Spese di trasporto Clausole campione
Spese di trasporto. La Società rimborsa all’Assicurato, nei limiti del capitale assicurato, le spese da lui sostenute a seguito di infortunio per il suo trasporto all’ambulatorio o all’Istituto di cura e da un Istituto di cura all’altro con mezzi adeguati alla gravità delle sue condizioni nonché, se necessario, per il rientro al domicilio.
Spese di trasporto. 7.1. Le spese di trasporto sono a carico del Cliente, per servizi resi fuori dal territorio provinciale della ns. sede.
Spese di trasporto. La Compagnia assicura, per ogni Infortunio indennizzabile ai termini di Convenzione, il rimborso delle spese di trasporto (aereo o ferroviario o ambulanza), sostenute dall’Assicurato in caso di Infortunio che renda necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato, in Italia o all’estero o alla sua residenza fino a concorrenza Euro 10.000,00. La Compagnia effettua il rimborso agli aventi diritto in Euro, previa presentazione in originale dei documenti giustificativi.
Spese di trasporto compiere presso le seguenti sedi: Le spese di trasporto, come da precedente articolo 1, sono a carico dell’appaltatore che dovrà organizzarsi con personale e mezzi di trasporto adeguati alle operazioni da La gestione dei rifiuti inerenti gli imballaggi a protezione della merce da consegnare deve avvenire un conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. In particolare, la merce deve essere custodita all’interno di protezioni ad ingombro contenuto e possibilmente realizzate con materiale biodegradabile. Sono a carico dell’appaltatore le spese per eventuali procedimenti di smaltimento, ritiro, raccolta degli imballaggi ed assimilabili.
Spese di trasporto. Se il veicolo alla fine del periodo di noleggio non può essere restituito, poiché l’unico conducente autorizzato è ricoverato in ospedale in seguito a un infortunio o a una malattia improvvisa, alla persona assicurata ven- gono risarcite le spese di trasporto riscosse dall’agenzia di noleggio, fino all’importo menzionato nella tabella delle prestazioni.
Spese di trasporto x. Xx la vendita è fatta “franco deposito”, “xxxxxx xxxxxxxxx”, “franco sta- bilimento del venditore” il compratore deve provvedere, a sue spese e con mezzi propri, al ritiro della merce dal deposito, magazzino o stabi- limento del venditore che ne dovrà eseguire il carico a proprie spese. Qualora si tratti di tondame venduto franco strada camionabile, il carico viene effettuato a cura e spese dell’acquirente;
b. se la vendita è fatta “franco vagone stazione di carico”, “franco stazione di partenza” o “franco stazione di…”, il venditore deve caricare la merce sul vagone nella relativa stazione e confezionare il carico in conformità al- le prescrizioni delle ferrovie, mentre le spese di trasporto e ulteriori (riti- ro, scarico, soste, ecc.) sono a carico del compratore;
c. se la vendita è fatta “franco destino”, “franco stazione destino”, il ven- ditore deve consegnare la merce sul vagone nella relativa stazione o luo- go fissato, mentre tutte le spese ulteriori (ritiro, scarico, soste, ecc.) so- no a carico del compratore;
d. se la vendita è fatta “franco stabilimento, fabbrica, magazzino o deposi- to del compratore”, il venditore deve ivi consegnare la merce, mentre il compratore deve provvedere allo scarico a sue spese;
e. se i trasporti vengono effettuati con automezzi, valgono le stesse norme che regolano i trasporti per ferrovia.
Spese di trasporto. Per ogni ordine verrà addebitato un contributo spese di € 8,50.
Spese di trasporto. Ove pattuite, le spese per il trasporto dell’Attrezzatura si intendono complessive di carico presso il magazzino di NT o in qualsiasi altro luogo si trovi, e scarico presso il luogo di destinazione.
Spese di trasporto. 1. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della persona che ha subito un infortunio sul lavoro o che soffre di una malattia professionale fino alla sua residenza o fino all'istituto ospedaliero assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato in cui l'infortunato risiede, a condizione che l'istituzione abbia fornito un'autorizzazione preventiva riguardo a tale trasporto tenendo debito conto dei motivi che lo giustificano. Tale autorizzazione non è necessaria nel caso di un lavoratore frontaliero.
2. L'istituzione competente di uno Stato la cui legislazione prevede l'assunzione dell'onere delle spese di trasporto della salma di una persona deceduta a seguito di un infortunio sul lavoro fino al luogo d'inumazione assume l'onere di tali spese fino al luogo corrispondente nello Stato nel quale la persona risiedeva al momento dell'infortunio, secondo la legislazione che essa applica.
Spese di trasporto. Fermo restando quanto previsto dall’art. 70 del CCNL, in tema di “rimborso delle spese effettive di viaggio”, si prevede , ove non sia praticabile l’utilizzo del mezzo pubblico o di mezzo aziendale, da parte dei dipendenti dell’auto di proprietà, il riconoscimento di € 0.40 al km. In caso di utilizzo del mezzo di trasporto pubblico verrà rimborsato il costo effettivamente sostenuto e giustificato. Per quanto concerne l’utilizzo di mezzi di trasporto aziendali ovvero di mezzi di trasporto propri, verranno rimborsate le spese per pedaggi autostradali e parcheggi effettivamente sostenute e documentate.