Mercato regolamentato. Un mercato regolamentato è un sistema multilatera- le che consente o facilita l’incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finan- ziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti. Il mercato regolamentato è gestito da socie- tà per azioni, dette Società di gestione del mercato, è autorizzato e funziona regolarmente. L’attività di organizzazione e gestione dei mercati re- golamentati è autorizzata dalla Consob. I mercati italiani autorizzati sono iscritti in un elen- co tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998). I mercati esteri riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario sono iscritti in un’apposita sezione dell’e- lenco (art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998). Mercati esteri, diversi dai precedenti, possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2. D.Lgs. n. 58/1998).
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, General Terms and Conditions, Condizioni Generali Di Contratto
Mercato regolamentato. Un mercato regolamentato è un sistema multilatera- le multilaterale che consente o facilita l’incontro, al suo interno in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto acqui- sto e di vendita di terzi relativi a strumenti finan- ziarifinanziari, ammessi alla negoziazione conformemente alle regole del mercato stesso, in modo da dare luogo a contratti. Il mercato regolamentato è gestito da socie- tà società per azioniazio- ni, dette Società di gestione del mercato, è autorizzato e funziona regolarmente. L’attività di organizzazione e gestione dei mercati re- golamentati regolamentati è autorizzata dalla Consob. I mercati italiani autorizzati sono iscritti in un elen- co elenco tenuto dalla Consob (art. 63, comma 2, D.Lgs. n. 58/1998). I mercati esteri riconosciuti ai sensi dell’ordinamento comunitario sono iscritti in un’apposita sezione dell’e- lenco (art. 67, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998). Mercati esteri, diversi dai precedenti, possono essere riconosciuti dalla Consob sulla base di accordi stipulati con le corrispondenti autorità (art. 67, comma 2. D.Lgs. n. 58/1998).
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto