Attività complementari. L’assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti e/o il personale in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa “parasubordinati” sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) per i danni delle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti l’attività principale dichiarata: • gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e bevande; • gestione di negozi per la vendita al pubblico situati nell’ambito dell’azienda; • organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l’organizzazione di gite aziendali; • servizi di sorveglianza anche armata; • proprietà o uso di cani; • servizio sanitario di pronto soccorso prestato all’interno dell’azienda; • partecipazioni ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento, montaggio e smontaggio degli stands; • proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati; • proprietà e manutenzione nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi o dalle bevande distribuiti; • utilizzazione di antenne e parabole radio telericeventi, di recinzioni in genere, di cancelli, anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell’azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi, attrezzature sportive e per giochi; • svolgimento di operazioni inerenti a “sponsorizzazioni”, esclusa l’eventuale organizzazione delle manifestazioni sponsorizzate; • lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio delle attività descritta in polizza; • manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all’attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature; • utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione nell’interno dell’azienda; • committenza dei rischi su elencati.
Attività complementari. L’Assicurazione comprende anche i danni derivanti:
1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mer- cati, compreso il Rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
2) dall’esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i Prestatori di lavoro di cui al prece- dente art. 2 (R.C.O.) rientrano nel novero dei “terzi” e l’Assicurazione vale a condizione che la somministrazio- ne ed il danno siano avvenuti durante il periodo di vali- dità della garanzia; il Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;
3) dalla proprietà e dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per i Prestatori di lavoro di cui al precedente art. 2 (R.C.O.) vale quanto previsto dal precedente punto 2);
4) dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso – siti all’in- terno dell’Azienda – anche in dipendenza dell’attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio;
5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani;
6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e stri- scioni, ovunque installati nel Territorio italiano. L’Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
7) dalla circolazione ed uso, anche all’esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro dell’Assicurato per tale scopo;
9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all’interno dell’azienda;
10) dall’organizzazione di visite all’azienda e dalla presenta- zione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell’azienda stessa, anche presso terzi;
11) dall’effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, ferma l’esclusione dei rischi deri- vanti dalla circolazione dei veicoli a motore nonché, limitatamente alle offic...
Attività complementari. L’Assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:
1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall’allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
2) dalla somministrazione di cibi e/o bevande da parte della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei all’organizzazione aziendale. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati Addetti rientrano nel novero dei terzi e l’Assicurazione vale a condizione che la somministrazione e il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; la garanzia vale anche per i danni derivanti da vizio originario del prodotto somministrato fermo il diritto di rivalsa della Compagnia nei confronti del produttore;
3) dalla proprietà e dall’uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per gli Addetti vale quanto previsto dal precedente punto 2);
4) dall’erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie – presenti all’interno dell’Azienda - dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la responsabilità personale degli Addetti preposti all’attività di primo soccorso, purchè abbiano ricevuto l’adeguata formazione a riguardo;
5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani per questo servizio utilizzati;
6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel Territorio italiano. L’Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;
Attività complementari. A titolo esemplificativo e non limitativo, l’Assicurazione comprende i danni derivanti:
Attività complementari. L’assicurazione comprende anche la Re- sponsabilità civile a carico dell’Assicu- rato verso terzi (compresi dipendenti) sempreché il danno non sia indenniz- zabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124 come modificato dal D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000 e successive modifiche ed integrazioni) per i danni derivanti dalle sottoelencate attività se ed in quanto inerenti all’attività principale dichiarata:
a) servizi di sorveglianza, anche armata;
Attività complementari. (operanti solo se richiamate nella Scheda Tecnica di Polizza)
Attività complementari. Sono considerate attività complementari ai Parchi Divertimento gli stands alimentari per la vendita di "dolciumi", di "zucchero filato", di "pop corn" e quelli per la somministrazione di "cibi e bevande" particolarmente attrezzati per l'attività continuativa al seguito dei Parchi di Divertimento. La collocazione di dette attività deve essere prevista all'atto della formazione del Parco e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni. Le relative aree sono concesse esclusivamente agli operatori in possesso dell'autorizzazione per il commercio itinerante al dettaglio su aree pubbliche sulla base di apposite graduatorie predisposte tenendo conto dei criteri di priorità previsti dal vigente regolamento per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. I titolari delle "attività complementari" devono produrre, in allegato alla domanda, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il possesso dell'autorizzazione commerciale nonché l’idoneità igienico sanitaria delle strutture e l’abilitazione igienica degli operatori addetti. Per l'esercizio dell'attività, si osservano le norme del presente Regolamento, in quanto applicabili, e quelle che disciplinano l'attività di vendita su aree pubbliche. La somministrazione è consentita a condizione che il titolare risulti professionalmente abilitato e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti; per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere fatto uso di stoviglie mono uso.
Attività complementari. L’assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti, sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124 come modificato dal D. Lgs. 38/2000), per i danni derivanti dalle sotto elen- cate attività se ed in quanto inerenti all’attività principale dichiarata:
Attività complementari. La garanzia opera per la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio delle seguenti attività, se e in quanto inerenti all’attività assicurata: 11
a) servizi accessori (quali ad esempio ristorante, bar, parrucchiere, negozi, sale da ballo e quanto relativo ad attività ricreative e culturali) ad uso dei clienti della Struttura ricettiva assicurata,anche in assenza di pernottamento, purchè tali servizi siano gestiti direttamente dall’Assicurato o le cui licenze siano comunque a lui intestate;
b) servizi navetta/transfer per i clienti della Struttura ricettiva assicurata;
c) palestre e Stabilimenti balneari utilizzati dai clienti della Struttura ricettiva assicurata, compresa la responsabiltà derivante dal salvataggio di persone;
Attività complementari. Le attività complementari di tipo regolare sono consentite solamente previo consenso scritto del direttore di settore aziendale. L’azienda declina qualsiasi responsabilità e tipo di prestazione, per eventuali conseguenze negative dovute all’attività complementare. In caso di conseguenze negative risultanti da tale prestazione, l’azienda si riserva il diritto di revocare il consenso di esercizio al collaboratore. L’impiego di mezzi aziendali non è permesso.