Maternità. 1. Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell’eventuale periodo di astensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione almeno di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività svolte. Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto alle lavoratrici, all’atto di assunzione, viene consegnata copia del modello riportato nell’allegato 3. In caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure di politiche attive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al reddito. Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell’arco dei primi 180 giorni della stessa, e alle quali non spetti l’indennità relativa alla maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum a carico di EBITEMP secondo le modalità previste nell’allegato 2. 2. Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato ed in maternità anticipata e obbligatoria è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore anche nelle ipotesi in cui l’astensione prosegua oltre il termine della missione, con conseguente integrazione dell'indennità di maternità, qualora prevista al 100% fino al termine del periodo di congedo obbligatorio e secondo la retribuzione precedentemente percepita.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Maternità. DIRITTI INDIVIDUALI
1. Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell’eventuale periodo di astensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione almeno di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività svolte. Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto alle lavoratrici, all’atto di assunzione, viene consegnata copia del modello riportato nell’allegato 3. In caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure di politiche attive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al reddito. Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell’arco dei primi 180 giorni della stessa, e alle quali non spetti l’indennità relativa alla maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum a carico di EBITEMP Ebitemp secondo le modalità previste nell’allegato 2.
2. Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato ed in maternità anticipata e obbligatoria è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore anche nelle ipotesi in cui l’astensione prosegua oltre il termine della missione, con conseguente integrazione dell'indennità dell’indennità di maternità, qualora prevista al 100% fino al termine del periodo di congedo obbligatorio e secondo la retribuzione precedentemente percepita.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro
Maternità. 1La lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro per: ▪ i 2 mesi precedenti la data presunta del parto (salvo eventuali anticipi previsti dalla legge); ▪ i 3 mesi successivi alla data del parto. Le lavoratrici che abbiano terminato Per i suddetti periodi di ‘astensione obbligatoria’ dal lavoro, la lavoratrice ha diritto ad una indennità di maternità, pagata dall’Inps e pari all’80% della retribuzione convenzionale. Ai fini dell’indennità, la lavoratrice deve avere almeno 52 contributi setti- manali nei 2 anni precedenti l’inizio del congedo, oppure 26 contributi settimanali nell’ anno precedente il congedo stesso, anche se versati in settori diversi da quello del lavoro domestico. La domanda, per ricevere l’indennità di maternità, deve essere presentata, su apposito modulo (modulo MAT.), sia alla sede Inps competente per resi- denza sia al datore di lavoro. N.B. La lavoratrice domestica può - dietro certificazione medica - avvalersi della ‘flessibilità’ del congedo di maternità, cioè proseguire l’attività la- vorativa durante l’ottavo mese di gravidanza e prolungare, così, a quattro mesi il periodo di astensione obbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell’eventuale periodo di astensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione almeno di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività svoltecongedo dopo il parto. Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto alle lavoratrici, all’atto di assunzione, viene consegnata copia del modello riportato nell’allegato 3. In caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure di politiche attive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al reddito. Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell’arco dei primi 180 giorni della stessa, e alle quali non spetti l’indennità relativa alla maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum a carico di EBITEMP secondo le modalità previste nell’allegato 2.
2. Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato ed in maternità anticipata e obbligatoria è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore anche nelle ipotesi in cui l’astensione prosegua oltre il termine della missione, con conseguente integrazione dell'indennità di maternità, qualora prevista al 100% fino al termine del periodo I periodi di congedo obbligatorio e secondo la retribuzione precedentemente percepitaper maternità sono utili ai fini dell’anzianità di servizio.
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Samples: Regolazione Del Rapporto Di Lavoro
Maternità. Per le operaie a tempo indeterminato e per le apprendiste è prevista l’integrazione al 100 % del salario di competenza, dedotto dalla retribuzione contrattuale mensile del lavoratore (paga base, contingenza, edr, salario provinciale, scatti di anzianità, premi o super minimi individuali) per i periodi di maternità anticipata, obbligatoria e posticipata autorizzati dalla locale Direzione Territoriale del Lavoro. Analoga integrazione è prevista per le operaie a tempo determinato, sulla base del salario medio convenzionale stabilito dai decreti ministeriali. Dal 1° Gennaio 2013, le Parti concordano di riconoscere alle operaie a tempo indeterminato che richiedono il congedo parentale per maternità facoltativa nel limite dei 180 giorni previsti, un’integrazione giornaliera del 30% calcolato sul salario contrattuale giornaliero, pari ad 1/26 del salario lordo mensile. Tali integrazioni saranno liquidate dalla Cassa Cimi su richiesta della lavoratrice. Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo suddette disposizioni sono inderogabili e non sostituibili con altre forme di astensione obbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell’eventuale periodo di astensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l’avvio in missione almeno di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività svolte. Ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto alle lavoratrici, all’atto di assunzione, viene consegnata copia del modello riportato nell’allegato 3indennizzo diretto. In caso di impossibilità richiesta di avviamento, alle stesse saranno proposte misure integrazioni di politiche attive dipendenti di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al reddito. Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell’arco dei primi 180 giorni aziende inadempienti nei confronti della stessa, e alle quali non spetti l’indennità relativa alla maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum cassa provinciale CIMI si fa riferimento a carico di EBITEMP secondo le modalità previste nell’allegato 2quanto disposto dall’accordo sindacale del 26 Marzo 1998.
2. Alle lavoratrici assunte a tempo indeterminato ed in maternità anticipata e obbligatoria è garantita la piena parificazione al trattamento previsto dalla contrattazione collettiva applicata dall’utilizzatore anche nelle ipotesi in cui l’astensione prosegua oltre il termine della missione, con conseguente integrazione dell'indennità di maternità, qualora prevista al 100% fino al termine del periodo di congedo obbligatorio e secondo la retribuzione precedentemente percepita.
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Samples: Contratto Provinciale Di Lavoro