Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merci, macchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto su mezzo autocarro causati da: 1) incendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio; 2) alluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; 3) ribaltamento dell’autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; 4) collisione dell’autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’autocarro stesso. La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurate”, la presente garanzia opera a secondo rischio, ossia per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza. Maggiori costi In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, la Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata nell’apposita garanzia, per sinistro e per anno assicurativo, le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: 1. l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2. il lavoro straordinario, anche notturno o festivo, del personale; 3. le lavorazioni presso terzi; 4. la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. La presente garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.
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Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merciMerci, macchinariMacchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto trasporto, effettuato all’interno del Territorio italiano su mezzo autocarro Autocarro causati da: :
1) incendioIncendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio; P.0398.CGA - XX. 00.0000 - PAG. 37 di 121
2) alluvioneAlluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; ;
3) ribaltamento dell’autocarrodell’Autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’autocarro dell’Autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; ;
4) collisione dell’autocarro dell’Autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’autocarro dell’Autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’autocarro sull’Autocarro stesso. La garanzia Oltre a quanto previsto al punto 2.7 “Esclusioni ” del capitolo “Che cosa non è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurateassicurato?”, la presente garanzia opera per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) subiti dalle Merci già caricate sull’Autocarro vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il Perimetro aziendale;
b) subiti dalle Merci trasportate a secondo rischio, ossia seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza. Maggiori costi In caso solo effetto di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, la Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata nell’apposita garanzia, per sinistro e per anno assicurativo, le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: 1. l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2. il lavoro straordinariopioggia battente, anche notturno se accompagnata da vento;
c) con dolo o festivocolpa grave del vettore o di loro rappresentanti e con dolo del Contraente, dell’Assicurato, nonché dei rispettivi
d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci, Macchinari, attrezzature o arredamento al trasporto;
e) da cattivo stivaggio, sia sull’Autocarro vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del personale; 3. le lavorazioni presso terzi; 4. Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi Prestatori di lavoro;
f) da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) da ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) da contrabbando, commercio, attività o traffici illeciti o clandestini;
i) da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione;
j) da sommossa originata dai casi predetti o atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la fornitura stessa;
k) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di energia elettrica commercio e loro conseguenze, o termica da parte di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. La presente garanzia è prestata nella forma tentativi a primo rischio assoluto.tale scopo;
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Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merciMerci, macchinariMacchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto trasporto, effettuato all’interno del Territorio italiano su mezzo autocarro Autocarro causati da: P.0397.CGA - XX. 00.0000 - R. 01/24 - PAG. 34 di 131
1) incendioIncendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio; ;
2) alluvioneAlluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; ;
3) ribaltamento dell’autocarrodell’Autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’autocarro dell’Autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; ;
4) collisione dell’autocarro dell’Autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’autocarro dell’Autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’autocarro sull’Autocarro stesso. La garanzia Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurateassicurato?”, la presente garanzia opera per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) subiti dalle Merci già caricate sull’Autocarro vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il Perimetro aziendale;
b) subiti dalle Merci trasportate a secondo rischio, ossia seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza. Maggiori costi In caso solo effetto di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, la Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata nell’apposita garanzia, per sinistro e per anno assicurativo, le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: 1. l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2. il lavoro straordinariopioggia battente, anche notturno se accompagnata da vento;
c) con dolo o festivocolpa grave del vettore o di loro rappresentanti e con dolo del Contraente, dell’Assicurato, nonché dei rispettivi
d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci, Macchinari, attrezzature o arredamento al trasporto;
e) da cattivo stivaggio, sia sull’Autocarro vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del personale; 3. le lavorazioni presso terzi; 4. la fornitura Contraente, dell’Assicurato o di energia elettrica loro rappresentanti e dei rispettivi Prestatori di lavoro;
f) da vizio proprio o termica qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) da parte ritardo o perdite di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. La presente garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
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Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merciMerci, macchinariMacchinari, attrezzature e arredamento durante il trasporto trasporto, effettuato all’interno del Territorio italiano su mezzo autocarro Autocarro causati da: :
1) incendioIncendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio; ;
2) alluvioneAlluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; P.0397.CGA - ED. 03.2023 - PAG. 34 di 131
3) ribaltamento dell’autocarrodell’Autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’autocarro dell’Autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; ;
4) collisione dell’autocarro dell’Autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’autocarro dell’Autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’autocarro sull’Autocarro stesso. La garanzia Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurateassicurato?”, la presente garanzia opera per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) subiti dalle Merci già caricate sull’Autocarro vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il Perimetro aziendale;
b) subiti dalle Merci trasportate a secondo rischio, ossia seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza. Maggiori costi In caso solo effetto di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, la Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata nell’apposita garanzia, per sinistro e per anno assicurativo, le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: 1. l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2. il lavoro straordinariopioggia battente, anche notturno se accompagnata da vento;
c) con dolo o festivocolpa grave del vettore o di loro rappresentanti e con dolo del Contraente, dell’Assicurato, nonché dei rispettivi
d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci, Macchinari, attrezzature o arredamento al trasporto;
e) da cattivo stivaggio, sia sull’Autocarro vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del personale; 3. le lavorazioni presso terzi; 4. la fornitura Contraente, dell’Assicurato o di energia elettrica loro rappresentanti e dei rispettivi Prestatori di lavoro;
f) da vizio proprio o termica qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) da parte ritardo o perdite di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. La presente garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
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Merci e attrezzature trasportate. La garanzia è estesa alle perdite e ai danni materiali e diretti subiti da merci, macchinari, attrezzature e arredamento dal Contenuto durante il trasporto trasporto, effettuato all’interno del Territorio italiano, su mezzo autocarro Autocarro causati da: :
1) incendioIncendio, azione del fulmine, Esplosione, scoppio; ;
2) alluvioneAlluvione, inondazione, mareggiate, straripamento di fiumi e di laghi, rotture di dighe, tormenta di neve, nubifragio, frane, valanghe, voragini, rotture di ponti e sprofondamento della sede stradale; ;
3) ribaltamento dell’autocarrodell’Autocarro, caduta del medesimo in acqua e precipizi e in genere uscite dell’autocarro dell’Autocarro stesso dalla sede stradale tali da non consentirne il rientro con i propri mezzi, salvo le uscite che siano dovute a fatto volontario e non giustificato del conducente; ;
4) collisione dell’autocarro dell’Autocarro vettore con altri veicoli, urto dell’autocarro dell’Autocarro contro corpi fissi (esclusi marciapiedi, isole spartitraffico, salvagenti e segnaletica stradale) o mobili purché tale evento lasci tracce constatabili sull’autocarro sull’Autocarro stesso. La garanzia Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è prestata nella forma a primo rischio assoluto e prevede l’applicazione della franchigia e del limite di indennizzo indicati in polizza. In presenza di altra assicurazione trasporti per le medesime “Cose assicurateassicurato?”, la presente garanzia opera per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) subiti dalle Merci già caricate sull’Autocarro vettore, qualora lo stesso non abbia ancora lasciato il Perimetro aziendale;
b) subiti dalle Merci trasportate a secondo rischio, ossia seguito di infiltrazione di acqua sotto i teli di copertura per l’eccedenza rispetto ai valori assicurati con altra polizza. Maggiori costi In caso solo effetto di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’interruzione parziale o totale dell’attività dell’azienda assicurata, la Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata nell’apposita garanzia, per sinistro e per anno assicurativo, le spese necessarie, debitamente documentate, per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e riguardino a titolo esemplificativo: 1. l’uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; 2. il lavoro straordinariopioggia battente, anche notturno se accompagnata da vento;
c) con dolo o festivocolpa grave del Contraente, dell’Assicurato, del personale; 3. le lavorazioni presso terzi; 4. vettore o di loro rappresentanti nonché dolo dei rispettivi Prestatori di lavoro;
d) da difetto, vizio o insufficienza di imballaggio o di preparazione delle Merci, Macchinari, attrezzature o arredamento al trasporto;
e) da cattivo stivaggio, sia sull’Autocarro vettore sia nel container o simili, effettuato prima della decorrenza della garanzia o comunque a cura o sotto il controllo del Contraente, dell’Assicurato o di loro rappresentanti e dei rispettivi Prestatori di lavoro;
f) da vizio proprio o qualità insite della merce, combustione spontanea, fermentazione e calo naturale;
g) da ritardo o perdite di mercato, anche se conseguenti ad un evento assicurato;
h) da contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
i) da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione;
j) da sommossa originata dai casi predetti o atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la fornitura stessa;
k) da cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di energia elettrica commercio e loro conseguenze, o termica da parte di terzi; 5. gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. La presente garanzia è prestata nella forma tentativi a primo rischio assoluto.tale scopo;
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