LEVA FINANZIARIA Clausole campione

LEVA FINANZIARIA. Entrando in questo Accordo, i Clienti riconoscono, si accordano con esso e accettano di comprendere i concetti di Leva. 6.1 Negoziare con capitale a leva significa che i Clienti possono fare scambi con valori significativamente più alti dei fondi che effettivamente investono, che servono solo come margine dei Clienti. Una leva più alta può aumentare significativamente il rendimento potenziale, ma allo stesso tempo può anche aumentare significativamente le potenziali perdite. La leva viene specificata come rapporto, ad esempio 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:30 per i Clienti al Dettaglio e 1:100, 1:200 e 1:300 per i Clienti Professionali o altro rapporto che la Società può introdurre di volta in volta in base alle Leggi e ai Regolamenti Applicabili. 6.2 Ai Clienti classificati come Clienti al Dettaglio, sarà consentito negoziare in CFD con coefficiente di leva finanziaria della specifica categoria CFD e saranno inoltre soggetti a una leva massima predefinita di 1:30 come da Leggi e Regolamenti Applicabili. 6.3 I Clienti classificati come Professionisti hanno la possibilità di accedere a determinati rapporti di leva di 1:100, 1:200 e 1:300 a discrezione della Società, il punteggio del test di Appropriatezza e le conoscenze dei Clienti, secondo la Politica di Leva della Società e le Leggi e i Regolamenti Applicabili e regolamentazioni locali di ciascuna giurisdizione. 6.4 La Società si riserva il diritto di applicare i coefficienti di leva finanziaria a una particolare classe di attività o parte di essa (ad esempio la classe di attività Materie Prime) e non a singoli strumenti finanziari all'interno di tale classe di attività. 6.5 Fatto salvo quanto sopra, le modifiche al coefficiente di leva finanziaria per i Clienti al Dettaglio e Professionali possono essere effettuate in conformità con le Leggi e i Regolamenti Applicabili e la Politica di Leva Finanziaria della Società. 6.6 Nonostante le disposizioni di cui sopra, la Società può limitare l'inadempimento e / o eventuali coefficienti di Leva selezionati in qualsiasi momento e senza preavviso se la Società ritiene che ciò sia nel miglior interesse dei Clienti o richiesto dalle Leggi e dai Regolamenti applicabili o dalla Società a sua totale discrezione, lo ritiene necessario in considerazione delle condizioni di mercato prevalenti o previste e della volatilità. 6.7 Sebbene la Società si impegni a fornire ai Clienti un'adeguata comunicazione di tale azione, i Clienti riconoscono e concordano che, specialmente nei mom...
LEVA FINANZIARIA. 24.1. Stipulando il presente Contratto, riconoscete, convenite e confermate di aver compreso i concetti di Leva finanziaria e Xxxxxxx. 24.2. Effettuare il trading di capitali utilizzando l'effetto leva significa eseguire importazioni con valori significativamente più alti dei fondi investiti, che fungono solo da Margine. L'applicazione di una Leva alta consente di incrementare significativamente il potenziale ritorno, ma allo stesso modo può incrementare significativamente le potenziali perdite. La leva viene indicata come rapporto, ad esempio 1:50, 1:200, 1:300 o altri che possiamo introdurre di volta in volta. 24.3. Potete selezionare e utilizzare il rapporto di Leva selezionato per qualsiasi classe di CFD specifica o singolo CFD a titolo permanente e nulla del presente Contratto deve essere inteso come una raccomandazione di Safecap ad utilizzare un determinato livello di leva. I limiti di Leva per i Clienti retail sono soggetti a quanto riportato di seguito. 24.3.1. I singoli livelli di Leva che definiamo di volta in volta a nostra completa discrezione in base alla nostra Politica sulla leva e sul margine. 24.3.2. Nonostante il fatto che ti possa essere concesso di variare la Leva, quando e come consentito qui di seguito, tu comprendi e accetti che i livelli di Leva applicabili alle tue Posizioni aperte esistenti non possono essere da te variati e non saranno influenzati da variazioni nei livelli di Leva che possano essere introdotti da noi, a condizione che tali variazioni non siano previste dalle leggi e norme vigenti. Questo significa che verranno influenzate soltanto le posizioni da te aperte successivamente all'introduzione delle variazioni sul livello di Leva. 24.3.3. La nostra classificazione di Cliente retail esperto o Cliente retail meno esperto basata sulla nostra valutazione iniziale della vostra conoscenza ed esperienza di trading con strumenti finanziari complessi, quali i CFD, e sulla loro adeguatezza per voi, secondo quanto disposto dalla Clausola 6 sopra. 24.3.4. 1:30 definito dal nostro ente di regolamentazione o altri limiti definiti da altri enti di regolamentazione a seconda del caso e in conformità dei termini della nostra leva e politica sul margine. Sono inoltre soggetti alle condizioni della nostra Politica sulla leva e sul margine. In ogni caso, i Clienti retail meno esperti non possono selezionare un livello di leva superiore al Livello di leva predefinito. Siete gli unici responsabili della selezione e dell'impostazione del l...
LEVA FINANZIARIA. La leva finanziaria è uno strumento che consente ai trader di "prendere in prestito" un capitale, al fine di avere una maggiore esposizione ad un particolare mercato, consentendo così al trader di effettuare un piccolo deposito dei propri fondi all'apertura di un nuovo ordine. Tutti i clienti vengono automaticamente portati di default su una leva finanziaria del rapporto consentito dall'ESMA, ad esempio, una leva predefinita di 1:30 durante l'apertura del conto è disponibile per i clienti al dettaglio che negoziano CFD su coppie valutarie principali. Questa procedura significa che quando si apre una posizione sulla principale coppia di valute per un deposito di 1.000 € ("margine"), il trader dispone potere d'acquisto di € 30.000. Per ulteriori informazioni sulla leva finanziaria per i clienti al dettaglio e professionali, si prega di consultare il nostro sito Web.
LEVA FINANZIARIA. Nella gestione del Fondo la SGR ha facoltà di assumere prestiti sino alla soglia massima del 60% del valore della componente immobiliare di cui al patrimonio.
LEVA FINANZIARIA. Nelcontratto di gestione è stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l’intermediario può incrementare il controvalore di riferimento degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. L’incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L’intermediario può innalzare la leva finanziaria di un patrimonio facendo ricorso a finanziamenti oppureconcordando conlecontroparti di regolare in modo differito le operazioni ovveroutilizzando strumentifinanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte “B” del presente documento). L’investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all’unità, oltre a valutarne conl’intermediario l’adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve: • indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l’intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate); • comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente; • comprendereche l’uso di unaleva finanziaria superiore all’unità puòprovocare, in casodirisultati negativi della gestione,perdite anche eccedenti il patrimonio conferito ingestione e che pertanto l’investitore potrebbetrovarsi in unasituazione didebito neiconfrontidell’intermediario.
LEVA FINANZIARIA. Alla data della presente Relazione finale di liquidazione il Fondo non ha finanziamenti in essere.
LEVA FINANZIARIA. Nella Linea di Gestione è precisato se la SGR è autorizzata a far uso della leva finanziaria e quindi a contrarre obbligazioni che impegnino il Cliente oltre l’entità del patrimonio affidato in gestione, ponendo in essere operazioni con passività potenziali, ossia operazioni che possono comportare una perdita superiore al costo di acquisto dello strumento finanziario. Il Cliente è consapevole che l’eventuale uso di una misura della leva finanziaria superiore all’unità, può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione che, pertanto, il Cliente potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti della SGR.

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  • Copertura finanziaria 1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomilamila/00) ed è assicurata dalle seguenti risorse: a) Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015): euro 3.760.000,00 b) POR FESR: euro 650.000 c) POR FSE: euro 305.514,40 d) PSR FEASR: euro 900.000 e) Risorse regionali: euro 1.884.485,60

  • Esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.

  • Dotazione finanziaria I soggetti sottoscrittori di seguito elencati assicurano la dotazione finanziaria necessaria per l’attuazione delle azioni-attività individuate nel primo programma d’azione, nella misura e secondo i tempi previsti da ciascuna delle singole schede descrittive e dal relativo quadro riassuntivo (All. 2 e 3), e in quelle delle azioni-attività che saranno successivamente definite e concordate nel Programma d’azione. La Regione Lombardia – D.G. Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile assicura i mezzi finanziari e le strutture organizzative per il funzionamento del Comitato Tecnico e mette a disposizione per l’attuazione dell’AQST gli strumenti e le consulenze attivate con ARPA. La Dotazione finanziaria prevista dal presente AQST e dal relativo Primo Programma d’Azione è così riassumibile: Soggetti sottoscrittori Fondi Disponibili Fondi da Reperire Totale Comuni 3.280.491,00 VEDI ALLEGATO 3 QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI IMPEGNI Provincia di Como 5.000,00 Provincia di Milano 2.253.494,00 A.T.O. di Como 7.517.473.86 A.T.O. di Milano 9.997.500,00 A.T.O. Città di Milano

  • Oneri finanziari Il presente accordo non comporta alcun onere finanziario, atteso che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.

  • CONTRIBUTO FINANZIARIO Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del programma Erasmus+ Call 2021 e nelle relative Disposizioni Nazionali. L’Istituto à adotta la modalità di rimborso analitico dei costi sostenuti per viaggio e soggiorno, a seguito di presentazione dei documenti giustificativi, secondo le regole interne all’Istituto e nel rispetto dei massimali previsti per il supporto individuale e per le spese di viaggio indicati nelle Note tecniche (allegato III). Nessun rimborso è previsto per periodi di mobilità “virtuali” svolti dall’Università degli Studi di Firenze (distance training activity) Il partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per _____giorni di mobilità fisica. [Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il Partecipante riceve un contributo europeo Xxxxxxx+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo europeo Xxxxxxx+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.] Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità, ove applicabile, oppure il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante. Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione. Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.6, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.

  • Tracciabilità flussi finanziari Le parti: - La Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare sia al broker, intermediario dei premi ai sensi della apposita “clausola broker”, sia alla stazione appaltante, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 Legge della medesima Legge, entro sette giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. La Società si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. - Il broker ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 7, Legge 136/2010 s.m.i., si impegna a comunicare alla Contraente ogni eventuale variazione relativa ai dati trasmessi. Il presente contratto, si intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.a. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

  • Tracciabilità dei flussi finanziari Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217. Ai sensi dell’art. 3, comma 9-bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010. Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l’esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010. L’esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale. Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9 della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall’art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

  • TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI La Società aggiudicataria, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, ivi compresa quella oggetto della presente procedura di gara. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara – ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della citata Xxxxx, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, fornito dall’ASST e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i saranno comunicati alla Stazione Appaltante in occasione della sottoscrizione del contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In ogni caso, ogni variazione dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato. La Società aggiudicataria prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante contraente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Milano. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

  • INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO III.1.1) Xxxxxxxx e garanzie richieste: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: