Misure di sicurezza. Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale. In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto. Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale. In materia di salute e sicurezza, ex X.Xxx. n. 81/2008 e successive modificazioni, dispone l’accordo del 18.12.1996, allegato G al presente contratto. In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato. Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale. Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Misure di sicurezza. Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale. In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto. Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale. In materia di salute e sicurezza, ex X.XxxD. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, dispone l’accordo del 18.12.1996, allegato G al presente contratto. In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato. Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale. Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Misure di sicurezza. Le Parti stipulanti 10.1 L’Impianto e la Cartiera garantiscono che tutte le attività e le operazioni svolte in esecuzione del presente contratto si impegnano Contratto verranno effettuate nel rispetto di tutte le norme applicabili, con particolare riguardo a coordinarequelle in materia ambientale, occorrendo, a livello nazionale, condizioni antinfortunistica e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale. In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni dei luoghi di lavoro, l'Azienda medesimaprevidenziale ed assicurativa, nonché a tutte le norme contenute nella scelta normativa di riferimento in tema di gestione dei rifiuti.
10.2 L’Impianto garantisce che nell’esecuzione del presente Contratto si avvarrà dei metodi, delle procedure, delle tecniche e delle tecnologie più idonee e aggiornate per assunzione lo svolgimento delle attività a suo carico.
10.3 Con riferimento ai possibili sopralluoghi da parte di personale esterno incaricato delle verifiche e dei controlli di cui al successivo art. 14, l’Impianto si impegna a garantire la messa a disposizione di aree adeguate alla salute e alla sicurezza del personale operativo e a fornire allo stesso idonea e puntuale informazione e formazione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto. Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione localemerito ai rischi per la salute e la sicurezza. In materia di salute e sicurezzaparticolare, ex X.Xxx. n. 81/2008 e successive modificazioni, dispone l’accordo del 18.12.1996, allegato G al presente contratto. In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti l’Impianto metterà a disposizione del personale interessatoincaricato dei sopralluoghi tutta la documentazione dallo stesso richiesta e consentirà l'accesso all'Impianto e la verifica dello stesso.
10.4 L’Impianto si impegna altresì a contemplare nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi l’interferenza relativa alle fasi di verifica e controllo, e a collaborare con l’ente datore di lavoro del personale esterno per la predisposizione del DUVRI, ai sensi e nel rispetto del D. Lgs. Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale. Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/200881/08.
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Samples: Servizi
Misure di sicurezza. Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale. In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto. Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale. In materia di salute e sicurezza, ex X.XxxD.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, dispone l’accordo del 18.12.1996, allegato G al presente contratto. In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato. Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale. Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
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Misure di sicurezza. Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale. In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto. Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale. In materia di salute e sicurezza, ex X.XxxD. Lgs. n. 81/2008 626/94 e successive modificazioni, dispone l’accordo del 18.12.1996, allegato G al presente contratto. In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato. Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale.
Art. Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il “rischio rapina” ai fini 29 L’art. 84 del documento di valutazione di cui all’artc.c.n.l. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.7 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:
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Misure di sicurezza. Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale. In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto. Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale. In materia di salute e sicurezza, ex X.XxxD. Lgs. n. 81/2008 626/94 e successive modificazioni, dispone l’accordo del 18.12.1996, allegato G al presente contratto. In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato. Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale. Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
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Misure di sicurezza. Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale. In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente dipen- dente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda dell’Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda l’Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena appe- na vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto. Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale. In materia di salute e sicurezza, ex X.XxxD. Lgs. n. 81/2008 626/1994 e successive modificazioni, dispone l’accordo del 18.12.1996, allegato G al presente contratto. In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, le Aziende interessate inte- ressate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente com- patibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato. Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale. Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 4 del D.Lgs. n. 81/2008626/1994 e successive modifiche.
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Misure di sicurezza. Le Parti stipulanti del presente contratto si impegnano a coordinare, occorrendo, a livello nazionale, condizioni e programmi di sicurezza del lavoro sulla base anche delle indicazioni fornite dall’Osservatorio nazionale. In caso di risoluzione del rapporto per morte od invalidità perdurante del dipendente derivante da azione delittuosa a danno dell'Azienda o per ragioni di lavoro, l'Azienda medesima, nella scelta per assunzione in posto iniziale di carriera, appena vacante, darà preferenza ad un familiare convivente ed a carico del dipendente anzidetto. Non verificandosi o tardando a verificarsi vacanza di posto, il caso sarà segnalato alla Federazione locale. In materia di salute e sicurezza, ex X.Xxx. n. 81/2008 e successive modificazioni, dispone l’accordo del 18.12.1996, 27.11.2019 allegato G al presente contratto. In ordine ai meccanismi introdotti dalla legge 5 luglio 1991 n. 197, le Aziende interessate comunicheranno annualmente le misure tecnico/organizzative adottate - compatibilmente con le necessarie esigenze di riservatezza - e gli interventi informativi e formativi svolti nei confronti del personale interessato. Le informazioni fornite potranno formare oggetto di proposta ed esame congiunto con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, con il personale. Le Parti si danno atto che le Aziende considereranno il “rischio rapina” ai fini del documento di valutazione di cui all’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
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