Common use of Mobbing Clause in Contracts

Mobbing. 1. Il fenomeno del mobbing è inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro Per Il Personale Delle Fondazioni, www.fmach.it

Mobbing. 1. Il fenomeno del mobbing è inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie deni gratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

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Samples: trasparenza.fbk.eu

Mobbing. 1. Il fenomeno del mobbing è inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratorelavoratore o di una lavoratrice. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed e abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio nell’ambito del luogo di appartenenza lavoro o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimentoda altre opportunità lavorative legate al proprio profilo.

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Samples: www.fpsm.tn.it

Mobbing. 1. Il fenomeno del Per mobbing è inteso come si intende una forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - nell’ambito del contesto lavorativo, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratorealtro personale. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, comportamenti diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e o vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo un’afflizione lavorativa idonea a compromettere la salute e/o la professionalità o e la dignità del lavoratore dipendente sul luogo di lavoro, fino all’ipotesi di escluderlo dallo stesso nell'ambito dell'ufficio contesto di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimentolavoro.

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Mobbing. 1. Il fenomeno del mobbing è inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

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Samples: Contratto Collettivo Provinciale Di Lavoro 2002 2005 Del Personale Ausiliario, Tecnico E Amministrativo (a.t.a.) E Assistente Educatore Delle Scuole Ed Istituti Di Istruzione Elementare E Secondaria, Del Personale