Mensa. 1. L’Azienda garantisce il diritto alla mensa ai dipendenti, compatibilmente con le risorse disponibili mediante istituzione di un servizio di ristorazione aziendale ovvero modalità sostitutive 2. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro fatti salvi i casi espressamente previsti dal vigente regolamento aziendale. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario. Il badge con il quale si segnala la presenza in mensa è utilizzabile unicamente dal legittimo titolare e non può essere ceduto a persone diverse. 3. Per quanto non disposto con il presente accordo, le parti confermano il vigente regolamento interno per l’accesso alle strutture aziendali di ristoro siglato in data 29 maggio 1999 come modificato con accordo successivo del 5 ottobre 1999. 4. Viene istituita una Commissione paritetica di controllo sulla qualità della mensa; metà dei componenti della commissione sono designati dalla R.S.U. 5. L’Azienda propone e le Organizzazioni Sindacali accettano una revisione del regolamento di cui al comma 3 da effettuarsi a cura di apposita commissione paritetica da costituirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Di Lavoro
Mensa. 1Il servizio mensa verrà usufruito mediante buono pasto del valore nominale di Euro 5,95. L’Azienda garantisce il diritto Il buono viene riconosciuto in relazione alla mensa ai dipendentipresenza lavorativa in orario spezzato, compatibilmente alle esigenze organizzative/amministrative ed agli orari di lavoro particolari della generalità dei lavoratori della sede e delle funzioni amministrative decentrate negli IPMK con le risorse disponibili mediante istituzione modalità definite nell’allegato 3. Si concorda che il valore del buono non subirà aggiornamenti fino a concorrenza del valore di un servizio legge esente da imposizione fiscale ed assoggettamento contributivo: successivamente all’avvenuto congiungimento dei 2 valori, le Parti si incontreranno per definire i nuovi valori. I trattamenti previsti dal presente accordo si applicano al personale operante nella sede di ristorazione aziendale ovvero modalità sostitutive
2. Il pasto va consumato al Ravenna e nelle funzioni amministrative decentrate presso gli Ipermercati, con organizzazione del lavoro e degli orari analoghe a quelle della sede, di fuori dell’orario norma con orario di lavoro fatti salvi i casi espressamente previsti distribuito su 5 giorni lavorativi dal vigente regolamento aziendalelunedì al venerdì, nonché nelle funzioni direttive degli Ipermercati. Il tempo impiegato Ai lavoratori il cui orario di lavoro termini oltre le ore 22,00 per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi assicurare la chiusura serale degli ipermercati, in considerazione dell’impossibilità di controllo dell’orariofruire della cena negli orari usuali presso la propria abitazione, sarà fornito un buono ticket restaurant di importo pari a Euro 2,60 per ogni prestazione effettuata su richiesta dell’Azienda, oltre l’ora suddetta. Il badge con il quale si segnala la presenza in mensa è utilizzabile unicamente dal legittimo titolare e non può essere ceduto a persone diverseRestano validi eventuali trattamenti di miglior favore.
3. Per quanto non disposto con il presente accordo, le parti confermano il vigente regolamento interno per l’accesso alle strutture aziendali di ristoro siglato in data 29 maggio 1999 come modificato con accordo successivo del 5 ottobre 1999.
4. Viene istituita una Commissione paritetica di controllo sulla qualità della mensa; metà dei componenti della commissione sono designati dalla R.S.U.
5. L’Azienda propone e le Organizzazioni Sindacali accettano una revisione del regolamento di cui al comma 3 da effettuarsi a cura di apposita commissione paritetica da costituirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Mensa. 1. L’Azienda garantisce il Hanno diritto a fruire della mensa aziendale tutti i dipendenti nei giorni d’effettiva presenza al lavoro in relazione alla mensa ai dipendenti, compatibilmente particolare articolazione dell’orario: - i dipendenti che iniziano l’attività lavorativa nel pomeriggio ( II° turno ); - i dipendenti che prestano attività lavorativa di mattino e/o con le risorse disponibili mediante istituzione di un servizio di ristorazione aziendale ovvero modalità sostitutive
2prosecuzione della stessa nelle ore pomeridiane per completamento orario o per lavoro straordinario. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro fatti salvi lavoro. Possono altresì fruire del servizio mensa anche i casi espressamente previsti dal vigente regolamento aziendaledipendenti per i quali non ricorrono le previsioni di cui al primo comma: in tal caso gli stessi sono tenuti a pagare direttamente al gestore la quota prevista in tal caso nel contratto d’appalto in essere con l’azienda. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario. Il badge con il quale si segnala la presenza in mensa è utilizzabile unicamente dal legittimo titolare e non può essere ceduto inferiore a persone diverse.
330 minuti. Per quanto non disposto Il dipendente è tenuto, per ogni pasto, a contribuire in ogni caso nella misura fissa di € 1.03 (IVA compresa ) - art. 29 CCNL del 7 aprile 1999 -. Le parti, in relazione a particolari articolazioni dell’orario e di effettiva presenza al lavoro inconciliabili con il presente accordo, le parti confermano il vigente regolamento interno per l’accesso alle strutture aziendali di ristoro siglato in data 29 maggio 1999 come modificato con accordo successivo del 5 ottobre 1999.
4. Viene istituita una Commissione paritetica di controllo sulla qualità gli orari d’apertura della mensa; metà dei componenti della commissione sono designati dalla R.S.U.
5. L’Azienda propone e le Organizzazioni Sindacali accettano una revisione del regolamento , concordano di cui al comma 3 da effettuarsi a cura di apposita commissione paritetica da costituirsi predisporre entro 30 90 giorni dalla sottoscrizione del presente contrattoC.I.A., un regolamento che preveda, compatibilmente con le risorse disponibili, l’attivazione di un servizio idoneo a garantire l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, nei limiti comunque di quanto disposto dal comma 4 del citato art. 29.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Mensa. 1. L’Azienda garantisce Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e so- ciali di lavoro, viene confermato per la generalità degli operai il diritto alla mensa ai dipendentimensa. L’impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo (composto da: primo piatto - secondo piatto - contorno e mezzo litro di bevanda), compatibilmente con le risorse disponibili mediante istituzione l’allestimento in lo- cali idonei di un servizio di ristorazione aziendale ovvero modalità sostitutive
2mensa o mediante il ricorso a servizi esterni. Al lavoratore non in trasferta potrà essere addebitato, quale concorso spese, l’importo di Euro 1,55 per ogni pasto consumato presso il servizio mensa messo a disposizione dall’azienda, anche tramite il ricorso a servizi esterni. Il lavoratore avrà diritto al servizio di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa di almeno quattro ore, con presenza in cantiere alla ripresa dell’attività lavorativa dopo l’intervallo meridiano. Ove non si renda possibile la somministrazione del pasto va consumato al di fuori dell’orario nei modi indi- cati, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva pari a Euro 0,43 per ogni ora di lavoro fatti salvi i casi espressamente previsti dal vigente regolamento aziendaleprestato. Il tempo impiegato Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 19/04/2010 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della percentuale stessa. Nei confronti dei lavoratori in trasferta, in luogo della presente disciplina trova applicazione la specifica normativa della trasferta di cui all’art. 6 del presente Contratto Integrativo Provinciale. In relazione a quanto stabilito al 3° comma del presente articolo le parti confermano, come per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi passato, la discrezionalità dell’eventuale tratte- nuta a titolo di controllo dell’orario. Il badge con il quale si segnala la presenza in mensa è utilizzabile unicamente dal legittimo titolare e non può essere ceduto a persone diverseconcorso spese al pasto.
3. Per quanto non disposto con il presente accordo, le parti confermano il vigente regolamento interno per l’accesso alle strutture aziendali di ristoro siglato in data 29 maggio 1999 come modificato con accordo successivo del 5 ottobre 1999.
4. Viene istituita una Commissione paritetica di controllo sulla qualità della mensa; metà dei componenti della commissione sono designati dalla R.S.U.
5. L’Azienda propone e le Organizzazioni Sindacali accettano una revisione del regolamento di cui al comma 3 da effettuarsi a cura di apposita commissione paritetica da costituirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.
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Samples: Contratto Integrativo Provinciale
Mensa. 1. L’Azienda garantisce il diritto alla mensa ai dipendentiGli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili mediante istituzione disponibili, possono istituire mense di un servizio di ristorazione aziendale ovvero o, in alternativa, secondo le modalità sostitutiveindicate nell’art. 68, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane, con una pausa non superiore a due ore e non inferiore a trenta minuti. La medesima disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero. Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di lavoro fatti salvi i casi espressamente previsti dal vigente regolamento aziendale. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell’orario. Il badge con il quale si segnala la presenza in mensa è utilizzabile unicamente dal legittimo titolare e non può essere ceduto a persone diverseservizio.
3. Per quanto non disposto con il presente accordoIl dipendente è tenuto a pagare, le per ogni pasto, un corrispettivo pari ad un terzo del costo unitario risultante dalla convenzione, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo parti confermano il vigente regolamento interno per l’accesso alle strutture aziendali di ristoro siglato in data 29 maggio 1999 come modificato con accordo successivo ad un terzo dei costi dei generi alimentari e del 5 ottobre 1999personale, se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
4. Viene istituita una Commissione paritetica Il servizio di controllo sulla qualità della mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense nonché quelli per il diritto allo studio universitario che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa; metà dei componenti della commissione sono designati dalla R.S.U.. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.
5. L’Azienda propone e le Organizzazioni Sindacali accettano una revisione Sono fatti salvi gli accordi di maggior favore in atto alla data del regolamento di cui al comma 3 da effettuarsi a cura di apposita commissione paritetica da costituirsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto31.12.2001.
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