Missioni. L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso al personale compete: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio; b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio; c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda; d) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al punto d) del 2º comma, nonché della diaria di cui al 3º comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale
Missioni. L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso caso, al personale compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
d) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al punto d) del 2º comma, nonché della diaria di cui al 3º comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Missioni. L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla della propria residenza. In tal caso al personale compete:
a1) il rimborso delle spese effettive documentate di viaggio;:
b2) il rimborso delle spese effettive documentate per il trasporto del bagagliovitto e l’alloggio;
c3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute e documentate in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
d4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto euro 20 (venti) giornaliere per missioni eccedenti le otto ore e fino alle ventiquattro ore e di cui all'art. 117, Parte terza; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzoeuro 35 (trentacinque) giornaliere per missioni eccedenti le ventiquattro ore. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie Per missioni e/o trasferte di durata inferiore alle otto ore compete il rimborso di cui al punto dai punti 1), 2) e 3) del 2º commapresente articolo e, nonché della se la missione supera le quattro ore, una diaria di cui al 3º comma giornaliera pari a euro 10 (dieci). Per tutte le missioni effettuate dal dipendente con l'utilizzo del presente articolomezzo proprio, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle queste saranno considerate come spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiornoil montante chilometrico utilizzato sarà liquidato sulla base dei valori economici previsti dalle tabelle ACI.
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Missioni. L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso caso, al personale compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;viaggio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;dell'azienda;
d) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza; 117; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al punto d) del 2º 2° comma, nonché della diaria di cui al 3º 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
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Missioni. L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza. In tal caso al personale compete:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
b) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
d) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al punto d) del 2º 2° comma, nonché nonchè della diaria di cui al 3º 3° comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
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Missioni. L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla della propria residenza. In tal caso al personale compete:
a1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;:
b2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;
c3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;
d4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 117, Parte terza97; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo. Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10dell'10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al punto dn. 4) del 2º seconda comma, nonché della diaria di cui al 3º terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale. Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno.
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