Mensa. 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili oggetto di contrattazione decentrata, possono istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 175. 2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l'osservanza delle seguenti condizioni: a) che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00); b) che sia prestata attività al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali (dopo le ore 20.00); 3. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso e la quota di cui all’art. 175, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a quello più basso pagato dai dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è gestita direttamente dall’ente. 4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di lavoro. 5. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione. 6. Per gli uffici che hanno sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente stipulare convenzioni per mense gestite da terzi, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 2, su presentazione di pezze giustificative, previa motivata disposizione dell’ente, ai lavoratori interessati verrà corrisposto l’equivalente dell’importo di cui all’art. 175 comma 1. 7. Restano in vigore fino alla loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di stipulazione del contratto.
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Samples: Contratto Collettivo, Contratto Collettivo
Mensa. 1. Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili oggetto di contrattazione decentrata, possono istituire mense di servizio o in alternativa attribuire al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 175178 (Buoni pasto).
2. Possono usufruire della mensa i dipendenti che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l'osservanza delle seguenti condizioni:
a) che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00);
b) che sia prestata attività al pomeriggio con prosecuzione nelle ore serali (dopo le ore 20.00);
3. Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto, un corrispettivo pari alla differenza tra il costo dello stesso e la quota di cui all’art. 175178 (Buoni pasto), se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a quello più basso pagato dai dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è gestita direttamente dall’ente.
4. Il servizio di mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di lavoro.
5. In ogni caso è esclusa ogni forma di monetizzazione.
6. Per gli uffici che hanno sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente stipulare convenzioni per mense gestite da terzi, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 2, su presentazione di pezze giustificative, previa motivata disposizione dell’ente, ai lavoratori interessati verrà corrisposto l’equivalente dell’importo di cui all’art. 175 178 (Buoni pasto) comma 1.
7. Restano in vigore fino alla loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di stipulazione del contratto.
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Samples: Contratto Collettivo
Mensa. 1. Gli enti, Il servizio di mensa è istituito dall’Azienda per agevolare la realizzazione di particolari forme di organizzazione del lavoro e maggiori disponibilità in relazione ordine al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili oggetto di contrattazione decentrata, possono istituire mense di servizio o in alternativa attribuire richiesto al personale buoni pasto sostitutivi secondo le modalità indicate nell'art. 175dipendente.
2. Possono usufruire della Ha diritto ad accedere al servizio di mensa i dipendenti il personale che prestino attività lavorativa con una pausa di almeno trenta minuti e con l'osservanza delle presti effettivo servizio alle seguenti condizioni:
a) che sia prestata attività al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane (dopo le ore 12.00)l’orario di servizio articolato sull’intera giornata, con intervallo obbligatorio per il pranzo;
b) con orario di servizio ridotto (part-time), limitatamente alle giornate in cui vengono effettuati i rientri pomeridiani, dovuti sia all’articolazione di orario scelta che sia prestata attività alla prestazione di lavoro straordinario;
c) la prestazione minima giornaliera, ai fini del godimento dei servizi di mensa, è fissata in cinque ore, delle quali almeno tre da effettuarsi nell’orario antimeridiano e due nell’orario pomeridiano;
d) con orario di servizio continuato od articolato in turni con durata minima di 6 ore. La consumazione del pasto dovrà avvenire al pomeriggio con prosecuzione nelle di fuori dell’orario di servizio. Nel caso in cui la prestazione di lavoro giornaliera risulti inferiore a 6 ore serali (dopo le ore 20.00);per la fruizione dei recuperi o permessi) il personale interessato non avrà diritto a fruire dei servizi di mensa.
3. Il dipendente è tenuto I dipendenti che usufruiscano del servizio sono tenuti a pagare, pagare per ogni pastopasto l’importo attualmente fissato. Con contrattazione decentrata si provvederà alla rideterminazione del corrispettivo, un corrispettivo pari alla differenza tra il tenendo conto del costo dello stesso dei generi alimentari e la quota di cui all’art. 175, se la mensa è gestita da terzi, o un corrispettivo pari a quello più basso pagato dai dipendenti per la mensa a pasto pieno gestita da terzi se la mensa è gestita direttamente dall’entedel personale.
4. Il servizio Le disposizioni di mensa è gratuito cui ai commi precedenti si applicano a tutto il personale, ivi incluso quello tenuto per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l’assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto disposizioni di servizio, a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione alla erogazione usufruendo dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di lavoromensa apprestati dall’Azienda.
5. In ogni caso è esclusa ogni forma Le modalità per usufruire del servizio e le regole relative all’utilizzo dei buoni pasto sono stabilite in sede di monetizzazionecontrattazione decentrata.
6. Per gli uffici che hanno sede in comuni (anche esteri) nei quali non è possibile e/o conveniente stipulare convenzioni per mense gestite da terzi, ove ricorrono le condizioni di cui al comma 2, su presentazione di pezze giustificative, previa motivata disposizione dell’ente, ai lavoratori interessati verrà corrisposto l’equivalente dell’importo di cui all’art. 175 comma 1.
7. Restano in vigore fino alla loro scadenza i contratti conseguenti a gare già indette alla data di stipulazione del contratto.
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