Common use of Mobbing Clause in Contracts

Mobbing. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di una normativa che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare l’eventuale insorgere di tali situazioni, In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente

Mobbing. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona e a principi di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di una normativa che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata sovraordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare l’eventuale insorgere di tali situazioni, Dichiarazione a verbale In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Per Il Personale Non Docente

Mobbing. Le Parti riconoscono Si identificano come mobbing atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie, aventi come fine la fondamentale importanza destabilizzazione psicologica di un ambiente chi li subisce e che comportano degrado delle condizioni di lavoro improntato alla tutela della libertàche possono compromettere la salute, la professionalità, la dignità ed inviolabilità della persona e a principi del lavoratore nell'ambito dell'ufficio di correttezza nei rapporti interpersonaliappartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento. In attesa di una normativa che ne individui la definizione legaleriferimento anche alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare promuovere adeguate e opportune iniziative al fine di monitorare, contrastare, prevenire situazioni che sempre più spesso hanno gravi conseguenze sulla salute fisica e contrastare l’eventuale insorgere mentale del lavoratore, nonché per migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di tali situazioni, In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le lavoro. Le parti si incontreranno per armonizzare le disposizioni di cui al impegnano a promuovere un’adeguata informazione sui temi del presente articolo con la nuova disciplina legalearticolo.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Rinnovo CCNL Consorzi Di Bonifica E Di Miglioramento Fondiario

Mobbing. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza parti prendono atto che il fenomeno del mobbing, inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un ambiente lavoratore, va prevenuto, rilevato e contrastato efficacemente. Il comitato paritetico, composto da 10 componenti, dovrà provvedere ai seguenti compiti: ◻raccolta dei dati relativi all’aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza; ◻individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell’esistenza di condizioni di lavoro improntato alla tutela della libertà, dignità ed inviolabilità della persona o fattori organizzativi e a principi gestionali che possano determinare l’insorgere di correttezza nei rapporti interpersonali. In attesa di una normativa che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica situazioni persecutorie o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessità ; ◻formulazione di avviare adeguate iniziative proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di prevenire realizzare misure di tutela del dipendente interessato; ◻formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta; ◻favorire la coesione e contrastare l’eventuale insorgere di tali situazioni, In caso di emanazione di un provvedimento legislativo in materia di mobbingla solidarietà tra i dipendenti. Con protocolli separati, le parti si incontreranno per armonizzare impegnano a costituire l’organismo in cui dovranno essere esplicitati il regolamento e le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legalerelative finalità.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Aziendale

Mobbing. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertàdignità della persona, dignità ed inviolabilità della persona ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicolo- gica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e a principi neutralizzare qualsiasi comportamento di correttezza questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei rapporti interpersonaliconfronti di altri, sul luogo del lavoro. In attesa di una normativa che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare l’eventuale insorgere di tali situazioni, In caso di emanazione assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno convengono di affidare ad un’apposita Commissione il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che pos- sano determinare l’insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alla parti firmatarie il presente CCNL per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legaleprevenire e reprimere tali situazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Mobbing. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza parti, riconoscendo l’importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della libertàdignità della persona, dignità ed inviolabilità della persona ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica e morale. Il datore di lavoro si impegna a principi prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di correttezza questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei rapporti interpersonaliconfronti di altri, sul luogo del lavoro. In attesa di una normativa che ne individui la definizione legale, le Parti intendono per mobbing quegli atti e comportamenti discriminatori e vessatori reiterati posti in essere nei confronti delle lavoratrici o dei lavoratori da parte di soggetti posti in posizione sovra ordinata ovvero da altri colleghi, e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica o di violenza morale. Le parti riconoscono pertanto la necessità di avviare adeguate iniziative al fine di prevenire e contrastare l’eventuale insorgere di tali situazioni, In caso di emanazione assenza di un provvedimento legislativo in materia di mobbing, le parti si incontreranno convengono di affidare all’Osservatorio nazionale la facoltà di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l’insorgenza di situazioni esecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per armonizzare le disposizioni di cui al presente articolo con la nuova disciplina legaleprevenire e reprimere tali situazioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro