RICEVE Clausole campione

RICEVE relativamente alla locazione breve dell'immobile Trulli di Xxxxxxxx con prenotazione n. periodo di locazione: dal al costo della prenotazione: € (di cui ricevuto in acconto euro in data ) l'importo pari ad € quale saldo della locazione e di eventuali altri servizi connessi + euro relative alle tasse di soggiorno: dal nato a il C.F. e residente in indirizzo: identificato a mezzo: CARTA D`IDENTITA/PASSAPORTE` n. scadenza rilasciato in ( ) , per l’importo di euro _ _ _ _ _ _ _/_ _ ( ) in [ ] contanti | [ ] mezzo assegno bancario/circolare [ ] paypal (+2%) Gli importi qui indicati sono stati ricevuti in saldo [ ] totale | [ ] parziale di quanto dovuto e risultante dalla scrittura privata sottoscritta dalle parti in data . Xx XXXXXXXXX, . IL LOCATORE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ TOURISTISCHER MIETVERTRAG NR. Mit dieser privaten Vereinbarung wird Xxxx XXXXXXX als Eigentümerin des Grundstücks TRULLI DI XXXXXXXX in XXXXXXXX XXXXXX XX, 6 - CAROVIGNO (BRINDISI) übernommen. XXXXXXXXX xx , xxxxxxx xx xx ( ) C.F. und wohnhaft in ( ), Adresse: , identifiziert durch: PERSONALAUSWEIS/REISEPASS Nr. Ablaufdatum , ausgestellt in ( ), im Folgenden „Mieter“ genannt, der für sich und seine Abtretungsempfänger die oben beschriebene Immobilieneinheit übernimmt, die sich zusammenfassend wie folgt zusammensetzt: 4 Schlafzimmer, 4 Badezimmer und maximal 8 Xxxxxx (zusätzliche mit eventuellem Aufpreis inklusive). Der Mieter erklärt in eigener zivil- und strafrechtlicher Verantwortung, dass nur n. Personen, inklusive Gastgeber, Minderjährige und Kleinkinder, deren Namen unten aufgeführt sind:
RICEVE. Ie comunicazioni concernenti Ia nomina dei membri e dei membri suppIenti designati daIIe rispettive parti quaIi rappresentanti e componenti gIi strumenti biIateraIi, “Commissione Paritetica NazionaIe” e “Gruppo per Ie Pari Opportunità”, nonché Ia nomina dei “Referenti RegionaIi” di cui agIi articoIi 3, 4 e 8 deI presente CCNL.
RICEVE. Ia comunicazione concernente Ia costituzione deIIa Commissione Paritetica ProvinciaIe e deI CoIIegio di Arbitrato per Ia gestione deIIe controversie individuaIi di cui ai Decreti LegisIativi 31/3/98, nº 80 e 29/10/98, nº 387. COSTITUZIONE DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE GIi organi di gestione deII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore saranno composti su base paritetica tra Ie Organizzazioni SindacaIi dei Iavoratori e dei datori di Iavoro. La costituzione deII'Ente BiIateraIe NazionaIe potrà aI suo interno articoIarsi in quattro sezioni riferite aIIe quattro aree professionaIi di cui aIIa sfera di appIicazione deI presente CCNL. Le modaIità operative di taIi sezioni saranno definite daIIo statuto deII'Ente. La costituzione deII'Ente BiIateraIe NazionaIe dovrà trovare definizione attraverso Ia stipuIa di un apposito STATUTO/REGOLAMENTO, redatto con Atto NotariIe. Copia deI testo deIIo Statuto/RegoIamento autenticato costituirà aIIegato aI CCNL. AI riguardo, fatto saIvo quanto previsto aI punto 7 deI precedente articoIo 2, circa Ie modaIità di partecipazione e/o per Ia confIuenza neII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore degIi “Enti BiIateraIi di Area ProfessionaIe” già costituiti, Ie parti in coerenza con quanto previsto aI successivo articoIo 7, concordano che taIi Enti dovranno comunque essere armonizzati con gIi scopi, iI ruoIo, gIi oneri e i compiti previsti e assegnati aII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore. FINANZIAMENTO DELL’ENTE BILATERALE NAZIONALE DI SETTORE AI fine di assicurare operatività aII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore ed agIi Enti BiIateraIi RegionaIi di Settore, ove costituiti con gIi scopi e Ie modaIità tassativamente previsti aIIa Iettera O) deI precedente articoIo 5, Ia quota contrattuaIe di servizio per iI reIativo finanziamento è fissata neIIa misura gIobaIe di 3 Euro mensiIi per 12 mensiIità, di cui 2 Euro a carico dei datori di Iavoro e 1 Euro a carico dei Iavoratori. II versamento è dovuto per tutte Ie tipoIogie di Iavoratori, con escIusione di queIIi assunti a tempo parziaIe, per i quaIi è dovuta Ia quota intera per i rapporti di Iavoro con orario superiore aI 50% deII'orario contrattuaIe, mentre per i Iavoratori con orario inferiore a taIe misura è dovuta una quota pari aI 50%. II venti per cento deI gettito gIobaIe è destinato direttamente aI finanziamento deII'Ente BiIateraIe NazionaIe di Settore. In taIe quota è compreso iI finanziamento deIIa Commissione Paritetica NazionaIe e queIIo deI Gruppo per Ie Pari O...
RICEVE. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali redatto dall’organizzatore Nerds Srl, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per la manifestazione fieristica TORINO COMICS & GAMES 2019 in programma presso il Quartiere Fieristico Lingotto Fiere dal 12 al 14 APRILE 2019, e inoltre • Che sono state fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i propri lavoratori sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, ovvero a chiunque a vario titolo abbia accesso, per proprio conto, al quartiere fieristico; • Che con tale documento, come ciascun Datore di Lavoro individuato dal suddetto articolo, si impegna: - alla cooperazione e all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; - al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente con gli altri Datori di Lavoro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, anche trasmettendo il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ai propri eventuali subappaltatori; • In particolare, gli espositori che utilizzeranno uno stand a progettazione libera, visto il proprio Documento di Valutazione dei Rischi relativo alle lavorazioni legate all’allestimento del proprio stand e al luogo della sua installazione, dichiarano che NON è prevista l’introduzione di ulteriori rischi interferenziali rispetto a quelli già evidenziati nel DUVRI ricevuto dal Organizzatore. In alternativa, laddove si ravvisassero lavorazioni non previste nel suddetto documento, invieranno immediatamente all’Organizzatore il proprio estratto della Valutazione dei Rischi contestualizzato alle lavorazioni e alle attività che verranno effettuate per l’evento in oggetto, con l’indicazione e i dati delle eventuali ditte in subappalto presenti e la descrizione delle lavorazioni che andranno ad effettuare, in modo da permettere all’Organizzatore medesimo il pronto aggiornamento del DUVRI. Si sottolinea infine che con la stipula del contratto di vendita ed in seguito alla cessione dello spazio espositivo, per quant o riguarda le attività che si svolgeranno all’interno di ciascun spazio espositivo, l’Espositore assume la titolarità di Committente; ciò premesso, sar...

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  • SOGGETTI ASSICURATI La presente polizza viene stipulata per tutte le categorie per le quali il Contraente ha l’obbligo od interesse ad attivare la copertura assicurativa e vale per gli infortuni subiti dagli Assicurati in occasione della partecipazione all’attività della Contraente o nello svolgimento delle mansioni dichiarate dal Contraente stesso. Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle generalità delle persone assicurate: per l’identificazione di tali persone, si farà riferimento ai documenti depositati presso il Contraente. Il Contraente è inoltre esonerato dall’obbligo di notificare le malattie, le infermità, le mutilazioni ed i difetti fisici da cui fossero affette le persone assicurate. In caso di errore od omissione, avvenuti in buona fede, e riguardanti l’inclusione in garanzia o la determinazione delle somme assicurate relativamente a singoli assicurati o a categorie di assicurati per i quali l’assicurazione con oneri a carico del Contraente è obbligatoria ai sensi di legge o di CCNL, le parti convengono che l’Assicurazione si intenderà comunque valida nei termini previsti dalla legge o dal CCNL, con l’intesa che il Contraente avrà l’obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto a decorrere dall’inizio della copertura.

  • Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

  • Obblighi dell’Assicurato L’assicurato per ottenere assistenza, deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale dovrà comunicare le sue generalità e l’eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili), il tipo di intervento richiesto, nonché (per l’inoltro di ricambi), il genere del pezzo di ricambio e i dati dell’officina incaricata delle riparazioni. L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Struttura Organizzativa, preventivamente contattata, ha autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di assistenza: in tal caso devono pervenire alla Struttura Organizzativa i giustificativi in originale delle spese sostenute dall’assicurato.

  • SOGGETTI AMMESSI Sono ammessi a sottoscrivere convenzioni ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 276/2003: a. Le cooperative sociali di tipo B e i loro Consorzi iscritti all’albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 c.c. e ad un’associazione di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative sociali firmatarie della presente convenzione, o che in alternativa presentino un verbale di revisione ai sensi del D.lgs 220/2002 aggiornato ad una data non antecedente ai 12 mesi dalla data della stipula della singola convenzione art. 14, e che abbiano a disposizione una unità locale nel territorio della Lombardia. b. Sia per le cooperative sociali di tipo B che nel caso di cooperative aderenti ai consorzi, l’adesione alla presente convenzione quadro ha effetti esclusivamente se in possesso dei requisiti di cui alle lettere successive. c. Per poter sottoscrivere le convenzioni art. 14, le cooperative devono essere iscritte all’albo regionale di cui alla L.R. 36/2015 e xx.xx. da almeno tre anni ed aver depositato il proprio regolamento presso l’Osservatorio permanente sulla cooperazione costituito presso la ITL di competenza territoriale. d. Le cooperative di recente istituzione in Regione Lombardia, iscritte da meno di 3 anni all’albo regionale, possono sottoscrivere le convenzioni art. 14 a condizione che derivino dalla trasformazione di cooperativa/cooperative già esistenti, secondo le forme previste dall’ordinamento giuridico, e che abbiano le caratteristiche sopra richiamate. e. Le cooperative ammesse a sottoscrivere le convenzioni art. 14 devono inoltre avere partenariati sociali ed economici col territorio al fine di favorire un’efficace integrazione con i servizi che compongono le reti territoriali a supporto della disabilità. f. Possono inoltre sottoscrivere le convenzioni art. 14 solo le cooperative con sede ubicata nel territorio regionale. g. I datori di lavoro privati o gruppi di imprese, (d’ora in poi Datori di Lavoro) aventi sede operativa nella città metropolitana di Milano, associati o aderenti alle associazioni datoriali firmatarie il presente accordo, o non associati o non aderenti alle associazioni datoriali stesse. h. Le cooperative e i datori di lavoro firmatari delle convenzioni art. 14 dovranno autocertificare di essere in regola con gli obblighi assicurativi, previdenziali e contrattuali dei dipendenti, con riferimento ai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con le norme nazionali e regionali in materia di tutela della salute e sicurezza. i. I datori di lavoro devono inoltre essere in regola con la copertura della restante quota di riserva. Tale condizione si intende realizzata anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già dato corso, previo accordo con il Collocamento Mirato, alle procedure previste dalla legge 68/99 a copertura della quota di riserva. L’attestazione del possesso dei requisiti predetti costituisce un onere a carico delle cooperative sociali e dei datori di lavoro che stipulano la convenzione. Le parti firmatarie delle singole convenzioni che aderiscono ad associazioni di rappresentanza dovranno inoltre presentare apposita dichiarazione rilasciata dall’associazione di appartenenza e da allegare alla convenzione stipulata tra il Collocamento Mirato della Città metropolitana di Milano, il datore di lavoro e la cooperativa sociale.

  • Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati: a) desumendoli dal prezzario della stazione appaltante; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, e approvati dal Rup. Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Rup prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Se l’esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

  • OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L’appaltatore dovrà provvedere a: a)-sistemare i cani in gabbie consecutive dotate di apposita targa indicante “Comune di Ugento N° box. Gli eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale; b)-garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura; c)-alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; d)-assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa; e)-tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide; f)-effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria; g)-consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane - ambiente; h)-essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo; i) dotare ogni cane accalappiato sul territorio di Ugento di un collare uguale nella forma e nel colore al quale dovrà essere apposto un numero identificativo e consecutivo;

  • Adempimenti L’Istituto si impegna ad attuare tutti gli adempimenti necessari per l’ottenimento ed il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla L.R. n. 51/2009 e s.m.i. e al Decr. Presidente Giunta Regionale n. 79/R del 17.11.2016, compreso –a mero titolo esemplificativo- garantire tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e di primo soccorso, ad interventi di manutenzione strutturali, edili ed impiantistici, necessari per assicurare il mantenimento della sicurezza dei locali e dell’edificio.

  • Cosa è assicurato Il rischio coperto dall’assicurazione è il decesso, qualunque possa esserne la causa, dell’assicurato avvenuto nel corso del periodo di durata del contratto di finanziamento. In caso di decesso dell’assicurato, la polizza vita estinguerà il debito nei confronti del Beneficiario, previa presentazione della documentazione richiesta dalla Compagnia di Assicurazione, senza rivalsa sugli eredi dell’assicurato. Per questo motivo, il Cliente è tenuto a rilasciare in sede di istruttoria del prestito apposite dichiarazioni sul suo stato di salute. La somma corrisposta è pari alle rate di prestito non ancora rimborsate, al netto dei relativi interessi come risultano dal piano di ammortamento definito alla stipula del prestito stesso. La garanzia è valida senza limiti territoriali.

  • Corrispettivo dell’appalto 1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella: DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO A CORPO (C) A MISURA (M) TOTALE 1 Importo lavori === € 56.000,00 € 56.000,00 2 Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) === € 1.120,00 € 1.120,00 T IMPORTO TOTALE APPALTO(1 +2) === € 57.120,00 € 57.120,00 2. L’importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all’esecuzione del lavoro a misura. Gli importi stimati dei vari lavori, potranno variare, tanto in più quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito in Legge 15 luglio 2022, n. 91, senza che ciò costituisca motivo per l’Appaltatore per avanzare pretesa di speciali compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie. 3. Non è soggetto al ribasso l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che restano fissati nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2, colonna (M). 4. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento generale, rileva l’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo T – IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2) e dell’ultima colonna TOTALE. 5. Ai fini dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016la stazione appaltante ritiene congrui gli importi del costo del personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente nel seguito. DESCRIZIONE IMPORTI IN EURO 1B Costo del personale