MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI Clausole campione

MISURE DI COORDINAMENTO RELATIVE ALL’USO COMUNE DI APPRESTAMENTI. L’impresa principale, predispone i principali apprestamenti di cantiere che potranno essere utilizzati anche dalle altre imprese, subappaltatori, e lavoratori autonomi. I principali apprestamenti di cantiere che si prevede possano essere utilizzati da tutte le imprese ed i lavoratori autonomi sono i seguenti: • baraccamenti di cantiere, • servizi igienici, • spogliatoi, • refettorio • presidi igienico sanitari, • recinzione di cantiere, • opere provvisionali quali xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, ponti su cavalletti, impalcati, parapetti, xxxxxxxx, passerelle, armature delle pareti degli scavi. Occorre fare una distinzione tra l’utilizzo degli apprestamenti quali baracche e quelli riferibili alle opere provvisionali. Per quanto attiene ai primi possono essere utilizzati dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi, con le modalità individuate dal coordinatore in fase di esecuzione e dall’impresa principale, che ne gestisce la corretta funzionalità ed efficienza. In ogni caso il coordinatore in fase esecutiva convoca una riunione prima dell’inizio dei lavori e informa i vari responsabili di cantiere delle modalità di utilizzo delle baracche di uso comune ed in particolare delle misure relative ai presidi sanitari. Per quanto attiene invece alle misure di coordinamento relative alle opere provvisionali si stabilisce quanto segue: • le opere provvisionali devono essere mantenute in perfetta efficienza e funzionalità fino alla fine dell’intervento o fino a che non si è provveduto alla posa in opera delle protezioni definitive; • eventuali modifiche alle opere provvisionali devono essere concordate con l’impresa realizzatrice che rimane la responsabile della buona esecuzione dell’opera; • è fatto divieto di nascondere, spostare e rendere non facilmente leggibile la segnaletica relativa all’opera provvisionale; • ogni modifica ad un’opera provvisionale deve essere fatta solo se vengono adottati i sistemi sostitutivi di sicurezza per mantenere comunque il grado iniziale di protezione dell’opera. In ogni caso il coordinatore in fase di esecuzione ha il compito di promuovere e disciplinare queste attività di coordinamento, stabilendo, nel caso di attività contemporanee, le modalità di utilizzazione, tramite apposite riunioni convocate con le imprese interessate prima dell’inizio delle lavorazioni. In sede di riunione devono essere programmate sia la durata delle varie azioni che le modalità al fine di consentire il corretto utilizzo degli apprestamenti di cantiere...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).