Common use of Mensa Clause in Contracts

Mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 01 luglio 2014, l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di € 4,13. Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/06/2017 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 5,28 giornalieri pari a € 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL. L`indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dal 01/06/2017 è stabilita in € 114,18 mensili. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Provinciale Di Lavoro

Mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore situazioni in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 01 luglio 2014, l’impresa provvederà alla istituzione considerata sia la struttura dei settori sia la varietà delle situazioni di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di € 4,13. Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/06/2017 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 5,28 giornalieri pari a € 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL. L`indennità sostitutiva non spetta agli operai fatto che non consentono di pervenire a una regolamentazione uniforme dell'istituto, si avvalgono conviene che la possibilità di attuazione del servizio di mensa attuato sarà affrontata onde pervenire a idonee soluzioni aziendali o locali. Pertanto, nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, con almeno 125 dipendenti, le Direzioni e i Consigli di fabbrica si incontreranno al fine sopra indicato, tenendo conto delle situazioni obiettive nelle singole unità produttive quali, ad esempio, la distanza dello stabilimento rispetto alla residenza della prevalenza dei lavoratori, il rapporto tra maestranze in una forza e lavoratori che utilizzino il servizio, ecc. Nelle unità produttive, comprese le sedi centrali, dove sarà realizzata la mensa, il concorso delle forme sopra indicateAziende al costo del pasto non sarà inferiore al 50%. In tutti gli stabilimenti ove sarà istituita la mensa, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del al lavoratore che non partecipi alla medesima per cause dipendenti dalle esigenze di servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolteo da accertati motivi di salute verrà corrisposta un'indennità sostitutiva nella misura di L. 100 per ogni giorno di presenza. Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dal 01/06/2017 è stabilita in € 114,18 mensili. Sono assorbiti Tale indennità assorbe sino a concorrenza i trattamenti eventualmente quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo. Agli addetti del settore cemento, appartenenti a unità con meno di 125 dipendenti, sarà riconosciuta un'indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di presenza in misura percentuale dell'indennità sostitutiva aziendalmente erogata ai lavoratori appartenenti a unità produttive con più di 125 addetti. Tale percentuale viene definita nel 34% dell'indennità aziendalmente in vigore al 1° aprile 1987, nel 67% dell'indennità aziendalmente in vigore al 1° aprile 1988, nel 100% dell'indennità aziendalmente in vigore al 1° aprile 1989. L'indennità come sopra definita assorbe sino a concorrenza quanto aziendalmente corrisposto allo stesso titolo alle scadenze sopra ricordate. Nota a verbale. La presente normativa non modifica le situazioni in atto per lo stesso titolo nelle aziendederivanti dalla applicazione di accordi aziendali e di gruppo. Dette situazioni restano confermate.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 01 luglio 2014, 20 Maggio 2004 l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché perchè possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di euro 4,13. Ove non in relazione alla breve durata del cantiere o ad altre obiettive difficoltà da valutarsi, su richiesta di parte sindacale, congiuntamente a livello di XX.XX., si renda possibile rendesse impossibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/06/2017 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità un`indennita` sostitutiva di € 5,28 euro 3,36 giornalieri pari a € 0,66 euro 0,42 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia)ordinario. Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL. L`indennità Per gli impiegati l`indennita` sostitutiva sarà: • dal 01/07/2006, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di euro 72,66 mensili; • dal 01/09/2007 sarà corrisposta un`indennita` sostitutiva di euro 84,77 mensili; L`indennita` sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dal 01/06/2017 è stabilita in € 114,18 mensili. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziende.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale

Mensa. Fatte salve Nella comunità opera il servizio di ristorazione che consiste nella : - preparazione, cottura in sito e distribuzione dei pasti nell’apposita sala da pranzo della struttura o nelle camere dell’ospite (colazione, pranzo, merenda e cena); -predisposizione di menù pluri settimanali, con almeno 2 possibilità di scelta tra primi, secondi, contorni e frutta, nelle varianti stagionali autunno/inverno e primavera/estate con piatti non ripetitivi, che prevedano la possibilità di alternative e rispettino le condizioni di miglior favore tradizioni gastronomiche locali; - riassetto e pulizia dei locali cucina e delle sale da pranzo; - lavaggio del pentolame, delle stoviglie e dei carrelli portavivande. mensa (colazione, pranzo, merenda, cena). Il menù dovrà essere quello previsto dalle tabelle dietetiche approvate dall’A.S.L. competente, dovrà uniformarsi alle abitudini alimentari dell’utenza, nel rispetto dei criteri dietetico-nutrizionali. In particolare dovrà essere garantito un apposito menù per gli Ospiti in atto regime dietetico. La predisposizione del menù nelle varianti suindicate verrà predisposto dal Concessionario e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 01 luglio 2014allegato all’offerta tecnica, l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio e potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno adottato previa vidimazione da parte della ASL competente al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più impresemomento dell’avvio della concessione. Il servizio suddetto menù giornaliero è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantierereso noto agli ospiti mediante affissione nella sala pranzo. I pasti saranno consumati nella sala pranzo negli orari stabiliti. Il costo pasto verrà servito in camera solo in caso di infermità o per altri motivi giustificati e previa autorizzazione del pasto è suddiviso responsabile. Solo per casi di particolari esigenze possono essere disposte diete diversificate e personalizzate secondo apposita prescrizione medica. I pasti saranno preparati con il sistema della cucina tradizionale, che prevede esclusivamente l’impiego di prodotti alimentari di prima qualità, possibilmente locali, freschi e cucinati direttamente in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori loco. In nessun caso quindi dovrà essere fatto uso di cibi precotti. La buona conservazione delle derrate immagazzinate sarà di esclusiva competenza e tre quarti a carico del datore responsabilità dell’appaltatore, al quale sarà imputato ogni caso di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di € 4,13. Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/06/2017 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 5,28 giornalieri pari a € 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti riscontrata avaria delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia)derrate stesse. Nella determinazione eventualità di divieto da parte dell’Ente dell’impiego di merci acquistate dall’appaltatore e ritenute inidonee, quest’ultimo dovrà provvedere all’immediato ritiro e sostituzione delle stesse. Gli orari della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL. L`indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo somministrazione dei pasti saranno organizzati in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dal 01/06/2017 è stabilita in € 114,18 mensili. Sono assorbiti sino esigenze degli Ospiti per assicurare una gestione a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziendemisura di “persona”.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Mensa. A decorrere dal 1° luglio 2013, il costo massimo del servizio mensa, interamente a carico dell’Azienda, sarà pari ad Euro 13,00. L’eventuale eccedenza sarà a carico del lavoratore. Nel caso di impossibilità a garantire il servizio mensa nei termini suddetti, o quando non sono presenti in zona aziende che effettuano il servizio in cantiere o luoghi di ristorazione quali mense, trattorie o ristoranti, si darà alternativamente luogo al pagamento di apposita indennità sostitutiva di mensa, il cui valore è corrispondente a Euro 0,50 per ogni ora di lavoro ordinaria effettivamente prestata. Il servizio mensa è garantito agli operai ed agli impiegati di cantiere. Quanto al personale direttivo, tecnico ed amministrativo etc,. assunto presso la sede dell’Impresa, avrà diritto al servizio solo nel caso in cui sia comandato in trasferta. Sono fatte espressamente salve le condizioni di miglior favore in essere. L’indennità sostitutiva non verrà conteggiata per premi, mensilità aggiuntive od altro istituto contrattuale, in quanto già tenutone conto nel suddetto aggiornamento. Le imprese, fermo restando il rispetto delle norme previste nel presente accordo, si dichiarano disponibili a che venga istituito per ogni cantiere, con ricorso ad azienda esterna specializzata, un servizio di mensa composto da un primo piatto, un secondo con un contorno, pane e bevande. Per l’attuazione del suddetto servizio sarà sottoscritta da parte della impresa una convenzione con azienda avente strutture specializzate nella ristorazione, che garantisca detto servizio a prezzo non superiore a quanto sopra illustrato. Il carattere di servizio sociale che la fornitura dei pasti assume, la possibilità, fatto salvo il rispetto delle norme al riguardo sottoscritte, di usufruire di detto servizio da parte di tutti i lavoratori ed il carattere non retributivo del contributo delle aziende, comportano che eventuali scelte individuali di non usufruire di tale servizio non daranno luogo ad alcuna indennità sostitutiva a nessun livello di trattativa. Pertanto, l’indennità sostitutiva di mensa non sarà più corrisposta all’ atto della istituzione nel cantiere del servizio di mensa, ciò indipendentemente dalla partecipazione alla mensa dei lavoratori. Il presente accordo si applica in tutti i cantieri edili a prescindere dal numero dei dipendenti del cantiere o dell’ impresa. Il servizio mensa è garantito al lavoratore che fornisca la propria prestazione per più di mezza giornata di lavoro; in tutti gli altri casi, indipendentemente dalla causa dell’assenza, gli verrà riconosciuta l’indennità sostitutiva per le ore di lavoro effettivamente prestate. II lavoratore che per sua scelta non consumi il pasto dopo averlo prenotato sarà tenuto a rimborsare all’ impresa il 100% del costo. Il raggiungimento del presente accordo non intende apportare alcun pregiudizio all' orario di cantiere ed esonera comunque l' impresa da ogni responsabilità o conseguenza per quanto riguarda eventuali inadempienze da parte dell’ azienda responsabile del servizio mensa. Fatte salve le condizioni di miglior favore attualmente in atto e quanto disposto dall’art. 88 del C.C.N.L. 01 luglio 2014, l’impresa provvederà alla istituzione di un servizio mensa perché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere. Detto servizio potrà essere realizzato o mediante l’allestimento di mensa in cantiere o mediante ricorso a servizi esterni forniti in cantiere o nelle immediate vicinanze ovvero mediante convenzioni con esercizi pubblici presso i quali i lavoratori procederanno al prelievo dei generi alimentari. Le disposizioni di cui al comma precedente potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. Il servizio suddetto è subordinato alla richiesta scritta di almeno sedici dipendenti occupati nel cantiere. Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo per ciascun pasto consumato di € 4,13. Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dal 01/06/2017 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 5,28 giornalieri pari a € 0,66 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia). Nella determinazione della predetta indennità si è tenuto conto della incidenza della percentuale di cui all’art. 18 del vigente CCNL. L`indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza della organizzazione del cantiere e delle mansioni svolte. Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dal 01/06/2017 è stabilita in € 114,18 mensili. Sono assorbiti sino a concorrenza i trattamenti eventualmente in atto per lo stesso titolo nelle aziendeessere.

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