MISURA DEL PERIODO DI FERIE Clausole campione

MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato. anche se l’orario è distribuito su 6 (sei) giorni. In caso di regime di “settimana corta”, dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1) A decorrere dal 1° luglio 1992 il personale di c ui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 5 giorni.
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. 1. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l'orario è distribuito su 6 (sei) giorni, in caso di regime di "settimana carta", dal lunedì al venerdì, il periodo di ferie annuali è pari a 22 (ventidue) giorni lavorativi.
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (Ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l’orario è distribuito su 5 giorni. In caso di regime di "settimana corta" il periodo di ferie annuali è pari a 22 giorni lavorativi Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. A decorrere dal 1° Luglio 1992 il personale di cui al presente contratto avrà diritto ad un periodo di ferie annue nella misura di 26 (Ventisei) giorni lavorativi, comprensivi delle giornate di sabato anche se l’orario è distribuito su 5 giorni. In conformità alle vigenti norme di legge, indipendentemente dal normale periodo di ferie indicato al punto 1), ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni presso gli uffici elettorali, saranno concessi 3 (tre) giorni di ferie retribuite. Per i giorni festivi o non lavorativi, compresi nel periodo di svolgimento delle funzioni elettorali, i soggetti su indicati hanno diritto, ex art. 1,Legge n° 69/1992, a specifiche quote retributive in aggiunta alla normale retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi. L’adempimento delle funzioni elettorali deve essere documentato dal lavoratore mediante attestazione del presidente del seggio, recante la data di inizio e di chiusura delle operazioni. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza, durante il periodo stesso, di malattia regolarmente denunciata e riconosciuta dalle strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio.
MISURA DEL PERIODO DI FERIE. Si ribadisce il contenuto integrale dell'articolo 90 del C.C.N.L. Studi Professionali, per i soli i dipendenti impegnati nei reparti RX e TAC, in aggiunta alle ferie indicate al comma 1, saranno assegnati ulteriori 15 giorni continuativi di calendario a titolo di riposo biologico, la fruizione del

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