ccnl, con esclusione degli Operatori sociosanitari, delle professioni sanitarie per cui è prevista l’iscrizione negli Albi tenuti dagli Ordini delle processioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
3. Requisiti del contratto - Ai fini dell’assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contatto scritto, nel quale devono essere indicati:
- la prestazione oggetto del contratto;
- la durata del periodo di apprendistato;
- il periodo di prova;
- il trattamento economico;
- la qualifica e la relativa categoria che sarà acquisita al termine del periodo di apprendistato.
Al contratto dovrà essere allegato il piano formativo individuale; in ogni caso il piano formativo individuale dovrà essere consegnato al lavoratore entro e non oltre i trenta giorni successivi alla stipulazione del contratto.
4. Periodo di prova - Il periodo di prova per l’apprendista non può avere durata superiore a quella prevista per il periodo di prova di un lavoratore a tempo indeterminato con medesima categoria di inquadramento iniziale di assunzione.
5. Durata massima - Il contratto di apprendistato ha una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni.
6. Proporzione numerica - Per le Strutture che occupano fino a 9 dipendenti i lavoratori assunti con contratto di appren- distato professionalizzante non possono superare complessivamente il 100% dei lavoratori qualificati/specializzati in forza.
Per le Strutture che occupano oltre 9 lavoratori il numero di apprendisti non può superare il rapporto di 3 (apprendisti) a 2 (lavoratori qualificati/specializzati).
La Struttura che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati/specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
7. Limiti di età - Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Possono altresì essere assunti, ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 81/2015 i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione indipendentemente dal limite di età, nonché ogni altra categoria prevista dalla legge. 8. Percentuale di conferma - L’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente paragrafo 8 sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto.
Il contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che l’orario di lavoro settimanale non sia infe- riore al 60% (sessanta) dell’orario di lavoro contrattuale, a condizione che la minor prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
9. Durata del rapporto di apprendistato - La durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi.
La durata del periodo di apprendistato è determinata in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
a) 12 mesi per le qualifiche inquadrate nella categoria A;
b) 24 mesi per le qualifiche inquadrate nelle categorie B e C;
c) 36 mesi per le qualifiche inquadrate nella categoria D.
10. Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato - Il periodo di apprendistato effettuato presso altre Strutture sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contatto, purché l’addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo o altro strumento idoneo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente ccnl.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso albe aziende e enti, l’apprendista deve documentari, all’atto dell’assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all’eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
11. Obblighi del datore di lavoro - Il datore di lavoro ha l’obbligo:
- di impartire o di far impartire, all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conse- guire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
- di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
- di adibire il lavoratore alle attività attinenti alla qualifica da conseguire;
- di accordare all’apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisi- zione della formazione, interna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa regionale di riferimento);
- di registrare le competenze acquisite all’interno del libretto formativo o in altro strumento idoneo.
Le Strutture daranno all’apprendista formale comunicazione dell’acquisizione della qualificazione.
12. Xxxxxx dell’apprendista - L’apprendista deve:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
- prestare la sua opera con la massima diligenza;
- frequentare con assiduità c diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all’interno del piano formativo;
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regola- menti interni della Struttura, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L’apprendista è tenuto a frequentare i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione presenti all’interno del piano formativo, anche se in possesso di un titolo di studio.
13. Trattamento normativo - L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
L’orario di lavoro corrisponde a quello fissato per il personale assunto a tempo indeterminato.
Resta inteso che le ore destinate alla formazione sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell’ora- rio di lavoro.
Sono fatti salvi i contratti di apprendistato già esistenti alla data di stipula del presente ccnl.
Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione invo- lontaria del rapporto superiore a trenta giorni.
L’apprendista, nel caso svolga attività che richiedono sorveglianza sanitaria in base al D.Lgs. n. 81/2008, dovrà essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
In caso di malattia, all’apprendista sarà riconosciuto quanto previsto dall’art. 43 del presente ccnl.
Xxxx apprendisti che abbiano raggiunto la maggiore età, si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 66/03; pertanto essi possono svolgere anche lavoro straordinario e notturno.
14. Trattamento economico - Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento e posizione economica del lavoratore sarà la stessa dei lavoratori dipendenti con uguale qualifica.
Il trattamento economico dell’apprendista viene fissato sulla base della retribuzione lorda prevista per la posizione economica di appartenenza, con le seguenti progressioni:
per contratti di durata fino a 12 mesi
- dal l° al 9° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
- dal 10° al 12° mese: 90 % della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire. Per contratti di durata fino a 24 mesi
- dal l° al 12° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
- dal 13° al 24° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire. Per contratti di durata fino a 36 mesi
- dal 1° al 18° mese: 85% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire;
- dal 19° a1 36° mese: 90% della retribuzione pertinente alla qualifica da conseguire.
Alla fine dell’apprendistato la posizione economica d’inquadramento sarà quella corrispondente alla qualifica even- tualmente conseguita.
Durante l’apprendistato il lavoratore non matura anzianità a nessun fine di legge e di contratto collettivo.
15. Estinzione del rapporto di apprendistato - Il rapporto di apprendistato si estingue:
- per recesso di una delle parti comunicato al termine del periodo di apprendistato, nel rispetto di un periodo di preav- viso (ai sensi dell’art. 2118 c.c.) decorrente dal medesimo termine di durata pari a 15 giorni di calendario, o con corre- sponsione della relativa indennità sostitutiva. Durante il periodo di preavviso cd “lavorato” continua a trovare applica- zione la disciplina del contratto di apprendistato;
- per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, ovvero per le altre ragioni previste dalla legge e dal presente ccnl.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
16. Principi generali in materia di fondazione dell’apprendistato professionalizzante - Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l’affiancamento, o esterna, finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l’istituto, le competenze da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto ri- guardo al profilo di conoscenze c di competenze possedute in ingresso.
L’eventuale frequenza dell’apprendista a percorsi di formazione per conseguire particolari qualifiche sarà computata come “ore di formazione esterna” ad ogni effetto di legge, purché inerente al piano formativo specifico e formalizzabile nel libretto dell’apprendista.
17. Tutor aziendale -
All’avvio dell’attività formativa, dovrà essere individuato un tutor interno che avrà il compito di affiancare l’appren- dista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all’apprendista le competenze necessarie all’esercizio delle attività
lavorative, garantendo l’integrazione tra l’eventuale formazione esterna alla Struttura e l’apprendimento sul luogo di la- voro.
Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell’attestazione dell’avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
18. Durata e contenuti della formazione - I contenuti e i percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all’acquisizione di competenze professionalizzanti e specialistiche, sono definiti in base alla tipologia di in- quadramento e livello da conseguire nei piani formativi allegati al presente ccnl.
In sede di Commissione paritetica di cui all’Accordo del 10 giugno 2020 per l’istituzione della Commissione paritetica nazionale per l’interpretazione autentica, le parti potranno predisporre linee guida per la compilazione dei piani formativi, anche individuando ulteriori piani formativi standard.
L’attività formativa potrà svolgersi sia mediante lezioni teoriche (anche con modalità e-learning) o esercitazioni (cd. formazione teorica), xxx “on the job” (cd. formazione sul campo), e dovrà essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell’apposito libretto formativo allegato al piano formativo individuale. La durata complessiva della formazione professionalizzante è quantificata in base alla categoria professionale di riferi- mento come di seguito indicato:
Categoria | Xxxxxx apprendistato | Ore formazione |
A | 12 mesi | 40 |
B | 24 mesi | 80 |
C | 24 mesi | 80 |
D | 36 mesi | 120 |
Ai sensi dell’art. 44, comma 3, D.Lgs. 81/2015 e delle specifiche linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome, la formazione professionalizzante di cui sopra, potrà essere integrata dall’offerta formativa pub- blica, interna o esterna, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali.
24. Rapporti di lavoro a tempo determinato - È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2015 e smi, nel rispetto del limite quantitativo di cui al successivo art. 26 e delle previsioni che seguono.
A) Durata e casuali
Al contratto di lavoro a tempo determinato, come previsto dalle norme vigenti, può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi senza causali.
Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle causali previste dalla legge, che di seguito si riportano:
a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.
Ai sensi della legislazione vigente, il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nell’arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle causali previste dalla legge.
B) Successione di contratti a tempo determinato
La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari inquadramento e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l’altro, non può superare 36 mesi. Al fine del computo di tale periodo si tiene conto anche dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari categoria legale e contrattuale, svolti tra i medesimi soggetti, nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi dal computo del predetto periodo di 36 mesi i contratti a tempo determinato stipulati per esigenze di sostituzione di altro lavoratore.
Fatte salve diverse previsioni da definire in sede di contrattazione di Il livello, qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contatto a tempo indeterminato.
C) Clausole speciali e stabilizzazioni
La facoltà di rinnovo di contatti a tempo determinato oltre 24 mesi (ad esclusione dei contratti nel settore della ricerca di cui al successivo paragrafo G) non è esercitabile dalle Strutture che non abbiano trasformato a tempo indeterminato almeno il 25% (arrotondato all’unità superiore) dei lavoratori il cui contratto a termine, comunque eccedente il termine di 24 mesi per effetto di successione, sia venuto a scadere nei 12 mesi precedenti.
La contrattazione di II livello potrà disciplinare i casi laddove si applicheranno le previsioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. 81/2015 e smi.
D) Divieti
Ai sensi della vigente normativa, l’apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di scioperare;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della L. n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratoti adibiti alle mansioni cui si riferisce il contatto a tempo deter- minato, salve diverse previsioni di legge;
d) da parte di datori di lavano che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
E) Prosecuzione di fatto
Ai sensi della vigente normativa, fermi i limiti di durata massima di cui ai precedenti capoversi, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo e al 40% per ciascun giorno ulteriore. Qualora il rapporta di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
F) Limiti quantitativi
Non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 25% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all’unità supe- riore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contatto di lavoro a tempo determinato.
G) Contratti a tempo determinato per la ricerca
Per i contratti a tempo determinato nel settore della ricerca, si applicano le vigenti norme di legge in materia.
25. Somministrazione di lavoro a tempo determinato - Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso, nel rispetto della legge e del limite quantitativo di cui al successivo art. 26, esclusivamente con le agenzie di lavoro debitamente autorizzate secondo la vigente disciplina.
La Struttura comunica tempestivamente al somministratore, titolare del potere disciplinare nei confronti dei lavoratori somministrati, le circostanze di fatto disciplinarmente rilevanti da contestare al lavoratore somministrato, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 300/1970.
Le Strutture ed i somministratori (per quanto di competenza) sono tenuti - nei riguardi dei lavoratori somministrati - ad assicurare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all’attività lavorativa in cui saranno impiegati.
I lavoratori somministrati hanno diritto di esercitare presso gli enti utilizzatori i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla L. n. 300/1970 e possono partecipare alle assemblee del personale dipendente.
Il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può eccedere il 15% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del predetto contratto, con un arrotondamento del decimale all’unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
26. Limite ai contratti di somministrazione e a tempo determinato - In sostituzione dei limiti quantitativi previsti dalla normativa in materia di lavoro a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato (ivi inclusi quelli stabiliti dagli articoli 23 e 31, comma 2, del D.Lgs. 81/2015 e smi), la somma dei contratti a tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare complessivamente la percentuale massima del 35% del numero dei dipendenti a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato. Nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
La predetta percentuale deve essere calcolata con riferimento al personale a tempo indeterminato complessivamente in forza al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti stessi, e così di seguito ogni 1° gennaio, con arrotondamento all’unità superiore qualora il decimale sia uguale o superiore a 0,5.
La percentuale di cui al presente articolo, così come i limiti quantitativi di cui agli articoli 24 e 25, devono essere rispettati tempo per tempo: durante il corso dell’anno, pertanto, non possono essere contemporaneamente vigenti contratti a termine e/o di somministrazione a termine per un numero superiore ai limiti percentuali di cui al presente articolo e ai precedenti articoli 24 e 25.
Al fine del calcolo del limite quantitativo di cui al presente articolo, nonché dei limiti quantitativi di cui agli articoli 24 e 25, il personale con contratto di lavoro a tempo parziale deve essere computato mediante sommatoria, considerando tutti gli orari di lavoro previsti e determinando il risultato, arrotondato all’unità se uguale o superiore al 50%.
Ai fini del computo del contingente di cui al presente articolo, nonché dei limiti quantitativi di cui agli articoli 24 e 25, il personale sarà calcolato con la metodologia del tempo pieno equivalente (TPE) e, in ogni caso, con riproporziona- mento in caso di contratti a tempo parziale.
Sono esenti da tale limite quantitativo, nonché dai limiti quantitativi di cui agli articoli 24 e 25, i contatti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove Strutture, Reparti o Servizi, per un periodo massimo di 1 anno;
b) per sostituzione di lavoratori assenti;
c) per lo svolgimento di attività di insegnamento, nonché per le altre attività di cui all’art. 24, lett. G) del presente ccnl;
d) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
È altresì esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, della L. n. 223 del 1991, di soggetti disoccupati che godono, da almeno sei mesi, di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali, e di lavoratori «svantaggiati» o «molto svantaggiati» ai sensi dei numeri 4) e 99) dell’art. 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
27. Lavoro agile - Le lavoratrici e i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, adibiti a mansioni compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, potranno volonta- riamente richiedere di aderire a forme di lavoro agile (c.d. smart working) ai sensi della L. n. 81/2017 e smi, previa sti- pula di eventuale accordo individuale.
Su richiesta delle XX.XX., la Struttura fornirà una apposita informativa circa l’utilizzo del lavoro agile e, a domanda, sarà altresì promosso un apposito incontro su tale argomento.
Le parti si danno atto che l’introduzione sperimentale del lavoro agile potrà essere disciplinata da un regolamento aziendale oggetto di confronto con la rappresentanza sindacale. di cui all’art. 77.
Gli appositi accordi individuali stipulati in forma scritta tra Struttura e lavoratore dovranno indicare:
- le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento ai luoghi e all’orario dì lavoro, nel rispetto comunque del monte ore di cui all’art. 18 (orario di lavoro) del presente ccnl (ovvero di quello concordato individualmente in caso di lavoro a tempo parziale) e dei riposi previsti dal D.Lgs. 66/2003 e smi e dall’art. 18 (orario di lavoro); le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, nonché le modalità tecniche e orga- nizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro ai sensi dell’art. 18, della L. 81/2017 e smi;
- gli strumenti informatici assegnati, le loro modalità di utilizzo, compresi i possibili controlli che possono essere effettuati in armonia con le disposizioni di legge applicabili in materia di controllo a distanza di cui al D.Lgs. 151/2015;
- la durata del periodo di smart working, a termine o a tempo indeterminato;
- i termini di preavviso per l’eventuale recesso, comunque non inferiori a 30 giorni, ovvero 90 giorni per i lavoratori disabili ai sensi dell’art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e smi; resta inteso che in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.
Entro i 45 giorni successivi alla richiesta del lavoratore/lavoratrice di adesione al lavoro agile, la Struttura gli/le co- municherà l’accoglimento o meno della richiesta.
Prima dell’avvio del lavoro agile, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessate/i, verrà definita una speci- fica formazione al fine di chiarire gli obiettivi e le modalità tecniche di svolgimento della prestazione in regime di lavoro agile.
La Struttura garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’infor- mativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecu- zione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, per conteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Durante lo svolgimento della postazione lavorativa in modalità agile, le/i lavoratrici/lavoratori continueranno ad essere inseriti nei percorsi formativi e di sviluppo professionale e saranno destinatari, complessivamente, dello stesso trattamento normativo ed economico previsto dal presente ccnl per la generalità dei dipendenti che svolgono le stesse mansioni, compresi i diritti sindacali di cui alla L. 300/1970 e di cui al presente ccnl.
28. Telelavoro -
1. Definizione - Il telelavoro, così come regolamentato dall’accordo interconfederale del 9 giugno 2004 consiste nell’at- tività lavorativa ordinaria prestata presso il domicilio del lavoratore con l’ausilio di tecnologie che permettano la connes- sione con la sede del datore di lavoro.
2. Prestazione lavorativa - I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della Struttura. Resta inteso che il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione.
I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
a) volontarietà delle parti;
b) possibilità di reversibilità del rapporto, trascorso un periodo di tempo da definire in caso di trasformazione, ferma restando la volontarietà delle parti;
c) pari opportunità rispetto alle condizioni di miglioramento delle proprie condizioni lavorative;
d) esplicitazione dei legami funzionali e gerarchici che vengono instaurati, mantenuti e/o modificati rispetto a quanto esistente nella Struttura, ivi compresi i rientri nei locali aziendali e la loro quantificazione;
e) applicazione del presente ccnl.
Il lavoratore, la cui modalità di prestazione lavorativa è in trasformazione, e che ne faccia richiesta, potrà essere assi- stito dalla RSU o, in sua assenza dalla RSA o, in loro assenza, dalla struttura territoriale di una delle XX.XX. firmatarie del presente ccnl.
Le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l’accordo di inizio e/o trasformazione delle modalità di lavoro.
Tale accordo è condizione necessaria per l’instaurazione e/o la trasformazione del telelavoro.
3. Postazione di lavoro - Il datore di lavoro provvede all’installazione - in comodato d’uso ex art. 1803 c.c. e seguenti - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell’attività lavorativa. La scelta e l’acquisizione dell’attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro che resta proprietario delle apparecchiature.
La postazione sarà completa ed adeguata alle esigenze dell’attività lavorativa prestata e comprenderà apparati per il collegamento con l’ufficio e con il sistema informativo aziendale.
Le spese connesse all’installazione, gestione e manutenzione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico del datore di lavoro.
La Struttura si impegna a ripristinare nel più breve tempo possibile i guasti tecnici.
Qualora non fosse possibile ripristinare la postazione di lavoro la Struttura può richiamare in sede la/il lavoratrice/la- voratore fino a riparazione avvenuta, dando un preavviso non inferiore a 24 ore.
4. Collegamenti telefonici - Le modalità d’impianto e di collegamento telefonico saranno definite in funzione delle spe- cifiche esigenze e delle caratteristiche del singolo caso.
Il costo dei collegamenti telefonici sarà a carico del datore di lavoro, previa presentazione di bollette con i dettagli dei consumi, salvo che non venga attivata a suo carico una linea dedicata.
5. Arredi - Ove necessario e sulla base della valutazione dell’RSPP, da inserire nel DVR, si prevede la dotazione di arredi (sedia, tavolo, ecc., rispondenti a criteri ergonomici) presso il domicilio del lavoratore in numero e tipo adeguati alla specificità di ogni singolo caso di telelavoro.
6. Orario - L’attività presso il domicilio avrà la durata prevista dal normale orario giornaliero del lavoratore, così come definito dagli accordi vigenti, e sarà distribuita a discrezione del lavoratore nell’arco della giornata. Può essere concordato tra le parti un periodo di tempo durante la giornata in cui si garantirà la reperibilità per comunicazioni, informazioni è contatti di lavoro. Detto periodo non potrà superare le due ore giornaliere per lavoratore impegnato a tempo pieno, con proporzionale riduzione, comunque non inferiore ad un ora, per chi presta la propria attività a tempo parziale.
Le prestazioni straordinarie, notturne e festive, al di fuori del normale orario di lavoro sono da effettuarsi su esplicita richiesta da parte del datore di lavoro e di norma presso la Struttura o in trasferta e danno diritto alle relative maggiorazioni retributive di cui all’art. 60 del presente ccnl.
7. Comunicazione, informazione - Il datore di lavoro si impegna a mantenere la continuità della comunicazione istituzio- nale e di quella di servizio attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione: collegamento telematico, gruppo di la- voro, gruppo di progetto, rientri settimanali. Sarà altresì garantito l’accesso ai servizi della Struttura nei giorni di rientro e comunque, in caso di bisogno, durante il normale orario di lavoro. I rientri periodici previsti non comporteranno alcun trattamento diverso da quelli spettanti ai lavoratori che operano stabilmente nell’organizzazione.
8. Riunioni e convocazioni aziendali - In caso di riunioni programmate dalla Struttura per l’aggiornamento tecnico-orga- nizzativo, il lavoratore dovrà rendersi disponibile per il tempo necessario per lo svolgimento della riunione stessa. Il tempo dedicato alla riunione è considerato a tutti gli effetti attività lavorativa. Il tempo dedicato alla riunione è di norma compreso nell’orario di lavoro di cui al punto 6.
9. Diritti sindacali - Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all’attività sindacale che si svolge in Struttura tramite l’istituzione di una bacheca elettronica o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori/lavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, alla partecipazione in veste di elettorato attivo e passivo, alla elezione della RSU e ai dibattiti di natura sindacale in corso nel posto di lavoro. L’ammontare delle ore di assemblea del telelavoratore è pari a quella stabilita dallo specifico articolo del presente ccnl.
Alla lavoratrice/lavoratore sono riconosciuti gli stessi diritti sindacali del personale che presta la propria opera nella Struttura.
10. Controlli a distanza - Il datore di lavoro provvederà ad illustrare preventivamente al lavoratore le modalità di funzio- namento e le eventuali variazioni di software di valutazione del lavoro svolto, in modo tale da garantire la trasparenza dei controlli.
Le modalità di raccolta dei dati per la valutazione delle prestazioni del singolo lavoratore, anche a mezzo di sistemi informatici e/o telematici, saranno presentati alle RSU, o in loro assenza alle RSA, o in loro assenza alle rappresentanze territoriali delle XX.XX. firmatarie del presente ccnl, per verificare che non violino le previsioni dell’art. 4 della L. n. 300/70 e smi e delle norme contrattuali. Sempre in questo ambito verranno definite le modalità con cui il datore di lavoro, o suoi sostituti, potranno effettuare visite di controllo, fermo restando che le stesse dovranno essere concordate con il lavoratore con congruo anticipo rispetto all’effettuazione.
11. Sicurezza - Il lavoratore sarà comunque informato sui rischi associati al lavoro e sulle precauzioni da prendere, in particolare sull’allestimento della postazione di lavoro.
Secondo la normativa vigente (D.Lgs. 81/2008) l’allestimento della postazione di telelavoro avverrà con un sopral- luogo tecnico sanitario ad opera del responsabile della sicurezza della Struttura di appartenenza. Alla relazione tecnica seguita al sopralluogo verrà allegato anche il piano dei rischi possibili.
È facoltà del lavoratore di formulare richiesta motivata di visite da parte del rappresentante dei lavoratori per la sicu- rezza.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua forma- zione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati; il datore di lavoro provvederà a sottopone il lavoratore alle visite mediche periodiche e specialistiche indicate.
Il datore di lavoro non è responsabile di ogni e qualunque danno possa intervenire a persone, beni e cose per l’uso non corretto degli apparati dati in dotazione. Nel documento di valutazione dei rischi (DVR) redatto ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 dovranno essere indicate le postazioni di telelavoro in essere.
12. Riservatezza - A norma di legge e di contratto, il lavoratore è tenuto alla più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali in suo possesso e/o disponibili sul sistema informativo aziendale.
29. Assegnazione e trasferimento del lavoratore - Il trasferimento del personale in presidi, servizi, uffici di una unità produttiva diversa da quella di assegnazione sarà utilizzato dalla Direzione della Struttura in relazione alle esigenze di servizio, secondo criteri concordati con la rappresentanza sindacale di cui all’art. 77, nel rispetto dell’art. 13 della L. 300/70.
L’assegnazione, invece, del personale nell’ambito dei servizi, uffici. presidi della Struttura cui originariamente è stato assegnato il dipendente rientra nel potere organizzatorio della stessa Xxxxxxxxx e non soggetto ai vincoli di cui al comma precedente.
30. Riposo settimanale - Tutti i lavoratori hanno diritto ad una giornata di riposo settimanale, in un giorno che nor- malmente deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione, ad eccezione della corresponsione dell’indennità festiva.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.
31. Festività - Tutti i lavoratori devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti festività:
- Capodanno (1° gennaio);
- Epifania (6 gennaio);
- Anniversario della Liberazione (25 aprile);
- Lunedì di Pasqua;
- Festa del Lavoro (1° maggio);
- Festa della Repubblica (2 giugno);
- Assunzione della Madonna (15 agosto);
- Ognissanti (1° novembre);
- Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Natale (25 dicembre);
- Santo Stefano (26 dicembre);
- Santo Patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art.
58.
l lavoratori che, per ragioni inerenti al servizio, dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate,
avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, di norma e compatibilmente con le esigenze di servizio, entro quattro mesi dalla data della festività infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dalla Struttura, sentito l’inte- ressato. Qualora l’organizzazione del lavoro non consenta la fruizione del riposo entro l’indicato termine, sarà corrisposta la paga oraria di cui all’art. 58 per le ore effettivamente prestate in occasione delle predette festività, con pagamento dell’indennità per servizio festivo di cui all’art. 61 della maggiorazione di cui all’art. 59, secondo le rispettive discipline contrattuali.
In occasione di coincidenza di una delle festività predette con il giorno di riposo settimanale di cui all’art. 30, il lavoratore ha diritto di fluire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno stabilito dalla Struttura, in accordo con l’interessato e compatibilmente con le esigenze di servizio.
32. Ferie - Tutti i lavoratori hanno diritto ad un periodo di ferie di trenta giorni lavorativi per anno.
Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a giornate lavorative di sei ore.
ln occasione del godimento del periodo di ferie, incluse le festività soppresse di cui al successivo comma 5, decorre a favore del lavoratore la normale retribuzione di cui al successivo art. 50, con esclusione delle indennità specificamente connesse alla presenza in servizio.
Al lavoratore che, all’epoca delle ferie, non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non aver compiuto un anno intero di servizio, spetta, per ogni mese di servizio prestato, 1/12 del periodo feriale allo stesso spettante, a norma del 1° comma del presente articolo. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
Il dipendente, in sostituzione delle festività soppresse, ha diritto inoltre a quattro giornate di ferie da fruirsi entro l’anno solare, che si aggiungono alle ferie di cui al precedente comma 1.
L’epoca e la durata dei turni di ferie sono stabiliti dalla Struttura, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, sulla base di criteri fissati entro il primo trimestre di ogni anno, congiuntamente con la Direzione sanitaria, garantendo possibilmente a tutti un periodo estivo, sentito l’interessato, fatte salve le attribuzioni di legge del Direttore sanitario, assicurando comunque al dipendente che ne abbia fatto richiesta il godimento di almeno quindici giorni di calendario consecutivi di ferie nel periodo 15 giugno-15 settembre, prevedendo meccanismi di rotazione a livello azien- dale al fine di promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate dalla Struttura in qualunque momento entro i limiti di legge, valutando anche le eventuali richieste del lavoratore.
Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivate ragioni di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso, delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di eventuale ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché delle spese anticipate e documentate per il periodo di ferie non goduto.
Le chiusure annuali delle Strutture, ove autorizzate dalle autorità competenti, sono computate nelle ferie, fatte salve cinque giornate, che potranno essere fruite in altro solare periodo, scelto dal dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio e della Struttura.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie.
Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di 3 malattie che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero, eventi luttuosi che diano luogo ai permessi di cui al successivo art. 34, lett. c).
È cura del dipendente informare tempestivamente la Struttura ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accerta- menti dovuti.
Al fine di favorire il ritorno dei lavoratori immigrati nei Paesi di origine, la Struttura, a seguito di formale richiesta del dipendente, da presentare entro il mese di marzo di ciascun anno, riconoscerà l’utilizzo cumulativo delle ferie in periodi successivi all’anno in cui è stata presentata la richiesta. Detta richiesta dovrà contenere anche l’indicazione del numero di giorni di ferie (maturati e non goduti o maturandi) da accumulare e del periodo in cui il dipendente intende goderne. La Struttura comunicherà l’accoglimento o il diniego della richiesta entro trenta giorni dalla ricezione della stessa. Ai fini di quanto stabilito dal presente comma il lavoratore dovrà fornire apposita ed idonea documentazione.
33. Cessione solidale delle ferie - I lavoratori, ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 151/2015 e smi, compatibilmente con le esigenze di servizio, possono cedere, a titolo gratuito e su base volontaria, le ferie da loro maturate ai sensi del precedente art. 32 (ivi inclusi i quattro giorni di ferie sostitutivi delle festività soppresse) ad altri lavoratori della medesima Struttura, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori, parenti ed affini entro il secondo grado, i quali, per le particolari condizioni di salute, necessitino di cure costanti.
In ogni caso, la cessione di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla legge e non può riguardare il periodo minimo di ferie di cui all’art. 10, D.Lgs. 66/2003 e smi.
La cessione delle ferie non deve comportare oneri o spese aggiuntive per la Struttura.
Il dipendente che si trovi nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, può presentare alla Struttura richiesta di accesso alle ferie solidali in misura massima di 30 giorni annui, fruibili anche in modo frazionato, documentando la sussistenza delle condizioni di salute di cui sopra mediante idonea certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, o accreditata, o convenzionata.
La Struttura, ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.
I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie che intendono cedere.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie ceduti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.
Nel caso in cui il numero di giorni di ferie ceduti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
Il dipendente richiedente può finire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, le ferie solidali. una volta acquisite, rimangono nella disponi- bilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie sono utilizzate nel rispetto della relativa disciplina contrattuale.
Ove cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione totale o parziale delle ferie solidali da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.
La presente disciplina ha carattere sperimentale. Le parti, in sede aziendale, potranno stabilire diverse modalità di utilizzo delle ferie solidali.
34. Permessi retribuiti e non retribuiti - Al lavoratore che abbia superato il periodo di prova, fatti salvi i casi in cui le norme di legge consentano il loro godimento anche nel periodo di prova, spettano permessi nei seguenti casi:
1) Permessi retribuiti
a) per matrimonio, giorni 15 di calendario da usufruirsi entro 45 giorni dal matrimonio;
b) per sostenere esami attinenti ai corsi di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione pro- fessionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, compresi i master e i corsi universitari, limitatamente ai giorni necessari per sostenere le prove;
c) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, dei genitori, dei lugli, dei fratelli e dei parenti e affini entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso, limitatamente a cinque giorni di calendario, comprensivi del giorno di decesso che non verrà computato solo nell’ipotesi in cui indipendente, nel predetto gnomo, abbia comunque prestato attività lavorativa;
d) il lavoratore donatore di sangue ha diritto ai permessi di cui alla L. n. 584/1967 e smi;
e) il donatore di midollo osseo ha diritto ai permessi di cui alla L. n. 52/2001 e smi;
f) per la partecipazione all’espletamento delle funzioni elettorali, secondo le norme di legge;
g) per particolari motivi personali o familiari, la Struttura può concedere un periodo di permesso retribuito non supe- riore a diciotto ore annuali, fruibili su base sia giornaliera che oraria;
h) per i periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, secondo la normativa vigente;
i) per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche;
j) in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risultante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il secondo grado, spetta al lavoratore un permesso di tre giorni lavorativi all’anno come regolamentato dall’art. 4, comma 1, L. 53/2000 e dal D.M. 278/2000 e smi;
k) nei casi previsti nell’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 151/2001 e smi (controlli prenatali);
l) per i dipendenti extracomunitari convocati dalle autorità competenti per il rinnovo del permesso di soggiorno, sono concessi permessi retribuiti per il tempo necessario, considerato il tempo di andata e ritorno nel limite massimo di un giorno lavorativo;
m) al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale espressamente richiesti dalla Struttura. Saranno rimborsate le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio che si renda necessario sostenere;
n) permessi per la protezione civile di cui all’art. 39, D.Lgs. 1/2018 e smi, per i volontari aderenti alle Associazioni inserite nell’elenco nazionale dell’Agenzia di protezione civile, come di seguito indicato:
1. fino a 30 giorni continuativi e xxxx a 90 giorni all’anno per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi (innalzati a 60 e 180 giorni in caso sia avvenuta la dichiarazione di stato di emergenza nazionale);
2. fino a 30 giorni annui complessivi, con periodi continuativi non superiori a 10 giorni, per la partecipazione ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione tecnico-pratica. Nei casi previsti dal presente punto 2 i permessi andranno richiesti con un preavviso di almeno 7 giorni.
2) Permessi non retribuiti
Purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, i lavo- ratori potranno richiedere di essere posti in permesso senza assegni, con diritto al mantenimento del posto di lavoro:
a) al fine di partecipare ai corsi di qualificazione, aggiornamento e specializzazione professionale;
b) in caso di comprovata e documentata esigenza di prolungata assistenza per malattia di familiari (figli, coniuge, convivente risultante dallo stato di famiglia, genitori) il dipendente può fruire di permesso, di norma non superiore a sei mesi;
c) per la durata di due anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorativa, per gravi e documentati motivi indivi- duati - ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 4, della L. 53/2000 e smi - dal D.M. 278/2000 nonché per le vittime di violenza di cui al punto 6 del presente articolo. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e può essere cumulata con i permessi di cui al precedente punto b) se utilizzata allo stesso titolo;
d) per motivate esigenze personali o di famiglia può essere concessa un’aspettativa senza retribuzione e senza decor- renza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio, compatibilmente con le esigenze organiz- zative o di servizio;
e) nel caso previsto dall’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 151/2001 e smi (adozioni internazionali);
f) il datore di lavoro è tenuto a esonerare dal sevizio i propri dipendenti che richiedano di partecipare su base volontaria ad addestramento o ad operazioni di protezione civile acquisendo - ad operazione conclusa - la certificazione prefettizia di avvenuta effettiva prestazione da parte del dipendente.
Tutti i permessi non retribuiti di cui al presente punto 2 dovranno essere richiesti dall’interessato in tempo utile (e comunque di norma almeno sette giorni prima) e potranno essere concessi compatibilmente con le esigenze della Strut- tura, ad eccezione di quelli da concedere in forza di legge.
3) Congedi per i genitori
Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità con- tenute nel D.Lgs. 151/ 2001 e smi.
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli articoli 16, 17 e 20 del D.Lgs. 151/2001 e smi - compete l’80% dell’intera retribuzione. Detto trattamento economico spetta al lavoratore padre nelle ipotesi contemplate dall’art. 28 del D.Lgs. 151/2001 e smi.
Quanto sopra previsto si applica anche nei casi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 151/2001 e smi.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, la madre ha diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità ai sensi dell’art. 16-bis del D.Lgs. 151/2001, a condizione che la ripresa dell’attività lavorativa sia compatibile con il suo stato di salute.
Nel periodo di astensione facoltativa previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 151/2001 e smi per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri compete i130% dell’intera retribuzione; detto periodo in caso di parto plurimo compete per ogni figlio.
Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria del congedo parentale. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con permessi o riposi di cui al presente ccnl.
Ai fini del godimento del congedo parentale a giorni o ad ore, il genitore è tenuto, salvi casi di oggettiva impossibilità, ad informare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni. indicando l’inizia e la fine del periodo di congedo, nonché gli orari di astensione dal lavoro.
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. 104/1992 e smi, la lavoratrice madre ed il lavoratore padre hanno diritto, nei termini di legge, al prolungamento fino a due anni del congedo parentale a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
Il trattamento economico è previsto dall’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 151/2001 e smi.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post parto ed il periodo ante parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di elettivo rientro a casa del bambino.
Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competono, inoltre, i periodi di riposo di cui all’art.
39 del D.Lgs. 151/2001 e smi.
Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previste dall’art. 40 del D.Lgs. 151/2001 e smi.
In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39 del D.Lgs. 151/2001 e smi possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.
Vengono riconosciuti alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre, le assenze per malattie del bambino di cui all’art. 47 del D.Lgs. 151/2001 e smi.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, qualora durante il periodo della gravidanza e per tutta la durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, la Struttura provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso ad altre attività nell’ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
4) Permessi di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104 e smi
Al ricorrere delle condizioni di legge, al personale dipendente spettano i permessi previsti dal D.Lgs. 104/1992 e smi, nonché i riposi di cui all’art. 42, comma 1, del D.Lgs. 151/2001.
Qualora i dipendenti abbiamo diritto alla fruizione dei tre giorni di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 e smi gli stessi possono essere utilizzati anche ad ore nel rispetto delle indicazioni fornite dall’INPS. Tali per- messi sono utili ai fini delle ferie e della sedicesima mensilità.
Il dipendente che fruisce dei permessi di cui all’art. 33, comma 3, della L. 104/1992 e smi, predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare alla Struttura all’inizio di ogni mese, ovvero in tempo utile per la programmazione dei turni.
In caso di necessità ed urgenza la programmazione di cui sopra, può essere modificata dal lavoratore previa comuni- cazione insindacabile al datore di lavoro. L’assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave è regolata dall’art. 6, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 119/2011 e smi.1
1 Testo art. 6, comma 1, lett. a), X.Xxx. 119/2011 “Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei conforti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della
Tutte le disposizioni di cui ai punti precedenti si applicano anche nei casi di cui alla L. 76/2016 e smi.
5) Servizio militare o sostitutivo civile
In caso di interruzione del servizio per chiamata alle armi o per servizio sostitutivo civile, ai sensi della normativa vigente, il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo e il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio. Il lavoratore che, salvo caso di comprovato impedimento, non si mette a disposizione della Struttura entro un mese dalla data di cessazione del sevizio potrà essere considerato dimissionario.
6) Congedi per donne vittime di violenza
La lavoratrice, inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 80/2015, ha diritto ad astenersi dal lavoro, per motivi connessi a tali percorsi, per un periodo massimo di congedo di 90 giorni lavorativi, da fruire nell’arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.
Salvo i casi di oggettiva impossibilità, la dipendente che intenda fruire del congedo è tenuta a farne richiesta scritta al datore di lavoro, corredata della certificazione attestante l’inserimento nel percorso di protezione di cui al comma 1, con un preavviso non inferiore a sette giorni di calendario e con l’indicazione dell’inizio e della fine del relativo periodo.
Il trattamento economico spettante alla lavoratrice è quello previsto per il congedo di maternità.
Il periodo di cui ai commi precedenti è computato ai fini dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, non riduce le ferie ed è utile ai fini della tredicesima mensilità.
La lavoratrice può scegliere di fruire del congedo su base oraria o giornaliera nell’ambito dell’arco temporale di cui al comma 1. La fruizione su base oraria avviene in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del mese immedia- tamente precedente a quello in cui ha inizio il congedo.
La dipendente ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il rapporto a tempo parziale viene trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno, a richiesta della lavoratrice.
I congedi di cui al presente punto 6 possono essere cumulati con l’aspettativa per motivi personali a di famiglia di cui al presente articolo per un periodo di ulteriori trenta giorni.
La dipendente, al termine del percorso di protezione e dopo il rientro al lavoro, può chiedere di essere esonerata dai turni disagiati, per un periodo di un anno, nonché quanto previsto al punto 2) del presente articolo.
7) Permessi - Recuperi
Al dipendente possono essere concessi dalla Struttura, per particolari esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero. Eccezionalmente e comunque, salvo diversa pattuizione, nel limite delle ore indicate nel comma successivo, possono essere concessi permessi anche di durata pari all’orario giorna- liero.
I permessi complessivamente concessi non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno. Di norma entro il mese successivo a quello della fruizione del permesso, indipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
Nei casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi, la Struttura provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.
8) Congedo retribuito per visite ed esami
Al dipendente che debba sottoporsi a documentate visite, tempie, prestazioni o esami diagnostici, erogati da strutture pubbliche e/o private accreditate, non in regime di solvenza, nel rispetto delle esigenze assistenziali della Struttura, sono concessi n. 2 permessi retribuiti all’anno, di durata non superiore a 12 ore complessive (riproporzionate in caso di part time), per il tempo strettamente necessario all’esecuzione della predetta prestazione sanitaria, tenuto conto anche del tempo occorrente per recano presso il luogo di esecuzione della stessa e per comare sul luogo di lavoro.
I permessi di cui al presente paragrafo:
- possono essere goduti unicamente per usufruire di prestazioni sanitarie per il cui accesso è necessaria la prenotazione tramite CUP;
- devono essere richiesti entro due giorni dalla prenotazione e comunque assicurando un preavviso non inferiore a sette giorni. Il lavoratore potrà essere esonerato da tale preavviso laddove le prestazioni sanitarie rivestano carattere d’ur- genza;
- non possono comportare il riconoscimento di un permesso superiore all’orario lavorativo programmato;
- sono incompatibili con l’utilizzo nella medesima giornata, di altri permessi previsti dalla legge o dal presente ccnl;
- non sono riconosciuti utili ai fini dell’erogazione delle indennità di cui all’art. 61 e del premio di incentivazione di cui all’art. 65, salva la presenza in servizio per almeno due ore.
Il lavoratore che abbia usufruito dei permessi di cui al presente paragrafo, qualora richiesto, dovrà fornire alla Struttura idonea documentazione attestante l’esecuzione della relativa prestazione sanitaria, rilasciata dalla struttura pubblica o privata accreditata che l’ha eseguita.
35. Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche - Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, ludopatia, alcoolismo cronico e
persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
a) concessione di un’aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio. xxx xxxxxx- xxx, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contratto.
36. Tutela dei dipendenti con disabilità - Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) concessione di aspettativa non retribuita per l’intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell’orario di lavoro con l’applicazione degli istituti normativi e retribuitivi previsto per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) il datore di lavoro, nell’ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove xxxxxx- xxx, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
Si conviene altresì che durante i periodi relativi ai suddetti permessi e aspettative non maturerà a favore del dipendente alcuna indennità derivante dagli istituti normativi previsti dal presente contatto.
Nell’ottica di favorire la tutela dei dipendenti con condizioni di disabilità si conviene, inoltre, circa l’opportunità che le Strutture attivino iniziative volte al graduale superamento delle barriere architettoniche.
37. Fondo per l’aggiornamento, la qualificazione e la riqualificazione - Le parti convengono sulla necessità di istituire un apposito monte ore annuale unico e complessivo di permessi retribuiti (in seguito anche solo “il Fondo”) per l’aggior- namento, la qualificazione, la riqualificazione ed il diritto allo studio.
Il Fondo sarà costituito. in ciascuna Struttura. mediante la destinazione di 12 ore annue per ciascun lavoratore dipen- dente a tempo indeterminato rientrante nel campo d’applicazione del presente ccnl, riproporzionate in caso di part time.
Le eventuali ore di permesso non utilizzate verranno azzerate, e non saranno cumulabili con quelle dell’anno succes- sivo.
Le ore accantonate nel Fondo saranno utilizzate indicativamente secondo il seguente ordine di priorità, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo:
a) per l’acquisizione del titolo di studio della scuola dell’obbligo;
b) per favorire l’acquisizione dei crediti ECM, nei limiti in cui ciò sia richiesto dalla vigente normativa e necessario per assolvere il relativo debito formativo;
c) per l’ottenimento del titolo di O.S. nel caso in cui ciò sia richiesto dalla normativa per le mansioni svolte;
d) per la partecipazione a corsi di aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale diversi da quelli di cui alle lettere b) e c), purché richiesti dare prestazioni offerte dalla Struttura;
e) per l’acquisizione di titoli di studio, diversi da quelli di cui alla lettera a);
f) per la partecipazione a corsi o interventi formativi nonché ad oggi corso o intervento formativo necessario ai fini dell’autorizzazione o l’accreditamento della Struttura fatta esclusione della fondazione degli RLS.
Le percentuali di suddivisione del Fondo tra le diverse categorie economiche e qualifiche il numero massimo di ore di permessi annuali usufruibile da ciascun lavoratore e le modalità di richiesta dei permessi, saranno definiti in sede di contrattazione di II livello, tenuto conto dell’eventuale piano formativo aziendale per quanto attiene i corsi organizzati direttamente dalla Struttura o mediante convenzione con enti esterni, anche mediante ricorso ai Fondi Paritetici Interpro- fessionali nazionali per la formazione continua di cui alla L. 388/2000.
Qualora le ore vengano utilizzate per l’acquisizione di titoli di studio, i lavoratori dovranno fornire alla Struttura il certificato di iscrizione al corso, il calendario degli studi e, successivamente, i certificati di regolare frequenza.
Le ore di tirocinio pratico espletate nella Struttura di cui il lavoratore è dipendente sono considerate lavoro elettivo. Resta inteso che le ore di formazione eventualmente erogate o organizzate dalla Struttura non interrompono, né so-
spendono, il godimento del riposo giornaliero e/o settimanale di cui al D.Lgs. 66/2003; dette ore - qualora la partecipa- zione del lavoratore sia obbligatoriamente richiesta dal datore di lavoro e non sia possibile ricorrere ai permessi del Fondo
- saranno compensate, a discrezione del lavoratore. mediante il riconoscimento di corrispondenti quote della paga oraria di cui all’art. 58 e/o di corrispondenti riposi compensativi e/o attraverso una proporzionale riduzione dell’eventuale debito orario.
Sono considerate cause di sospensione dell’obbligo di acquisizione dei crediti formativi ECM il periodo di gravidanza e puerperio, le aspettative a qualsiasi titolo usufruite, ivi compresi i distacchi per motivi sindacali. Il triennio arrende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente.
La partecipazione ai corsi ECM organizzati dal datore di lavoro, e rientranti nel piano formativo aziendale di utilizzo del Fondo o con ulteriori ore di permesso retribuito ad incremento del Fondo, deve intendersi obbligatoria; in tal caso, l’eventuale rifiuto ingiustificato da parte del lavoratore, costituisce illecito disciplinare.
La formazione ECM deve, in ogni caso, essere coerente con l’obiettiva di migliorare le prestazioni professionali del personale e la qualità delle prestazioni all’utenza e, quindi, strettamente correlata alle attività di competenza.
Ai sensi dell’art. 16-quater del D.Lgs. 502/1992 e smi, in assenza di impedimenti oggettivi causati dalle Strutture all’acquisizione dei crediti previsti dalla normativa vigente, il mancato conseguimento del minimo di crediti formativi stabilito dalla competente Commissione nazionale comporterà l’impossibilità ad acquisire passaggi di posizione econo- mica per i successivi 12 mesi
Il diritto allo studio dei lavoratori è comunque garantito nei limiti ed alle condizioni di cui al presente articolo, nonché nelle forme e modi di cui all’art. 10 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori).
38. Congedi per la formazione - 1) I congedi non retribuiti per la formazione di cui all’art. 5, L. 53/2000 e smi sono concessi, salvo comprovate esigenze organizzative, ai lavoratori dipendenti con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso la stessa Struttura, nella misura percentuale complessiva del 10% del totale del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il numero complessivo dei congedi viene verificato annualmente sulla base della consi- stenza del personale al 31 dicembre di ciascun anno.
2) Per la concessione dei congedi di cui al comma 1 i lavoratori interessati ed in possesso della prescritta anzianità, devono presentare alla Struttura una specifica domanda contenente l’indicazione dell’attività formativa che intendono svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività formative.
3) Alle rappresentanze sindacali di cui all’art. 77 a richiesta, saranno fornite adeguate informazioni sul numero delle richieste pervenute in corso d’anno.
In sede di contrattazione di II livello saranno individuati i criteri da adottare nel caso in cui le domande presentate siano eccedenti rispetto alla percentuale di cui al comma 1.
4) La Struttura può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) il periodo previsto di assenza superi la durata degli 11 mesi consecutivi;
b) non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi; in tali casi, al richiedente, sarà fornita adeguata informazione circa le motivazioni del non accoglimento della domanda.
5) Al fine di contemperare le esigenze organizzative dei servizi ed uffici con l’interesse formativo del lavoratore, qualora la concessione del congedo possa determinare un grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, non risolvibile durante la Fase di preavviso di cui al comma 2, la Struttura può digerire motivatamente - comunicandolo per iscritto - la fruizione del congedo stesso fino ad un massimo di sei mesi. Su richiesta del dipendente tate periodo può essere più ampio per consentire la utile partecipazione al corso.
6) Al lavoratore durante il periodo di congedo si applica l’art. 5, comma 3, della L. 53/2000 e smi. Nell’ipotesi di infermità prevista dallo stesso art. 5, comma 3, relativamente al periodo di comporto, alla determinazione del trattamento economico, alle modalità di comunicazione alla Struttura ed ai controlli si applicano le disposizioni contenute nell’art. 43 (Malattia e Infortuni).
7) Il lavoratore che abbia dovuto interrompere il congedo formativo ai sensi del comma 6 può rinnovare la domanda per un successivo ciclo formativo con diritto di priorità.
39. Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio - La Struttura, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all’adempimento dei compiti di ufficio, ed allorquando non sussista accertata negligenza, imperizia o colpa grave del dipendente che comportino l’adozione di provvedimenti disciplinari o di risoluzione del rapporto di lavoro, assumerà a proprio xxxxxx. ove non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa fino all’apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale di fiducia della Struttura.
La Struttura potrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per fatti a lui imputati per averli commessi per dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la difesa del lavoratore.
Qualora, invece, il dipendente, sempre a condizione che non sussista conflitto d’interesse, intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello messo a disposizione dalla Struttura o a supporto dello stesso, i relativi oneri sono interamente a carico dell’interessato.
Titolo V - Norme comportamentali e disciplinari
40. Comportamento in servizio - Il lavoratore, in relazione alle particolari esigenze dell’assistenza sanitaria, deve improntare il proprio comportamento al rispetto ed alla comprensione dell’assistito, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua assistenza.
Il lavoratore deve rispettare l’impostazione e la fisionomia propria della Struttura ove opera, ed attenersi alle disposi- zioni impartite dalla stessa, secondo la struttura organizzativa interna in cui opera ed osservare in modo corretto i propri doveri.
È fatto divieto al lavoratore di prestare la propria attività al di fuori delle Strutture di appartenenza. anche in caso di sospensione cautelativa, salva espressa preventiva autorizzazione scritta.
La prestazione di lavoro a carattere continuativo esplicata al di fuori del rapporto di lavoro, con esclusione dei dipen- denti con rapporto di lavoro a tempo parziale, costituisce giustificato motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
41. Xxxxxxx e assenze - Il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, attestando la presenza secondo le mo- dalità di rilevazione in uso nella Struttura.
l ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giustificato sia eccezionale e determinato da oggettive impossibilità non dipendenti data volontà del lavoratore, non comporta la perdita della retribuzione.
Al fine di garantire la continuità del servizio, le assenze determinate da eventi straordinari devono essere segnalate tempestivamente e comunque prima dell’inizio del turno di lavoro alle persone o all’Ufficio a ciò preposto dalla Struttura. Tutte le assenze devono in ogni caso essere giustificate immediatamente e, comunque, non oltre le ventiquattro ore,
salvo legittimo e giustificato impedimento.
In ogni caso comportano la perdita della retribuzione corrispondente alla durata dell’assenza stessa.
In caso di malattia, eguale comunicazione deve essere effettuata, prima dell’inizio del turno di servizio, anche nel caso di eventuale prosecuzione della malattia stessa.
42. Provvedimenti disciplinari - I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte della Struttura in con- formità all’art. 7 della L. 300/1970 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX., cui conferisce man- dato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza. contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli albani direttivi sanitari ed amministrativi delle Strutture di cui all’art. 1 del presente ccnl hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona, con facoltà demo stesso di richiedere l’assistenza di un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisca o conferisca mandato ai sensi dell’art. 7, L. 300/1970, riprendendo poi a decorrere ab initio per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione.
È altresì in facoltà delle Strutture sospendere i termini di cui al presente articolo mediante apposita comunicazione scritta al lavoratore, qualora, con particolare riferimento ai casi oggetto di indagini da parte dell’Autorità Giudiziaria o di enti pubblici, l’accertamento dei fatti contestati o che si intende contestare richieda un tempo maggiore. Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte della Struttura:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra. il lavoratore che:
I. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi del presente ccnl, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato morivo;
II. ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
III. commetta negligenza in servizio o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
IV. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
V. ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura;
VI. compia insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatagli negligentemente o non ottemperando alle disposizioni impartite;
VII. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri lavoratori;
VIII. violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l’impostazione e la fisionomia propria della Struttura e non attui metodologie educative, didattiche e riabilitative proposte dalle équipes direttive;
IX. compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all’economia, all’ordine e all’immagine della Struttura, fermi restando i diritti tutelati dalla L. n. 300/70;
X. ometta di comunicare alla Struttura ogni mutamento, anche di carattere temporaneo dei dati di cui all’art.12 del presente ccnl, ovvero rilasci autocertificazioni non veritiere;
XI. ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
XII. ponga in essere atti, comportamenti offensivi o lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
XIII. violi il divieto di fumare entro il perimetro delle Strutture, ove previsto;
XIV. risulti assente o non reperibile alla visita domiciliare di controllo;
XV. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavo- ratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
XVI. violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto;
XVII. ometta ingiustificatamente di acquisire i prescritti crediti ECM;
XVIII. accetti, a qualsiasi titolo, compensi in connessione con la prestazione lavorativa;
XIX. si rifiuti o ometta di partecipare ai corsi obbligatori organizzati o individuati dalla Struttura ai sensi dell’art. 37 o, comunque, in orario di lavoro;
XX. ometta di comunicare alla Struttura la sussistenza di sentenza di condanna o di provvedimenti di rinvio a giudizio o relativi a misure cautelari per fatti che possano arrecare pregiudizio alla Struttura.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti è consentito il licenzia- mento per giusta causa o giustificato motivo:
A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
C. recidivo di qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di due anni dall’applicazione della prima sanzione;
D. assenze per simulata malattia;
E. introduzione di persone estranee nella Struttura senza regolare permesso;
F. abbandono del posto di lavoro, ivi inclusa l’eventuale irreperibilità nonostante la presenza presso la Struttura, du- rante il turno di lavoro notturno;
G. alteri o falsifichi le indicazioni delle strumentazioni in uso per la rilevazione delle presenze, o compia su queste, comunque, volontariamente annotazioni irregolari o non veritiere, Costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno la Struttura presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell’orario di lavoro dello stesso. Della violazione risponde anche chi abbia agevolato con la propria condotta attiva o omissiva la condotta fraudolenta;
H. per uso dell’impiego ai fini di interessi personali;
I. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un infermo, alla Struttura o a terzi;
J. per tolleranza di abusi commessi da altri lavoratori;
K. per svolgimento di attività lavorativa non autorizzata con esclusione dei rapporti a tempo parziale; per svolgimento di attività che configuri incompatibilità ai sensi di legge;
L. per i casi di concorrenza sleale posti in essere dal dipendente, secondo i principi generali di diritto vigente;
M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della Struttura;
N. molestie di carattere sessuale o atti di libidine;
O. rissa o alterchi con vie di fatto, anche con utenti o loro familiari, salvi i casi di legittima difesa;
P. furto o appropriazione di beni, anche di modico valore, dei degenti, della Struttura o di terzi; danneggiamento volontario o per negligenza grave e dimostrata di beni, impianti o materiali della Struttura, dei degenti o di terzi;
Q. violazione delle norme in materia di armi;
R. gravi violazioni del regolamento disciplinare o comportamentale della Struttura per quanto di riferimento alle nor- mative di cui alla D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
S. contraffazione o mendace dichiarazione di grave entità sulla documentazione inerente all’assunzione;
T. mancata ripresa del servizio, salvo casi di comprovato e giustificato impedimento, dopo periodi di intenzione dell’attività previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al compimento del termine fissato per iscritto dalla Struttura;
X. xxxxxx, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;
V. condotte costituenti reato commesse in servizio o che possano arrecare pregiudizio alla Struttura;
W. utilizzo dei permessi ex L. 104/92 o del congedo straordinario per assistenza a familiari disabili in modo difforme dalla legge.
È in facoltà della Struttura, anche qualora per le condotte contestate siano state avviate indaghi da parte degli enti pubblici competenti, di provvedere alla sospensione cautelare onde consentire lo svolgimento di accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un assegno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.
Titolo VI - Malattia, infortunio e sicurezza sul lavoro
43. Malattia e infortuni -
Malattia - In caso di assenza per malattia il lavoratore deve informare immediatamente, e comunque prima dell’inizio del turno di sevizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa secondo le rispettive competenze, e trasmettere l’attesta- zione di malattia (ovvero il numero di protocollo dell’attestazione medica, in caso di malattia certificata telematicamente con le modalità di cui al D.M. 26 febbraio 2010 e smi) entro due giorni dalla data del rilascio.
Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite di 540 giorni complessivi nell’arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento della scadenza del prefissato periodo di comporto, questo va prolungato di 60 giorni, da 540 giorni a 600 giorni; qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del 600’ giorni, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuito, che può protrarsi per un massimo di 90 giorni (dal 600° giorni al 690° giorno), purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero.
Il lavoratore assente per malattia deve assicurare la reperibilità presso il proprio domicilio con le modalità e nelle fasce orarie di cui al D.M. 8 gennaio 1985 (G.U. n. 33/85) e smi al fine di consentire l’effettuazione di visite ai sensi dell’art. 5 della L. n. 300/70.
Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottoporsi a visita specialistica o ambulatoriale indif- feribile, comunque ha l’obbligo di avvertire la Struttura e l’INPS entro le ore 9.00 dello stesso giorno, salvo altri giustifi- cati motivi che devono essere, a richiesta, documentati.
Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all’indennità di malattia dovuta dall’Istituto previdenziale e dall’in- tegrazione a carico della Struttura, in caso di assenza non giustificata, anche successivamente, alla visita di controllo domiciliare, richiesta o disposta ai sensi dell’art. 5 della L. n. 300/70, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal D.M. 8 gennaio 1985 (G.U. n. 33/85) e smi; quanto sopra non si applica per quelle patologie per le quali è previsto l’esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità.
Malati in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita - In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita quali, in misura esemplificativa ma non esaustiva: l’emodialisi, la chemioterapia ed altre ad esse assimilabili, attestate secondo le modalità indicate al successivo capoverso, sono esclusi dal computo delle assenze per malattia, ai fini della maturazione del periodo di comporto, i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital, nonché i giorni di assenza dovuti all’effettuazione delle citate terapie.
In tali giornate il dipendente ha diritto all’intero trattamento economico previsto dall’ art. 58 del presente ccnl.
Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche, le Strutture favori- scono un’idonea articolazione dell’orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
L’attestazione della sussistenza delle particolari patologie richiedenti le terapie salvavita sopra indicate, deve essere rilasciata dalle competenti strutture medico-legali delle Aziende sanitarie locali a dagli istinti o strutture accreditate o dalle strutture con competenze mediche delle pubbliche amministrazioni.
Rientrano nella disciplina delle patologie gravi, anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle medesime terapie, comportanti incapacità lavorativa.
I giorni di assenza dovuti al ricovero ospedaliero, alle terapie e agli effetti collaterali delle stesse, di cui ai commi precedenti, sono debitamente certificati dalle competenti strutture del Servizio Sanitario Nazionale o dagli istituti o strut- ture accreditate ove è stata effettuata la terapia o dall’organo medico competente.
La procedura per il riconoscimento della grave patologia è attivata dal dipendente e, ove ottenuto, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.
Infortunio sul lavoro - L’infortunio sul lavoro (anche in itinere) riconosciuto dall’INAIL, anche se consente la continua- zione dell’attività lavorativa, deve essere denunciato immediatamente al proprio diretto superiore perché possano essere prestate le necessarie cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge previste.
In presenza di infortunio sul lavoro regolarmente denunciato all’INAIL, e riconosciuto dallo stesso istituto, il lavora- tore ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 540 giorni complessivi nell’arco di un quadriennio.
In tale periodo di comporto, che è diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione come indicato nel successivo paragrafo “trattamento economico”:
Trattamento economico - Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell’INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la malattia è indennizzata e assistita dall’INPS e l’infortunio dall’INAIL, o se non è indennizzata a causa del superamento dei 180 giorni nell’anno solare in caso di assenza per non più di due episodi morbosi, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicurative sino a raggiungere:
a) in caso di malattia: il 100% della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza nell’arco di quattro anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso.
Il trattamento stesso non compete in caso di accertata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali fasi e non variabili. La corresponsione dell’integrazione va corrisposta in base alle norme di legge (L. 29 febbraio 1980, n. 33, art. 1);
b) in caso di infortunio sul lavoro: il 100% della retribuzione globale compreso il giorno in cui si verifica l’infortunio sino al 365° giorno di assenza. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 60% della retribuzione, salvo conguaglio con quanto erogato dall’INAIL, con conseguente obbligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipa- zione. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto. se avesse lavorato, a titolo di emolumenti stipendiali dissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di miglior favore delle singole Strutture.
Ai fini del riconoscimento della retribuzione nella misura del 100%, non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio.
Patti comuni - In caso di licenziamento del lavoratore comminato dopo il raggiungimento dell’età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà limitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.
L’assenza per malattia od infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione dell’anzianità di sevizio a tutti gli effetti.
Nel caso in cui l’infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà della Struttura di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando la Struttura nella titolarità delle corrispon- denti azioni legali, nei limiti del danno subito.
44. Assicurazioni ed infortuni sul lavoro - La Struttura è tenuta ad assicurare i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e contro le malattie professionali secondo le norme di legge vigenti.
45. Rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro - In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le attività dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza istituiti a livello di singola Struttura (RLS) sono rego- lamentate dal D.Lgs. 81/2008 e smi e da quanto di seguito definito.
Per l’individuazione e la regolamentazione dello svolgimento del ruolo degli RLS si procede come segue, fatti salvi gli RLS già esistenti alla data di sottoscrizione del presente ccnl sino a cessazione della carica ai sensi del presente articolo.
1) Numero dei RLS - Il numero minimo dei RLS di cui all’art. 47, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 è il seguente:
- un rappresentante nelle Strutture sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle Strutture da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre Strutture.
2) Permessi dei RLS - Agli RLS spettano, per l’espletamento del ruolo e per lo svolgimento delle attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, permessi retribuiti pari a:
- 40 ore annue per le Strutture sino a 200 lavoratori;
- 120 ore annue complessive per le Strutture da 201 a 1.000 lavoratori;
- 240 ore annue complessive per le Strutture con oltre 1.000 lavoratori;
fermo restando, per gli RLS delle Strutture di cui al secondo e terzo alinea del presente paragrafo 2 l’utilizzo di un minimo pro capite di 20 ore annue.
Per l’espletamento degli adempimenti previsti dal citato art. 50, D.Lgs. n. 81/2008, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
Gli RLS hanno diritto a partecipare ad iniziative sindacali di info-formazione sull’esercizio del ruolo, utilizzando il proprio monte ore.
3) Durata dell’incarico - La durata dell’incarico di RLS è di 3 anni. Nelle Strutture dove non siano presenti RSU o RSA è possibile la riconferma per un ulteriore periodo di 3 anni, ratificata mediante verbale sottoscritto dalla maggioranza dei lavoratori. La riconferma decorre dalla data della consegna di copia del verbale al datore di lavoro.
L’incarico può cessare anticipatamente per dimissioni del RLS, ovvero per revoca o decadenza nelle ipotesi previste dal presente articolo.
Fino alla elezione/designazione/riconferma del nuovo RLS, il RLS esercita le proprie funzioni in regime di prorogatio.
Nel caso in cui i lavoratori non procedano alla elezione, alla designazione o alla riconferma del RLS, il datore di lavoro sollecita anche attraverso l’affissione di appositi comunicati in bacheca, la individuazione di un RLS.
4) Elezione dei RLS - L’individuazione del o dei RLS avviene per elezione, con le modalità che seguono. 4.1) Elettorato attivo - Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti in forza presso la Struttura.
4.2) Elettorato passivo - Possono essere eletti tutti i lavoranti dipendenti non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività nella Struttura. Nelle Strutture in cui siano presenti RSU/RSA, gli RLS possano essere individuati esclusivamente all’interno di queste.
4.3) Potere di iniziativa - L’elezione si svolge su iniziativa delle rappresentanze sindacali in Struttura o, in subordine, su iniziativa dei lavoratori.
4.4) Modalità di svolgimento delle elezioni - L’elezione del o dei RLS avviene a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i lavoratori (o il lavoratore) che hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
La modalità di svolgimento delle elezioni e la individuazione della Commissione elettorale saranno concordate tra le RSA/RSU e il datore di lavoro.
In assenza delle predette rappresentanze, la/le data/e e la/le sedi delle votazioni devono essere oggetto di accordo tra i lavoratori che hanno esercitato l’iniziativa di cui al par. 4.3) ed il datore di lavoro; in tal caso, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede. provvede a redigere il verbale dell’elezione. Copia del verbale è consegnata al datore di lavoro entro il giorno successivo all’elezione.
In ogni caso, le modalità, la/le data/e e la/le sedi delle votazioni dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavo- ratori, da parte dei proponenti, con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi.
Le Strutture consegneranno al segretario di seggio elettorale l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto.
4.5) Individuazione del RLS a maggioranza senza elezione - In alternativa alle modalità di cui al precedente par. 4.4), il RLS può essere designato dai lavoratori dipendenti, sempre al loro interno, senza necessità di elezione, su iniziativa delle RSA/RSU o, in subordine, su iniziativa dei lavoratori dipendenti. In quest’ultimo caso, i lavoratori che assumono l’ini- ziativa comunicano l’indizione della riunione con un preavviso di 7 giorni alla Struttura ed alle rappresentanze sindacali in azienda.
Delle designazioni di cui al presente paragrafo 4.5) è redatto dai lavoratori apposito verbale recante l’esito della vota- zione e il nominativo del RLS designato.
Copia del verbale, sottoscritta dalla maggioranza dei lavoratori aventi diritto al voto ai sensi del precedente par. 4.1), viene trasmessa al datore di lavoro entro il giorno successivo alla designazione.
4.6) Elezione dei RLS in caso di prima elezione o rinnovo RSU - In caso di prima elezione o di rinnovo di RSU, non si applica quanto previsto dai par. 4.4) e 4.5), ma l’elezione del/i RLS avverrà come segue.
Xxxxxxx indicati specificatamente nelle liste i candidati anche per il ruolo di RLS.
Risulterà eletto il candidato per il ruolo di RLS che, eletto anche come RSU, avrà conseguito il maggior numero di voti come RLS.
In caso di dimissioni dalla funzione di RLS subentrerà il candidato ad RLS che, eletto anche come RSU, avrà ottenuto più voti come candidato ad RLS.
Nel caso in cui i candidati a RSU risultati eletti non siano anche candidati RLS, la RSU a maggioranza provvederà ad indicare i nominativi degli RLS nell’ambito degli RSU.
Se il RLS si dimette dalla carica di RSU decade automaticamente dalla carica di RLS. I RLS restano in carica per la stessa durata della RSU per un massimo di tre anni.
La carica di RLS è rieleggibile.
Nel caso di dimissioni della RSU, l’RLS esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima.
All’atto dell’elezione dei RLS ai sensi del presente par. 4.6), i RLS nominati precedentemente decadono automatica- mente dalla carica.
5) Attribuzione dei RLS - Con riferimento alle attribuzioni del RLS, la cui disciplina è contenuta all’art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008, le parti concordano le seguenti indicazioni.
5.1) Accesso ai luoghi di lavoro:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla normativa vigente;
b) il RLS segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. 5.2) Modalità di consultazione:
a) laddove il D.Lgs. 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del RLS, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività;
b) il datore di lavoro, pertanto, consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un inter- vento consultivo dello stesso;
c) il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte sulle tematiche oggetto di con- sultazione secondo le previsioni della normativa vigente. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal RLS;
d) il RLS conferma l’avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale. 5.3) Informazioni e documentazione aziendale:
a) il RLS ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui all’art. 50, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008;
b) il RLS, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere O e P del D.Lgs. n. 81/2008 ha diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi e dei DUVRI custoditi presso la Struttura;
c) il RLS ha diritto, ai sensi dell’art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 di accedere ai dati di cui alla lett. R del medesimo articolo;
d) il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
e) il RLS, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
5.4) Formazione - Il RLS ha diritto alla formazione prevista dall’art. 50, lett. g) del D.Lgs. n. 81/2008,
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiun- tivi rispetto a quelli di cui al precedente par. 2.
La pianificazione della formazione avverrà in collaborazione con gli organismi paritetici regionali, ove presenti. Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che deve comprendere:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime di comunicazione.
Oltre a quanto sopra previsto, la contrattazione di II livello può individuare ulteriori contenuti specifici della forma- zione (anche in tema di metodologia didattica) con riferimento alle specificità individuate.
Il datore di lavoro, in relazione all’evoluzione dei rischi ed all’insorgenza di nuovi rischi, anche dovute all’introdu- zione di innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza, prevede una integrazione della formazione (art.37, comma 6, D.Lgs. 81/08 e smi).
Nel rispetto delle disposizioni normative e degli Accordi Stato-Regioni attuativi delle stesse, la formazione in materia di salute e sicurezza - ivi inclusa quella prevista dagli art. 32 (rivolta al Responsabile ed agli Addetti al servizio di pre- venzione e protezione) e 37 (rivolta ai lavoratori, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, preposti, dirigenti ed addetti alle emergenze) del D.Lgs. 81/2008 e dalle L. n. 230/1995 e n. 187/2000 (per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti) - potrà essere erogata anche con modalità e-learning.
6) Riunioni periodiche - In applicazione dell’art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, le riunioni periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.
Il RLS può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale scritto.
ORGANISMI PARITETICI
1. Principi generali
In attuazione degli articoli 2, comma l, lett. ee), 8, comma 2, 10, 51 e 52 del D.Lgs. n. 81/2008 e smi, è costruita una rete specifica di organismi paritetici per lo svolgimento di compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La rete degli organismi paritetici in materia di salute e sicurezza sul lavoro è così articolata:
a) Organismo Paritetico Nazionale (da ora OPN), al quale sono attribuiti i compiti indicati nel successivo punto 2;
b) Organismi paritetici territoriali, a loro volta articolati in Organismi Paritetici Regionali (da ora OPR) e Organismi Paritetici Provinciali (da ora OPP), ai quali sono attribuiti i compiti indicati nei successivi punti 3.1 e 3.2.
L’OPN è costituito come associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro I, del Codice civile.
Gli OPR e gli OPP individueranno di volta in volta la forma e la struttura giuridica più appropriate, in funzione dei compiti svolti in concreto e comunque dell’esigenza di dare certezza giuridica all’eventuale gestione di risorse finanziarie di cui essi dovessero risultare direttamente destinatari.
Le parti convengono che la valutazione sulla opportunità dell’istituzione dell’OPR o dell’OPP resta affidata alla con- corde decisione delle parti sul territorio.
L’OPN, gli OPR e gli OPP sona composti in forma paritetica da ARIS, AIOP e FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, che vi partecipano attraverso propri rappresentanti, con incarico a titolo gratuito.
L’ordinamento interno degli OPN, degli OPR e degli OPP è disciplinato con apposito Statuto e/o Regolamento. L’OPN definirà entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente ccnl uno schema standard per la formulazione degli Statuti e/o Regolamenti degli OPR e OPP.
Le parti definiranno, con appositi protocolli, il rapporto dell’OPN e della rete degli Organismi Paritetici territoriali con gli Organismi Paritetici di categoria, in essere sulla base di accordi nazionali.
Le parti convengono di affidare all’OPN la titolarità della disciplina di quanto previsto dall’art. 51, comma 3-bis, 2 parte e comma 6 del D.Lgs. 81/08.
2. Organismo paritetico nazionale (OPN)
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, sarà costituito l’OPN, composto da 6 membri elettivi e 6 membri supplenti, per lo svolgimento dei seguenti compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- promozione della costituzione degli Organismi Paritetici territoriali di cui al successivo punto 3 e coordinamento della loro attività;
- normazione, tramite l’organizzazione di seminari e altre attività complementari, dei componenti degli OPR e OPP;
- definizione di linee guida e di posizioni comuni in materia di salute e sicurezza sul lavoro - valutando eventuali esperienze e intese già operanti in ambito settoriale - di riferimento per gli Organismi Paritetici territoriali, anche in relazione alla definizione dei progetti formativi di ambito locale;
- svolgimento di una funzione di orientamento ai fini degli interventi per la formazione finanziata da Fondi interpro- fessionali sui temi della salute e sicurezza sul lavoro;
- svolgimento di progetti e/o promozione di attività di formazione, anche con l’utilizzo delle risorse messe a bando dai Fondi interprofessionali per la formazione continua, sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (art. 51, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008);
- promozione ed adozione di iniziative per l’attivazione e l’accesso a canali di finanziamento da parte dell’Unione Epopea e di Enti pubblici nazionali e comunitari;
- formulazione di valutazioni e proposte sugli aspetti applicativi della vigente normativa e sulle iniziative delle Istitu- zioni competenti;
- valutazione delle proposte di normative comunitarie e nazionali, anche al fine della individuazione di eventuali posizioni comuni da prospettare nelle sedi europee, al Governo, al Parlamento e alle Amministrazioni competenti;
- promozione e/o organizzazione di iniziative e campagne in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promozione di altre iniziative finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in coordina- mento con le Istituzioni che operano a livello nazionale nelle materie disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2008;
- partecipazione e concorso allo sviluppo del Sistema Informativo Nazionale sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008);
- tenuta a livello nazionale dei rapporti con l’INAIL, in relazione: i) ai piani generali di prevenzione dell’Istituto; ii) al finanziamento di iniziative in materia di salute e sicurezza; iii) alla banca dati di cui all’art. 18, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 81/2008;
- elaborazione, raccolta e diffusione, anche in coordinamento con gli organismi paritetici territoriali ed anche in col- laborazione con l’INAIL, di buone prassi in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- relativamente ai temi oggetto del presente articolo, tenuta dei rapporti con tutti i soggetti operanti a livello nazionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- istituzione e gestione di una banca dati delle iniziative degli Organismi Paritetici territoriali.
Per la costituzione dell’OPN, le parti si incontreranno entro sei mesi a far data dalla sottoscrizione del ccnl.
3. Organismi Paritetici Territoriali
Le parti, in attuazione dell’art. 51 Del D.Lgs. n. 81/ 2008, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dello stesso articolo, concordano quanto segue.
3.1) Organismi paritetici regionali (OPR)
Gli OPR, composti da almeno sei membri elettivi (di cui 3 di designazione datoriale e 3 designati da FP CGIL, FP CISL e UIL FPL) e relativi membri supplenti, saranno costituiti per lo svolgimento dei seguenti compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
a) coordinamento degli OPP operanti nella regione, per lo scambio di esperienze ed attività sviluppate sul territorio;
b) tenuta di un elenco dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, sulla base delle comunicazioni ricevute dagli OPP. Tale elenco sarà trasmesso all’OPN;
c) in raccordo con gli OPP:
- relativamente ai temi oggetto del presente articolo, tenuta dei rapporti con l’ente Regione, con i Comitati regionali di coordinamento di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e con gli albi soggetti, istituzionali e non, operanti sul territorio regionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro;
- sviluppo di progetti e/o promozione di attività di formazione, anche con l’utilizzo delle risorse dei fondi inter- professionali, sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (art. 51, comma 3-bis del D.Lgs. n. 81/2008). Tali attività sono svolte o promosse in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni di carattere generale concordate nell’OPN e vengono ad esso comunicate;
- promozione e/o organizzazione di iniziative e campagne in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promozione di altre iniziative, con particolare riferimento all’ambito regionale, finalizzate alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in coordinamento con le istituzioni che operano a livello regionale nelle materie disciplinate dal D.Lgs. n. 81/2008;
- valutazioni e proposte sulle iniziative delle Istituzioni in ambito regionale.
I compiti di segreteria degli OPR sono assunti dalle rappresentanze regionali di AIOP e ARIS.
3.2) Organismi paritetici provinciali (OPP)
Gli OPP, composti da almeno sei membri effettivi (di cui 3 di designazione datoriale e 3 designati da FP CGIL, FP CISL e UIL FPL) e relativi membri supplenti, saranno istituiti con i seguenti compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
a) relativamente ai temi oggetto del presente articolo, tenuta dei rapporti con i soggetti, istituzionali e non, operanti sul territorio della provincia o al livello regionale nella materia della salute e sicurezza sul lavoro;
b) tenuta di un elenco contenente i nominativi dei RLS eletti o designati nelle aziende e successiva trasmissione dell’elenco all’OPR di riferimento;
c) previa informativa all’OPR di riferimento:
- svolgimento di progetti e/o promozione di attività di formazione, anche con l’utilizzo delle risorse di Fondi in- terprofessionali per la formazione continua, sui temi della salute e sicurezza sul lavoro (art. 51. comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008). Tali attività sono svolte o promosse in sintonia con gli orientamenti e le indicazioni di carattere generale con- cordate nell’OPN e vengono ad esso comunicate;
- promozione e/o organizzazione di iniziative e campagne informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- promozione, con particolare riferimento all’ambito provinciale, di altre iniziative finalizzate alla tutela della sa- lute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in coordinamento con le Istituzioni che operano a livello territoriale nelle materie disciplinate dal D.Lgs. 8l/20081;
- valutazioni e proposte sulle iniziative delle istituzioni in ambito provinciale;
- formulazione di proposte all’OPR di riferimento e all’OPN, in coordinamento con l’OPR, in materia di fabbisogni informativi e formativi connessi all’applicazione della normativa vigente;
- definizione, a livello di singolo OPP, delle modalità con cui dare riscontro alle richieste aziendali di collabora- zione in ordine alla pianificazione e realizzazione delle attività formative per i lavoratori e gli RLS, ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e in coerenza con quanto previsto dall’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.
Le parti ribadiscono la convinzione che la migliore gestione della materia della salute e sicurezza sul lavoro sia rea- lizzabile attraverso l’applicazione di soluzioni condivise.
Pertanto, nei casi di insorgenza di controversie relative all’applicazione delle norme riguardanti i diritti suddetti. le parti interessate (i datori di lavoro, i singoli lavoratori o i loro rappresentanti), possono adire l’OPP al fine di ricercare una soluzione concordata, ove possibile.
La parte che ricorre all’OPP ne dà contestuale informativa alle altre parti interessate.
I compiti di segreteria degli OPP sono assunti dalle rappresentanze regionali delle Associazioni AIOP e ARIS.
Gli OPR e gli OPP saranno istituiti entro sei mesi a far data dalla sottoscrizione dello Statuto e/o il Regolamento degli OPR e degli OPP di nuova costituzione dovranno essere formulati in conformità ad uno schema definito dall’OPN.
Gli OPR e gli OPP eventualmente già costituiti dovranno uniformare i loro Statuti e/o Regolamenti a quanto previsto dal presente articolo, entro 90 giorni dal ricevimento dello schema di cui al capoverso precedente.
Le Parti firmatarie si impegnano a incontrarsi, entro un anno dalla sottoscrizione del presente ccnl, per verificarne e valutarne l’applicazione.
Titolo VII - Classificazione del personale e trattamento economico
L’evoluzione del lavoro in ambito sanitario tende a sviluppare i rapporti intercorrenti tra organizzazione, nuove pro- fessionalità e sistemi di inquadramento del personale. Ciò ha indotto le parti contraenti di definire un sistema di classifi- cazione idoneo a consentire una più adeguata valutazione dei suddetti tre elementi.
Il sistema classificatorio coglie l’evoluzione del lavoro e, contemporaneamente, rappresenta uno stimolo a proseguire nella crescita dei sistemi organizzativi consentendo anche un ampliamento delle possibilità di riconoscimento del valore professionale.
Le parti convengono sulla necessità di valorizzare la capacità e la responsabilità nel lavoro del personale, promuo- vendo lo sviluppo in coerenza, da un lato con le esigenze di qualità, accettabilità ed efficacia del servizio, dall’altro con quelle organizzative di efficienza e produttività delle aziende.
L’integrazione e l’intercambiabilità delle mansioni, la polivalenza dei propri compiti, l’acquisizione di nuove cono- scenze e competenze nell’ambito di diverse posizioni lavorative, costituiscono elementi positivi anche in relazione allo sviluppo professionale e delle carriere.
Pertanto le parti danno atto che la crescita della qualità dei servizi e della produttività passa anche attraverso il migliore utilizzo di tutte le risorse umane disponibili.
La valorizzazione della professionalità va ricercata anche mediante nuovi modelli organizzativi che, coerentemente con il nuovo sistema classificatorio, possano realizzare una più efficiente ed efficace assegnazione dei compiti per meglio realizzare le specifiche professionalità.
46. Il sistema di classificazione del personale - Il sistema di classificazione è articolato in sei categorie denominate, rispettivamente, A, B, C D, DS, E.
Categorie e relative posizioni economiche sona individuate nelle declaratorie, riportate nell’art. 52, che descrivono l’insieme delle caratteristiche e dei requisiti indispensabili per la classificazione delle posizioni di lavoro.
Ai fini delle normative vigenti, con riferimento a quanto previsto dall’art. 2095 c.c., sono considerati:
impiegati: i lavoratori inquadrati nelle qualifiche di Impiegato d’ordine e di Operatore di centri elettronici, nonché tutti i lavoratori inquadrati in qualifiche collocate nelle posizioni economiche da B1 a E2;
operai: il restante personale.
Ai fini dell’individuazione della categoria legale (art. 2095 c.c.), si tiene conto dell’inquadramento iniziale della qua- lifica di appartenenza del lavoratore, determinato ai sensi del presente articolo.
47. Norma generale d’inquadramento - Le parti, in caso di eventuali modificazioni e integrazioni dei profili o di istituzione di nuove figure professionali da pare del Ministero della Salute, utilizzabili nel settore ovvero alla stregua di nuove emanande normative, si incontreranno entro trenta giorni per verificare la corretta collocazione nella posizione di appartenenza di personale interessato all’interno dell’organizzazione aziendale. Il confronto si svolgerà in sede di com- missione paritetica, istituita per la verifica dell’ordinamento professionale ai sensi dell’art. 53.
48. Norma di qualificazione e progressione professionale -
A) Progressioni orizzontali
Ferme restando le dinamiche già previste, il personale dipendente sarà inquadrato nelle posizioni economiche superiori della medesima categoria, allorquando, in rapporto all’organizzazione aziendale sulla base di percorsi lavorativi, norma- tivi o di tutoraggio individuati, definiti e prefissati dalla Struttura - con esclusione di quelli imposti obbligatoriamente da norme di legge - acquisisca maggiore professionalità anche attraverso attestati di aggiornamento professionale e/o speci- fiche conoscenze che consentano la sua utilizzazione in attività più qualificate, che richiedono maggiore autonomia e responsabilità.
Sarà valutata anche la richiesta disponibilità alla integrazione delle attività e all’acquisizione di parti di competenze riferite ad altre posizioni lavorative di pari o di diverso livello economico.
Altresì in contrattazione di secondo livello, come previsto dall’art. 7, saranno definiti ulteriori elementi di valutazione e indicatori di valorizzazione della professionalità da attribuire alle posizioni lavorative per completare i criteri già indi- viduati nei punti precedenti e che dovranno anche tenere conto delia esperienza acquisita e/o delle attitudini e/o delle potenzialità.
B) Sospensione degli effetti del paragrafo A)
Gli effetti del precedente paragrafo A) e degli eventuali accordi decentrati (aziendali o territoriali) stipulati in materia di progressioni orizzontali sono sospesi durante tutta la vigenza dcl presente ccnl.
A fronte di quanto sopra, le parti concordano che, durante la vigenza del presente ccnl:
1) i lavoratori con qualifica di Operatore Socio Sanitario vengono inquadrati nella posizione economica B3 a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nella qualifica di Operatore Socio Sanitario nella stessa Struttura o Gruppo, con decorrenza comunque non precedente al 1° aprile 2020 e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per i periodi antecedenti;
2) con decorrenza dal 1° aprile 2020. e senza riconoscimento di differenze retributive o arretrati per periodi antece- denti, le anzianità prescritte dall’art. 52 per l’inquadramento del personale nelle posizioni economiche D1, D2 e D3, per le qualifiche per cui ciò è previsto e ferme restando le modalità di computo di cui al medesimo articolo, sono ridotte di cinque anni e vengono pertanto così rideterminate:
D1 - 15 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo; D2 - 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo; D3 - 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo.
Quanto previsto nel presente paragrafo B) ha carattere sperimentale per tutta la vigenza del presente ccnl. Salvo quanto sopra specificato, sono confermati gli automatismi previsti dall’art. 52.
Le parti concordano di costituire una commissione di lavoro con l’obiettivo di elaborare una nuova norma di qualifi- cazione professionale e di progressioni orizzontali che, a far data dal prossimo rinnovo contrattuale, potrebbe sostituire il vigente sistema sperimentale.
49. Passaggio di posizione o di categoria - Si conviene che tutti i dipendenti che ottengono il passaggio ad una posi- zione economica superiore nell’ambito della stessa categoria sono tenuti, ove necessario, a svolgere anche i compiti già in precedenza espletati.
In caso di passaggio a posizione economica o categoria superiore, saranno assorbiti, fino a concorrenza, eventuali superminimi o indennità per mansioni superiori in godimento.
50. Retribuzione - La retribuzione fondamentale spettante ai dipendenti è composta da:
- retribuzione come da posizione economica;
- retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- tredicesima mensilità;
- trattamento di fine rapporto;
- elementi aggiuntivi della retribuzione ove spettanti di cui agli artt. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 72 ed eventuali tratta- menti ad personam.
Al personale, ove spettante, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare o le quote di aggiunta di famiglia equiva- lenti, ai sensi della L. n.153/88 e smi.
51. Posizioni economiche a regime - Con decorrenza dal 1° luglio 2020, i nuovi stipendi base annui a regime, com- prensivi dell’EADR, sono determinati negli importi di cui alla colonna C della tabella 1.
Le tabelle sono quelle allegate, compresa la tabella 2 degli assegni ad personam spettanti al solo personale apparte- nente alle professioni sanitarie e tecniche transitate dalla posizione C alla posizione D con il ccnl 2000-2001, in servizio alla data di sottoscrizione del ccnl stesso; in caso di passaggio a posizione economica superiore, il valore dell’assegno ad personam di cui alla tabella 2 è quello previsto per la nuova posizione economica.
52. Inquadramento del personale nel sistema di classificazione -
Declaratorie delle categorie e delle posizioni economiche |
CATEGORIA A | Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono capacità tecnico-manuali per lo svolgimento di attività semplici ed autonomia esecutiva e responsabilità, nell’am- bito di istruzioni fornite, riferita al corretto svolgimento della propria attività, e che svolgono anche attività di pulizia. |
Posizione A: Addetto alle pulizie, Operaio qualificato, Addetto alla pi- scina, Commesso, Ausiliario. Sono inoltre comprese nella posizione le qualifiche che seguono, così rinominate dal ccnl 1998-2001: Addetto alla piscina (già Bagnino); Commesso (già Telefonista); Ausi- liario (già Addetto alla cucina, Addetto al guardaroba, La- vandaio/a, Disinfettatore, Ausiliario di assistenza per an- ziani, Ausiliario socio-sanitario). | Posizione “A/A1” Le qualifiche di posizione comportano l’esecuzione di mansioni rela- tive ad attività di tipo manuale e tecnico-manuale, lo svolgimento delle quali presuppone l’uso, la manutenzione, la conduzione di stru- menti e macchinari, la conoscenza adeguata di procedure tecniche non specializzate, nonché la sorveglianza e la custodia dei locali di as- segnazione. L’autonomia operativa si limita all’esecuzione dei compiti assegnati nell’ambito di istruzioni ricevute. L’attività è resa in base a istruzioni ed in esecuzione di prassi e meto- dologie definite, nell’area dei servizi generali e tecnico-economali, con particolare riferimento alle pulizie da espletarsi in tutti gli am- bienti della Struttura. |
Posizione A1: Il personale inquadrato nella posizione A, a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di 2 anni di servizio nello stesso Ente o Gruppo e con la stessa qua- lifica. | |
Posizione A2: Aiuto cuoco, Ausiliario specializzato. Il personale inqua- drato nella posizione A1 a far data dal mese successivo al compimento di una anzianità di tre anni di servizio nello stesso Ente o Gruppo e con la stessa qualifica. Tutti i pro- fili previsti nelle precedenti posizioni economiche a se- guito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | Posizione “A2/A3” Le qualifiche di questa posizione comportano attività esecutive di na- tura tecnica e tecnico-manuale, assicurano la pulizia negli ambienti sanitari e socio-sanitari, ivi compresa quella delle apparecchiature e strumentazioni. Inoltre assicurano la pulizia negli ambienti delle strut- ture sanitarie di degenza, diurne e domiciliari ivi comprese quelle del comodino, delle apparecchiature e della testata del letto. Provvedono al trasporto degli infermi, se in barella o in carrozzella. e al loro ac- compagnamento e custodia se deambulanti; collaborano con gli Ope- ratori Socio-Sanitari e con il personale infermieristico nella pulizia del malato e sono responsabili della corretta esecuzione dei compiti che sono stati affidati; prendono parte alla programmazione degli inter- venti assistenziali per il degente. Lo svolgimento delle suddette mansioni presuppone conoscenze spe- cifiche nel rispettivo ramo di attività, acquisite attraverso xxxxx xxx- rico-pratici di formazione e qualificazione ovvero esperienze di me- stiere. Tali qualifiche comportano assistenza alla persona per favorire l’au- tosufficienza giornaliera (esempio: aiuto alla persona, all’assunzione dei pasti, ad alzarsi, vestirsi, e all’igiene personale del paziente). |
Posizione A3: Sono inquadrati nella posizione A3 i lavoratori che hanno assunto la qualifica di Ausiliario specializzato per effetto del ccnl 1998-2001, essendo già inquadrati alla data del 22 dicembre 1999 in una delle seguenti qualifiche: Ausi- liario socio sanitario specializzato, Addetto all’assistenza per anziani, Assistente bambini, Assistente ed Accompa- gnatore per disabili. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
Posizione A4: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
CATEGORIA B | CATEGORIA “B” Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono: - conoscenze di base teoriche e/o tecniche relative allo svolgimento di compiti assegnati; - capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie qualifica- zioni e specializzazioni professionali; - autonomia e responsabilità nell’ambito di prescrizioni di massima. Requisiti culturali e professionali: - possesso di licenza della scuola dell’obbligo unita a specifici titoli e abilitazioni professionali o attestati di qualifica. Per l’OTA, il titolo specifico è quello previsto dal D.M. 295/91, così come recepito negli Accordi del 25 novembre 1991 e del 6 dicembre 1991, che fanno parte integrante del presente contratto (Allegato 4). |
Posizione B: Impiegato d’ordine, Centralinista, Portiere centralinista, Operaio specializzato, Operatore di centri elettronici, Au- tista, Operaio Manutentore, Operatore Tecnico addetto all’Assistenza (OTA). Xxxxx, Assistente socio-sanitario con funzioni educative, Assistente socio-sanitario con funzioni di sostegno, Ausiliari socio-sanitari specializzati già inqua- drati all’ex 4° livello, a seguìto di corsi professionali interni già esplicati o per accordi aziendali. | Posizione “B/B1” Comprende posizioni di lavoro che comportano attività di natura am- ministrativa d’ordine, di vigilanza e controllo. di carattere assisten- ziale, educative, tecnico e/o di specializzazione tecnologica di soste- gno. Le posizioni di lavoro sono caratterizzate da autonomia vincolata da prescrizioni di carattere generale. ovvero da prestazioni particolareg- giate nell’ambito di procedure o prassi definite. |
Sono inoltre compresi nella posizione i lavoratori: - già inquadrati alla data del 22 dicembre 1999 nella qua- lifica di Operatore ad alta specializzazione o come Ope- raio tecnico, che hanno assunto la qualifica di Operaio specializzato per effetto del ccnl 1998-2001; - già inquadrati alla data del 22 dicembre 1999 nella qua- lifica di Perforatore, che hanno assunto la qualifica di Operatore di centri elettrici per effetto del ccnl 1998- 2001. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | La posizione conferisce piena responsabilità dei compiti e delle sin- gole operazioni assegnate, i cui risultati sono soggetti a verifiche im- mediate, periodiche e complete. A titolo esemplificativo i compiti attribuiti comportano: - assistenza diretta alla persona, anche tendente a ridurre i rischi di isolamento e di emarginazione ed a favorire l’autonomia nel proprio ambiente di vita, in relazione con l’esterno e di tramite con servizi e risorse sociali; - conduzione. uso e manutenzione di macchinari strumenti ed im- pianti anche complessi per i quali occorre una formazione tecnica e professionale unitamente ad eventuale abilitazione. qualificazione o patente; - funzioni di sostegno alla persona, assistenza socio-sanitaria, profi- lassi, prevenzione, igiene della persona, gestione e/o manutenzione di apparecchiature elettroniche ed elettromedicali; - conduzione delle cucine con preparazione dei cibi secondo modalità prestabilite; - attività di segreteria, di digitazione, inserimento ed elaborazione dati. anche funzionali alla contabilità della Struttura; - conduzione. manutenzione e pulizia di pulmini ed automezzi in ge- nere. |
Posizione B1: Impiegato d’ordine a far data dal mese successivo al com- pimento di 5 anni di anzianità nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo. Cuoco a far data dal mese successivo al compimento di 5 anni di anzianità nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo, senza riconoscimento di arretrati per periodi antecedenti alia stipula del presente ccnl. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
Posizione B2: Operatore socio sanitario, Autista addetto saltuaria- mente alla conduzione di autoambulanza, Animatore, Tecnico di attività motoria in acqua, Operaio impiantista. Sono inoltre compresi nella posizione lavoratori già in- quadrati alla data del 22 dicembre 1999 con la qualifica di Impiantista, che hanno assunto. per effetto del ccnl 1998- 2001, la qualifica di Operaio impiantista. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | Posizione “B2” Comprende posizioni di lavoro che, nel rispetto del profilo di appar- tenenza, comportano l’esecuzione di funzioni tecniche, di vigilanza, educative, d’insegnamento e di assistenza alla persona. anche mirate al recupero e reinserimento di soggetti con disabilità psico-fisiche, che richiedono conoscenze specifiche indispensabili per l’espleta- mento dei propri compiti che possono comportare anche funzioni di natura amministrativa, con svolgimento di mansioni tecniche, ammi- nistrative e contabili. Operatore Socio Sanitario: svolge le attività descritte dall’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2001, così come recepito in sede regionale. |
Posizione B3: Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), Inse- gnante (senza titolo specifico, ad esaurimento), Istruttore di nuoto, Assistente per l’infanzia, Capocuoco, Autista di ambulanza. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | Posizione “B3” Appartengono alla posizione i lavoratori con particolare specializza- zione; collaborano alla redazione della programmazione delle attività con responsabilità diretta nell’attuazione di programmi di lavoro e delle attività da loro svolte. Appartengono a questo profilo economico anche i lavoratori che rico- prono posizioni di lavoro per le quali è necessario il coordinamento di altri lavoratori, nonché l’assunzione di responsabilità, per il loro ope- rato. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici; essi ri- spondono del proprio operato ai responsabili del servizio e/o dell’area. Le posizioni lavorative comportano conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale richiesta; coordinamento nei con- fronti di unità operative cui si è preposti mansioni esecutive senza va- lutazioni di merito, anche impiegando metodi di lavoro prestabilito. Ai fini contrattuali, sono considerati Educatori (senza titolo specifico, ad esaurimento) i lavoratori che, compatibilmente con la legge, svol- gano funzioni di Educatore in assenza dei requisiti e/o delle condizioni previsti dal presente articolo per l’inquadramento nelle posizioni eco- nomiche D, D1, D2 e D3. |
Posizione B4: Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento), a far data dal mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità in tale qualifica. maturata nello stesso Ente o Gruppo. Il personale con qualifica di Insegnante (senza titolo spe- cifico, ad esaurimento) con un’anzianità di almeno cinque anni in tale qualifica, maturata nello stesso Ente o | Posizione “B4” |
Gruppo, è inquadrato nella posizione B4 con le seguenti decorrenze: - dal mese successivo alla data di sottoscrizione del pre- sente ccnl, per il personale già in possesso a tale data della predetta anzianità quinquennale; - a far data dal mese successivo al compimento della pre- detta anzianità quinquennale, per il personale che la con- segua successivamente alla sottoscrizione del presente ccnl. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
CATEGORIA C | CATEGORIA “C” Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l’espletamento delle attribuzioni, auto- nomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori di minore contenuto professionale, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. |
Posizione C Impiegato amministrativo di concetto, Infermiere psichia- trico con un anno di scuola (ad esaurimento), Program- matore di centro elettronico, Insegnante corsi forma- zione professionale, puericultrice, infermiere generico (ad esaurimento), massaggiatore (ad esaurimento), mas- sofisioterapista (ad esaurimento), autista di ambulanza del sistema di emergenza-urgenza (Accordo Ministero Sa- lute e Regioni del 22 maggio 2003), Capo servizi operai, Cuoco diplomato con titolo di scuola alberghiera. Sono inoltre compresi nella posizione i lavoratori già in- quadrati alla data del 22 dicembre 1999 con la qualifica di Operatore tecnico coordinatore, che hanno assunto, per effetto del ccnl 1998-2001, la qualifica di Capo servizi ope- rai. Gli educatori (senza titolo specifico, ad esaurimento), nonché gli insegnanti (senza titolo specifico, ad esauri- mento) sono squadrati nella posizione economica C al compimento di 15 anni di anzianità nella sessa qualifica e nel medesimo Ente o Gruppo, purché in possesso del di- ploma di scuola media superiore, con le seguenti decor- renze: - dal mese successivo alla data di sottoscrizione del pre- sente ccnl, per il personale già in possesso a tale data della predetta anzianità di 15 anni; - a far data dal mese successivo al compimento della pre- detta anzianità di 15 anni, per il personale che la consegua successivamente alla sottoscrizione del presente ccnl. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore. ln caso di istituzione della figura dell’Autista Soccorritore, attualmente oggetto di esame in sede di Conferenza Stato-Regioni, le parti attiveranno la Commissione parite- tica di cui all’Accordo per l’istituzione della Commissione paritetica nazionale l’interpretazione autentica al fine di individuarne il corretto inquadramento. | Posizione “C” Le qualifiche di questa posizione comportano l’esecuzione di funzioni amministrative, contabili, tecniche e sanitarie, prestazioni che richie- dono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all’attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell’ambito di un’attività omo- genea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti con diversa abilità; conoscenza di tecniche particolari non- ché l’impiego di apparecchiature anche complesse. Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di operatori a minor contenuto professionale. Le funzioni implicano responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell’attività di indirizzo dell’eventuale unità operativa. Per l’accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma abi- litante all’esercizio della professione, ove previsto. Profili professionali: Personale tecnico: Programmatore. Provvede, nell’ambito dei sistemi informativi, alla stesura dei pro- grammi, ne cura l’aggiornamento, la manutenzione ivi compresa la necessaria documentazione; garantisce, per quanto di competenza, il corretto utilizzo dei programmi fornendo informazioni di supporto agli utenti; collabora a sistemi centralizzati o distribuiti sul territorio. |
Posizione C1 Impiegato amministrativo di concetto, a far data dal mese successivo al compimento di cinque anni di anzianità nel medesimo Ente o Gruppo e nella medesima qualifica. Assistente tecnico dotato di titolo specifico alla funzione espletata - capo servizio. | Posizione “C1” Assistente Tecnico: esegue operazioni di rilevanza tecnica riferita alla propria attività quali, ad esempio: indagini, rilievi, misurazioni, rap- presentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie tecniche, curando la te- nuta delle prescritte documentazioni, sovraintendendo all’esecu- zione dei lavori assegnati e garantendo l’osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progetta- zioni e nei collaudi di opere e procedimenti, nella predisposizione di |
Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | capitolati, nelle attività di studio e ricerca, alla sperimentazione di me- todi. nuovi materiali ed applicazioni tecniche. Personale amministrativo: impiegato di concetto. Svolge mansioni amministrativo-contabili complesse con elabora- zione concettuale anche mediante l’ausilio di tecnologia elettronica e/o informatica - quali, ad esempio, ricezione e istruttoria di docu- menti compiti di segreteria, attività di informazione ai cittadini, colla- borazione ad attività di programmazione, studio e ricerca. |
Posizione C2: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | Posizione “C2” Posizione “C3” Posizione “C4” |
Posizione C3: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
Posizione C4: Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
CATEGORIA D | CATEGORIA “D” Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono, oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative, di coordi- namento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative previste dal modello organizza- tivo aziendale. |
Posizione D: personale infermieristico (Infermiere, infermiere psichia- trico con 2 anni di scuola ad esaurimento, ostetrica, dieti- sta, assistente sanitario, infermiere pediatrico, podologo, igienista dentale); personale tecnico sanitario (tecnico sa- nitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di ra- diologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, odontotecnico, ottico); per- sonale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortottista, te- rapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista occupa- zionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di corso ad esaurimento, educatore profes- sionale socio-sanitario); assistente sociale, cappellano. Con decorrenza dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ccnl, è inquadrato nella posizione “D’’ l’Edu- catore professionale socio-pedagogico, purché in pos- sesso di laurea L19 ed a condizione che tale figura sia ri- chiesta dalla normativa sanitaria applicabile e sia compu- tabile ed utile ai fini del soddisfacimento dei requisiti re- gionali di autorizzazione ed accreditamento. È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, così rinominato dal ccnl 1998-2001: Collaboratore amministrativo (già Collaboratore diret- tivo). | Posizione “D” Profili professionali Collaboratori professionali sanitari Per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali di tale perso- nale si fa rinvio al D.M. 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie) ed ai decreti del mini- stero della Sanità o alle disposizioni di leggi e regolamenti a fianco di ciascuno indicati. Personale infermieristico Infermiere: D.M. 14 settembre 1994, n. 739 Ostetrica: D.M. 14 settembre 1994, n. 740 Dietista: D.M. 14 settembre 1994, n. 744 Assistente sanitario: D.M. 17 gennaio 1997, n. 69 Infermiere pediatrico: D.M. 17 gennaio 1997, n. 70 Podologo: D.M. 14 settembre 1994, n. 666 Igienista dentale: D.M. 15 marzo 1999, n. 137 Personale tecnico sanitario Tecnico sanitario di laboratorio biomedico: D.M. 14 settembre 1994, n. 745 Tecnico sanitario di radiologia medica: D.M. 14 settembre 1994, n. 746 Tecnico di neurofisiopatologia: D.M. 15 marzo 1995, n. 183 Tecnico ortopedico: D.M. 14 settembre 1994, n. 665 Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiova- scolare: D.M. 27 luglio 1998, n. 316 Odontotecnico: art. 12 del X.X. 00 maggio 1928, n. 1334 e D.M. 23 aprile 1992 Ottico: art. 12 del X.X. 00 maggio 1928, n. 1334 e D.M. 23 aprile 1992 Personale della riabilitazione Tecnico audiometrista: D.M. 4 settembre 1994, n. 667 Tecnico audioprotesista: D.M. 14 settembre 1994, n. 668 Fisioterapista: D.M. 14 settembre 1994, n. 741 Logopedista: D.M. 14 settembre 1994, n. 742 Ortottista: D.M. 14 settembre 1994, n. 743 Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva: D.M. 17 gen- naio 1997, n. 56 |
Tecnico della riabilitazione psichiatrica: D.M. 29 marzo 2001, n. 182 Terapista occupazionale: D.M. 17 gennaio 1997, n. 136 Massaggiatore non vedente: L. 19 maggio 1971, n. 403 Educatore professionale socio-sanitario: D.M. 8 ottobre 1998, n. 520. Ai fini dell’inquadramento nelle posizioni D, D1, D2 e D3, è necessario il possesso del titolo universitario prescritto dall’art. 1, comma 596, L. 205/2017 o di un titolo ad esso equipollente e/o equivalente ai sensi della normativa nazionale. Assistente sociale I contenuti e le attribuzioni del profilo di Assistente sociale sono quelli previsti dall’art. 1 della L. 23 marzo 1993, n. 84 e smi. Educatore professionale socio-pedagogico I contenuti e le attribuzioni del profilo di Educatore professionale so- cio-pedagogico sono quelli previsti dall’art. 1, comma 594 e ss, L. 205/2017 e smi. Ai fini dell’inquadramento nelle posizioni D, D1, D2 e D3, è necessario il possesso di laurea L19 e l’inquadramento medesimo avverrà a con- dizione che la figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico sia richiesta dalla normativa sanitaria applicabile e sia computabile ed utile ai fini del soddisfacimento dei requisiti regionali di autorizza- zione ed accreditamento. Collaboratore tecnico-professionale Svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un’auto- noma elaborazione di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza dell’unità operativa in cui è inserito; collabora nelle atti- vità di studio e programmazione. Le attività lavorative del collabora- tore tecnico-professionale si svolgono nell’ambito dei settori tecnico, informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e fun- zionali delle Strutture ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato. Collaboratore amministrativo Svolge attività amministrative che comportano un’autonoma elabo- razione di dati preliminari e istruttori dei provvedimenti di compe- tenza dell’unità operativa in cui è inserito. | |
Posizione D1: 1. infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pedia- trico, podologo, igienista dentale, a far data dal mese suc- cessivo al compimento di un’anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo; 2. personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di labora- torio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tec- nico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione car- diovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tec- nico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortotti- sta, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolu- tiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista oc- cupazionale, massaggiatore non vedente, massofisiotera- pista con tre anni di corso, educatore professionale socio- sanitario); assistente sociale: a far data dal mese successivo al com- pimento di un’anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo. Il personale di cui al punto 2 ai fini del riconoscimento dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data del 19 gennaio 2005 è calcolata: - al 100% fino al 15° anno di servizio; - al 50% per la rimanenza. L’anzianità maturata dal 20 gennaio 2005 viene invece calcolata al 100%. | Posizione “D1” Posizione “D2” Posizione “D3” L’inquadramento nelle posizioni D1, D3 e D4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente art. 48. |
3. Educatore professionale socio-pedagogico, a far data dal mese successivo al compimento di un’anzianità di 20 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo. A tal fine, non si computa l’anzianità maturata prima del 1° gennaio 2018. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
Posizione D2: 1. infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pedia- trico, podologo, igienista dentale, a far data dal mese suc- cessivo al compimento di un’anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo; 2. personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di labora- torio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico ortopedico, tec- nico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione car- diovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tec- nico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, ortotti- sta, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolu- tiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapista oc- cupazionale, massaggiatore non vedente, massofisiotera- pista con tre anni di corso, educatore professionale socio sanitario); assistente sociale: a far data dal mese successivo al com- pimento di un’anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo. Il personale di cui al punto 2 ai fini del riconoscimento dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data del 19 gennaio 2005 è calcolata: - al 100% fino al 15° anno di servizio; - al 50% per la rimanenza. L’anzianità maturata dal 20 gennaio 2005 viene invece calcolata al 100%. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. 3. Educatore professionale socio-pedagogico: a far data dal mese successivo al compimento di un’anzianità di 25 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo. A tal fine, non si computa l’anzianità maturata prima del 1° gennaio 2018; 4. capo servizio e capo ufficio amministrativo, entrambi in struttura sanitaria fino a 250 p.l., di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS fino a 120 p.l. È inoltre compresa nella posizione la seguente qualifica, così denominata dal ccnl 1998-2001: Coordinatore ammi- nistrativo (già Coadiutore amministrativo). | Posizione “D2” Le qualifiche di tale posizione comportano l’esecuzione di funzioni amministrative direttive, tecniche, di ricerca scientifica, il cui svolgi- mento presuppone una qualificata ed approfondita competenza e ca- pacità professionale, nonché un costante aggiornamento nella pro- pria disciplina. L’attività comporta, oltre allo svolgimento di compiti complessi, lo studio e l’elaborazione di programmi ed è caratterizzata da autono- mia nella determinazione dei processi attuativi limitata da istruzioni di carattere generale. La posizione di lavoro può altresì comportare la supervisione ed il con- trollo di una serie di funzioni operative, omogenee, indirizzate al rag- giungimento del compito istituzionale di una determinata unità ope- rativa complessa. Tale posizione è caratterizzata dal rilevante apporto per il migliora- mento dell’organizzazione del lavoro, di cui si ha la piena responsabi- lità in ordine alle direttive impartite per il perseguimento degli obiet- tivi fissati. Le prestazioni esercitate sono soggette a controlli periodici. Per l’accesso alle qualifiche di questo livello è richiesto il diploma di laurea. |
Posizione D3: 1. infermieri, infermieri psichiatrici con 2 anni di scuola, ostetrica, dietista, assistente sanitario, infermiere pedia- trico, podologo, igienista dentale, a far data dal mese suc- cessivo al compimento di un’anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo; 2. Personale tecnico sanitario (tecnico sanitario di labora- torio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico di neurofisiopatologia, (tecnico ortopedico, tec- nico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione car- diovascolare, odontotecnico, ottico); personale della riabilitazione (tecnico audiometrista, tec- nico audioprotesista, fisioterapista, logopedista, | Posizione “D1” Posizione “D3” Posizione “D4” L’inquadramento nelle posizioni D1, D3 e D4 potrà anche avvenire al verificarsi delle condizioni previste nel precedente art. 48. |
ortottista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapi- sta occupazionale, massaggiatore non vedente, massofi- sioterapista con tre anni di corso, educatore professio- nale socio sanitario); assistente sociale: a far data dal mese successivo al com- pimento di un’anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo. Il personale di cui al punto 2 ai fini del riconoscimento dell’inquadramento è equiparato a quello del punto 1, con la sola differenza che l’anzianità maturata alla data del 19 gennaio 2005 è calcolata: - al 100% fino al 15° anno di servizio; - al 50% per la rimanenza. L’anzianità maturata dal 20 gennaio 2005 viene invece calcolata al 100%); 3. educatore professionale socio-pedagogico, a far data dal mese successivo al compimento di un’anzianità di 30 anni nella stessa qualifica e nello stesso Ente o Gruppo. A tal fine, non si computa l’anzianità maturata prima del 1° gennaio 2018. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
Posizione D4: Capo servizio o Capo ufficio amministrativo, entrambi di struttura sanitaria con oltre 250 p.l. e di Ospedale Classi- ficato, IRCCS e Presidi da 121 a 150 p.l.; Analista di sistemi elettronici. Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
CATEGORIA DS | CATEGORIA “DS” Appartengono a questa categoria i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono funzioni di direzione e coordinamento, ge- stione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didat- tica, iniziative di programmazione e proposta. |
Posizione DS: Sono inquadrati nella posizione DS i lavoratori con quali- fica di Caposala, Capo-ostetrica e di Direttore dei Corsi. Il personale inquadrato nella Categoria D ed apparte- nente alle professioni sanitarie (infermieristiche, oste- trica, riabilitative e tecnico-sanitarie e della prevenzione), nonché gli assistenti sociali, cui siano attribuite funzioni di coordinamento ai sensi del successivo art. 62, sono inqua- drati nella posizione DS dopo un periodo di assegnazione a tale incarico di almeno 24 mesi. | Posizione “DS” Coordinatore Coordina l’attività del personale assegnato nell’unità operativa cui è preposto; predispone i piani di lavoro nel rispetto dell’autonomia operativa del personale assegnato e delle esigenze del lavoro di gruppo; collabora all’attività didattica nell’ambito dell’unità operativa e, inoltre, può essere assegnato a funzioni dirette di tutor in piani for- mativi. |
Posizione DS1: Sono inquadrati nella posizione DS1: a) i lavoratori con qualifica di Caposala, Capo-ostetrica e Direttore dei Corsi, a far data dal mese successivo al com- pimento di un’anzianità pari a 20 anni nella stessa quali- fica e nello stesso Ente o Gruppo; b) il personale appartenente alle professioni sanitarie (in- fermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie e della prevenzione), nonché gli assistenti sociali, cui siano attribuite funzioni di coordinamento ai sensi del succes- sivo art. 62, a far data dal mese successivo al compimento di un’anzianità pari a 20 anni in tale funzione e nello stesso Ente o Gruppo; c) il personale inquadrato nella posizione D1 cui siano at- tribuite le funzioni di coordinamento delle professioni di cui alla precedente lett. b), dopo un periodo di assegna- zione alle medesime funzioni di 24 mesi; |
d) tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni econo- miche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
Posizione DS2: Sono inquadrati nella posizione DS2 a) i lavoratori con qualifica di Caposala, Capo ostetrica e Direttore dei Corsi, a far data dal mese successivo al com- pimento di un’anzianità pari a 25 anni nella stessa quali- fica e nello stesso Ente o Gruppo; b) il personale appartenente alle professioni sanitarie (in- fermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione), nonché gli assistenti sociali, cui siano attribuite funzioni di coordinamento ai sensi del succes- sivo art. 62, a far data dal mese successivo al compimento di un’anzianità pari a 25 anni in tale funzione e nello stesso Ente o Gruppo; c) il personale inquadrato nella posizione D2 cui siano at- tribuite le funzioni di coordinamento delle professioni di cui alla precedente lett. b), dopo un periodo di assegna- zione alle medesime funzioni di 24 mesi; d) tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni econo- miche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
Posizione DS3: Sono inquadrati nella posizione DS3: a) i lavoratori con qualifica di Caposala, Capo ostetrica e Direttore dei Corsi, a far data dal mese successivo al com- pimento di un’anzianità pari a 30 anni nella stessa quali- fica e nello stesso Ente o Gruppo; b) il personale appartenente alle professioni sanitarie (in- fermieristiche, ostetrica, riabilitative e tecnico-sanitarie e della prevenzione), nonché gli assistenti sociali, cui siano attribuite funzioni di coordinamento ai sensi del succes- sivo art. 62, a far data dal mese successivo al compimento di un’anzianità pari a 30 anni in tale funzione e nello stesso Ente o Gruppo; c) il personale inquadrato nella posizione D3 cui siano at- tribuite le funzioni di coordinamento delle professioni di cui alla precedente lett. b), dopo un periodo di assegna- zione alle medesime funzioni di 24 mesi; d) tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni econo- miche a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
Posizione DS4: Sono inquadrati nella posizione DS4, i lavoratori con qua- lifica di Dirigente di area infermieristica (già CSSA, RAl), tecnica e riabilitativa (già responsabile di area riabilitativa in struttura con internato). Tutti i profili previsti nelle precedenti posizioni economi- che a seguito della progressione orizzontale prevista dall’art. 48. | |
CATEGORIA E | CATEGORIA “E” Sono inquadrati nelle relative posizioni i funzionari che svolgono atti- vità caratterizzate da autonomia decisionale di diversa ampiezza, in relazione alle dimensioni dell’ufficio o servizio cui sono preposti o alle dimensioni operative del presidio. Per l’accesso a tali qualifiche è necessario il possesso del diploma di laurea. Nelle Strutture sanitarie dove le unità operative di sanitari laureati non medici non sono articolate in tre posizioni nazionali, l’inquadra- mento va effettuato nella prima posizione E, fatta salva l’eventuale maggiore qualifica già attribuita dalla Struttura. |
Posizione E: | POSIZIONE “E” |
Direttore amministrativo di Struttura sanitaria fino a 150 p.l., Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, socio- logo, pedagogista, farmacista, farmacista collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi. | POSIZIONE “E1” POSIZIONE “E2” L’inserimento nelle posizioni economiche E, E1 e E2 avverrà in rap- porto al modello organizzativo e alla dimensione della Struttura sani- taria. |
Posizione E1: Direttore amministrativo di Struttura sanitaria da 151 a 250 p.l., Capo servizio o ufficio amministrativo di Ospe- dale classificato, IRCCS c Presidi con oltre 150 p.l., Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 p.l., Vicedirettore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi, Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psi- cologo, sociologo, pedagogista, farmacista. | |
Posizione E2: Direttore amministrativo di Struttura sanitaria con oltre 250 p.l., Direttore amministrativo di Ospedale classifi- cato, IRCCS, Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate, Direttore: biologo, clinico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista. | |
Per tutte le categorie di cui sopra i passaggi alla posi- zione economica superiore, determinati dal maturare di una prescritta anzianità di servizio, verranno conseguiti a tutti gli effetti a far tempo dal 1° giorno del mese suc- cessivo a quello in cui viene maturata la prescritta anzia- nità. |
53. Revisione e aggiornamento del sistema di classificazione - Le parti concordano di affidare alla Commissione Paritetica Nazionale per l’Interpretazione autentica di cui all’Accordo del 10 giugno 2020) anche il compito di valutare i risultati dell’applicazione dell’attuale sistema di classificazione del personale e di adeguarlo alle nuove esigenze del set- tore.
Alla medesima commissione è rinviata anche la valutazione dell’introduzione di nuove figure professionali previste dal Ministero della Salute.
54. Una tantum riparatoria - Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sotto- scrizione del presente ccnl, sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad € 1.000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente ccnl.
L’importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches:
- la prima, di valore pari al 55%, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2020;
- la seconda, di valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020.
L’importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell’art. 3, D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in L. n. 402/1996 e smi.
55. Elemento aggiuntivo della retribuzione (EADR) - I valori dell’elemento aggiuntivo della retribuzione sono con- globati e ricompresi, a far data dal 1° luglio 2020, nella retribuzione tabellare di cui all’art. 51.
56. Retribuzione individuale di anzianità ad personam - I trattamenti retributivi individuali di anzianità sono global- mente congelati e bloccati nella misura complessiva eventualmente acquisita alla data 31 dicembre 1993.
57. Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore - Nel caso di passaggio alla categoria superiore, eventuali assegni ad personam uguali o superiori al valore tabellare della prima posizione economica utile possono concorrere all’inquadramento nella posizione economica stessa.
58. Paga giornaliera e oraria - La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sotto elencate competenze della retribuzione:
- retribuzione come da relativa posizione;
- retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- assegno ad personam;
- indennità per mansioni superiori.
L’importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera, come sopra calcolata, per 6, ovvero per 6,33 per coloro che effettuano l’orario di lavoro di 38 ore.
In presenza di eventuali assenze non retribuite (sciopero, assenze ingiustificate, ecc.) la retribuzione mensile sarà decurtata in rapporto e nella misura della durata della prestazione lavorativa non esplicata, facendosi riferimento ai para- metri retributivi e orari giornalieri come innanzi determinati.
59. Lavoro straordinario - Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro ecce- zionali e, pertanto, non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell’orario di lavoro.
Il tetto annuo di ore straordinarie non può superare di norma le 180 ore annue per dipendente.
É considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre l’orario normale di lavoro definito dall’art. 18 del presente ccnl.
All’inizio di ogni anno i criteri generali per l’utilizzo delle ore sopra indicate verranno stabiliti previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77, con successiva verifica da operarsi dopo 6 mesi.
Il lavoro straordinario. oltre il tetto annuo di 120 e fino a un massimo di 180 ore, sarà utilizzato, ove richiesto, per comprovate e motivate esigenze di servizio, previa contrattazione con le rappresentanze sindacali di cui all’art.77.
Il lavoro straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Il lavoro straordinario sarà compensato da una quota oraria della retribuzione in atto, come da art. 58, diviso il divisore mensile indicato all’art. 58, con una maggiorazione del 20%.
Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno o nei giorni considerati festivi per legge, la quota di retribuzione oraria è maggiorata del 30%.
Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno nei giorni considerati festivi per legge, la maggiorazione è del 50%.
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all’art. 31 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dalla Struttura.
L’eventuale rifiuto di prestazioni straordinarie non può comportare l’adozione dei provvedimenti disciplinari del li- cenziamento e della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.
In caso di accesso del lavoratore alla banca delle ore, si applicano le condizioni previste dall’art. 21.
60. Pronta disponibilità - La valutazione in ordine alla necessità di adottare l’istituto della pronta disponibilità deve avvenire in sede aziendale, previo confronto con le rappresentanze sindacali di cui all’art. 77.
Il confronto di cui al comma l riguarda anche il regolamento del servizio di pronta disponibilità, il quale dovrà preve- dere, oltreché la definizione del personale dei vari profili coinvolti, quanto necessario ai fini del corretto espletamento dello stesso.
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede aziendale. Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo setti-
manale.
Detto servizio ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 21,69 € lorde per ogni 12 ore; qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%; l’articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasetti- manali di cui all’art. 31 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settima- nale.
In caso di chiamata, l’attività prestata viene retribuita come lavoro supplementare o straordinario o, a richiesta dell’in- teressato, compensata con recupero orario ai sensi dell’art. 59.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.
Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo im- mediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile appli- care la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.
61. Indennità - Al lavoratore. ove ne ricorrano i requisiti, spettano le seguenti indennità lorde:
a) indennità di rischio da radiazioni
Al personale classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a € 1.239.50 lorde annue frazionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto. Detta indennità è comunque riconosciuta al personale tecnico sanitario di radiologia medica.
Al personale sopra individuato compete altresì un periodo di permesso retribuito di giorni 5 continuativi di calendario. La predetta indennità ed il permesso aggiuntivo vanno corrisposti nella misura integrale anche nel caso in cui il di-
pendente a tempo pieno svolga un orario di lavoro ridotto nella specifica attività di tecnico di radiologia;
b) indennità per sevizio notturno e festivo
Al personale dipendente il cui turno di servizio si svolga durante le ore notturne spetta un’indennità notturna rideter- minata nella misura unica uguale per tutti di € 2,74 lorde per ogni ora di servizio prestato tra le 22.00 e le ore 6.00.
Per il servizio del turno prestato in giorno festivo compete un’indennità rideterminata in € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario del turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore.
Per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivi e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.
Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di un’indennità festiva per ogni singolo dipen- dente;
c) altre indennità
1) Agli ausiliari specializzati, nonché al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, E, D e DS, purché destinati esclusivamente ai servizi di diagnosi e cura e di riabilitazione, operante su tre turni, compete un’in- dennità, per le giornate di effettivo servizio prestato, di € 4.50.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale nei tre turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza dei turni di servizio (mattina, pomeriggio e notte) in redazione al modello di turni adottato nella Struttura, e indipendentemente dalla frequenza della presenza del lavoratore in quello notturno.
2) Agli ausiliari specializzati ed al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, E, D e DS, compete una indennità giornaliera di € 4,13 per ogni giornata di effettivo servizio prestato nelle terapie intensive, sub- intensive, nelle sale operatorie e nei servizi di nefrologia e dialisi.
3) Al personale di seguito indicato, compete, per ogni giornata di effettivo servizio prestato nei servizi di malattie in6ective. un’indennità giornaliera di importo pari a:
- € 5,16 per il solo personale sanitario;
- € 1,03 per il personale ausiliario specializzato, OTA ed OSS.
4) Agli operatori di tutti i ruoli appartenenti alle categorie da A a DS, addetti a tutti i servizi attivati in base alla programmazione della Struttura ed operanti su almeno due turni (antimeridiano e pomeridiano) per l’ottimale utilizza- zione degli impianti stessi, compete un’indennità giornaliera legata all’effettuazione dei turni di servizio programmati pari a € 2,06.
Tale indennità non è cumulabile con l’indennità prevista dalla presente lett. e) al precedente punto 1.
Detta indennità è corrisposta purché vi sia una effettiva rotazione del personale sui due turni, tale che nell’arco del mese si evidenzi una stabile alternanza del turno di servizio, in relazione al modello adottato nella Struttura.
5) Indennità per l’assistenza domiciliare - Al fine di migliorare l’assistenza territoriale agli anziani, ai disabili psico- fisici ed ai malati terminali, al personale del ruolo sanitario, nonché agli ausiliari specializzati addetti ai servizi socio- assistenziali, agli operatori tecnici addetti all’assistenza e/o agli operatori socio-sanitari, dipendenti delle Strutture che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente compete un’indennità giornaliera, nella misura sotto indicata, per ogni giorno di servizio prestato:
a) personale con qualifica di primo inquadramento nella categoria A e nella posizione iniziale della categoria B, e in tutte le conseguenti posizioni economiche: € 2.58 lordi;
b) personale appartenente alla categoria B (dalla posizione iniziale B2) ed alle categorie E, D, DS: € 5,16 lordi.
L’indennità non è corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata o quando giornalmente non vengano erogate prestazioni a domicilio ed è cumulabile con le altre indennità ove spettanti. Essa compete, con le stesse modalità, anche al personale saltuariamente chiamato ad effettuare prestazioni giornaliere per il servizio di assistenza domiciliare limitatamente alle giornate o alle quote di giornata in cui viene erogata la prestazione.
L’indennità di cui al presente punto 5 entra a far parte della nozione di retribuzione.
62. Indennità di funzione di coordinamento - Viene riconosciuta la possibilità, alla stregua della discrezionale valuta- zione datoriale e sulla base della specifica situazione organizzativa e funzionale della Struttura di conferire al personale sanitario ed agli assistenti sociali, inquadrati in categoria D, la funzione di coordinamento dell’attività di determinati servizi e/o del personale assegnato all’unità lavorativa cui è preposto. L’assegnazione di tali funzioni con la relativa assunzione di responsabilità del proprio operato è revocabile per ii venir meno della funzione, a seguito di valutazione del datore di lavoro, previa informazione alle rappresentanze sindacali.
Al personale cui è andato l’incarico di coordinamento è riconosciuta, per il solo arco temporale di assegnazione. un’indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di € 129,11 per tredici mensilità; la predetta indennità di funzione è parimenti revocabile per il venir meno della funzione.
La menzionata funzione comporta autonomia e responsabilità gestionali, nonché il coordinamento, la guida e il con- trollo del personale dell’unità operativa cui si è preposti con facoltà di iniziative, di programmazione e di proposta nell’ambito e compatibilmente allo specifico modello organizzativo aziendale.
Alle figure professionali sopra elencate. che già svolgono funzioni al 31 agosto 2001 (e che a quella data svolgevano attività di coordinamento), nonché alle caposala munite di titolo anch’esse già inquadrate nella categoria D, l’indennità di funzione in parte fissa nella misura mensile lorda di € 129,11 per dodici mensilità. non è soggetta a revoca da parte del datore di lavoro.
In sede aziendale - in considerazione della complessità dei compiti di coordinamento - in aggiunta alla parte fissa, potrà essere concordata un’indennità di funzione in parte variabile, previo accordo sui criteri, sino ad un massimo di ulteriori € 129,11 mensili, revocabile secondo gli stessi criteri sopra indicati.
A far data dall’entrata in vigore del presente contratto, ai fini dell’affidamento della funzione di coordinamento per il personale dei profili delle processioni sanitarie, è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della L. n. 43/2006.
Per gli incarichi già conferiti prima dell’entrata in vigore del presente ccnl, resta fermo quanto prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 1° agosto 2007.
63. Indennità specifiche - Sono confermate le seguenti indennità specifiche annue lorde, da ripartire in 12 mesi, che competono a far tempo dalla data di assunzione, secondo la qualifica attribuita.
Le stesse, ove spettanti, sono rideterminate nella misura prevista dalla tabella sottostante nel caso di passaggio a po- sizione economica superiore o a diversa qualifica:
Qualifica | Posizione | Importo |
Infermiere generico, puericultrici, massaggiatore, massofisioterapisti eventualmente non inquadrati in D, e infermiere psichiatrico con un anno di corso | E/C1/C2/C3/C4 | € 516,45 |
Infermiere | D | € 428,66 |
Infermiere psichiatrico con due anni di scuola, infermiere pediatrico | D | € 428,66 |
Assistente sanitario | D | € 428,66 |
Ostetrica (assunta dopo la data di sottoscrizione del ccnl 2002-2005) | D | € 428,66 |
Ostetrica con 8 anni di anzianità (con esclusione del personale assunto successiva- mente alla data di sottoscrizione del ccnl 2002-2005) | D1/D2/D3/D4 | € 1.239,51 |
Coordinatore amministrativo | D2 | € 87,79 |
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico | DS | € 428,66 |
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 20 anni di anzianità | DS1 | € 428,66 |
Caposala, Capo ostetrica, Coord. personale infermieristico, con 25 anni di anzianità | DS2 | € 428,66 |
Dirigente di area riabilitativa in struttura con internato (già Responsabile) | DS4 | € 87,79 |
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Casa di cura con oltre 250 p.l. e di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi, da 121 a 150 p.l. | D4 | € 87,79 |
Analista di sistemi elettronici | D4 | € 87,79 |
64. Indennità professionali - Al personale riclassificato nella categoria E, secondo la qualifica attribuita, spettano le seguenti indennità professionali, annue, ripartite per 12 mesi:
Qualifica | Posizione | Importo |
Direttore amministrativo di struttura sanitaria fino a 250 p.l. | E/E1 | € 2.003,85 |
Direttore amministrativo di struttura sanitaria fino a 250 p.l. con 5 anni di anzianità | E/E1 | € 2.871,50 |
Assistente: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista, far- macista collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi | E | € 4.0l8,03 |
Assistente: biologo chimico, fisico, psicologo. sociologo, pedagogista, farmacista, far- macista collaboratore di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con 5 anni anzianità | E | € 4.901,17 |
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 p.l., Presidi e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 p.l. | E | € 2.003,85 |
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 150 p.l., Xxxxxxx e Case di cura totalmente clinicizzate con oltre 150 p.l. con 5 anni di anzianità | E | € 2.871,50 |
Capo servizio o Ufficio amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi con oltre 200 p.l., Presidi e Case dì cura totalmente clinicizzate con oltre 200 p.l., Vicedirettore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS e Presidi | E1/E2 | € 5.877,28 |
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista | E1 | € 5.438,29 |
Coadiutore: biologo, chimico, fisico, psicologo, sociologo, pedagogista, farmacista di Ospedali classificati, Presidi e IRCCS | E1 | € 7194,24 |
Direttore amministrativo di struttura sanitaria da 25l a 500 p.l. | E2 | € 4.141,98 |
Direttore amministrativo di struttura sanitaria con oltre 500 p.l. | E2 | € 6.765,58 |
Direttore amministrativo di Ospedale classificato, IRCCS, Presidi e Case di cura total- mente clinicizzate | E2 | € 6.765,58 |
Direttore: biologo, chimico, fisico, farmacista, psicologo, sociologo e pedagogista | E2 | € 7.571,26 |
65. Premio di incentivazione - A tutto il personale compete un premio di € 450,00 annue lorde, da erogarsi in unica soluzione congiuntamente alla retribuzione del mese di luglio di ogni anno.
Tale premio compete per intero se, nell’arco dell’anno che va dal l° luglio al 30 giugno, il personale effettua almeno 258 giorni di presenza.
Per ogni giorno di mancata presenza, il premio di cui al l° comma è ridotto in ragione di € 15,00 giornaliere; parimenti per ogni giorno di presenza oltre i 258 giorni e fino a un tetto di 267 giorni di presenza verrà corrisposta una ulteriore quota aggiuntiva pari a € 15,00 per giorno.
Ai fini del computo delle presenze non incidono nella decurtazione del suddetto premio le giornate di permessi straor- dinari retribuiti, compresi quelli di cui alla L. 104/92, permessi sindacali retribuiti, periodi di astensione obbligatoria per maternità, ricovero ospedaliero documentato o in day hospital, infortunio sul lavoro riconosciuto ed assistito dall’INAIL.
Ai fini del conteggio dei giorni di presenza, le ferie e le festività, ancorché non usufruite nel periodo l° luglio-30 giugno, debbano essere considerare come godute.
Ai fini del computo delle presenze/assenze di cui al presente articolo si fa riferimento a sei giornate lavorative.
66. Tredicesima mensilità - A tutto il personale in servizio spetta una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, composta da: tabellare annuo di cui all’art. 51 come da posizione economica diviso tredici e retribuzione individuale di anzianità.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di famiglia o in altra posizione di stato che comporti la sospensione della retribuzione.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio.
La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata, a questi effetti, come mese intero.
67. Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga - La retribuzione deve essere corrisposta al lavora- tore in una data stabilita, comunque non oltre il 7° giorno lavorativo o successivo alla fine di ciascun mese.
Il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta paga, in cui devono essere distintamente spe- cificati il nome del presidio, il nome e la qualifica del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l’im- porto dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario, stipendio, retribuzione individuale di anzianità, ecc.) e la elencazione delle trattenute dì legge e di contratto.
In caso di ritardo nella corresponsione della retribuzione, la Struttura è tenuta a corrispondere anche gli interessi legali maturati, secondo le norme di legge vigenti.
In conformità alle normative vigenti, resta comunque la possibilità da parte del lavoratore di avanzare eventuali re- clami per irregolarità riscontrate.
A tal fine, a richiesta, sarà consegnato al lavoratore xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
00. Vitto e alloggio - Qualora usufruisca dell’alloggio fornito dalla Struttura. il dipendente è tenuto ad un contributo di € 46.48 mensili; qualora usufruisca del pasto fornito dalla Struttura, il dipendente contribuisce con una somma pari a
€ 1,55 per ogni pasto.
È fatto obbligo alle Strutture con più di 160 dipendenti di istituire il servizio di mensa; sono fatte salve le situazioni già esistenti.
Nelle predette Strutture, laddove i servizi prevedano particolari articolazioni di orario, il datore di lavoro provvederà a garantire l’esercizio della mensa anche con modalità sostitutive (quali ad esempio: buono pasto, cestino da consumare in luogo idoneo, ecc.) che, comunque, non debbono prevedere indennità monetizzabile.
Non usufruisce di detto servizio il personale non in servizio. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro.
69. Abiti di servizio - Allorquando è fatto obbligo al personale di indossare divise, indumenti di lavoro e calzature, la fornitura e la manutenzione ordinaria sono entrambe a carico della Struttura.
Ai dipendenti addetti a particolari servizi debbono inoltre essere forniti tutti gli indumenti protettivi contro eventuali rischi o infezioni, tenendo conto delle disposizioni di legge in materia antinfortunistica e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
70. Attività sociali, culturali e ricreative - Le attività culturali, ricreative e sociali, promosse nelle Strutture, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all’art. 11 dello Statuto dei lavoratori.
Per l’attuazione delle suddette attività si fa rinvio a quanto previsto alla lett. g) dell’art. 7 (contrattazione di secondo livello).
Titolo VIII - Estinzione del rapporto di lavoro
71. Cause di estinzione del rapporto di lavoro - Il rapporto di lavoro cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento del lavoratore ai sensi delle leggi vigenti per i rapporti di diritto privato;
b) per dimissioni del lavoratore;
c) per morte del lavoratore;
d) per collocamento a riposo d’ufficio per raggiunti limiti di età.
72. Preavviso - Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il personale assunto a tempo indeterminato e che abbia superato il periodo di prova nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di giorni trenta di calendario per tutto il personale dipendente.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all’altra un’indennità pari all’importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, è computato nell’anzianità di servizio agli effetti dell’indennità di anzianità.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di cui al primo comma del presente articolo di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e maturazione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmente non compiuto.
Per i lavoratori assunti a tempo determinato, il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno.
73. Trattamento di fine rapporto - In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impie- gatizia deve essere corrisposta un’indennità di anzianità sino al 31 maggio 1982 nella misura pari ad una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio.
Per il personale operaio, ferma restando la liquidazione dell’anzianità precedente sulla base dei criteri previsti dai precedenti contratti collettivi, il diritto all’indennità di anzianità nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni anno intero di servizio prestato, verrà raggiunto con la seguente gradualità:
1) 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1971 al 30 dicembre 1972;
2) 20/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1972 al 29 novembre 1973;
3) 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 30 novembre 1973 al 30 dicembre 1973;
4) 30/30 della retribuzione mensile per ogni anno di servizio dal 31 dicembre 1973.
Per il personale operaio l’indennità di anzianità dovuta è commisurata per ogni anno intero di servizio ad una mensilità dal 31 dicembre 1973 al 31 maggio 1982.
Le frazioni di anno, anche nel corso del primo anno di servizio, si computano per dodicesimi. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Per tutto il personale per il periodo successivo al 31 maggio 1982 si applica la L. n. 297/82 e smi. Ai sensi dell’art. 2120, comma 2, c.c., le voci che rientrano nel TFR sono le seguenti:
- retribuzione come da posizione economica;
- retribuzione individuale di anzianità ad personam;
- elemento aggiuntivo di retribuzione (EADR) fino al 30 giugno 2020;
- indennità per mansioni superiori;
- indennità di coordinamento non revocabile;
- superminimi;
- assegni ad personam;
- indennità specifiche;
- indennità professionali;
- premio di incentivazione;
- tredicesima mensilità;
- indennità sostitutiva del preavviso.
Il TFR deve essere versato in concomitanza con il pagamento alla generalità dei lavoratori della Struttura della retri- buzione del mese successivo alla data di cessazione dal servizio.
L’anticipazione del TFR è dovuta nei casi previsti dalla legge, fatte salve intese di maggior favore in sede aziendale.
74. Previdenza complementare - Le parti, nel confermare la volontà di istituire la previdenza complementare, conven- gono di rinviare il confronto al prossimo rinnovo contrattuale.
75. Indennità in caso di decesso - In caso di decesso del lavoratore, le indennità di cui agli articoli 72-73 del presente contratto (preavviso, anzianità) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell’art. 2122
c.c. Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
76. Rilascio di documenti e del certificato di lavoro - All’atto dell’effettiva cessazione del rapporto di lavoro, la Struttura riconsegnerà al lavoratore, regolarmente aggiornati, i documenti dovutigli, e di essi il lavoratore rilascerà regolare ricevuta. All’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, la Struttura dovrà rilasciare, a richiesta del lavoratore, copia del certifi-
cato di lavoro attestante il periodo lavorato presso la Struttura, con il dettaglio delle mansioni svolte.
Titolo IX - Diritti sindacali
77. Rappresentanze sindacali - La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la rappresentanza sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell’Accordo 6 settembre 1994, riportata nell’Allegato 4 del presente ccnl, che fa parte integrante del presente ccnl.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e dalle XX.XX. territoriali firmatarie del ccnl.
Per i livelli di contrattazione nazionale o regionale, la rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Struttura.
Le parti si incontreranno per la definizione di una regolamentazione della rappresentanza sindacale per il settore della sanità privata.
78. Assemblea - In relazione a quanto previsto dall’art. 20 della L. n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle XX.XX. firmatarie del presente ccnl, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
La Struttura dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all’art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
Della convocazione della riunione deve essere data alla Struttura tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell’assemblea e l’ordine del giorno su materie d’interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firma- tari del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell’assistito. Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
Le Strutture dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori.
Durante lo svolgimento dell’assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero.
I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dalle Strutture.
79. Permessi per cariche sindacali - I lavoratori componenti organismi direttivi delle XX.XX. (firmatarie del presente contratto) nazionali, regionali, provinciali o comprensoriali di categoria e confederali hanno diritto, ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dei lavoratori, a permessi retribuiti per partecipare a convegni a livello nazionale indetti dalle XX.XX. fir- matarie del presente contratto, purché debitamente documentate dalle XX.XX. nazionali stesse.
Inoltre hanno diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo, per dirigente, di 12 ore al mese non cumulabili, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto almeno 24 ore prima dal responsabile territoriale di cate- goria delle XX.XX. sopra indicate, salvo il verificarsi di impedimenti derivanti da inderogabili esigenze di servizio, di cui deve essere data comunicazione alle XX.XX. firmatarie del presente contratto.
I nominativi dei lavoratori di cui al 1° comma e le eventuali variazioni dovranno essere comunicati per iscritto dalle XX.XX. predette all’amministrazione in cui il lavoratore presta servizio.
In caso di anomalie nell’utilizzo dei permessi di cui al presente articolo, le Strutture potranno chiedere l’intervento delle Segreterie Nazionali del sindacato interessato.
80. Contributi sindacali - I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale, purché firmataria del presente contratto, per la riscossione di una quota mensile pari all’1% della paga base e contingenza per 12 mensilità.
La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio.
L’eventuale revoca della delega deve essere inoltrata in forma scritta alla Struttura sanitaria di appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata ed ha efficacia dal mese successivo.
Le trattenute mensili operate dalle singole Strutture sulle retribuzioni dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle XX.XX. sono versate entro il giorno 20 del mese successivo al mese di competenza, secondo le modalità comunicate dalle XX.XX., con accompagnamento, ove richiesto di distinta nominativa.
Le Strutture sono tenute, nei confronti di terzi alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XX.
Titolo X -
81. Tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale - Ai sensi dell’art. 411, comma 3 e art. 412-ter, c.p.c., dell’art. 31, commi 3 e 6, L. 183/2010, per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento
economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, la conciliazione può essere svolta innanzi;
- ad una Commissione composta da 2 membri, uno delegato dall’organizzazione sindacale alla quale il lavoratore/la- voratrice aderisce o a cui ha conferito mandato ed uno delegato dall’organizzazione datoriale cui la Struttura aderisca o conferisca mandato;
- ovvero, a discrezione delle parti, innanzi ad un rappresentante delegato dall’organizzazione sindacale alla quale il lavoratore/lavoratrice aderisce o a cui ha conferito mandato.
La Commissione o il rappresentante di cui al comma 1 convocherà le parti presso la sede stabilita di comune accordo e tenterà la conciliazione della controversia.
Ove il tentativo di conciliazione riuscisse, sarà formato processo verbale, redatto in almeno quattro originali, sotto- scritto dalle parti interessate e dalla Commissione o dal rappresentante di cui al comma 1.
Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l’ITL territorialmente competente a cura di una delle parti o per il tramite dell’associazione sindacale.
Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.
Per la validità e, quindi, l’inoppugnabilità di una transazione stipulata in sede di conciliazione sindacale è necessaria l’assistenza e la sottoscrizione da parte del rappresentante designato dalla O.S. cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato.
Ove non dovesse riuscire il tentativo, le parti saranno libere di seguire le procedure che riterranno più opportune.
Tentativo facoltativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione degli Ispettorati territoriali del lavoro
Per le controversie individuali che dovessero sorgere in ordine al trattamento economico e normativo della lavoratrice o del lavoratore, stabilito dalla legge, da accordi e dal presente contratto, il lavoratore può promuovere anche tramite l’organizzazione sindacale alla quale aderisce o a cui ha conferito mandato, un tentativo di conciliazione presso la Com- missione di conciliazione, istituita presso gli Ispettorati territoriali del lavoro, individuate secondo i criteri dell’art. 410, c.p.c., nel rispetto dell’art. 31, commi 1 e 3, L. 183/2010.
Facoltà delle parti di adire l’autorità giudiziaria
È sempre fatta salva la facoltà delle parti di adire l’Autorità giudiziaria senza esperire le procedure di cui al presente articolo.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento alla legislazione vigente.
Dichiarazione congiunta n. 1 - ARIS, AIOP e UGL Sanità, al fine di evitare dubbi interpretativi in merito all’art. 1, si danno reciprocamente atto che:
1) resta ferma la possibilità per le Strutture di cui al secondo comma dell’art. 1 di applicare successivamente un altro contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di relazioni sindacali;
2) in caso di svolgimento di attività mista (ospedaliera e territoriale), ai fini della qualificazione della Struttura come ospedaliera o territoriale, si fa riferimento all’attività prevalente misurata tenuto conto dei posti autorizzati e contrattua- lizzati; le XX.XX., in caso di contestazioni circa la prevalenza, avvieranno il confronto in sede aziendale ai sensi dell’art. 8 del presente ccnl.
Dichiarazione congiunta n. 2 - Le parti, nell’ambito della trattazione del rinnovo contrattuale, hanno preso atto che alla data del 1° gennaio 2020 vi era una Struttura che applicava il trattamento retributivo di cui al ccnl della sanità pubblica 2016-2018 e che ha comunicato l’intenzione di applicare il ccnl della sanità privata. A tale Struttura non si applicherà l’una tantum di cui all’art. 54 del presente ccnl.
Tab. 1 - Prospetto valori tabellari ccnl sanità privata. Decorrenza: 1° luglio 2020
Posizione | A Tabellare annuo in vigore + EADR | B Aumento mensile a regime | C Nuovi tabellari annui (x 13 mensilità) | D Nuovi tabellari mensili |
A | 16.691,30 | 183,51 | 19.076,87 | 1.467,45 |
A1 | 17.523,13 | 158,51 | 19.583,77 | 1.506,44 |
A2 | 17.963,82 | 162,52 | 20.076,61 | 1.544,35 |
A3 | 18.421,95 | 149,60 | 20.366,74 | 1.566,67 |
A4 | 18.986,67 | 131,68 | 20.698,45 | 1.592,19 |
B | 18.918,99 | 124,56 | 20.538,24 | 1.579,86 |
B1 | 19.576,80 | 118,63 | 21.119,03 | 1.624,54 |
B2 | 19.883,07 | 139,89 | 21.701,69 | 1.669,36 |
B3 | 20.164,97 | 146,61 | 22.070,85 | 1.697,76 |
B4 | 20.771,27 | 135,75 | 22.535,97 | 1.733,54 |
C | 21.694,98 | 134,76 | 23.446,87 | 1.803,61 |
C1 | 22.495,44 | 126,72 | 24.142,86 | 1.857,14 |
C2 | 23.093,57 | 144,82 | 24.976,26 | 1.921,25 |
C3 | 23.869,02 | 148,02 | 25.793,28 | 1.984,10 |
C4 | 24.714,10 | 175,30 | 26.992,95 | 2.076,38 |
D | 23.401,70 | 153,73 | 25.400,25 | 1.953,87 |
D1 | 24.247,86 | 157,72 | 26.298,28 | 2.022,94 |
D2 | 25.089,07 | 154,84 | 27.101,99 | 2.084,77 |
D3 | 26.366,03 | 118,96 | 27.912,57 | 2.147,12 |
D4 | 27.569,39 | 89,26 | 28.729,73 | 2.209,98 |
DS | 24.117,84 | 245,86 | 27.314,09 | 2.101,08 |
DS1 | 25.094,21 | 249,93 | 28.343,32 | 2.180,26 |
DS2 | 26.096,93 | 254,11 | 29.400,32 | 2.261,56 |
DS3 | 27.128,19 | 258,59 | 30.489,88 | 2.345,38 |
DS4 | 27.988,57 | 265,08 | 31.434,60 | 2.418,05 |
E | 27.666,35 | 282,04 | 31.332,86 | 2.410,22 |
E1 | 33.705,42 | 343,60 | 38.172,27 | 2.936,33 |
E2 | 40.799,99 | 415,93 | 46.207,05 | 3.554,39 |
Tab. 2 - Assegni ad personam professioni sanitarie e tecniche
Posizioni economiche | Assegno annuo ad personam (€) |
C 🡪 D | |
C1 🡪 D | 619,23 |
C2 🡪 D1 | 350,16 |
C3 🡪 D2 | 350,16 |
C4 🡪 D3 | 39,77 |