Assistenza diretta/in convenzione non prevista.
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE Determina 1658 27/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SOFTWARE APPLICATIVO PER LA GESTIONE DEL PERSONALE PER IL SETTORE DELLE RISORSE UMANE E CONTROLLO DI GESTIONE - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO SINTEL DI ARCA LOMBARDIA AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ADS AUTOMATED DATA SYSTEMS SPA Determina 1643 26/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA DI CONNETTIVITA' WI-FI "FREE ITALIA WIFI" DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 637021 A CINECA CONSORZIO INTERUNIVARSITARIO - CIG Z0B25A5171 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CINECA Consorzio Interuniversitario Determina 1641 26/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA "WEBTOSMS" - ANNO 2019 - AGGIUDICAZIONE TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 687207 ALLA DITTA SERVIZI INTERNET S.R.L. - CIG 76779447D PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO SERVIZI INTERNET S.R.L. Determina 1626 22/11/2018 AFFIDAMENTO INCARICO DELLA GESTIONE E DELLO SVILUPPO DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE/BIBLIOTECA SPECIALIZZATA PER BAMBINI E RAGAZZI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA SINTEL ID 102413679 A IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE- CIG 7647776866 AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LOMBARDIA SRL IMPRESA SOCIALE Determina 1618 22/11/2018 LICEO "GAMBARA" IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA PANGEA CONSORZIO STABILE C.C. A R.L. Determina 1622 22/11/2018 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTAUFFICIALE DEGLI AVVISI E BANDI DI GARA SECONDO LA NORMATIVA VIGENTEANNO 2018 - INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA- AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A. Determina 1606 20/11/2018 I.I.S. "EINAUDI" IN COMUNE DI CHIARI (BS). LAVORI DI SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE INGRESSO AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPRESA CINESI S.R.L. Determina 1604 20/11/2018 IMMOBILI DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA DI BRESCIA SITI IN BRESCIA E PROVINCIA. INCARICO PROFESSIONALE PER PER EFFETTUAZIONE DI RILIEVI TOPOGRAFICI, RESTITUZIONE GRAFICA ED ADEGUAMENTO SCHEDE CATASTALI AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO STUDIO FERITI & ASSOCIATI Determina 1587 15/11/2018 ACQUISTO DI N. 32 SEDUTE FISSE PER IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI ORZINUOVI, N. 6 SEDUTE SEMIDIREZIONALI PER IL SETTORE STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA E N. 4 POLTRONE SEMIDIREZIONALI PER IL SETTORE AVVOCATURA. AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA EFFEGI DI FANTONI G. & C. S.N.C. CON SEDE A BRESCIA - ORDINE DI ACQUISTO DIRETTO MEPA. CIG. ZF125C70D8.
Pagamenti in acconto 1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 50.000,00 (cinquantamila), secondo quanto nto risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori di cui rispettivamente agli articoli 188 e 194 del Regolamento generale. 2. La somma ammessa al pagamento è costituita dall’importo progressivo determinato nella documentazione di cui al comma 1: a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3; b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza; c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale; d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti. 3. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1: a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il » con l’indicazione della data di chiusura; b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l’indicazione della data di emissione. 4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere l’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al comma 1. 6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non eccedente la predetta percentuale. Non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l’importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell’importo contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende l’importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.
Presidente Il Comitato di Sindacato è presieduto dal Presidente del Comitato o, in sua assenza, dal soggetto più anziano di età tra i suoi membri. Il Presidente è coadiuvato dal Segretario. Il Comitato di Sindacato nella sua prima seduta nominerà il Presidente che sarà colui che, tra i membri del Comitato, avrà ottenuto il maggior numero dei voti complessivamente attribuiti ai componenti del Comitato presenti a tale riunione. Il Presidente svolge i seguenti compiti: a) convoca e presiede il Comitato, predisponendo l’ordine del giorno; b) effettua tutte le attività affidategli dal Comitato e dal Patto; e c) adegua il Patto e i suoi Allegati stralciando dal testo i nominativi dei soggetti che eventualmente non abbiano sottoscritto il Patto ed apportando le ulteriori modifiche a ciò conseguenti.
FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.
Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare 1. Fatta salva la sospensione cautelare disposta ai sensi dell’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. 165/2001, l'amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo di infrazione disciplinare punibili con sanzione non inferiore alla sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, con conservazione della retribuzione. 2. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione, ferma restando la privazione della retribuzione relativa ai giorni complessivi di sospensione irrogati. 3. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio è valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.
Legge applicabile - Foro competente 19.1 Il Contratto è regolato dalla legge italiana. L'eventuale nullità e/o invalidità, in tutto ovvero in parte, di uno o più articoli, non travolge gli altri articoli contenuti nel presente Contratto i quali, conseguentemente, dovranno quindi ritenersi pienamente validi ed efficaci. 19.2 Qualora il Cliente fosse un soggetto diverso dal consumatore inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, come definito dall’art. 1469-bis del codice civile, per ogni e qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione del Contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Vicenza. Qualora il Cliente fosse un consumatore, come sopra definito, il Foro competente in via esclusiva sarà quello del luogo di residenza o domicilio del consumatore stesso. Le seguenti condizioni si applicano ai Clienti che usufruiscono dei Servizi di seguito indicati ed integrano quelle sopra riportate.
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.