LEVA FINANZIARIA Clausole campione

LEVA FINANZIARIA. Entrando in questo Accordo, i Clienti riconoscono, si accordano con esso e accettano di comprendere i concetti di Leva. 6.1 Negoziare con capitale a leva significa che i Clienti possono fare scambi con valori significativamente più alti dei fondi che effettivamente investono, che servono solo come margine dei Clienti. Una leva più alta può aumentare significativamente il rendimento potenziale, ma allo stesso tempo può anche aumentare significativamente le potenziali perdite. La leva viene specificata come rapporto, ad esempio 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30 per i Clienti al Dettaglio e 1:100, 1:200 e 1:300 per i Clienti Professionali o altro rapporto che la Società può introdurre di volta in volta in base alle Leggi e ai Regolamenti Applicabili. 6.2 Ai Clienti classificati come Clienti al Dettaglio, sarà consentito negoziare in CFD con coefficiente di leva finanziaria della specifica categoria CFD e saranno inoltre soggetti a una leva massima predefinita di 1:30 come da Leggi e Regolamenti Applicabili. 6.3 I Clienti classificati come Professionisti hanno la possibilità di accedere a determinati rapporti di leva di 1:100, 1:200 e 1:300 a discrezione della Società, il punteggio del test di Appropriatezza e le conoscenze dei Clienti, secondo la Politica di Leva della Società e le Leggi e i Regolamenti Applicabili e regolamentazioni locali di ciascuna giurisdizione. 6.4 La Società si riserva il diritto di applicare i coefficienti di leva finanziaria a una particolare classe di attività o parte di essa (ad esempio la classe di attività Materie Prime) e non a singoli strumenti finanziari all'interno di tale classe di attività. 6.5 Fatto salvo quanto sopra, le modifiche al coefficiente di leva finanziaria per i Clienti al Dettaglio e Professionali possono essere effettuate in conformità con le Leggi e i Regolamenti Applicabili e la Politica di Leva Finanziaria della Società. 6.6 Nonostante le disposizioni di cui sopra, la Società può limitare l'inadempimento e / o eventuali coefficienti di Leva selezionati in qualsiasi momento e senza preavviso se la Società ritiene che ciò sia nel miglior interesse dei Clienti o richiesto dalle Leggi e dai Regolamenti applicabili o dalla Società a sua totale discrezione, lo ritiene necessario in considerazione delle condizioni di mercato prevalenti o previste e della volatilità. 6.7 Sebbene la Società si impegni a fornire ai Clienti un'adeguata comunicazione di tale azione, i Clienti riconoscono e concordano che, specialmente nei mom...
LEVA FINANZIARIA. 24.1. Stipulando il presente Contratto, riconoscete, convenite e confermate di aver compreso i concetti di Leva finanziaria e Xxxxxxx. 24.2. Effettuare il trading di capitali utilizzando l'effetto leva significa eseguire importazioni con valori significativamente più alti dei fondi investiti, che fungono solo da Margine. L'applicazione di una Leva alta consente di incrementare significativamente il potenziale ritorno, ma allo stesso modo può incrementare significativamente le potenziali perdite. La leva viene indicata come rapporto, ad esempio 1:50, 1:200, 1:300 o altri che possiamo introdurre di volta in volta. 24.3. Potete selezionare e utilizzare il rapporto di Leva selezionato per qualsiasi classe di CFD specifica o singolo CFD a titolo permanente e nulla del presente Contratto deve essere inteso come una raccomandazione di Safecap ad utilizzare un determinato livello di leva. I limiti di Leva per i Clienti retail sono soggetti a quanto riportato di seguito. 24.3.1. I singoli livelli di Leva che definiamo di volta in volta a nostra completa discrezione in base alla nostra Politica sulla leva e sul margine. 24.3.2. Nonostante il fatto che ti possa essere concesso di variare la Leva, quando e come consentito qui di seguito, tu comprendi e accetti che i livelli di Leva applicabili alle tue Posizioni aperte esistenti non possono essere da te variati e non saranno influenzati da variazioni nei livelli di Leva che possano essere introdotti da noi, a condizione che tali variazioni non siano previste dalle leggi e norme vigenti. Questo significa che verranno influenzate soltanto le posizioni da te aperte successivamente all'introduzione delle variazioni sul livello di Leva. 24.3.3. La nostra classificazione di Cliente retail esperto o Cliente retail meno esperto basata sulla nostra valutazione iniziale della vostra conoscenza ed esperienza di trading con strumenti finanziari complessi, quali i CFD, e sulla loro adeguatezza per voi, secondo quanto disposto dalla Clausola 6 sopra. 24.3.4. 1:30 definito dal nostro ente di regolamentazione o altri limiti definiti da altri enti di regolamentazione a seconda del caso e in conformità dei termini della nostra leva e politica sul margine. Sono inoltre soggetti alle condizioni della nostra Politica sulla leva e sul margine. In ogni caso, i Clienti retail meno esperti non possono selezionare un livello di leva superiore al Livello di leva predefinito. Siete gli unici responsabili della selezione e dell'impostazione del l...
LEVA FINANZIARIA. Alla data della presente Relazione finale di liquidazione il Fondo non ha finanziamenti in essere.
LEVA FINANZIARIA. La leva finanziaria è uno strumento che consente ai trader di "prendere in prestito" un capitale, al fine di avere una maggiore esposizione ad un particolare mercato, consentendo così al trader di effettuare un piccolo deposito dei propri fondi all'apertura di un nuovo ordine. Tutti i clienti vengono automaticamente portati di default su una leva finanziaria del rapporto consentito dall'ESMA, ad esempio, una leva predefinita di 1:30 durante l'apertura del conto è disponibile per i clienti al dettaglio che negoziano CFD su coppie valutarie principali. Questa procedura significa che quando si apre una posizione sulla principale coppia di valute per un deposito di 1.000 € ("margine"), il trader dispone potere d'acquisto di € 30.000. Per ulteriori informazioni sulla leva finanziaria per i clienti al dettaglio e professionali, si prega di consultare il nostro sito Web.
LEVA FINANZIARIA. Nelcontratto di gestione è stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incrementare il controvalore di riferimento degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L’intermediario può innalzare la leva finanziaria di un patrimonio facendo ricorso a finanziamenti oppureconcordando conlecontroparti di regolare in modo differito le operazioni ovveroutilizzando strumentifinanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente documento). L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne conl’intermediario l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve: • indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); • comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente; • comprendereche l’uso di unaleva finanziaria superiore all’unità puòprovocare, in casodirisultati negativi della gestione,perdite anche eccedenti il patrimonio conferito ingestione e che pertanto l’investitore potrebbetrovarsi in unasituazione didebito neiconfrontidell’intermediario.
LEVA FINANZIARIA. Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di assumere prestiti sino alla soglia massima del 60% del valore della componente immobiliare di cui al patrimonio.
LEVA FINANZIARIA. Nella Linea di Gestione è precisato se la SGR è autorizzata a far uso della leva finanziaria e quindi a contrarre obbligazioni che impegnino il Cliente oltre l’entità del patrimonio affidato in gestione, ponendo in essere operazioni con passività potenziali, ossia operazioni che possono comportare una perdita superiore al costo di acquisto dello strumento finanziario. Il Cliente è consapevole che l’eventuale uso di una misura della leva finanziaria superiore all’unità, può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione che, pertanto, il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della SGR.

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  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Dotazione finanziaria Le risorse disponibili per la realizzazione di interventi afferenti alla presente Direttiva ammontano ad un totale di Euro 500.000,00 a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 di cui alla DGR n. 241/2021, così distribuite: Percorsi di Ricollocazione collettiva Fonte di finanziamento Annualità Totale Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2022 € 300.000,00 Il contributo massimo riconoscibile per destinatario di ciascun progetto è pari a Euro 4.645,00. Nella scelta della combinazione delle diverse attività di ogni progetto si dovrà pertanto tenere in considerazione questo massimale di costo/destinatario, a pena di inammissibilità del progetto. Le risorse saranno liquidate, in analogia a quanto previsto per gli interventi finanziati a valere del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni di cui al Testo Unico dei Beneficiari vigente (rif. to DGR n. 670 del 28/04/2015 e s.m.i. - versione in vigore DDR. n. 38 del 18/09/2020). Nell’ambito della presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l’erogazione di una prima anticipazione per un importo non superiore al 60%. Ai fini di ottenere l’anticipazione prevista, il beneficiario dovrà produrre, in base alle disposizioni di cui alla DGR n. 670/2015 e s.m.i. (versione in vigore DDR n. 38 del 18/09/2020), idonea garanzia fideiussoria, secondo il modello che verrà definito dalle strutture regionali, a copertura almeno dell’importo richiesto a titolo di anticipazione. Qualora se ne ravvisasse la necessità, la dotazione finanziaria potrà essere integrata con ulteriori risorse. È data facoltà al Direttore della Direzione Lavoro di prevedere ulteriori rifinanziamenti della Direttiva, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

  • Oneri finanziari 1. Gli oneri finanziari per la realizzazione del progetto sono ripartiti tra l’Università e il Dipartimento. 2. L’Università, nel collaborare alla realizzazione delle attività progettuali, compartecipa, anche con risorse proprie, mettendo a disposizione quanto necessario per sopportare gli oneri connessi all’utilizzo di locali e strutture, strumentazione tecnica e dotazioni informatiche. Tali oneri, pur essendo necessari alla realizzazione delle attività previste dal Progetto, non dovranno in alcun modo confluire nelle spese analiticamente documentate con la rendicontazione finanziaria. 3. Gli oneri finanziari a carico della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 “Politiche antidroga”– cap. 772 – sono pari a € 150.000,00. a. un importo pari al 50% di € 150.000,00 (€ 75.000,00) verrà versato successivamente all’avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente Accordo di Collaborazione e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli Organi di controllo e comunque dopo la data di avvio attività di progetto. Questo importo è finalizzato a coprire le spese da sostenere nel primo periodo di attività; b. un importo pari al 40% di € 150.000,00 (€ 60.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa relativi al primo periodo di attività e della rendicontazione finanziaria relativa alle spese sostenute nel primo periodo di attività. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo di cui al punto a. del presente articolo; c. un importo pari 10% di € 150.000,00 (€ 15.000,00) verrà versato a seguito della formalizzazione dei report tecnici di risultato e di spesa finali e della rendicontazione finanziaria finale delle spese sostenute. Tale rendicontazione dovrà dimostrare il completo utilizzo dell’importo pari ad € 150.000,00; 4. In considerazione del fatto che l’Università non viene ricompresa nelle tabelle A e B della legge 28/10/1984, n. 720, così come risultano aggiornate dal DPCM del 29/11/2011 (in GU 284 del 06/12/2011), la stesso non è obbligato alla tenuta di un conto di Tesoreria e in adempimento all’art. 3 c. 1 della legge n. 136 /2010 e s.m.i., recante “Tracciabilità dei flussi finanziari”, fornirà apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato. Pertanto gli importi di cui al comma 3 del presente articolo verranno versati mediante accreditamento della somma sul c/c presso UNICREDIT Agenzia Roma 60 – IBAN XX00X0000000000000000000000 – Intestato a Università Cattolica del Sacro Cuore. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell’accreditamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa. 5. È escluso che il personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri possa ricevere compensi a valere sugli oneri finanziari progettuali.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3. Nei contratti stipulati, per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l’appaltatore e i subappaltatori / subcontraenti dovranno essere inse- rite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obbli- ghi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappal- tatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l’appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto. La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) ed il Codice Unico di Progetto (CUP) .

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • TUTELA GIUDIZIARIA Con questa copertura la Società assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziaria e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all’attività del Contraente/Assicurato. L’assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell’ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall’Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.