Misure di salvaguardia globali Clausole campione

Misure di salvaguardia globali. I diritti e gli obblighi delle Parti concernenti le misure di salvaguardia globali sono retti dall’articolo XIX del GATT 199427 e dall’Accordo dell’OMC sulle misure di salvaguardia28. Nell’adottare misure secondo queste disposizioni dell’OMC, le Parti rinunciano, conformemente alle regole dell’OMC, ad applicarle alle importazioni di un prodotto originario di una o più Parti se di per sé tali importazioni non causano né rischiano di causare un grave danno.
Misure di salvaguardia globali. 1. Ciascuna delle Parti mantiene i propri diritti e obblighi quali risultano dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia. Salvo diversa disposizione del presente articolo, il presente accordo non conferisce diritti o impone obblighi supplementari alle Parti per quanto riguarda le misure adottate ai sensi dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.