Tentativo obbligatorio di conciliazione Clausole campione

Tentativo obbligatorio di conciliazione. Il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale si svolge secondo la procedura che viene così definita: L'Ufficio sindacale di conciliazione sarà costituito da un rappresentante della Organizzazione sindacale aderente alla Confederazione firmataria del presente contratto alla quale il lavoratore conferisce mandato speciale e da un rappresentante dell'Associazione datoriale territoriale cui l'impresa conferisce mandato speciale. In fase di prima attuazione i compiti di segreteria dell'Ufficio saranno svolti presso l'anzidetta Associazione datoriale. Il lavoratore o, in caso di controversia di serie, i lavoratori, che intendano proporre ricorsi innanzi al Giudice del lavoro, possono rivolgere richiesta scritta con lettera raccomandata A.R. alla segreteria dell'Ufficio per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale. Copia della predetta richiesta deve essere contestualmente trasmessa tramite lettera raccomandata A.R. all'impresa interessata. L'istanza deve contenere l'indicazione delle parti, l'oggetto della controversia con l'esposizione dettagliata e completa dei fatti, il riepilogo dei documenti allegati, l'elezione del domicilio presso la segreteria, nonché il nominativo del rappresentante dell'Organizzazione sindacale di cui al punto 1 cui è stata conferita procura speciale. Gli stessi adempimenti devono essere compiuti nell'ipotesi in cui parte attrice sia il datore di lavoro. Le parti, con i rappresentanti designati e, se preventivamente comunicata, con la eventuale presenza di esperti appartenenti alle rispettive Organizzazioni sindacali, si devono riunire entro 20 giorni dall'avvenuto ricevimento della richiesta di cui sopra per procedere all'esame della controversia e al tentativo di conciliazione. Il tentativo di conciliazione viene svolto con libertà di forme, anche tramite più riunioni, e deve esaurirsi entro 60 giorni dalla data del ricevimento della richiesta. Se la conciliazione ha esito positivo, si redige processo verbale ai sensi e per gli effetti dell'art. 411, commi 1 e 3, cod. proc. civ. Il verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti acquista efficacia di titolo esecutivo con l'osservanza di quanto previsto dall'art. 411 cod. proc. civ. Se la conciliazione non riesce si forma processo verbale, con l'indicazione dei termini della controversia, delle eventuali proposte di definizione e delle ragioni del mancato accordo. Le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale con...
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. Nelle controversie individuali il dirigente attiva il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 65 del d.lgs. n. 165 del 2001 ovvero quello di cui all’art. 4 del CCNQ in materia di conciliazione ed arbitrato del 23 gennaio 2001 e successive proroghe. 2. Ove la conciliazione di cui all’art. 65 del d. lgs. n.165 del 2001 non riesca il dirigente può adire l’autorità giudiziaria ordinaria ovvero, a prescindere dalla sede di conciliazione prescelta tra quelle indicate al comma 1, concordare di deferire la controversia ad un arbitro unico ai sensi del CCNQ del 23 gennaio 2001 e successive integrazioni e modificazioni.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1) In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409, 410, 411, 412 CPC e ss., così come modificati e integrati dal D.lgs. n. 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, così come previsto dall'Accordo 18.5.00 allegato e parte integrante del presente CCNL e/o amministrativa presso la Direzione provinciale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. In tutti i casi di controversie ai sensi degli artt. 409 c.p.c. e seguenti, così come modificati ed integrati dal D. Lgs n. 80/98, le parti dovranno esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale e/o amministrativa presso la direzione generale del lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1. In tutti i casi di controversie, ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di proce- dura civile come modificati dal Decreto Legislativo 31/3/98, n. 80 e dal Decreto Legi- slativo 29/10/98, n. 387, a prescindere dal numero dei dipendenti, è previsto il tenta- tivo obbligatorio di conciliazione in sede amministrativa secondo le relative procedure o in sede sindacale da esperirsi presso la sede regionale dell’Ente o la sede territo- riale della Organizzazione Sindacale a cui il lavoratore ha dato mandato. 2. La Parte interessata alla definizione della controversia può richiedere il tentativo di conciliazione tramite l’Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta e/o abbia con- ferito mandato. 3. L’Ente o l’Organizzazione Sindacale dei lavoratori che rappresenta la parte interessa- ta deve a sua volta denunciare la controversia alla Commissione regionale di conci- liazione, di cui alla successiva lettera A) per mezzo di lettera raccomandata A/R o al- tro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. La denuncia deve contenere gli elementi essenziali della controversia. 4. Ricevuta la comunicazione, la Commissione di conciliazione provvede entro 20 giorni alla convocazione delle Parti, fissando il giorno e l’ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione che deve essere espletato entro il termine di 10 giorni, come previsto dall’art. 37 del D.L.vo n. 80/98 e che decorre dalla data di ricevimento della richiesta.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. 1) Per i licenziamenti individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui agli artt. 410 e seguenti cod. proc. civ. sarà esperito presso le Direzioni provinciali del lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413. proc. civ. e scelto dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente tra le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori. 2) Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato ad una Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione. In tal caso l'Organizzazione sindacale alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione sindacale ed alla Direzione provinciale per l'attivazione del tentativo obbligatorio di conciliazione. 3) Trascorso il termine di sessanta giorni dalla presentazione della richiesta del tentativo di conciliazione, lo stesso si considererà comunque espletato ai fini dell'art. 412-bis cod. proc. civ. e le parti riprenderanno la loro libertà di azione. 4) Nel caso in cui l'incontro di conciliazione avvenisse entro la data sopra indicata, il verbale di conciliazione e/o di fallimento del tentativo, redatto in sei copie, dovrà essere sottoscritto dalle parti interessate e dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali aventi mandato. 5) Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, ovvero sia decorso il termine di sessanta giorni le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lett. B).
Tentativo obbligatorio di conciliazione. Rinvio alle leggi
Tentativo obbligatorio di conciliazione. In caso di sinistro ed in relazione alla norma che prescrive l’obbligo di esperire un tentativo amichevole di conciliazione in conformità al D.Lgs n°28/2010 da promuoversi a cura di una delle parti (paziente od assicurato) davanti ad uno degli Organismi a ciò preposti e prima di adire le vie legali, gli assicuratori decideranno nei termini previsti se partecipare o meno alla procedura.
Tentativo obbligatorio di conciliazione. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e seguenti del codice di procedura civile, così come modificati dal Decreti Legislativi 31/3/98 n° 80 e 29/10/98 n° 387, per tutte le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, relative alla integrale applicazione del presente contratto e/o di altri accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro nella strutture lavorative comprese nella sfera di applicazione del presente CCNL, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione da esperirsi in sede sindacale dalla “Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione” che verrà costituita in ogni singola Provincia secondo le norme, le modalità e le procedure previste dal presente articolo.