Tentativo obbligatorio di conciliazione Clausole campione

Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti di segreteria dell'Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta Associazione datoriale. Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa interessata. L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1 cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civ. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale con...
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero quello di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1) In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 411, 412 CPC e ss., così come modificati e integrati dal D.lgs. n. 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, così come previsto dall'Accordo 18.5.00 allegato e parte integrante del presente CCNL e/o amministrativa presso la Direzione provinciale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e seguenti, così come modificati ed integrati dal D. Lgs n. 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal contratto collettivo nazionale quadro in materia di conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall’ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003 , sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1) Per i licenziamenti individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ. sarà esperito presso le Direzioni provinciali del lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413. proc. civ. e scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita:
Tentativo obbligatorio di conciliazione. Art. 68 – Rinvio alle leggi ALLEGATO N. 1 ALLEGATO N. 2 ALLEGATO N. 3 ALLEGATO N. 4 ALLEGATO N. 5 ALLEGATO N. 6
Tentativo obbligatorio di conciliazione. In caso di sinistro ed in relazione alla norma che prescrive l’obbligo di esperire un tentativo amichevole di conciliazione in conformità al D.Lgs n°28/2010 da promuoversi a cura di una delle parti (paziente od assicurato) davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti e prima di adire le vie legali, gli assicuratori decideranno nei termini previsti se partecipare o meno alla procedura.