Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SIM Clausole campione

Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SIM. La SIM non potrà utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto. Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.
Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SIM. La SIM non potrà utilizzare, nell’interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso scritto di questi ultimi, formalizzato in un apposito contratto. Tale contratto indicherà le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano. Le somme di denaro consegnate alla SIM per l'esecuzione delle operazioni oggetto del servizio di investimento sono depositate tempestivamente presso una Banca Depositaria in un apposito conto corrente intestato alla SIM, ma distinto dai valori di proprietà della stessa, con espressa indicazione che si tratta di beni di terzi. Qualora il deposito delle somme di denaro necessarie per l’esecuzione delle operazioni di cui al servizio di investimento avvenga a mezzo bonifico bancario con accredito presso la Banca Depositaria, la SIM si riserva di operare per conto del cliente dal momento in cui la Banca Depositaria avrà comunicato la disponibilità effettiva dei conferimento effettuato dal cliente stesso. La SIM tiene evidenza dei depositi effettuati in conti individuali intestati al cliente e provvede, di volta in volta, alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi dei conti individuali e le risultanze degli estratti conto emessi dalla Banca Depositaria. La SIM non effettua il deposito qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale del denaro ricevuto dal cliente, e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare. La SIM aderisce, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, al Fondo Nazionale di Garanzia che prevede un sistema di indennizzo degli investitori nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa. Le modalità dell’indennizzo sono disciplinati nel “Regolamento Operativo” approvato con decreti del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica 30 giugno 1998 e 29 marzo 2001 e del Ministero dell’Economia e delle Finanze 19 giugno 2007. Il Fondo Nazionale di Garanzia, nel caso in cui la SIM sia posta in liquidazione coatta amministrativa, indennizza gli investitori che ne facciano istanza fino all’importo massimo di Euro 20.000. La SIM invia al Cliente il rendiconto dell’attività svolta con l’indicazione dei costi delle operazioni e dei servizi p...
Utilizzo degli strumenti finanziari dei Clienti da parte della SIM. L'Intermediario può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei Clienti, alle condizioni e secondo le modalità descritte nelle norme concernenti il servizio di deposito a custodia e amministrazione di strumenti finanziari relativamente all'utilizzo degli strumenti finanziari della Clientela. La SIM è tenuta a comunicare al Cliente le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere effettuate, le garanzie fornite, le responsabilità delle parti coinvolte nelle singole operazioni, le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e i rischi che ne derivano.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).