Common use of Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti Clause in Contracts

Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione. La Banca non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione. Nelle evidenze, la banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

Appears in 1 contract

Samples: www.bcp.it

Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessoriaccessori gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dalla SIM nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla SIM, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca dell' intermediario e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario dell'intermediario o nell’interesse nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione. La Banca giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub depositario nei confronti dell' intermediario o del depositario. Salvo consenso scritto dei clienti la SIM non possono utilizzare, nell’interesse nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo detenutititolo. La SIM non può utilizzare, salvo consenso scritto nell'interesse proprio o di questi ultimiterzi, le disponibilità liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo. Presso la Banca SIM sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca SIM per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione). Nelle evidenze, la banca SIM indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: , la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima.

Appears in 1 contract

Samples: www.onlinesim.it

Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario subdepositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente depositante di richiederne la restituzione. La Banca non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca presta il servizio di custodia e amministrazione. Nelle evidenze, la banca Banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: , la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca medesima. Al fine di salvaguardarne l’integrità fisica, gli strumenti finanziari rappresentati da certificati cartacei di pertinenza del Cliente sono di norma custoditi dalla Banca in idonei locali di una specifica struttura centrale (Caveau centrale), protetta da porte blindate munite di apparecchiature meccaniche ed elettroniche che limitano l’accesso, negli orari previsti, al solo personale autorizzato alla movimentazione e gestione di tali valori. 2.2. - SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA CLIENTELA Ferma restando la responsabilità della banca nei confronti del cliente, anche in caso di insolvenza dei soggetti di seguito indicati, gli strumenti finanziari possono essere depositati, previo consenso del cliente, presso: - organismi di deposito centralizzato; - INVEST BANCA SpA – con sede legale in Xxxxxx (Xx), Xxx Xxxxxxxxx 00. In caso di subdeposito degli strumenti finanziari di pertinenza del cliente presso i soggetti sopra indicati, la Banca accende conti ad essa intestati presso ciascun subdepositario, rubricati “in conto terzi” (c.d. “conto omnibus”). Tali conti sono tenuti distinti da quelli eventualmente accesi della Banca stessa presso il medesimo subdepositario, nonché dai conti di proprietà del subdepositario. La Banca mantiene evidenze degli strumenti finanziari di pertinenza di ciascun cliente subdepositati presso i subdepositari, e riporta in ciascun conto di deposito di ogni cliente la denominazione del subdepositario. Nel caso di subdeposito degli strumenti finanziari, ed in specie nei casi in cui sia necessario subdepositarli, per la natura degli stessi ovvero dei servizi e delle attività di investimento prestate, presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione del deposito di strumenti finanziari per conto di terzi, il cliente è esposto al rischio della confusione degli strumenti finanziari di sua pertinenza con quelli del subdepositario o dei clienti di quest’ultimo, nonché dell’insolvenza o dell’assoggettamento a procedure concorsuali o simili del subdepositario. La Banca, tuttavia, mantiene nei confronti del cliente la piena ed assoluta responsabilità del deposito, neutralizzando quindi i rischi appena rappresentati. 2.3. - DIRITTI DI GARANZIA O PRIVILEGI a) Diritto di garanzia In forza delle disposizioni contrattuali, la Banca è investita del diritto di ritenzione sugli strumenti finanziari o valori di pertinenza del cliente che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca stessa o che pervengano ad essa successivamente, a tutela di qualunque suo credito verso il cliente - anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario o assistito da altra garanzia reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere verso il cliente, rappresentato, a titolo esemplificativo, da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria o finanziaria, quale ad esempio: compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi. Il diritto di ritenzione è esercitato sugli anzidetti strumenti finanziari o valori o loro parte per importi congruamente correlati ai crediti vantati dalla Banca e comunque non superiori a due volte il predetto credito. b) Privilegio In caso di inadempimento del cliente, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli articoli 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3, c.c., realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un quantitativo degli strumenti finanziari depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. c) Diritto di compensazione In forza delle disposizioni contrattuali, quando esistono posizioni di debito/credito reciproche tra la Banca ed il cliente sullo stesso rapporto o in più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso dipendenze italiane ed estere della Banca medesima, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 1186 c.c., o al prodursi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Cliente, in modo tale da porre palesemente in pericolo il recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in valute differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al cliente.

Appears in 1 contract

Samples: www.bancacambiano.it

Misure generali approntate per assicurare la tutela dei diritti dei clienti. Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari dei singoli clienti detenuti dalla Banca costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Banca e da quello degli altri clienti. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell’intermediario della Banca o nell’interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell’eventuale depositario o sub-depositario o nell’interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi. Le somme di denaro detenute dalla Banca seguono la disciplina del deposito bancario Bancario e pertanto, ai sensi dell’art. 1834 c.c., la Banca ne acquista la proprietà, salvo il diritto del cliente Cliente depositante di richiederne la restituzione. La Banca non può utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi. Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti dalla banca Banca per conto della clientela. Tali evidenze sono relative a ciascun cliente Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestate. Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun clienteCliente. Esse sono regolarmente riconciliate con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la banca Banca presta il servizio di custodia e amministrazione. Nelle evidenze, la banca Banca indica con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza dei clienti: , la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell’effettivo regolamento. Alla Banca è consentito di depositare gli strumenti finanziari da essa detenuti per conto dei clienti su uno o più conti aperti presso terzi, purché essa eserciti tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella scelta, nella designazione e nel riesame periodico di tali terzi, nonché delle disposizioni per la detenzione e la custodia degli strumenti finanziari. In particolare, la Banca tiene conto della competenza e della reputazione dei terzi sul mercato nonché di ogni requisito giuridico in materia di detenzione degli strumenti finanziari che potrebbe ledere i diritti dei clienti Nel caso in cui le operazioni effettuate per conto dei clienti prevedano la costituzione o il regolamento di margini presso terze parti, la Banca mantiene distinte le posizioni di ciascun cliente Cliente relative a tali margini in modo da evitare compensazioni tra margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto della banca Banca medesima. Ferma restando la responsabilità della Banca nei confronti del Cliente, Il Cliente autorizza espressamente la Banca a sub-depositare gli strumenti finanziari che presentino i requisiti di ammissibilità ai sistemi di gestione accentrata, ai sensi delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, anche a mezzo di altro intermediario ammesso al sistema di gestione accentrata presso una delle società o organismi di gestione accentrata previsti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché presso altri depositari abilitati ai sensi della normativa italiana, primaria e secondaria, che regola la materia. Detti soggetti a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la custodia a terzi, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. La Banca sceglie i sub-depositari sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, anche sulla base delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti. L’attività dei sub-depositari viene periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio. Qualora gli strumenti finanziari presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile (ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità degli strumenti finanziari) la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento / frazionamento ovvero a consentirne il raggruppamento / frazionamento da parte dei predetti organismi o società ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti strumenti finanziari della stessa specie e di diversa quantità.

Appears in 1 contract

Samples: www.bancafucino.it