Oggetto e finalità della convenzione. 2.1 Oggetto dell’accordo condiviso tra le parti è la promozione e l’attivazione presso gli esercizi associati a FIT presenti sul territorio comunale che manifesteranno la volontà di aderire alla presente Convenzione, del servizio di estrazione e rilascio all’utenza delle certificazioni anagrafiche di cui all'articolo 33 e 35 del DPR 223/1989, da realizzare attraverso il collegamento informatico con il Portale dell’Ente.
2.2 La presente Convenzione con la Federazione Italiana Tabaccai opera nel rispetto, tra le altre norme, del D.Lgs. 267/2000 atteso che non si configura un trasferimento delle funzioni delegate agli enti territoriali ai sensi degli artt.14 e 15 del T.U.E.L.
2.3 Resta ferma la facoltà del Comune di stipulare convenzioni, protocolli e/o accordi di contenuto analogo alla presente e per le medesime finalità, con altri soggetti anche di carattere associativo.
2.4 L’autorizzazione al collegamento informatico di cui al comma 1 del presente articolo deve intendersi riferito in favore di esercizi associati alla FIT operanti sul territorio del Comune di , ed abiliterà alla estrazione dei certificati anagrafici conformemente a quanto previsto dagli artt. 33 e 35 del DPR 223/1989.
Oggetto e finalità della convenzione. 1. Il presente Accordo di servizio disciplina il rapporto fra soggetto Aggregatore e il soggetto Aggregato con riguardo all’adesione al sistema SPID da parte di quest’ultimo tramite l'utilizzo dell'infrastruttura di identificazione e accesso denominata ARPA quale soluzione tecnologica per l'adeguamento dei servizi digitali a quanto previsto all'art. 64 del DLgs n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, di seguito “CAD”).
Oggetto e finalità della convenzione. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e l’Aggregatore che offre, tramite apposito servizio, a soggetti pubblici (nel seguito “Aggregati”) la possibilità di rendere accessibili tramite credenziali SPID servizi online, individuando le attività necessarie a tale scopo.
Oggetto e finalità della convenzione. 1. La Convenzione ha ad oggetto l'offerta di programmazione televisiva e multimediale, nonché i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilità per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l’estero, diffusa per tutto l’arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalità di fruizione dell’offerta dedicata all’esportazione del sistema paese all’estero.
2. In particolare, Rai Com, per conto di RAI, si impegna, con riferimento al dimensionamento quantitativo dell’offerta di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, a: - promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell’imprenditoria italiana nel mondo, con l’obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all’estero sull’evoluzione della società italiana nonché consentire ai cittadini italiani residenti all’estero un adeguato accesso all’informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle di interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento); - realizzare nuove forme di programmazione per l’estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale. In particolare, realizzare nuove ed originali offerte per l’estero, d’intesa con la Presidenza del Consiglio , rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l’Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale; - assicurare un’adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva, con riferimento al target individuato nel successivo comma 3, per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all’estero, le persone di origine italiana e l’Italia, anche attraverso logiche di reciprocità tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all’estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una “informazione di ritorno”; - affermarsi come un partner-chiave nel sostegno alla promozione del sistema-Italia all’estero; - informare sulle iniziative istituzionali italiane r...
Oggetto e finalità della convenzione. 1. Oggetto della Convenzione è l’approfondimento di tutte le tematiche inerenti il Focus, come definito e perimetrato all’interno dell’Accordo ed i cui obiettivi sono quelli riportati all’Art. 3 dello stesso.
2. La Convenzione, in particolare, ha la finalità di specificare quanto riportato all’Art. 5 dell’Accordo, con riferimento ai contenuti specifici, ai costi ed erogazione delle risorse, al cronoprogramma ed alla sua articolazione in fasi, alle fonti conoscitive ed informative e relativi soggetti di riferimento, ai prodotti anche legati ad eventuali fasi intermedie, nonché ad ogni altro aspetto organizzativo propedeutico al perseguimento degli obiettivi del Focus.
3. La presente Convenzione viene sottoscritta ai sensi dell’Art. 15 della Legge 7/08/1990 n. 241 e secondo le modalità di cui all’Art. 11 della stessa legge. La stessa è esclusa dall’applicazione del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e smi, in quanto ricorrenti le fattispecie di cui all’Art. 5 comma 6 dello stesso decreto.
Oggetto e finalità della convenzione. 1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), della Legge Regionale 3/1999 e della Legge Regionale n. 24/2017 ha per oggetto la costituzione di un unico Ufficio di Piano dei Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio (d'ora in avanti denominato "Ufficio di Piano" o anche “UP”) all’interno dell’ente Unione Bassa Reggiana, finalizzato allo svolgimento di tutte le funzioni di cui al successivo art. 2.
2. Il Comune di Reggiolo, facente parte dell’Unione Bassa Reggiana, è stato individuato quale ente sperimentatore per la redazione del nuovo PUG e delle procedure della nuova legge regionale, in accordo con la Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx e la Provincia di Reggio Emilia; per tale motivazione lo stesso non parteciperà alla redazione di un PUG intercomunale né alla sottoscrizione della presente convenzione;
Oggetto e finalità della convenzione. 1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e il Fornitore di servizi privati <denominazione> (di seguito “Service Provider”) nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitali (SPID) per l’espletamento da parte del Service Provider di tutte le attività necessarie per l’adesione a SPID e l’utilizzo di SPID come mezzo di identificazione degli utenti, autenticazione e autorizzazione per l’accesso ai servizi del Service Provider.
2. L’erogazione dei servizi offerti dai Gestori delle Identità digitali (di seguito Identity Provider) quali: identificazione degli utenti, autenticazione e autorizzazione è subordinata alla formalizzazione del rapporto tra Identity Provider e Service Provider con apposito contratto. Tale contratto non potrà avere durata maggiore della Convenzione.
3. Sottoscrivendo il presente atto, il Service Provider si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID, nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.
4. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, XxXX dispone l'iscrizione del Service Provider nell’apposito registro di cui all’art.1, comma 1, lett. s) del DPCM.
5. Alla Convenzione sarà allegato uno schema di contratto al fine di consentire ai Service Provider di valutare le condizioni di erogazione dei servizi da parte dei singoli Identity Provider.
Oggetto e finalità della convenzione. 1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra l’Ente Consiglio regionale della Calabria e la Regione Calabria nell’ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitali (SPID) per l’espletamento da parte dell’Ente di tutte le attività necessarie per l’adesione a SPID.
2. Nella presente convenzione la Regione Calabria riveste il ruolo di soggetto aggregatore di “servizi pubblici”, per come indicato dalla determinazione Agid 80/2018 e dallo schema di convenzione in essa contenuto.
3. L’Ente (in qualità di Soggetto Aggregato) aderisce a SPID per mezzo della Regione Calabria (in qualità di Soggetto Aggregatore), usufruendo delle infrastrutture e dei servizi messi a disposizione da quest’ultimo, attraverso la Piattaforma denominata SAGEL realizzata all’interno del progetto CalabriaLogin.
4. Sottoscrivendo il presente atto, il soggetto aggregato si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina il sistema SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.
5. L’adesione è gratuita per tutta la durata della convenzione.
Oggetto e finalità della convenzione. 2.1 La presente convenzione, sottoscritta ai sensi l’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è finalizzata a fornire supporto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell’intero territorio nazionale, attraverso i servizi resi dalla CRI, per mezzo delle proprie articolazioni territoriali e il proprio personale Volontario e dipendente.
2.2 Le prestazioni rese dalla CRI saranno le seguenti :
a) Realizzazione di incontri in presenza e on-line per la formazione del personale scolastico in materia sanitaria a livello regionale e provinciale;
b) Partecipazione di un rappresentante CRI al tavolo nazionale permanete, coordinato dal Ministero dell’Istruzione, e di un rappresentate per ciascun tavolo regionale coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali;
c) Supporto alle singole istituzioni scolastiche sede degli esami di stato, attivabile su richiesta
2.3 Le attività indicate dal presente articolo potranno essere richieste a mezzo email dagli Uffici Scolastici Regionali a CRI con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi.
Oggetto e finalità della convenzione. 1. La presente Convenzione disciplina il rapporto fra AgID e Regione Umbria (di seguito “Amministrazione”) nell’ambito del Sistema pubblico di identità digitali (SPID) per l’espletamento da parte dell’Amministrazione di tutte le attività necessarie per l’adesione a SPID.
2. Sottoscrivendo il presente atto, l’Amministrazione si impegna a rispettare la normativa vigente che disciplina lo SPID nonché le regole e i relativi aggiornamenti emanati da AgID.
3. Entro il termine di dieci giorni dalla stipula della presente Convenzione, XxXX dispone l'iscrizione dell’Amministrazione nell’apposito registro di cui all’art.1, comma 1, lett. s) del DPCM.