Common use of Materie di Accordi Regionali Clause in Contracts

Materie di Accordi Regionali. A questo livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bis. Resta inteso che la eventuale definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi di secondo livello e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione alle attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; le modalità di orario dei lavoratori in formazione; la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore. Per l’eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 del presente CCNL. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali e/o Territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell’articolo 23 del presente CCNL. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “O” del precedente articolo 5. Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° 108 e delle Controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore, così come previsto alla lettera “S.” del precedente articolo 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività Referenti Regionali e/o Territoriali di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea e/o di Settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e all’Ente Bilaterale Nazionale e ove costituito all’Ente Bilaterale Regionale. A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli Studi Professionali

Materie di Accordi Regionali. A questo La contrattazione collettiva di livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto regionale si esercita nell’ambito delle materie ad essa delegate dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bispresente contratto. Resta inteso che la eventuale definizione di quote che, in caso di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi derivante da contrattazione collettiva di secondo livello e pertanto goderanno livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135e delle misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative lavorative, le modalità di partecipazione alle a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; , ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli articoli da 27 a 33 del presente ccnl i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; le modalità di orario dei lavoratori in formazione; la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore;  eventuali altre materie lavoristiche quali lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le rappresentanze sindacali territoriali. Per l’eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 all’articolo 53 del presente CCNL. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali regionali e/o Territoriali territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell’articolo 23 del presente CCNL. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali quali:  Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “O” del precedente articolo 5. ;  Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° n. 108 del 1990 e delle Controversie controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale di Settoresettore, così come previsto alla lettera “S.” del precedente articolo 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività attività;  Referenti Regionali regionali e/o Territoriali territoriali di Area Professionale professionale e/o di Area Professionale Omogenea professionale omogenea e/o di Settore settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e Fondo” e all’Ente Bilaterale Nazionale e e, ove costituito costituito, all’Ente Bilaterale Regionale.  Organismi Paritetici Territoriali (OPT) così come previsti dall’Accordo applicativo del D.Lgs. n° 81 in materia di salute e sicurezza A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.. Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie: - accordi per l’incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione; - contratto di lavoro a termine; - lavoro a tempo parziale; - orario di lavoro; - apprendistato; - tirocini formativi e di orientamento (stage); - contratti di inserimento; - somministrazione di lavoro; - lavoro a chiamata (comprese le misure di welfare); - la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale; - la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse istituzioni universitarie, regionali o provinciali; - sicurezza del lavoro; - ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente CCNL alla competenza territoriale;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie di Accordi Regionali. A questo La contrattazione collettiva di livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto regionale si esercita nell’ambito delle materie ad essa delegate dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bispresente contratto. Resta inteso che la eventuale definizione di quote che, in caso di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi derivante da contrattazione collettiva di secondo livello e pertanto goderanno livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135e delle misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative lavorative, le modalità di partecipazione alle a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: - le modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli articoli da 27 a 33 del presente ccnl; i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; - le modalità di orario dei lavoratori in formazione; - la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore; - eventuali altre materie lavoristiche quali lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le rappresentanze sindacali territoriali. Per l’eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 all’articolo 53 del presente CCNL. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali regionali e/o Territoriali territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell’articolo 23 del presente CCNL. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali quali: - Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “O” del precedente articolo 5. ; - Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° n. 108 del 1990 e delle Controversie controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale di Settoresettore, così come previsto alla lettera “S.” del precedente articolo 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività attività; - Referenti Regionali regionali e/o Territoriali territoriali di Area Professionale professionale e/o di Area Professionale Omogenea professionale omogenea e/o di Settore settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e Fondo” e all’Ente Bilaterale Nazionale e e, ove costituito costituito, all’Ente Bilaterale Regionale. - Organismi Paritetici Territoriali (OPT) così come previsti dall’Accordo applicativo del D.Lgs. n° 81 in materia di salute e sicurezza A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.. Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie: - accordi per l’incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione; - contratto di lavoro a termine; - lavoro a tempo parziale; - orario di lavoro; - apprendistato; - tirocini formativi e di orientamento (stage); - contratti di inserimento; - somministrazione di lavoro; - lavoro a chiamata (comprese le misure di welfare); - la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale; - la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse istituzioni universitarie, regionali o provinciali; - sicurezza del lavoro; - ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente CCNL alla competenza territoriale;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti Degli

Materie di Accordi Regionali. A questo La contrattazione collettiva di livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto regionale si esercita nell'ambito delle materie ad essa delegate dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bispresente contratto. Resta inteso che la eventuale definizione di quote che, in caso di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi derivante da contrattazione collettiva di secondo livello e pertanto goderanno livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135e delle misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative lavorative, le modalità di partecipazione alle a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: - le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; , ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli artt. da 27 a 33 del presente c.c.n.l., i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; - le modalità di orario dei lavoratori in formazione; - la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore; - eventuali altre materie lavoristiche quali lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le Rappresentanze sindacali territoriali. Per l’eventuale l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione dall'applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 all'art. 53 del presente CCNLc.c.n.l. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera lett. B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali autorità regionali e/o Territoriali territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere , lett. a), b) e d) dell’articolo dell'art. 23 del presente CCNLc.c.n.l. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali quali: - Ente Bilaterale Regionalebilaterale regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “lett. "O" del precedente articolo art. 5. ; - Commissioni Paritetiche Territoriali paritetiche territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° 108 n. 108/1990 e delle Controversie controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale di Settoresettore, così come previsto alla lettera “S.” del dal precedente articolo art. 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale all'Ente bilaterale regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività Referenti Regionali attività; - referenti regionali e/o Territoriali territoriali di Area Professionale area professionale e/o di Area Professionale Omogenea area professionale omogenea e/o di Settore settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatorifacilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovestnord-ovest, Nord Estnord-est, Centro centro e Sud sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e all’Ente Bilaterale Nazionale "Fondo" e all'Ente bilaterale nazionale e, ove costituito all’Ente Bilaterale Regionalecostituito, all'Ente bilaterale regionale; - Organismi paritetici territoriali (OPT) così come previsti dall'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81 in materia di salute e sicurezza. A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL c.c.n.l. demanda a tale livello, potranno essere elaborate, elaborate proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionaleregionale. Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie: - accordi per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione; - contratto di lavoro a termine; - lavoro a tempo parziale; - orario di lavoro; - apprendistato; - tirocini formativi e di orientamento (stage); - contratti di inserimento; - somministrazione di lavoro; - lavoro a chiamata (comprese le misure di "welfare"); - la stipulazione di accordi-quadro a livello territoriale; - la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse Istituzioni universitarie, regionali o provinciali; - sicurezza del lavoro; - ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. alla competenza territoriale.

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Samples: www.odcec.torino.it

Materie di Accordi Regionali. A questo livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto dal "Protocollo" del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 art. 8-bis. Resta inteso che la eventuale definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi di secondo livello e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti dall’articolo dall'art. 2, legge 23/05/9723 maggio 1997, n. 135. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 artt. 17, legge 16/6/97 16 giugno 1997 e 6 6, legge n. 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione alle attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: - le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; - i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; - le modalità di orario dei lavoratori in formazione; - la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore. Per l’eventuale l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione dall'applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo all'art. 65 del presente CCNLc.c.n.l. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera lett. B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali regionali e/o Territoriali territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere lett. a), b) e d) dell’articolo dell'art. 23 del presente CCNLc.c.n.l. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali quali: - Ente Bilaterale Regionalebilaterale regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “lett. "O" del precedente articolo art. 5. ; - Commissioni Paritetiche Territoriali paritetiche territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° 11 maggio 1990, n. 108 e delle Controversie controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29/10/98 n° 29 ottobre 1998, n. 387, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale di Settoresettore, così come previsto alla lettera “lett. "S." del precedente articolo art. 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale all'Ente bilaterale regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività attività; - Referenti Regionali regionali e/o Territoriali territoriali di Area Professionale area professionale e/o di Area Professionale Omogenea area professionale omogenea e/o di Settore settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatorifacilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovestnord ovest, Nord Estnord est, Centro centro e Sud sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e all’Ente Bilaterale Nazionale "Fondo", e all'Ente bilaterale nazionale e ove costituito all’Ente Bilaterale Regionaleall'Ente bilaterale regionale. A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL c.c.n.l. demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionaleregionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie di Accordi Regionali. A questo La contrattazione collettiva di livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto regionale si esercita nell’ambito delle materie ad essa delegate dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bispresente contratto. Resta inteso che la eventuale definizione di quote che, in caso di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi derivante da contrattazione collettiva di secondo livello e pertanto goderanno livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135e delle misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative lavorative, le modalità di partecipazione alle a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; , ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli articoli da 27 a 33 del presente ccnl i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; le modalità di orario dei lavoratori in formazione; la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore; € eventuali altre materie lavoristiche quali lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le rappresentanze sindacali territoriali. Per l’eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 all’articolo 53 del presente CCNL. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali regionali e/o Territoriali territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell’articolo 23 del presente CCNL. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali quali: € Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “O” del precedente articolo 5. ; € Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° n. 108 del 1990 e delle Controversie controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale di Settoresettore, così come previsto alla lettera “S.” del precedente articolo 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività attività; € Referenti Regionali regionali e/o Territoriali territoriali di Area Professionale professionale e/o di Area Professionale Omogenea professionale omogenea e/o di Settore settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e Fondo” e all’Ente Bilaterale Nazionale e e, ove costituito costituito, all’Ente Bilaterale Regionale. € Organismi Paritetici Territoriali (OPT) così come previsti dall’Accordo applicativo del D.Lgs. n° 81 in materia di salute e sicurezza A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.. Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie: - accordi per l’incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione; - contratto di lavoro a termine; - lavoro a tempo parziale; - orario di lavoro; - apprendistato; - tirocini formativi e di orientamento (stage); - contratti di inserimento; - somministrazione di lavoro; - lavoro a chiamata (comprese le misure di welfare); - la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale; - la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse istituzioni universitarie, regionali o provinciali; - sicurezza del lavoro; - ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente CCNL alla competenza territoriale;

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Materie di Accordi Regionali. A questo livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bis. Resta inteso che la eventuale definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi di secondo livello e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione alle attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; le modalità di orario dei lavoratori in formazione; la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore. Per l’eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 del presente CCNL. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali e/o Territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell’articolo 23 del presente CCNL. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “O” del precedente articolo 5. Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° 108 e delle Controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore, così come previsto alla lettera “S.” del precedente articolo 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività Referenti Regionali e/o Territoriali di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea e/o di Settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e all’Ente Bilaterale Nazionale e ove costituito all’Ente Bilaterale Regionale. A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.

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Materie di Accordi Regionali. A questo La contrattazione collettiva di livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto regionale si esercita nell'ambito delle materie ad essa delegate dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bispresente contratto. Resta inteso che la eventuale definizione di quote che, in caso di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi derivante da contrattazione collettiva di secondo livello e pertanto goderanno livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135e delle misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative lavorative, le modalità di partecipazione alle a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: - le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; , ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli artt. da 27 a 33 del presente CCNL i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; - le modalità di orario dei lavoratori in formazione; - la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore; - eventuali altre materie lavoristiche quali lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le rappresentanze sindacali territoriali. Per l’eventuale l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione dall'applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 all'art. 53 del presente CCNL. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali regionali e/o Territoriali territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell’articolo dell'art. 23 del presente CCNL. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali quali: - Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera "O" del precedente articolo Art. 5. ; - Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° n. 108 del 1990 e delle Controversie controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all’Ente all'Ente Bilaterale Nazionale di Settoresettore, così cosi come previsto alla lettera “S.” del precedente articolo art. 5, e ove costituito, all’Ente all'Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività attività; - Referenti Regionali regionali e/o Territoriali territoriali di Area Professionale professionale e/o di Area Professionale Omogenea professionale omogenea e/o di Settore settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici paritetici del Fondoprofessioni (FacilitatoriFacilitatoci) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e all’Ente "Fondo" e all'Ente Bilaterale Nazionale e e, ove costituito all’Ente costituito, all'Ente Bilaterale Regionale. - Organismi Paritetici Territoriali (OPT) così come previsti dall'Accordo applicativo del D.Lgs. n. 81 in materia di salute e sicurezza A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.. Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie: - accordi per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione; - contratto di lavoro a termine; lavoro a tempo parziale; - orario di lavoro; apprendistato; - tirocini formativi e di orientamento (stage); - contratti di inserimento; - somministrazione di lavoro; - lavoro a chiamata (comprese le misure di welfare); - la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale; - la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse istituzioni universitarie, - regionali o provinciali; - sicurezza del lavoro; - ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente CCNL alla competenza territoriale;

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Materie di Accordi Regionali. A questo livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bis. Resta inteso che la eventuale definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi di secondo livello e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione alle attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; le modalità di orario dei lavoratori in formazione; la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore. Per l’eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 del presente CCNL. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali e/o Territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere a), b) e d) dell’articolo 23 del presente CCNL. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali Ente Bilaterale Regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “O” del precedente articolo 5. Commissioni Paritetiche Territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° 108 e delle Controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387, trasmettendone tras mettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore, così come previsto alla lettera “S.” del precedente articolo 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività Referenti Regionali e/o Territoriali di Area Professionale e/o di Area Professionale Omogenea e/o di Settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovest, Nord Est, Centro e Sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e all’Ente Bilaterale Nazionale e ove costituito all’Ente Bilaterale Regionale. A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie di Accordi Regionali. A questo livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto dal "Protocollo" del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 art. 8-bis. Resta inteso che la eventuale definizione di quote di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi di secondo livello e pertanto goderanno dei benefici contributivi previsti dall’articolo dall'art. 2, legge 23/05/9723 maggio 1997, n. 135. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 artt. 17, legge 16/6/97 16 giugno 1997 e 6 6, legge n. 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative le modalità di partecipazione alle attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: - le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; - i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; - le modalità di orario dei lavoratori in formazione; - la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore. Per l’eventuale l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione dall'applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo all'art. 65 del presente CCNL. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera lett. B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali regionali e/o Territoriali territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere lett. a), b) e d) dell’articolo dell'art. 23 del presente CCNL. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali quali: - Ente Bilaterale Regionalebilaterale regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “lett. "O" del precedente articolo art. 5. ; - Commissioni Paritetiche Territoriali paritetiche territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° 11 maggio 1990, n. 108 e delle Controversie controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29/10/98 n° 29 ottobre 1998, n. 387, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale di Settoresettore, così come previsto alla lettera “lett. "S." del precedente articolo art. 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale all'Ente bilaterale regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività attività; - Referenti Regionali regionali e/o Territoriali territoriali di Area Professionale area professionale e/o di Area Professionale Omogenea area professionale omogenea e/o di Settore settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatorifacilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovestnord ovest, Nord Estnord est, Centro centro e Sud sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e all’Ente Bilaterale Nazionale "Fondo", e all'Ente bilaterale nazionale e ove costituito all’Ente Bilaterale Regionaleall'Ente bilaterale regionale. A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL demanda a tale livello, potranno essere elaborate, proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionaleregionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Materie di Accordi Regionali. A questo La contrattazione collettiva di livello potranno essere ricercati e definiti accordi nel rispetto di quanto previsto regionale si esercita nell'ambito delle materie ad essa delegate dal “Protocollo” del 23 luglio 1993 sulla politica dei redditi, con le procedure e le modalità così come riportate al successivo articolo 8 bispresente contratto. Resta inteso che la eventuale definizione di quote che, in caso di incremento economico come sopra richiamate, le stesse, saranno considerate erogazioni derivanti dai contratti collettivi derivante da contrattazione collettiva di secondo livello e pertanto goderanno livello, lo stesso godrà dei benefici contributivi previsti dall’articolo 2, legge 23/05/97, n° 135e delle misure di detassazione previste ai sensi della legislazione vigente. A questo livello, inoltre, in conformità con gli articoli 17 legge 16/6/97 e 6 legge 53/2000, le parti definiranno con specifici accordi e compatibilmente con le esigenze delle strutture lavorative lavorative, le modalità di partecipazione alle a tutte le attività formative avuto riguardo ai seguenti criteri: - le modalità di svolgimento dei percorsi formativi; , ivi compresi i percorsi formativi connessi al contratto di apprendistato di cui agli artt. da 27 a 33 del presente c.c.n.l., i criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori; - le modalità di orario dei lavoratori in formazione; - la definizione di un monte ore annuo di congedi, di cui quelli retribuiti non potranno essere inferiori a 30 ore e non potranno superare la misura massima di 60 ore; - eventuali altre materie lavoristiche quali lavoro a tempo determinato, orario di lavoro e le Rappresentanze sindacali territoriali. Per l’eventuale l'eventuale sostituzione dei lavoratori in congedo, derivante dall’applicazione dall'applicazione degli accordi sopra richiamati, valgono le norme previste al’ articolo 65 all'art. 53 del presente CCNLc.c.n.l. Tali accordi, in coerenza con quanto previsto alla lettera lett. B) del presente articolo, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità Regionali autorità regionali e/o Territoriali territoriali preposte alla formazione. In mancanza di accordi di regolamentazione si applicano i criteri indicati al punto 1) lettere , lett. a), b) e d) dell’articolo dell'art. 23 del presente CCNLc.c.n.l. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire strumenti bilaterali quali quali: - Ente Bilaterale Regionalebilaterale regionale, con gli scopi e le modalità previste alla lettera “lett. "O" del precedente articolo art. 5. ; - Commissioni Paritetiche Territoriali paritetiche territoriali per la gestione dei licenziamenti individuali di cui alla legge 11/5/90 n° 108 n. 108/1990 e delle Controversie controversie individuali o plurime di cui ai Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387alla legislazione vigente, trasmettendone la composizione all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale di Settoresettore, così come previsto alla lettera “S.” del dal precedente articolo art. 5, e ove costituito, all’Ente Bilaterale Regionale all'Ente bilaterale regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestione di suddette attività Referenti Regionali attività; - referenti regionali e/o Territoriali territoriali di Area Professionale area professionale e/o di Area Professionale Omogenea area professionale omogenea e/o di Settore settore e delle rispettive XX.XX. dei lavoratori quali soggetti di raccordo con i Comitati Paritetici paritetici del Fondoprofessioni (Facilitatorifacilitatori) costituiti nelle macro/aree Nord Ovestnord-ovest, Nord Estnord- est, Centro centro e Sud sud per la divulgazione e per la promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua. I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al “Fondo”,e all’Ente Bilaterale Nazionale "Fondo" e all'Ente bilaterale nazionale e, ove costituito all’Ente Bilaterale Regionalecostituito, all'Ente bilaterale regionale; - Organismi paritetici territoriali (OPT) così come previsti dall'accordo applicativo del D.Lgs. n. 81 in materia di salute e sicurezza. A questo livello, infine, fatta salva la possibilità di accordi sulle diverse materie che il presente CCNL c.c.n.l. demanda a tale livello, potranno essere elaborate, elaborate proposte di progetti formativi coerenti con i fabbisogni individuati nel territorio Regionale.regionale. Oltre a quanto elencato in precedenza sono oggetto della contrattazione territoriale anche le seguenti materie: - accordi per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione; - contratto di lavoro a termine; - lavoro a tempo parziale; - orario di lavoro; - apprendistato; - tirocini formativi e di orientamento (stage); - contratti di inserimento; - somministrazione di lavoro; - lavoro a chiamata (comprese le misure di "welfare"); - la stipulazione di accordi-quadro a livello territoriale; - la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse Istituzioni universitarie, regionali o provinciali; - sicurezza del lavoro; - ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del presente c.c.n.l. alla competenza territoriale. N.B.: L'accordo 17 aprile 2015 prevede quanto segue:

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