Ferie annuali Clausole campione

Ferie annuali. Per ogni anno solare di servizio spetta al dipendente un periodo di ferie retribuito pari, rispettivamente, a 26 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su sei giorni od a 22 giorni lavorativi nel caso in cui l’orario ordinario settimanale sia distribuito su cinque giorni. Le ferie costituiscono un diritto inderogabile ed irrinunciabile del dipendente. Il Consorzio, in relazione alla necessità dei servizi, con particolare riguar- do, nel caso dei Consorzi di miglioramento fondiario, alle necessità dell’irri- gazione, tenuto debito conto dei desideri espressi dai dipendenti, predispo- ne appositi turni per il godimento delle ferie dandone tempestiva comunica- zione agli interessati, i quali sono tenuti ad usufruirne nei periodi stabiliti. In linea di massima l’Amministrazione, compatibilmente con le esi- genze dei servizi, terrà conto dell’opportunità di assicurare, salvo contra- ria richiesta dell’interessato, il godimento della metà del periodo di ferie in coincidenza con i mesi da giugno a settembre. Il Consorzio può, per esigenze di servizio, sospendere od interrom- pere le ferie. In tal caso viene effettuato, a favore del dipendente, il rim- borso delle spese eventualmente sostenute per il viaggio o per altro xxxx- xx (caparra, pigione, ecc.), salvo il diritto del dipendente al godimento del rimanente periodo di xxxxx. Il godimento delle ferie resta interrotto nel caso di sopravvenienza di malattia o di infortunio, purché ne sia data immediata comunicazione seguita dal tempestivo invio della debita certificazione al Consorzio, salva rimanendo la facoltà di controllo da parte di quest’ultimo. Il periodo di ferie non godute a causa di sopravvenuta malattia o di infortunio sarà concesso dal Consorzio nel corso dell’anno, salvo quanto previsto al successivo 9° comma. Nell’ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l’an- no solare, spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio pre- stato e da prestarsi nell’anno medesimo. Qualora eccezionali esigenze di servizio, ovvero interruzioni delle ferie per sopravvenuti malattia od infortunio, non consentano al dipen- dente il godimento completo delle ferie nel corso dell’anno cui si riferi- scono, ne deve essere consentito il godimento entro il 1° semestre del- l’anno successivo.
Ferie annuali. 1. Il lavoratore ha diritto per ogni anno di effettivo servizio presso l’azienda ad un periodo di ferie retribuite pari a quattro settimane, delle quali almeno due consecutive in caso di richiesta del lavoratore interessato, vanno godute nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 2. Il lavoratore ha diritto a ulteriore giorno di ferie oltre il secondo anno di effettivo servizio presso l’azienda ed un ulteriore giorno oltre il quarto anno di effettivo servizio. 3. Fermo restando quanto previsto nel comma 1 del presente articolo, l’epoca del godimento delle ferie sarà stabilita tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda. 4. Ogni settimana è ragguagliata a 6 giorni lavorativi quale che sia la distribuzione dell’orario di lavoro nella settimana. 5. Al lavoratore che non abbia maturato il diritto all’intero periodo di ferie per non avere un’anzianità di almeno 12 mesi, spetterà, per ogni mese di effettivo servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale annuale. 6. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero. 7. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in proporzione dei dodicesimi maturati. 8. Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Ferie annuali. Il periodo di ferie per i colleghi APPRENDISTI è di 20 giorni annui, come previsto per i lavorato- ri a tempo indeterminato. Il recente Decreto Legislativo n. 66/2003 ha stabilito che il periodo minimo di ferie annuali è di 4 settimane, salvo condizioni di miglior favore stabiliti dai contratti collettivi, e deve essere fruito per almeno due settimane nell’anno di maturazione e per le restanti due settimane nei 18 mesi successivi il termine dell’anno di maturazione. Nella predisposizione dei turni ferie - fissati e confermati dai responsabili delle unità produttive - compatibilmente con le esigenze di servizio, ferma restando la precedenza ai lavoratori disabili di cui alla legge n.68/99, si tiene conto delle richieste dell'interessato in rapporto alla situazione fami- liare e all'anzianità di servizio.
Ferie annuali. Per ogni anno di servizio il dipendente ha diritto ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giornate lavorative. Il frazionamento sarà calcolato per dodicesimi se intermedi o impiegati o per cinquantaduesimi se operai. I giorni festivi di cui all'art. 40, festività che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie e pertanto si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo feriale. Il periodo di ferie consecutive (per stabilimenti, per reparto o per scaglione) non potrà essere inferiore a 2 (due) settimane. L'epoca delle ferie consecutive sarà stabilita dalla Direzione Aziendale, previo accordo con la S.S.A. tenuto conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell'azienda. Il sopraggiungere della malattia, regolarmente accertata dagli Organismi Sanitari preposti, interrompe il godimento delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. All'inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la relativa retribuzione o congruo acconto. A far data dal 01.01.2001 le ferie annuali, per i lavoratori i cui orari sono distribuiti su cinque giorni, sono pari a 26 giornate o a 195 ore, ricomprendendo in esse le 14 ore previste dall'accordo interconfederale sulle "festività" del 6 dicembre 1990 (Allegato n° 9).
Ferie annuali. Per ogni anno di servizio il dipendente ha diritto ad un periodo di riposo retribuito pari a 22 giornate lavorative. Il frazionamento sarà calcolato per dodicesimi se intermedi o impiegati o per cinquantaduesimi se operai. I giorni festivi di cui all’art. 40, festività che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie, non sono computabili come ferie e pertanto si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del perio- do feriale. Il periodo di ferie consecutive (per stabilimenti, per reparto o per scaglione) non potrà essere inferiore a 2 (due) settimane. L’epoca delle ferie consecutive sarà stabilita dalla Direzione Aziendale, previo accordo con la S.S.A. tenuto conto delle esigenze dei lavoratori compatibilmente con le esigenze di lavoro dell’azienda. Il sopraggiungere della malattia, regolarmente accertata dagli Organismi Sanitari preposti, interrompe il godimento delle ferie. Le ferie sono retribuite con la retribuzione di fatto eccettuati gli eventuali compensi che abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo, ambiente e tempo. All’inizio del godimento delle ferie sarà corrisposta la relativa retribuzione o congruo acconto. A far data dal 01.01.2001 le ferie annuali, per i lavoratori i cui orari sono distribuiti su cinque giorni, sono pari a 26 giornate o a 195 ore, ricomprendendo in esse le 14 ore previste dall’accordo interconfederale sulle «festività» del 6 dicembre 1990 (Allegato n° 9).
Ferie annuali. Per ogni anno di servizio il dipendente ha diritto ad un periodo di riposo retribuito pari a 24 giornate lavorative nel quale sono già computate le 14 ore di ex festività. Il sopraggiungere della malattia interrompe il godimento delle ferie. Il frazionamento sarà calcolato per dodicesimi. Le parti concordano che in tutte le aziende venga di norma istituito il "piano ferie", nell'ambito del quale metà delle ferie spettanti siano pianificate a discrezione del lavoratore in base alle proprie esigenze personali e familiari, tenendo comunque conto, senza vincoli specifici, di eventuali eccezionali esigenze aziendali; la restante metà delle ferie spettanti sarà pianificata dall'Impresa, verificando in ogni caso le esigenze personali e familiari del lavoratore. Ove non possibile quanto sopra, per evidenti difficoltà organizzative, il dipendente potrà usufruire di almeno due settimane lavorative di ferie a sua totale discrezionalità, previo preavviso di almeno 15 giorni di calendario e a condizione che il periodo scelto non coincida con analogo periodo scelto da altri lavoratori, tale da pregiudicare l'attività aziendale. Il godimento delle ferie deve avvenire di norma entro il 31 dicembre di ogni anno.
Ferie annuali. Periodo di prova
Ferie annuali. Art. 2109 c.c.
Ferie annuali. Il dirigente ha diritto per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda - compreso il primo - ad un periodo di ferie retribuito non inferiore a 30 giorni. Le festività ricadenti all'inizio, durante ed al termine del periodo di ferie debbono essere aggiunte al numero dei giorni di ferie sopra stabiliti. Le assenze per malattia, infortuni, i periodi di cura stabiliti dall'Opera Nazionale per gli invalidi di Guerra, il congedo matrimoniale, i permessi brevi per motivi di famiglia o per altri motivi giustificati riconosciuti dal datore di lavoro, non sono computabili nelle ferie. Il datore di lavoro, sentite le indicazioni del dirigente e tenuto conto delle esigenze aziendali, fisserà il periodo delle ferie. Il periodo annuale di ferie è normalmente continuativo, ma ove le esigenze lo impongano il datore di lavoro ed il dirigente possono concordare di sostituire, al periodo continuativo, periodi brevi non inferiori a 15 giorni, purchè sia complessivamente raggiunto il periodo annuale minimo sopra stabilito. Il datore di lavoro ha facoltà in caso di eccezionali esigenze, di differire o interrompere il congedo salvo in tale caso il diritto di rimborso al dirigente delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute per il ritorno in sede. Qualora esigenze di servizio non consentissero al dirigente il godimento totale o parziale del periodo di ferie che può essere concesso entro e non oltre i primi tre mesi dell'anno successivo, verrà corrisposta allo stesso una indennità sostitutiva per i giorni non goduti, valutabili a norma dell'art. 8 e da corrispondersi alla fine di tale periodo. In caso di risoluzione del rapporto dopo maturato il diritto al periodo di ferie, ma prima del godimento di esse, il dirigente ha diritto alla indennità sostitutiva per ferie non godute. Quando all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il dirigente non abbia maturato il diritto al periodo completo di ferie annuali, gli spetteranno tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno.
Ferie annuali. (D.Lgs. n. 66/2003, art. 10) Le ferie sono retribuite e la durata è la seguente: • apprendisti minorenni (età inferiore ai 16 anni): periodo non inferiore a 30 giorni (L. n. 977/1967, art. 23, c. 1); • apprendisti minorenni (età tra i 16 e i 18 anni): periodo non inferiore 20 giorni (L. n. 977/1967, art. 23, c. 1); • apprendisti maggiorenni (18 anni in poi): periodo non inferiore a 4 settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, va goduto per almeno due settimane consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione. (L. n. 66/2003, art. 10, c. 1). Per quanto riguarda l’apprendistato di primo livello le ferie vengono fruite dall’apprendista in coincidenza con la sospensione dell’attività didattica, mentre la parte residua alla fine delle lezioni su indicazione del datore di lavoro. 114 Circolare Ministero del lavoro 5 gennaio 2000, n. 1, par. 7. 115 Cass., Sez. lav., n. 2352/2000. L’apprendista non può utilizzare le ferie annuali durante le giornate dedicate alla formazione116. Il periodo di ferie goduto dall’apprendista non comporta alcuna proroga del contratto trattandosi di evento normale (fisiologico) nello svolgimento del rapporto117.