Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- do, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato e da prestarsi nell’anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- scono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno successivo.
Ferie annuali. 1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso l’azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane, delle quali almeno due consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessato, vanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Ferie annuali. Il guardiano ha diritto, per ogni anno di ininterrotto servizio presso la stessa azienda, ad un periodo di ferie retribuito pari a 169 ore lavorative (26 giorni lavorativi compresi 4 sabati). Nel fissare l'epoca delle ferie annuali sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del guardiano, anche per il frazionamento del congedo in più periodi, purché sia raggiunto il minimo di ore come sopra stabilito. Salvo accordo tra le parti, le aziende comunicheranno preventivamente ai dipendenti il periodo di godimento delle ferie annuali. Se il guardiano viene richiamato in servizio durante il periodo feriale, l'azienda sarà tenuta a rimborsare le spese sostenute per il ritorno in sede, salvo il diritto di fruire, entro l'anno, dei giorni di ferie non goduti o della equivalente indennità sostitutiva. Le ferie devono essere regolate di anno in anno. In caso di assunzione, licenziamento o dimissioni nel corso dell'anno, ai guardiani di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti, come mese intero. Le ferie non possono essere disposte in caso di condizioni metereologiche avverse che non consentano l’attività lavorativa.
Ferie annuali. Il periodo di ferie per i colleghi APPRENDISTI è di 20 giorni annui, come previsto per i lavorato- ri a tempo indeterminato. Il recente Decreto Legislativo n. 66/2003 ha stabilito che il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane, salvo condizioni di miglior favore stabiliti dai contratti collettivi, e deve essere fruito per almeno due settimane nell’anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi il termine dell’anno di maturazione. Nella predisposizione dei turni ferie - fissati e confermati dai responsabili delle unità produttive - compatibilmente con le esigenze di servizio, ferma restando la precedenza ai lavoratori disabili di cui alla legge n.68/99, si tiene conto delle richieste dell'interessato in rapporto alla situazione fami- liare e all'anzianità di servizio.
Ferie annuali. Il personale di cui al presente contratto avrà diritto a un periodo di ferie annue nella misura di 26 (ventisei) giorni lavorativi per anno civile. Il computo delle ferie deve essere sempre effettuato con riferimento a sei giorni lavorativi, indipendentemente dall’orario settimanale adottato dalla struttura. Per i casi in cui l’orario di servizio non sia distribuito su sei giorni lavorativi settimanali, il computo dei giorni di ferie deve sempre essere effettuato con riferimento a 26 giorni lavorativi. Le ferie non fruite entro l’anno di maturazione, fermo restando il limite legale di cui all’art. 2, comma 2, D.Lgs 66/2003, potranno comunque essere godute entro i 24 mesi successivi l’anno civile di maturazione. Le ferie maturano pro mese di effettivo lavoro o frazione di mese superiore a 15 giorni di lavoro. Per i centri di diagnostica per immagine, di radioterapia e di medicina nucleare, l’ulteriore fruizione di 15 giorni consecutivi di ferie per riposo radiologico sarà attribuita previo parere favorevole del medico competente, nominato dall’azienda in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, e nel rispetto della normativa in tema di settimane minime consecu- tive di fruizione di ferie, che non può essere derogata.
Ferie annuali. Periodo di prova
Ferie annuali. 1) Il prestatore d’opera ha il diritto ad un mese di ferie retribuite all’anno pari a 176 ore. Per mese di ferie si intende quanto segue: se l’orario normale di lavoro è distribuito su 5 giorni settimanali, le ferie sono 22 giorni lavorativi all’ anno; se l’orario normale di lavoro è distribuito su 5,5 giorni settimanali, le ferie sono 24 giorni lavorativi all’anno; se l’orario normale di lavoro è distribuito su 6 giorni settimanali, le ferie sono di 26 giorni lavorativi all’anno. Il periodo di godimento delle ferie per il 50% sarà scelto dalla Direzione Aziendale; il restante 50% sarà scelto dal Lavoratore. Il periodo di ferie richiesto dal lavoratore potrà essere variato dal datore di lavoro per motivate esigenze aziendali concordando contestualmente con il lavoratore stesso un diverso periodo.
Ferie annuali. (D.Lgs. n. 66/2003, art. 10) Le ferie sono retribuite e la durata è la seguente: • apprendisti minorenni (età inferiore ai 16 anni): periodo non inferiore a 30 giorni (L. n. 977/1967, art. 23, c. 1); • apprendisti minorenni (età tra i 16 e i 18 anni): periodo non inferiore 20 giorni (L. n. 977/1967, art. 23, c. 1); • apprendisti maggiorenni (18 anni in poi): periodo non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. (L. n. 66/2003, art. 10, c. 1). Per quanto riguarda l’apprendistato di primo livello le ferie vengono fruite dall’apprendista in coincidenza con la sospensione dell’attività didattica, mentre la parte residua alla fine delle lezioni su indicazione del datore di lavoro. 114 Circolare Ministero del lavoro 5 gennaio 2000, n. 1, par. 7. 115 Cass., Sez. lav., n. 2352/2000. L’apprendista non può utilizzare le ferie annuali durante le giornate dedicate alla formazione116. Il periodo di ferie goduto dall’apprendista non comporta alcuna proroga del contratto trattandosi di evento normale (fisiologico) nello svolgimento del rapporto117.
Ferie annuali. Per ogni anno di servizio il dipendente ha diritto ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giornate lavorative. Il frazionamento sarà calcolato per dodicesimi se intermedi o impiegati o per cinquantaduesimi se operai. I giorni festivi di cui all'art. 40, festività che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie e pertanto si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Il periodo di ferie consecutive (per stabilimenti, per reparto o per scaglione) non potrà essere inferiore a 2 (due) settimane. L'epoca delle ferie consecutive sarà stabilita dalla Direzione Aziendale, previo accordo con la S.S.A. tenuto conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda. Il sopraggiungere della malattia, regolarmente accertata dagli Organismi Sanitari preposti, interrompe il godimento delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la relativa retribuzione o congruo acconto. A far data dal 01.01.2001 le ferie annuali, per i lavoratori i cui orari sono distribuiti su cinque giorni, sono pari a 26 giornate o a 195 ore, ricomprendendo in esse le 14 ore previste dall'accordo interconfederale sulle "festività" del 6 dicembre 1990 (Allegato n° 9).
Ferie annuali. Art. 10 - Art. 2109 c.c.