Common use of Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti Clause in Contracts

Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. E sse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione. Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso t erze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

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Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. E sse Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione. Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: , la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso t erze terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

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Samples: Comunicazione Informativa Sulle Principali Regole Di Comportamento Del Consulente Finanziario Nei Confronti Dei Clienti O Dei Potenziali Clienti

Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. E sse Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione. Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso t erze terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

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Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. E sse sono Esse s ono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione. Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso t erze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti dov uti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

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Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi del servizio di investimento e accessorigestione di portafogli, gli strumenti finanziari e la liquidità dei singoli clienti Clienti detenuti dall’intermediario costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca SGR e da quello degli altri clientiClienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione. Presso la Banca SGR sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca SGR per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun clienteCliente. E sse Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazionedei depositari e/o subdepositari. Nelle evidenzeevidenze la SGR indica, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: Clienti, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e contratto, la data dell’effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso t erze terze parti, la Banca SGR mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti Clienti o per conto della banca SGR medesima.

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Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti Clienti detenuti dall’intermediario costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca SIM e da quello degli altri clientiClienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti Clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione. Presso la Banca SIM sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca SIM per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun clienteCliente. E sse Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione). Nelle evidenze, la banca SIM indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: Clienti, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti Clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso t erze terze parti, la Banca SIM mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti Clienti o per conto della banca SIM medesima.

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